REGOLAMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE. Documento REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
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- Giordano Sartori
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1 Pagina 1 di 5 Documento PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE Rev. Data Oggetto della revisione /03/08 1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 29/02/2000 Testo coordinato con le modifiche e integrazioni approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/04 Modificato il formato e assegnato numero documento. Recepisce integralmente il testo della precedente revisione Testo coordinato con le modifiche e integrazioni approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/08 Redazione A. Saccomani Controllo L. Tascillo Approvazione B. Armone Caruso F.to A. Saccomani F.to L. Tascillo F.to B. Armone Caruso
2 Pagina 2 di 5 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall art. 52 del decreto legislativo n. 446, nel rispetto delle nonne vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità. 2. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. TITOLO I ENTRATE COMUNALI Art. 2 Individuazione Le entrate comunali sono costituite da: rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori proventi dei servizi pubblici corrispettivi per concessioni di beni demaniali canoni di uso sanzioni, oneri, ecc. qualsiasi altra somma spettante al Comune. Art. 3 Regolamenti specifici Ferme restando le norme generali stabilite dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell entrata stessa. Art. 4 Forme di gestione 1. La gestione delle entrate oggetto del presente regolamento è svolta direttamente dal Comune; sono fatte salve le gestioni relative a servizi affidati all esterno con contratti in essere al 1 gennaio 2000, fino alla loro naturale scadenza. 2. La gestione può essere affidata a terzi nei modi previsti dal 5 comma dell art. 52 D.Lgs. 446/97, previa valutazione della struttura organizzativa del relativo servizio e comparazione dei costi delle diverse forme di gestione, mediante modifica Regolamentare. 3. L affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini. 4. La gestione delle entrate connesse a servizi per i quali l Amministrazione decide per l affidamento all esterno viene disciplinata nel Relativo capitolato d oneri. Art. 5 Determinazione canoni, prezzi, tariffe 1. La determinazione dei canoni, dei prezzi dei beni ceduti dal Comune, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete alla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla legge o dal regolamento delle singole entrate.
3 Pagina 3 di 5 2. I canoni per l utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori. 3. Le tariffe ed i corrispettivi per prestazioni di servizi vengono determinati tenuto conto dei costi del Servizio cui si riferiscono. 4. Le deliberazioni di approvazione sono adottate di norma entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo l adeguamento in corso d anno per i servizi connessi ad attività scolastiche, quali, a titolo esemplificativo: - trasporti e mense scolastiche - scuola di musica - per gli aumenti tariffari disposti dalla legge. 5. Salvo diversa disposizione di legge e quanto previsto dal 4 comma per gli adeguamenti in corso d anno, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore si intendono prorogati per l esercizio successivo. TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate 1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai preposti a ciascun dipartimento o servizio autonomo, responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata. 2. I responsabili di cui al 1 comma provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all acquisizione delle risorse, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali, semplificando le procedure e ottimizzando i risultati. Essi trasmettono al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all accertamento dell entrata come previsto dall articolo 179 commi 1 e 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, entro i dieci giorni successivi all accertamento medesimo e comunque entro il 31 dicembre dell esercizio finanziario. Per le entrate relative all ultimo periodo dell anno, gli eventuali ruoli o liste di carico dovranno essere trasmessi, a cura dei responsabili dei centri di entrata, entro il giorno 10 di gennaio dell esercizio successivo. 3. In particolare, i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti e, ove necessario, alle contestazioni di cui all art. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al 1 comma dell art. 8 i responsabili trasmettono l elenco degli insoluti al servizio finanziario per la formazione dei ruoli per la riscossione coattiva, corredato, ove richiesto dal servizio finanziario, della documentazione comprovante il titolo per la riscossione. 4. Nei casi previsti dal 2 comma dell art. 4, il responsabile dell entrata vigila sull osservanza della convenzione di affidamento. 5. I responsabili di cui al l comma provvedono a porre il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva delle entrate, nell ipotesi prevista nella prima parte dell art. 10; il responsabile del servizio finanziario provvede alla sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali, nell ipotesi prevista nella seconda parte dello stesso articolo. Art. 7 Modalità di pagamento 1. In via generale e ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
4 Pagina 4 di 5 a) Versamento diretto alla tesoreria comunale o all agente contabile, nei casi previsti dal Regolamento di economato; b) Versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune- Servizio di Tesoreria; c) Versamento al concessionario della riscossione, ove previsto dalla legge o da apposita convenzione; d) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti Bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale e/o dell eventuale concessionario Convenzionato; e) Assegno circolare non trasferibile; f) Carta PagoBANCOMAT. 2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa valuta fissa per il beneficiario per un giorno non successivo a quello di scadenza. Art. 8 Omissione e ritardi dei pagamenti 1. Ferme restando le diverse modalità previste dalla legge in relazione ad ogni singola entrata, la contestazione riguardante sia l omissione totale o parziale sia il ritardo del pagamento di somme nei casi previsti dall art. 9, è effettuata con atto scritto entro il termine massimo il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo all anno di competenza. L atto di contestazione deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del debito originario, l ulteriore termine assegnato per l adempimento, l avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà con la riscossione coattiva con l addebito, dalla data di scadenza, degli interessi nella misura del tasso legale nonché delle sanzioni, ove previste. 2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti. Art. 9 Rateazioni o dilazioni di pagamento 1. Il responsabile dell entrata può concedere, a specifica domanda del debitore, presentata prima dell inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei seguenti limiti: durata massima dodici mesi; importo minimo di ciascuna rata 50,00 ; protrazione della durata massima della rateazione o dilazione oltre i dodici mesi nel caso in cui il Responsabile dell Entrata tenendo conto delle condizioni soggettive dell utente, lo ritenga opportuno; decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; applicazione sulle somme rateizzate o dilazionate degli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell art c.c. 2. E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o d importi già dilazionati. 3. Nessuna rateazione o dilazione può essere concessa senza l applicazione degli interessi. 4. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali rateazioni o dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l ammontare del debito residuo sia superiore a ,00, è necessaria la previa prestazione d idonea garanzia.
5 Pagina 5 di 5 TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA Art. 10 Forme di riscossione coattiva La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/73 n. 602 e D.Lgs. 112/99, se affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, ovvero con quella prevista dal R.D. 14/1/1910 n. 639, se svolta in proprio o affidata ad altri soggetti. Art. 11 Procedure Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l ulteriore termine assegnato per l adempimento con l atto di contestazione di cui al precedente art. 8. Art. 12 Esonero dalle procedure 1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all importo annuo di 10,33, comprensivo di interessi, spese ed accessori. 2. Il Responsabile dell entrata ne fa attergazione specifica agli atti. 3. La disposizione di cui al 1 comma si applica per ogni debitore una sola volta nel tempo. Art. 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2000.
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