COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Deliberazione n. 71 del 01/12/2015

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1 COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Deliberazione n. 71 del 01/12/2015 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CONSIGLIO DI BACINO L anno duemilaquindici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 20:40, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione, ed in seduta pubblica. CHIARIONI DANIELE DIEGOLI DAVIDE FUSO SILVIA VALENTINI DAVIDE PASQUINI LAURA BONONI IRENE MARZOLA CLAUDIO CAUDURO MARCELLO GARUTTI SILVIO ZIOSI RAFFAELE ANDREOTTI LAURA SGARBI LUCA VISENTINI MICHELE FELTRIN LORENZO COIZZI SONDRA FERRARI ANTONIO ZAMBELLO MARIA Sindaco Presidente Assente Presenti n. 16 Assenti n. 1 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MEDICI DOTT. ANGELO. Il Sig. MARZOLA CLAUDIO, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: VISENTINI Michele, SGARBI Luca e ANDREOTTI Laura, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopra indicato, compreso nell ordine del giorno della odierna adunanza.

2 I consiglieri presenti sono 16 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - la Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, recante Nuove disposizioni per l organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e attuative dell articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010) modificata, dapprima dalla Legge Reg. Ven. 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla Legge Reg. Ven. 2 aprile 2014, n. 11, la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali; - l articolo 4 della predetta Legge Reg. Ven. n. 52 del 2012, ha scelto, quale forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale, la convenzione di cui all art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cd. Tuel); DATO ATTO che: - la Legge Reg. Ven. n.52/2012 impone ai Comuni la gestione integrata del servizio di rifiuti urbani sul territorio regionale attraverso l individuazione di bacini ottimali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica; - i Comuni ricadenti nei citati bacini ottimali provvedono ex lege in forma associata alla gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di bacino, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile; - i Consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle Autorità d ambito (ovvero per il nostro territorio, il Consorzio RSU ), istituite ai sensi dell articolo 14 della Legge Reg. Ven. 21 gennaio 2000, n. 3; - con deliberazione di Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014, in attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si è provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l esercizio in forma associata e obbligatoria delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, e nello specifico il bacino denominato Rovigo, composto di 50 Comuni; - l articolo 4 della Legge Reg. Ven. n.52/2012, ai fini dell operatività dei Consiglio di bacino, prevede che i Comuni ricadenti in ciascun bacino territoriale approvino una convenzione ai sensi e per gli effetti dell articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, sulla base di una convenzione - tipo approvata dalla Giunta regionale ; - la Giunta regionale, con deliberazione n del primo luglio 2014, ha approvato lo schema tipo per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di bacino, che dovrà essere sottoscritta dai Comuni obbligati entro tre mesi dalla data di adozione della citata deliberazione; CONSIDERATO che tra alcuni Comuni appartenenti all'ambito territoriale del bacino si è giunti ad un testo condiviso dello schema di convenzione-statuto da portare in approvazione in Consiglio Comunale; RITENUTO necessario che si debba dar corso immediato al convenzionamento obbligatorio tra i Comuni ricadenti nell ambito territoriale del bacino denominato Rovigo e composto da n. 50 Comuni, al fine di dare esecuzione alle disposizioni previste dalla Legge Reg. Ven. n.52/2012 e ss.mm.ii., secondo lo schema tipo adottato dalla Giunta regionale così come integrato in tale sede; RITENUTO doveroso approvare l allegato schema di convenzione-statuto tra Comuni ricadenti nell ambito territoriale del bacino denominato Rovigo, e composto da tutti i Comuni della Provincia di Rovigo, al fine di dare esecuzioni alle disposizioni previste dalla Legge Reg. Ven. n.52/2012 e ss.mm.ii., secondo lo schema tipo adottato dalla Giunta regionale così come integrato, come sopra indicato, nel testo di cui all allegato A (comprensivo del prospetto delle quote millesimali), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; VISTI: - lo Statuto Comunale;

