PROPOSTA POLITCA LAICITA A LIVELLO COMUNALE VADEMECUM. Caratteristiche fondamentali delle DELIBERE a 5 Stelle su Unioni Civili e Testamento Biologico
|
|
- Vittore De Angelis
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PROPOSTA POLITCA LAICITA A LIVELLO COMUNALE VADEMECUM Caratteristiche fondamentali delle DELIBERE a 5 Stelle su Unioni Civili e Testamento Biologico INDICE Pag. 1.1 Perché si propone la Delibera sulle Unioni Civili? Testo DELIBERA consigliato Caratteristiche basilari per una buona delibera sulle Unioni Civili Perché si propone la Delibera sul Testamento Biologico? Testo DELIBERA consigliato Caratteristiche basilari per una buona delibera sulle Unioni Civili Testo INFORMAZIONI (vademecum) al pubblico Testo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI 9 NOTORIETA 1
2 1.1. Perché si propone la DELIBERA sulle UNIONI CIVILI? Senza intaccare la tutela della famiglia così come definita dall art. 29 Cost., si propone di garantire comunque alle persone, senza discriminazione di sorta, i diritti civili e sociali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., ai sensi della legge anagrafica vigente. Il rilascio del Certificato di famiglia anagrafica basato sul vincolo affettivo, inteso come reciproca assistenza morale e materiale ai sensi dell art. 4 del regolamento anagrafico (DPR 223/1989), intende impegnare l amministrazione comunale ad adottare delibere volte ad eliminare le discriminazioni e le disparità di trattamento e a garantire eguali opportunità nei settori di competenza della medesima amministrazione comunale, fra le coppie unite dal vincolo matrimoniale e le coppie di fatto. In particolare nei settori: della casa (bandi per la prima casa, assegnazione di case popolari e di contributi a sostegno di acquisti ed affitti); dei servizi sociali e assistenziali (accesso a contributi economici); degli anziani e dei minori (diritto di rappresentanza e tutela dei propri conviventi di fronte ai servizi pubblici); dei servizi educativi (accesso agli asili nido e alle scuole materne). Non si propone pertanto l istituzione del registro comunale delle unioni civili, atto pregevole dal punto di vista simbolico, ma privo di riscontri reali nella vita dei cittadini, bensì il riconoscimento di diritti concreti per le persone componenti le coppie di fatto, sia di sesso diverso che dello stesso sesso Testo DELIBERA consigliato Il testo che proponiamo di utilizzare è frutto del lavoro della società civile torinese (Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni), attraverso una raccolta di firme per una delibera di iniziativa popolare, accolta e fatta propria dal Consiglio Comunale della Città di Torino. OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO. Proposta comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta. PREMESSO che la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura; che lo Statuto del Comune di Torino prevede all'articolo 2, di "tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione" e di "agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali"; CONSIDERATO che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilevato dieci anni or sono dalla Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni; CONSIDERATO altresì, che ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia 2
3 nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento; CONSIDERATO inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000; RILEVATO quindi, che il Comune possa operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane; CONSIDERATO pertanto, che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono; RITENUTA pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989; D E L I B E R A di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate la proposta di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) di cui costituisce parte integrante e sostanziale. REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI Articolo 1 - Attività di sostegno delle unioni civili 1. Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili "un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente). 2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne le pari opportunità rispetto alle unioni matrimoniali, l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. 3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono: a) casa; b) sanità e servizi sociali; c) giovani, genitori e anziani; d) sport e tempo libero; e) formazione, scuola e servizi educativi; f) diritti e partecipazione g) tasse, abbonamenti, tariffe, tributi. 4. Gli atti dell'amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale. Articolo 2 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincolo affettivo 1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). 2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'amministrazione comunale. 3
