COMUNE DI DURAZZANO PROVINCIA DI BENEVENTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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- Cristoforo Carrara
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1 COMUNE DI DURAZZANO PROVINCIA DI BENEVENTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE SEDUTA :Pubblica N. 6 SESSIONE :Straordinaria Data CONVOCAZIONE :1 OGGETTO: Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale del Paesaggio. L anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 19:45, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all appello nominale risultano i Signori consiglieri: All appello risultano: Presente CRISCI ALESSANDRO Sindaco X BUFFOLINO ALESSANDRO X D IGLIO ANTONIO X VIGLIOTTI GINO X MARCIANO FRANCESCO X DE LUCIA LUCA X ABBATIELLO MATTIA X Assente VACCHIO MARZIA X RAZZANO FRANCESCA X PISCITELLI ANTONIO X RUSSO GIUSEPPE X TOTALE 8 3 Presiede la seduta il Sig. Crisci Alessandro, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale dell Ente, Dott. Alfonso Russo, con le funzioni previste dall art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sull argomento inserito all ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa: Si esprime parere favorevole Durazzano, lì Il Responsabile dell Area Tecnica Ing. Nicola Russo Russo
2 Parere in ordine alla regolarità contabile : Si esprime parere favorevole. Durazzano, lì Il Responsabile dell Area Economico-finanziaria Dr. Alfonso Russo
3 Il CONSIGLIO COMUNALE Visto che l'art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii. - recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato Codice - nell elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, al comma 1, lettera c), la sottoposizione a vincolo de i fiumi, i torrenti e i corsi d acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"; Preso e dato atto che il territorio del Comune di Durazzano (BN) è assoggettato in parte alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela Paesaggistica e dei Beni Ambientali, in quanto, in particolare,: - il corso d acqua denominato Torrente Martorano, conosciuto anche come Vallone Pozzilli, insistente nel Comune di Durazzano, è bene vincolato in quanto ritenuto, ai sensi di legge, di particolare interesse ambientale (elenco del Ministero dei Lavori Pubblici direzione generale delle acque e degli impianti pubblici - per la provincia di Benevento approvato con R.D. 07/05/1899 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 209 del 07/09/1899 e ripubblicato con la correzione di alcuni errori sulla gazzetta ufficiale n. 93 del 20/04/1900); - il complesso denominato CONDOTTO CAROLINO CON MANUFATTI FUORI TERRA E D INTERRATI che attraversa anche il Comune di Durazzano e a questo appartiene anche il PONTE TAGLIOLA, è considerato dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo di notevole importanza storico artistico ai sensi dell art. 10 comma 3, lett. D, del D.L. 42/2004 e pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela in esso contenute, e dal 1997 inserito dall'unesco tra i beni da tutelare nella lista del patrimonio mondiale, in quanto opera grandiosa di ingegneria Idraulica; - gli immobili denominati: Chiesa di Sant Angelo, Palazzo Cortese, Chiesa di santa Maria Capocasale/Cappella di San Giacomo, Chiesetta del Grottone, Palazzo Marciano, Chiesa di santa Maria di Constantinopoli, Chiesa di Sant Erasmo, Chiesa dell Annunziata, Palazzo Masiello, Chiesa di San Rocco, sono considerati dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo di importanza storico artistico ai sensi dell art. 10 del D.L. 42/2004 e pertanto sottoposti a tutte le disposizioni di tutela in esso contenute; -l immobile denominato Castello Feudale (DD. DD. GG. 13 luglio 1914 e 26 agosto 1988, il primo ai sensi della Legge 364/1909 e il secondo ai sensi dell art. 21 ex lege 1089/1939, tutt ora vigenti ai sensi dell art. 128 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i e/o i.) ha importante interesse storico ed archeologico e pertanto rimane sottoposto alle disposizioni di tutela da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Visto: - l art. 146, comma 6, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi del quale La Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
4 - l art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il quale attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio ai sensi dell art. 146, comma 6; Considerato che: - in attuazione dell art. 148 del D. L. gvo n. 42/2004 e ss.mm.ii., la Regione Campania ha disciplinato l istituzione e il funzionamento delle commissioni per il paesaggio con le proprie leggi n. 10/1982 e n. 16/2004, art.41, commi 2 e 3; - i citati commi 2 e 3 dell art. 41 della L.R. n. 16/2004, sono stati abrogati dall art. 4, comma 1, della legge regionale 1 del 5 gennaio 2011 pubblicata sul BURC n. 2 del 10 gennaio 2011; - al fine di ovviare alla vacatio legis verificatasi a seguito della citata abrogazione dei commi 2 e 3 della L.R. n. 16/2004 e di consentire ai Comuni l esercizio della delega loro conferita in materia di rilascio dell Autorizzazione Paesaggistica, la Regione Campania ha diramato una circolare esplicativa con nota prot. 942/SP del 7 luglio 2011 specificando che: l avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell art. 41 della L.R. n. 16/2004 non modifica il regime della delega già conferita ai comuni della Campania, inerente la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell autorizzazione paesaggistica e che I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.) ovvero quelli che avevano istituito l Organo Collegiale di fatto