3 - gli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla gestione associata dei servizi e delle funzioni; - la Legge Reg. Ven. n. 52/2012 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in merito alle competenze comunali in ambito di gestione del servizio di igiene urbana; - l art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale. VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti (allegato B), ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000; VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal funzionario incaricato ex art D.Lgs. 18/8/2000, n T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 0ttobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge , n. 213; Con voti favorevoli n. 11, contrari n. =, astenuti n. 5 (Feltrin L., Ferrari A., Zambello M., Coizzi S. e Visentini M., su n. 16 Consiglieri presenti, espressi nelle forme di legge, D E L I B E R A 1) Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione-statuto per la costituzione del Consiglio di bacino tra i Comuni ricadenti nell ambito territoriale del bacino denominato Rovigo e composto dai Comuni della Provincia di Rovigo, al fine di dare esecuzione alle disposizioni previste dalla Legge Reg. Ven. n.52/2012 e ss.mm.ii., secondo lo schema tipo adottato dalla Giunta regionale così come integrato, come nelle premesse indicato, nel testo di cui all allegato A (comprensivo del prospetto delle quote millesimali), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2) Di determinare la durata della stessa in anni 20, a partire dalla data di sottoscrizione. 3) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione, apportando quelle modifiche e/o aggiunte e/o rettifiche di natura non sostanziale eventualmente necessarie ai fini di dare esecuzione al presente provvedimento. 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione sottoscritta alla Regione Veneto, per il tramite del Comune responsabile del coordinamento, individuato in Rovigo. 5) Di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'albo Pretorio Comunale on-line. 6) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell art. 134, 4 comma del Decreto Legislativo n. 267/2000, con voti favorevoli n. 11, contrari n. =, astenuti n. 5 (Feltrin L., Ferrari A., Zambello M., Coizzi S. e Visentini M., su n. 16 Consiglieri presenti, espressi nelle forme di legge. IL Presidente MARZOLA CLAUDIO IL Segretario Comunale MEDICI ANGELO Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.

4 CONVENZIONE E STATUTO DEL CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO Premesso che - con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)» modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali; -l articolo 4 della predetta legge regionale n. 52 del 2012, ha scelto quale forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l articolo 3 della citata legge regionale stabilisce che i consigli di bacino sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. tutto ciò premesso vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n del 1 luglio 2014, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, tra gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato Rovigo, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Oggetto e finalità del consiglio di bacino Parte I 1. Al fine di favorire, accelerare e garantire l unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato Rovigo, convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nel presente atto. La presente convenzione e statuto contiene le norme sull organizzazione ed il funzionamento del consiglio di bacino, fermo restando quanto previsto dalla Legge regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli 30 e 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n Dopo la conclusione e il perfezionamento del presente atto, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, in conformità alla normativa statale vigente e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione di ciascun bacino territoriale devono essere svolte garantendo: a. eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti; b. livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti; c. la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

5 d. il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa; e. la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi. 4. Il consiglio di bacino esercita tutte le competenze in tema di organizzazione e controllo del ciclo integrato dei rifiuti e garantisce, nell interesse dei Comuni e dei cittadini-utenti, la continuità e la qualità dei servizi pubblici. Non sono ammesse forme duplicative di organizzazione e di controllo del servizio pubblico e della gestione. 5. Il consiglio di bacino esercita le funzioni di controllo anche ambientale, rientranti nella competenza dei Comuni, relativamente agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati presenti nella Provincia di Rovigo, anche successivamente alla cessazione dell operatività di tali impianti. Art. 2 - Enti locali partecipanti 1. In conformità all organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono e sottoscrivono il presente atto i seguenti comuni: 1. ADRIA 26. GUARDA VENETA 2. ARIANO NEL POLESINE 27. LENDINARA 3. ARQUA' POLESINE 28. LOREO 4. BADIA POLESINE 29. LUSIA 5. BAGNOLO PO 30. MELARA 6. BERGANTINO 31. OCCHIOBELLO 7. BOSARO 32. PAPOZZE 8. CALTO 33. PETTORAZZA GRIMANI 9. CANARO 34. PINCARA 10. CANDA 35. POLESELLA 11. CASTELGUGLIELMO 36. PONTECCHIO 12. CASTELMASSA 37. PORTO TOLLE 13. CASTELNOVO BARIANO 38. PORTO VIRO 14. CENESELLI 39. ROSOLINA 15. CEREGNANO 40. ROVIGO 16. CORBOLA 41. SALARA 17. COSTA DI ROVIGO 42. SAN BELLINO 18. CRESPINO 43. SAN MARTINO DI VENEZZE 19. FICAROLO 44. STIENTA 20. FIESSO UMBERTIANO 45. TAGLIO DI PO 21. FRASSINELLE 46. TRECENTA 22. FRATTA POLESINE 47. VILLADOSE 23. GAIBA 48. VILLAMARZANA 24. GAVELLO 49. VILLANOVA DEL GHEBBO 25. GIACCIANO CON BARUCHELLA 50. VILLANOVA MARCHESANA di seguito indicati come enti locali partecipanti. Art. 3 - Costituzione del consiglio di bacino 1. Con l approvazione e la sottoscrizione del presente atto, gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato «Consiglio di bacino Rovigo», avente personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di

