proposta di legge n. 94

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "proposta di legge n. 94"

Transcript

1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 94 a iniziativa dei Consiglieri Silenzi, Avenali, Amati, Mollaroli, Tontini, Franceschetti presentata in data 21 novembre 2001 DIRITTO ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI (270)

2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, il problema della sicurezza sta assumendo un ruolo nevralgico nella vita delle comunità grandi e piccole del nostro Paese così come nella nostra regione ed è forte la richiesta di protezione da parte dei cittadini. Se la richiesta rimanesse inevasa, crescerebbe la sfiducia verso le istituzioni e l intolleranza generalizzata verso i soggetti sociali considerati potenzialmente artefici della diffusione del problema. Quando si ha paura ci si chiude verso l altro che diventa un potenziale avversario; si educano i figli ad avere paura; invece che una cultura dell accoglienza si sviluppa una cultura della diffidenza; si forma una nuova generazione che probabilmente guarderà il mondo con sfiducia verso l altro. Si può diventare prigionieri delle proprie paure e più ancora delle stesse minacce vere o presunte, che si temono. Da questo stato d animo e di insicurezza, anche alimentato dal sensazionalismo dei mass-media, nascono i rimedi del tipo tolleranza zero ; L accento invece deve essere posto in una rinnovata efficacia del sistema della protezione basato sull integrazione fra le politiche sociali di prevenzione e sviluppo del territorio e l azione delle forze di polizia e del sistema giudiziario. E sulla qualità della vita urbana che si gioca la partita della crescita civile e della sicurezza. E la città nel suo insieme che deve diventare più accogliente, perché solo così essa può essere veramente più sicura. E quindi fondamentale che la rete dei servizi alla persona, offerta dai soggetti pubblici e dal volontariato possa operare sul territorio in piena armonia con la rete delle forze dell ordine deputata al controllo sociale e alla repressione dei reati. E partendo da queste sintetiche considerazioni che è maturata l esigenza di approntare una proposta di legge, in grado di aggiornare la normativa vigente nella nostra regione. Il punto di partenza non è la sicurezza nel senso stretto della parola ma un sistema integrato di sicurezza, una serie cioè di politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione che sinergicamente sono finalizzate al governo della sicurezza nel territorio. Partendo dalla necessità di un impegno nuovo delle istituzioni anche locali per superare ogni separatezza tra i diversi livelli di governo, sin dall articolo 1, nelle finalità, si afferma che la Regione favorisce il coordinamento degli interventi nei settori della sicurezza sociale..., e accresce l integrazione tra gli interventi delle istituzioni... (articolo 2). L articolo 3 istituisce l Osservatorio regionale per la sicurezza e prevede l organizzazione di una banca dati, demandando alla Giunta regionale la competenza per definirne composizione, struttura e modalità di funzionamento. L articolo 4, educazione alla legalità, riconferma l esperienza positiva finora svolta nelle scuole attraverso la l.r.20 novembre 1995, n. 63, mantenendone le stesse finalità e prevedendo all articolo 10, come norma transitoria vista la sua abrogazione, che per il 2001 si seguiti ad applicarla per il finanziamento dei progetti già presentati. L articolo 5 indica gli obiettivi che s intendono perseguire, lasciando alla decisione dei... Comuni singoli o associati d intesa con i soggetti del privato sociale, le associazioni di categoria e con i soggetti pubblici competenti... la predisposizione e la realizzazione dei progetti da finanziare. Gli articoli 6, 7 e 8 prevedono, per la realizzazione di quanto sopra il metodo della programmazione e della verifica sistematica attraverso un piano annuale fatto dalla Giunta, incontri periodici tra gli interessati ed una relazione annuale sullo stato della sicurezza nelle Marche. Gli articoli 9 e 11 infine abrogano le leggi o parte di esse, vigenti in materia, fatta salva quella sulla polizia locale rispetto alla quale si attende la conclusione del processo di riforma in itinere per avviare un aggiornamento normativo coerente, e dispongono le norme finanziarie.