abrogato, come già detto, dall art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. n. 01/2011 per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono costituire, con deliberazione del Consiglio la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., costituita dal Responsabile Unico del Procedimento che ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsto dall allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata ; - con nota prot del , la Regione Campania - Settore Politica del Territorio, per una maggiore specificazione, di quanto già indicato nella suindicata nota assessorile prot. 942/SP del , ha ritenuto opportuno rappresentare quanto di seguito riportato: 1. L avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell art. 41 della L.R. N.16/2004 NON modifica il regime della delega, già conferita ai Comuni della Campania, inerente la funzione amministrativa attiva regionale, volta al rilascio dell autorizzazione paesaggistica. 2. E vigente la disciplina di cui all Allegato alla L.R. n. 10/82 con le procedure ivi previste per la istituzione della Commissione Edilizia Comunale Integrata (C.E.C.I.), unitamente alle specifiche modalità di individuazione, elezione dei relativi componenti, nonché della durata della stessa. 3. All attualità, NON c è alcun cambiamento normativo per i Comuni provvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ove è istituita, con deliberazione del Consiglio Comunale e con le procedure previste dalla disciplina disposta dall allegato alla L.R. n. 10/82, la Commissione Edilizia Comunale Integrata (C.E.C.I.). 4. I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano istituito l Organo Collegiale di fatto abrogato come già detto, dall art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. n 01/2011- per poter continuare ad esercitare la funzione regionale Loro conferita, devono istituire con deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del d.lgs e ss.mm. e ii. costituita da Responsabile del Procedimento che, ai sensi del d. lgs , n 267, recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. nonché da cinque membri
5 esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall allegato alla L.R. n 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata. 5. Sia la CE.C.I. sia la O.C. devono mutare la loro denominazione in quella di Commissione Locale per il Paesaggio, di cui all art. 148 del Codice; 6. Tale riarticolazione funzionale continua a garantire i requisiti richiesti dal comma 6 del art. 146 del Codice BB.CC. ; Rilevato che l allegato 1 alla L.R. n. 10 del 23 febbraio 1982 recante Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 settembre 1981, n Tutela dei Beni Ambientali stabilisce, tra l altro, che: i cinque membri nominati dal Consiglio Comunale devono essere esperti nelle seguenti materie: beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali; per la nomina dei membri esperti ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo, tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte consecutive; i membri da nominare non dovranno essere dipendenti o amministratori del Comune; la deliberazione consiliare di nomina di tali componenti dovrà riportare l annotazione, per ciascuno di essi, della materia in cui è esperto; Dato atto che il Comune di Durazzano non ha individuato la commissione edilizia comunale tra gli organi collegiali indispensabili; Atteso che, quindi, per esercitare le delega prevista dall art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dalle Leggi regionali nn. 10/82 e 16/2004 e s.m.i. il Comune di Durazzano deve istituire la commissione locale per il paesaggio; Ritenuto, pertanto, di procedere alla previa approvazione del regolamento comunale di istituzione e funzionamento della commissione in argomento; Esaminato lo schema di Regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale predisposto dall ufficio tecnico comunale; Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell Area Tecnica ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Aperta la discussione; Interviene il consigliere D Iglio il quale dichiara che la costituzione della Commissione è necessaria perché l amministrazione ha in previsione di fare interventi su immobili assoggettati a vincolo che richiedono il parere della commissione medesima e che sarà nominata dal Consiglio comunale e ciascun consigliere può indicare un nominativo con certezza di nominare un componente anche per il gruppo di minoranza; propone, altresì, di modificare l art. 7, comma 2, della bozza di regolamento con la previsione che la commissione si riunisce ogniqualvolta ve ne sia la necessità; si passa alla votazione della proposta di modifica Con votazione: Presenti: 8
6 Votanti: 8 Favorevoli:8 Contrari:= Astenuti:= Il Consiglio approva la proposta di modifica e sostituisce l art.7, comma 2 del regolamento proposto nel modo seguente: Art. 7, comma 2 La Commissione si riunisce ogniqualvolta ve ne sia la necessità ; interviene il Consigliere Russo Giuseppe il quale propone di modificare l art. 5 aggiungendo la previsione dell incompatibilità anche per i parenti e affini entro il II grado con i tecnici e gli amministratori del Comune nonchè di modificare l art. 6 specificando che si procede alla sostituzione anche dei membri dimissionari o impediti per qualunque causa; si passa alla votazione della proposta di modifica del Consigliere Russo Giuseppe; Con votazione: Presenti: 8 Votanti: 8 Favorevoli:8 Contrari:= Astenuti:= Il consiglio approva la proposta di modifica dell art. 5 e, pertanto, al comma 2, dell art. 5 della bozza di regolamento dopo le parole i tecnici dell amministrazione, gli amministratori comunali, si aggiungono le parole e loro parenti e affini entro il II grado ; Successivamente con votazione: Presenti: 8 Votanti: 8 Favorevoli:8 Contrari:= Astenuti:= Il consiglio approva le proposte di modifica dell art. 6 e, pertanto, al comma 3, dell art. 6, dopo le parole, e con le medesime modalità. si aggiunge il seguente periodo: Allo stesso modo si procede in caso di dimissioni o impedimento permanente per qualsiasi causa dei componenti. Posto in votazione il regolamento nel testo risultante dalle modifiche proposte e approvate nel corso della seduta;
