JOBS ACT : L. 183/14 (entrata in vigore il )

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1 Novità della L.183/2014 «JOBS ACT» E «CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI»

2 DECRETI DELEGATI JOBS ACT : L. 183/14 (entrata in vigore il ) 1) Flessibilità in uscita: CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. In vigore dal ) Ammortizzatori in assenza di rapporto di lavoro: NASPI E CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE. In vigore dal ) Flessibilità in entrata: RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI E REVISIONE MANSIONI. In fase di approvazione definitiva 4) CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO: In fase di approvazione definitiva 5) Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro. CIG E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ. In attesa di prima approvazione in CDM 6) SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE. In attesa di prima approvazione in CDM 7) AGENZIA UNICA SULLE ISPEZIONI. In attesa di prima approvazione in CDM 8) SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA. In attesa di prima approvazione in CDM 2

3 5 1 DECRETO ATTUATIVO: IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TRA DOPPIO SISTEMA DI TUTELE E AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI

4 Il 07 marzo 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo , n.23 sul CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Ci saremmo attesi la nascita di un NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, invece, siamo in presenza di una PROFONDA MODIFICA DELLE TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO per i neo assunti a tempo indeterminato. 4

5 DUPLICE novità per le NUOVE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO -AGEVOLAZIONI contributive e fiscali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 in vigore dal 1 gennaio 2015 (Legge di Stabilita 2015) E -NUOVE SANZIONI IN TEMA DI LICENZIAMENTI in vigore dal 7 marzo 2015 (D.lgs , n.23) 6

6 LEGGE DI STABILITA 2015 E LE AGEVOLAZIONI PER CHI ASSUME DURANTE IL 2015 A TEMPO INDETERMINATO 7

7 LEGGE DI STABILITA (L. 190 del 2014, art. 1, commi da 118 a 121) ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A T. INDETERMINATO PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI campo di applicazione: nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate tra 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015 stanziamento: 1 miliardo l anno dal 2015 al 2017 e 500 milioni per il 2018 ammontare dello sgravio: 100% di ESONERO CONTRIBUTIVO ai fini Inps per 3 anni; importo massimo di su base annua (resta contribuzione Inail). casi in cui non si applica: NO per assunzione di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; NO per datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità

8 NESSUN OBBLIGO DI STABILIZZAZIONE NON E PREVISTO, PER IL DATORE DI LAVORO CHE GODE DELL ESONERO CONTRIBUTIVO, ALCUN OBBLIGO DI STABILIZZAZIONE (AL CONTRARIO DI QUANTO AVVIENE, AD ESEMPIO, PER L APPRENDISTATO) O UN PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE SIA IN VIGORE IL VINCOLO DI MANTENERE IN FORZA IL LAVORATORE ASSUNTO CON L ESONERO. 8

9 Soppressione benefici contributivi assunzione disoccupati di lunga durata Per far fronte ai costi dell esonero la legge di stabilità ha soppresso, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i benefici contributivi concessi ai datori che assumevano disoccupati da almeno 24 mesi o beneficiari di CIGS da uguale periodo. Il beneficio era stato introdotto con l art. 8, comma 9, della L. 407 del 1990 e consentiva la riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali. La riduzione era totale per assunzioni effettuate da imprese artigiane oppure da datori di lavoro del Sud Italia. 9

10 Circolare INPS n.17 del SU ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A T. INDETERMINATO Natura dell esonero contributivo: - Incentivo all occupazione. L esonero ha la finalità di promuovere forme di occupazione stabile, non esclusivamente nuova occupazione. Per questa ragione hanno diritto all incentivo tutte le stabilizzazioni di forme contrattuali atipiche (collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, contratti a tempo determinato, prestazioni accessorie, lavoro a chiamata, partita Iva) Quali datori di lavoro possono usufruire dell esonero contributivo: - Datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo: a) imprenditori b) non imprenditori: associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, etc. [N.B. NON NE PUO USUFRUIRE LA P.A.] 10

