REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
|
- Vito Montanari
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale di Verona Sentenza (Sez. IV Pres. MIRENDA Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV In composizione collegiale nella seguente composizione Dott. Andrea Mirenda Presidente Dott. Massimo Vaccari Giudice Dott. Pier Paolo Lanni Giudice Est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell anno 2009 del Tribunale di Verona, posta in decisione all udienza del e vertente T R A MC S.P.A. In persona del legale rappresentante - attori - E MG -convenuto- E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI MB -terzo chiamato in causa- E PS -terzo chiamato in causa- - omissis - ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. 1
2 c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 (e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e diritto della decisione). Con atto di citazione notificato il , la MC S.p.a. ha esercitato un azione di responsabilità ex art c.c., o in via subordinata ex art c.c., nei confronti di MG, quale Presidente del CdA (dal gennaio 2003 al 17 maggio 2005) e Vicepresidente del CDA (dal maggio 2005 fino alla revoca avvenuta nel marzo 2006) della società attrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati in , per aver stipulato cinque contratti di consulenza fittizi o inutili e aver fatto pagare alla società attrice una serie di fatture emesse in esecuzione di tali contratti (al solo fine di creare fondi neri per eseguire pagamenti illeciti in favori di alcuni clienti), in ogni caso, senza rivolgersi preventivamente alle società del gruppo societario, come prescritto dalle regole di policy interna, e precisamente: il pagamento di per fatture emesse da IC S.r.l.; il pagamento della somma di per le fatture emesse da BNA; il pagamento della somma di per la fattura emessa da AS; il pagamento della somma di per la fattura emessa da BNA; il pagamento della somma di per la fattura emessa da IC. Con comparsa depositata il 31/12/09, il convenuto si è costituito in giudizio ed ha contestato di essersi occupato dei pagamenti dedotti con l atto di citazione (essendo privo di deleghe operative), e di aver mai confessato l illiceità di tali pagamenti, deducendo in ogni caso l effettività e l utilità delle consulenze pagate. Il convenuto, inoltre, previa autorizzazione giudiziale, con atto di citazione notificato il 27/1/10, ha chiamato in causa gli altri due componenti del CdA che, secondo la sua prospettazione, si erano occupati dei pagamenti oggetto di contestazione, ossia MB e PS, ed ha chiesto l accertamento della loro responsabilità diretta nei confronti dell attrice o in via subordinata la loro condanna in manleva, in proporzione delle rispettive responsabilità. Con comparsa depositata il 15/4/10 si è costituito MB ed ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, nonché in via subordinata l accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto e dell altro chiamato in causa rispetto al attrice, contestando di essersi realmente occupato dei pagamenti indicati nell atto di citazione e deducendo in ogni caso l effettività delle prestazioni pagate. 2
3 Infine, si è costituito in giudizio anche PS, con comparsa depositata il 15/4/10, ed ha eccepito in via preliminare l improponibilità dell azione di responsabilità nei suoi confronti per aver stipulato un atto transattivo con la WP, società capogruppo dell attrice, anche per i fatti indicati nell atto di citazione, mentre nel merito ha contestato le domande proposte nei suoi confronti dal convenuto, oltre che le domande proposte originariamente dall attrice. Alla prima udienza di trattazione il convenuto ed il chiamato MB hanno dichiarato di voler profittare della transazione invocata dal chiamato PS, ai fini previsti dall art c.c. Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l attrice ha dichiarato la volontà espressa di limitare la domanda risarcitoria solo nei confronti del convenuto. Nel corso del giudizio è stato sollevato d ufficio il tema del frazionamento dell azione risarcitoria dell attrice, avendo questa, insieme ad altre società del gruppo, già esercitato nell agosto 2006 un altra azione di responsabilità per ulteriori condotte contestate, unitamente a quelle dedotte nel presente giudizio, nella medesima delibera di revoca del convenuto dalla carica amministrativa. Orbene, ai fini della decisione di tale questione, va rilevato che: il divieto di frazionamento del credito (ricostruito quale abuso del processo dalla sentenza n /07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) è stato esteso alle azioni risarcitorie, a condizione dell unicità del fatto illecito dedotto nei diversi giudizi (v. Cass /11); la lettura dell atto di citazione dinanzi il Tribunale di Milano (allegato n. 19 del fascicolo di parte attrice) e dell atto di citazione introduttivo della presente causa rende evidente che