7 Con votazione Presenti: 8 Votanti: 8 Favorevoli:8 Contrari:= Astenuti:= D E L I B E R A 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento della Commissione Comunale per il Paesaggio allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale nel testo risultante dalle modifiche proposte e approvate nel corso della seduta odierna; 2) di inserire il regolamento nella Raccolta dei regolamenti comunali; Con successiva e separata votazione: Presenti:8 Votanti: 8 Favorevoli: 8 Contratri:= Astenuti:= DICHIARA l immediata eseguibilità del presente atto stante l urgenza di provvedere ai sensi dell art. 134, comma 4 d, del D.Lgs. n. 267/2000.
8 COMUNE DI DURAZZANO PROVINCIA DI BENEVENTO REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data ) Art. 1 - Costituzione 1. È costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 29/03/2016, ai sensi dell'art.148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004). 2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Durazzano (BN). 3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell' art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento. Art. 2 - Competenze 1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all art. 82 comma II lettere b), d) ed f) del DPR n. 616/1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali. 2. Con riferimento all esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri espressi possono riguardare esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistica, con esplicita esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio. 3. La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme della legislazione riguardanti i beni ambientali e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene, se esistenti.
9 4. Nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica svolta ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la Commissione esprime il parere obbligatorio previsto dal comma 3 dell'art. 148 del medesimo "Codice", nel rispetto della funzione di sub-delega assegnata al Comune dai provvedimenti normativi regionali (L.R. 10/82 e L.R. 16/04). 5. La Commissione, inoltre, può: a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa. La richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell'intervento; b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili; c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto; d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio. Art. 3 - Composizione 1. La Commissione è composta dal Presidente, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che, ai sensi del D. Lgs , n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), sostituisce la Commissione Edilizia nonché da cinque membri esperti in materia di Beni Ambientali, Storia dell Arte, discipline Agricolo-Forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e Legislazione dei Beni Culturali. 2. I predetti componenti devono essere in possesso del diploma di laurea specialistica attinente alla tutela paesaggistica, all ingegneria e all architettura, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale; ai beni storico-artistici, con particolare riguardo ai beni culturali, all archeologia, alla storia del territorio e alla storia dell arte; alle scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia; alle scienze biologiche, con particolare riguardo alla botanica e all ecologia; alle scienze agrarie e forestali e alla gestione del patrimonio naturale. Essi dovranno, inoltre, aver maturato un'esperienza comprovata in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private, in una delle materie indicate nel precedente comma Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio saranno svolte direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento;
10 Art. 4 - Nomina, durata e rimborsi spese 1. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, in conformità della disciplina di cui all allegato alla L.R. n. 10/ Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo. 3. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della idoneità del candidato prescelto e dovrà riportare l annotazione, per ciascuno di essi, della materia in cui è esperto; 4. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata, nonché gli eventuali ulteriori titoli (esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio) riguardanti la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici o comunque argomenti affini dovranno risultare dal curriculum vitae presentato dai candidati. 5. La durata della Commissione è stabilita in anni tre e ciascun membro esperto potrà essere rinominato per non più di due volte consecutive. 6. Prima della scadenza del mandato dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle candidature al fine di procedere alla nomina dei componenti in tempo utile ad evitare il più possibile il blocco amministrativo del rilascio delle autorizzazioni. 