PROPOSTA POLITCA LAICITA A LIVELLO COMUNALE VADEMECUM. Caratteristiche fondamentali delle DELIBERE a 5 Stelle su Unioni Civili e Testamento Biologico

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1 PROPOSTA POLITCA LAICITA A LIVELLO COMUNALE VADEMECUM Caratteristiche fondamentali delle DELIBERE a 5 Stelle su Unioni Civili e Testamento Biologico INDICE Pag. 1.1 Perché si propone la Delibera sulle Unioni Civili? Testo DELIBERA consigliato Caratteristiche basilari per una buona delibera sulle Unioni Civili Perché si propone la Delibera sul Testamento Biologico? Testo DELIBERA consigliato Caratteristiche basilari per una buona delibera sulle Unioni Civili Testo INFORMAZIONI (vademecum) al pubblico Testo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI 9 NOTORIETA 1

2 1.1. Perché si propone la DELIBERA sulle UNIONI CIVILI? Senza intaccare la tutela della famiglia così come definita dall art. 29 Cost., si propone di garantire comunque alle persone, senza discriminazione di sorta, i diritti civili e sociali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., ai sensi della legge anagrafica vigente. Il rilascio del Certificato di famiglia anagrafica basato sul vincolo affettivo, inteso come reciproca assistenza morale e materiale ai sensi dell art. 4 del regolamento anagrafico (DPR 223/1989), intende impegnare l amministrazione comunale ad adottare delibere volte ad eliminare le discriminazioni e le disparità di trattamento e a garantire eguali opportunità nei settori di competenza della medesima amministrazione comunale, fra le coppie unite dal vincolo matrimoniale e le coppie di fatto. In particolare nei settori: della casa (bandi per la prima casa, assegnazione di case popolari e di contributi a sostegno di acquisti ed affitti); dei servizi sociali e assistenziali (accesso a contributi economici); degli anziani e dei minori (diritto di rappresentanza e tutela dei propri conviventi di fronte ai servizi pubblici); dei servizi educativi (accesso agli asili nido e alle scuole materne). Non si propone pertanto l istituzione del registro comunale delle unioni civili, atto pregevole dal punto di vista simbolico, ma privo di riscontri reali nella vita dei cittadini, bensì il riconoscimento di diritti concreti per le persone componenti le coppie di fatto, sia di sesso diverso che dello stesso sesso Testo DELIBERA consigliato Il testo che proponiamo di utilizzare è frutto del lavoro della società civile torinese (Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni), attraverso una raccolta di firme per una delibera di iniziativa popolare, accolta e fatta propria dal Consiglio Comunale della Città di Torino. OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO. Proposta comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta. PREMESSO che la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura; che lo Statuto del Comune di Torino prevede all'articolo 2, di "tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione" e di "agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali"; CONSIDERATO che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilevato dieci anni or sono dalla Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni; CONSIDERATO altresì, che ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia 2

3 nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento; CONSIDERATO inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000; RILEVATO quindi, che il Comune possa operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane; CONSIDERATO pertanto, che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono; RITENUTA pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989; D E L I B E R A di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate la proposta di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) di cui costituisce parte integrante e sostanziale. REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI Articolo 1 - Attività di sostegno delle unioni civili 1. Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili "un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente). 2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne le pari opportunità rispetto alle unioni matrimoniali, l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. 3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono: a) casa; b) sanità e servizi sociali; c) giovani, genitori e anziani; d) sport e tempo libero; e) formazione, scuola e servizi educativi; f) diritti e partecipazione g) tasse, abbonamenti, tariffe, tributi. 4. Gli atti dell'amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale. Articolo 2 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincolo affettivo 1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). 2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'amministrazione comunale. 3

