LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013
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1 LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 Vademecum per le elezioni del 26 e 27 maggio 15 aprile 2013
2 2 INDICE Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale 3 Il voto dei cittadini comunitari 17
3 3 Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale 3 Il voto dei cittadini comunitari 17
4 4 Fonti normative Le leggi che regolano l elezione del Sindaco e del Consiglio comunale sono le seguenti: D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali» Legge 7 giugno 1991, n. 182 «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali» Legge 25 marzo 1993, n. 81 «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 «Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali» Legge 30 aprile 1999, n. 120 «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale» D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali»; Legge 23 novembre 2012, n. 215 «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni». Alcune norme recenti hanno modificato il numero di consiglieri e assessori comunali: Legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» Legge 26 marzo 2010, n. 42 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» Legge 14 settembre 2011, n. 148 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari».
5 5 Composizione e durata in carica Composizione dei Consigli comunali Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da: 48 consiglieri nei comuni con più di un milione di abitanti; 40 consiglieri nei comuni con popolazione tra e un milione di abitanti; 36 consiglieri nei comuni con popolazione tra e abitanti; 32 consiglieri nei comuni con popolazione tra e abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore; 24 consiglieri nei comuni con popolazione tra e abitanti; 16 consiglieri nei comuni con popolazione tra e abitanti; 10 consiglieri nei comuni con popolazione tra e abitanti; 7 consiglieri nei comuni con popolazione tra a abitanti; 6 consiglieri negli altri comuni. La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell ultimo censimento. Il Consiglio comunale è presieduto nei comuni con popolazione superiore ai abitanti da un presidente eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta; nei comuni con popolazione inferiore ai abitanti è il Sindaco a presiedere il Consiglio comunale (se non diversamente previsto dallo statuto). Durata in carica Il Sindaco e il Consiglio comunale sono eletti per 5 anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
6 6 La mappa dei comuni al voto in Veneto Canale d'agordo Castellavazzo Sospirolo Farra d'alpago Enego Recoaro Terme Moriago della Battaglia Mareno di Piave Nervesa della Battaglia Motta di Livenza Marostica Rossano VenetoVedelago San Biagio di Callalta Istrana Santo Stino di Livenza Castello di Godego Treviso San Donà di Piave Bolzano Vicentino Castelgomberto Quinto Vicentino San Mauro di Saline Vicenza Martellago Chiampo Villanova di Camposampiero Lazise Brendola Mestrino Pianiga Bussolengo Sona Castel d'azzano Villafranca di Verona San Germano dei Berici Albignasego Maserà di Padova Casalserugo Piove di Sacco Albaredo d'adige Galzignano Terme Codevigo Santa Margherita d'adige Solesino Trecenta Comuni al voto in Veneto nel 2013 Superiori (>15mila abitanti) (10) Inferiori (<15mila abitanti) (37) Porto Tolle
7 7 L elenco dei comuni al voto in Veneto (1) Provincia Comune Popolazione censimento 2011 Consiglieri uscenti Consiglieri da eleggere Numero di assessori Numero min e max di candidati da presentare Belluno Padova Rovigo Treviso Canale d'agordo da 5 a 6 Castellavazzo da 5 a 6 Farra d'alpago da 5 a 6 Sospirolo da 6 a 7 Albignasego da 11 a 16 Casalserugo da 8 a 10 Codevigo da 8 a 10 Galzignano Terme da 6 a 7 Maserà di Padova da 8 a 10 Mestrino da 12 a 16 Piove di Sacco da 11 a 16 Santa Margherita d'adige da 5 a 6 Solesino da 8 a 10 Villanova di Camposampiero da 8 a 10 Porto Tolle da 12 a 16 Trecenta da 5 a 6 Castello di Godego da 8 a 10 Istrana da 8 a 10 Mareno di Piave da 8 a 10 Moriago della Battaglia da 5 a 6 Motta di Livenza da 12 a 16 Nervesa della Battaglia da 8 a 10 San Biagio di Callalta da 12 a 16 Treviso da 21 a 32 Vedelago da 11 a 16
8 8 L elenco dei comuni al voto in Veneto (2) Provincia Comune Popolazione censimento 2011 Consiglieri uscenti Consiglieri da eleggere Numero di assessori Numero min e max di candidati da presentare Venezia Verona Vicenza Martellago da 11 a 16 Pianiga da 12 a 16 San Donà di Piave da 16 a 24 Santo Stino di Livenza da 12 a 16 Albaredo d'adige da 8 a 10 Bussolengo da 11 a 16 Castel d'azzano da 12 a 16 Lazise da 8 a 10 San Mauro di Saline da 5 a 6 Sona da 11 a 16 Villafranca di Verona da 16 a 24 Bolzano Vicentino da 8 a 10 Brendola da 8 a 10 Castelgomberto da 8 a 10 Chiampo da 12 a 16 Enego da 5 a 6 Marostica da 12 a 16 Quinto Vicentino da 8 a 10 Recoaro Terme da 8 a 10 Rossano Veneto da 8 a 10 San Germano dei Berici da 5 a 6 Vicenza da 21 a 32
