LE SANZIONI DISCIPLINARI NEL DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 n TITOLO IV, CAPO V Dall art. 67 all art. 73
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1 LE SANZIONI DISCIPLINARI NEL DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 n. 150 TITOLO IV, CAPO V Dall art. 67 all art. 73
2 ARTICOLO 67 Oggetto e finalità Comma 1 Finalità: potenziare i livelli di efficienza negli uffici pubblici contrastare la scarsa produttività contrastare l assenteismo Comma 2 Confermata la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari (art 63 Dlgs 165/01)
3 ARTICOLO 68 Ambito di applicazione - Codice disciplinare - Procedure di conciliazione Viene integralmente modificato l art. 55 del D.Lvo. 165/01. Comma 1 Ambito di applicazione: rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. Comma 2 Si conferma la validità dell art CC Tipologia infrazioni e sanzioni relative: sono disciplinate dal Capo V e, se non previste, dal CCNL. Pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale (vale come notifica ai lavoratori)
4 ARTICOLO 68 Ambito di applicazione - Codice disciplinare - Procedure di conciliazione Comma 3 Il CCNL non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Può istituire procedure di conciliazione non obbligatorie per i casi che non prevedono il licenziamento Istruttoria e conclusione entro 30 giorni dalla contestazione di addebito e prima dell irrogazione della sanzione
5 ARTICOLO 68 Ambito di applicazione - Codice disciplinare - Procedure di conciliazione Comma 4 Per le infrazioni commesse da dirigenti, le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del D. Lvo. 165/01* * D.Lvo, 165/01, art Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
6 Art. 55 bis (forme e termini del procedimento disciplinare) INFRAZIONI DI MINORE ENTITÀ (avvertimento scritto, censura) Competenza: dirigente scolastico Avvio della procedura: contestazione degli addebiti entro 20 giorni dalla notizia del comportamento punibile con una di queste sanzioni. Termini a difesa: il dipendente deve essere convocato con preavviso di almeno 10 giorni per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante di una organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. L'interessato può rinunciare a presentarsi inviando eventualmente una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
7 Art. 55 bis (forme e termini del procedimento disciplinare) INFRAZIONI DI MINORE ENTITÀ (avvertimento scritto, censura) Conclusione del procedimento: il dirigente scolastico conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente (undici, dodici, ecc., giorni).
8 Art. 55 bis (forme e termini del procedimento disciplinare) INFRAZIONI DI MINORE ENTITÀ (avvertimento scritto, censura) Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento, o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, comporta per il dirigente scolastico la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione. Decadenza dall'azione disciplinare: la violazione dei termini sopra indicati comporta la decadenza dall'azione disciplinare.
9 Art. 55 bis (forme e termini del procedimento disciplinare) INFRAZIONI DI MAGGIORE ENTITA' (sospensione dal servizio fino a trenta giorni, sospensione con utilizzazione in altri compiti, licenziamento) Competenza: ufficio competente per i procedimenti disciplinari Avvio della procedura: contestazione degli addebiti entro 40 giorni dalla notizia del comportamento punibile con una di queste sanzioni. Il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla ricezione degli atti trasmessi da parte del responsabile dell'istituzione scolastica senza qualifica dirigenziale (preside incaricato) ovvero se la sanzione da applicare è superiore a quelle del punto 1, ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha acquisito in altro modo notizia dell'infrazione.
10 Art. 55 bis (forme e termini del procedimento disciplinare) INFRAZIONI DI MAGGIORE ENTITA' (sospensione dal servizio fino a trenta giorni, sospensione con utilizzazione in altri compiti, licenziamento) Termini a difesa: il dipendente deve essere convocato per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante di una organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno venti giorni. L'interessato può rinunciare a presentarsi inviando eventualmente una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
11 Art. 55 bis (forme e termini del procedimento disciplinare) INFRAZIONI DI MAGGIORE ENTITA' (sospensione dal servizio fino a trenta giorni, sospensione con utilizzazione in altri compiti, licenziamento) Conclusione del procedimento: i termini per la conclusione del procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione sono anche di sessanta giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del dirigente scolastico. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente (undici, dodici, ecc., giorni). Decadenza dall'azione disciplinare: la violazione dei termini sopra indicati comporta la decadenza dall'azione disciplinare.
12 Art. 55 bis (forme e termini del procedimento disciplinare) Modalità di comunicazione: posta elettronica certificata, fax, consegna a mano, raccomandata A/R Si riconosce il diritto di accesso agli atti istruttori Per il rifiuto senza giustificato motivo di collaborazione con l autorità disciplinare da parte dell interessato o di chiunque abbia conoscenza di fatti rilevanti per la procedura, o per dichiarazioni false o reticenti in un procedimento in corso si prevede la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino a 15 giorni
13 Art. 55 bis (forme e termini del procedimento disciplinare) In caso di trasferimento del dipendente, il procedimento continua e si conclude nella nuova sede. La tempistica viene interrotta e riprende dalla data del trasferimento. In caso di dimissioni del dipendente, per l infrazione che prevede il licenziamento il procedimento non decade e le determinazioni conclusive sono assunte solamente per gli effetti giuridici non preclusi alla cessazione del rapporto di lavoro.
14 Art. 55 ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale) Il procedimento disciplinare che abbia attinenza con i fatti penali, prosegue e si conclude anche in pendenza del procedimento penale. Per infrazioni di minore gravità non è ammessa sospensione. Per infrazioni di maggiore gravità: nei casi di particolare complessità, l ufficio competente può sospendere il procedimento fino alla conclusione di quello penale.
