C ESSIONE DEL CREDITO ECOBONUS Tra certezze e prossime modifiche

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1 C ESSIONE DEL CREDITO ECOBONUS Tra certezze e prossime modifiche di Mario Mastromarino - Dottore commercialista in Bologna in questo articolo Via libera alla cessione della detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi di riqualificazione energetica, realizzati su parti comuni degli edifici, da parte dei contribuenti incapienti, non solo ai fornitori ma anche a istituti di credito e intermediari finanziari. Con il provvedimento del 28 agosto 2017, l Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove modalità operative, di fatto già contenute nel provvedimento dell 8 giugno 2017, per effettuare la cessione del credito Ecobonus anche verso banche e intermediari finanziari. Nello specifico, il recente provvedimento in esame rappresenta la guida operativa per i contribuenti IRPEF che, rientrando nella cd. no tax area, sostengono nel 2017 (e fino al 2021) spese per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici e che optano, in luogo della relativa detrazione IRPEF, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori (degli interventi) o ad altri soggetti privati, comprese banche e intermediari finanziari. Al termine del presente contributo un breve focus su come potrebbe modificarsi l Ecobonus dal Il provvedimento attuativo diramato dall Agenzia delle Entrate, oggetto d esame del presente elaborato, si è reso necessario alla luce delle novità introdotte dal Decreto conti pubblici (D.L. n. 50/2017) che, modificando la disciplina in materia di cessione del credito Ecobonus da parte dei soggetti incapienti ai fini IRPEF, ha: a) ampliato fino al 31 dicembre 2021 l arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d imposta; b) esteso le tipologie di interventi di riqualificazione energetica relativamente ai quali è possibile optare per la cessione della detrazione; c) previsto la possibilità che il credito possa essere ceduto, oltre ai fornitori che hanno effettuato i lavori (le cui modalità attuative sono state definite con il provvedimento del 22 marzo 2016), anche ad altri soggetti privati quali banche e intermediari finanziari che a loro volta potranno cedere il credito ottenuto dai condòmini. Tale possibilità è in parte preclusa ai contribuenti, anche non tenuti al versamento dell imposta sul reddito, diversi dai soggetti che si trovano nella cd. no tax area, che possono, peraltro, cedere sotto forma di credito la detrazione spettante solo per alcune tipologie di interventi. Prima di procedere con l analisi delle disposizioni contenute nel recente provvedimento (del 28 agosto 2017), appare opportuno ripercorrere velocemente la disciplina in tema di interventi di riqualificazione energetica (eseguiti su parti comuni degli edifici) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tali interventi. 2

2 LE SPESE AGEVOLABILI In linea generale gli interventi di riqualificazione energetica interessati dalla cessione del relativo credito sono esclusivamente quelli effettuati su parti comuni degli edifici che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici stessi. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per: a) la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; b) il miglioramento termico dell edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, infissi). I MPORTANTE Pur non essendo oggetto di specifica trattazione del presente elaborato, giova qui precisare che non sono agevolabili le spese sostenute in corso di costruzione dell immobile. Tale precisazione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore in base alla quale tutti gli edifici di nuova costruzione devono rispettare parametri minimi di efficienza energetica in considerazione delle specifiche condizioni climatiche ed ambientali di ubicazione degli edifici. È importante chiarire quindi sin da subito quali sono le spese per interventi di riqualificazione energetica in relazione alle quali è possibile cedere il relativo credito consistente nella detrazione IRPEF spettante al contribuente. In particolare, le spese qualificate per la cessione del relativo credito sono quelle relative a: a) interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici (che danno diritto a una detrazione del 65% delle spese sostenute ripartita in 10 quote costanti annuali); b) interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni degli edifici, che interessano l involucro dell edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell edificio stesso (che danno diritto a una detrazione del 70% delle spese sostenute ripartita in 10 quote costanti annuali); c) interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni degli edifici, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (che danno diritto a una detrazione del 75% delle spese sostenute ripartita in 10 quote costanti annuali). I MPORTANTE Le detrazioni che spettano nella misura del 70% e 75% sono calcolate su un ammontare complessivo massimo delle spese pari ad euro ,00 per ciascun condomino proprietario di ciascuna unità immobiliare, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari costituenti l edificio. CHI PUÒ CEDERE IL CREDITO Il credito Ecobonus può essere ceduto da tutti i condòmini beneficiari delle detrazioni di imposta relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell imposta. 3

