CLASSIFICAZIONE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI CLP 1272/2008 GHS
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- Angela Greco
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1 CLASSIFICAZIONE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI CLP 1272/2008 GHS
2 REGOLAMENTO CLP Riguarda la CLASSIFICAZIONE. L ETICHETTATURA e L IMBALLAGGIO delle sostanze e delle miscele pericolose Il Regolamento 1272/2008 è stato pubblicato sulla GU. UE il 21 dicembre Entrato in vigore il 20 gennaio 2009
3 QUADRO NORMATIVO INMATERIA DI SOSTANZE PERICOLOSE classificazione, imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose D.Lgs.3 febbraio 1997, n.52 Recepimento della direttiva 92/32/CE (67/548 CEE) QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PREPARATI PERICOLOSI: classificazione, imballaggio, etichettatura, scheda informativa in materia di sicurezzad.lgs.14 marzo 2003, n.65 Recepimento direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE SCHEDE DI SICUREZZA DM del 7 settembre 2002 Recepimento Direttiva 2001/58/CE
4 CLP: scopo Classificazione del pericolo Comunicazione del pericolo (Etichettatura + SDS) Armonizzazione Inventario delle sostanze pericolose Aggiornamento
5 Come nasce il Regolamento CLP? Trasposizione europea del GHS ONU: Global Harmonization System of Classification and Labelling of Chemicals Come nasce il GHS? Il GHS nasce come un programma volontario mondiale di armonizzazione della Classificazione ed Etichettatura dei prodotti chimici. Nello specifico, con l obiettivo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico, che contenesse gli elementi fondamentali di: sicurezza per il trasporto delle merci pericolose prevenzione per la salute e la sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell ambiente.
6 Campo di applicazione Tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno. Esclusi i preparati che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci,dispositivi medici, alimenti e mangimi,cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i rifiuti. Si applica alla produzione e all uso di sostanze o miscele e non al trasporto sebbene i criteri per le proprietà chimico fisiche derivino dal trasporto
7 Struttura Regolamento CLP corpo del Regolamento sulle regole generali e i principi costituito da sette titoli e sette allegati tecnici. Titolo I: Criteri generali Titolo II: Identificazione, valutazione e classificazione del pericolo Titolo III: Comunicazione del pericolo sotto forma di etichettatura Titolo IV: Imballaggio Titolo V: Armonizzazione delle classificazioni Titolo VI: Autorità Competenti ed entrata in vigore Titolo VII: Disposizioni comuni e finali
8 Struttura Regolamento CLP Allegati tecnici Allegato I: Criteri di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele pericolose Allegato II: Regole specifiche di etichettatura ed imballaggio Allegato III: Elenco delle Frasi di pericolo ed elementi supplementari di etichettatura Allegato IV: Elenco dei Consigli di prudenza Allegato V: Simboli (Pittogrammi) Allegato VI: Lista armonizzata delle sostanze pericolose Allegato VII: Tabelle di conversione per la classificazione
