La Manovra Estiva e le Novità in materia di Accertamento
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1 ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE ROMA La Manovra Estiva e le Novità in materia di Accertamento Roma, 22 ottobre 2009
2 LO SCUDO FISCALE TER dott. Carlo Cappelluti
3 ART. 12 D.L. 78/2009 IN ATTUAZIONE DELLE INTESE RAGGIUNTE TRA GLI STATI ADERENTI ALL OCSE GLI INVESTIMENTI E LE ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO DI CUI AI DECRETI 4 MAGGIO 1999 E 21 NOVEMBRE 2001 IN VIOLAZIONE DELLE NORME SUL MONITORAGGIO FISCALE SI PRESUMONO, SALVO PROVA CONTRARIA, COSTITUITI DA REDDITI SOTTRATTI AD IMPOSIZIONE IN ITALIA IN TALE CASO LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 471/97 SONO RADDOPPIATE 3
4 LO SCUDO FISCALE FONTI art. 13-bis Legge 3 agosto 2009, n. 102 NORME D.L. 3 agosto 2009 n.103 conv. Legge 3 ottobre 2009 n. 141 Circolari N del 2001 Risoluzione N. 143 del 2001 PRASSI Circolari N del 2002 Risoluzioni N del 2002 Circ. N del 2003 Circ. N. 43 del 10 Ottobre
5 L AMBITO SOGGETTIVO POSSONO AVVALERSI DI TALI DISPOSIZIONI I RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO INTERESSATI DALLA NORMATIVA SUL MONITORAGGIO FISCALE LE PERSONE FISICHE (COMPRESI I TITOLARI DI REDDITO D IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO) GLI ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI I TRUST LE SOCIETA SEMPLICI E LE ASSOCIAZIONI EQUIPARATE AI SENSI DELL ART. 5 DEL TUIR NB Sono escluse le società di capitali, le società a base personale di natura commerciale e gli enti commerciali 5
6 LA RESIDENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO POSSONO AVVALERSI DELLE NORME IN OGGETTO SOLO I SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO Persone fisiche (art. 2, comma 2 Tuir) Società semplici ed enti non commerciali (art. 5 comma 3 lett. d Tuir) se per la maggior parte del periodo d imposta siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o abbiano il domicilio e la residenza nel territorio dello Stato se per la maggior parte del periodo d imposta hanno la sede legale o la sede dell amministrazione o l oggetto principale nel territorio dello Stato NB Il requisito della residenza fiscale deve essere rispettato nel periodo d imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione riservata 6
7 LA PRESUNZIONE DI RESIDENZA ART. 2 COMMA 2-BIS DEL TUIR SI CONSIDERANO ALTRESI RESIDENTI, SALVO PROVA CONTRARIA, I CITTADINI ITALIANI CANCELLATI DALLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ED EMIGRATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRVILEGIATO TALI SOGGETTI POSSONO BENEFICIARE DEL PROVVEDIMENTO RINUNCIANDO, NATURALMENTE, ALLA POSSIBILITA DI FORNIRE PROVA CONTRARIA PREVISTA DAL CITATO COMMA 2-BIS 7
8 AMBITO SOGGETTIVO CIRC. 99/E DEL 4 DICEMBRE 2001 E CONSENTITA L EMERSIONE DELLE ATTIVITA DETENUTE ALL ESTERO ANCHE NEL CASO IN CUI SIANO INTESTATE A SOCIETA FIDUCIARIA O SIANO POSSEDUTE DAL CONTRIBUENTE PER IL TRAMITE DI INTERPOSTA PERSONA INTERPOSTA PERSONA Circ. 99/2001 A TITOLO ESEMPLIFICATIVO UNA SOCIETA LOCALIZZATA IN UNO STATO BLACK LIST NON SOGGETTA AD ALCUN OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI IN CUI LO SCHEMA SOCIETARIO APPAIA MERAMENTE FORMALE NB Altri casi di interposizione sono rappresentati dal trust revocabile e dal trust non discrezionale. Nel primo caso l interponente è il disponente o settlor, nel secondo caso l interponente è il beneficiario 8
