COLF CONFEDILIZIA - non conviventi; DOMEST. CONFEDILIZIA - non conviventi; PERS. DOM. CONFEDILIZIA - non conviventi; Scheda del : 14/04/2014

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1 Page 1 of 6 COLF CONFEDILIZIA - ; DOMEST. CONFEDILIZIA - ; PERS. DOM. CONFEDILIZIA - ; Scheda del : 14/04/2014 INFORMAZIONI Parti Stipulanti 01/07/1996 FIDALDO; DOMINA; FEDERCOLF; FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTUCS-UIL. Contratti in sintesi 01/07/ CCNL 20/2/2014; 2. ADEGUAMENTO ECONOMICO 6/2/2014; 3. VERBALE DI ACCORDO 9/4/2013; 4. ADEGUAMENTO ECONOMICO 7/2/2013; 5. ADEGUAMENTO ECONOMICO 17/01/2012; 6. ADEGUAMENTO ECONOMICO 21/01/2011; 7. ADEGUAMENTO ECONOMICO 22/1/2010; 8. ADEGUAMENTO ECONOMICO 20/01/2009: 9. ADEGUAMENTO ECONOMICO 25/1/2008; 10. CCNL 16/2/2007; 11. ADEGUAMENTO ECONOMICO 13/1/2006; 12. ADEGUAMENTO ECONOMICO 18/1/2005; 13. ADEGUAMENTO ECONOMICO 20/1/2004; 14. ADEGUAMENTO ECONOMICO 4/2/2003; 15. ADEGUAMENTO ECONOMICO 31/1/2002; 16. CCNL 28/5/2001; 17. VERBALE DI ACCORDO 19/1/2001; 18. VERBALE DI ACCORDO 20/01/2000; 19. VERBALE DI ACCORDO 21/1/1999; 20. CCNL 16/7/1996. Sfera di applicazione 01/07/1996 Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti. INQUADRAMENTO Ia Categoria Super 01/07/ /02/2007 Vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici; Livello D 01/03/2007 Appartengono a questo livello i collaboratori famigliari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Ia Categoria 01/07/ /02/2007 Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all'andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale; Livello C 01/03/2007 Appartengono a questo livello i collaboratori famigliari che, in possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. IIa Categoria 01/07/ /02/2007 Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale; Livello B 01/03/2007 Appartengono a questo livello i collaboratori famigliari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. IIIa Categoria 01/07/ /02/2007 Vi appartengono i prestatori di lavoro generico che non abbiano compiuto il previsto periodo di servizio per il passaggio in 2a categoria; vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fati. Il lavoratore generico passa automaticamente dalla terza alla seconda categoria con le seguenti modalità: - dopo tre anni di servizio se l'assunzione avviene prima del compimento del 16 anno di età; - dopo due annidi servizio se l'assunzione avviene tra il 16 annodi età e prima del compimento del 18 ; - dopo 16 mesi per tutti gli altri casi. Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria. Livello A 01/03/2007 Appartengono a questo livello i collaboratori famigliari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. MANSIONI LIVELLO MANSIONE A 1. addetto lavanderia 2. aiuto cucina 3. assistente animali domestici 4. collaboratore familiare meno 12 mesi esperienza non assiste persone 5. operaio comune 6. pulizia e annaffiatura aree verdi 7. pulizie 8. stalliere A S 1. addetto compagnia 2. baby sitter B 1. addetto stireria 2. autista 3. cameriere 4. collaboratore generico polifunzionale 5. custode abitazione privata 6. giardiniere 7. operaio qualificato 8. riassetto camere e servizio prima colazione anche per ospiti B S 1. assistente persone autosufficienti