9 9 Elettorato attivo e passivo Chi può votare? Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al voto che abbiano compiuto 18 anni entro il primo giorno della votazione. Possono votare anche i cittadini di uno Stato membro dell Unione europea residenti nel comune che presentino apposita istanza al Sindaco per l iscrizione nelle liste elettorali aggiunte. Chi può essere eletto? Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto 18 anni entro il primo giorno della votazione. Sono eleggibili a consigliere comunale anche i cittadini di uno Stato membro dell Unione europea residenti nel comune, iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte. La legge prevede una serie di cause di ineleggibilità. In particolare, sono ineleggibili: il capo e vice capo della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Ministero dell Intero e i dipendenti pubblici che svolgono funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; i Commissari di Governo, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nel territorio in cui esercitano le loro funzioni; gli ecclesiastici e i ministri di culto nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio; i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull amministrazione del comune e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; i magistrati addetti alle corti d appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e i giudici di pace nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni; i dipendenti del comune chiamato al voto; il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; i legali rappresentanti ed i dirigenti di società per azioni con capitale superiore al 50% del comune; gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti dal comune; i sindaci e i consiglieri comunali in carica in un altro comune. La legge prevede anche i termini entro i quali nei vari casi occorre cessare dalle funzioni per essere eleggibile e prevede inoltre una serie di cause di incompatibilità.
10 10 Come e quando si vota primo turno nei comuni con popolazione fino a abitanti Si vota dalle 8 alle 22 del 26 maggio 2013 e dalle 7 alle 15 del 27 maggio Per poter votare l elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Nei comuni con popolazione fino a abitanti, l elezione del Consiglio comunale è contestuale all elezione del sindaco. L elettore può esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell apposita riga. Nei comuni con popolazione compresa tra e abitanti l elezione del Consiglio comunale è contestuale all elezione del sindaco. L elettore può esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l annullamento della seconda preferenza.
11 11 Come e quando si vota primo turno nei comuni con popolazione oltre i abitanti Si vota dalle 8 alle 22 del 26 maggio 2013 e dalle 7 alle 15 del 27 maggio Per poter votare l elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Nei comuni con popolazione superiore a abitanti, l elettore può esprimere: un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto è valido anche per il sindaco collegato alla lista prescelta; un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo: il voto è valido solo per il candidato sindaco; un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso collegata, tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno; un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata (voto disgiunto), tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l annullamento della seconda preferenza.
12 12 Come e quando si vota secondo turno Il secondo turno (o ballottaggio) è previsto: per i comuni con popolazione fino a abitanti, in caso di parità tra due candidati sindaco; per i comuni con popolazione superiore a abitanti, nel caso in cui nessun candidato sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Per il ballottaggio si vota dalle 8 alle 22 del 9 giugno 2013 e dalle 7 alle 15 del 10 giugno Per poter votare l elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. In ogni caso il ballottaggio si svolge tra due candidati sindaco. Nel caso di comuni con popolazione fino a abitanti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati sindaco che hanno ottenuto la stessa cifra elettorale; nel caso di comuni con popolazione superiore a abitanti, sono ammessi i due candidati sindaco che hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali. Al ballottaggio l elettore esprime il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il cognome del candidato sindaco prescelto.