9 AMBITO SOGGETTIVO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CORRETTIVO E STATO INSERITO IL COMMA 7-BIS ALL ART. 13-BIS DEL DL 78 LA NORMA SULLO SCUDO FISCALE RIGUARDA ANCHE LE IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST DI CUI AGLI ART. 167 E 168 TUIR NB La Circ. 43/2009 chiarisce che trattasi di un caso di interposizione in cui, a differenza degli altri casi, l accesso allo scudo è previsto in capo al soggetto interposto mentre gli effetti si producono in capo all interponente 9
10 AMBITO OGGETTIVO L EMERSIONE PUO RIGUARDARE: SOMME DI DENARO DETENUTE ALL ESTERO ALLA DATA LIMITE DEL 31 DICEMBRE 2008 ATTIVITA FINANZIARIE (AZIONI, QUOTE SOCIETARIE, TITOLI ECC.) DETENUTE ALL ESTERO ALLA DATA LIMITE DEL 31 DICEMBRE 2008 ATTIVITA PATRIMONIALI SEMPRE DETENUTE ALL ESTERO ALLA DATA LIMITE DEL 31 DICEMBRE 2008 NB PER ATTIVITA PATRIMONIALI SI INTENDONO QUELLE DIVERSE DALLE FINANZIARIE (IMMOBILI, MULTIPROPRIETA, YACHT, OGGETTI PREZIOSI, OPERE D ARTE) 10
11 IL MONITORAGGIO FISCALE PER POTERSI AVVALERE DELLE DISPOSIZIONI IN ESAME OCCORRE AVER VIOLATO LE DISPOSIZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE QUINDI SONO ESCLUSI DAL PROVVEDIMENTO QUEI SOGGETTI CHE HANNO VIOLATO UNICAMENTE GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI DI FONTE ESTERA MA CHE HANNO CORRETTAMENTE OSSERVATO LE DISPOSIZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE SONO ALTRESI ESCLUSI DAL PROVVEDIMENTO QUEI SOGGETTI CHE DIVENTANO PER LA PRIMA VOLTA RESIDENTI IN ITALIA NEL 2009, POICHE NEGLI ANNI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE (CIOE FINO AL 31 DICEMBRE 2008), NON ESSENDO RESIDENTI, NON HANNO POTUTO VIOLARE LE NORME SUL MONITORAGGIO FISCALE 11
12 IL QUADRO RW NELLA SEZIONE II DEL QUADRO VANNO INDICATI GLI INVESTIMENTI ALL ESTERO E LE ATTIVITA ESTERE DI VALORE SUPERIORE A EURO ATTRAVERSO CUI POSSONO ESSERE CONSEGUITI REDDITI DI FONTE ESTERA IMPONIBILI IN ITALIA ATTIVITA FINANZIARIE ESTERE VANNO SEMPRE INDICATE IN QUANTO SEMPRE PRODUTTIVE DI REDDITI DI FONTE ESTERA IMPONIBILI IN ITALIA ATTIVITA NON FINANZIARIE ESTERE VANNO INDICATE SOLTANTO NEI PERIODI D IMPOSTA IN CUI PRODUCONO REDDITI DI FONTE ESTERA IMPONIBILI IN ITALIA 12
13 IL QUADRO RW ESEMPIO: IMMOBILE ESTERO TENUTO A DISPOSIZIONE SE IN UN PAESE CHE NE PREVEDE LA TASSAZIONE (ES. IN SPAGNA) SE IN UN PAESE CHE NON NE PREVEDE LA TASSAZIONE (ES. IN FRANCIA) ANDAVA INDICATO NEL QUADRO RW PER CUI, IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE, VI E STATA VIOLAZIONE DELLE NORME SUL MONITORAGGIO E QUINDI PUO ESSERE OGGETTO DI EMERSIONE NON ANDAVA INDICATO NEL QUADRO RW IN QUANTO NON PRODUTTIVO DI REDDITO DI FONTE ESTERA IMPONIBILE IN ITALIA, PER CUI, NON ESSENDOCI STATA VIOLAZIONE DELLE NORME SUL MONITORAGGIO. NON PUO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI EMERSIONE 13
14 MODALITA DELL EMERSIONE L EMERSIONE POTRA AVVENIRE CON IL RIMPATRIO, CHE PREVEDE IL RIENTRO, MATERIALE O GIURIDICO, DELLE ATTIVITA DETENUTE ALL ESTERO CON LA SEMPLICE REGOLARIZZAZIONE, LASCIANDO CIOE LE ATTIVITA OGGETTO DELL EMERSIONE ALL ESTERO 14
15 IL RIMPATRIO POSSONO ESSERE OGGETTO DI RIMPATRIO IL DENARO E LE ALTRE ATTIVITA FINANZIARIE E NON DETENUTE IN PAESI UE O EXTRA UE AD UNA DATA NON SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 2008 IL RIMPATRIO POTRA AVVENIRE CONFERENDO L INCARICO A RICEVERE IN CUSTODIA, DEPOSITO, AMMINISTRAZIONE O GESTIONE LE ATTIVITA REGOLARIZZATE AD UN INTERMEDIARIO RESIDENTE ATTRAVERSO IL TRASPORTO AL SEGUITO MEDIANTE PLICO POSTALE NB NEL CASO DI TRASPORTO AL SEGUITO SI DOVRA DICHIARARE L OPERAZIONE ALL AGENZIA DELLE DOGANE. NEL CASO DI PLICO POSTALE LA DICHIARAZIONE DOVRA ESSERE CONSEGNATA A POSTE ITALIANE SPA 15
