11 12 dicembre 2018 Auditorium della Tecnica, via Tupini 65 - Roma

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1 «Implementazione pratica del nuovo 'Manuale del professionista sanitario' alla luce della legge n. 3/2018, con particolare riferimento alla formazione individuale»

2 Accesso alla formazione continua Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l accesso all anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo. «Il professionista che intende inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può, con specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS, integrare la propria posizione.» COGEAPS interfaccia strumentale degli Ordini per la gestione della posizione formativa ECM dei professionisti

3 Obbligo formativo individuale non sono sempre 150 crediti da acquisire Riduzioni Esoneri Esenzioni Vincoli

4 Le funzioni de COGEAPS, ad ausilio del professionista: Ai fini della riduzione dell obbligo formativo: Decorrenza obbligo formativo sulla base dati Ordine ( Rif 1.2 Manuale) Calcolo riduzioni e bonus Gestione esoneri ed esenzioni Ai fini del completamento dell obbligo formativo Gestione Crediti individuali Recupero nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider (rif 1.13) Vincoli e minimi (1.1) Ai fini della certificazione del soddisfacimento dell obbligo formativo Richiesta certificazione Spostamento e recupero dei crediti

5 Destinatari e decorrenza dell obbligo formativo Sono destinatari dell obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. Requisiti per l appartenenza alle professioni sanitarie: Possesso del titolo abilitante Iscrizione all Ordine professionale L obbligo formativo risulta correlato all appartenenza ad una delle professioni sanitarie. (decorre dall anno successivo 1a iscrizione) Decorrenza dell obbligo formativo non correlato solo all acquisizione del titolo abilitante come soggetto a interpretazione secondo testo Accordo Stato Regione 2 febbraio 2017

6 LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 Art. 4 Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). Nelle circoscrizioni geografiche sono costituiti gli Ordini dei: Medici-chirurghi e degli odontoiatri Veterinari Biologi Fisici Chimici Farmacisti Professioni infermieristiche Professione ostetrica Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 10 Ordini per 30 Professioni 1.4 milioni di Professionisti

7 Professioni per le quali la legge 3/2018 non costituisce variazioni nell obbligo formativo Professionale Medici-chirurghi e degli odontoiatri Veterinari Farmacisti Professioni infermieristiche Professione di ostetrica Tecnici sanitari di radiologia medica

8 Con Delibera 25 ottobre 2018 la Commissione Nazionale Formazione continua ha stabilito che i professionisti delle seguenti professioni: Chimici Fisici Psicologi che NON esercitavano la professione sanitaria e per i quali NON sussisteva un obbligo di formazione continua. Dovranno maturare un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019.

9 Per i professionisti Chimici Fisici - Psicologi in via transitoria ed esclusivamente per il triennio 2017/19 è riconosciuto un criterio di equivalenza tra i crediti CFP e quelli ECM. Il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP), acquisiti negli anni 2017/2018, è determinato secondo un rapporto di equivalenza: a ciascun credito CFP corrisponde un credito ECM. SONO validi crediti ECM o CFP già acquisiti, prima della decorrenza dell obbligo formativo, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui all articolo precedente nel corso del triennio 2017/2019.

10 Restano invariati gli obblighi relativi all assolvimento dell obbligo formativo del triennio previsti per i professionisti Chimici Fisici - Psicologi che esercitavano la professione sanitaria per cui sussisteva un obbligo di formazione continua mediante l acquisizione di crediti ECM anche precedentemente alla Legge, n. 3, 11 gennaio Gli Ordini territoriali dovranno definire l elenco dei professionisti nei confronti dei quali preesisteva l obbligo di formazione continua ECM, in modo da calcolare il loro obbligo triennale individuale. N.B: Obbligo formativo in Co.Ge.A.P.S oggi calcolato potrebbe subire variazioni a secondo delle comunicazioni degli Ordini.

11 Per professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, (ora ordinate a seguito legge 3/2018, ma il cui esercizio non era precedentemente subordinato all iscrizione ad Ordini) l obbligo di formazione decorre dal 1 gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. Obbligo formativo in Co.Ge.A.P.S oggi calcolato potrebbe subire variazioni a secondo delle comunicazioni degli Ordini.

