Note di Rilascio Utente Versione PAGHE
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1 Note di Rilascio Utente Versione PAGHE INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. 1 Credito d'imposta Art.1 DL66/ Tabella Credito Art.1 DL 66/ Gestione Dipendente / Gestione Collaboratore 3 3 Elaborazione Cedolino 3 4 Elaborazione Versamenti 4 4 Stampa CUD Provvisorio 4 Paghe e Stipendi 5 Detassazione DPCM 19/02/ Aggiornamento Tabelle Annuali 5 Codici di Corpo 5 Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. Credito d'imposta Art.1 DL66/2014 La normativa In attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la Legge di stabilità 2015, il D.L. n.66/2014 riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Il credito è pari a 640 euro (80 euro mensili) per i possessori di reddito complessivo non superiore a euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a euro, da assumere al netto del reddito derivante dall abitazione principale e relative pertinenze. Per espressa previsione normativa il credito è rapportato al periodo di lavoro nell anno, considerando il numero di giorni lavorati nell anno. Per consentire una rapida fruizione del credito da parte dei beneficiari, il Decreto prevede che lo stesso sia riconosciuto automaticamente dai sostituti, senza attendere alcuna richiesta esplicita. Il credito è attribuito dai sostituti d imposta ripartendo l ammontare annuo previsto fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito spetta anche qualora l imposta lorda sia azzerata da altre categorie di detrazioni, per esempio da quelle per carichi di famiglia. Bonus in Busta Paga da maggio I sostituti d imposta dovranno riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio Nel caso in cui il sostituto d imposta, per motivi organizzativi legati al pagamento degli stipendi, non sia in grado di riconoscere il credito a maggio, potrà iniziare con il mese di giugno, ripartendo il bonus annuo spettante sul minor periodo.
2 Per i lavoratori senza sostituto il bonus è in dichiarazione La Circolare dell'agenzia delle Entrate n.8/e del 28 aprile 2014 precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti per fruire del bonus ma privi di un sostituto d imposta, per esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il In particolare, i soggetti titolari nel corso dell anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (per es. colf e collaboratori domestici), nonché tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 ed utilizzarlo in compensazione oppure, richiederlo a rimborso. Le istruzioni in caso di credito non spettante La stessa Circolare chiarisce che i contribuenti che non siano in possesso dei requisiti per fruire del bonus, per esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se un contribuente ha comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito, in tutto o in parte non spettante, dovrà procedere alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Recupero da parte dei sostituti d'imposta Al fine di consentire ai sostituti d imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell art.1 del Decreto- Legge n.66 del 2014, mediante l istituto della compensazione di cui all art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, l'agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.48/e del 7 maggio 2014, istituisce il codice tributo: Recupero da parte dei sostituti d imposta delle somme erogate ai sensi dell art.1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 In compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a credito compensati con l indicazione, nei campi <Rateazione/regione/prov./mese rif.> e <Anno di riferimento>, del mese e dell anno in cui è avvenuta l erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato 00MM e AAAA. Tabella Credito Art.1 DL 66/2014 Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Distribuite due tabelle precaricate: per l'applicazione [Mensile] e per l'applicazione [Conguaglio]: Sezione Tipo divisore Il campo può assumere i valori Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 5
3 Sezione Mese inizio Giornaliero (consigliata): per eseguire il calcolo rapportando il valore credito spettante annuo ai giorni di detrazione del mese (es. per il mese di maggio 640/245*31=80,98). Mensile: per il calcolo rapportando il valore del credito spettante annuo a mese (es. 640/8=80 euro). Utilizzando questa opzione, in sede di conguaglio di Fine anno o di Fine rapporto, la procedura esegue in ogni caso il calcolo rapportando il credito ai giorni di detrazione dell'anno. Il campo può assumere i valori 5 o 6 e determina il mese di competenza (Maggio o Giugno) a partire dal quale si eroga il Bonus. Valore 5 (consigliato): la procedura rapporta il credito mensile a 245 o 8 in funzione se il divisore è giornaliero o mensile. Valore 6: la procedura rapporta il credito mensile a 214 o 7 in funzione se il divisore e giornaliero o mensile. Per le aziende con le paghe di Maggio già elaborate prima dell'installazione di questa versione, al fine di rapportare il credito mensile a 214 giorni o 7 mesi, è possibile inserire - nella Gestione ditta - sez. Tabella test. in corrispondenza del campo <Credito DL66> - il valore 6 = Competenze mese di Giugno. Gestione Dipendente / Gestione Collaboratore Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Nella sezione [Reddito] è stato inserito il campo <Credito Art.1 DL66/2014> dove impostare l'opzione "No" per la non erogazione del credito ai dipendenti/collaboratori che ne fanno fatto esplicita richiesta. La procedura propone in questo campo, per i dipendenti in forza, l'opzione predefinita "Si" in modo da erogare automaticamente il credito ai dipendenti/collaboratori che hanno i requisiti reddituali. Per i dipendenti cessati viene proposta l'opzione "No". Ai fini del controllo del requisito reddituale per l'erogazione mensile del credito, viene prelevato il reddito utilizzato per il calcolo delle detrazioni in funzione