IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Presidente

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1 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Emanuele Rimini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Emilio Girino Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 12 maggio 2011 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Con raccomandata del 31 marzo 2010, inviata a mezzo del proprio legale, la titolare di una ditta individuale presentava, unitamente al coniuge con il quale era cointestataria di un conto corrente bancario, formale reclamo all intermediario presso la quale detto conto era intrattenuto, chiedendo il rimborso con valuta 16 marzo 2010 di tutte le somme addebitate su di esso in data 29 marzo Ricevuto da un cliente estero un assegno di ,00 sterline tratto su un istituto di credito inglese, riferiva di essersi, infatti, rivolta, per chiedere istruzioni sulle modalità da seguire per versare il titolo, alla banca presso la quale erano aperti sia il conto sopra menzionato che un deposito di risparmio intestato alla ditta individuale. Disponendo quest ultima solo di tale deposito, sul quale il titolo in questione non poteva quindi essere Pag. 2/7

2 negoziato, le era stato prospettato dalla propria banca di versarlo sul conto corrente, e quindi, una volta che la somma fosse risultata disponibile, di girarlo sul deposito della ditta. Le sarebbe stata fatta quindi sottoscrivere una distinta di versamento, peraltro incompleta della compilazione della intestazione del conto e di altri dati, e un ordine di bonifico in bianco, non recante l importo né altro, in attesa di poter effettuare il giroconto non appena ottenuta la disponibilità effettiva dei fondi relativi all assegno versato, secondo quanto le sarebbe stato suggerito dalla filiale. Confermatale telefonicamente in data 16 marzo 2010 la disponibilità effettiva dell importo esatto, la filiale avrebbe contestualmente disposto il giroconto sul deposito di risparmio. Ritenendosi a quel punto certa della disponibilità della somma, di cui avrebbe avuto ulteriore conferma telefonica dalla banca, parte istante riferiva di avere richiesto per fax in data 18 marzo 2010 l emissione di quattro assegni circolari. Non solo, ma intendendo disporre altresì due bonifici all estero, faceva transitare la somma corrispondente, attraverso un nuovo giroconto, dal deposito al conto corrente, ordinando quindi un primo bonifico di ,00 in data 19 marzo, e un secondo di 6,000,00 il 24 marzo Il giorno successivo, ossia il 25 marzo 2010, sarebbe stata avvisata telefonicamente dalla filiale del fatto che l assegno estero era risultato impagato, trattandosi di un titolo falso, o, secondo altra versione, rubato. A fronte dell addebito conseguentemente disposto dalla banca, la cliente lamentava le erronee e fuorvianti informazioni che avrebbe ricevuto da questa, essendo stata più volte rassicurata della disponibilità della somma e non resa viceversa edotta che si fosse dato corso ad un accredito salvo buon fine, che la stessa non aveva in alcun modo richiesto. Ciò era tanto più grave considerando che, in assenza della somma portata dall assegno, non avrebbe dato corso alle operazioni (emissione di assegni circolari e bonifici) invece disposte. Rispondeva l intermediario con comunicazione del 6 maggio 2010, precisando che la cliente, formalizzando la relativa disposizione, aveva richiesto il versamento sul conto corrente cointestato al coniuge di un assegno estero di ,00 sterline inglesi. Sottoscrivendo la distinta, avrebbe dovuto rilevare, essendo la relativa dicitura stampata sul modulo, che gli assegni sono accreditati salvo buon fine, che è facoltà della banca rendere disponibile al cliente l importo portato dall assegno fermo il diritto della banca stessa, di farsene rimborsare l importo in caso di mancato buon fine e ciò indipendentemente dalla valuta applicata. Riferiva inoltre essere emerso, dalle verifiche interne condotte, che i contatti telefonici con l istante del 16 marzo 2010, data di valuta di accredito salvo buon fine della somma portata dall assegno, erano stati finalizzati unicamente a ricevere conferma dell operazione di bonifico volta a trasferire l importo in questione dal conto corrente intrattenuto col coniuge, su cui era stato versato, al deposito risparmio intestato alla ditta individuale. L istante avrebbe quindi ribadito di voler dar corso a detta operazione per la somma portata dall assegno al netto delle spese di incasso. Ricordava la banca che l assegno era stato versato sul conto corrente, non potendosi negoziarlo sul deposito risparmio. Per tale ragione la cliente aveva contestualmente sottoscritto l ordine di trasferimento sul deposito risparmio, da eseguirsi una volta che la somma fosse entrata in valuta. Concludeva quindi respingendo la richiesta di rimborso. A fronte di tale posizione, il legale degli istanti trasmetteva all istituto di credito un ulteriore comunicazione datata 31 maggio 2010, con la quale, contestando il rifiuto che era stato opposto, denunciava la negligenza con cui l intermediario aveva agito, in particolare per non avere fornito alla cliente adeguata informazione, non avendole chiarito che la somma in questione le era stata semplicemente accreditata salvo buon fine, ma non era Pag. 3/7