4 3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato Caratteristiche basilari per una buona delibera sulle Unioni Civili Per non incappare in banali errori di stesura e, quindi, per riuscire ad ottenere il massimo risultato dall eventuale approvazione della delibera stessa, qui di seguito vi indichiamo i punti che devono essere assolutamente presenti nel Testo: - Si deve prevedere la necessità di modificare i numerosi regolamenti comunali nelle materie citate precedentemente (vedi art. 1, comma 3 del Regolamento). - Si deve prevedere il rilascio del certificato di famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo (vedi art. 2 del Regolamento) Perché si propone la DELIBERA sul TESTAMENTO BIOLOGICO? Ai sensi dell art. 32, 13 e 2 della Costituzione Italiana, della Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea (Capo 1, Dignità, art. 3, Diritto all integrità della persona), dell art. 9 della Convenzione per la protezione dei Diritti dell Uomo e della dignità dell essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell Uomo e la biomedicina (Oviedo, 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001), degli articoli 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, considerato che anche in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura di merito e di legittimità, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell eventualità in cui ci si dovesse trovare nell incapacità di esprimere il proprio consenso, si propone l istituzione del Registro comunale dei testamenti biologici. Le iscrizioni nel Registro, che potranno valere per le finalità e negli ambiti stabiliti dalla legge, avverranno con una dichiarazione, rilasciata individualmente dalla persona con firma autenticata a norma di legge che, consegnandone copia, attesti l esistenza di dichiarazioni, rese pure a norma di legge, relative alla propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringano a trattamenti permanenti con macchinari o sistemi artificiali in una fase della vita in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta. Tale documento potrà essere modificato liberamente dal cittadino in qualsiasi momento. Si propone, inoltre, che accanto alla dichiarazione del testamento biologico, possano essere altresì inserite le proprie disposizioni in relazione alle altre volontà di fine vita (la cosiddetta Carta delle Volontà), quali ad esempio: la donazione degli organi, la donazione del proprio corpo alla scienza; le disposizioni in materia di funerale (religioso o civile); l assistenza morale (religiosa o laica) nella fase terminale della vita; la cremazione e la dispersione delle ceneri; il desiderio di essere lasciati morire nella propria abitazione. 4

5 2.2. Testo DELIBERA consigliato Anche questo testo che proponiamo è frutto del lavoro della società civile torinese (Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni), attraverso una raccolta di firme per una delibera di iniziativa popolare accolta e fatta propria dal Consiglio Comunale della Città di Torino. OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO. Premesso che - l'articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è ribadita la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario; - l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano; - l'articolo 2 della Costituzione afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo?"; Considerato che - la carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all'integrità personale); - la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione"; Preso atto che - il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato?", all'articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (?) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona."; - lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che «il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.»; Considerato che - anche in assenza di una specifica normativa nazionale, come attestato dalla Cassazione, è possibile predisporre un testamento biologico, predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso; - la Magistratura, esaminando i casi Welby, Englaro, Nuvoli ed altri, pur in assenza di una normativa di dettaglio, ha ritenuto di non procedere penalmente contro i medici e le persone 5

6 coinvolte; - lo Statuto del Comune di Torino, all'articolo 2, comma a), prevede di "tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione"; Richiamato che il Consiglio Comunale di Torino, il 19 giugno 2000, ha approvato un Ordine del giorno avente ad oggetto "Eutanasia passiva - eutanasia attiva - assistenza al suicidio ed umanizzazione della morte" con cui si affermava che "il Governo, il Parlamento, le Regioni dovrebbero intervenire con atti legislativi adeguati a favorire nell'ambito del principio di autodeterminazione la previsione di tutti gli strumenti necessari per tutelare sempre la dignità del paziente ed in particolare del morente, con il rispetto della sua volontà e nello spirito di un atteggiamento di fronte alla morte che preveda nuove responsabilità della scienza e della medicina"; Rilevato che - i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici; - i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica e amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario; - l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela; - tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita. Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; Con voti unanimi, espressi in forma palese; D E L I B E R A 1) di istituire presso gli Uffici Comunali il Registro dei Testamenti biologici; 2) di dare atto che l'iscrizione al Registro consente la conservazione delle dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse volontariamente dai cittadini, denominate ai fini della presente deliberazione "testamento biologico"; 3) di dare atto che l'iscrizione al Registro può essere richiesta da ciascun residente del Comune di Torino; 4) di dare atto che le iscrizioni nel Registro avvengono con la consegna fatta personalmente dalla persona titolare del diritto di una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che raccoglie, in busta chiusa, le dichiarazioni di volontà relative alla propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non è più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che lo mantiene in vita; 6