15 Art. 55 ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale) Se il procedimento disciplinare si conclude con l archiviazione e quello penale con sentenza di condanna, il procedimento disciplinare viene riaperto e si adegua all esito del giudizio penale. Il procedimento viene riaperto anche nel caso in cui il giudizio penale comporti il licenziamento, laddove sia stata applicata una sanzione diversa. Anche in questi casi la tempistica è quella prevista dall art 55 bis
16 Art. 55 quater (Licenziamento disciplinare) Confermato quello per giusta causa o per giustificato motivo, il licenziamento è applicato anche nei seguenti casi: 1. falsa attestazione della presenza e/o giustificazione dell assenza con certificazione medica falsa 2. assenza ingiustificata superiore a 3 gg in un biennio o superiore a 7 gg negli ultimi 10 anni o mancata ripresa del servizio entro i termini fissati dall amministrazione; 3. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall amministrazione per motivi di servizio;
17 Art. 55 quater (Licenziamento disciplinare) 4. falsità documentali o dichiarative all atto dell assunzione o in caso di progressione di carriera; 5. reiterazione di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o lesive della dignità personale altrui; 6. condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il licenziamento è altresì disposto nel caso di valutazione di insufficiente rendimento per un biennio. Nei casi 1, 4, 5 e 6 il licenziamento è senza preavviso.
18 Art. 55 quinquies (False attestazioni o certificazioni) Oltre a quanto prevede il C.P., il dipendente che attesta falsamente la presenza in servizio con alterazione del sistema di rilevamento o con certificazione medica falsa è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a euro. Il dipendente è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, nonché il danno all immagine subiti dall amministrazione.
19 Art. 55 quinquies (False attestazioni o certificazioni) Per le stesse infrazioni al medico sono applicate le seguenti sanzioni: radiazione dall albo licenziamento giusta causa decadenza della convenzione
20 Art. 55 sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l amministrazione e limitazione della responsabilità per l esercizio dell azione disciplinare) La condanna della P.A. al risarcimento del danno provocato dal dipendente, in violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, comporta l applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi. Il lavoratore che cagiona grave danno al normale funzionamento del proprio ufficio per inefficienza e/o incompetenza, accertate ai sensi delle norme legislative e contrattuali, viene collocato in disponibilità.
21 Art. 55 sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l amministrazione e limitazione della responsabilità per l esercizio dell azione disciplinare) Il mancato esercizio o la decadenza dell azione disciplinare dovuta ad omissione o a ritardo del procedimento disciplinare o a valutazioni sull insussistenza dell illecito comporta per il dirigente la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, nonché la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di sospensione. La responsabilità civile configurata è limitata ai casi di dolo o colpa grave.
22 Art. 55 septies (Controlli sulle assenze) Assenza per malattia superiore a 10 gg e/o 2 periodo di malattia: giustificazione esclusivamente con certificazione medica rilasciata da struttura pubblica o da medico convenzionato con SSN. Invio della certificazione per via telematica all INPS direttamente dal medico e/o dalla struttura sanitaria con le modalità previste normativa vigente. L inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione comporta la sanzione del licenziamento o la decadenza della convenzione (dette norme non sono derogabili per via contrattuale)
23 Art. 55 septies (Controlli sulle assenze) Il controllo medico fiscale è disposto anche per un solo giorno di assenza. Le fasce orarie di reperibilità sono stabilite con decreto del Ministero della FP. Al responsabile della struttura in cui lavora il dipendente e al dirigente preposto viene assegnata la responsabilità di curare l osservazione delle presenti disposizioni e prevenire o contrastare l assenteismo. Al riguardo vengono richiamate le norme previste in caso di comportamento non conforme.
24 Art. 55 octies (Permanente inidoneità psicofisica) Per accertata permanente inidoneità psicofisica l amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con apposito regolamento (legge n. 440/88) sono disciplinati: procedura per la verifica dell idoneità al servizio; possibilità di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio nei casi di pericolo per l incolumità dei dipendenti e per la sicurezza degli utenti per le seguenti ragioni: - in attesa dell effettuazione della visita - in caso di mancata presentazione alla visita senza giustificato motivo; effetti sul trattamento giuridico ed economico; possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, in casi di reiterato rifiuto di sottoporsi a visita.
25 Art. 55 novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico) I dipendenti pubblici che lavorano a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo con cartelli identificativi o con targhe apposte nel posto di lavoro. Deroghe sono previste per il personale individuato con apposito DPCM, previa intesa in Conferenza Stato Regioni.
26 ARTICOLI Contengono disposizioni relative a: Comunicazione della sentenza all Amministrazione da parte della Cancelleria del Giudice che l abbia pronunciata a carico di un dipendente pubblico Ampliamento dei poteri ispettivi mediante costituizione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato Abrogazione di norme e disposizioni incompatibili, tra cui gli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico Scuola), riguardanti le sanzioni disciplinari per il personale direttivo e docente.
27 ARTICOLO 73 Norme transitorie Dalla data di entrata in vigore del decreto (15 novembre 2009) non è più ammessa l impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali (non attivati nel comparto scuola). I procedimenti pendenti sono definiti, pena nullità, entro 60 giorni. L obbligo di esposizione dei cartellini identificativi e delle targhe decorre dal novantesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge (13 febbraio 2010). Le norme vigenti, non incompatibili con il decreto, riguardanti le singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del CCNL successivo alla data di entrata in vigore del decreto (15 novembre 2009). FINE DELLA PRESENTAZIONE
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