CODICE DISCIPLINARE applicabile al personale tecnico amministrativo e dirigenziale dell'università degli Studi di Brescia

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1 CODICE DISCIPLINARE applicabile al personale tecnico amministrativo e dirigenziale dell'università degli Studi di Brescia Preambolo - visto l art. 69 del Decreto Legislativo n. 150 del , il quale, integrando in parte il D.Lgs. n. 165/2001, introduce articoli contenenti disposizioni in tema di norme, sanzioni e procedimenti disciplinari, - visti gli artt. 55 e seguenti del d. lgs. n. 165/2001, come modificato dal d. lgs. n. 150/2009, - vista la Circolare esplicativa n.14 del , emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, visto il Titolo V (cfr. artt ) del CCNL Comparto Università del 16/10/2008, rilevato che, per il Personale Tecnico-Amministrativo, la definizione dei doveri nell ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. è contenuta nel Codice di Comportamento di cui al D.M e nei rispettivi Contratti di Comparto, visto lo Statuto dell'ateneo di Brescia, visti gli articoli e 2103 del Codice Civile e 52 del Codice di procedura civile, vista la delibera n.234/14881 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del , ha individuato nell Unità Alta Specializzazione Presidio Normativo Giuridico del Personale l Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari nei confronti del Personale Tecnico Amministrativo ed il Personale Dirigenziale, quest ultimo a seguito dell emanazione del Contratto CCNL Area VII (Ricerca, Università), in particolare gli artt e 15, tutto ciò premesso, è adottato il seguente codice disciplinare. Titolo I Delle sanzioni disciplinari Articolo 1 Sanzioni disciplinari 1. La violazione, da parte dei lavoratori, degli obblighi contrattuali dà luogo, secondo la gravità dell'infrazione e nel rispetto della procedura prevista dalla legge e dal CCNL, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

2 d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. Articolo 2 Principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni rispetto alle infrazioni 1. Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari sopra citate trovano applicazione i principi di gradualità e proporzionalità di cui all'art c.c.. A tal fine, si dovrà avere particolare riguardo: a) alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; b) al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell evento; c) all eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; d) alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; e) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro ; f) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell ambito del biennio previsto dalla legge; g) al comportamento verso gli utenti. 2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 3. Qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell anzianità di servizio. Articolo 3 Criteri per la determinazione delle sanzioni (cfr. art. 46, commi 2 e segg. CCNL Università) 1. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della l. 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro e comunque nell assolvimento dei compiti assegnati; g) inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui all'art. 55-septies, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (cfr. art. 55-septies, comma 4, del d.lgs. 165/2001). L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali per i dipendenti. 2. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per: a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure

3 quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a raggiungere la sede assegnata dall'amministrazione; d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari; f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti; g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione, ai sensi dell art. 1 della legge n. 300/70; h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale; i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; d) insufficiente, persistente e scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità; g) fatti e comportamenti tesi all elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti; h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all Amministrazione o a terzi. j) qualsiasi condotta che si concreti in forme di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che abbia sporto denuncia di molestia sessuale. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso un indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. 4. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della

4 retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento (cfr. art. 55-sexies, comma 1, d.lgs. n. 165/2001). 5. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o a una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni (cfr. art. 55-bis, comma 7, d.lgs. n. 165/2001). 6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 2 e 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 7, lett. a; b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata; c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio; e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o di escluderlo dal contesto lavorativo; f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; d) commissione in genere anche nei confronti di terzi di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato: di cui all art. 58 del d.lgs , n. 267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p.; quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97. f) l ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

5 8. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui all'art. 55-septies, comma 2, del d.lgs. 165/2001 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Articolo 4 Ipotesi di applicazione obbligatoria della sanzione del licenziamento (cfr. art. 55-quater, d.lgs. n. 165/01) 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dall'articolo precedente, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/ Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Articolo 5 False attestazioni o certificazioni 1. Ferme restando la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

6 2. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui all art. 55-quinquies del D. Lgs. n. 165/2011 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. Articolo 6 Collocamento in disponibilità (art. 55-sexies, comma 2) 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 3, comma 4 del presente codice (cfr. art. 55-sexies, comma 1, d.lgs. n. 165/2001) nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 165/ Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. Articolo 7 Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare (art. 55-sexies, comma 3) 1. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. 2. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. Titolo II Del procedimento disciplinare Capo I Organi del procedimento disciplinare Articolo 8 Organi del procedimento disciplinare 1. Nei limiti delle competenze e delle funzioni stabilite dagli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 165/2001 e dal CCNL, come meglio specificate dalle disposizioni del presente Capo, sono organi del procedimento disciplinare: a) il responsabile anche non dirigente della struttura; b) il Dirigente responsabile della struttura presso cui svolge l'attività di lavoro il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare; c) l'ufficio per il Procedimento Disciplinare (UPD), che ai sensi e per gli effetti del presente codice disciplinare viene individuato nell' U.A.S. Presidio Normativo Giuridico del Personale.