2 Page 2 of 6 C C S D D S 1. cuoco 1. assistente persone non autosufficienti (non formato). 1. amministratore beni famiglia 2. capo cuoco 3. capo giardiniere 4. governante 5. istitutore 6. maggiordomo 1. assistente persone non autosufficienti (formato) 2. direttore di casa RETRIBUZIONE Qualificati 01/03/2007 LIVELLO MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE A 0,00 0,00 0,00 0,00 A Super 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 B Super 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C Super 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D S 0,00 0,00 0,00 0,00 Indennità 01/01/2014 VOCE LIVELLO IMPORTO MINIMO ORARIO N.C. A 4,47 MINIMO ORARIO N.C. A S 5,27 MINIMO ORARIO N.C. B 5,59 MINIMO ORARIO N.C. B S 5,93 MINIMO ORARIO N.C. C 6,26 MINIMO ORARIO N.C. C S 6,58 PAGA LAVOR.SOSTITUTO C S 7,14 MINIMO ORARIO N.C. D 7,60 MINIMO ORARIO N.C. D S 7,93 PAGA LAVOR.SOSTITUTO D S 8,61 PASTO TUTTI 1,88 PERNOTTAMENTO TUTTI 1,63 VITTO E ALLOGGIO TUTTI 5,39 Scatti di anzianità 01/04/1988 LIVELLO TUTTI DESCRIZIONE Ricorrenza Biennale, pari al 4% calcolato su MINIMO CONTRATTUALE con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 7. Divisori Retribuzione 01/01/1970 LIVELLO TIPO DIVISORE VALORE TUTTI Giornaliero GIORNALIERO 1 Orario ORARIO 1 Tredicesima 01/07/ pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale.

3 Page 3 of 6 Trasferta 01/03/2007 Il lavoratore convivente è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli sia addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali. Nei casi di trasferta saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta, salvo il caso in cui l'obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione. Trasferimento 01/03/2007 In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore dovrà essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima. Al lavoratore trasferito dovrà essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale Al lavoratore trasferito dovrà essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove agli stessi non provveda direttamente il datore di lavoro. ASSUNZIONE Periodo di Prova 01/01/ giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D Super; - 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli. ORARIO DI LAVORO Orario Ordinario 01/07/ /03/ ore settimanali e 10 giornaliere, per i lavoratori conviventi; - 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere, per i lavoratori 01/04/ /12/ ore settimanali e 10 giornaliere, per i lavoratori conviventi; - 47 ore settimanali, per i lavoratori 01/01/ /12/ ore settimanali e 10 giornaliere, per i lavoratori conviventi; - 46 ore settimanali, per i lavoratori 01/01/ /12/ ore settimanali e 10 giornaliere, per i lavoratori conviventi; - 45 ore settimanali, per i lavoratori 01/01/ /02/ ore settimanali e 10 giornaliere, per i lavoratori conviventi; - 44 ore settimanali, per i lavoratori 01/03/ ore settimanali e 10 giornaliere, per i lavoratori conviventi; - 40 ore settimanali, per i lavoratori. Lavoro straordinario 01/07/ /02/ maggiorazione 25%, se prestato dalle 6 alle 22; - maggiorazione 50%, se prestato dalle 22 alle 6; - maggiorazione 60% domenicale o festivo 01/03/ maggiorazione 25%, se prestato dalle 6 alle 22; - maggiorazione 50%, se prestato dalle 22 alle 6; - maggiorazione 60% domenicale o festivo; - maggiorazione 10% se prestato tra la 40ma e fino alla 44ma ora in una settimana, e purché sia eseguito nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore Lavoro notturno 01/03/ maggiorazione 20% per i lavoratori conviventi ASSENZE Ferie 01/03/2007 TUTTI - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg). Riduzione orario 01/07/ /03/2001 Permessi - 12 ore annue retribuite in caso di orario di almeno 30 ore settimanali, elevate a 16 ore annue in caso di convivenza 01/01/ /12/2002-1/2 ora settimanale per i lavoratori conviventi Permessi - 12 ore annue retribuite in caso di orario di almeno 30 ore settimanali, elevate a 16 ore annue in caso di convivenza 01/01/ /02/ ora settimanale per i lavoratori conviventi Permessi - 12 ore annue retribuite in caso di orario di almeno 30 ore settimanali, elevate a 16 ore annue in caso di convivenza 01/03/2007 I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro, nelle quantità di seguito indicate: - lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all art. 15, comma 2; - lavoratori con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Congedo matrimoniale 01/07/ giorni di calendario Permessi studio 01/07/ /02/ ore retribuite per corsi di formazione professionale specifici per colf, se il lavoratore ha un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi - ore retribuite per sostenimento esami della scuola dell'obbligo o per conseguimento diploma specifico professionale. 01/03/ ore retribuite per corsi di formazione professionale specifici per colf, se il lavoratore ha