9 Struttura del Regolamento TESTO Memorandum, 7 Titoli e 62 Articoli ALLEGATO I Comprende un'introduzione generale (parte 1), le classi di pericolo e i criteri di classificazione relativi ai pericoli fisici (parte 2), per la salute (parte 3) e per l'ambiente (parte 4) e sostituisce l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne per quel che riguarda i pericoli per lo strato d'ozono (parte 5). ALLEGATO II La parte 1 comprende le disposizioni supplementari in materia di etichettatura dell'allegato VI della direttiva67/548/cee non ancora coperte dal GHS. La parte 2 contiene le disposizioni particolari per l'etichettatura di alcune sostanze o miscele, tratte principalmente dall'allegato V della direttiva 1999/45/CE. La parte 3 riprende dal sistema comunitario in vigore le disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per i bambini e alle avvertenze riconoscibili al tatto. La parte 4 contiene disposizioni particolari concernenti l'etichettatura dei prodotti fitosanitari. Parte 5: lista delle sostanze e miscele cui si applicano disposizioni speciali di etichettatura. ALLEGATO III Elenco di indicazioni di pericolo (ex allegato III della direttiva 67/548/CEE). ALLEGATO IV Regole per l'applicazione dei consigli di prudenza (ex allegato IV della direttiva 67/548/CEE). ALLEGATO V Riproduce i pittogrammi di pericolo (ex allegato II della direttiva 67/548/CEE). ALLEGATO VI La parte 3 è un elenco di sostanze per le quali esistono classificazioni armonizzate in specifiche classi di pericolo o differenziazioni e categorie di pericolo. Poiché le autorità devono concentrarsi sulle sostanze più problematiche, saranno aggiunte principalmente sostanze classificate per la loro cancerogenicità, la loro mutagenicità sulle cellule germinali o la loro tossicità per la riproduzione delle categorie 1A o 1B e per la sensibilizzazione delle vie respiratorie, ma altri effetti potranno essere aggiunti in casi giustificati. La tabella3.1 dell'allegato include le voci dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, adattate, se necessario, ai criteri diclassificazione del GHS. La tabella 3.2 contiene le voci non adattate riprese dall'allegato I della direttiva67/548/cee. ALLEGATO VII Comprende le tavole di conversione per i fornitori di sostanze e miscele già valutate secondo le norme attuali per le categorie di pericolo per le quali esiste una semplice equivalenza.
10 Obblighi CLP Classificare,imballare ed etichettare secondo CLP per l immissione in commercio (art 4) Classificare per registrare o notificare secondo REACH (art.6,9,17 o 18) Notificare C&L a ECHA per l Inventario (art. 40) Aggiornare C&L in caso di nuove informazioni tecniche e scientifiche (art. 15, art.30) Mantenere disponibili tutte le informazioni utilizzate per C&L per almeno 10 anni (art. 49)
11 CLP e registrazione REACH Sostanze registrate prima del 1 dicembre 2010 devono riportare C&L secondo il vecchio sistema e possono riportare C&L secondo CLP Sostanze registrate tra 1 dicembre 2010 e1 giugno 2015 devono riportare C&L secondo entrambi i sistemi Sostanze registrate dopo il 1 giugno 2015 devono riportare C&L secondo CLP
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13 Criteri La classificazione descrive il tipo e la severità dei pericoli per salute umana o ambiente intrinseci di sostanze o miscele Pericolo e non rischio Pericolo: il potenziale di una sostanza o una miscela di provocare effetti avversi in base alle proprietà intrinseche Rischio: probabilità che si verifichi un determinato effetto avverso a seguito della esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa Comunicazione del pericolo: L etichettatura destinata all utilizzatore per avvertire della presenza di un pericolo e delle necessità di evitare l esposizione e i rischi che ne risulterebbero. La scheda di sicurezza destinata ai datori di lavoro per l uso professionale.
