COMUNE DI VALDISOTTO PROVINCIA DI SONDRIO

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1 COMUNE DI VALDISOTTO PROVINCIA DI SONDRIO Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA, LA PERMUTA DEI BENI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI VALDISOTTO NONCHÉ DELLA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI MINORI SUGLI STESSI BENI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Oggetto e finalità del regolamento Beni alienabili Beni vincolati Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione Procedure di vendita Asta pubblica Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa Trattativa privata diretta Permuta Costituzione di diritti reali minori Individuazione del prezzo Spese tecniche Norme abrogate Entrata in vigore del regolamento e relativa pubblicità Casi non previsti e incompatibilità Rinvio dinamico

2 Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 12 comma 2 della Legge n. 127, le modalità di alienazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune di Valdisotto in deroga alle disposizioni contenute nella Legge n. 783 e successive modificazioni ed integrazioni, nel regolamento approvato con R.D n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali, fermi restando i principi generali dell ordinamento giuridico contabile. Con le disposizioni del presente regolamento il Comune assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle aree destinate alla realizzazione dei Piani di Edilizia Residenziale Pubblica. Sono alienabili: Art. 2 Beni alienabili a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune; b) i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio; c) i beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione; d) i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lett. a), b) e c). Art. 3 Beni vincolati La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto e preceduta dall espletamento della formalità liberatoria del vincolo. Per i beni di interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le disposizioni dettate in tema di autorizzazione alla vendita dal D.P.R n. 283

3 Art. 4 Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione Il competente Ufficio accerta prima dell avvio della procedura di alienazione se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione, e ciò se per legge e/o altro titolo, anche di natura privata; tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta nelle forme, modi e termini di legge. L esercizio della prelazione sara consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all Amministrazione comunale ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, da parte del Responsabile competente, della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l interessato. Il titolare del diritto di prelazione non potrà proporre modificazioni ne integrazioni dell offerta. Scaduto il termine perentorio, se non sara pervenuta alcuna accettazione, decadrà ogni diritto di prelazione sul bene e, pertanto, l Ufficio potrà procedere con agli adempimenti conseguenti. Art. 5 Procedure di vendita Ai sensi dell art. 12 della Legge n. 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante: a) asta Pubblica b) trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa c) trattativa Privata diretta d) permuta Art. 6 Asta pubblica Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante pubblici incanti con il sistema del massimo rialzo, sulla base del valore di stima, espletate le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni in conformità a quanto disposto dal presente regolamento. La cessione mediante asta pubblica sarà ad ogni buon conto adottata quando il potenziale interesse all acquisto del bene offerto, per natura, potenziale

4 utilizzazione e/o valore, sia riconducibile ad un numero vasto di soggetti interessati. Alla gara dovrà essere data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione di vendita, tenendo conto della loro effettiva penetrazione nel mercato ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti. Sono considerati mezzi idonei a garantire adeguata pubblicità: le pubblicazioni su giornali a diffusione provinciale, regionale e nazionale e le normali comunicazioni a mezzo internet. La gara sarà effettuata di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi successivamente con il prezzo a base d asta indicato nel relativo avviso secondo le procedure di cui all art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924. Potranno essere prese in considerazione anche offerte al ribasso, se previsto nel bando di gara, fino al limite massimo del 20% del prezzo a base d asta. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con raccomandata o, consegna a mano, presso il protocollo generale, entro il termine fissato dall avviso d asta. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria o assicurativa. La gara è presieduta dal Responsabile del servizio competente, in base alle modalità previste dal Regolamento degli Uffici e Servizi con l assistenza di due testimoni scelti dal responsabile medesimo nell ambito dell Amministrazione. L apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara. L aggiudicazione è fatta all offerta più conveniente per l Amministrazione Comunale; in caso di parità si procede ad estrazione a sorte. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il prezzo di acquisto deve essere corrisposto in un unica soluzione, mediante versamento della somma presso la tesoreria Comunale, prima della stipula del rogito. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale, copia del quale è rimesso alla Giunta Comunale. La cauzione è svincolata, non oltre trenta giorni dalla gara, per i concorrenti non aggiudicatari, mentre per l aggiudicatario la cauzione viene svincolata immediatamente dopo la stipula del rogito notarile. La cauzione prodotta dal concorrente sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita e l Amministrazione Comunale rinunci alla facoltà di promuovere nei confronti della parte acquirente, azione legale ai sensi dell art del c.c..

