LA SICUREZZA NEI CANTIERI NASCE A SCUOLA
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- Eloisa Pieri
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1 Dipartimento di Sanità Pubblica SEDE di MODENA LA SICUREZZA NEI CANTIERI NASCE A SCUOLA Da Studente a RSPP Progetto sperimentale per gli Istituti superiori per Geometri della Provincia di Modena hanno collaborato: Provincia di Modena Comune di Modena Collegio dei Geometri della Provincia di Modena Direzione Provinciale del lavoro INPS AMPI Edili ANCE Sindacati Istituti tecnici per Geometri GUARINI di Modena - CALVI di Finale Emilia - BAGGI di Sassuolo
2 Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Dipartimento di Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO LA SORVEGLIANZA SANITARIA Lezione B3.7 2
3 COSA SI INTENDE PER SORVEGLIANZA SANITARIA? IL D.Lgs.81/08 DEFINISCE LA SORVEGLIANZA SANITARIA come insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro,ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa. 3
4 QUANDO È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA? 4
5 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti: - dalla normativa vigente - dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva art.6 b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 5
6 QUANDO È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA? LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA QUANDO IN AZIENDA ALMENO UN LAVORATORE (DIPENDENTE O EQUIPARATO, AD ES. SOCIO) È ESPOSTO A RISCHI PROFESSIONALI PER CUI LE NORME VIGENTI PREVEDONO L OBBLIGO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI 6
7 NORME VIGENTI CHE STABILISCONO L OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RIFERIMENTI LEGISLATIVI DPR 1124/65 D.lgs.81/08 D.lgs.230/95 - D.lgs. 241/00 D.lgs.532/99 D. Lgs. 66/03 L.977/67-Dlgs.345/99-D.lgs.262/00 DPR 321/56 DPR128/58 D.lgs.624/96 D.lgs. 271/99 D.lgs. 272/99 LAVORAZIONI/ATTIVITA SOGGETTE A OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA esposizione a silice e amianto movimentazione manuale carichi, lavoro al videoterminale, esposizione ad agenti biologici, rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artficiali, campi elettromagnetici, amianto, agenti chimici, cancerogeni, mutageni esposizione a radiazioni ionizzanti lavoro notturno protezione dei giovani sul lavoro lavoro nei cassoni ad aria compressa lavori in miniere, cave, industrie estrattive lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca lavoratori dei servizi portuali 7
8 CHI VISITA I LAVORATORI? IL MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto 8
9 TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38) Titoli necessari per svolgere le funzioni di medico competente: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 277/ 1991; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale d-bis) con esclusivo riferimento a FFAA, CC, PS, GdF, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari (a meno che non svolgessero la attività al 15/5/08 o l avessero svolto per almeno 1 anno nel triennio precedente) Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare ai programmi di formazione ECM (almeno 70% dei crediti nella disciplina medicina del lavoro) Viene istituito un elenco dei medici competenti presso il Ministero della salute. 9
10 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) La sorveglianza sanitaria comprende: b) visita medica preventiva d) visita medica periodica (di norma una volta l'anno) c) visita medica su richiesta del lavoratore d) visita medica in occasione del cambio della mansione e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti 10
11 OBBLIGHI di DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE inerenti la Sorveglianza sanitaria (Art. 18 comma 1) a) Nominare il medico competente nei casi previsti c) Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al MC l osservanza degli obblighi previsti a suo carico g-bis ) nei casi di sorveglianza sanitaria dell art.41, comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro bb) Vigilare che i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità 11
12 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25) Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. 12
13 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore su formato cartaceo o informatizzato. La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione degli accertamenti e la trascrizione dei risultati. Consegna al DDL, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio. L originale della cartella va conservato da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni. 13
14 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25) Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell attività in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL, all RSPP e all RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure di prevenzione 14
15 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la periodicità diversa dall annuale va comunicata al DDL ai fini della annotazione nel DVR Partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività Autocertifica al Ministero della Salute il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all art.38 (in prima applicazione entro il 15 novembre 2008) 15
16 SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39) L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di medico competente. 16
17 SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39) Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, di gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. 17
18 RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40) Il medico competente trasmette ai SPSAL competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati evidenziando le differenze di genere (secondo modello in allegato 3B) La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo. Le Regioni a loro volta trasmettono le informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ispesl. Entro il 31/12/09 con DM saranno definiti i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni dell allegato 3B. Gli obblighi di redazione e trasmissione dell allegato 3B 18 decorreranno dall entrata in vigore del DM.