14 CLASSIFICAZIONE PERICOLO D.Lgs.3 febbraio 1997, n.52 D.Lgs.14 marzo 2003, n.65 CATEGORIE DI PERICOLO PER L AMBIENTE PROPRIETA PERICOLOSE PER L AMBIENTE CATEGORIE DI PERICOLO PER LA SICUREZZA ESPLOSIVE ALTAMENTE IMFIAMMABILI FACILMENTE INFIAMMABILI, INFIAMMABILI, COMBURENTI CATEGORIE DI PERICOLO PER LA SALUTE PROPRIETA TOSSICOLOGICHE A BREVE e MEDIO TERMINE MOLTO TOSSICHE TOSSICHE CORROSIVE SENSIBILIZZANTI NOCIVE IRRITANTI PROPRIETA TOSSICOLOGICHE A LUNGO TERMINE CANCEROGENE MUTAGENE TOSSICHE PER IL CICLO RIPRODUTTIVO
15 CLP - Tipo di pericoli Pericoli fisici Classificazione basata sulla sperimentazione Pericoli per la salute umana Classificazione basata su dati epidemiologici sull uomo, sperimentazione Pericoli per l ambiente Classificazione basata su sperimentazione Regolamento metodi EC 440/2008 del 30Maggio 2008 su GU L142 del 31Maggio 2008
16 Classi di Pericolo di tipo fisico Esplosivi Gas sotto pressione Gas infiammabili Sostanze autoriscaldanti Aerosol infiammabili Sostanze autoreattive Gas comburenti Solidi comburenti Liquidi infiammabili Corrosivi per i metalli Solidi infiammabili Perossidi organici Liquidi piroforici Liquidi comburenti Solidi piroforici Sostanze che, a contatto con l acqua, emettono gas infiammabili Da 5 classi di pericolo nella Dir67/548/CE a 16 classi nel CLP Le classi di pericolo CLP sono divise in categorie o gruppi (gas sotto pressione) o divisioni(esplosivi)
17 Classi di pericolo per la salute TOSSICITA ACUTA CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA GRAVI DANNI/IRRITAZIONE OCULARE SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA E CUTANEA MUTAGENICITA CANCEROGENICITA TOSSICITA RIPRODUTTIVA TOSSICITA SISTEMICA SUORGANI BERSAGLIO PER ESPOSIZIONE SINGOLA TOSSICITA SISTEMICA SUORGANI BERSAGLIO PER ESPOSIZIONE RIPETUTA PERICOLO DI ASPIRAZIONE
18 Classi di pericolo per l ambiente Tossicità acquatica cronica Tossicità acquatica acuta
19 I pittogrammi rischi fisici
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22 Indicazioni di pericolo/consigli di prudenza indicatori di pericolo lettera H + numeri a tre cifre consigli di prudenza lettera P +codice a tre cifre Frasi supplementari per criteri solo UE e non GHS EU+ tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)
23 CLP: Codici di pericolo H1xx REGOLE SPECIALI H2xx PERICOLI FISICI H3xx PERICOLI PER LA SALUTE H4xx PERICOLI PER L AMBIENTE P1xx CONSIGLI DI PRUDENZA A CARATTERE GENERALE P2xx PREVENZIONE P3xx REAZIONE P4xx STOCCAGGIO P5xx SMALTIMENTO
24 CLASSIFICAZIONE DOSE LETALE
25 CLP Classe di pericolo tossicità acuta Via di esposizione Cat. 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat5 DL50 orale(mg/kg) DL50 cutanea(mg/kg) CL50 inalaoria gas (ppm) vapori (mg/l) Polveri fini e nebbie (mg/l) Nuovi valori; cambio rilevante ai fini della classificazione e delle frasi di rischio
26 Sperimentazione nuove prove su animali, se necessarie, ai sensi della direttiva 86/609/CEE, sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati. sono vietate le prove su primati non umani non sono effettuate prove su esseri umani Tuttavia i dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono essere utilizzati ai fini del presente regolamento.