6 programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo. 2. Il consiglio di bacino ha sede in Rovigo, viale delle Industrie, 53/a. 3. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione e statuto entro trenta giorni dall approvazione della medesima, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti. 4. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione del presente atto è individuato da ciascun ente locale partecipante nell atto di approvazione della medesima. 5. Il segretario dell ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione. 6. Con la conclusione e perfezionamento della presente convenzione e statuto i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle soppresse autorità d ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n Non rientra nelle specifiche funzioni attribuite ai consigli di bacino l attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. 8. Al consiglio di bacino si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili. Il consiglio di bacino si attiene agli adempimenti di cui al comma 5-bis del citato d.lgs. n. 267 del L assemblea del consiglio di bacino approva gli atti fondamentali di cui ai comma 8 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000, formati e proposti nei termini di legge dagli organi esecutivi e gestionali del consiglio stesso. Art. 4 Durata e scioglimento del consiglio di bacino. 1. Il consiglio di bacino regolato presente atto ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione e statuto e può essere prorogato per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza. 2. Il consiglio di bacino può essere sciolto anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i quali è stata costituito. Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento 1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del consiglio di bacino è il comune di Rovigo. Art. 6 - Quote di partecipazione 1. Le quote di partecipazione al consiglio di bacino sono determinate in rapporto all entità della popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante dall ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dal consiglio di bacino medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. 2. Le quote di partecipazione sono stabilite come segue: Comune N. Abitanti QUOTE in percentuale ADRIA ,49 ARIANO NEL POLESINE ,79

7 ARQUA' POLESINE ,60 BADIA POLESINE ,47 BAGNOLO PO ,67 BERGANTINO ,84 BOSARO ,22 CALTO 819 3,38 CANARO ,77 CANDA ,16 CASTELGUGLIELMO ,79 CASTELMASSA ,71 CASTELNOVO BARIANO ,09 CENESELLI ,48 CEREGNANO ,23 CORBOLA ,37 COSTA DI ROVIGO ,07 CRESPINO ,13 FICAROLO ,77 FIESSO UMBERTIANO ,64 FRASSINELLE ,31 FRATTA POLESINE ,48 GAIBA ,51 GAVELLO ,62 GIACCIANO CON BARUCHELLA ,00 GUARDA VENETA ,89 LENDINARA ,61 LOREO ,72 LUSIA ,83 MELARA ,72 OCCHIOBELLO ,84 PAPOZZE ,79 PETTORAZZA GRIMANI ,89 PINCARA ,21 POLESELLA ,83 PONTECCHIO ,57 PORTO TOLLE ,50 PORTO VIRO ,43 ROSOLINA ,74 ROVIGO ,99 SALARA ,01 SAN BELLINO ,77 SAN MARTINO DI VENEZZE ,65 STIENTA ,74 TAGLIO DI PO ,05 TRECENTA ,20 VILLADOSE ,41 VILLAMARZANA ,96 VILLANOVA DEL GHEBBO ,93

8 VILLANOVA MARCHESANA ,13 Art. 7 - Organi del consiglio di bacino Sono organi del consiglio di bacino: - l assemblea di bacino; - il comitato di bacino; - il presidente; - il direttore. Parte II Art. 8 -Composizione e durata dell assemblea di bacino 1. L assemblea di bacino è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, ed è presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea. 2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all assemblea di bacino è determinata ai sensi dell articolo 6 del presente atto. 3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega. Art. 9 -Attribuzioni dell assemblea di bacino 1. L assemblea di bacino è l organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio di bacino. 2. Rientrano nelle attribuzioni dell assemblea di bacino i seguenti atti fondamentali: a. elezione del comitato di bacino; b. elezione del presidente scelto tra i componenti l assemblea; c. nomina del direttore; d. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo; e. approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale; f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale; g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente; h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti; i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;