5 In ogni caso il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro 180 giorni dalla data della comunicazione dell avvenuta aggiudicazione salvo proroga motivata da concedersi da parte della Giunta Comunale. Art. 7 Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa nei seguenti casi: a) alienazioni di immobili di modeste dimensioni e valore di stima inferiore a ,00 euro; b) sussistenza di obiettive e comprovate ragioni d urgenza; c) precedente esperimento di asta deserta; d) alienazione di beni residuali o di difficile utilizzo per l Amministrazione (relitti e pertinenze stradali, porzioni d area urbanisticamente inutilizzate, porzioni di fondo di scarso valore economico ecc.) per i quali, se confinanti adiacenti o interclusi rispetto a più di una proprietà privata, potrà procedersi alla cessione mediante trattativa privata ordinaria; e) in presenza di offerte da parte di Enti locali ovvero di altri Enti pubblici nonché di associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali (in tal caso, il relativo contratto di vendita dovrà prevedere una specifica clausola che impegni l Ente acquirente a mantenere la destinazione di pubblico interesse del bene compravenduto per le proprie finalità istituzionali ed a non alienare detto bene per un periodo di almeno venti anni); Qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio, le alienazioni di beni immobili sono di competenza del medesimo Consiglio Comunale. In ipotesi di preesistenza di un atto consigliare di indirizzo, la competenza spetta alla Giunta Comunale. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento viene data notizia della vendita e delle modalità di presentazione ed esame delle offerte mediante Avviso Pubblico. In tale ottica, e facoltà dell Amministrazione Comunale utilizzare i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei garantendo in ogni caso, l affissione all Albo Pretorio dell avviso di vendita per almeno 10 giorni. La manifestazione dell interesse all acquisto, dovrà essere espressa mediante comunicazione scritta entro il termine fissato dall avviso di vendita comunque, non inferiore a giorni dieci.

6 Valutate le offerte acquisite dall Amministrazione a seguito di Avviso di Pubblico di vendita, si procederà alla alienazione con il sistema della trattativa privata invitando alla stessa gli aventi diritto. L aggiudicatario dovrà versare, entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione per iscritto dell intervenuta aggiudicazione, a titolo di acconto il 10% (dieci percento) dell importo di aggiudicazione, pena decadenza della stessa. Il contratto pubblico di compravendita dovrà essere stipulato nel termine di 180 giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione, previo versamento del saldo del corrispettivo dovuto presso la Tesoreria Comunale. Non è ammesso, in quest ipotesi, il pagamento rateizzato del prezzo della compravendita. Art. 8 Trattativa privata diretta Ai sensi dell art. 41, comma 6 del R.D n. 827, potrà procedersi alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta senza esperimento di gara ufficiosa, nelle seguenti ipotesi (da ritenersi non tassative): qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile e/o conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti; quando l alienazione del bene sia disposta in favore di Enti Pubblici; quando i beni siano da alienare a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse; qualora si tratti di beni immobili completamente interclusi rispetto a fondi che appartengono esclusivamente ad unico intestatario ovvero in comproprietà con altri soggetti per i quali è evidente l interesse dell amministrazione di cederne la proprietà direttamente al/i titolare/i del fondo intercludente; quando il bene presenti caratteristiche di reliquato immobiliare comunale confinante o adiacente ad un'unica proprietà privata per il quale si ritenga che il bene pubblico conservi un valore economico adeguato solo se assegnato direttamente al titolare del fondo confinate o adiacente allo stesso; quando sia evidente l utilità per il Comune di meglio definire i confini o rendere più omogenee la conformazione dei suoi immobili rispetto alle proprietà finitime, procedendo alla cessione ovvero alla permuta di piccole porzioni dello stesso; quando la cessione sia relativa a fondi sui quali è stato precedentemente costituito un diritto reale minore ed il Comune ritenga di aderire alla richiesta del titolare del suddetto diritto immobiliare avente ad oggetto la modifica del precedente diritto reale con la concessione in proprietà del bene immobile comunale in oggetto;