4 3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato Caratteristiche basilari per una buona delibera sulle Unioni Civili Per non incappare in banali errori di stesura e, quindi, per riuscire ad ottenere il massimo risultato dall eventuale approvazione della delibera stessa, qui di seguito vi indichiamo i punti che devono essere assolutamente presenti nel Testo: - Si deve prevedere la necessità di modificare i numerosi regolamenti comunali nelle materie citate precedentemente (vedi art. 1, comma 3 del Regolamento). - Si deve prevedere il rilascio del certificato di famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo (vedi art. 2 del Regolamento) Perché si propone la DELIBERA sul TESTAMENTO BIOLOGICO? Ai sensi dell art. 32, 13 e 2 della Costituzione Italiana, della Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea (Capo 1, Dignità, art. 3, Diritto all integrità della persona), dell art. 9 della Convenzione per la protezione dei Diritti dell Uomo e della dignità dell essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell Uomo e la biomedicina (Oviedo, 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001), degli articoli 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, considerato che anche in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura di merito e di legittimità, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell eventualità in cui ci si dovesse trovare nell incapacità di esprimere il proprio consenso, si propone l istituzione del Registro comunale dei testamenti biologici. Le iscrizioni nel Registro, che potranno valere per le finalità e negli ambiti stabiliti dalla legge, avverranno con una dichiarazione, rilasciata individualmente dalla persona con firma autenticata a norma di legge che, consegnandone copia, attesti l esistenza di dichiarazioni, rese pure a norma di legge, relative alla propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringano a trattamenti permanenti con macchinari o sistemi artificiali in una fase della vita in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta. Tale documento potrà essere modificato liberamente dal cittadino in qualsiasi momento. Si propone, inoltre, che accanto alla dichiarazione del testamento biologico, possano essere altresì inserite le proprie disposizioni in relazione alle altre volontà di fine vita (la cosiddetta Carta delle Volontà), quali ad esempio: la donazione degli organi, la donazione del proprio corpo alla scienza; le disposizioni in materia di funerale (religioso o civile); l assistenza morale (religiosa o laica) nella fase terminale della vita; la cremazione e la dispersione delle ceneri; il desiderio di essere lasciati morire nella propria abitazione. 4
5 2.2. Testo DELIBERA consigliato Anche questo testo che proponiamo è frutto del lavoro della società civile torinese (Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni), attraverso una raccolta di firme per una delibera di iniziativa popolare accolta e fatta propria dal Consiglio Comunale della Città di Torino. OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO. Premesso che - l'articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è ribadita la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario; - l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano; - l'articolo 2 della Costituzione afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo?"; Considerato che - la carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all'integrità personale); - la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione"; Preso atto che - il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato?", all'articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (?) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona."; - lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che «il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.»; Considerato che - anche in assenza di una specifica normativa nazionale, come attestato dalla Cassazione, è possibile predisporre un testamento biologico, predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso; - la Magistratura, esaminando i casi Welby, Englaro, Nuvoli ed altri, pur in assenza di una normativa di dettaglio, ha ritenuto di non procedere penalmente contro i medici e le persone 5
6 coinvolte; - lo Statuto del Comune di Torino, all'articolo 2, comma a), prevede di "tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione"; Richiamato che il Consiglio Comunale di Torino, il 19 giugno 2000, ha approvato un Ordine del giorno avente ad oggetto "Eutanasia passiva - eutanasia attiva - assistenza al suicidio ed umanizzazione della morte" con cui si affermava che "il Governo, il Parlamento, le Regioni dovrebbero intervenire con atti legislativi adeguati a favorire nell'ambito del principio di autodeterminazione la previsione di tutti gli strumenti necessari per tutelare sempre la dignità del paziente ed in particolare del morente, con il rispetto della sua volontà e nello spirito di un atteggiamento di fronte alla morte che preveda nuove responsabilità della scienza e della medicina"; Rilevato che - i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici; - i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica e amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario; - l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela; - tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita. Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; Con voti unanimi, espressi in forma palese; D E L I B E R A 1) di istituire presso gli Uffici Comunali il Registro dei Testamenti biologici; 2) di dare atto che l'iscrizione al Registro consente la conservazione delle dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse volontariamente dai cittadini, denominate ai fini della presente deliberazione "testamento biologico"; 3) di dare atto che l'iscrizione al Registro può essere richiesta da ciascun residente del Comune di Torino; 4) di dare atto che le iscrizioni nel Registro avvengono con la consegna fatta personalmente dalla persona titolare del diritto di una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che raccoglie, in busta chiusa, le dichiarazioni di volontà relative alla propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non è più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che lo mantiene in vita; 6
7 5) di dare atto che eventuali dichiarazioni successive si aggiungono quelle precedenti, ovvero le sostituiscono in toto qualora così fosse richiesto al momento della consegna dell'ultima dichiarazione; 6) di dare atto che il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro; 7) di dare atto che per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale, l'ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia del testamento biologico ricevuto dal cittadino; 8) di dare atti che i soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro possono indicare una persona alla quale il Comune, se richiesto dalla persona indicata, dovrà consegnare la documentazione presente nel registro; 9) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese straordinarie oltre quelle incluse nel bilancio comunale per la gestione dell'anagrafe comunale e per la pubblicizzazione degli atti dell'amministrazione Comunale Caratteristiche basilari per una buona delibera sul Testamento Biologico Per non incappare in banali errori di stesura e, quindi, per riuscire ad ottenere il massimo risultato dall eventuale approvazione della delibera stessa, qui di seguito vi indichiamo i punti di maggiore importanza: - Si deve indicare chiaramente la figura del fiduciario, ovvero la persona che apporrà la propria firma per conoscenza e accettazione, autenticata anch'essa dal funzionario comunale (vedi punto 8 del Delibera). Il fiduciario ha il compito di avvertire il Comune di aprire il Testamento Biologico. - Il Comune non deve prevedere un proprio schema uniforme di atto (modello di testamento biologico) nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento. Infatti, non compete al comune scrivere l atto, ovvero discriminare tra diversi modelli, in quanto non è competente in materia. Il Comune recepisca semplicemente in busta chiusa il testamento biologico dei dichiaranti ed eventualmente carichi sul proprio sito più modelli di testamento biologico, predisposti da varie associazioni a ciò preposte, mettendoli a disposizione in libera scelta per i cittadini che li volessero utilizzare in tutto o in parte. Qui di seguito vi copio i link dei Testamenti Biologici delle varie associazioni italiane: - Exit Italia: - Associazione Coscioni: OMINA%20FIDUCIARIO.pdf - Libera Uscita: - A Buon Diritto: vedi Associazione Coscioni - Fondazione Veronesi: pdf - Chiesa Valdese di Torino: - YWCA-Unione Cristiana delle Giovani di Torino - Il bruco e la farfalla 7
8 2.4. Testo INFORMAZIONI (vademecum) al pubblico Sul sito del Comune di Torino è possibile trovare il vademecum, le informazioni necessarie per potersi iscrivere al Registro del Testamento Biologico. Qui di seguito trovate il testo completo ( ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI ISTITUITO PRESSO LA CITTA DI TORINO Da marzo 2011 i cittadini maggiorenni residenti in Torino potranno, previo appuntamento, consegnare il proprio testamento biologico secondo le seguenti modalità: 1) la persona interessata fissa l appuntamento per la consegna del testamento biologico utilizzando il servizio di prenotazione on line raggiungibile dal sito in alternativa l interessato può contattare telefonicamente l URP Ufficio Relazioni con il pubblico della Città di Torino ai recapiti riportati al punto 11); 2) all appuntamento occorre presentarsi accompagnati dalla persona indicata come fiduciario nel testamento biologico. Dichiarante e fiduciario dovranno avere con sé il proprio documento di identità in originale nonché il codice fiscale; 3) la dichiarazione di testamento biologico va redatta in triplice copia, utilizzando il modello predisposto dalla Città pubblicato all indirizzo internet oppure un proprio modello personalizzato contenente tutti gli elementi essenziali previsti dalla Città di Torino, e deve essere debitamente compilata e sottoscritta sia dal dichiarante sia dal fiduciario scelto liberamente dal dichiarante; 4) una copia del testamento, con fotocopie dei documenti di identità, sia del dichiarante che del fiduciario, va consegnato