27 SOSTANZE TOSSICITA ACUTA C a t. 5
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29 Regolamento CLP criteri di classificazione: Che cosa cambia per gli effetti sulla salute? I valori limite per la tossicità acuta orale, cutanea e inalatoria cambiano Le due categorie per la corrosione cutanea (R35 e R34) diventano tre in base al tempo di esposizione necessario per l insorgere degli effetti. I valori degli indici per l irritazione cutanea cambiano I criteri per gli effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione non cambiano, ma le categorie 1 e 2 diventano cat.1a e cat.1b e la categoria 3 diventa cat.2
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34 Alcuni criteri di priorità Dove cominciare e cosa bisogna fare Applicare il CLP per tutte le sostanze e miscele o usare le tabelle di conversione. Tutte perché qualcosa che non era pericoloso potrebbe diventarlo con i nuovi criteri. Disporre di informazioni dai fornitori specie per i formulatori di miscele contenenti altre miscele Adeguare il sistema di creazione delle SDS Adeguare il sistema di creazione delle etichette Verificare gli imballaggi Tempi di transizione per sostanze e miscele Implicazioni sulla legislazione correlata (es. quantità coinvolte nella Seveso, capacità di smaltimento, misure, preventive in ambiente di lavoro). Disporre dell inventario delle sostanze e miscele (compresi i componenti delle sostanze e le sostanze negli articoli). REACH
35 Il CLP, andando a sostituire le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, andrà ad incidere, anche se a volte in maniera indiretta e non sempre immediata, su tutte le disposizioni normative che si rifanno ai criteri di classificazione delle sostanzee delle miscele. Impatto del Regolamento CLP a valle Seveso (D.Lgs. 334/1999 e sm.i.) Rifiuti (Allegati D e I alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Acque (Allegati 1 e 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Aria (Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e mod.)
36 Seveso La disciplina Seveso definisce regole per la sicurezza degli stabilimenti nei quali determinate sostanze (lista nominale) o certe categorie di sostanze pericolose (es.: T, T+, N, ) superano determinate quantità di riferimento. Nello specifico: le miscele che hanno subito un cambiamento di classificazione a seguito dell entrata in vigore del CLP (in particolare ciò riguarda la classe pericoloso per l ambiente ) e che quindi ora rientrano nell elenco di cui alla Parte 2 dell Allegato 1 al D.Lgs. 334/1999: adeguarsi entro il 20 gennaio 2010
37 Rifiuti L Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta il Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER, istituendo l elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e indicando i criteri per l assegnazione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo Acqua e Aria Emissioni in atmosfera Non si ritiene che il Regolamento CLP abbia impatti diretti sulla disciplina delle Acque (Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e relativi Allegati) e delle Emissioni in atmosfera (Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e relativi Allegati) in quanto generalmente viene fattori ferimento ad un elenco nominale di sostanze e a concentrazioni specifiche
38 Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro In ragione sia dei nuovi dati che saranno disponibili in virtù dell applicazione del REACH, sia della classificazione operata secondo i nuovi criteri dettati dal CLP, sono prevedibili i seguenti impatti direttamente collegati alla "variazione del documento di Valutazione del rischio chimico": necessità di valutare lo svolgimento di nuove analisi dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici ; necessità di formare e informare i Lavoratori circa i nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze ed elle miscele pericolose; necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal CLP.
39 E inoltre. Detergenti (Reg. 648/2004/CE) Eco-labelling (Reg. 1980/2000/CE) Biocidi (Dir. 1998/8/CE) Antiparassitari agricoli (Dir. 91/414/CEE) PIC (Reg. 689/2008/CE) Aerosol (Dir.2008/47/CE) Sicurezza giocattoli (Dir. 1988/378/CEE) Cosmetici (Dir. 76/768/CE)
40 Articolo 33 CLP Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico 1. Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del presente regolamento. Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al presente regolamento. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno.
41 2. Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio,l'imballaggio esterno può non essere etichettato. 3. I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare.