3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie, promuove lo sviluppo di una civile convivenza nel proprio territorio concorrendo, nell esercizio delle competenze alla stessa spettanti, alla costituzione di un sistema integrato di sicurezza sociale. In particolare la Regione: a) favorisce il coordinamento degli interventi nei settori della sicurezza sociale, della polizia locale, dell educazione alla legalità e al rispetto delle diversità, del diritto allo studio e alla formazione professionale, della riqualificazione urbana, del sostegno alle vittime della criminalità; b) realizza attività di ricerca, studio, documentazione sul fenomeno della devianza sociale e della criminalità. Art. 2 (Integrazione tra politiche statali e regionali per la sicurezza) 1. La Regione al fine di accrescere l integrazione tra gli interventi delle istituzioni statali e delle istituzioni locali operanti in materia di sicurezza, promuove intese ed accordi di programma con gli organi centrali e periferici dello Stato, nei seguenti ambiti: a) integrazione dei sistemi informativi; b) coordinamento delle centrali operative delle polizie statali e locali; c) percorsi comuni di formazione ed aggiornamento professionale del personale di polizia statale e locale. Art. 3 (Osservatorio regionale per la sicurezza) 1. E istituito l Osservatorio regionale per la sicurezza quale struttura tecnica di supporto alla Giunta regionale. L Osservatorio è costituito da: a) un comitato tecnico scientifico; b) un centro di raccolta, elaborazione dati e documentazione in materia di sicurezza. 2. L Osservatorio si avvale di norma delle strutture e del personale della Giunta regionale, la quale determina con propri atti: a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato tecnico scientifico; b) struttura e funzioni del centro di raccolta dati e documentazione. Art. 4 (Educazione alla legalità e alla civile convivenza) 1. La Regione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità culturali, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti.

4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione finanzia: a) progetti proposti dalle scuole che comportino il diretto coinvolgimento degli studenti anche finalizzati alla produzione di audiovisivi, pubblicazioni e ricerche, giochi didattici, software, rappresentazioni teatrali; b) iniziative di aggiornamento didattico e scientifico. Art. 5 (Politiche locali sulla sicurezza) 1. La Regione sostiene progetti, predisposti da Comuni singoli o associati anche d intesa con i soggetti del privato sociale, le associazioni di categoria e con i soggetti pubblici competenti nelle rispettive materie, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali interessate. 2. I progetti sono volti in particolare al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: a) riqualificazione e rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio o spazi pubblici particolarmente degradati o individuati come realtà a rischio; b) utilizzo di mediatori culturali; c) potenziamento della polizia locale anche mediante formazione e riqualificazione del personale, modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, miglioramento dell efficienza delle sale operative e loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia giudiziaria; d) rivitalizzazione di forme di solidarietà tra cittadini; e) assistenza alle vittime di reato. 3. Ai fini della presente legge per soggetti del privato sociale si intendono le associazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali. Art. 6 (Attuazione degli interventi e attività di coordinamento) 1. Per la realizzazione degli interventi e dei progetti previsti dalla presente legge è adottato il metodo della programmazione, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni fornite e della valutazione di impatto di genere. 2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione i progetti e gli interventi previsti dalla presente legge, per effettuare l esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese. Art. 7 (Relazione annuale) 1. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio regionale una rela-