in busta chiusa all ufficio URP; l incaricato al ritiro non è a conoscenza delle dichiarazioni e dei documenti inseriti nella busta e non è responsabile del suo contenuto; 5) il dichiarante dovrà aver cura di trattenere per sé una copia del testamento e di consegnare l altra copia al fiduciario nominato; 6) dichiarante e fiduciario compileranno e firmeranno davanti all impiegato comunale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui modello è disponibile all indirizzo internet 7) la busta chiusa contenente il testamento viene numerata e sigillata; il numero viene annotato nel Registro dei Testamenti Biologici istituito presso la Città di Torino; il numero viene inoltre riportato sulla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà sottoscritta; 8) al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentato riportante il numero di Registro assegnato; 9) la busta contenente il testamento biologico e la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio, opportunamente spillata, vengono ritirate per essere conservate negli uffici della Città di Torino all uopo individuati; 10) in qualsiasi momento solo il dichiarante potrà revocare il deposito del proprio testamento biologico. Potrà inoltre richiederne la sostituzione, ad esempio per indicare un nuovo fiduciario: in questo caso dovrà ripetere tutti i passi sopra riportati, al pari di un nuovo testamento biologico; solo il dichiarante o il suo fiduciario possono richiedere la riconsegna di quanto depositato; 11) l iscrizione al registo e la consegna del Testamento Biologico avvengono con le modalità soprariportate, ed esclusivamente su appuntamento, presso l URP Ufficio relazioni con il pubblico. 8
9 2.5. Testo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA Sul sito del Comune di Torino è possibile trovare anche il modello da far firmare, a cura dei vari Comuni, ai cittadini ed ai fiduciari ( 9
10 Dejanira Piras Responsabile Progetto Equal, Gruppo Consiliare, MoVimento 5 Stelle Piemonte Tullio Monti Coordinatore della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni 10
RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA
RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale
DettagliMOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA
MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA data 8 aprile 2015 4 MOZIONE In base all art. 23 e 27 del regolamento del consiglio comunale di Ancona Al sig. Sindaco e al sig. Presidente del Consiglio
DettagliPROPOSTA DI DELIBERA
COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche
DettagliREGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)
REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE
DettagliCOMUNE DI TERZO DI AQUILEIA Provincia di Udine
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA Provincia di Udine Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA ANNO 2012 N. 12 del Reg.
DettagliREGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI
COMUNE DI LATERINA Provincia di Arezzo REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26/11/2014 INDICE ART. 1 Premesse ART.
DettagliComune di Montemurlo
Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.
DettagliCOMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI
COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI Articolo 1 Registro delle dichiarazioni (Testamenti Biologici) 1. Il Comune
DettagliREGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI
COMUNE DI GUIGLIA Provincia di Modena REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO) Approvato con Delibera
DettagliREGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO)
REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/09/2013 Entrato
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI ART. 1 Il Comune di Serrenti tutela la dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della
DettagliCOMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
COPIA PRIVA DI VALORE LEGALE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO Provincia di Modena ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI TESTAMENTO BIOLOGICO
DettagliREGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA CITTA METROPOLITANA DI TORINO REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2016 INDICE ART.
DettagliIscrizione nel Registro del Testamento Biologico del Comune di Ronchi dei Legionari - modalità operative -
Iscrizione nel Registro del Testamento Biologico del Comune di Ronchi dei Legionari - modalità operative - Con decorrenza dal 30 gennaio 2010 Il Comune di Ronchi dei Legionari istituisce il nuovo Registro
DettagliCOMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari - www.comune.putignano.ba.it
COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari - www.comune.putignano.ba.it REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI (Approvato con delibera di Consiglio comunale n 43 del 28.09.2012) 1 COMUNE
DettagliREGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)
CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO) Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr.
