Organizzazione generale
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- Eugenia Ranieri
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1 allegato sub B alla deliberazione n. 8/CD/2007 del approvato con Delibera di Giunta Regionale , n. 572 REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLA VIGILANZA ITTICA VOLONTARIA PARTE I Organizzazione generale Art. 1 (Soggetti del servizio) L Ente Tutela Pesca (di seguito abbreviato in E.T.P.) assicura lo svolgimento del servizio di vigilanza ittica relativo alle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia (di seguito abbreviato in F.V.G.) mediante: a) il proprio personale di vigilanza professionale con qualifica di Polizia Giudiziaria (P.G.) nelle materie ambientali e di Pubblica Sicurezza (P.S.) (di seguito denominata Vigilanza Professionale, abbreviata in V.P..); b) le proprie Guardie Giurate Volontarie (GG.GG.VV., al singolare abbreviato G.G.V.) con qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria in materia di pesca nelle acque interne (di seguito denominate Guardie Ittiche, abbreviato in GG.II. (al singolare G.I.), nominate e riconosciute secondo la legislazione vigente. Art. 2 (Ripartizione territoriale) 1. Le GG.II. sono organizzate in 15 gruppi corrispondenti ai 15 Collegi in cui è suddiviso il territorio del F.V.G. dall art. 27 del D.P.G.R. del 16 novembre 1972 n /Pres. 2. A fini organizzativi si considera il territorio dei Collegi n come distretto operativo del Pordenonese, il territorio dei Collegi n come distretto operativo dell Alto e Medio Friuli, il territorio dei Collegi n come distretto operativo del Basso Friuli e Venezia Giulia. Art. 3 (Coordinamento del servizio) 1. L E.T.P. nomina un coordinatore locale scegliendolo, salvo casi eccezionali, tra le GG.II. del gruppo ed egli a sua volta designa uno o più vice coordinatori informandone la V.P. in modo che, complessivamente, il coordinamento locale sia facilmente reperibile dal coordinamento centrale. 2. Ai gruppi di un distretto operativo può sovrintendere un componente della V.P..; comunque gli ufficiali e gli agenti di P.G della V.P. hanno competenza sull intero territorio regionale; 3. La G.I. aderisce alla effettuazione di un singolo servizio o un insieme di servizi o un programma di servizi richiesto e garantisce la partecipazione allo svolgimento dello stesso. 4. Per servizi di propria iniziativa la G.I. preavvisa il coordinatore, il quale consente o meno il servizio con eventuali prescrizioni solo nell ambito del proprio Collegio. Non è richiesto il consenso per 1
2 assistere alle operazioni di semina per gara di pesca anche al di fuori del proprio Collegio, preavvisando comunque il coordinatore locale. 5. Durante il servizio la G.I. dipende funzionalmente dal coordinatore o, in sua assenza, dal vicecoordinatore e questi a loro volta dalla V.P. 6. Nel merito del servizio la G.I è pienamente responsabile del proprio operato. Art. 4 (Competenza territoriale) 1. Ogni gruppo di GG.II. svolge il servizio di norma nel territorio del proprio Collegio, salvo quanto di seguito stabilito. 2. Al fine di garantire la costante presenza della vigilanza dell E.T.P. sul territorio regionale, la V.P., sentiti i coordinatori interessati, dispone che le GG.II. svolgano il servizio in qualsiasi zona della Regione. 3. In flagranza di illecito penale in materia di pesca, la G.I in possesso dei prescritti documenti attestanti la propria qualifica entra in servizio di iniziativa in qualsiasi zona della Regione, informando appena possibile la V.P. e il coordinatore locale. PARTE II Servizio e sua organizzazione Art. 5 (Compiti delle guardie) 1. Il servizio della G.I consiste in: a) vigilanza sulla pesca nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia e accertamento dei relativi illeciti amministrativi e penali; b) assistenza e vigilanza alle operazioni di semina e di ripopolamento ittico, anche praticate da terzi in adempimento di obblighi ittiogenici; presenza alle operazioni di semina per gare di pesca; c) controllo delle gare di pesca, dei mercati ittici, delle autorizzazioni di gestioni ittiche sportive; d) sorveglianza su strutture per il passaggio del pesce, sul libero deflusso delle acque, su lavori in alveo e manovre idrauliche, sulla situazione sanitaria della fauna ittica, sorveglianza per asciutte