nei due giudizi sono state contestate al convenuto condotte distinte, pur poste in essere dalla parte nel medesimo contesto ed oggetto di un rilievo unitario nella decisione dell attrice di promuovere l azione di responsabilità (delibera del 20/6/06: v. allegato n. 9 del fascicolo di parte attrice); in particolare, il fatto che tali condotte possano essere ricondotte ad un disegno unitario del convenuto, secondo la prospettazione dell attrice, non esclude l autonomia di ciascuna delle condotte stesse dal punto di vista della responsabilità civile e quindi legittima in astratto la deduzione delle stesse in più giudizi, fermo restando che le scelte processuali complessive della parte che propone l azione possono essere valutate ai sensi dell art. 116 c.p.c. (come di seguito esposto). Ne consegue l affermazione della procedibilità della domanda. 3
4 Per ciò che concerne invece la difesa del convenuto diretta a far valere la rinuncia transattiva dell attrice all azione nei confronti del chiamato in causa PS, va rilevato che: la transazione dell 11/2/09 (allegato n. 3 del fascicolo di parte PS) è stata stipulata in esito ad una procedura arbitrale nella quale la WP, società capogruppo dell attrice, aveva contestato al suddetto amministratore anche le condotte contestate nel presente giudizio (v. pag. 42 dell allegato n. 2 del fascicolo di parte PS); con la transazione la WP ha espressamente rinunciato all azione nei confronti dell amministratore PS e si è impegnata a far sì ( procure ) che anche l attrice avrebbe rinunciato a promuovere qualsiasi azione per gli stessi fatti, senza però dichiarare di agire in nome o per conto della stessa; quest ultima previsione negoziale deve essere quindi considerata alla stregua della promessa del fatto del terzo (art c.c.) e non implica alcuna efficacia diretta della transazione nei confronti dell attrice; in mancanza di tale efficacia, non può ritenersi sussistente una rinuncia transattiva dell attrice alla domanda nei confronti del convenuto PS e quindi deve escludersi l operatività del meccanismo previsto dall art c.c. Ne consegue che non può ritenersi sussistente la cessazione della materia del contendere invocata dal convenuto. Riguardo al merito dell azione, va premesso che: nelle azioni sociali di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori grava sulla parte che promuove l azione l onere di dimostrare le violazioni commesse dall organo amministrativo ed il danno che ne è conseguito (v. Cass. n /10); nella specie sull attrice gravava l onere di dimostrare l inesistenza dei rapporti contrattuali dedotti nell atto di citazione ovvero l inutilità delle consulenze commissionate o la possibilità di conseguire da altre società del gruppo le medesime consulenze. Quest onere della prova, tuttavia, non è stato assolto nel corso del giudizio, atteso che: - l attrice non ha articolato alcuna prova costituenda sull inesistenza delle consulenze contestate e quindi sull effettiva mancanza di causa dei conseguenti pagamenti, così come sulla presunta confessione del convenuto (ed infatti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la parte si è limitata a formulare capitoli di prova diretti a dimostrare che le ricerche di mercato, all epoca dei fatti per cui è causa, erano commissionate a società del gruppo); 4
5 - non possono ritenersi sufficiente a sorreggere un giudizio presuntivo (per mancanza del requisito della gravità e dell univocità): la deduzione della non attualità degli oggetti di alcune consulenze (peraltro non supportata da alcun riscontro probatorio), così come dalla risalenza nel tempo dei materiali consegnati dalle società di consulenza o della scarsa rilevanza dei contenuti delle relazioni ricevute (aspetti, tutt al più rilevanti al fine di dimostrare l eventuale inidoneità della prestazione resa ex post, e quindi l eventuale inidoneità delle società incaricate); la deduzione della circostanza che alcune consulenze riguardino non un analisi di mercato, ma un accertamento di fiscalità internazionale (trattandosi in ogni caso di un attività di consulenza); il richiamo della genericità di alcune fatture (i cui importi risultano in ogni caso congruenti rispetto al corrispettivo predeterminato nei contratti di consulenza); la deduzione della mancanza di referenze commerciali specifiche delle suddette società; - le prove costituende articolate dall attrice nella memoria ex art. 183 coma 6 n. 2 c.p.c. non possono ritenersi idonee a dimostrare neanche la superfluità della commissione a terzi delle prestazioni contestate, in quanto, in mancanza di più specifiche allegazioni, il fatto che le ricerche di mercato fossero di regola commissionate a società del gruppo conformemente alle regole di policy interna del gruppo, di per sé, non esclude l opportunità che alcune specifiche indagini o consulenze fossero commissionate a soggetti esterni (e comunque le prove in esame devono ritenersi implicitamente