3 definitivamente entrata nella sua disponibilità. Tale negligenza sarebbe stata ancor più evidente a fronte delle operazioni, consistenti nella richiesta di emissione di assegni circolari e nell esecuzione di bonifici a favore di terzi, disposti dall istante nel dopo incasso. Rimasta tale missiva priva di effetti, la cliente, unitamente al coniuge cointestatario del conto, con ricorso ricevuto dalla Segreteria Tecnica il 27 luglio 2010 e dalla resistente il 15 ottobre 2010, adiva l Arbitro Bancario Finanziario, nel quale concludeva chiedendo condannarsi la banca al rimborso di tutte le somme addebitate in data 29 marzo 2010 sul conto corrente cointestato. Fondava la propria richiesta sul comportamento tenuto dall intermediario, ritenuto censurabile per le ragioni riportate nel reclamo del 31 marzo 2010 e nella successiva comunicazione del 31 maggio 2010, ai quali integralmente si riportava. Allegava copia di tali missive, oltre che della risposta del 6 maggio 2010 della banca al reclamo e della comunicazione di questa del 25 marzo 2010, con cui era stata data notizia alla ricorrente del fatto che l assegno era risultato impagato per causale assegno falso sospetta frode e del conseguente addebito sul suo conto corrente. Si costituiva la banca, ripercorrendo nelle proprie controdeduzioni le circostanze già richiamate dagli istanti, ma mettendo in evidenza come nella distinta utilizzata per versare il titolo sul conto corrente, fosse precisato che gli assegni sono accreditati salvo buon fine, e che è in facoltà della banca rendere disponibile al cliente la somma portata dal titolo, fermo il diritto di farsene rimborsare l importo in caso di mancato buon fine. Sosteneva inoltre che all atto di presentazione dell assegno, ossia il 9 marzo 2010, era stato concordato con la cliente che il bonifico relativo alla somma rinveniente dall incasso dell assegno convertita in euro sarebbe stato eseguito sul deposito risparmio della ditta nel momento in cui fosse entrata in valuta (16/03/2010). Quanto ai bonifici, che la cliente aveva eseguito utilizzando importi rinvenienti dall accredito dell assegno in questione, rilevava la banca l urgenza di procedervi manifestata dalla ricorrente. Allegava alle controdeduzioni copia dell assegno estero, della distinta del 9 marzo 2010 di versamento del titolo sul conto corrente cointestato alla cliente e al coniuge, dell ordine di bonifico con addebito sul conto eseguito il 16 marzo 2010 in favore del deposito risparmio della ditta individuale, della richiesta via fax del 18 marzo 2010 di emissione di quattro assegni circolari, delle scambiate il 19 e il 24 marzo 2010 tra la filiale e la cliente con le copie degli ordini di bonifico all estero disposti da quest ultima a tali date, della raccomandata del 25 marzo 2010 con cui era stato comunicato che l assegno era andato impagato e data informazione del conseguente addebito dell importo corrispondente sul conto sul quale era stato versato, del reclamo, dell ulteriore lettera del legale degli istanti del 31 maggio 2010, delle proprie risposte del 6 maggio e del 30 giugno 2010, nonché dell estratto al 31 marzo 2010 del conto corrente cointestato utilizzato per le operazioni in esame e del deposito risparmio. Con osservazioni in data 20 dicembre 2010, il legale di parte ricorrente contestava il fatto che l intermediario avesse fatto sottoscrivere alla cliente una distinta di versamento mancante dei dati essenziali, e censurava in ogni caso il comportamento colposo tenuto dalla banca, la quale, se avesse agito con la dovuta diligenza, avrebbe dovuto dubitare del buon fine del titolo, non avrebbe dovuto consentire alla cliente l anticipazione (peraltro non richiesta) dell importo e avrebbe dovuto mettere in guardia questa dal rischio insito nell operazione stessa. Richiamava inoltre le Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia in materia di negoziazione degli assegni e rilevava la mancata produzione da parte della resistente del proprio regolamento interno. Replicava l intermediario il 5 gennaio 2011, contestando le censure circa la pretesa mancata compilazione della distinta di versamento che sarebbe stata carente di elementi Pag. 4/7