7 5) di dare atto che eventuali dichiarazioni successive si aggiungono quelle precedenti, ovvero le sostituiscono in toto qualora così fosse richiesto al momento della consegna dell'ultima dichiarazione; 6) di dare atto che il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro; 7) di dare atto che per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale, l'ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia del testamento biologico ricevuto dal cittadino; 8) di dare atti che i soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro possono indicare una persona alla quale il Comune, se richiesto dalla persona indicata, dovrà consegnare la documentazione presente nel registro; 9) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese straordinarie oltre quelle incluse nel bilancio comunale per la gestione dell'anagrafe comunale e per la pubblicizzazione degli atti dell'amministrazione Comunale Caratteristiche basilari per una buona delibera sul Testamento Biologico Per non incappare in banali errori di stesura e, quindi, per riuscire ad ottenere il massimo risultato dall eventuale approvazione della delibera stessa, qui di seguito vi indichiamo i punti di maggiore importanza: - Si deve indicare chiaramente la figura del fiduciario, ovvero la persona che apporrà la propria firma per conoscenza e accettazione, autenticata anch'essa dal funzionario comunale (vedi punto 8 del Delibera). Il fiduciario ha il compito di avvertire il Comune di aprire il Testamento Biologico. - Il Comune non deve prevedere un proprio schema uniforme di atto (modello di testamento biologico) nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento. Infatti, non compete al comune scrivere l atto, ovvero discriminare tra diversi modelli, in quanto non è competente in materia. Il Comune recepisca semplicemente in busta chiusa il testamento biologico dei dichiaranti ed eventualmente carichi sul proprio sito più modelli di testamento biologico, predisposti da varie associazioni a ciò preposte, mettendoli a disposizione in libera scelta per i cittadini che li volessero utilizzare in tutto o in parte. Qui di seguito vi copio i link dei Testamenti Biologici delle varie associazioni italiane: - Exit Italia: - Associazione Coscioni: OMINA%20FIDUCIARIO.pdf - Libera Uscita: - A Buon Diritto: vedi Associazione Coscioni - Fondazione Veronesi: pdf - Chiesa Valdese di Torino: - YWCA-Unione Cristiana delle Giovani di Torino - Il bruco e la farfalla 7

8 2.4. Testo INFORMAZIONI (vademecum) al pubblico Sul sito del Comune di Torino è possibile trovare il vademecum, le informazioni necessarie per potersi iscrivere al Registro del Testamento Biologico. Qui di seguito trovate il testo completo ( ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI ISTITUITO PRESSO LA CITTA DI TORINO Da marzo 2011 i cittadini maggiorenni residenti in Torino potranno, previo appuntamento, consegnare il proprio testamento biologico secondo le seguenti modalità: 1) la persona interessata fissa l appuntamento per la consegna del testamento biologico utilizzando il servizio di prenotazione on line raggiungibile dal sito in alternativa l interessato può contattare telefonicamente l URP Ufficio Relazioni con il pubblico della Città di Torino ai recapiti riportati al punto 11); 2) all appuntamento occorre presentarsi accompagnati dalla persona indicata come fiduciario nel testamento biologico. Dichiarante e fiduciario dovranno avere con sé il proprio documento di identità in originale nonché il codice fiscale; 3) la dichiarazione di testamento biologico va redatta in triplice copia, utilizzando il modello predisposto dalla Città pubblicato all indirizzo internet oppure un proprio modello personalizzato contenente tutti gli elementi essenziali previsti dalla Città di Torino, e deve essere debitamente compilata e sottoscritta sia dal dichiarante sia dal fiduciario scelto liberamente dal dichiarante; 4) una copia del testamento, con fotocopie dei documenti di identità, sia del dichiarante che del fiduciario, va consegnato in busta chiusa all ufficio URP; l incaricato al ritiro non è a conoscenza delle dichiarazioni e dei documenti inseriti nella busta e non è responsabile del suo contenuto; 5) il dichiarante dovrà aver cura di trattenere per sé una copia del testamento e di consegnare l altra copia al fiduciario nominato; 6) dichiarante e fiduciario compileranno e firmeranno davanti all impiegato comunale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui modello è disponibile all indirizzo internet 7) la busta chiusa contenente il testamento viene numerata e sigillata; il numero viene annotato nel Registro dei Testamenti Biologici istituito presso la Città di Torino; il numero viene inoltre riportato sulla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà sottoscritta; 8) al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentato riportante il numero di Registro assegnato; 9) la busta contenente il testamento biologico e la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio, opportunamente spillata, vengono ritirate per essere conservate negli uffici della Città di Torino all uopo individuati; 10) in qualsiasi momento solo il dichiarante potrà revocare il deposito del proprio testamento biologico. Potrà inoltre richiederne la sostituzione, ad esempio per indicare un nuovo fiduciario: in questo caso dovrà ripetere tutti i passi sopra riportati, al pari di un nuovo testamento biologico; solo il dichiarante o il suo fiduciario possono richiedere la riconsegna di quanto depositato; 11) l iscrizione al registo e la consegna del Testamento Biologico avvengono con le modalità soprariportate, ed esclusivamente su appuntamento, presso l URP Ufficio relazioni con il pubblico. 8

9 2.5. Testo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA Sul sito del Comune di Torino è possibile trovare anche il modello da far firmare, a cura dei vari Comuni, ai cittadini ed ai fiduciari ( 9

10 Dejanira Piras Responsabile Progetto Equal, Gruppo Consiliare, MoVimento 5 Stelle Piemonte Tullio Monti Coordinatore della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni 10

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