naturali; e) avviso, in caso di inquinamento anche solo presunto, e accertamento del danno comunque causato al patrimonio ittico; f) verifiche di accessibilità alle acque pubbliche; g) apposizione e rimozione di tabelle E.T.P. per segnalazione di divieti e regolamentazioni varie; h) collaborazione a studi-ricerche-indagini con strutture pubbliche per il rilevamento di dati biologici sulla ittiofauna, dati qualitativi e quantitativi sulle acque e l ambiente fluviale-lacualelagunare, dati statistici sull attività di pesca; i) partecipazione ad allestimento e conduzione di mostre ittiche ed interventi didattici per una maggiore conoscenza delle attività dell E.T.P.; j) trasporto e spostamento di mezzi per le attività sopra elencate; k) partecipazione a corsi di aggiornamento; l) vigilanza negli impianti di piscicoltura gestiti dall E.T.P., direttamente o tramite terzi; 2
3 m) prestazione della propria opera nelle circostanze in cui la particolare professionalità ed esperienza delle GG.II. è ritenuta utile al perseguimento delle finalità dell Ente, secondo le direttive da questo di volta in volta impartite. Per lo svolgimento delle attività suddette l E.T.P. provvede ad adeguata copertura assicurativa. 2. In caso di danno imminente o già verificatosi al patrimonio ittico la G.I. dà pronta comunicazione al coordinatore o alla V.P., affinché ne sia informata anche la competente struttura tecnica di salvaguardia della fauna ittica. 3. La G.I. comunica, nelle forme indicate dalla V.P., i presumibili illeciti amministrativi in materie diverse dalla pesca, di cui viene a conoscenza all Ufficio locale del competente Corpo di Polizia, nonché al coordinatore. 4. La G.I. che nel corso o per attività di servizio constata illeciti penali perseguibili d ufficio in materie diverse dalla pesca ne fa denuncia scritta, come da articolo 331 C.P.P. 5. I servizi delle GG.II. sono effettuati a titolo gratuito e lo svolgimento del servizio non comporta costituzione di alcun tipo di rapporto lavorativo. Art. 6 (Organizzazione del servizio) 1. La V.P. formula un programma generale di servizio o un programma specifico di servizio o un insieme di servizi o un singolo servizio che richiede ai coordinatori territorialmente interessati e questi a loro volta alle GG.II; in caso di servizio urgente la V.P. può attivare direttamente una G.I. disponibile. 2. I servizi di cui al comma 1 sono predisposti dalla V.P. sulla base: a) delle superiori disposizioni in merito a necessità e priorità nelle attività di istituto; b) delle informazioni raccolte e pervenute all ufficio; c) delle esigenze evidenziate dai coordinatori; d) delle operazioni già programmate o in corso. 3. L ordinario servizio di controllo della pesca, di cui all articolo 5 comma 1 lettera a) e b) senza programmazione di attività complesse, è organizzato dal coordinatore il quale formula direttamente le richieste alle GG.II o ne approva le proposte; egli coordina l attività in modo da soddisfare le necessità di vigilanza specifiche per il territorio e generali per il servizio. 4. Nel caso di particolari e complesse operazioni di vigilanza e controllo in materia di pesca le stesse vanno concordate tra coordinatori, GG.II. e V.P.; quest ultim4 decide in via definitiva. 5. I servizi di cui all articolo 5 comma 1 lettere d), e), f) e g) che, in relazione alle circostanze, risultano essere necessari ed urgenti, sono organizzati dal coordinatore, il quale formula direttamente le richieste alle GG.II. o ne approva le proposte e, appena possibile, riferisce alla V.P. 6. Il servizio di cui al comma 5, richiesto d iniziativa dal coordinatore alle GG.II., va indicato nell apposito modello B di cui al successivo articolo 10. PARTE III 3