4 essenziali. Faceva altresì presente che il conto in questione presentava scoperti a prescindere dalle operazioni in esame, che la ricorrente era amministratrice di una società affidata presso il medesimo istituto e che ad un congiunto della stessa, anch egli amministratore di tale società, che aveva chiesto notizie sul tipo di operazione in vista di quella in esame, era stato fatto presente il rischio che insoluti possano emergere anche a distanza di più di un mese dalla presentazione all incasso di assegno estero. DIRITTO Parte ricorrente formula richiesta di condanna dell intermediario alla rifusione della somma addebitatale in data 25 marzo 2010 sul conto corrente, corrispondente a quella portata dal titolo estero negoziato su detto conto maggiorata delle spese dell istituto trattario e di quelle dell intermediario. La domanda non può essere accolta. Concordano le parti sul fatto che tutte le operazioni in esame sono state poste in essere dalla cliente nell esercizio della propria attività imprenditoriale. Il conto corrente cointestato alla stessa e al coniuge è stato utilizzato solo come strumento d appoggio perché la ditta individuale disponeva unicamente di un deposito risparmio, sul quale il titolo estero non poteva all evidenza essere negoziato. Per tale motivo, contestualmente al versamento dell assegno sul conto (avvenuto il 6 marzo 2010), la cliente aveva sottoscritto un ordine di bonifico, privo di data e importo, per far affluire il relativo ammontare sul deposito risparmio. Il bonifico avrebbe dovuto essere eseguito una volta che la somma portata dal titolo fosse divenuta disponibile. Alla medesima data avrebbe dovuto esserne determinato l esatto ammontare in base al corso del cambio lira sterlina/euro a tale momento. Le ricostruzioni divergono in merito al concetto di disponibilità della somma portata dal titolo e al contenuto delle comunicazioni formulare in merito dalla banca. E noto che un assegno può essere negoziato salvo buon fine o al dopo incasso. Nel primo caso la somma portata dal titolo è accreditata dalla banca negoziatrice in favore del cliente, al quale viene consentito altresì di disporne, ma, ove l assegno risulti poi impagato, l intermediario avrà diritto ad addebitare sul conto l equivalente di quanto ivi accreditato o a pretendere la restituzione della somma corrisposta all atto della presentazione. Sostiene la ricorrente che sia all atto del versamento del titolo, sia a quello di trasferimento della valuta sul deposito risparmio, sia a quello di emissione di assegni circolari e di disposizione di bonifici, le sarebbe stato precisato che la somma in questione doveva intendersi definitivamente disponibile, e non salvo buon fine. Opposta la ricostruzione della resistente, la quale richiama quanto al riguardo precisato sulla distinta utilizzata per il versamento del titolo sul conto. Effettivamente tale distinta riporta testualmente la seguente precisazione sottoscritta dalla disponente: Prendiamo atto che gli assegni, od altri titoli similari, anche se a carico di questa Banca sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. E in facoltà della Banca di rendere disponibile l importo prima dell incasso o della verifica dei titoli di cui sopra, fermo il diritto, in favore della Banca stessa, di farsi rimborsare l importo in caso di mancato buon fine e ciò indipendentemente dalla valuta applicata. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all art cod.civ.. E opportuno al riguardo ricordare che l art cod.civ., espressamente richiamato in materia di conto corrente bancario dall art cod.civ., dispone al primo comma che Se non risulta una diversa volontà delle parti, l inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che l accreditamento, sul conto corrente del cliente, Pag. 5/7