9 j. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore; k. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del consiglio di bacino; l. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione; m. individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; n. formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dell articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. 3. In conformità a quanto previsto dall art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare dal relativo comma 1-bis, l Assemblea del consiglio di bacino esercita le competenze dell organo consiliare dell Ente locale. 4. L assemblea è la sede dell esercizio del controllo analogo nei confronti della società in house di gestione dei servizi ricordati all articolo 1 della presente convenzione e statuto. Le modalità dell esercizio del controllo analogo vengono dettagliate in apposito regolamento approvato dall assemblea con le maggioranze di cui al primo periodo del successivo articolo 10, comma L assemblea di bacino non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lettera a) del precedente comma 2 senza che il suo Presidente e il comitato di bacino siano stati eletti. 6. Le modifiche al presente atto, riguardanti disposizioni diverse da quelle obbligatorie per legge, si intendono assunte quando approvate con il voto favorevole dei 2/3 degli enti locali, che rappresentino altresì la metà più uno della popolazione residente come individuata all articolo 6. Art. 10 -Regolamento per il funzionamento dell assemblea di bacino 1. L assemblea di bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all articolo 6, della presente convenzione e statuto. 2. Le deliberazioni dell assemblea di bacino relative alle lettere f), g), h) e i), comma 2, dell articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti. 3. Le votazioni dell assemblea di bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto. 4. Delle sedute dell assemblea di bacino è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore. 5. L assemblea di bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma L assemblea di bacino convocata nella prima seduta elegge il comitato di bacino ed il presidente del

10 consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all articolo Le procedure per la costituzione dell assemblea di bacino e la nomina del suo presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto da parte degli enti locali partecipanti. Nell ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino all espletamento dell incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l attuazione degli adempimenti di cui al presente comma. 8. L avviso di convocazione dell assemblea deve essere recapitato, a mezzo di posta elettronica certificata, agli enti locali partecipanti almeno cinque giorni prima della data dell Assemblea: esso deve contenere il luogo, la data e l ora della riunione, nonché l ordine del giorno degli argomenti da trattare. I documenti relativi all ordine del giorno da trattare devono essere trasmessi agli enti locali partecipanti ovvero essere depositati presso la sede del consiglio di bacino almeno tre giorni prima dell assemblea. In caso d urgenza l assemblea potrà essere convocata con un preavviso di 24 ore. Art. 11 -Composizione, nomina e durata del comitato di bacino 1.Il comitato di bacino è composto ai sensi di quanto stabilito dall articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L elezione dei membri del comitato di bacino, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all ufficio protocollo dell ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito. 3. Il comitato di bacino dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili. 4. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del comitato di bacino o da presidente. 5. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato bacino o del presidente, l assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste dal comma 2 e dall articolo 14, entro sessanta giorni dalla cessazione. 6. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal consiglio di bacino. 7. L assemblea di bacino può deliberare la sfiducia del comitato di bacino o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell assemblea ed essere sottoscritta da almeno 30% degli enti locali partecipanti. Art. 12 -Attribuzioni del comitato di bacino 1. Il comitato di bacino è l organo esecutivo del consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente atto all assemblea di bacino e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

11 2. Nell ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato di bacino l adozione degli atti inerenti: a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all assemblea; c. l approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino, nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo; d. le proposte all assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e l), comma 2, dell articolo 9; e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; 3.Il comitato di bacino riferisce annualmente all assemblea di bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d impulso nei confronti dell assemblea medesima. Art. 13 -Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato di bacino 1. Il comitato di bacino è presieduto dal presidente del consiglio di bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell articolo 14, comma Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato di bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Fino all approvazione dei regolamenti di cui all articolo 12, comma 2, lett. c), la convocazione del comitato di bacino avviene con le modalità stabilite dall articolo 10, comma Le deliberazioni del comitato di bacino sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 4. Le sedute del comitato di bacino non sono pubbliche. Art. 14 Presidente del consiglio di bacino 1. Il presidente del consiglio di bacino fa parte del comitato di bacino ed è scelto dall assemblea di bacino tra i suoi componenti. 2. L elezione del presidente del consiglio di bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell assemblea di bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. 3. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all ufficio protocollo dell ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che questo sia stato costituito. 4. Al presidente del consiglio di bacino sono attribuiti i seguenti compiti: a. ha la rappresentanza legale dell ente con facoltà di delega al direttore;