19 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) Le visite mediche possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, - dal medico competente - o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. 19
20 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) Le visite mediche non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. (sanzione a carico sia del MC che del DDL) Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono ANCHE finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (escluse quelle su richiesta del lavoratore e a fine rapporto di lavoro). Entro il 31/12/2009 verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossicodipendenza e dell alcoldipendenza 20
21 SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA (Artt. 41) Gli esiti della V.M. vanno allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi dell allegato 3 A, predisposta su formato cartaceo o informatizzato Sulla base dei risultati delle visite mediche il MC esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica Tutti i giudizi di idoneità devono essere espressi per iscritto e consegnati in copia a DDL e lavoratore Avverso tutti i giudizi del medico competente, compresi quelli in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza In caso di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 21
22 SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA (Art. 42) Il datore di lavoro in relazione ai giudizi di idoneità attua le misure indicate dal MC e, in caso di inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Non è più scritto espressamente in questo articolo ma ovviamente la nuova mansione deve essere compatibile con lo stato di salute del lavoratore 22
23 Quali sono i compiti del medico competente? Sono i compiti stabiliti dagli art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08 23
24 DEVE: Il medico competente ha altre funzioni e responsabilita' oltre all esecuzione delle visite. VISITARE L'AMBIENTE DI LAVORO (SOPRALLUOGO) E CONOSCERE LAVORAZIONI E RISCHI: "IL PAZIENTE DEL MEDICO DEL LAVORO È IL LAVORO COLLABORARE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (NON SOLO FIRMARE IL DOCUMENTO PER PRESA VISIONE) COLLABORARE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE, AD ESEMPIO INDICANDO LE PROTEZIONI INDIVIDUALI NECESSARIE E AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PARTECIPARE ALLE RIUNIONI PERIODICHE DI PREVENZIONE 24
25 Il medico competente ha altre funzioni e responsabilita' oltre all esecuzione delle visite. DEVE: REDIGERE ED AGGIORNARE LE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO INDIVIDUALI, DA CONSERVARSI IN FORMA RISERVATA PRESSO IL DATORE DI LAVORO INFORMARE I LAVORATORI SUL SIGNIFICATO E, IN FORMA RISERVATA, SUI RISULTATI DEGLI ESAMI CHE ESEGUE O RICHIEDE INFORMARE SUI RISULTATI ANONIMI E COLLETTIVI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI PARTECIPARE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO OSSERVARE ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE (ES. D.LGS. 81/08, CODICE PENALE) O DEONTOLOGICI: - REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE - TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE 25
26 Giudizio di idoneità INDICAZIONI OPERATIVE Il referto di idoneità scritto per rispondere a standard minimi di qualità deve contenere le seguenti informazioni: 5. generalità del lavoratore 6. ragione sociale ditta 7. mansione 8. giudizio di idoneità (con eventuali limitazioni debitamente circostanziate in riferimento alla specifica mansione) 9. eventuali note e consigli 10.informazione sulla possibilità di ricorso alla USL entro 30 giorni in caso di inidoneità parziale o totale o temporanea 11.data 12.timbro e firma del medico 26
27 CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA SPECIFICO: l idoneità è specifica, e può essere espressa solo in funzione di specifiche mansioni o tipi di lavoro CIRCOSTANZIATO: espresso in modo che le eventuali limitazioni siano espresse in modo dettagliato e preciso CHIARO: facilmente comprensibile e non ambiguo LIMITATO NEL TEMPO: il giudizio di idoneità è aperto a revisioni, può cambiare nel tempo in funzione di cambiamenti nello stato di salute del lavoratore 27
28 Percorsi per la valutazione dell idoneità alla mansione ESISTE L OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SI NO MEDICO COMPETENTE Art. 5 L. 300 GIUDIZIO RICORSO ALL ORGANO DI VIGILANZA EX art. 41 D.Lgs. 81/08 Per il personale appartenente alle categorie protette (disabili) il ricorso va inoltrato al Comitato Tecnico Provinciale istituito in applicazione della Legge 68/99 CAMBIO MANSIONE IDONEO NON IDONEO IDONEO CON LIMITAZIONI NON E POSSIBILE IL CAMBIO MANSIONE DIPENDENTI AZIENDE PRIVATE Possibile risoluzione del rapporto di lavoro PUBBLICO IMPIEGO Collegio medico L. 274/91 C.M.O. L. 335/95 28
29 Il datore di lavoro: nell affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art. 18 comma 1 lett. c D.Lgs. 81/08) 29
30 Tornando al decreto 81, esaminiamo due aspetti particolari relativi alla sorveglianza sanitaria in edilizia 30
31 Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili Modalita' attuative di particolari obblighi (Art. 104) Comma 2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. 31
32 Lavoratori autonomi Ai lavoratori autonomi di cui all art del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008. Relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 32
33 Titolo IV ALLEGATO XVII IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: d) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
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