5 dell importo di un assegno trasferito alla banca per l incasso deve ritenersi sempre effettuato «salvo incasso» (o «salvo buon fine» o «con riserva di verifica»), con la conseguenza che, se il credito portato dall assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo (Cass. 16 luglio 2008, n ). L accredito della somma sul conto non può quindi comportare l assunzione da parte della banca di una sorta di responsabilità oggettiva, restando al contrario l effettiva disponibilità e i rischi connessi al rapporto di valuta riferibili esclusivamente ai soggetti che ne sono parte (cfr. App. Milano 20 luglio 2004). Ne consegue, come ripetutamente ribadito dall ABF (cfr. decisioni del Collegio di Milano n. 965/2010 e del Collegio di Roma n. 821/2010), che la banca, mandataria per la negoziazione di un titolo, non viene a farsi carico del danno derivante dal mancato pagamento di un assegno accreditato salvo buon fine. In caso contrario, si produrrebbe, infatti, un ingiusto arricchimento a favore del presentatore del titolo. La presunzione che l accredito dell assegno avvenga «salvo buon fine» non opera soltanto qualora risulti una contraria volontà delle parti, che può essere desumibile anche da fatti concludenti (cfr. Cass. 27 novembre 2003, n ). Nel caso in esame, tuttavia, la prova di una simile volontà non può dirsi raggiunta, atteso che, al contrario, la distinta sottoscritta dalla cliente espressamente attesta che l accredito è disposto «salvo buon fine» o «con riserva di verifica». Alla luce di quanto sopra, la ricorrente neppure può dolersi del fatto che le somme siano state messe a sua disposizione, consentendole di disporre bonifici e assegni circolari prima dell effettivo incasso dell assegno, poiché ciò determina un risultato, che, almeno di regola, è rivolto a vantaggio del cliente (cfr. decisioni Collegio di Milano e Roma cit.). Nessuna prova è peraltro in grado di fornire parte ricorrente circa l asserito danno (ancorché non risarcibile) che ciò le avrebbe arrecato Tenuto altresì conto che la cliente non contesta il fatto che l assegno sia rimasto impagato e neppure eccepisce la mancata riconsegna ad essa del titolo, si deve concludere per la legittimità del conseguente addebito sul conto di un importo corrispondente a quello portato da tale assegno. Peraltro dagli atti di causa non è possibile stabilire se, nell esecuzione del mandato ricevuto, la ricorrente abbia sotto altro profilo violato gli obblighi di buona fede e diligenza su di essa incombenti. Non vi è prova infatti, in particolare, di quali informazioni o rassicurazioni la cliente abbia effettivamente richiesto in merito alla disponibilità della somma accreditata e di quali risposte abbia fornito la banca, e neppure delle relative circostanze. Al riguardo va, infatti, tenuto presente che il problema se l accredito fosse o meno definitivo sostanzialmente non si poneva in maniera rilevante quando si trattava soltanto di procedere ad un semplice giroconto tra posizioni facenti capo al medesimo soggetto, mentre diversa era la questione nel momento in cui venivano disposte operazioni a favore di terzi, effettuate su di un conto e un deposito risparmio che, come risulta dalle contabili prodotte dalla resistente, risultavano, escludendo l importo dell assegno in questione, l uno avere un saldo negativo, e l altro fondi pressoché inesistenti. Non vi sono tuttavia elementi che provino l esistenza di un comportamento colpevole della resistente, anche se non sfugge al Collegio, in base alla causale dell addebito riportata nell estratto del conto corrente al 31 marzo 2010 (ossia trasferim. all estero ), che vi potesse essere stato un effettivo pagamento da parte della banca estera trassata, da questa successivamente stornato, secondo quanto consentito dalla normativa inglese in tema di assegni. Pag. 6/7

6 PQM Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7

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