5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE zione generale sullo stato della sicurezza nelle Marche. 2. La relazione dà conto anche dell attuazione della presente legge e dell impegno dei finanziamenti. Art. 8 (Piano regionale) 1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale approva il piano degli interventi previsti dalla presente legge. Il piano in particolare stabilisce: a) le priorità e gli indirizzi cui devono riferirsi gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 anche al fine del loro coordinamento con ulteriori interventi attuati dallo Stato, dalla Regione, dall Unione europea e dagli enti locali nelle materie indicate all articolo 1, comma 1, lettera a); b) la quota da destinare al finanziamento delle attività regionali di cui agli articoli 2, 3 e 4; c) i criteri, le modalità e le priorità per l assegnazione e l erogazione dei finanziamenti a sostegno dei progetti previsti all articolo 5. Art. 9 (Disposizioni finanziarie) 1. A decorrere dall anno 2002 e per gli anni successivi l entità della spesa derivante dall attuazione della presente legge sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci mediante l impiego di gettito derivante da tributi propri. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa di ciascun anno per l attuazione della presente legge. Art. 10 (Disposizioni transitorie) 1. I progetti presentati dalle scuole nell anno 2001 ai sensi dell articolo 6 della l.r. 63/1995 sono finanziati secondo le modalità stabilite dalla medesima l.r. 63/1995, ancorché abrogata. Art. 11 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) la l.r. 20 novembre 1995, n. 63; b) gli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 9 marzo 1998, n. 3.

"Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini".

Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. "Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini". Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 29 del 3 luglio 2002 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dettagli

Art. 1. (Finalita') Art. 2. (Definizioni) Art. 3. (Priorità del sistema integrato di sicurezza) Art. 4. (Osservatorio regionale sulla sicurezza)

Art. 1. (Finalita') Art. 2. (Definizioni) Art. 3. (Priorità del sistema integrato di sicurezza) Art. 4. (Osservatorio regionale sulla sicurezza) Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6. Politiche regionali integrate in materia di sicurezza. (B.U. 25 marzo 2004, suppl. al n. 12) Art. 1. (Finalita') 1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali,

Dettagli

» LR 24/07/2002 n. 11

» LR 24/07/2002 n. 11 » LR 24/07/2002 n. 11 Epigrafe Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Politiche e interventi. Art. 3 - Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza. Art. 4 - Funzioni del Comitato di indirizzo.

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U.R. 20 novembre 2008, n. 108 ) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro

Dettagli

Art. 2 (Funzioni della Regione)

Art. 2 (Funzioni della Regione) Testo storico LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U. 20 novembre 2008, n. 108 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL REGIONE VENETO INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL REGIONE VENETO INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 7-05 05-2002 REGIONE VENETO INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 47 del 10 maggio 2002 Il

Dettagli

Testo vigente LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo ( B.U. 09 aprile 2009, n. 34 )

Testo vigente LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo ( B.U. 09 aprile 2009, n. 34 ) Testo vigente LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo ( B.U. 09 aprile 2009, n. 34 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art. 1 (Oggetto

Dettagli

L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale (1)

L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale (1) L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale (1) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di garantire, nel

Dettagli

Capo I Disposizioni generali

Capo I Disposizioni generali REGIONE: TOSCANA LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 38 (GU n. 012 SERIE SPECIALE N. 3 del 23/03/2002 - BU Toscana n. 027 del 27/08/2001) Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL REGIONE TOSCANA. Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana.

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL REGIONE TOSCANA. Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana. LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 16-08 08-2001 REGIONE TOSCANA Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N.

Dettagli

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza L.R. 21 marzo 2007, n. 12. Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza (B.U. 28 marzo 2007, n. 7) Art. 1. (Principi) 1. La Regione

Dettagli

(Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alla L.R. 13 giugno 2008, n. 15) Art. 1 Finalità

(Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alla L.R. 13 giugno 2008, n. 15) Art. 1 Finalità LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2007, n. 5 Promozione del sistema integrato di sicurezza. (BUR n. 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007) (Testo coordinato ed integrato con le

Dettagli

Classificazione: D.2.1 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Disposizioni generali

Classificazione: D.2.1 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Disposizioni generali LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 30 (B.u.r. 20 agosto 1998, n. 71) Classificazione: D.2.1 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Disposizioni generali Interventi a favore

Dettagli

Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34

Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34 Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 146 del 20 dicembre 2001 Il Consiglio Regionale ha approvato

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 23-06-2009 REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 63 del 2 luglio 2009 IL CONSIGLIO ASSEMBLEA

Dettagli

Legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9 Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza (1) Capo I Oggetto e finalità

Legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9 Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza (1) Capo I Oggetto e finalità Legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9 Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza (1) Capo I Oggetto e finalità Art. 1 Oggetto e finalità 1. La presente legge detta norme generali

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Compiti della Regione)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Compiti della Regione) LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 27 Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. (B.U.R.. 22 novembre 2001, n. 134) Art.