7 8. quando la cessione diretta del bene immobile venga proposta direttamente dall Ente comunale a titolo di transazione, a favore di soggetto, persona fisica o giuridica, contro i quali si è concluso con esito sfavorevole per il Comune un contenzioso amministrativo o civile che ha determinando un onere risarcitorio in capo all Ente comunale, ovvero, il contenzioso di cui si è detto, seppur ancora pendente, faccia ritenere che lo stesso si concluda verosimilmente con esito sfavorevole per l ente comunale e possa la soccombenza determinare in capo allo stesso oneri risarcitori; 9. quando il bene immobile da cedere appartenga al Comune solo in parte in quanto posseduto in regime di comproprietà indivisa con altri Enti Pubblici o Privati ovvero con altri eventuali soggetti privati, nel caso in cui gli altri comproprietari hanno, con provvedimenti personali, disposto la cessione a favore di terzo soggetto, della loro quota, il Comune potrà disporre la cessione mediante esperimento di trattativa della quota residua di sua proprietà direttamente a favore del soggetto che è già acquirente delle altre quote; 10. qualora la cessione del bene sia giustificata dalla comprovata necessità di realizzare sul soprasuolo o sottosuolo del medesimo particolari opere il cui utilizzo rivesta finalità di rilevante interesse pubblico; 11. quando la cessione diretta del bene immobile venga proposta dall Ente Comunale per transigere e definire ricorsi promossi ai sensi dell art.1158 e seguenti del c.c. nel caso in cui l Amministrazione abbia acquisito parere legale con il quale viene suggerita una tale soluzione definitoria; 12. quando sia stata effettuata l asta pubblica e siano state presentate unicamente offerte irregolari e/o non valide e, comunque, quando oltre l asta pubblica sia stata esperita la procedura della Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa di cui all art. 8. Nell ipotesi di alienazione con il sistema della Trattativa privata diretta il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20% se previsto nel bando. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti deve essere accettato per iscritto dall acquirente. Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto con le modalità previste per il sistema dell asta Pubblica di cui al precedente art. 7. Art. 9 Permuta Quando intenda perseguire obiettivi diversi ed ulteriori da quello del massimo risultato economico e/o comunque concorrano speciali circostanze di

8 convenienza o utilità generale, il Comune potrà far ricorso alla permuta di beni immobili rientranti nel proprio patrimonio disponibile in alternativa al pagamento di un prezzo. A titolo esemplificativo, si precisa che l Amministrazione Comunale potrà pertanto decidere di cedere le proprietà immobiliari, i diritti reali o obbligatori alla stessa facenti capo ricorrendo all istituto della permuta nei seguenti casi: quando in luogo del pagamento del prezzo, possano essere previste diverse, purché congrue, forme di corrispettivo, quali l esecuzione di opere di interesse pubblico o generale; quando in luogo del pagamento del prezzo, all Amministrazione Comunale possano essere cedute aree o immobili di maggiore interesse ed utilità per la stessa; quando il trasferimento di immobili comunali, di diritti immobiliari ovvero obbligatori di cui sia titolare il Comune possa avvenire nell ambito di piani attuativi interessanti anche aree di proprietà comunale e nell ambito di procedure urbanistiche convenzionali, ivi compresi gli strumenti programmatici, anche in variante al P.R.G. previsti dalla vigente legislazione (Accordi di Programma di cui all art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Programmi Integrati di Intervento di cui alla L.R , n. 9, Programmi di Recupero Urbano di cui all art. 11 della Legge 493/93, Programmi di Riqualificazione Urbana di cui al D.M , ecc.), quale oggetto del conferimento di risorse pubbliche in concorso con quelle private ai fini dell attuazione degli obiettivi perseguiti con lo strumento programmatico; qualora, avuto riguardo ai criteri ed alle valutazioni di natura urbanistica, sociale, infrastrutturale ed economica che informano il perseguimento dell interesse generale da parte dell Amministrazione Comunale, quest ultima ritenga necessario acquisire al proprio patrimonio bene immobile specifico e determinato, procedendo all acquisizione dello stesso mediante permuta con altro bene facente parte del patrimonio disponibile del Comune; quando, esperite le procedure di vendita nelle forme di cui ai precedenti artt. 8 e 9, l Amministrazione Comunale in accordo con la parte aggiudicataria del bene oggetto di cessione, ritenga di interesse pubblico l ipotesi di addivenire ad una permuta con altri beni, diritti reali ovvero obbligatori preferibile rispetto a quella del pagamento del prezzo di aggiudicazione. Il ricorso all istituto della permuta è in ogni caso - subordinato alla preventiva verifica, del valore degli immobili da permutarsi. Qualora i beni da permutarsi siano di diverso valore si darà luogo alla necessaria compensazione. L istituto della permuta non è ammesso in alternativa alla attivazione di procedure espropriative. Tutte le spese tecniche e/o di redazione dell atto di permuta sono poste a carico della controparte.