11 Contratti a tempo indeterminato che rientrano nell esonero contributivo: -Contratto a tempo indeterminato (anche PART TIME, orizz, vert, misto) -Somministrazione a tempo indeterminato, anche quando la somministrazione sia resa all utilizzatore a tempo determinato -Contratto ripartito a tempo indeterminato (o job sharing ): in questo caso le condizioni per l applicazione dell esonero devono essere possedute da entrambi i lavoratori. Il lavoro ripartito dovrebbe essere abrogato a seguito dell entrate in vigore del D.lgs sul riordino delle tipologie contrattuali. -Contratto a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale -Soci lavoratori di cooperativa a tempo indeterminato (L.142/2001) -ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CONSEGUENTI AD UN OBBLIGO DI LEGGE, QUALI: Assunzioni a tempo indeterminato di disabili, (legge sul collocamento obbligatorio, nr. 68/99) Assunzioni a tempo indeterminato in virtù del diritto di precedenza (art. 5, comma 4 quater d.lgs 368/01) 11

12 Contratti esclusi dall esonero contributivo: - Contratto di apprendistato - Contratto di lavoro domestico Perché già prevedono aliquote ridotte - Contratto a chiamata (intermittente/job on call). Perche, anche laddove preveda un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, rappresenta comunque una rapporto di lavoro precario Casi in cui non spetta l esonero contributivo (art. 4, comma 12, L.92/12): - Se l assunzione viola il diritto di precedenza (art. 5, comma 4 quater dlgs 368/01) - Se il datore di lavoro o utilizzatore è interessato da interventi di cigs e cigd (a meno che non intenda assumere a tempo indeterminato lavoratori con professionalità diverse da quelle che possiedono i lavoratori coinvolti nella cassa integrazione) - Se la comunicazione obbligatoria di assunzione è avvenuta in ritardo rispetto ai termini di legge 12

13 Inoltre per usufruire dell esonero, il datore di lavoro deve: - Effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione entro i termini di legge (l inoltro tardivo della comunicazione comporta la perdita dell esonero) - Essere in regola con la contribuzione previdenziale (DURC) - Essere in regola con le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro - Rispettare accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali, aziendali 13

14 QUALCHE ESEMPIO come si applica l esonero contributivo in caso di precedenti RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO: ESONERO «SI» - T. Indeterm. - Apprendistato - Lavoro domestico stacco di 6 mesi Assunzioni dal al TEMPO INDETERMINATO (anche part time) con esonero contributivo fino a 3 anni 14

15 come si applica l esonero contributivo in caso di precedenti RAPPORTI A TERMINE E A CHIAMATA A T.I.: ESONERO «SI» 21 Assunzioni dal al c. a chiamata - t. determinato - partita Iva -contratti di collaborazione senza attendere 6 mesi TEMPO INDETERMINATO (anche part time) con esonero contributivo fino a 3 anni 15

16 come si applica l esonero contributivo in caso di SOMMINISTRAZIONE: ESONERO «SI» 22 Assunzione in somministr. a tempo indeterm. tra APL e lavoratore Assunzioni dal al MESI DI MISSIONE C/O UTILIZZATORE BETA (a cui segue fine rapporto lavoro con APL): la APL beneficia dell esonero contributivo per 4 mesi STACCO DI 6 MESI Assunzione a TEMPO INDETERM. da parte dell utilizzatore BETA (l utilizzatore beneficia dei restanti 32 mesi di esonero contributivo) 32=36-4 già usufruiti nel rapporto di somministrazione 16

17 DECRETO LEGISLATIVO SUL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI in vigore dal 07 marzo 2015.

18 ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA UN DATORE DI LAVORO PRIVATO A DECORRERE DAL 7 MARZO Le novità sui licenziamenti si applicano anche alle conversioni, effettuate dal 7 marzo 2015, di contratti a t. determinato o di apprendistato, in contratti a tempo indeterminato SE IL DATORE DI LAVORO RAGGIUNGE I REQUISITI OCCUPAZIONALI PREVISTI DALL ART. 18 CON NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, LA NUOVA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI SI APPLICHERA A TUTTI I LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA, ANCHE SE 18 ASSUNTI PRECEDENTEMENTE