dell'opzione (C)alcolato/(D)ichiarato/(T)eorico specificata all'interno dell'anagrafica del dipendente/collaboratore. Il modulo "Rinuncia al Credito di cui all'art.1 D.L. n.66/2014" può essere stampato dalla scelta ARCHIVI E UTILITA' Stampa Immagini Modelli selezionando il modulo "dl66ri01" presente nell'archivio modulistica PAGHE. Elaborazione Cedolino Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI A partire dal mese di competenza di Maggio o Giugno, in funzione del mese di inizio indicato nella tabella "Credito Art.1 D.L.66" o in "Anagrafica ditta", la procedura eroga il credito con le seguenti modalità: Viene determinato l'importo annuo del credito teoricamente spettante in funzione del reddito (C)alcolato/(D)ichiarato/(T)eorico, già utilizzato ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. Il credito annuo teoricamente spettante viene rapportato al periodo di lavoro se inferiore all'anno: per i dipendenti assunti nel corso dell'anno vengono calcolati i giorni di lavoro a partire dalla data di assunzione più gli eventuali giorni caricati nei "Progressivi altra azienda" relativi a precedenti rapporti di lavoro dell'anno; per i dipendenti assunti a tempo determinato vengono calcolati i giorni di lavoro fino alla data di fine rapporto di lavoro a tempo determinato. Viene calcolato l'importo del credito mensile rapportando il credito annuo teoricamente spettante ai giorni di detrazione del mese o a "mese", in funzione del <Tipo divisore> indicato in tabella: divisore = Giornaliero Credito mese di maggio = 640/245*31 = 80,98 Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 5
4 Il credito viene erogato su tutti i cedolini di mensilità normale e ulteriore (mensilità da 5 a 12 e da 51 a 99) in funzione dei giorni di detrazione divisore = Mensile Credito per tutti i mesi = 640/8 = 80,00 Il credito viene erogato esclusivamente sulle mensilità normali (codice mensilità da 5 a 12) Viene verificato che il credito mensile più la sommatoria del credito erogato nei mesi precedenti, non sia superiore al credito annuo teoricamente spettante e, nel caso, viene erogata solo la parte rimanente del credito fino a concorrenza del credito teoricamente spettante. In caso di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, il credito viene sempre determinato con il <Tipo Divisore = Giornaliero>. Il bonus non spetta, e pertanto non viene erogato, qualora l'imposta lorda al netto delle detrazione per lavoro dipendente sia uguale o inferiore a zero. Al contrario è precisato che spetta il credito qualora l imposta lorda sia azzerata da altre categorie di detrazioni (per esempio da quelle per carichi di famiglia). Vengono generati dalla procedura i seguenti parametri di chiusura: Parametro 390 Credito art.1 DL66/ Credito spettante 394 Credito non richiesto 395 Credito già erogato 396 Credito di conguaglio a credito 397 Credito di conguaglio a debito In caso di assunzione di dipendente in corso d'anno, per il quale il credito è stato già erogato da un precedente datore di lavoro, occorre caricare nei progressivi altra azienda, l'importo del credito in corrispondenza dell'accumulatore F395. Elaborazione Versamenti Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Effettuando l'elaborazione dei versamenti, l'importo del credito erogato viene riportato in corrispondenza del codice tributo colonna importi a credito e seguirà le regole della corresponsione emolumenti. Questo codice viene riportato nella sezione erario della Delega F24. Il D.L. n.66/2014 prevede che per il recupero del credito "il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.... La Circolare n.9/e del 14 maggio 2014 invece, non pone alcun limite alla compensazione ( il menzionato recupero da parte dei sostituti d imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 ). Sulla base della predetta Circolare e da anticipazioni ricevute dall Agenzia delle Entrate, la procedura riporta in F24, nella colonna importi a credito compensati della sezione Erario, l intero credito riconosciuto in busta paga ai lavoratori. Stampa CUD Provvisorio Scelta PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI Per i dipendenti cessati viene riportata l'annotazione con l'indicazione del credito percepito: "ZZ - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (art.1 D.L. n. 66/2014). Credito erogato: Euro, Inizio documento Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 5
5 Paghe e Stipendi Detassazione DPCM 19/02/2014 La normativa Il DPCM del 19/02/2014 stabilisce che, nel periodo compreso tra 1 gennaio e 31 dicembre 2014, l agevolazione di cui all art.1, c.481, della L.228/2012, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2013, a euro (da assumere al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno alla relativa imposta sostitutiva). La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che potrà beneficiare della suddetta agevolazione, non potrà comunque eccedere, nel corso del 2014, l importo di euro lordi (per il 2013 l'importo era stabilito in euro). Ai sensi del provvedimento, entro il 30 giugno 2014 ai ministeri dell Economia, del Lavoro e dello Sviluppo Economico compete il monitoraggio sull agevolazione in esame, anche al fine dell eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione. Continuano ad essere applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel precedente DPCM 22 gennaio Aggiornamento Tabelle Annuali Scelta PAGHE È possibile aggiornare automaticamente la tabella "Detassazione" da questa funzione. Selezionare la voce "Tabelle installazione": Eseguire l'aggiornamento, per l'anno 2014, selezionando la voce Tabella detassazione : Codici di Corpo Scelta PAGHE Valorizzare correttamente nella sezione [Detassazione] il campo <Tipologia Importo> dei codici di corpo interessati (per es. turni, lavoro notturno, lavoro festivo e domenicale). Inizio documento Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 5
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