12 Il COGEAPS applica in automatico per ogni professionista, il calcolo delle riduzioni e bonus per definire l obbligo formativo individuale al netto di esoneri ed esenzioni: Per formazione nel triennio precedente (Rif 1.1 Manuale) Per formazione nelle tematiche di Interesse nazionale (delibera 14 dicembre 2017) Per bonus dossier relativo alla compilazione e soddisfacimento (Rif Manuale)

13 Il Cogeaps calcola l obbligo formativo individuale

14 Compilazione e soddisfacimento del Dossier formativo (Manuale) Il bonus quale riduzione nel triennio 2017/2019 dell obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza. Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario. Nel caso di esonero o esenzione per l intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto.

15 Gestione esoneri ed esenzioni 4.1. Esoneri L esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell obbligo formativo individuale triennale. [ ] 4.2 Esenzioni L esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa: [ ]

16 NELLA BANCA DATI DEL CO.GE.A.P.S. Esoneri ed esenzioni sono un diritto e non vengono assegnati d ufficio Il professionista interessato deve farne richiesta

17 I crediti acquisiti in regime di esenzione non vengono conteggiati ai fini del soddisfacimento dell obbligo formativo individuale del professionista.

18 GLI ESONERI L esonero costituisce una riduzione dell obbligo formativo individuale triennale. La frequenza, in Italia o all estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. La misura dell esonero dall obbligo formativo triennale per corsi universitari annuali è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista nell ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all estero.

19 Tipologie di Esoneri Annuali - laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; - corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; - corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127; - corso di formazione manageriale, ai sensi dell articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi; - corsi per il rilascio dell attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.; - corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità dellaformazione e dell esercizio dell agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

20 ESONERI (manuale) I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza. La durata dell esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l esonero è attribuito all anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l anno di attribuzione dell esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell anno prescelto per l attribuzione dell esonero.

21 ESONERI (Manuale) New La misura dell esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all estero. L esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell obbligo formativo triennale. La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

22 ESENZIONI L esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell esenzione ove coi ncidente con l anno solaresarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell obbligo formativo. L esenzione non può, in alcun caso,eccedere 1/3 dell obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. Condizione necessaria: INTERRUZIONE SISTEMATICA DELL ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ LAVORATIVA ORDINARIA

23 TIPOLOGIE DI ESENZIONI a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.); f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana; j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni); k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni); l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all estero; n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992); o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l attività professionale.

24 Le funzioni de COGEAPS, ad ausilio del professionista: Ai fini della riduzione dell obbligo formativo: Decorrenza obbligo formativo sulla base dati Ordine ( Rif 1.2 Manuale) Calcolo riduzioni e bonus Gestione esoneri ed esenzioni Ai fini del completamento dell obbligo formativo Gestione Crediti individuali Recupero nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider (rif 1.13) Vincoli e minimi (1.1) Ai fini della certificazione del soddisfacimento dell obbligo formativo Richiesta certificazione Spostamento e recupero dei crediti

25 Le tipologie di crediti individuali sono: -Tutoraggio individuale - Crediti esteri - Pubblicazioni scientifiche - Autoformazione - Sperimentazioni cliniche

26 Tutoraggio individuale ( MANUALE ) Ai professionisti sanitari che svolgono attività di: - tutoraggio individuale in ambito universitario - tutoraggio individuale nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi - tutoraggio individuale per il corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

27 Crediti esteri (rif 3.4 manuale) Le attività formative svolte all estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un effettiva e adeguata comparazione interculturale. Formazione estera riconosciuta: A. Provider incluso nella lista LEEF 100% B. In ambito di accordi transfrontalieri 100% C. Formazione estera in generale (diversa da e B) 50% D. Fad estera vagliata dalla Sezione V Partecipazioni estere inserite dal Professionista sul portale Co.Ge.A.P.S (escluso punto D) Nel caso in cui l evento accreditato all estero supera i 50 crediti formativi il conteggio della percentuale viene effettuato sul valore di 50 crediti.