19 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AZIENDE SOPRA I 15 DIPENDENTI LE NUOVE SANZIONI 19

20 ART. 2 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO,NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE= REINTEGRA Licenziamento nullo: -licenziamenti intimato in concomitanza con il matrimonio, dalla richiesta delle pubblicazioni ad un anno dalla sua celebrazione ; -licenziamenti intimati nei periodi protetti da maternita, fino al compimento del primo anno di età del bambino. Licenziamento discriminatorio: -determinato da ragioni basate su discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso, di età, sull orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. Rimane la reintegra anche nel caso di licenziamento intimato per una, presunta, sopravvenuta inabilità (fisica o psichica) tale da impedirne la prosecuzione del rapporto di lavoro, qualora il giudice ne accerti l infondatezza. 20

21 SANZIONI PER LICENZIAMENTI DISRIMINATORI, NULLI, IN FORMA ORALE Riforma FORNERO (l.92/12) = Riforma POLETTI (D.lgs , n.23) ASSUNTI PRIMA DEL ASSUNTI DAL REINTEGRAZIONE + INDENNITA ECONOMICA commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione (MINIMO 5 MENSILITA ) + VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI oppure, in sostituzione della reintegra OPTING OUT (in capo al lavoratore ) 15 MENSILITA dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (non assoggettata a contribuzione previdenziale) 21

22 ART. 3, 2 comma LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO) REINTEGRA: rimane nel solo caso in cui sia DIRETTAMENTE DIMOSTRATA IN GIUDIZIO l INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento 22

23 ASPETTI CRITICI DEL NUOVO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: LA REINTEGRA DIVENTA UNA SANZIONE ECCEZIONALE 1) INTRODUZIONE DEL FATTO MATERIALE -Viene meno il principio di proporzionalità e la correlazione tra condotta e sanzione. Il lavoratore potrà essere licenziato anche per un fatto non grave (come, ad esempio, l assenza non giustificata di 1 giorno dal lavoro), poiché viene esclusa la possibilità, da parte del giudice, di una valutazione soggettiva del fatto, (ad esempio il lavoratore impossibilitato a comunicare l assenza). 2) MANCATO RINVIO ALLE TIPIZZAZIONI DEI CCNL -Cassazione sentenza 2692/2015: l utilizzo da parte del lavoratore di parole offensive e volgari nei confronti del responsabile aziendale a lui gerarchicamente sovraordinato, costituisce insubordinazione di GRADO LIEVE e giustifica, alla luce della disciplina delineata dal CCNL, una MERA SANZIONE CONSERVATIVA, risultando sproporzionata, per contro, l irrogazione di un provvedimento espulsivo (la sentenza si riferisce a vecchi assunti a cui si applica art. 18 come modificato dalla Fornero) -Conseguenza: vecchi assunti: REINTEGRA/nuovi assunti: NO REINTEGRA 3) INVERISIONE DELL ONERE DELLA PROVA -Spetterà al lavoratore dimostrare di non aver commesso il fatto. 23

24 LICENZIAMENTI DISCIPLINARI ILLEGITTIMI (RIFORMA.FORNERO) ASSUNTI PRIMA DEL ASSUNTI DAL La reintegra si applica: 1)sulla base di un FATTO CONTESTATO INSUSSISTENTE 2) se il fatto contestato rientra nelle condotte punibili con una SANZIONE CONSERVATIVA prevista dai CCNL SANZIONE OLTRE ALLA REINTEGRA INDENNITA ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA ) + VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI) (RIFORMA.POLETTI ) LA REINTEGRA SI APPLICA SOLO SE: Viene dimostrata direttamente in giudizio l INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE SANZIONE OLTRE ALLA REINTEGRA INDENNITA ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA ) + VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 24

25 LICENZIAMENTI ECONOMICI ILLEGITTIMI (Riforma FORNERO) ASSUNTI PRIMA DEL Il GIUDICE, in caso di manifesta insussistenza del fatto, può applicare la sanzione del REINTEGRO (Riforma POLETTI) ASSUNTI DAL SCOMPARE COMPLETAMENTE LA SANZIONE DELLA REINTEGRA PER I LICENZIAMENTI COMMINATI PER UN MOTIVO ECONOMICO INESISTENTE. CIO CONSENTIRA ALLE IMPRESE DI LICENZIARE PER MOTIVI ECONOMICI, ANCHE QUALORA NON SIANO FONDATI, ED EVITARE COMUNQUE LA SANZIONE DELLA REINTEGRA. 25