DettagliRegolamento per il registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)
Regolamento per il registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 09.06.2014 I 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza,
DettagliVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. OGGETTO: Approvazione regolamento per il riconoscimento delle unioni civili
VERBALE DI ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA N 69 del 19/11/2014 OGGETTO: Approvazione regolamento per il riconoscimento delle unioni civili L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE
DettagliCOMUNE DI LAJATICO REGOLAMENTO TESTAMENTO BIOLOGICO
COMUNE DI LAJATICO Che cos è il Testamento biologico REGOLAMENTO TESTAMENTO BIOLOGICO E una dichiarazione anticipata di volontà che consente a ciascuno, finchè si trova nel possesso delle sue facoltà mentali,
Dettagli1 OGGETTO N. 3 MOZIONE PER ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI
1 MOZIONE PER ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (TESTAMENTO BIOLOGICO). I Consiglieri comunali Lododivo Zanetti, Valentina Ancarani,
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (Approvato 1 ART. 1 - Istituzione Il Registro dei Testamenti Biologici ha lo scopo di rendere accessibili
DettagliComune di Montagnareale Provincia di Messina
REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,
DettagliOgg.: Istituzione del Registro dei testamenti biologici. Approvazione del relativo Regolamento comunale.
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO Ogg.: Istituzione del Registro dei testamenti biologici. Approvazione del relativo Regolamento comunale. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: Con l espressione testamento biologico
DettagliVerbale di deliberazione della Giunta Comunale
Comune di Siena Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 28/04/2016 N 147 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (TESTAMENTO BIOLOGICO) - APPROVAZIONE
DettagliCOMUNE DI MEZZOLOMBARDO (Provincia di Trento)
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO (Provincia di Trento) DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Articolo 1 Registro dei Testamenti Biologici 1. Il Comune di Mezzolombardo istituisce il Registro
DettagliAL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE
DISCIPLINA RELATIVA All. D) DGR n..del.. AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE 1. PREMESSA In attuazione di quanto previsto dall art. 36 della l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 che
DettagliALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Approvato con deliberazione di CC n.15 del 10/03/2011 COMUNE DI CANTALUPA Provincia di Torino ALBO DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA INDICE Art. 1 Materia del Regolamento Art.
DettagliCOMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE Delibera del Consiglio Nazionale del Notariato del 23 giugno 2006. Testamento biologico Il Consiglio Nazionale del Notariato RICORDANDO l attenzione della categoria
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789
14812 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 18-05-2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 Accordi/Intese Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno 2010. Recepimento.
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliCOMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa
DettagliOGGETTO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI
AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Per la collaborazione con la Polizia Municipale (giusta delibera di Giunta Comunale n 131 del 29/07/2014), nell ambito
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
CITTA di GROTTAGLIE Provincia di Taranto REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI Testo approvato nella seduta del C.C. del 12/06/2012 Delibera Consiglio Comunale
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliCOMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ART. 1 PRINCIPI GENERALI Il Comune di Samugheo riconosce e promuove
DettagliREGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 29/05/2013 Foglio 2/5 art. 1 Finalità ed oggetto Il Comune di Settimo Milanese riconosce il ruolo
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 Approvato con delibera del CdA num. 39 del 13 ottobre 2014 Il presente programma fa riferimento alle deliberazioni di Consiglio di
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
O R I G I N A L E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE L anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16:50, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale.
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliREGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE
REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 ottobre 2012 1 REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE
Dettagli(PROV.DIPESARO EURBINO) N.2delReg.Data28-01-15. Oggeto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA
COMUNEDIMOMBAROCCIO (PROV.DIPESARO EURBINO) COPIADIDELIBERAZIONEDELLAGIUNTACOMUNALE N.2delReg.Data28-01-15 - Oggeto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONEDIVOLONTA'DELCITTADINO
DettagliCOMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE
C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni
Dettagli154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363
154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363 Protocollo d intesa Costituzione di un Centro regio nale per la promozione e lo sviluppo dell auto
DettagliREGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI
REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività
DettagliSONDAGGIO sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T. - "testamento biologico")
SONDAGGIO sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T. - "testamento biologico") effettuato tra i chirurghi italiani delle varie branche e delle diverse specialità per conto del Collegio Italiano
Dettagli^mo\1mentoi. Movimento 5 Stelle. GruppoAssembleare Regione Emilia-Romagna RISOLUZIONE. L'Assemblea Legislativa deiremilia-romagna.