28 Crediti esteri (Manuale) Formazione individuale svolta all estero presso enti inseriti nella LEEF È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La LEEF viene pubblicata sul portale informatico della CNFC. La domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito istituzionale, con apposita procedura informatica. Non possono costituire formazione individuale all estero le attività di formazione a distanza (FAD) presso enti non inseriti nella LEEF.

29 Autoformazione (Rif 3.5 Manuale) L attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

30 NORMATIVE PRECEDENTI Pubblicazioni scientifiche (Rif Manuale) pubblicazioni su riviste citate nel Citation Index primo nome 3 crediti altro nome 1.0 credito pubblicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti di congressi nazionali o internazionali primo nome 1.0 credito altro nome 0.5 credito capitoli di libri e monografie primo nome 2 crediti altro nome 1 credito MANUALE I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: - 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome) - 1 credito (altro nome)

31 Sperimentazioni cliniche (Rif Manuale) Sono riconosciuti, i crediti previa dichiarazione da cui si evinca l approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori: 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi; 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

32 Tutela del discente (o docente) nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider Qualora il provider non ottemperi all invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, il professionista trasmette al COGEAPS le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider, può richiedere l inserimento manuale dei propri crediti. al COGEAPS eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, provvederà se autorizzato all inserimento manuale. Il discente (o docente) deve rilasciare un autodichiarazione redatta ai sensi del d.p.r. 445/2000 nella quale specifica: a. il nome ed il numero identificativo del provider; b. il titolo ed il numero identificativo dell evento e l eventuale numero di edizione; c. luogo e data in cui si è svolto il corso di formazione; d. di aver partecipato all evento, e nel caso del discente di aver superato il test di valutazione ove previsto e di avere diritto al riconoscimento dei relativi crediti, specificando: l Ente accreditante, l obiettivo formativo, l eventuale reclutamento, il ruolo (docente/relatore/tutor, partecipante), data acquisizione crediti.

33 Vincoli e minimi (1.1 Manuale) Per il triennio , il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno individuale formativo triennale. Limite relativo all autoformazione. (20%) (rif 3.5 Manuale) Limite relativo al reclutamento del professionista sanitario (rif 1.8 Manuale)

34 Le autocertificazioni e la conformità La documentazione da allegare alle domande individuali Crediti individuali ALLEGATO IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni ALLEGATO V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche ALLEGATO VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio ALLEGATO VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all estero ALLEGATO VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione Esonero ed esenzione ALLEGATO IX. Modello per il riconoscimento di esonero ALLEGATO X. Modello per il riconoscimento di esenzione ALLEGATO XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale La documentazione che il Professionista può ricevere ALLEGATO II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema COGEAPS ALLEGATO III A. Certificazione ECM ALLEGATO III B. Certificazione ECM Medico del lavoro

35 Le funzioni de COGEAPS, ad ausilio del professionista: Ai fini della riduzione dell obbligo formativo: Decorrenza obbligo formativo sulla base dati Ordine ( Rif 1.2 Manuale) Calcolo riduzioni e bonus Gestione esoneri ed esenzioni (rif 4 Manuale) Ai fini del completamento dell obbligo formativo Gestione Crediti individuali (rif 3 Manuale) Recupero nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider (rif 1.13 Manuale) Vincoli e minimi (rif 1.1 Manuale) Ai fini della certificazione del soddisfacimento dell obbligo formativo Richiesta certificazione Spostamento e recupero dei crediti

36 CERTIFICAZIONE Completo Soddisfacimento fabbisogno formativo La certificazione ECM viene rilasciata dagli Ordini su richiesta (tramite il portale Co.Ge.A.P.S), dell interessato Ai Professionisti iscritti

37 Il recupero crediti del triennio (delibera 27 settembre 2018) I professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS. (non necessaria produzione di documentazione)

38 CoGeAPS per Ordini per Professionisti

39 Grazie per l attenzione

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