26 LICENZIAMENTI DISCIPLINARI (SALVO IL CASO DELL ASSENZA DEL FATTO MATERIALE) ED ECONOMICI ILLEGITTIMI (TUTTI) SOPRAVVIVE IL SOLO INDENNIZZO ECONOMICO (NO REINTEGRA) RIFORMA FORNERO DA UN MINIMO DI 12 AD UN MASSIMO DI 24 MENSILITA, IN RELAZIONE ALL ANZIANITÀ DEL LAVORATORE E TENUTO CONTO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI, DELLE DIMENSIONI DELL ATTIVITÀ ECONOMICA E DEL COMPORTAMENTO E DELLE CONDIZIONI DELLA PARTI (l INDENNITA NON E ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE) RIFORMA POLETTI 2 MENSILITA DELL ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, IN MISURA COMUNQUE NON INFERIORE A 4 E NON SUPERIORE A 24 MENSILITA (l INDENNITA NON E ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE) 26

27 ART. 4 VIZI FORMALI E PROCEDURALI -VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO ex art. 2, comma 2 Legge 604/66 ( Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto ) -VIOLAZIONE PROCEDURA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ex art. 7 Legge 300/70 27

28 SANZIONI PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI (Riforma FORNERO) ASSUNTI PRE INDENNITA ECONOMICA COMPRESA TRA 6 E 12 MENSILITA (NO contributi previdenziali) SANZIONI PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI (Riforma POLETTI) ASSUNTI DAL INDENNITA ECONOMICA 1 MENSILITA dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 MENSILITA (NO contributi previdenziali) 28

29 SALDO TRA BENEFICI CONTRIBUTIVI E INDENNIZZO Come abbiamo visto il decreto dispone che il datore di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, debba versare indennità minime inferiori a quelle previste dalla legislazione precedente. Sarebbe stato opportuno incrementare il limite minimo, anche al fine di scoraggiare eventuali comportamenti scorretti da parte di datori di lavoro, che potrebbero sfruttare i benefici contributivi, assicurati dalla legge di stabilità 2015 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, per poi licenziare i dipendenti assunti, realizzando un saldo positivo. 29

30 ART. 7 APPALTI COMPUTO DELL ANZIANITA NEGLI APPALTI Nei cambi di appalto, ai fini del calcolo dell indennizzo e dell importo, l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa che subentra nell appalto, si computa con riferimento a tutto il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata. In caso di cambio di appalto, i lavoratori che passano alle dipendenze dell impresa che subentra sono considerati nuovi assunti e, dunque, privati del regime di tutela previsto dall art. 18 della L. 300/70. Ciò comporta un ingiustificata riduzione di tutele per coloro che, senza alcuna interruzione, continuano a prestare la propria opera nel medesimo posto di lavoro e nelle stesse funzioni. 30

31 -TRASFERIMENTO D AZIENDA E CESSIONE RAMO D'AZIENDA (ART 2112 C.C.): NO nuovo contratto a tutele crescenti ai lavoratori che transitano ad azienda acquirente, in quanto il rapporto di lavoro è senza soluzione di continuità; NO esonero contributivo (legge di stabilita 2015) per l acquirente; Nota bene: la circolare inps n.17 del prevede che possa beneficiare dell esonero contributivo triennale, il datore di lavoro privato che nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell obbligo previsto dall art. 47, comma 6 della legge 428/1990, entro 1 anno dalla data di trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a tempo determinato che non siano passati alle sue dipendenze. 31

32 LICENZIAMENTI COLLETTIVI AZIENDE SOPRA I 15 DIPENDENTI LE NUOVE SANZIONI 32

33 LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Riforma FORNERO) Licenziamento intimato in FORMA ORALE REINTEGRAZIONE + INDENNITA NON INFERIORE A 5 MENSILITA ASSUNTI PRE Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA previsti dalla Legge 223/91 REINTEGRA + INDENNITA NON SUPERIORE A 12 MENSILITA In caso di VIOLAZIONI DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SINDACALE INDENNITA ECONOMICA TRA 12 E 24 MENSILITA LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Riforma POLETTI) ASSUNTI DAL Licenziamento intimato in FORMA ORALE REINTEGRAZIONE + INDENNITA ECONOMICA NON INFERIORE A 5 MENSILITA Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA (art.5, comma1, L.223/91) e VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE (art. 4, comma 12, L.223/91) INDENNITA ECONOMICA PARI A 2 MENSILITA OGNI ANNO DI ANZIANITA E NON SUPERIORE A 24 MENSILITA (MINIMO 4 MENSILITA ) 33

