Consiglio Comunale di Grosseto
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- Flaviana Giuseppa Arena
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1 OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Aliquote per l'anno Consiglieri presenti alla votazione Emilio Bonifazi * Citerni Cristina - Lecci Paolo * Buzzetti Davide * Lolini Mario - Cerboni Giacomo - Panfi Roberto * Angelini Pier Francesco - Quercioli Mara * Rossi Fabrizio - Bartolini Simone * Agresti Luca - Tancredi Veronica * Colomba Luigi - D'Alise Biagio * Pacella Cosimo - Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo - Migliaccio Pietro - Ulmi Andrea - Biliotti Saimo * Gori Giacomo * Laurenti Stefania * Felicioni Massimo - Mascagni Lorenzo * Tinacci Riccardo * Daviddi Maria Chiara * Rosini Stefano * Giorgi Francesco * Cossu Maurizio * Marchetti Simone * Tonelli Iacopo * Treglia Marcello * Presidente Segretario Scrutatori Paolo LECCI Mario VENANZI Giacomo GORI Simone BARTOLINI sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 1 di 9
2 Il Consiglio Comunale Premesso che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del (Legge di stabilità 2014) - modificata dal D.L. n. 16 del , convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del , pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 102 del è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. Considerato che la IUC si compone: dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella: Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Visti i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge n. 147 del e ss.mm.ii., secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta Municipale Propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 suddetto. Visti i commi 675 e 676 dell'art.1 della Legge n. 147 del e ss.mm.ii., i quali prevedono che la base imponibile del tributo di che trattasi è quella prevista per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Considerato che, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del e ss.mm.ii., il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e, infine, che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Preso atto che, sempre ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del e ss.mm.ii., per l anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 2 di 9
3 indicati al punto precedente per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del Ritenuto non opportuno avvalersi della suddetta possibilità di superare i limiti sopra indicati del 2,5 per mille, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, in quanto: non obbligatoriamente prevista dalla normativa, ogni detrazione applicata dovrebbe, comunque, comportare un aumento dell'onere tributario TASI che, inevitabilmente, ricadrebbe sulla platea degli altri contribuenti, compresi quelli non beneficiati dalle stesse, le detrazioni di che trattasi, per generare effetti sul carico tributario TASI equivalenti od inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili (come stabilito dall'art. 1 comma 677 lettera a) della Legge n. 147 del , modificato dal D.L. n. 16 del , convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del , pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 102 del ) dovrebbero risultare praticabili tramite la determinazione delle stesse in maniera progressiva e modulata rispetto alle rendite catastali degli immobili cui verrebbero applicate, mentre è intenzione dell'amministrazione, soprattutto nel primo anno di applicazione di tale nuovo e complesso tributo, attuare tutte le scelte tese a semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, oltre a quanto riportato al punto che precede, l'eventuale applicazione delle detrazioni esclusivamente in riferimento alle rendite catastali degli immobili, stante la non ancora attuata riforma del Catasto, determinerebbe effetti sulle rendite catastali di minore ammontare (e quindi dal valore presumibilmente inferiore) spesso non corrispondenti alla capacità contributiva dei soggetti possessori che ne beneficerebbero. Rilevato che, ai sensi dei commi n. 707 e n. 708 dell art. 1 della L. n. 147 del e ss.mm.ii., la componente IMU della IUC, a decorrere dall anno 2014, non si applica: all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 3 di 9
4 a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011; ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Visto quanto previsto dal comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del e ss.mm.ii., nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare: quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria e l occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. Visto quanto stabilito dall'art. 1, comma 707, lettera a), della legge 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii., che, modificando, il comma 1 dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito l applicazione a regime dell Imposta Municipale Propria sperimentale. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna che approva le aliquote e le detrazioni per l Imposta Municipale Propria Ribadita l'intenzione dell'amministrazione, soprattutto in questo primo anno di applicazione di tale nuovo e complesso tributo, di attuare tutte le scelte volte a semplificare gli adempimenti a carico del contribuente. Rilevato che: - il comma 683 della Legge n. 147 del e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; - per servizi indivisibili s intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 4 di 9