Dettagli

Supplemento ordinario N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 04/12/2018 REGIONE BASILICATA

Supplemento ordinario N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 04/12/2018 REGIONE BASILICATA 20 REGIONE BASILICATA Legge regionale 30 novembre 2018, n.43 Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo. 21 Legge Regionale 30

Dettagli

Legge Regionale Sardegna 22/8/2007 n. 9 (B.U.R 31/8/2007 n. 28) Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza

Legge Regionale Sardegna 22/8/2007 n. 9 (B.U.R 31/8/2007 n. 28) Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza Legge Regionale Sardegna 22/8/2007 n. 9 (B.U.R 31/8/2007 n. 28) Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza Articolo 1 - Oggetto e finalità Oggetto e finalità 1. La presente

Dettagli

Art. 2 (Funzioni della Regione)

Art. 2 (Funzioni della Regione) Testo vigente LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U. 20 novembre 2008, n. 108 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art.

Dettagli

Azioni orientate. l educazione alla. La relazione n. 17/2014. Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione

Azioni orientate. l educazione alla. La relazione n. 17/2014. Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione Seduta del 15 maggio 2014 Azioni orientate verso l educazione alla legalitàlità La relazione n. 17/2014 Immagine: Festa della legalità Istituto comprensivo

Dettagli

ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI

ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI Legge regionale 19 aprile 2017, n. 14 concernente: Disposizioni per la tutela dell infanzia e dell adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle Città sostenibili

Dettagli

proposta di legge n. 149

proposta di legge n. 149 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 149 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 25 gennaio 2007 NORME IN MATERIA DI RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE (299) REGIONE

Dettagli

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n.

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche. 7.7.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 27 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E PROGRAMMAZIONE ARTICOLO 1 (Ambito

Dettagli

proposta di legge n. 120

proposta di legge n. 120 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 120 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Malaigia, Rapa, Carloni, Biancani presentata in data 22 febbraio 2017 DISPOSIZIONI

Dettagli

S O M M A R I O. Art. 1 (Finalità)

S O M M A R I O. Art. 1 (Finalità) L.R. 14 Luglio 2003, n. 19 Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali

Dettagli

proposta di legge n. 293

proposta di legge n. 293 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 293 a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Ricci, Perazzoli, Ortenzi, Giancarli, Badiali, Traversini, Sciapichetti, Petrini, Comi, Bucciarelli,

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 15

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 15 LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 15 Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato (b.u. 13 dicembre 2011, n. 50) Art. 1 Finalità

Dettagli

Testo vigente LEGGE REGIONALE 03 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo ( B.U. 09 aprile 2009, n.

Testo vigente LEGGE REGIONALE 03 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo ( B.U. 09 aprile 2009, n. Testo vigente LEGGE REGIONALE 03 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo ( B.U. 09 aprile 2009, n. 34 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Dettagli

Relazione descrittiva

Relazione descrittiva Proposta di legge n. 203/10^ di iniziativa del Consigliere regionale G. Neri, recante: Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana. Relazione

Dettagli

proposta di legge n. 126

proposta di legge n. 126 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 126 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Cesetti, Sciapichetti, Talè, Busilacchi, Giancarli, Micucci, Traversini, Casini presentata

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Interventi

Art. 1 Finalità. Art. 2 Interventi LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 40 Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini BURA n 35 del 26 novembre 2004 Art. 1 Finalità

Dettagli

(2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 8 marzo 2011, n Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato;

(2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 8 marzo 2011, n Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato; L.R. MARCHE 23 giugno 2009, n. 14 (1). Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti (2). (1) Pubblicata nel B.U. Marche 2 luglio 2009, n. 63. (2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R.