^mo\1mentoi Movimento 5 Stelle Gruppo Assembleare Alla Presidente dell' della cons. Simonetta Saliera RISOLUZIONE L'Assemblea Legislativa deiremilia-romagna Premesso che con l'espressione "testamento biologico"
DettagliRegione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
DettagliCOMUNE DI STRESA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.
COMUNE DI STRESA Provincia del V.C.O. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI. Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario N. 30 del 16 febbraio
DettagliDa Prove di democrazia : I DIRITTI CIVILI DEGLI STRANIERI
Da Prove di democrazia : I DIRITTI CIVILI DEGLI STRANIERI IMMIGRATI E AMMINISTRAZIONI LOCALI: COME PROPORSI COME TUTELARSI LE BASI NORMATIVE L. 286/98 Testo Unico Immigrazione Art. 2: Lo straniero regolarmente
DettagliTITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela
DettagliCOMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N.
Sede, data Prot. N. Mod.ad6-it COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N. Spett.le Organismo di Mediazione Soluzione ImMediata s.r.l. Via Teatro Greco, 76 95124 Catania Cod.Fisc., residente in
DettagliREGOLAMENTO DISMISSIONE BENI MOBILI
REGOLAMENTO DISMISSIONE BENI MOBILI In considerazione della progressiva situazione del procedimento di riorganizzazione e riassetto del patrimonio immobiliare della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012
REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliComune di Termini Imerese. Regolamento Albo Comunale delle Associazioni. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Comune di Termini Imerese Regolamento Albo Comunale delle Associazioni Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del I N D I C E Art. 1 Finalità Art. 2 Istituzione dell Albo Art. 3 Requisiti
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) All Agenzia delle Entrate Direzione regionale del.. Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2,
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Servizio Ambiente - Ville e Giardini AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREMESSA In esecuzione dell'atto
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliConsenso Informato e Privacy
Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi
Dettagli********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;
Consiglio di Amministrazione Deliberazione n. del OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 79 11035 DEL 17/11/03 Approvazione linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi
DettagliRegolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)
Città di Novi Ligure Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale) Approvato con deliberazione del Consiglio
DettagliIl Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l allegata proposta di delibera avente per oggetto:
Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l allegata proposta di delibera avente per oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI, DELLE TARIFFE DI LOCAZIONE E MODALITA DI CONCESSIONE D USO DELLA SALA DEL CAMINO
DettagliSTATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL
DettagliREGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio
Dettagli1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA
RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione
DettagliDELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d
32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del
DettagliMODALITA DI REGISTRAZIONE
MODALITA DI REGISTRAZIONE Oltre all Amministratore, ci sono cinque diversi tipi di utenti del Registro: - gli Operatori, le Organizzazioni e i singoli Individui, che devono registrarsi per aprire un conto
DettagliISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. PARODI ACQUI TERME
ACQUI TERME Corso di formazione Divieto di assunzione bevande alcoliche per gli insegnanti Linee di indirizzo della Regione Piemonte per la verifica di assenza di rischi alcolcorrelati del 22 ottobre 2012
DettagliRiflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita
Riflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita Ilaria Sandretti Infermiera specialista in emergenza e urgenza.c. Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale Sud - Azienda USL di Bologna
DettagliRegolamento. Albo Comunale delle Associazioni. Indice
Regolamento Albo Comunale delle Associazioni Indice Art. 1 - Finalità pag. 2 Art. 2 - Istituzione dell'albo pag. 2 Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'albo pag. 2 Art. 4 - Modalità di iscrizione pag.
DettagliDELIBERA. Art. 1. Requisiti di Accreditamento
DELIBERA n. 13/13 del 31 luglio 2013 Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata Codice di Pratica di cui alla delibera del Comitato Centrale per l
DettagliProposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA
R E G I O N E P U G L I A Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione
Dettagli5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
DettagliRegolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto
Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica Il Consiglio D Istituto Visto l art.50 del Decreto n 44 del 1/2 2001 che attribuisce all Istituzione scolastica la facoltà di concedere a
DettagliR E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I
COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I
DettagliREGOLAMENTO SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
CITTA' DI VARAZZE REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE approvato con deliberazione Giunta comunale n. 147 del 9 agosto 2012 1 SOMMARIO CAPO I MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DettagliBollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134
Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati
DettagliASL FG. Avviso pubblico per incarico provvisorio di Infermiere.