42 CLP Trasporto NON SI APPLICA AL TRASPORTO, MA: I criteri di classificazione sulla base delle proprietà chimico fisiche derivano dalla normativa ONU sul trasporto di merci pericolose (Orange Book) I test per i pericoli chimico-fisici sono quelli indicati nel Manuale dei Test e dei Criteri dell ONU Le classi di pericolo basate sulle proprietà chimico-fisiche sono le stesse del trasporto e includono pericoli non contemplati dall attuale normativa UE (es.: sostanze e miscele corrosive sui metalli; sostanze e miscele auto-riscaldanti) I pittogrammi di pericolo del trasporto prevalgono su quelli CLP
43 Regolamento CE 1907/06 (REACH) art. 31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza (Allegato II- guida alla compilazione)
44 Aggiornamento SCHEDA DI SICUREZZA Secondo Allegato II REACH Sempre 16 punti inversione 2-3 aggiunta Riassunto CSR Nuovi pittogrammi e codici di pericolo
45 La composizione della SDS rimane invariata (16 punti) Chi è tenuto a predisporre il CSR (quantità di sostanza > 10 t/anno): deve predisporre una SDS estesa (scenario di esposizione per gli usi identificati con le relative misure di prevenzione e protezione)
46 La lingua di compilazione è quella dello Stato membro in cui avviene l immissione sul mercato Deve essere riportata la data di compilazione della SDS La fornitura deve essere gratuita (cartaceo o elettronico)
47 AGGIORNAMENTO DELLA SDS AL REACH Se sono rese disponibili nuove informazioni sui pericoli (es. PBT, vpvb, SVHC) o sulle misure di gestione dei rischi Se viene rilasciata o ritirata un autorizzazione Se viene imposta una restrizione
48 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 2. Composizione/informazioni sugli ingredienti 3. Identificazione dei pericoli 4. Interventi di primo soccorso; 5. Misure antincendio; 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 7. Manipolazione e immagazzinamento 8. Protezione personale/controllo dell esposizione 9. Proprietà fisiche e chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Osservazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla normativa 16. Altre informazioni
49 CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE: Punto 1.1. Identificazione della sostanza o del preparato Per le sostanze soggette a registrazione deve essere indicato il numero di registrazione assegnato Punto 1.1. Identificazione della sostanza o del preparato Per la sostanza/preparato devono essere indicati gli usi Quando è richiesto un CSR, la SDS deve contenere informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della scheda in questione. Punto 1. Identificazione della sostanza o del preparato Deve essere specificato se il numero telefonico di chiamata urgente è se disponibile solo nelle ore d ufficio Punto 2. Identificazione dei pericoli Punto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredienti A SEGUITO DEL CPL DAL Il 20/1/2009
50 CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE: L allegato I della DSP è stato trasferito nell Allegato VI del CLP (Tab. 3.2) Punto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredienti Viene conservata la classificazione armonizzata (circa 8000 sostanze) con la sua traduzione ai criteri CLP fino al XXIX adeguamento al progresso tecnico Punto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredienti Tutti i preparati sia classificati pericolosi sia non pericolosi deve essere indicata la presenza di sostanze PBT e vpvb in conc: > 0,1%
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52 CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE: Quando è prescritta il CSR occorre indicare i DNEL (livelli derivati privi di effetto) e le PNEC (concentrazioni prevedibili prive di effetto) pertinenti per la sostanza per gli scenari di esposizione riportati Punto 8. Controllo dell esposizione/protezione individuale Quando è prescritta il CSR per gli scenari di esposizione riportati deve essere fornito un sommario delle misure di gestione dei rischi.
53 Quali i riflessi attesi per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro? Aspetti positivi Gli scenari di esposizione dovrebbero facilitare la valutazione del rischio chimico soprattutto per le piccole realtà Si è realizzato una sorta di testo unico anche per la regolamentazione in ambito di prodotto La chiusura del cerchio (da valle a monte) ottimizza la il processo e quindi la sicurezza Aspetti negativi Un doppio sistema di classificazione per le miscele di 6 anni potrà causare una certa difficoltà: per il controllo l utilizzatore a valle (es. formulatore) che ha poca dimestichezza con la classificazione
54 Conclusioni: impatto CLP Classificazione delle Sostanze sostanze soggette al REACH Altre sostanze entreranno in inventario Riclassificazione in accordo CLP Classificazione dei Preparati miscele stimate essere sul mercato europeo Preparati attualmente classificati saranno classificati in maniera più severa Aumento significativo del numero di preparati classificati Comunicazione dei pericoli Etichettatura cambiamenti significativi Scheda di sicurezza
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