rinunciate dall attrice, non essendo state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni). Al rilievo del mancato assolvimento dell onere probatorio su evidenziato, va aggiunta la duplice considerazione che: la violazione delle regole di policy interne al gruppo che prescrivevano il ricorso preventivo a società del gruppo per attività di consulenza può in astratto essere rilevante per giustificare la revoca dell amministratore, ma non può comportare la sua responsabilità civile nei confronti della società, qualora, come nel caso di specie, manchi la prova dell inesistenza o dell inutilità delle prestazioni commissionate a terzi (ossia del danno cagionato dalla violazione della suddetta regola comportamentale); il fatto che il chiamato PS possa aver riconosciuto, nel corso di un assemblea dei soci, che la conclusione dei contratti in questione fosse vantaggiosa dal punto di vista commerciale, poiché i terzi con cui erano stati stipulati i contratti erano stati segnalati da clienti importanti della società attrice, non offre alcun 5
6 riscontro alla tesi dell attrice circa l inesistenza o l inutilità delle prestazioni in esame. Ne consegue che, anche prescindendo dall accertamento del ruolo effettivo del convenuto nella commissione delle prestazioni e nell esecuzione dei pagamenti contestati, l azione proposta dall attrice nei suoi confronti deve giudicarsi infondata per la mancanza di prove circa l inesistenza dei rapporti contrattuali o la superfluità degli stessi. D altra parte, una conferma ulteriore di tale giudizio può rinvenirsi nella valutazione (negativa) ex art. 116 c.p.c. del comportamento complessivo dell attrice, la quale, dopo aver deliberato l azione di responsabilità nei confronti del convenuto per una serie di condotte, ha proposto dinanzi il Tribunale di Milano un azione di responsabilità diretta a far valere la parte più rilevante di quelle condotte e, solo a distanza di tre anni, ha proposto la presente azione al fine di far valere le ulteriori condotte, evidentemente collegate alle prime, peraltro solo nei confronti del convenuto e non anche degli altri componenti dell organo amministrativo (per di più, confermando tale scelta a seguito della loro chiamata in causa, in assenza di una giustificazione apparente, idonea a sorreggere tale scelta). In particolare, questo comportamento, per un verso, rivela una scarsa considerazione iniziale della rilevanza delle condotte oggetto d esame del presente giudizio ad opera della stessa parte e, per altro verso, si pone in contrasto con il dovere generale di correttezza, ricavabile dall art c.c. e dall art. 88 c.p.c. (come precisato da Cass. SU n /07), in quanto ha costretto il convenuto ad disarticolazione delle proprie difese, per di più a distanza di anni dalla cessazione della carica, e quindi complessivamente ad una difesa più difficoltosa, senza che sia ravvisabile alcuna ragione apparente, idonea a giustificare questa strategia processuale dell attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell attrice, anche nei confronti dei chiamati in causa (per aver provocato, con l azione nei confronti del convenuto, la chiamata stessa), nella misura liquidata in dispositivo (secondo i parametri di cui al DM n. 140/12). P.Q.M. definitivamente pronunciando: 1) rigetta le domande delle attrici; 2) condanna la MC S.p.a. a rimborsare a MG le spese di lite che liquida in complessivi , di cui 150 per spese ed il resto per compenso, oltre iva 6
7 e cpa; 3) condanna la MC S.p.a. a rimborsare a PS le spese di lite che liquida in complessivi , di cui 50 per spese ed il resto per compenso, oltre iva e cpa; 4) condanna la MC S.p.a. a rimborsare a MB le spese di lite che liquida in complessivi , di cui 50 per spese ed il resto per compenso, oltre iva e cpa. Verona 17/6/13 Il GIUDICE ESTENSORE dott. Pier Paolo Lanni IL PRESIDENTE dott. Andrea Mirenda 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
Dettagli- terzo chiamato - All udienza del sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni l Avv. Gianlca Galli Righi, in sostituzione dell Avv. Cos
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 27.9.12 della causa iscritta al numero 6565 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2007, pendente TRA Fallimento Sasch S.p.a., in persona
DettagliSENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 18.7.12 della causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell anno 2011 del Tribunale di Verona, pendente Federica
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliData 27/12/2012 Ente giudicante TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA, DOTT. PIER PAOLO NANNI Numero 2809
Data 27/12/2012 Ente giudicante TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA, DOTT. PIER PAOLO NANNI Numero 2809 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.12.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV nella persona del dott.