16 IL RIMPATRIO GIURIDICO E SUFFICIENTE CHE L INTERMEDIARIO RESIDENTE ASSUMA FORMALMENTE IN CUSTODIA, DEPOSITO, AMMINISTRAZIONE O GESTIONE LE ATTIVITA ESTERE ANCHE SENZA PROCEDERE AL MATERIALE RIMPATRIO OCCORRE L ACCENSIONE DI UN CONTRATTO DI SUB-DEPOSITO TRA L INTERMEDIARIO RESIDENTE E QUELLO ESTERO CON CONTESTUALE CHIUSURA DEL RAPPORTO TRA QUEST ULTIMO E IL CONTRIBUENTE 16
17 LE ATTIVITA PATRIMONIALI A DIFFERENZA DI QUANTO INIZIALMENTE RITENUTO DALL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA PRIMA BOZZA DELLA CIRCOLARE LA CIRCOLARE 43/2009 PREVEDE CHE IL RIMPATRIO SIA REALIZZABILE PER LE ATTIVITA PATRIMONIALI SUSCETTIBILI DI FORMARE OGGETTO DI CUSTODIA, DEPOSITO, AMMINISTRAZIONE O GESTIONE RIMPATRIO MEDIANTE TRASPORTO AL SEGUITO RIMPATRIO ANCHE GIURIDICO MEDIANTE SOCIETA FIDUCIARIA CONFERIMENTO IN SOCIETA COSTITUITA NELLO STESSO PAESE IN CUI LE ATTIVITA ERANO DETENUTE ALLA DATA DEL 5 AGOSTO 2009 E RIMPATRIO DELLE PARTECIPAZIONI 17
18 LA REGOLARIZZAZIONE POSSONO ESSERE OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE IL DENARO E LE ALTRE ATTIVITA, FINANZIARIE E NON, DETENUTE AD UNA DATA NON SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 2008 IN UN PAESE DELL UNIONE EUROPEA La regolarizzazione può riguardare solo le attività detenute IN UN PAESE ADERENTE AL S.E.E. CHE GARANTISCA LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI IN UN PAESE EXTRA U.E. CHE GARANTISCA LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI NB AI FINI DELL INDIVIDUAZIONE DEL PAESE DI DETENZIONE DELLE ATTIVITA, SI DOVRA FAR RIFERIMENTO AL 5 AGOSTO 2009, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L
19 TERMINI PER LO SCUDO ART. 13-BIS COMMA 6 LE OPERAZIONI DI EMERSIONE DELLE ATTIVITA DEVONO ESSERE EFFETTUATE TRA IL 15 SETTEMBRE E IL 15 DICEMBRE 2009 (IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO ERA IL 15 APRILE 2010) NB LA CIRCOLARE 43/2009 PREDISPOSTA DALL AGENZIA AFFERMA CHE L OPERAZIONE SI PERFEZIONA CON LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA ALL INTERMEDIARIO E CON LA FORNITURA A QUEST ULTIMO DELLA PROVVISTA NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DELL IMPOSTA STRAORDINARIA 19
20 LA DICHIARAZIONE RISERVATA TALE DICHIARAZIONE VA CONSEGNATA IN 4 COPIE ALL INTERMEDIARIO INCARICATO CHE RICEVE IN DEPOSITO LE ATTIVITA (NEL CASO DI RIMPATRIO) OVVERO CHE RICEVE LA CERTIFICAZIONE DELL INTERMEDIARIO ESTERO (IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE) LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE ATTIVITA NON E SOGGETTA A CRITERI SPECIFICI. PERTANTO IL CONTRIBUENTE POTRA ADOTTARE IL VALORE CORRENTE O QUELLO DI ACQUISTO O UNO INTERMEDIO 20
21 L IMPOSTA STRAORDINARIA E DOVUTA UN IMPOSTA STRAORDINARIA DEL 50% DEL RENDIMENTO PRESUNTO DELLE ATTIVITA FINANZIARIE EMERSE. IL RENDIMENTO SI PRESUME NELLA MISURA DEL 2 PER CENTO ANNUO PER I CINQUE PERIODI PRECEDENTI L OPERAZIONE DI EMERSIONE TALE IMPOSTA NON COSTITUISCE UN IMPORTO DEDUCIBILE E NON E COMPENSABILE CON ALTRA IMPOSTA, TASSA O CONTRIBUTO NB LA PRESUNZIONE DI RENDIMENTO, A PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE, SAREBBE ASSOLUTA, A PRESCINDERE DAL PERIODO DI DETENZIONE E DAL RENDIMENTO EFFETTIVO 21