12 b. convoca e presiede l assemblea di bacino e il comitato di bacino; c. vigila sull applicazione del presente atto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del consiglio di bacino; d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell assemblea di bacino; e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione; f. è membro del comitato di bacino regionale di cui all articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il presidente del consiglio di bacino sceglie tra i membri del comitato di bacino, il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza. Art. 15 Direttore del consiglio di bacino 1. Il direttore è nominato dall assemblea di bacino su proposta del comitato di bacino. 2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del consiglio di bacino e in particolare: a. assiste gli organi istituzionali del consiglio di bacino; b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell assemblea di bacino e ne redige i processi verbali; c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici; d. coordina l attività tecnico-amministrativa e finanziaria del consiglio di bacino; e. cura l attuazione delle deliberazioni dell assemblea di bacino; f. esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all articolo 12, comma 2, lettera c); g. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al consiglio di bacino; h. propone al comitato di bacino il regolamento sull ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione. 3. Il direttore riferisce annualmente all assemblea di bacino sulla propria attività. Art. 16 -Ufficio del consiglio di bacino 1.L ufficio del consiglio di bacino è istituito presso il comune di Rovigo, viale delle Industrie, 53/a. 2. Nel regolamento di cui all articolo 12, comma 2, lettera c), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l organizzazione dell ufficio del consiglio di bacino. 3. A capo dell ufficio del consiglio di bacino è posto il direttore al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l ufficio stesso.

13 4. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l ufficio del consiglio di bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Ai sensi dell art. 5 comma 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 all ufficio del consiglio di bacino è trasferito, secondo la disciplina di cui all art c.c., il personale già dell Ente Responsabile del Bacino di Rovigo, come risultante dal piano di ricognizione e liquidazione redatto dai Commissari liquidatori e verificato dal consiglio di bacino. Le eventuali ulteriori risorse umane da assegnare all ufficio del consiglio di bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all articolo 1, comma All ufficio del consiglio di bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all ufficio medesimo. 6. Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all articolo 12, comma 2, lettera c), dovrà individuare preventivamente. 7. La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all ufficio del consiglio di bacino sarà espletata dal direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente. 8. L ufficio del consiglio di bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino. 9. Ove necessario, e previa richiesta del consiglio di bacino, ciascun ente locale partecipante al bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all ufficio del consiglio di bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l assegnazione al predetto ufficio. 10. Ove necessario, e previa richiesta del consiglio di bacino, nella definizione dell'assetto organizzativo dell ufficio del consiglio di bacino gli enti locali partecipanti si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell ufficio stesso, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno. Art. 17 -Disposizioni finanziarie 1. Gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all articolo 6. Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti. 2.Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. 3. Il fabbisogno finanziario del consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell assemblea di bacino entro il 31 marzo di ogni anno. Art. 18 Revisione economico finanziaria.

14 1. La revisione economico finanziaria del Consiglio di Bacino è effettuata da un collegio dei revisori, composto da tre membri, salva la possibilità di nominare un revisore unico. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 234 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n Art. 19 Disposizioni transitorie e finali 1. L assemblea del consiglio di bacino verifica il piano di ricognizione e liquidazione elaborato dal Commissario liquidatore dell Ente Responsabile del bacino di Rovigo. 2. L assemblea del consiglio di bacino approva i rapporti giuridici attivi e passivi ai sensi e per gli effetti dell articolo 5 comma 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio. Il consiglio di bacino subentra, senza soluzione di continuità, nei rapporti attivi e passivi di cui al precedente periodo. 3. Rimangono fermi gli atti assunti dall Ente Responsabile di Bacino e dal Commissario Liquidatore in materia di organizzazione e gestione del servizio pubblico, in conformità alla successione tra enti stabilita dalle legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52. Art. 20 -Rinvio 1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione e statuto, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare al relativo art. 31, in quanto applicabili ed alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52.

