proposta di legge n. 94
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1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 94 a iniziativa dei Consiglieri Silenzi, Avenali, Amati, Mollaroli, Tontini, Franceschetti presentata in data 21 novembre 2001 DIRITTO ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI (270)
2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, il problema della sicurezza sta assumendo un ruolo nevralgico nella vita delle comunità grandi e piccole del nostro Paese così come nella nostra regione ed è forte la richiesta di protezione da parte dei cittadini. Se la richiesta rimanesse inevasa, crescerebbe la sfiducia verso le istituzioni e l intolleranza generalizzata verso i soggetti sociali considerati potenzialmente artefici della diffusione del problema. Quando si ha paura ci si chiude verso l altro che diventa un potenziale avversario; si educano i figli ad avere paura; invece che una cultura dell accoglienza si sviluppa una cultura della diffidenza; si forma una nuova generazione che probabilmente guarderà il mondo con sfiducia verso l altro. Si può diventare prigionieri delle proprie paure e più ancora delle stesse minacce vere o presunte, che si temono. Da questo stato d animo e di insicurezza, anche alimentato dal sensazionalismo dei mass-media, nascono i rimedi del tipo tolleranza zero ; L accento invece deve essere posto in una rinnovata efficacia del sistema della protezione basato sull integrazione fra le politiche sociali di prevenzione e sviluppo del territorio e l azione delle forze di polizia e del sistema giudiziario. E sulla qualità della vita urbana che si gioca la partita della crescita civile e della sicurezza. E la città nel suo insieme che deve diventare più accogliente, perché solo così essa può essere veramente più sicura. E quindi fondamentale che la rete dei servizi alla persona, offerta dai soggetti pubblici e dal volontariato possa operare sul territorio in piena armonia con la rete delle forze dell ordine deputata al controllo sociale e alla repressione dei reati. E partendo da queste sintetiche considerazioni che è maturata l esigenza di approntare una proposta di legge, in grado di aggiornare la normativa vigente nella nostra regione. Il punto di partenza non è la sicurezza nel senso stretto della parola ma un sistema integrato di sicurezza, una serie cioè di politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione che sinergicamente sono finalizzate al governo della sicurezza nel territorio. Partendo dalla necessità di un impegno nuovo delle istituzioni anche locali per superare ogni separatezza tra i diversi livelli di governo, sin dall articolo 1, nelle finalità, si afferma che la Regione favorisce il coordinamento degli interventi nei settori della sicurezza sociale..., e accresce l integrazione tra gli interventi delle istituzioni... (articolo 2). L articolo 3 istituisce l Osservatorio regionale per la sicurezza e prevede l organizzazione di una banca dati, demandando alla Giunta regionale la competenza per definirne composizione, struttura e modalità di funzionamento. L articolo 4, educazione alla legalità, riconferma l esperienza positiva finora svolta nelle scuole attraverso la l.r.20 novembre 1995, n. 63, mantenendone le stesse finalità e prevedendo all articolo 10, come norma transitoria vista la sua abrogazione, che per il 2001 si seguiti ad applicarla per il finanziamento dei progetti già presentati. L articolo 5 indica gli obiettivi che s intendono perseguire, lasciando alla decisione dei... Comuni singoli o associati d intesa con i soggetti del privato sociale, le associazioni di categoria e con i soggetti pubblici competenti... la predisposizione e la realizzazione dei progetti da finanziare. Gli articoli 6, 7 e 8 prevedono, per la realizzazione di quanto sopra il metodo della programmazione e della verifica sistematica attraverso un piano annuale fatto dalla Giunta, incontri periodici tra gli interessati ed una relazione annuale sullo stato della sicurezza nelle Marche. Gli articoli 9 e 11 infine abrogano le leggi o parte di esse, vigenti in materia, fatta salva quella sulla polizia locale rispetto alla quale si attende la conclusione del processo di riforma in itinere per avviare un aggiornamento normativo coerente, e dispongono le norme finanziarie.
