C O M U N E DI A M P E Z Z O
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- Michela Danieli
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1 C O M U N E DI A M P E Z Z O PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato con delibera consiliare n. 35 del Modificato con delibera consiliare n. 49 del
2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonchè l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo 15 novembre 1933, n Art. 2 Ambito di applicazione La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate. Art. 3 Classificazione del Comune In aderenza all'art.2 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1999, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'istituto Nazionale di statistica, pari a n unità. Art. 4 Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni 1. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprende comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti: a) gli impianti e la scelta nelle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso. b) Il Piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico. c) Il Piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonchè da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
3 d) La stesura del Piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, L.Lgs 10 settembre 1993, n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495), al regolamento di polizia municipale e traffico. Art. 5 Tipologia degli impianti 1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'art. precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie. - stendardi (mono o bifacciali); - tabelle; - poster 6 x 3 (mono o bifacciali); 2. Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio urbanistico. Art. 6 Quantità degli impianti Il Comune di Ampezzo, con popolazione al 31/12/1999 di n abitanti, è tenuto in base al disposto dell'art.18 D.Lgs.507/93, all'installazione di almeno mq.12 di impianti attualmente ancora da installare. La ripartizione degli stessi è così determinata: a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 percento. b) Per le affissioni di natura commerciale il 50 percento. c) Per le affissioni dirette da parte di soggetti privati il 20 percento. Art. 7 Provvedimenti per l'installazione di mezzi pubblicitari Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda deve contenere: a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
4 c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo; d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonchè della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile. Art. 9 Aumento stagionale In relazione al disposto dell'art. 3 comma 6, D.Lgs.n.507/93, poichè il Comune è oggetto di rilevanti flussi turistici, alle tariffe di cui al citato articolo, per il periodo compreso dal 15/12 al 15/01 e dal 15/06 al 15/09 viene applicata una maggiorazione tariffaria del 50%. Art. 10 Funzionario responsabile In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.
5 CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Art. 11 Oggetto L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Art. 12 Soggetto passivo E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 13 Tariffe Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, sono applicate nella misura stabilita dalla Legge e di cui all'apposita tabelle allegata al presente regolamento. Le tariffe vengono automaticamente modificate qualora intervengano provvedimenti legislativi di modifica delle stesse. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
6 CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 14 Oggetto Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Art. 15 Diritto sulle pubbliche affissioni Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla Legge e di cui all'apposita tabella allegata al presente regolamento. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%. Art. 16 Riduzioni del diritto La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del D. lgs. 507/1993; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.
7 Art. 17 Esenzioni dal diritto Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Art. 18 Pagamento del diritto Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 8 D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non avente carattere commerciale.
8 CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI Art. 19 Sanzioni tributarie e interessi Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Art. 20 Sanzioni amministrative Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto di seguito previsto. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L a Lire con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione
9 entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. Art. 21 Gestione del servizio La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni vigenti in materia. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio. Art. 22 Norme finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993, n 507 e tutta la normativa vigente in materia. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogata qualsiasi norma regolamentare previgente e incompatibile con le presenti disposizioni. Art. 23 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 507/93 art. 3 comma 4.
10 ALLEGATO TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
11 Parte I - Pubblicità ordinaria (art. 12 D.Lgs. n. 507 del art. 24 Regolamento) Pubblicità ordinaria in categoria normale per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale (aumento 100 per cento della tariffa base) per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%. Parte II - Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13 D.Lgs. n. 507 del 1993 art. 24 Regolamento) Pubblicità effettuata all interno dei veicoli per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L Pubblicità effettuata all esterno dei veicoli (maggiorazione del 50 per cento della tariffa base per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5) per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L Pubblicità effettuata all esterno dei veicoli (maggiorazione del 100 per cento della tariffa base per superfici superiori a mq. 8,5) per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L
12 Parte III - Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell azienda - Tariffa unica autoveicoli di portata superiore a kg., per unità L con rimorchio (aliquota doppia) autoveicoli di portata inferiore a kg., per unità L con rimorchio (aliquota doppia) motocarri e motocarrozzette ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie, per unità, per mq. L con rimorchio (aliquota doppia) L imposta è dovuta per anno solare al Comune perché vi ha sede l impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero vi sia il domicilio dei mandatari o degli agenti dell impresa medesima che alla data del 1 gennaio di ogni anno o a quella successiva d immatricolazione hanno in dotazione i veicoli. Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, del nome, dell indirizzo e dell oggetto dell attività della ditta, quando quella sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mq. 0,50. Parte IV - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.L.vo n. 507 del 1993) Tale si intende la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall impiego di diodi luminosi, lampadine e simili programmato in modo da assicurare la variabilità del messaggio o la sua visione in forma lampeggiante, intermittente e simile. Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto altrui per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L
13 Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto proprio dall impresa (riduzione del 50 per cento della tariffa base) per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all interno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base) per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all esterno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base; maggiorazione del 50 per cento per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5) per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all esterno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base; maggiorazione del 100 per cento per superfici superiori a mq. 8,5) per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L Pubblicità effettuata con veicoli in genere mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario per giorno o frazione e per persona impiegata L Pubblicità effettuata su mezzi adibiti a servizi di linea interurbana con inizio o fine della corsa nel Comune le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico il cui titolare abbia avuto dal Comune la licenza d esercizio le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario abbia la residenza anagrafica o la sede nel Comune le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti
14 Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche - Tariffa unica per ogni giorno L per ogni giorno successivo ai 30 giorni iniziali (riduzione del 50 per cento della tariffa unica) L L imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Parte V - Pubblicità varia (art. 15 D.L.vo n. 507 del 1993) Pubblicità effettuata con striscioni per ogni periodo di giorni 15 o frazione, per mq. L Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini o di oggetti per ogni giorno o frazione L Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (riduzione del 50 per cento della precedente tariffa) per ogni giorno o frazione L Pubblicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari per ogni giorno o frazione, per persona L L imposta è applicata indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito. Pubblicità sonora effettuata cioè a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da punti specifici per ogni giorno o frazione, per ciascun punto L Parte VI - Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette (art. 12, comma 3, D.Lvo n. 507 del 1993 art. 21 Regolamento)
15 Affissioni, anche per conto altrui, di manifesti e simili da parte degli interessati in spazi all uopo destinati. L imposta dovuta si applica in base alla superficie complessiva dell impianto utilizzato con la tariffa per la pubblicità ordinaria per anno solare, per mq. L per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. L DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo nell ambito del proprio territorio ed a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari prevista dall apposito piano generale per i primi 10 giorni, per ogni foglio (fino a cm.70x100) L per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, per ogni foglio (fino a cm. 70 x 100) L. 600 per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50 per cento; per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è aumentata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli del 100 per cento; per le affissioni d urgenza, richieste cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per quelle richieste nelle ore notturne (dalle ore 20:00 alle 07:00 successive) o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto base, con un minimo di L per ogni commissione.
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