22 EFFETTI DELLO SCUDO E PREVISTA L INIBIZIONE DEI POTERI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE E L ESTINZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, NEI LIMITI DELLE ATTIVITA DETENUTE ALL ESTERO OGGETTO DI RIMPATRIO O REGOLARIZZAZIONE La preclusione opera automaticamente per i periodi fino al 31 dicembre 2008 IN TUTTI I CASI IN CUI SIA POSSIBILE, ANCHE ASTRATTAMENTE, RICONDURRE GLI IMPONIBILI ACCERTATI ALLE SOMME O ATTIVITA OGGETTO DI EMERSIONE NB TALI EFFETTI NON SI PRODUCONO QUALORA, AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA, LA VIOLAZIONE SIA STATA GIA CONSTATATA OVVERO SIANO INIZIATI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O ALTRE ATTIVITA, COMPRESI GLI INVITI, QUESTIONARI E RICHIESTE 22
23 EFFETTI DELLO SCUDO E ESCLUSA LA PUNIBILITA DEI SEGUENTI REATI Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Art. 4 D.Lgs. 74/2000 Art. 5 D.Lgs. 74/2000 Art. 10 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Dichiarazione infedele Omessa dichiarazione Occultamento o distruzione di documenti contabili 23
24 EFFETTI DELLO SCUDO E ESCLUSA LA PUNIBILITA DEI SEGUENTI REATI Artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 codice penale Art codice civile Art codice civile Falso materiale commesso da privato; falso ideologico in atto pubblico; falsità di registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione distruzione e occultamento di atti vari; falsità di documenti informatici; falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti finalizzati alla realizzazione o all occultamento di reati tributari False comunicazioni sociali False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori 24
25 EFFETTI DELLO SCUDO CONDIZIONI PER LA NON PUNIBILITA OCCORRE UN COLLEGAMENTO CAUSALE CIOE CHE TALI REATI SIANO STATI COMMESSI PER OCCULTARE PROFITTI E SIANO RIFERIBILI ALLA STESSA PENDENZA O SITUAZIONE TRIBUTARIA NON SI PRODUCONO GLI EFFETTI ESTINTIVI QUANDO PER TALI ILLECITI PENALI E GIA STATO AVVIATO UN PROCEDIMENTO PENALE DI CUI GLI INTERESSATI HANNO AVUTO FORMALE CONOSCENZA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA 25
26 LE NUOVE SANZIONI RELATIVE AL MONITORAGGIO IL DL 78 HA INASPRITO LE SANZIONI PREVISTE Dal 5 al 25% degli importi non dichiarati (invariato) Dal 10 al 50% degli importi non dichiarati Dal 10 al 50% degli importi non dichiarati Violazione dell obbligo di dichiarare i trasferimenti da o verso l estero di denaro, certificati, titoli attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria (sez. I quadro RW) Violazione dell obbligo di dichiarare gli investimenti all estero ovvero le attività estere di natura finanziaria (sez. II quadro RW) Violazione dell obbligo di dichiarare i trasferimenti da, verso e sull estero che hanno interessato gli investimenti all estero ovvero le attività estere di natura finanziaria (sez. III quadro RW) 26
27 NOVITA IN TEMA DI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES dott. Carlo Cappelluti
28 DECRETO ANTICRISI E CFC FONTE NORMATIVA art. 13 del D.L. 78/2009 conv. Legge 3 agosto 2009, n. 102 CHE HA APPORTATO MODIFICHE ALL ART. 167 DEL TUIR 28
29 L ART. 167 DEL TUIR SE UN SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA DETIENE IL CONTROLLO DI UNA IMPRESA RESIDENTE O LOCALIZZATA IN UN PARADISO FISCALE I REDDITI CONSEGUITI DAL SOGGETTO ESTERO CONTROLLATO SONO IMPUTATI, PER TRASPARENZA, AI SOGGETTI RESIDENTI IN PROPORZIONE ALLE PARTECIPAZIONI DA ESSI DETENUTE ANALOGA DISPOSIZIONE E PREVISTA PER LE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOGGETTI NON RESIDENTI PER I REDDITI DERIVANTI DA LORO STABILI ORGANIZZAZIONI SITUATE IN PARADISI FISCALI NB L ambito soggettivo comprende le persone fisiche residenti nonché i soggetti di cui all art. 5 e 73, comma 1 lett. a), b) e c) del Tuir Per la definizione di controllo si applica l art Codice Civile in materia di società controllate e collegate 29