7 Articolo 9 Competenza degli organi del procedimento disciplinare 1. Quando vengano in considerazione infrazioni punibili con la sanzione del rimprovero verbale, la titolarità dell'azione disciplinare spetta al responsabile anche non dirigente della struttura presso cui lavora il soggetto destinatario del provvedimento disciplinare. 2. Quando vengano in considerazione le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, la titolarità dell'azione disciplinare spetta al Dirigente responsabile della struttura presso cui svolge l'attività di lavoro il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare. 3. Quando il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel comma 2 del presente articolo, la titolarità dell'azione disciplinare spetta all'upd. 4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21 d.lgs. n. 165/2001, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55- sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale. Articolo 10 Composizione dell'ufficio per il Procedimento Disciplinare (UPD) 1. Le sanzioni di competenza dell'ufficio per il Procedimento Disciplinare (UPD), così come si evince dalla Delibera n. 234/14881 del Consiglio di Amministrazione del , sono irrogate da un apposito Collegio la cui composizione è definita come segue: a) un docente nominato dal Rettore; b) il direttore amministrativo / generale; c) un dirigente. 2. Il predetto Collegio è supportato dal Responsabile dell'u.a.s. Presidio Normativo Giuridico del Personale. 3. Per i soli casi in cui vengano in considerazione le infrazioni di cui all'55- sexies, comma 3 (mancato esercizio/decadenza dell'azione disciplinare), il Collegio è composto dal Rettore, nonché dal Responsabile dell'u.a.s. Presidio Normativo Giuridico del Personale e da un docente, nominato dal Rettore, diverso da quello che ha tenuto, quale membro della Commissione, la condotta per la quale si procede. In tali casi, ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare il potere di iniziativa spetta al Rettore. Articolo 11 Attribuzioni del Responsabile dell'u.a.s. Presidio Normativo Giuridico del Personale 1. Nell'ambito del procedimento disciplinare, il Responsabile dell'u.a.s. Presidio Normativo Giuridico del Personale svolge in particolare i seguenti compiti: provvede alla conservazione sistematica, analitica ed aggiornata delle norme, delle direttive e della giurisprudenza inerenti la materia disciplinare; cura ed organizza la ricezione degli atti di segnalazione e dei riscontri indirizzati all Ufficio, assicurando, altresì, in via diretta il mantenimento delle comunicazioni con i soggetti interessati, con particolare riferimento ai responsabili di struttura che inviano le segnalazioni e ai soggetti destinatari del procedimento, per una adeguata ed esaustiva informazione in merito alle procedure e alla tempistica dei procedimenti;

8 è di supporto al Dirigente della struttura per la predisposizione di tutti gli atti dei procedimenti relativi alla irrogazione delle sanzioni di minore gravità; provvede in via diretta, per la sottoscrizione da parte del Presidente della Commissione di cui all'articolo precedente, alla predisposizione di tutti gli atti correlati alla decisione della sanzione: propedeutici (contestazione), preparatori (convocazioni e ordine del giorno) e successivi (atti di formalizzazione della decisione sentenza e relativa trasmissione ai destinatari nonché agli Uffici comunque interessati all applicazione e / o conoscenza per gli adempimenti consequenziali); accesso agli atti, etc.; cura le attività di verbalizzazione e documentazione e la relativa conservazione dei processi verbali delle sedute; può avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici da incaricare in rapporto alla materia, oggetto della contestazione e comunque esperti in materia diversa da quella riferibile ai settori di attività dell Ufficio. I suddetti incaricati non hanno competenza in merito alla decisione del procedimento disciplinare. Può, inoltre, acquisire informazioni e apposite relazioni da qualsiasi struttura dell Ateneo; cura la conservazione degli atti e dei provvedimenti disciplinari irrogati nonché ai fini della conoscenza di precedenti sanzioni rilevante agli effetti della recidiva; provvede all attività di cui sopra - in conformità e nei limiti delle disposizioni di legge; cura, altresì, gli adempimenti connessi alla sanzione irrogata relativi alla comunicazione al/la dipendente, al Servizio del Personale Tecnico Amministrativo e all Ispettorato della Funzione Pubblica ; ovvero alla chiusura del procedimento ( con l archiviazione ) nel caso in cui non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dandone comunicazione all interessato/a, al Servizio del Personale T.A. e all Ispettorato della Funzione Pubblica. Articolo 12 Doveri di riservatezza 1. L UPD e, per quanto di competenza, il personale di supporto, nonché gli eventuali incaricati a redigere una relazione tecnica di cui al precedente articolo devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini, manifestare pareri in ordine ai procedimenti disciplinari, se non nell esercizio delle loro funzioni. 2. I componenti del Collegio sono tenuti all osservanza del segreto d ufficio nonché di tutte le disposizioni di legge. Sono tenuti al riserbo sui fatti, atti o notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni. 3. È garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi-procedurali ai diretti interessati ed ai terzi ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Non è comunque ammesso ai terzi l accesso agli atti preparatori nel corso delle procedure, quando la conoscenza di essi possa impedire, ostacolare o turbare il regolare svolgimento del procedimento o la formazione del provvedimento finale. 4. Nei casi di assunzione di provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione, conseguenti o correlati a procedimenti per molestie sessuali, la/il lavoratore che ha subito molestie ha diritto a richiedere l omissione del proprio nome nel documento pubblicato. Articolo 13 Ricusazione dei soggetti competenti ad irrogare la sanzione disciplinare 1. Le cause che determinano l obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono quelle previste dal vigente codice di procedura civile (art. 52 c.p.c.). 2. La ricusazione è proposta all UPD dall interessato/a, o dal difensore eventualmente nominato, a mezzo di raccomandata a/r.