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliSENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 7.3.2012 (Composizione monocratica - Giudice Lanni) SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Ordinanza 1.3.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV Il Giudice, dott. Pier Paolo Lanni, esaminati gli atti del procedimento ex
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pron
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliUFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE PRIMA
Tribunale di Verona Sentenza 3.12.2014 (Sez. I Pres. D AMICO Est. LANNI) nelle persone di: dott. Ernesto D Amico dott. Lara Ghermandi dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliSentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliTRIBUNALE DI VIBO VALENTIA. Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1042 R.G.A.C. per l anno
DettagliSentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo
DettagliTribunale Ordinario di Verona
N.5187/2016 R.G. Tribunale Ordinario di Verona Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A.
DettagliFallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare
Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare Autore: Milizia Giulia In: Diritto civile e commerciale Tutte le cause idonee ad incidere sul passivo,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente
DettagliN. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:
N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliResponsabilità sanitaria: quando la transazione tra medico e paziente esclude la prosecuzione del giudizio nei confronti della struttura ospedaliera
NEwSLETTER Del 19 ottobre 2016 Responsabilità sanitaria: quando la transazione tra medico e paziente esclude la prosecuzione del giudizio nei confronti della struttura ospedaliera 1 Se la domanda risarcitoria
DettagliIl valore delle dichiarazioni penali nel processo tributario
Il valore delle dichiarazioni penali nel processo tributario di Roberta De Marchi Pubblicato il 11 giugno 2010 le dichiarazioni rilasciate nel processo penale possono valere in quello tributario? Con sentenza
DettagliSENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliAccoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Specializzata in Materia di Impresa Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia
DettagliCass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, ha ritenuto che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
DettagliClausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali
N. 00604/2016 REG.PROV.COLL. N. 01766/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Petra Uliana, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliParametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale
Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale Tribunale di Verona, 17 novembre 2015. Relatore Vaccari.
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Danni a cose e lesioni: il frazionamento della domanda costituisce abuso dello strumen
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA
Pubblicato il 26/08/2019 N. 10599/2019 REG.PROV.COLL. N. 05604/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliSentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA
N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
DettagliSentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene
Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza
DettagliAutore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Massima:
L'emissione di un assegno emesso prima della chiusura del conto corrente e poi successivamente presentato per errore non può essere oggetto di sanzione come emissione senza autorizzazione del trattario.
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra
! Nella procedura n. ***/2013 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra AZ.AGR.V. E S. B. L.R. (avv. -omissis-) ATTORE e M. F. S.R.L. (avv.
DettagliCoop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro
N.12627 /2014 R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Avv. ENRICO in proprio ai
DettagliIl Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliTRIBUNALE DI VERONA SENTENZA. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano
N.8381/2016 R.G.A.C.C. TRIBUNALE DI VERONA Successivamente oggi 29/01/2019 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per PROGETTO SRL l avv. Indelicato in sostituzione dell avv. e per POPOLARE
DettagliL onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova.
Ordine degli Avvocati di Asti L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova. Avv. Dario Gramaglia Asti, 29 Maggio 2015 December 2013 Avv. Gramaglia Dario Asti, 29 Maggio 2015
DettagliSOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliCorte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato
DettagliUNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
DettagliSentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliTribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.
N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
DettagliGdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.
Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:
Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA
Dettaglinella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:
Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV
Tribunale di Verona Sez. IV Sentenza 20.12.2011 (Pres. RIZZO Rel. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV in composizione collegiale nelle
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 9253/2015. Incidente procurato da auto rubata non assicurata: azione di regresso nei confronti del p
Auto rubata, priva di copertura assicurativa, viene coinvolta in un incidente stradale. L'impresa designata propone azione di regresso nei confronti del proprietario del veicolo al fine di ottenere il
DettagliLa compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliSentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato
DettagliMOTIVI DELLA DECISIONE Alessandro, sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagl
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e0c85 - Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli
DettagliINDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA
così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente
DettagliSuccessivamente oggi, , alle ore 11.30, nella causa. contro. avente ad oggetto: appalto; appello avverso la sentenza giudice di pace
Successivamente oggi, 9.10.2013, alle ore 11.30, nella causa d appello promossa da - A S.a.s. di A. & C., con l avvocato X, contro - B S.r.l., con l avvocato Y, avente ad oggetto: appalto; appello avverso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10621 Anno 2017 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 28/04/2017 SENTENZA sul ricorso 21981-2015 proposto da: DEL ROSSO GABRIELLA, domiciliato
Dettagli