3 La normativa primaria in ambito di cessione del credito Ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013) opera una distinzione tra i contribuenti IRPEF in ordine alla sussistenza, in capo agli stessi, delle condizioni prevista per la cd. no tax area. Appare pertanto opportuno ripercorrere brevemente l istituto della no tax area. I contribuenti che rientrano nella no tax area sono i cd. soggetti incapienti che nell anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano nelle condizioni di cui all art. 11, comma 2, e all art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a) del TUIR. In particolare, rientrano nella definizione di soggetti incapienti i contribuenti che: a) possiedono redditi esclusi dall IRPEF per espressa previsione normativa (di cui all art. 11, comma 2 del TUIR) quali: redditi da pensione inferiori a euro; redditi di terreni inferiore a 185,92 euro; reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; b) l imposta lorda è pari o inferiore alle detrazioni previste dal TUIR (di cui all art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a) del TUIR) quando alla formazione del reddito complessivo IRPEF concorrono uno o più dei seguenti redditi: redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni) inferiori a euro; redditi assimilati a lavoro dipendente inferiori a euro, ad es. i) indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti da Stato, Regioni, Province e Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni; ii) rendite vitalizie e a tempo determinato diverse da quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita (cioè non aventi finalità previdenziale); iii) assegni periodici al coniuge (sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli); redditi da lavoro autonomo inferiori a euro; redditi delle imprese minori (che applicano il regime per cassa o di registrazione) inferiori a euro; redditi diversi inferiori a euro. C RITICITÀ Non è chiaro se un contribuente diverso dai soggetti incapienti che disponga di un reddito soggetto a tassazione separata IRPEF, quale ad es. redditi nel regime forfetario o nel regime dei minimi, possa rientrare tra i soggetti deputati alla cessione del cd credito Ecobonus. Sul punto si auspica un intervento chiarificatore da parte dell Amministrazione Finanziaria. Si precisa, inoltre, che i contribuenti diversi da quelli che si trovano nella cd. no tax area possono cedere il credito spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici che: 4

4 a) interessano l involucro dell edificio, con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell edificio stesso (che danno diritto a una detrazione del 70% delle spese sostenute ripartita in 10 quote costanti annuali); b) sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (che danno diritto a una detrazione del 75% delle spese sostenute ripartita in 10 quote costanti annuali). LA CESSIONE DEL CREDITO AI FORNITORI La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per i contribuenti ricadenti nella no tax area che hanno sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, la possibilità di optare, in luogo della relativa detrazione IRPEF, per la cessione del corrispondente credito esclusivamente ai fornitori. Con provvedimento del 22 marzo 2016 l Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative di cessione del credito, con riferimento alle spese sostenute nel 2016, disponendo che: la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d imposta precedente (ossia il 2015); il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condòmino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti; la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati; il fornitore potrà utilizzare il credito ricevuto e accettato in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica. In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell anno può essere riportata nei periodi d imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso. Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condòmino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che: il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l apposito bonifico bancario o postale; il condominio comunichi telematicamente all Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condòmino incaricato. I dati da comunicare sono il totale della spesa sostenuta nel 2016 l elenco dei bonifici effettuati il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito l importo del credito ceduto da ciascun condòmino il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. La comunicazione va fatta utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell avvenuto invio della comunicazione. 5

5 A TTENZIONE Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. CESSIONE DEL CREDITO AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI La Legge di Bilancio 2017 ha esteso la cessione del credito, relativo alle spese per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici sostenute dal 2017 e fino al 2021, oltre ai fornitori dei lavori anche ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. I MPORTANTE Successivamente, tuttavia, il D.L. n. 50/2017 ha ricondotto nell ambito degli altri soggetti privati anche le banche e gli intermediari finanziari i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini. Il recente provvedimento attuativo delle Entrate (del 28 agosto 2017), quindi, ha recepito le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 stabilendo le nuove modalità operative per la cessione del credito Ecobonus. CREDITO CEDIBILE Il credito d imposta cedibile corrisponde alla detrazione relativa alla tipologia di intervento di riqualificazione energetica (65%, 70% o 75%) effettuato sulle parti comuni di un edificio. Il condòmino che intende cedere il credito potrà calcolare la specifica detrazione sulla base alternativa tra: a) spesa approvata dalla delibera assembleare per l esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile sulla base dei millesimi catastali; b) spese sostenute nel periodo d imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile sulla base dei millesimi catastali. A sua volta, il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. I MPORTANTE Il credito d imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo 6

