Articolo 2 Ai fini del regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ),

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1 L 75/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea DECISIONE N. 2/2004 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA del 22 giugno 2004 che modifica l allegato 1 dell accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada (2005/249/CE) IL COMITATO, visto l accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada, in particolare l articolo 52, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell accordo incarica il comitato misto di adottare le decisioni relative alla revisione dell allegato 1. (2) Dopo la firma dell accordo sono stati adottati nuovi atti giuridici comunitari nei settori da esso contemplati. Il testo dell allegato 1 deve essere modificato per tener conto dell evoluzione della normativa comunitaria in materia, DECIDE: Articolo 1 L allegato 1 dell accordo è soppresso e sostituito dal testo che figura all allegato della presente decisione. Articolo 2 Ai fini del regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), a) la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall obbligo di essere muniti dell attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo; b) la Confederazione svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall obbligo di essere muniti dell attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea. Articolo 3 La delegazione elvetica e la delegazione comunitaria convengono che il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio ( 2 ), di cui all articolo 9 dell accordo, si applica nella sua versione modificata [da ultimo dal regolamento (CE) n. 484/2002]. ( 1 ) GU L 76 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 95 del , pag. 1.

2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 75/61 Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all adozione. Fatto a Berna, il 22 giugno Per la Confederazione svizzera Il presidente Max FRIEDLI Per la Comunità europea Il capo della delegazione Heinz HILBRECHT

3 L 75/62 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO «ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI APPLICABILI Conformemente all articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito: SEZIONE 1 ACCESSO ALLA PROFESSIONE Disposizioni pertinenti dell acquis comunitario Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del , pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell , pag. 35). SEZIONE 2 NORME SOCIALI Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del , pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione (GU L 71 del , pag. 3). Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 relativo all armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del , pag. 1) o regole equivalenti stabilite dall accordo AETR, ivi compresi i suoi emendamenti. Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1 o marzo 2002 che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del , pag. 1). Ai fini del presente accordo: a) è applicabile solo l articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002; b) la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall obbligo di essere muniti dell attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo; c) la Confederazione svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera b), dall obbligo di essere muniti dell attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea. Direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 concernente l apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325 del , pag. 55), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 (GU L 274 del , pag. 1). Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976 sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU L 357 del , pag. 36). SEZIONE 3 NORME TECNICHE Veicoli a motore Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del , pag. 1).

4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 75/63 Direttiva 91/542/CE del Consiglio, del 1 o ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del , pag. 1). Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del , pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del , pag. 8). Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del , pag. 154), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del , pag. 19). Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del , pag. 1). Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del , pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del , pag. 47). Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del , pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del , pag. 1). Trasporto su strada di merci pericolose Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del , pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell , pag. 45). Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995 sull adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del , pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/26/CE (GU L 168 del , pag. 23). Trasporto per ferrovia di merci pericolose Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del , pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/29/CE della Commissione (GU L 90 dell , pag. 47). Consulenti in materia di sicurezza Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del , pag. 10). Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (GU L 118 del , pag. 41).

5 L 75/64 Gazzetta ufficiale dell Unione europea SEZIONE 4 DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del , pag. 70), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del , pag. 44). Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del , pag. 75). Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del , pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del , pag. 164). SEZIONE 5 ALTRI SETTORI Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del , pag. 19), modificata dalla direttiva 1994/74/CE (GU L 365 del , pag. 46).»

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