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17 Intervento su Consiglio di bacino. Interviene l Assessore Diegoli, cheafferma che la bozza di Statuto è stata esaminata ed approvata in Commissione Ambiente e vista in Commissione Statuto. La bozza di Convenzione - Statuto è stata sottoscritta inizialmente da 34 Amministrazioni Comunali che poi sono aumentate e sono arrivate a 38/39, puntualizza che la proposta di Statuto non è stata bocciata dalla Regione, ma ci sono state delle richieste di integrazioni da parte dei Comuni, la Regione su queste integrazioni ha affermato che si tratta di qualcosa in più, di facoltativo, sul quale diventa più difficile trovare l unanimità di tutti i Comuni; il Comune di Rovigo ha dato una base di partenza, mentre per quel che riguarda le altre modifiche erano quelle della prima stesura stralciate dal Comune di Rovigo. Rileva che se vogliamo dare la gestione dei rifiuti in mano al capoluogo, ci adeguiamo al loro schema, se invece vogliamo tutelare i cittadini si approva lo schema da noi proposto. Agiunge che non si ha la verità assoluta nperchè potremo essere chiamati a rivedere il tutto per trovare uno schema Comune, che è quello che aveva chiesto alla Regione. Rileva che la bozza che si porta in approvazione è molto vicina a quella della Regione, non c è nulla di illegittimo, sono state fatte delle controdeduzioni nei confronti della Regione per quel che riguarda le peculiarità del Ns. territorio. Denota che il Consiglio di bacino avrà una funzione di controllo e indirizzo del ciclo integrato dei rifiuti, le norme a cui dovrà attenersi sono quelle delle aziende speciali; accenna al fatto che nel nostro territorio c è un anomalia nella gestione dei rifiuti per cui il 67% delle quote sono detenute dal Comune di Rovigo, mentre l altro 33% dai restanti Comuni. Aggiunge che il controllo analogo dovrà essere effettuato dal Consiglio di bacino, che dovrà anche decidere sulla gestione in house o meno dei rifiuti, tutto il resto delle norme è uguale a quelle applicate in altri Consigli di bacino come Padova o Priula. Spiega che il Comune capoluogo ha un ruolo predominante nel ciclo integrato dei rifiuti, quindi la bozza di Statuto che si va ad approvare ha subito delle modifiche nella direzione della tutela dei cittadini degli altri Comuni; questo non esclude che in un secondo momento si possa portare in approvazione una bozza di Statuto ulteriormente modificata, magari con la condivisione unanime di tutti i cinquanta Comuni; l Assessore ha chiesto alla Regione di farsi da interlocutore in questo senso. Interviene il Feltrin che chiede di sapere quali sarebbero le parti incriminate della Convenzione - Statuto e perché si va ad approvare una versione della Convenzione che potrebbe non essere quella definitiva. Risponde l Assessore Diegoli accennando alle integrazioni: art. 1, comma 4, dove si dice che per quel che riguarda le funzioni del Consiglio di bacino non sono ammesse forme duplicative, mentre per la Regione si tratta di una cosa superflua; art. 3, comma 8, è quello che dice che al Consiglio di bacino si applicano le norme dell'azienda speciale, per cui lo stesso ente ha autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria; art. 9, commi 3, 4, 6, che parlano del controllo analogo e dell ente gestore dei rifiuti, che può essere una società in house, mista o privata scelta mediante gara pubblica. Accenna al termine dei 60 giorni dalla definizione per il trasferimento della contribuzione dei Comuni all ente di bacino. Accenna alle disposizioni finali che sono tali e quali a quelle degli altri due Consigli di bacino di Padova e Priula. Afferma che si va ad approvare una stesura probabilmente non definitiva dello Statuto, perché ci deve essere la più ampia democrazia possibile quando si tratta della nascita di un nuovo servizio, bisogna essere concordi per le soluzioni migliori. Interviene il Feltrin, afferma che il consiglio di bacino sostituirà il consorzio rifiuti, chiede dove finirà il patrimonio di quest ultimo, chi sarà l ente gestore di separatore e discarica. Trova strano che ad esercitare il controllo analogo sia lo stesso ente che stabilisce le tariffe, individua il gestore, stabilisce il piano tariffario, mentre ritiene che a fare il controllo analogo dovrebbe essere un organismo terzo, si dice perplesso su questo fatto del controllo analogo:

18 Interviene l Assessore Diegoli che dice che quando venne fuori la prima volta il discorso del controllo analogo nel 2006 in merito alla situazione di Polesine Acque, uscirono diverse sentenze della Corte di Giustizia europea che affermarono che il controllo analogo si effettuava sostanzialmente per teste, in questo caso del Consiglio di bacino si vorrebbe evitare un tipo di processo immobilizzante per l azienda, afferma che esiste già in Ecoambiente una forma di controllo analogo ma basato sulle quote (cioè sarebbe sostanzialmente effettuato dal Comune di Rovigo), quindi l unica arma per tutelare gli altri Comuni è far effettuare il controllo analogo allo stesso Consiglio di bacino. Afferma che il passaggio da consorzio rifiuti a consiglio di bacino non è una trasformazione, sta nascendo un ente ex novo, mentre il Consorzio dei rifiuti va in liquidazione e il capitale finisce in un azienda nuova. Nella prima riunione del Consiglio di bacino si deciderà cosa fare con questa azienda. Interviene il Feltrin per l dichiarazione di voto. Sembrava che fosse una questione di cavilli burocratici, invece è qualcosa di sostanziale. Comprende che questa proposta di statuto serve per riequilibrare il peso del Comune di Rovigo e ritiene che in questa questione del consorzio rifiuti ci sono stati molti personalismi e che è stata gestita male; il fatto di proporre uno statuto modificato per tutelare gli altri Comuni non è la soluzione migliore, bisognerebbe intervenire direttamente sullo Statuto di Ecoambiente e si dice preoccupato del passaggio del patrimonio al Consiglio di bacino. Afferma poi che la gestione della discarica è un nodo irrisolto e che come gruppo consiliare effettueranno l astensione, perchè manca chiarezza ed è quindi difficile prendere una decisione. L Assessore Diegoli interviene per una precisazione ed afferma che nello Statuto di Ecoambiente ci sono già alcuni passaggi sul controllo analogo, si parla di una relazione semestrale dell azienda, in realtà Ecoambiente ha fatto una sola relazione semestrale nel marzo di quest anno, quindi si tratta in sostanza di una società non in house. Si pone il provvedimento in votazione: 11 favorevoli, 5 astenuti (Coizzi, Ferrari, Feltrin, Zambello, Visentini). Si vota per la immediata eseguibilità: stessa votazione.

19 COMUNE DI OCCHIOBELLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Sulla proposta n. 2588/2015 dell'servizio SEGRETERIA GENERALE ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CONSIGLIO DI BACINO si esprime ai sensi dell art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. Occhiobello lì, 30/11/2015 Sottoscritto dal Responsabile d'area (RAFFAGNATO LORENZO) Sottoscritto digitalmente ai sensi dell art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

20 COMUNE DI OCCHIOBELLO Ufficio Segreteria Relazione di Pubblicazione Delibera N. 71 del 01/12/2015 Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CONSIGLIO DI BACINO. La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 21 comma 2 dello Statuto vigente. Occhiobello li, 09/12/2015 Sottoscritta dal Segretario Comunale (MEDICI ANGELO) Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

21 COMUNE DI OCCHIOBELLO Ufficio Segreteria Certificato di Esecutività Delibera N. 71 del 01/12/2015 Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CONSIGLIO DI BACINO. Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, il presente atto è divenuto esecutivo il 20/12/2015. Occhiobello lì, 21/12/2015 Sottoscritta dal Segretario Comunale MEDICI ANGELO Sottoscritto digitalmente ai sensi dell art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

22 COMUNE DI OCCHIOBELLO Ufficio Segreteria Certificato di Avvenuta Pubblicazione Deliberazione n. 71 del 01/12/2015 Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CONSIGLIO DI BACINO. Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 09/12/2015 al 24/12/2015. Li, 28/12/2015 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE MEDICI ANGELO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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