29831 ASL FG Avviso pubblico per incarico provvisorio di Infermiere. In esecuzione della deliberazione n. 1271 del 28/08/2013 del Direttore Generale dell Azienda Sanitaria Locale Provinciale FOGGIA viene
DettagliCOMUNE DI ESCOLCA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 07 DEL 05.03.2015 OGGETTO: ADESIONE PROGETTO CARTA D IDENTITA - DONAZIONE ORGANI.
COMUNE DI ESCOLCA PROVINCIA DI CAGLIARI Prot.n. 1015 del 10.03.2015 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 07 DEL 05.03.2015 OGGETTO: ADESIONE PROGETTO CARTA D IDENTITA - DONAZIONE ORGANI.
DettagliREGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA
COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA!" #$!% REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA APPROVATO con Deliberazione C.C. n. 60 del 05/11/2015 ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA' 1. Il Comune di Cadelbosco di Sopra (di
DettagliDdl Calabrò 26 marzo 2009 - Senato
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento Ddl Calabrò 26 marzo 2009 - Senato Riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile
DettagliREGOLAMENTO DEL SERVIZIO SPESA FACILE
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SPESA FACILE Approvato con deliberazione C. U. n. 13 del 30/09/2008 Art. 1 Oggetto del servizio
DettagliCOMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione
DettagliProgetto Formativo «Una scelta in Comune» ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA DI DONARE GLI ORGANI E I TESSUTI DOPO LA MORTE
Progetto Formativo «Una scelta in Comune» ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA DI DONARE GLI ORGANI E I TESSUTI DOPO LA MORTE LEGGE 1 Aprile 1999 n.91 ART. 4 Silenzio - Assenso.i cittadini
DettagliC O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 4 DEL 11/02/2015
C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 4 DEL 11/02/2015 OGGETTO: UNA SCELTA CONSAPEVOLE - ADESIONE AL PROGETTO DONAZIONE
DettagliAllegato A REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IN FORMA CIVILE ART.1
Allegato A REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IN FORMA CIVILE ART.1 La celebrazione del matrimonio, come regolato degli art.101 e 106 e seguenti del Codice Civile, è attività istituzionale garantita.
DettagliBANDO PER BORSE DI STUDIO PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO IV edizione (2013)
BANDO PER BORSE DI STUDIO PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO IV edizione (2013) 1. Il Premio Un Calcio al Razzismo Il Centro UNESCO di Torino bandisce, con il patrocinio ed il contributo di Juventus Football
Dettagliil rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l integrazione e l inclusione sociale.
Comune di Modena Corpo Polizia Municipale PROGETTO VOLONTARI Il Corpo di Polizia Municipale di Modena, ai sensi di quanto previsto dall articolo 8 della legge regionale 24/03 intende realizzare forme di
DettagliLINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA
LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA Versione 01 25/10/2012 Indice PREMESSA... 2 1 ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA... 2 2 DEFINIZIONE MODULI
DettagliIn ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2011 Messaggio n. 16762 Allegati n.3 OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori
DettagliCONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE
CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA Ai fini di una riflessione sui criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori sul territorio, si riportata il confronto tra la normativa regionale vigente
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
Allegato A alla delibera C.C. N. 17 Del 01.03.2011. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE Art.1 Definizione e finalità Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una
DettagliRegolamento nazionale protezione civile A.N.P.AS.
Regolamento nazionale protezione civile A.N.P.AS. Approvato dal Consiglio Nazionale il 10 settembre 2005 Art.1 - L A.N.P.AS. svolge attività di Protezione Civile direttamente o attraverso i Comitati Regionali
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 BIS DEL 12 DICEMBRE 2005
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 BIS DEL 12 DICEMBRE 2005 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1584 - Area Generale di Coordinamento N.
DettagliLegge Regionale 28 aprile 2009, n. 14
Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14 Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione ( B.U. REGIONE BASILICATA
Dettagli