3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie, promuove lo sviluppo di una civile convivenza nel proprio territorio concorrendo, nell esercizio delle competenze alla stessa spettanti, alla costituzione di un sistema integrato di sicurezza sociale. In particolare la Regione: a) favorisce il coordinamento degli interventi nei settori della sicurezza sociale, della polizia locale, dell educazione alla legalità e al rispetto delle diversità, del diritto allo studio e alla formazione professionale, della riqualificazione urbana, del sostegno alle vittime della criminalità; b) realizza attività di ricerca, studio, documentazione sul fenomeno della devianza sociale e della criminalità. Art. 2 (Integrazione tra politiche statali e regionali per la sicurezza) 1. La Regione al fine di accrescere l integrazione tra gli interventi delle istituzioni statali e delle istituzioni locali operanti in materia di sicurezza, promuove intese ed accordi di programma con gli organi centrali e periferici dello Stato, nei seguenti ambiti: a) integrazione dei sistemi informativi; b) coordinamento delle centrali operative delle polizie statali e locali; c) percorsi comuni di formazione ed aggiornamento professionale del personale di polizia statale e locale. Art. 3 (Osservatorio regionale per la sicurezza) 1. E istituito l Osservatorio regionale per la sicurezza quale struttura tecnica di supporto alla Giunta regionale. L Osservatorio è costituito da: a) un comitato tecnico scientifico; b) un centro di raccolta, elaborazione dati e documentazione in materia di sicurezza. 2. L Osservatorio si avvale di norma delle strutture e del personale della Giunta regionale, la quale determina con propri atti: a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato tecnico scientifico; b) struttura e funzioni del centro di raccolta dati e documentazione. Art. 4 (Educazione alla legalità e alla civile convivenza) 1. La Regione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità culturali, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti.
4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione finanzia: a) progetti proposti dalle scuole che comportino il diretto coinvolgimento degli studenti anche finalizzati alla produzione di audiovisivi, pubblicazioni e ricerche, giochi didattici, software, rappresentazioni teatrali; b) iniziative di aggiornamento didattico e scientifico. Art. 5 (Politiche locali sulla sicurezza) 1. La Regione sostiene progetti, predisposti da Comuni singoli o associati anche d intesa con i soggetti del privato sociale, le associazioni di categoria e con i soggetti pubblici competenti nelle rispettive materie, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali interessate. 2. I progetti sono volti in particolare al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: a) riqualificazione e rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio o spazi pubblici particolarmente degradati o individuati come realtà a rischio; b) utilizzo di mediatori culturali; c) potenziamento della polizia locale anche mediante formazione e riqualificazione del personale, modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, miglioramento dell efficienza delle sale operative e loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia giudiziaria; d) rivitalizzazione di forme di solidarietà tra cittadini; e) assistenza alle vittime di reato. 3. Ai fini della presente legge per soggetti del privato sociale si intendono le associazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali. Art. 6 (Attuazione degli interventi e attività di coordinamento) 1. Per la realizzazione degli interventi e dei progetti previsti dalla presente legge è adottato il metodo della programmazione, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni fornite e della valutazione di impatto di genere. 2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione i progetti e gli interventi previsti dalla presente legge, per effettuare l esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese. Art. 7 (Relazione annuale) 1. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio regionale una rela-
5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE zione generale sullo stato della sicurezza nelle Marche. 2. La relazione dà conto anche dell attuazione della presente legge e dell impegno dei finanziamenti. Art. 8 (Piano regionale) 1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale approva il piano degli interventi previsti dalla presente legge. Il piano in particolare stabilisce: a) le priorità e gli indirizzi cui devono riferirsi gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 anche al fine del loro coordinamento con ulteriori interventi attuati dallo Stato, dalla Regione, dall Unione europea e dagli enti locali nelle materie indicate all articolo 1, comma 1, lettera a); b) la quota da destinare al finanziamento delle attività regionali di cui agli articoli 2, 3 e 4; c) i criteri, le modalità e le priorità per l assegnazione e l erogazione dei finanziamenti a sostegno dei progetti previsti all articolo 5. Art. 9 (Disposizioni finanziarie) 1. A decorrere dall anno 2002 e per gli anni successivi l entità della spesa derivante dall attuazione della presente legge sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci mediante l impiego di gettito derivante da tributi propri. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa di ciascun anno per l attuazione della presente legge. Art. 10 (Disposizioni transitorie) 1. I progetti presentati dalle scuole nell anno 2001 ai sensi dell articolo 6 della l.r. 63/1995 sono finanziati secondo le modalità stabilite dalla medesima l.r. 63/1995, ancorché abrogata. Art. 11 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) la l.r. 20 novembre 1995, n. 63; b) gli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 9 marzo 1998, n. 3.
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