DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

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1 1/8 OGGETTO NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER L USO DEL CONTANTE CLASSIFICAZIONE CC - ANTIRICICLAGGIO RIFERIMENTI RMATIVI D. Lgs n. 231 ART. 12 D.L N ART. 648-BIS e ART. 648-TER CODICE PENALE; Art. 1, commi 898, 899, 902 e 903, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ALLEGATI ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 27/08 CIRCOLARE N. 59/09 CIRCOLARE N. 42/10 CIRCOLARE N. 57/10 CIRCOLARE N. 44/11 CIRCOLARE N. 66/11 REFERENTE STUDIO Dott.ssa Laura Anna LOGRIECO La presente per comunicarvi che la legge di stabilità 2016, ha disposto, dal 1 gennaio 2016, alcune modifiche alle disposizioni previste dalla disciplina antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/07) prevedendo un innalzamento della soglia relativa all utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell ambito della disciplina antiriciclaggio, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di contrasto all evasione fiscale. Le nuove disposizioni, prevedono in particolare l aumento della soglia da 1.000,00. - a 3.000,00. - per il trasferimento del denaro contante, dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e i titoli al portatore in euro o in valuta estera. A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2016 aumenta a (in precedenza 2.500) anche il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta per i soggetti iscritti ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010 (cambiavalute). Sono, invece, ancorati alla vecchia soglia di 1.000,00 gli assegni (postali, bancari e circolari), i vaglia (postali e cambiari) e le operazioni di Money Transfer. Con la presente si riepilogano i principali contenuti dei nuovi obblighi. DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO La normativa prevede la definizione di riciclaggio precisando che sono considerate riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le azioni (conversione, trasferimento, occultamento, acquisto, detenzione, utilizzazione, ecc.) che: riguardano beni provenienti da attività criminose o la partecipazione ad attività criminose, se il soggetto che le pone in essere è a conoscenza della natura criminosa delle stesse; sono poste in essere con lo scopo di occultare o dissimulare l origine illecita o la reale natura dei beni, ovvero con lo scopo di aiutare i soggetti coinvolti in dette attività. Va evidenziato che rientra nella definizione di riciclaggio anche il tentativo di porre in atto le sopra citate attività nonché l aiutare, istigare, consigliare o agevolare qualcuno a commettere le stesse.

2 NUOVI OBBLIGHI 2/8 A decorrere dall , il limite per l utilizzo del denaro contante è innalzato da 1.000,00. - a 3.000, Sostanzialmente è vietato il trasferimento del denaro contante, dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, dei titoli al portare in euro e in valuta estera fra soggetti diversi (anche se privati) quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori ad 3.000,00. - : incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificiosamente frazionati); movimentazioni di contante tra soci e società di persone o società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.); transazioni infragruppo; emissione di obbligazioni; incasso o pagamento di caparre. I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti. Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati. La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli ambiti temporali di riferimento. Variazioni dei limiti relativi all uso del contante Ambito temporale di riferimento Fino al Dal al Dal al Dal al Dal al Dal al Dal Soglia ,00 euro 5.000,00 euro ,00 euro 5.000,00 euro 2.500,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro Un altra novità della Finanziaria 2016, è l abrogazione delle seguenti disposizioni:

3 3/8 art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011 che prevedeva l obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicuravano la relativa tracciabilità; art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevedeva l obbligo da parte dei soggetti della filiera dell autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario (assegni, bonifici bancari o postali) e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall ammontare dell importo dovuto. La Finanziaria 2016 non ha modificato le regole applicabili all utilizzo degli assegni. Come previsto dall art. 49 del D.lgs. n. 231/2007, le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto: a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste; pagando 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. Assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a E necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall importo). Relativamente agli assegni emessi all ordine del traente, gli stessi possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.. Sul punto il MEF nella Circolare , n ha precisato che i c.d. assegni a me medesimo, indipendentemente dall importo, non possono circolare e che l unico utilizzo possibile è la girata per l incasso allo stesso nome del traente/beneficiario. Anche la disciplina dei libretti di deposito al portatore non è stata oggetto di modifiche. Di conseguenza per i libretti di deposito bancari o postali al portatore: il saldo non può essere, pari o superiore a 1.000; in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. DEROGA PER I TURISTI EXTRAUE Come noto l art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012, ha previsto, l aumento del limite dell uso del contante a per gli acquisti effettuati presso:

4 4/8 commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura; agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72; da parte di turisti con cittadinanza extraue (non residenti in Italia). Gli operatori in esame che intendono usufruire del maggior limite di per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraue, devono: 1. inviare una comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l apposito modello COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE, indicando, tra l altro, il c/c utilizzato dal cedente / prestatore (è possibile indicare più c/c); 2. acquisire dal cliente: fotocopia del passaporto; nonché autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante: la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano / UE / di uno Stato SEE; la residenza (non italiana); 3. versare quanto incassato sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all operazione consegnando alla banca / Posta copia della ricevuta di invio della predetta comunicazione. La deroga non interessa le operazioni di importo pari o superiore a per le quali permane il divieto del trasferimento del denaro in contante. Relativamente alle operazioni in esame di importo unitario pari o superiore a e fino a ,99 in base al comma 2-bis del citato art. 3 in capo ai predetti operatori sussiste l obbligo di effettuare un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente, da inviare entro: il 10.4 dell anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile; il 20.4 dell anno successivo per gli altri soggetti. Per individuare il termine di presentazione va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell anno di invio della comunicazione VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal D. Lgs. n. 151/2009 (c.d. correttivo antiriciclaggio ), sia stato precisato che:

5 il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento; 5/8 il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti. COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI ALL USO DEL CONTANTE Si rammenta che come previsto dall art. 41, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 231/2007, rappresenta un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell operazione all UIF: il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro. Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di tali disposizioni devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi, ecc.) che ne vengono a conoscenza, entro trenta giorni, non solo al Ministero dell Economia e delle finanze ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (cfr. il DM 17 novembre 2011), per la contestazione e gli altri adempimenti, ma anche all Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (ex art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007 come modificato dall art. 12, comma 11 del DL 201/2011). È anche opportuno ricordare come la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell Economia e delle finanze abbia precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF. A quest ultimo riguardo, peraltro, occorre sottolineare come, ai sensi dell art. 41, comma 1 del D. Lgs. 231/2007, costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell Economia e delle finanze e all Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell operazione alla UIF, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro.

6 6/8 In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11 ottobre 2010 n del Ministero dell Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate e raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell effettivo beneficiario dell operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia. In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun automatismo ). La mera ricorrenza dell indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva. La disposizione in esame non impone un automatica segnalazione all UIF da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Questi ultimi dovranno infatti valutare le operazioni poste in essere dal cliente caso per caso, ancorché inferiori al limite di 3.000,00. -, considerando anche la condotta tenuta dallo stesso. REGIME SANZIONATORIO Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che ha effettuato il trasferimento, ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di 3.000,00. - relativamente alle movimentazioni di denaro contante è assoggettato ad una sanzione che va dall 1% al 40% dell importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad 3.000,00. - Nel caso di violazione con importo trasferito superiore ad ,00. - la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell importo trasferito, fermo restando l importo minimo della sanzione pari a 3.000,00. In caso di emissione di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000,00 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome /ragione sociale del beneficiario e / o senza clausola di non trasferibilità, nonché assegni all ordine del traente non girati direttamente all incasso a una banca/ Poste, è applicabile la sanzione dall 1% al 40% dell importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad 3.000,00. - Nel caso di violazione con importo trasferito superiore ad ,00. - la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell importo trasferito, fermo restando l importo minimo della sanzione pari a 3.000,00. Ai libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 è applicabile la sanzione dal 30% a 40% del saldo del libretto al portatore con un minimo di 3.000,00. Per le violazioni di importo superiore a ,00 le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%. In caso di violazione dell obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell importo dell operazione e comunque non inferiore a OBLAZIONE In forza dell istituto dell oblazione ai sensi dell art. 16 della L. n. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole

7 7/8 e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce del fatto che, a tali fini, non è attribuito rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a ,00. - euro potrebbe essere sanata con un esborso di 600,00. - euro (il 2% dell importo trasferito, cioè il doppio del minimo edittale). Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all emissione di assegni bancari, postali e circolari e solo per importi non superiori a euro ,00. - Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell atto di contestazione concernente l illecito per cui si procede. Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI

8 8/8 ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE VIOLAZIONE RMA VIOLATA RMA Sanzionata SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE OBLAZIONE Mancato rispetto delle norme relative alla limitazione dell uso del contante, titoli al portatore e assegni Articolo 49, commi 1, 1- bis, 5, 6 e 7 Articolo 58 comma 1 MINIMO 1% dell importo trasferito (importo minimo di 3.000,00) MINIMO 5 % dell importo trasferito per operazioni > : (importo minimo di 3.000,00) SI (2%) Solo per le violazioni concernenti operazioni < a MASSIMO 40% Mancato rispetto della disciplina che stabilisce che i libretti di deposito bancari o postali al portatore non possono essere pari o superiori a euro Mancata comunicazione alla banca o alla posta, entro 30 giorni, dei dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento, nell eventualità si trasferiscano i libretti bancari o postali Articolo 49, comma 12 Articolo 49, comma 14 comma 2; comma 7 - bis comma 3 comma 7 - bis MINIMO 30% del saldo (importo minimo di 3.000,00) MASSIMO 40%del saldo Violazioni > ,00 le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50% MINIMO 30% del saldo (importo minimo di 3.000,00) MASSIMO 40%del saldo Violazioni > ,00 le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50% Mancato rispetto del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia Articolo 50, comma 1 comma 5 MINIMO 20% del saldo MASSIMO 40% In misura non inferiore a Mancato rispetto del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri Articolo 50, comma 2 comma 6 MINIMO 10% del saldo MASSIMO 40% In misura non inferiore a Mancata comunicazione, entro 30 giorni, per l eventuale non osservanza, da parte dei soggetti deputati al controllo, delle disposizioni relative alla limitazione dell uso del contante e titoli al portatore Articolo 51, comma 1 comma 7 MINIMO 3% dell operazione, del saldo ovvero del conto MASSIMO 30% In misura non inferiore a Responsabilità solidale degli enti per le violazioni di cui agli articoli 57 e 58 Articolo 57 Articolo 58 Articolo 59 La persona giuridica o l ente o l imprenditore è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta TA: Gli articoli indicati nella Tabella si riferiscono al D. Lgs n. 231

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