30 L ART. 167 DEL TUIR IL REDDITO E DETERMINATO APPORTANDO ALL UTILE O ALLA PERDITA DI BILANCIO LE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE DOVUTE ALLA NORMATIVA TRIBUTARIA NON SI PUO BENEFICIARE DELLA RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE PREVISTA DALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL ART.86 COMMA 4 TUIR I REDDITI DEL SOGGETTO NON RESIDENTE, IMPUTATI PER TRASPARENZA, SONO ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA CON L ALIQUOTA MEDIA APPLICATA SUL REDDITO COMPLESSIVO DEL SOGGETTO RESIDENTE E, COMUNQUE, NON INFERIORE AL 27% NB Sono ammesse in detrazione le imposte pagate all estero in via definitiva 30
31 CAUSE DI ESCLUSIONE ANTE DECRETO LE DISPOSIZIONI CFC NON TROVAVANO APPLICAZIONE QUALORA IL SOGGETTO RESIDENTE AVESSE DIMOSTRATO CHE: art. 167 comma 5 lett. a) L ente controllato svolgeva un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o territorio in cui aveva la sede art. 167 comma 5 lett. b) Da tali partecipazioni non conseguiva l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli della c.d. white list A tal fine, il contribuente deve interpellare preventivamente l amministrazione finanziaria ai sensi dell art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 NB Il decreto anticrisi è intervenuto sulla prima delle due cause di esclusione appena esaminate 31
32 IL NUOVO COMMA 5 LETT. a) LE DISPOSIZIONI CFC NON TROVANO APPLICAZIONE QUALORA IL SOGGETTO RESIDENTE DIMOSTRI CHE: Nuovo art. 167 comma 5 lett. a) L ente controllato svolge un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento Per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi e dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento 32
33 IL NUOVO COMMA 5 BIS PASSIVE INCOME L ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA 5 NON SI APPLICA QUALORA: I proventi della società o ente non residente provengano per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, I proventi della società o ente non residente provengano per più del 50% dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica I proventi della società o ente non residente provengano per più del 50% dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari 33
34 IL NUOVO COMMA 8 BIS LE DISPOSIZIONI CFC SI APPLICANO ANCHE A SOGGETTI CONTROLLATI LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI DIVERSI DA QUELLI BLACK LIST CONDIZIONI (che devono ricorrere congiuntamente) Sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella prevista in Italia Esercizio prevalente di determinate attività (finanziarie, gestione di beni immateriali, prestazioni di servizi infragruppo) NB La disposizione non si applica se il soggetto residente dimostra, tramite interpello preventivo, che l insediamento all estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale 34
35 L ART. 168 DEL TUIR LA DISCIPLINA CFC SI APPLICA ANCHE ALLE IMPRESE COLLEGATE RESIDENTI O LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI BLACK LIST PARTECIPAZIONE AGLI UTILI NON INFERIORE AL 20 PER CENTO (10 PER CENTO NEL CASO DI SOCIETA QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI) IL REDDITO DEL SOGGETTO NON RESIDENTE SARA PARI AL MAGGIORE TRA UTILE ANTE IMPOSTE E REDDITO DETERMINATO SUI SEGUENTI COEFFICIENTI PATRIMONIALI 1% AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI, ALTRI TITOLI ECC. 4% 15% IMMOBILI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI, ANCHE IN LOCAZIONE FINANZIARIA 35
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