5 Dato atto che il gettito della TASI, stanziato nel bilancio di previsione 2014 per ,00, può essere destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati per le rispettive quote: Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento 401, Segreteria Generale, Personale e Organizzazione 1,092, Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione 386, Ufficio Tecnico 503, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Servizio Statistico 385, Funzioni di Polizia Locale (quota non finanziata con proventi art. 208 CdS) 1,165, Funzioni di Viabilità, Circolazione Stradale e Servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CdS) 566, Illuminazione Pubblica e Servizi connessi 731, Urbanistica e Gestione del Territorio 709, Servizi di Protezione Civile 15, Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'ambiente 1,080, Totale 7,040, Visti il Decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2014 e l'art. 2-bis del Decreto Legge n. 16 del , convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi. Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. Visto lo Statuto Comunale. segue: Delibera 1) Di stabilire le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l anno 2014, come - aliquota: 2,5 per mille per sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 5 di 9
6 abitazione principale e pertinenze della stessa (per pertinenze s intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all unità ad uso abitativo) e per le altre unità immobiliari assimilate all abitazione principale come definite nel Regolamento IUC (unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il tributo non è dovuto per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata stabilita l aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni di legge; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - aliquota: 2,5 per mille per immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati; immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente; immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale; - aliquota: 2,5 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, sia per quelli posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all'albo delle Imprese Artigiane. L applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell attività ed è subordinata alla presentazione di dichiarazione TASI attestante i requisiti richiesti; - aliquota: 2,5 per mille per gli immobili individuati nella tabella delle categorie catastali in Cat. C1 negozi e botteghe in cui viene svolta attività di commercio in sede fissa su una superficie di vendita dichiarata non superiore a 300 mq. o attività di somministrazione di alimenti e bevande. L applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell attività ed è subordinata alla presentazione di dichiarazione TASI attestante i requisiti richiesti; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 6 di 9
7 - aliquota: 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.; - aliquota: 0 per mille, ai sensi del comma 676 e nel rispetto del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., per i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per le aree edificabili e per tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota massima IMU pari al 10,6 per mille; - aliquota: 2,5 per mille come aliquota di base da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate. 2) Di non superare, per le motivazioni in premessa riportate, il limite del 2,5 per mille per l'aliquota massima e, di conseguenza, di non applicare detrazioni o altre misure agevolative. 3) Di stabilire che, per espressa disposizione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., comma 681 dell'art. 1, nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare stessa, l occupante versa la TASI nella misura del 10% dell ammontare complessivo dell imposta calcolata applicando le aliquote sopra indicate. 4) Di dare atto che il gettito della TASI, stanziato nel bilancio di previsione 2014 per ,00, sarà destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati per le rispettive quote: Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento 401, Segreteria Generale, Personale e Organizzazione 1,092, Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione 386, Ufficio Tecnico 503, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Servizio Statistico 385, Funzioni di Polizia Locale (quota non finanziata con proventi art. 208 CdS) 1,165, Funzioni di Viabilità, Circolazione Stradale e Servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CdS) 566, Illuminazione Pubblica e Servizi connessi 731, Urbanistica e Gestione del Territorio 709, Servizi di Protezione Civile 15, Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al Territorio e all'ambiente 1,080, Totale 7,040, ) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 7 di 9
8 informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 8 di 9
9 Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 13 maggio Richiamato il dibattito precedente (v. delib. n. 31), il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 20 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, D'Alise, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli e Treglia) e 1 contrario (Gori), espressi dai consiglieri presenti. IL PRESIDENTE Paolo Lecci IL SEGRETARIO GENERALE Mario Venanzi sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 9 di 9
Consiglio Comunale di Grosseto
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