4 Svolgimento del servizio Art. 7 (Norme generali) 1. Ogni servizio viene svolto sempre nel rispetto assoluto di tutte le normative di legge, nazionali e regionali, del presente ed altri regolamenti dell E.T.P. e degli obblighi generali di correttezza cui è tenuta la Pubblica Amministrazione, di cui l E.T.P. è espressione. Il coordinatore e la V.P. effettuano la vigilanza al riguardo. 2. Di norma, soprattutto nei periodi di maggiore pressione di pesca, il servizio di cui all articolo 5 comma 1 lettera a) è svolto da una pattuglia composta da due o più persone indicate all articolo 1. Tra le GG.II funge da capo pattuglia il coordinatore, o in mancanza, un vicecoordinatore oppure, in mancanza di essi la G.I. con maggiore anzianità di servizio come G.G.V. dell E.T.P. In caso di servizio congiunto con persona della V.P. quest ultima funge da capo pattuglia. 3. Durante il servizio è vietato svolgere da parte della G.I. la pesca e qualsiasi altra attività. Prima di mettersi in servizio la G.I. deve indossare la prescritta uniforme, o, in mancanza, portare l apposito distintivo che qualifica la funzione. 4. In servizio la G.I. deve rispettare il seguente codice di comportamento: a) avere cura del vestiario, dei mezzi, dei materiali e dei documenti forniti dall E.T.P. per le proprie funzioni; b) attenersi scrupolosamente alle norme in vigore, alle istruzioni e disposizioni ricevute, osservando strettamente il segreto d ufficio; c) mantenere un comportamento irreprensibile, evitando qualsiasi discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso; d) trasmettere al superiore organo di coordinamento ogni informazione utile per la prevenzione e il contrasto degli illeciti di competenza; e) segnalare ai rispettivi uffici ogni fatto o situazione che richieda un intervento di competenza; f) collaborare con gli Ufficiali ed Agenti di P.G. preposti all applicazione di leggi in materia di pesca; g) nei rapporti con l utenza, qualificarsi in via preliminare mediante presentazione degli appositi documenti nonché verbalmente; h) formare gli atti di competenza nell immediatezza del fatto con cura e precisione; i) inoltrare alla competente V.P. gli atti così formati; j) compilare con cura moduli, relazioni e rapporti di servizio e inoltrarli al superiore organo di coordinamento. Art. 8 (Mezzo di servizio) 1. Il servizio è svolto di norma con l autovettura o il natante dell E.T.P.; la G.I. che conduce il mezzo deve essere munita di regolare patente. 2. Per l uso dei mezzi dell E.T.P. si applica lo specifico regolamento. 4
5 3. La G.I. che svolge il servizio con mezzo privato ne assume piena ed esclusiva responsabilità ed oneri, liberando l E.T.P. da ogni obbligo al riguardo, fatte salve le eventuali deliberazioni del Consiglio Direttivo. Art. 9 (Vestiario ed equipaggiamento) 1. Per lo svolgimento del servizio la G.I. usa il vestiario o l apposito distintivo, nonché gli strumenti tecnici forniti dall E.T.P, salvo che nei casi autorizzati dal Direttore per particolari e complesse operazioni di vigilanza e controllo in materia di pesca. 2. Per l uso del vestiario ed equipaggiamento dell E.T.P. si applica lo specifico regolamento. 3. Il servizio della G.I non è armato. PARTE IV Verifica del servizio Art. 10 (Resoconto della attività) 1. Ogni gruppo di GG.II è riunito periodicamente dal coordinatore, o in sua vece dal vicecoordinatore, nei locali di un Ente Pubblico; la partecipazione alla riunione non costituisce svolgimento di servizio. 2. Alle riunioni può partecipare, di propria iniziativa o su richiesta del coordinatore, uno più componenti della V.P. 3. Il consigliere rappresentante del Collegio può partecipare alle riunioni esclusivamente per dare informazioni e limitatamente a questioni riguardanti aspetti generali del servizio nell ambito del Collegio. 4. Ogni G.I. riferisce mensilmente alla V.P. tramite il coordinatore sul servizio svolto, compilando l allegato modello A. Per servizi svolti congiuntamente da più GG.II. si può rinviare al resoconto fattone da una sola di esse. In casi specifici il coordinatore o la V.P. può richiedere una dettagliata relazione di servizio. 5. Ogni coordinatore riferisce mensilmente alla V.P. sull attività svolta dal gruppo, compilando, l allegato modello B. In casi specifici la V.P. può richiedere una dettagliata relazione sull attività del gruppo. Art. 11 (Quantità di servizio da espletare) 5
6 1. Lo svolgimento di una quantità minima di servizio è indispensabile per la conferma della qualifica di G.I., secondo quanto stabilito nel regolamento per la nomina a G.G.V. Art. 12 (Procedimento disciplinare) 1. Le infrazioni alle leggi e norme nazionali e regionali, ai regolamenti interni dell E.T.P. e ai principi generali di correttezza commesse durante il servizio danno luogo a un procedimento disciplinare, secondo quanto stabilito nel regolamento per la nomina a G.G.V. 6
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