9 In caso la controparte sia altro ente pubblico, sono ammessi criteri diversi di riparto delle spese. Art. 10 Costituzione di diritti reali minori Al Comune e dato costituire diritti reali minori sui propri beni in favore di soggetti privati, enti pubblici o privati. La costituzione di detti diritti, di norma, presuppone l inoltro di apposita formale richiesta da parte del soggetto interessato. All Amministrazione e, comunque, dato procedere in tal senso anche autonomamente ed a prescindere da detta richiesta. Sia che si proceda ad istanza di parte che su iniziativa diretta dell Amministrazione Comunale, per la costituzione del diritto reale minore di che trattasi occorrerà ricorrere alle forme di cui all art. 6 del presente regolamento, e dunque: al sistema dell Asta Pubblica di cui all art. 7, ogni qualvolta il fondo sul quale deve essere costituito il nuovo diritto immobiliare abbia un valore stimato superiore a ,00 euro; al sistema della Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa di cui all art. 8, ogni qualvolta il fondo sul quale deve essere costituito il nuovo diritto immobiliare abbia un valore stimato inferiore a ,00 euro e, comunque, sussistano motivi d urgenza, ovvero l asta pubblica sia andata deserta; al sistema della Trattativa privata diretta con unico soggetto di cui all art. 9 ogni qualvolta il fondo sul quale deve essere costituito il nuovo diritto immobiliare abbia un valore stimato inferiore a ,00 euro ed il bene sia già interessato da particolari situazioni di occupazione, utilizzo, gestione da parte di terzi soggetti pubblici o privati ed il Comune ritenga opportuno procedere alla regolarizzazione di dette situazioni attraverso la costituzione di preciso diritto immobiliare e comunque - in tutti i casi in cui la costituzione del diritto reale minore sia richiesta e/o giustificata dalla comprovata necessità di realizzare sul soprasuolo o sottosuolo del medesimo particolari opere il cui utilizzo rivesta finalità di rilevante interesse pubblico Art. 11 Individuazione del prezzo Il valore base degli immobili oggetto di alienazione oppure di costituzione di diritti reali minori è determinato, con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai prezzi correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.

10 La perizia estimativa, da redigersi a cura dell Ufficio Tecnico comunale o da parte di tecnico esterno individuato dalla Giunta Comunale, deve espressamente specificare: i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell immobile; la potenziale destinazione d uso del bene; l ubicazione del bene e la sua consistenza; il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale anche al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base di gara, al netto dell Iva, se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte. Sono fatte comunque salve diverse determinazioni da parte della Giunta Comunale, previo motivato atto deliberativo. A tale prezzo, come sopra determinato, saranno aggiunte, a carico dell aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata a tecnico esterno). Art. 12 Spese tecniche In tutte le ipotesi di vendita contemplate nel presente regolamento, sono poste a carico dell acquirente, tutte le spese tecniche sostenute o, da sostenere, per l espletamento delle procedure indispensabili ad addivenire alla stipula dell atto di vendita, questo incluso. Art. 13 Norme abrogate Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Art. 14 Entrata in vigore del regolamento e relativa pubblicità Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuto esecutivo ai sensi dell art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e resterà in pubblicazione all albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

11 Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 15 Casi non previsti e incompatibilità Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: le leggi nazionali e regionali; lo Statuto Comunale; il Regolamento dei contratti; il Regolamento di contabilità. Laddove incompatibili con quelle del regolamento dei contratti le disposizioni di cui al presente regolamento sono, limitatamente alla specifica materia dell alienazione dei beni del patrimonio immobiliare, prevalenti e sostitutive di esse Art. 16 Rinvio dinamico Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

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