34 DOPPIO SISTEMA DI TUTELE L introduzione di un nuovo regime di tutele applicabile solo per i neo assunti dall entrata in vigore del decreto legislativo, determina, in generale, la convivenza di due sistemi di tutele diverse, ma anche, nello specifico, due sistemi di sanzioni diverse nella stessa azienda, per lo stesso fatto. Ad esempio, in un'azienda con più di 15 dipendenti che effettui licenziamenti collettivi che riguardino tanto lavoratori già in servizio, quanto lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti, in caso di mancato rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge, i vecchi assunti saranno reintegrati, mentre ai nuovi assunti sarà riconosciuta solo una tutela indennitaria. 34

35 LICENZIAMENTI AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI LE NUOVE SANZIONI 35

36 ART. 9, 1 COMMA Con un semplice comma, il decreto attuativo, modifica, sia pure in misura limitata, anche le sanzioni in caso di ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO nelle AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI. 36

37 -LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO: REINTEGRA + RISARCIMENTO DEL DANNO non inferiore a 5 mensilità globale di fatto (è commisurata all ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione) + versamento contributi previdenziali ed assistenziali (per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione) -LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ECONOMICO: 1 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità. (l indennità risarcitoria minima passa, quindi, da 2,5 a 2 mensilità mantenendo il tetto di 6 mensilità). Nel caso di illegittimo licenziamento disciplinare non si applicherà, a differenza delle aziende sopra i 15 dipendenti, la reintegra nel posto di lavoro in caso di insussistenza del fatto materiale. -VIZI FORMALI O PROCEDURALI: in caso di violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2 legge 604/66 ( La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato ), il lavoratore avrà diritto a 1/2 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità. 37

38 ART. 6 NUOVA CONCILIAZIONE FACOLTATIVA Il datore di lavoro, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), può offrire al lavoratore una INDENNITA (ESENTE DA IMPOSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA): - pari ad 1 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 (AZIENDE SOPRA I 15 DIP); - pari a 1/2 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 (se il licenziamneto avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità (AZIENDE FINO A 15 DIP). 38

39 CARATTERISTICHE DELLA CONCILIAZIONE FACOLTATIVA È una procedura volontaria, il lavoratore è libero di decidere se accettare o meno la via conciliativa proposta dall azienda. -Se il lavoratore accetta di conciliare: la conciliazione avverrà presso le sedi abilitate di cui all art c.c. (tra cui: sedi sindacali) e le commissioni di certificazione di cui all art. 76 D.lgs 276/2003 (enti bilaterali, DTL, Università ecc..). l offerta economica deve essere presentata con assegno circolare. il lavoratore, accettando la conciliazione, decadrà dal diritto di impugnare, per sempre, per via giudiziale, il licenziamento. possono essere pattuite ulteriori somme, nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro (differenze retributive, la qualifica del rapporto di lavoro ecc..). Tali somme sono soggette al regime fiscale ordinario. ai destinatari del contratto a tutele crescenti non si applica la conciliazione obbligatoria introdotta dalla L. 92/2012 per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con più di 15 dipendenti. 39

40 ART. 9, 2 COMMA ESTENSIONE DELLE NOVITA SUI LICENZIAMENTI AI: DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI, CHE SVOLGONO SENZA FINE DI LUCRO, ATTIVITA DI NATURA POLITICA, SINDACALE, CULTURALE, DI ISTRUZIONE OVVERO DI RELIGIONE O DI CULTO 40

41 ART. 5 REVOCA DEL LICENZIAMENTO SE IL LICENZIAMENTO VIENE REVOCATO (IL TERMINE PER LA REVOCA E ENTRO 15 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO), IL RAPPORTO DI LAVORO SI INTENDE RIPRISTINATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA. IL LAVORATORE AVRA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE MATURATA NEL PERIODO PRECEDENTE LA REVOCA 41

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