7. La Commissione in carica si intende comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza. 8. I componenti saranno scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione che siano in possesso di diploma universitario attinente ad una delle materie indicate dalla legge, e degli ulteriori requisiti indicati nell Avviso Pubblico (prot. n. 494 del e successiva proroga dei termini prot. n. 694 del ). 9. Ai componenti residenti fuori del territorio comunale spetta solo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate. Per il rimborso vengono adottati i seguenti criteri: - rimborso del biglietto, nel caso di uso di mezzi pubblici; -corresponsione dell indennizzo pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni chilometro intercorrente tra la città di residenza del componente della commissione e il Comune di Durazzano (secondo i dati forniti da cartografie o siti internet normalmente in uso), nel caso di utilizzo di mezzo privato, oltre al rimborso dell eventuale pedaggio dell autostrada. Art. 5 - Casi di incompatibilità
11 1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre eventuali Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio. 2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'amministrazione, gli Amministratori comunali, e loro parenti e affini entro il II grado, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 3. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, nonché alla votazione allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al secondo grado, o al coniuge. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta. Art. 6- Casi di decadenza 1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano ipso facto la decadenza da componente della Commissione. 2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione, come anche, in generale, l'esistenza di gravi e giustificati motivi che impediscano il regolare funzionamento della Commissione. 3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, che provvede, contestualmente, alla nomina di un nuovo componente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, e con le medesime modalità. Allo stesso modo si procede in caso di dimissioni o impedimento permanente per qualsiasi causa dei componenti. 4. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato, resta in carica fino alla scadenza naturale della commissione. Art. 7 - Convocazione e funzionamento 1. La Commissione è convocata dal Dirigente/Responsabile S.T.P.C. a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. 2. La Commissione si riunisce ogniqualvolta ve ne sia la necessità. 3. L'Ufficio mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame. 4. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti esperti in carica e del Presidente.
12 5. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio. 6. L eventuale astensione dal voto deve essere congruamente giustificata con motivazioni da riportarsi in verbale. 7. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti. 8. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. 9. La Commissione ha facoltà di sentire il progettista per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame. Il progettista potrà partecipare alla seduta della Commissione nella sola parte in cui viene illustrato il progetto da lui presentato e dovrà allontanarsi successivamente. La convocazione del progettista avverrà con le medesime forme e tempi dei membri della Commissione. 10. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante della data di protocollo della domanda o dell'integrazione della documentazione. 11. Qualsiasi deroga all'ordine cronologico deve essere motivata sul verbale della seduta. 12. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta che deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 13. Il verbale, come anche gli elaborati di progetto significativi, sono firmati dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione. 14. I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro custodito dal segretario della Commissione. 15. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Art. 8 - Termini per l'espressione del parere l. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, di regola non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini previsti dalla normativa in vigore.
13 2. La Commissione deve esprimersi comunque in un tempo utile ad assicurare il rispetto dei termini di legge. 3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste. Art. 9 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune 1. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere. 2. È assicurata dagli Uffici comunali la predisposizione di una sede e di attrezzature e/o materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione. Art Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche l. L Amministrazione avrà cura di assicurare, mediante apposite disposizioni di servizio, la separazione delle competenze in materia di edilizia e di paesaggio all'interno del Settore. Art Successive modifiche 1. Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale. Art Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.
14 Approvato e sottoscritto Il Presidente Rag. Crisci Alessandro Il Segretario Comunale Dr. Alfonso Russo PUBBLICAZIONE In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) Data... Il Segretario Comunale Dr. Alfonso Russo ATTESTAZIONE Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata all albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; è divenuta esecutiva il..., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) è stata comunicata ai capigruppo consiliari il... Data... Il Segretario Comunale Dr. Alfonso Russo È copia conforme all originale. Data... Il Segretario Comunale Dr. Alfonso Russo
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