6 sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d imposta. Il credito d imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo. ADEMPIMENTI OPERATIVI Al fine di garantire la corretta cessione del credito da parte del condòmino e la corretta fruizione del credito da parte dei fornitori e/o dei soggetti terzi, il recente provvedimento attuativo delle Entrate, ribadendo quanto già disposto dal precedente provvedimento dell 8 giugno 2017, prevede che l amministratore di condominio o il condòmino incaricato, nel caso in cui non fosse obbligatoria la nomina dell amministratore, effettui una comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate. In particolare, per effettuare la cessione del credito i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d imposta in cui sono sostenute le spese per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni dell edificio, l avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest ultimo. L amministratore del condominio, a sua volta, provvede alla: a) comunicazione telematica da inviare annualmente all Agenzia delle Entrate (entro il termine previsto annualmente per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata): 1. l accettazione del cessionario; 2. la denominazione e il codice fiscale di quest ultimo; 3. l ammontare del credito d imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell anno precedente; b) consegna la certificazione delle spese a ciascun condòmino interessato dalla cessione del credito, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all Agenzia delle Entrate. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. I condomini di piccole dimensioni per i quali non sussiste l obbligo o non vi abbiano provveduto alla nomina dell amministratore, possono cedere il credito d imposta incaricando un condòmino ad effettuare gli adempimenti anzidetti. A TTENZIONE Il cessionario (fornitore o altro soggetto privato compresi gli istituti di credito) che intende a sua volta cedere il credito ricevuto deve darne comunicazione all Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia. 7

7 Questa rende visibile nel Cassetto fiscale del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato ulteriormente accettato dal secondo cessionario. Le informazioni sull accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel Cassetto fiscale del cedente. UTILIZZO DEL CREDITO Il credito d imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell operazione di versamento. La compensazione del credito Ecobonus da parte del cessionario non concorre alla determinazione del limite massimo di compensazione annuale dei euro (di cui all art. 34, L. 388/2000). Se il cessionario provvede a sua volta a cedere il credito d imposta a un terzo soggetto, quest ultimo utilizzerà in compensazione il credito ricevuto sulla base delle rate residue. E SEMPIO Nel 2017 la quota attribuita al Sig. Rossi (soggetto incapiente IRPEF) delle spese per interventi di riqualificazione energetica su parti condominiali è pari ad euro Il credito d imposta del 70%, pari ad euro viene ceduto con decorrenza dall anno 2017 al fornitore che ha eseguito gli interventi agevolabili. Supponiamo che il fornitore abbia usufruito della detrazione di euro (ossia 3/10 di euro 7.000) per 3 annualità (2017, 2018 e 2019) e che ceda il credito d imposta nel 2020 a un terzo soggetto. Il cessionario che riceve il credito d imposta nel 2020 potrà beneficiare di un credito residuo pari ad euro (ossia 7/10 di 7.000) in quote costanti annuali di euro 700. Nel caso in cui l importo del credito d imposta utilizzato risulti superiore all ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 viene scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell Agenzia. La quota di credito non compensata nell anno in cui il cessionario riceve il credito non va persa in quanto può essere compensata negli anni successivi ma non può essere richiesta a rimborso. In assenza di precisazioni è da ritenersi che la detrazione passi in coda rispetto a quelle già programmate, Il codice tributo da indicare nel modello F24 sarà istituito con successiva risoluzione, al momento non ancora emanata. 8

8 ULTIMI AGGIORNAMENTI Nel Disegno di Legge di Bilancio 2018 viene estesa la platea dei beneficiari e delle opportunità di cessione della detrazione fiscale ecobonus. Di seguito si offre una sintesi delle modifiche che potrebbero subentrare con decorrenza dall 1 gennaio la cessione del credito ecobonus riguarderà sia gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali sia gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari; 2. il credito ecobonus sarà cedibile sia a intermediari finanziari e ai fornitori, che hanno effettuato i lavori di efficientamento energetico, sia ad altri soggetti privati diversi dai fornitori; 3. il credito ecobonus sarà cedibile da parte sia dei cosiddetti soggetti no tax area (ossia gli incapienti) sia da parte dei contribuenti capienti, ancorché questi ultimi, a differenza dei primi, non possano trasferire la detrazione fiscale agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. 9

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