Dettagli

Art. 2 (Accordi con amministrazioni pubbliche)

Art. 2 (Accordi con amministrazioni pubbliche) Testo vigente LEGGE REGIONALE 07 luglio 2014, n. 16 Disposizioni per l attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità ( B.U. 17 luglio 2014, n. 69 ) La pubblicazione

Dettagli

Il territorio al centro. Strategie, progetti e azioni per la sicurezza urbana

Il territorio al centro. Strategie, progetti e azioni per la sicurezza urbana Il territorio al centro Strategie, progetti e azioni per la sicurezza urbana Sicurezza urbana integrata. La sicurezza urbana integrata è un bene pubblico che fa riferimento alla vivibilità e al decoro

Dettagli

Regione Toscana LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 59. Norme contro la violenza di genere.

Regione Toscana LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 59. Norme contro la violenza di genere. Regione Toscana LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 59 Norme contro la violenza di genere. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: SOMMARIO Art. 1 -

Dettagli

DELIBERAZIONE N X / 4905 Seduta del 07/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 4905 Seduta del 07/03/2016 DELIBERAZIONE N X / 4905 Seduta del 07/03/2016 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 59 DEL REGIONE TOSCANA. Norme contro la violenza di genere.

LEGGE REGIONALE N. 59 DEL REGIONE TOSCANA. Norme contro la violenza di genere. LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 16-11-2007 REGIONE TOSCANA Norme contro la violenza di genere. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 39 del 26 novembre 2007 Il Consiglio Regionale ha approvato

Dettagli

Art. 1 Finalità. (3) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26, Art. 2 Interventi.

Art. 1 Finalità. (3) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26, Art. 2 Interventi. L.R. 5 luglio 2001, n. 15 (1). Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale (2). (1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 luglio 2001, n. 21.

Dettagli

proposta di legge n. 194

proposta di legge n. 194 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 194 a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia, Grandinetti, Trenta presentata in data 4 agosto 2003 INTERVENTI IN

Dettagli

L.R. 23 dicembre 1999, n. 37

L.R. 23 dicembre 1999, n. 37 L.R. 23 dicembre 1999, n. 37 (B.U. 30 dicembre 1999, n. 129) Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale. Art. 1. (Finalità. 1. La Regione, in sintonia con quanto definito

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 22 dicembre 2014, n. 1219

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 22 dicembre 2014, n. 1219 14.1.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 22 dicembre 2014, n. 1219 Finanziamento, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, degli interventi attivati dagli

Dettagli

Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1)

Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1) Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1) Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale. Il Consiglio regionale

Dettagli

Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del

Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del 05/11/ Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 05-11- Capitoli di Spesa con prenotazione delle risorse riservate alla Giunta Regionale Capitoli di

Dettagli

Regione Toscana Consiglio regionale

Regione Toscana Consiglio regionale Regione Toscana Consiglio regionale Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007. Art. 1 - Principi 1. La Regione Toscana riconosce che ogni tipo

Dettagli

Legge regionale 29 marzo 2010, n. 11

Legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 1 di 5 22/12/2010 15.09 Legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 - Testo vigente Legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 - Testo vigente Legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 Politiche e iniziative regionali per

Dettagli

proposta di legge n. 16

proposta di legge n. 16 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 16 a iniziativa del Consigliere Ricci G. presentata in data 13 settembre 2000 INTERVENTI PER FAVORIRE LA PERMANENZA O L INSERIMENTO DI SOGGETTI

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 12-11-2004 REGIONE ABRUZZO Interventi regionali per promuovere l educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO Art. 1 Finalità 1 - La Regione Lombardia riconosce lo Spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, componente fondamentale,