13 13 Sistema elettorale Sistema elettorale Premio di maggioranza Soglia di sbarramento Formula elettorale Ampiezza circoscrizionale Voto di preferenza Elezione dei consiglieri Fino a abitanti Sistema maggioritario a turno unico Minimo 2/3 dei seggi alla lista collegata al candidato sindaco eletto Metodo d Hondt per i seggi non assegnati alla lista del candidato sindaco eletto 1 circoscrizione comunale Sì, un voto per un consigliere (nei comuni con più di abitanti fino a due, purché a candidati di genere diverso) Sono eletti consiglieri i candidati sindaco non eletti collegati ad una lista che abbia ottenuto almeno un seggio e poi i consiglieri di ogni lista in ordine decrescente delle loro cifre elettorali individuali Oltre abitanti Proporzionale con premio di maggioranza 60% dei seggi se ha ottenuto almeno il 40% dei voti, sempre che nessun altra lista abbia ottenuto il 50% dei voti. 3% dei voti validi per le coalizioni o le liste Metodo d Hondt tra le liste e all interno delle coalizioni 1 circoscrizione comunale Sì, fino a due voti per i consiglieri, purché a candidati di genere diverso Sono eletti consiglieri i candidati sindaco non eletti collegati ad una lista che abbia ottenuto almeno un seggio e poi i consiglieri di ogni lista in ordine decrescente delle loro cifre elettorali individuali
14 14 L elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a abitanti Nei comuni con popolazione fino a abitanti, è proclamato eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio. Alla lista collegata al candidato sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi del consiglio, arrotondati per eccesso nel caso in cui il decimale sia superiore a 0,5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste con metodo d Hondt. Si procede a dividere la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc e si scelgono i quozienti più alti nel limite dei seggi da assegnare, determinando così quanti seggi spettano a ciascuna lista. Per ogni lista, sono eletti (nel limite dei seggi ad essa assegnati) prima il candidato sindaco della lista stessa e quindi i candidati consiglieri in ordine delle loro cifre elettorali individuali. Nel caso in cui sia stata ammessa all elezione una sola lista, sono eletti tutti i candidati della lista stessa e il candidato sindaco, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi pari almeno al 50% dei votanti e si siano recati alle urne almeno il 50% degli aventi diritto. In caso contrario, l elezione è nulla.
15 15 L elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a abitanti Nei comuni con popolazione superiore a abitanti, il candidato sindaco è collegato ad una o più liste presentate per l elezione del consiglio comunale. È proclamato eletto il candidato sindaco che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso tale maggioranza non sia stata raggiunta da nessun candidato, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I candidati ammessi al ballottaggio hanno la possibilità di effettuare il collegamento con altre liste, oltre quelle ad essi collegate per il primo turno. Dopo il ballottaggio è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è proclamato eletto il candidato sindaco collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.
16 16 L elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a abitanti Nei comuni con popolazione superiore a abitanti, sono ammesse all assegnazione dei seggi solo le liste che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi, a meno che non appartengano ad un gruppo di liste che ha superato tale soglia. L assegnazione dei seggi tra i gruppi di liste e le liste singole viene effettuata con metodo d Hondt. Si procede a dividere la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc e si scelgono i quozienti più alti nel limite dei seggi da assegnare, determinando così quanti seggi spettano a ciascun gruppo e a ciascuna lista singola. Lo stesso metodo viene utilizzato per distribuire i seggi tra le liste facenti parte di un gruppo di liste. Alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto spetta: almeno il 60% dei seggi se il sindaco è stato eletto al primo turno e se tale lista o gruppo di liste ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi e nessun altra lista o gruppo di liste ha superato il 50% dei voti validi; almeno il 60% dei seggi se il sindaco è stato eletto al secondo turno e se nessun altra lista o gruppo di liste ha superato al primo turno il 50% dei voti validi. Nel caso in cui questa quota non sia stata raggiunta, questi seggi vengono assegnati a tale lista o gruppo di liste e i restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste o gruppi di liste. Sono eletti i candidati sindaco non risultati eletti collegati ad una lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In seguito, sono eletti per ciascuna lista, nel limite dei seggi ad essa spettanti, i candidati consiglieri in ordine delle loro cifre elettorali individuali.
17 17 Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale 3 Il voto dei cittadini comunitari 17
18 IL VOTO DEI CITTADINI COMUNITARI 18 Fonti normative La principale legge che regola il diritto di voto per i cittadini di uno Stato membro dell Unione europea alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune in cui risiedono è il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 «Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza».
19 IL VOTO DEI CITTADINI COMUNITARI 19 Modalità di esercizio del diritto di voto I cittadini di uno Stato membro dell Unione europea residenti in Italia hanno diritto di voto per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune in cui risiedono. Inoltre, essi hanno diritto a candidarsi come consigliere comunale ed eventualmente ad essere nominati quali componenti della giunta comunale nel comune di cui sono consiglieri, esclusa la carica di vice sindaco. Per poter esercitare questi diritti, i cittadini devono presentare al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il proprio comune. In occasione di consultazioni per l elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, tale domanda deve essere presentata entro il quinto giorno successivo all affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (cioè entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione 16 aprile 2013). Una volta presentata e accettata la domanda, tali cittadini restano iscritti nella lista elettorale aggiunta finché non richiedano di essere cancellati o non siano cancellati d ufficio. Il cittadino straniero residente in Italia che voglia presentare la propria candidatura come consigliere comunale deve presentare, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani, idonea documentazione (prevista dalla legge) attestante la propria cittadinanza, l indirizzo di residenza in Italia e nel paese d origine, un attestato che dichiari la non decadenza dal diritto di eleggibilità e un attestato che dichiari l avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte se non vi è ancora iscritto.
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