9 3. Sull istanza decide in via definitiva il Rettore o il Direttore amministrativo/generale che, in caso di accoglimento, designa il componente che deve sostituire il ricusato in quel procedimento. Capo II Svolgimento del procedimento disciplinare Articolo 14 Pubblicità del codice disciplinare 1. Al presente codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 2. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del presente codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro, tranne che per quei lavoratori che siano sprovvisti di un terminale abilitato all'accesso ad internet. Art. 15 Procedura di irrogazione della sanzione del rimprovero verbale (art. 45 CCNL Università del 16/10/2008) 1. Ai sensi dell art. dell'art. 55 bis, c. 1, d.lgs. n. 165/2011, la procedura di irrogazione della sanzione del rimprovero verbale è stabilita dal CCNL vigente. Articolo 16 Procedura monocratica 1. La procedura monocratica è gestita dal dirigente della struttura presso la quale opera il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare e si applica alle infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni. 2. La procedura monocratica è disciplinata dall'art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2011 nei termini descritti nei commi 3-5 del presente articolo. 3. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1 del presente articolo, senza indugio e comunque non oltre 20 giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 10 giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. 4. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito. 5. In caso di differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. Articolo 17 Procedura collegiale 1. La procedura collegiale è gestita dall'upd e si applica:

10 a) alle infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, qualora il responsabile della struttura presso la quale opera il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare non abbia qualifica dirigenziale; b) alle infrazioni punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, nonché con il licenziamento (con o senza preavviso). 2. La procedura collegiale di fronte all'upd è disciplinata dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.. 165/2001, nei termini descritti dai commi 3-5 del presente articolo. 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, nonché con il licenziamento, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'upd, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 4. L'UPD contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto per la procedura monocratica. Tuttavia, se la sanzione da applicare è più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, nonché con il licenziamento, si applicano termini pari al doppio di quelli stabiliti per la procedura monocratica e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter del d.lgs. n. 165/ Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal responsabile della struttura ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Articolo 18 Disposizioni comuni alle due procedure 1. Tutti i termini della procedura sono da considerarsi perentori, sicché la loro violazione comporta in ogni caso la decadenza dall'azione disciplinare (per l'amministrazione) ovvero dall'esercizio del diritto di difesa (per il dipendente). 2. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Articolo 19 Ultrattività del procedimento disciplinare 1. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 2. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo

11 le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Articolo 20 Impugnazione delle sanzioni 1. Sulle controversie in materia di sanzioni e procedimento disciplinare è competente il giudice ordinario. È lasciata al/la dipendente la scelta, nel momento in cui intende impugnare una sanzione disciplinare, di adire direttamente il giudice oppure ricorrere ad una procedura conciliativa non obbligatoria fuori dai casi per i quali è previsto il licenziamento da disciplinarsi mediante la contrattazione collettiva la quale non può, però, istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 2. In questo caso, la procedura deve concludersi entro un termine non superiore a 30 giorni dalla contestazione dell addebito e comunque prima dell irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista per l infrazione per cui si procede e non è soggetta ad impugnazione. 3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Articolo 21 Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (cfr. art. 55-ter, d.lgs. n. 165/2001) 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui al suddetto articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare

12 competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55- bis del d.lgs. n. 165/2001. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. Articolo 22 Recidiva 1. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi ue anni dalla loro applicazione. Disposizioni finali Articolo 25 Disposizioni finali 1. Il presente Codice entra in vigore con effetto immediato. La sua pubblicazione è riservata al seguente indirizzo: Per quanto non previsto dal presente Codice si rinvia alla normativa di cui l d.lgs. n. 165/2001 (c.d. Testo unico sul pubblico impiego ) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad ogni normativa e/o contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti nel tempo.

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