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIERE REGIONALE: GIOVANNI PALADINI

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIERE REGIONALE: GIOVANNI PALADINI n.prot.311 12/03/02 PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIERE REGIONALE: GIOVANNI PALADINI Avente ad oggetto: Norme per favorire la realizzazione di asili nido presso i luoghi di lavoro NORME PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE

Dettagli

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004 5(*,21(80%5,$ /(**(5(*,21$/(1'(/ 1RUPHLQPDWHULDGLVSHWWDFRORª Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004,/&216,*/,25(*,21$/( KDDSSURYDWR /$35(6,'(17('(//$*,817$5(*,21$/( 35208/*$

Dettagli

proposta di legge n. 421

proposta di legge n. 421 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 421 a iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Zinni, Natali, Traversini, Sciapichetti, Trenta, Solazzi, Pieroni, Marangoni, D'Anna, Zaffini, Camela,

Dettagli

DISPOSIZIONI PER L ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ

DISPOSIZIONI PER L ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 1 LUGLIO 2014, N. 162 DISPOSIZIONI PER L ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI

Dettagli

TRA. Il Comune di Castelfranco Emilia (MO), rappresentato dal Sindaco Stefano Reggianini;

TRA. Il Comune di Castelfranco Emilia (MO), rappresentato dal Sindaco Stefano Reggianini; SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SCHERMI IN CLASSE PERCORSI DI LEGALITÀ IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL ARTICOLO 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 TRA

Dettagli

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 7

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 7 5454 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 suppl. del 6-4-2006 PARTE PRIMA Leggi e Regolamenti Regionali LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 7 Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata MURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata MURA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3418 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa della deputata MURA Istituzione dell insegnamento

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) la Regione Campania

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) la Regione Campania PROTOCOLLO D INTESA tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) E la Regione Campania Progetti di impiego dei beni confiscati alla criminalità organizzata,

Dettagli

Consiglio Regionale della Puglia

Consiglio Regionale della Puglia LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 46 Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia 2 LEGGE REGIONALE Bilancio di previsione per l esercizio

Dettagli

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27 Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27 Monitoraggio del fenomeno infortunistico e misure per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (B. U. Regione

Dettagli

Governance delle politiche giovanili per il territorio provinciale di Bologna

Governance delle politiche giovanili per il territorio provinciale di Bologna Governance delle politiche giovanili per il territorio provinciale di Bologna La presente proposta di governance territoriale è stata presentata dalla Presidente della Provincia ai Sindaci dei Comuni della

Dettagli

Art. 1 (Principi e finalità)

Art. 1 (Principi e finalità) Testo vigente LEGGE REGIONALE 23 luglio 2012, n. 23 Integrazione delle politiche di pari opportunita di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 Norme per le nomine e designazioni

Dettagli

Un barbone, con un piattino in mano, mi pare meno indecoroso di un SUV parcheggiato di traverso su un marciapiede

Un barbone, con un piattino in mano, mi pare meno indecoroso di un SUV parcheggiato di traverso su un marciapiede Un barbone, con un piattino in mano, mi pare meno indecoroso di un SUV parcheggiato di traverso su un marciapiede Marco Nozza Presidente Caritas Sicurezza urbana - Le politiche regionali e degli Enti Locali

Dettagli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA. LIONS CLUB INTERNATIONAL DISTRETTO 108La TOSCANA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA. LIONS CLUB INTERNATIONAL DISTRETTO 108La TOSCANA PROTOCOLLO DI INTESA tra UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA (di seguito denominato USR TOSCANA) e LIONS CLUB INTERNATIONAL DISTRETTO 108La TOSCANA (di seguito denominata L.C.108La) Rafforzare e

Dettagli

Relazione tecnico finanziaria

Relazione tecnico finanziaria Relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge n. 146 DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA DELLE MARCHE e n. 148 PROMOZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA

Dettagli

C I T T A D I F E R M O

C I T T A D I F E R M O C I T T A D I F E R M O Registro generale n. 1894 Settore Servizi socio-sanitari, Attività produttive, Progetti speciali e finanziamenti Comunitari Dirigente Della Casa Giovanni Oggetto: ATS XIX - Avviso

Dettagli

Articolo 1 - Oggetto Capo I - Sistema integrato di sicurezza. Oggetto

Articolo 1 - Oggetto Capo I - Sistema integrato di sicurezza. Oggetto Legge Regionale Campania 13/6/2003 n. 12 (B.U.R 23/6/2003 n. 27) Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza Articolo 1 - Oggetto Oggetto 1. La presente legge

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 1 DELLA PUGLIA 1 LEGGE REGIONALE 03 APRILE 2006, N. 7 Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket DELLA PUGLIA 2 LEGGE REGIONALE

Dettagli

2 a proposta della IV Commissione permanente SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

2 a proposta della IV Commissione permanente SANITÀ E POLITICHE SOCIALI REGIONE MARCHE Assemblea legislativa 2 a proposta della IV Commissione permanente SANITÀ E POLITICHE SOCIALI (Seduta del 28 novembre 2017) Relatore di maggioranza: FRANCESCO MICUCCI Relatore di minoranza:

Dettagli

n del 25 ottobre 2006 concernente Approvazione della costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale concernente politiche regionali in

n del 25 ottobre 2006 concernente Approvazione della costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale concernente politiche regionali in LA GIUNTA REGIONALE - vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale ; - vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi

Dettagli

TRA. L Unione Valnure e Valchero (PC), rappresentato dal Presidente ;

TRA. L Unione Valnure e Valchero (PC), rappresentato dal Presidente ; SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO EDUCARE ALLA LEGALITA NEL TERRITORIO DELL UNIONE VALNURE VALCHERO UNIONE IN RETE PER IL CONTRASTO DI ATTIVITA CRIMINOSE DI TIPO

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 12/24 DEL

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 12/24 DEL 12/24 26.2.2008 Oggetto: Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza. Prima attuazione della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8. Approvazione preliminare. L Assessore dell

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. tra

PROTOCOLLO D INTESA. tra PROTOCOLLO D INTESA tra UNAR Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull origine etnica e REGIONE TOSCANA in MATERIA

Dettagli

Art. 2 (Funzioni della Regione)

Art. 2 (Funzioni della Regione) Testo vigente LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ( B.U. 20 novembre 2008, n. 108 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art.

Dettagli

Consiglio regionale del Lazio

Consiglio regionale del Lazio Consiglio regionale del Lazio Osservatorio Legislativo Interregionale Roma 18 e 19 febbraio 2010 Le disposizioni della legge finanziaria 2010 in materia di beni immobili confiscati alla mafia (art. 2,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 602 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOCCI, GINOBLE, GRASSI Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 68 DEL REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 68 DEL REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 12-06-1975 REGIONE LAZIO Istituzione della Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione. Contributi regionali a favore dei lavoratori emigrati all' estero, immigrati

Dettagli

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente Protocollo d intesa. Articolo 1

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente Protocollo d intesa. Articolo 1 SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PERCORSI FORMATIVI PER GLI AMMINISTRATORI E I CONSIGLIERI COMUNALI E MONITORAGGIO DEI FENOMENI DI ILLEGALITA ECONOMICA E SVILUPPO DI LINEE

Dettagli

Relazione della IV Commissione permanente

Relazione della IV Commissione permanente REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della IV Commissione permanente SANITÀ E POLITICHE SOCIALI (Seduta del 1 giugno 2017) Relatore di maggioranza: FABRIZIO VOLPINI Relatore di minoranza: ROMINA

Dettagli

Relazione della I Commissione permanente

Relazione della I Commissione permanente REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della I Commissione permanente AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Seduta del 17 luglio 2017) Relatore di maggioranza:

Dettagli

Consiglio Regionale della Puglia

Consiglio Regionale della Puglia LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2018, N. 50 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 2 LEGGE REGIONALE Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto

Dettagli

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2009 DISEGNO DI LEGGE 9 marzo 2009, n. 23 Misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza D'iniziativa del consigliere Luigi

Dettagli

Regione Marche. Legge regionale del 31 marzo 2009, n. 7

Regione Marche. Legge regionale del 31 marzo 2009, n. 7 Regione Marche Legge regionale del 31 marzo 2009, n. 7 Bollettino Ufficiale Regionale del 9 aprile 2009, n. 34 "Sostegno del cinema e dell'audiovisivo". Preambolo IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Confindustria

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Confindustria PROTOCOLLO D INTESA tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) E Confindustria Progetti di impiego dei beni confiscati alla criminalità organizzata,

Dettagli

L Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

L Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, DELIBERAZIONE N. 44/ 14 Oggetto: Interventi per attività didattiche integrative, di sostegno e di sperimentazione nella scuola dell obbligo e nella scuola superiore e per favorire il turismo scolastico.

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA. Disegno di legge regionale n.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA. Disegno di legge regionale n. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA Disegno di legge regionale n. NORME PER LA DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E LA PROMOZIONE DI UN SISTEMA

Dettagli

2. La Regione promuove altresì la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale. Art. 2 (Interventi regionali)

2. La Regione promuove altresì la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale. Art. 2 (Interventi regionali) Testo vigente LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 51 Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale. ( B.U. 14 agosto 1997, n. 56 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Dettagli

Strumenti di prevenzione dell usura ed educazione all uso consapevole del denaro

Strumenti di prevenzione dell usura ed educazione all uso consapevole del denaro Strumenti di prevenzione dell usura ed educazione all uso consapevole del denaro SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 Finalità e oggetto della presente legge Art. 2 Iniziative informative ed educative Art. 3 Rete

Dettagli

Art. 2 Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali

Art. 2 Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 32 Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo BURA n 66 del 22 novembre 2006 Art. 1 Oggetto

Dettagli

ALLEGATO B PROTOCOLLO DI INTESA CON LE REGIONI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

ALLEGATO B PROTOCOLLO DI INTESA CON LE REGIONI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità ALLEGATO B SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA CON LE REGIONI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 1 PROTOCOLLO D INTESA Tra UNAR Ufficio

Dettagli

Giunta Regionale della Campania

Giunta Regionale della Campania Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata

Dettagli

TRA. L Unione delle Terre d Argine MO, rappresentato dalla Presidente Paola Guerzoni;

TRA. L Unione delle Terre d Argine MO, rappresentato dalla Presidente Paola Guerzoni; ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CRUSCOTTO LEGALITA 3.0 TECNOLOGIA E FORMAZIONE A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL ARTICOLO 7, LEGGE

Dettagli

Ufficio Atti Normativi

Ufficio Atti Normativi Ufficio Atti Normativi REGOLAMENTO DEI CENTRI DI ATENEO (Emanato con D.R. n. 232/2002-03 del 18 dicembre 2002, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 42 del 30 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 586

Dettagli

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SCHERMI IN CLASSE PERCORSI DI LEGALITÀ

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SCHERMI IN CLASSE PERCORSI DI LEGALITÀ SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SCHERMI IN CLASSE PERCORSI DI LEGALITÀ IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL ARTICOLO 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 TRA

Dettagli

Allegato A - Modulistica per la relazione finale dei Comuni singoli o associati. Schema di lettera di trasmissione della relazione

Allegato A - Modulistica per la relazione finale dei Comuni singoli o associati. Schema di lettera di trasmissione della relazione Allegato A - Modulistica per la relazione finale dei Comuni singoli o associati modello 1 modello 2 modello 3 modello 4 Schema di lettera di trasmissione della relazione Schema di relazione finale Attestazione

Dettagli