4 Page 4 of 6 un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi; - ore retribuite per sostenimento esami della scuola dell'obbligo o per conseguimento diploma specifico professionale. Maternità 01/01/2008 Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti della legislazione vigente, che esclude dall'obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni della collaboratrice familiare in maternità (ex art. 55, comma 4, D.Lgs. 26/3/2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni, cui auspicano partecipino le Associazioni Datoriali firmatarie del presente contratto. Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in particolare per quanto attiene all'eventuale completa parificazione delle tutele. Aspettativa non retribuita 01/07/2013 Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni. Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta. Malattia Domestici 01/05/ /06/1992 In caso di malattia/infortunio, al prestatore di lavoro che abbia maturato almeno tre mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro spetterà la conservazione del posto come segue: 1 - Per anzianità da 3 mesi a 6 mesi: 8 giorni; 2 - Per anzianità da + 6 mesi a 2 anni: 10 giorni; 3 - Per anzianità da + 2 anni: 15 giorni. Durante tali periodi decorrerà la normale retribuzione nella misura del 50%.L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale vitto e alloggio per il personale che ne usufruisca normalmente, si avrà solo nel caso che il prestatore di lavoro ammalato o infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.la malattia/infortunio in periodo di prova sospende la decorrenza dello stesso. 01/07/1992 In caso di malattia/infortunio, al prestatore di lavoro che abbia maturato almeno tre mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro spetterà la conservazione del posto come segue: 1 - Per anzianità da 3 mesi a 6 mesi: 8 giorni; 2 - Per anzianità da + 6mesi a 2 anni: 10 giorni; 3 - Per anzianità da + 2 anni: 15 giorni. Durante tali periodi decorrerà la normale retribuzione nella misura: - del 50% della retribuzione normale di fatto fino al 3 giorno consecutivo; - del 100 % dal 4 giorno in poi. L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale vitto e alloggio per il personale che ne usufruisca normalmente, si avrà solo nel caso che il prestatore di lavoro ammalato o infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.la malattia/infortunio in periodo di prova sospende la decorrenza dello stesso. Comporto 01/07/ /02/ giorni, per anzianità di servizio da 3 a 6 mesi; - 10 giorni, per anzianità da oltre 6 mesi fino a 2 anni - 15 giorni, per anzianità superiore a 2 anni 01/03/ giorni, per anzianità di servizio fino a 6 mesi; - 45 giorni, per anzianità da oltre 6 mesi fino a 2 anni giorni, per anzianità superiore a 2 anni CESSAZIONE RAPPORTO Preavviso 01/01/ /04/2013 A)Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali: - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario. I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. B) Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario. C)Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di: - 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, - 60 giorni di calendario per anzianità superiore. Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavor In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso. 09/04/2013 A)Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:

5 Page 5 of 6 - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario. I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. B) Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario. C)Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di: - 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, - 60 giorni di calendario per anzianità superiore. I termini di preavviso saranno raddoppiati nel caso in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo di maternità. Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavor In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso. Tfr QUALIFICA DATA INIZIO DATA FINE ANZIANITÀ DA ANNI AD ANNI RETRIBUZIONE UTILE 01/01/ /04/ /26 01/05/ /12/ /26 DOMESTICI 01/01/ /12/ /26 01/01/ /12/ /26 01/01/ /26 01/01/ /04/ /26 01/05/ /12/ /26 DOMESTICI (24 ORE) 01/01/ /12/ /26 01/01/ /12/ /26 01/01/ /26 Retribuzione imponibile TFR 31/05/1982 La retribuzione utile ai fini dell'indennità di anzianità, si basa sull'ultima mensilità percepita dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, da moltiplicare per tutti gli anni di servizio prestati nell'azienda dopo essere stata aumentata di 1/12 delle mensilità aggiuntive previste dai contratti dei vari settori. 01/06/1982 La retribuzione annua, utile ai fini del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme, incluso l'equivalenza delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. DISCIPLINA PARTICOLARE Contratto a termine 01/07/ Assunzione in caso di: esecuzione di servizio definito/predeterminato nel tempo; sostituzione lavoratori con rapporto sospeso per motivi familiari oppure assenti per malattia, infortunio, maternità, tutela minori o handicappati, ferie. Lavoro ripartito (Job Sharing) 01/03/2007 E' consentita l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa. Nel contratto devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all'altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della

6 Page 6 of 6 prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell'altro prestatore di lavoro, quest'ultimo si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato. PREVIDENZA COMPLEMENTARE Previdenza complementare 01/03/2007 In attesa che venga istituito il fondo di previdenza complementare, si stabilisce quanto segue: contribuzione: - 1% della retribuzione utile al calcolo del tfr a carico del datore di lavoro; - 0, 55% della retribuzione utile per il calcolo de tfr a carico del lavoratore. ASSISTENZA COMPLEMENTARE CASA.SA.COLF 01/07/2010 La CAS.SA.COLF ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari. Sono iscritti alla CAS.SA.COLF tutti i dipendenti ed i datori di lavoro domestico in regola con i contributi di assistenza contrattuale, nei confronti dei quali vengono applicati i CCNL a partire da quello stipulato il 16/2/2007, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra FIDALDO e DOMINA da una parte e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF dall'altra. Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti, i datori di lavoro, e/o i loro aventi causa. Il dipendente risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento a suo nome dei contributi di Assistenza contrattuale di cui ai successivi artt. 5 e 6. In particolare il dipendente risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dall'1/7/2010 qualora, essendo stato assunto in data precedente, i contributi di assistenza contrattuale di cui ai successivi artt. 5 e 6 siano versati a suo nome in relazione al terzo trimestre Parimenti il datore di lavoro risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre in relazione al quale egli inizia il regolare versamento dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi dei successivi artt. 5 e 6; in particolare risulta iscritto dall'1/7/2010 se ha regolarmente versato tali contributi in relazione al terzo trimestre L'iscrizione alla CAS.SA.COLF, sia del dipendente che del datore di lavoro, permane anche nei casi nei quali si verifichino delle discontinuità nel versamento dei contributi di assistenza contrattuale; pertanto quanto previsto al successivo art. 7, punto 4., paragrafo c) riguarda esclusivamente la prima iscrizione alla CAS.SA.COLF. Perché sia i dipendenti che i datori di lavoro continuino ad essere beneficiari rispettivamente delle relative prestazioni è invece necessario che, successivamente alla prima iscrizione, i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo. L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 4 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo dell'iscrizione dei dipendenti e dei datori di lavoro alla CAS.SA.COLF, nonché del versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura oraria complessiva di Euro 0,03 come stabilito dal CCNL, dei quali Euro 0,01 a carico del lavoratore. Il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro. TeleConsul Editore s.p.a.

decorrenze Scadenze 1/10/84 30/09/87 1/04/88 31/03/91 15/07/92 15/07/95 16/07/96 15/07/2000 8/03/2001 7/3/2005 1/03/2007 28/02/2011

decorrenze Scadenze 1/10/84 30/09/87 1/04/88 31/03/91 15/07/92 15/07/95 16/07/96 15/07/2000 8/03/2001 7/3/2005 1/03/2007 28/02/2011 SINTESI CCNL LAVORO DOMESTICO decorrenze Scadenze 1/10/84 30/09/87 1/04/88 31/03/91 15/07/92 15/07/95 16/07/96 15/07/2000 8/03/2001 7/3/2005 1/03/2007 28/02/2011 Indice della Sintesi Contrattuale Artt.

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