COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

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1 COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione istruttoria/illustrativa VISTA la legge 27/12/1997 n. 449, che all art. 48 prevede la delega al Governo ad emanare un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all I.R.P.E.F. VISTO il Decreto Legislativo 28/9/98 n. 360 che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 1999 l addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall art. 1, comma 10 della Legge 16/6/98, n VISTE le modifiche apportate dal comma 142 dell art. 1 della Legge finanziaria per l anno 2007 n. 296 del 27/12/2006. VISTO l art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con Legge n. 148/2011 ha abrogato l art. 5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la facoltà di aumentare le aliquote dell addizionale comunale all IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. N. 917/1986. PRESO ATTO, pertanto, che i Comuni possono istituire un addizionale all I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), salvo deroghe espressamente previste dalla legge. CONSIDERATO che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell aliquota dell addizionale comunale all I.R.P.E.F., nel limite massimo di 0,8 punti percentuali. CONSIDERATO che - con deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 20 novembre 2014 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Potenza; - ai sensi del comma 1 dell art. 251 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo il 18 agosto 2000, n 267, il Comune è tenuto, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di dissesto, a deliberare per le imposte e le tasse locali di spettanza dell ente dissestato le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita ; - la mancata adozione dei provvedimenti di attivazione delle entrate proprie entro 30 giorni dall esecutività della deliberazione di dissesto comporta, ai sensi del comma 6 dell articolo sopra citato, la sospensione dei trasferimenti erariali; 1

2 DATO ATTO che l addizionale comunale IRPEF nel Comune di Potenza: è stata stabilita per il 1999 nella misura dello 0,1 per cento con deliberazione consiliare n. 188 del ; nel 2000 con deliberazione consiliare n. 40 del è stato deciso l incremento dell aliquota dello 0,2 per cento fissando così l addizionale allo 0,3 per cento; nel 2001 con deliberazione della Giunta Comunale n. 865 del è stato deciso un ulteriore incremento dell aliquota di altri 0,2 punti percentuali portando l addizionale al suo valore massimo pari allo 0,5 per cento; per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 tale addizionale è stata confermata allo 0,5 per cento, rispettivamente, con delibere di Giunta Comunale n del , n. 387 del , n. 368 del , n. 233 del e n. 72 del 05/05/2006; per l anno ai sensi delle modifiche apportate dal comma 142 dell art. 1 della Legge finanziaria per l anno 2007 n. 296 del 27/12/ con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del avente ad oggetto Approvazione Regolamento addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche, il Comune di Potenza ha fissato in 0,8 punti percentuali l aliquota dell addizionale comunale all I.R.P.E.F. per l anno 2007 stabilendo una esenzione dall applicazione dell addizionale per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad 8.000,00; per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 rispettivamente con delibera di Giunta Comunale n. 236 del 21/12/2007, n. 213 del 04/12/2008, n. 219 del 22/ , n. 186 del 7/12/2010, n. 223 del 20/12/2011, n. 205 del 06/12/2012 e n. 205 del 16/12/2013 sono state confermate l addizionale comunale all I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80 per cento e l esenzione dall applicazione dell addizionale per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad 8.000,00. VISTO l art. 13 comma 16 il Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6/12/2011 n. 284) recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici", che ha anticipato al 20 dicembre il termine per effettuare la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze delle relative delibere per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'i.r.p.e.f. PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 20 novembre 2014 recante ad oggetto Articolo 244 e segg. Del D. Lgs n Dichiarazione di dissesto finanziario con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Potenza; RITENUTO in virtù del dichiarato stato di dissesto del Comune di Potenza, di dover modificare la delibera n. 205 del 16/12/2013, confermando l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF nella misura dello 0,8 %, ma senza prevedere fasce di esenzione dall applicazione dell imposta; VISTO il Testo Unico sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs n VISTO lo Statuto Comunale. VISTO il vigente regolamento di contabilità di questo Ente. tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente 2

3 DELIBERAZIONE 1) di modificare la delibera n. 205 del 16/12/2013 e di stabilire per l anno 2014 nella misura dello 0,80 per cento l aliquota dell addizionale comunale all I.R.P.E.F. senza prevedere fasce di esenzione dall applicazione dell imposta; 2) di approvare il Regolamento dell Addizionale Comunale all I.R.P.E.F., nel testo di cui all allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo la soppressione dell art. 7 Esenzioni; 3) di pubblicare entro il 20 dicembre 2014, il presente atto sul sito del Ministero dell Economia e delle Finanze secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia; 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4 comma dell art. 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n Potenza lì 16 dicembre 2014 IL DIRIGENTE L ASSESSORE (Ing. Dario DE LUCA) ======================================================================= Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Potenza, 16 dicembre 2014 Il Dirigente Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Potenza, 16 dicembre 2014 Il Dirigente del servizio finanziario ======================================================================= 3

4 REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento viene adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/ Ai fini dell applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. 3. Il regolamento disciplina l applicazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 dall art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall art. 142 della L. 296 del Per la disciplina dell imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale. Art. 2 - Soggetto attivo 1. L addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Potenza, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. Art. 3 - Soggetti passivi 1. Sono obbligati al pagamento dell addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Potenza, alla data del 1 gennaio dell anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. Art. 4 - Criteri di calcolo dell addizionale 1. L addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative Art. 5 - Variazione dell aliquota 1. L aliquota è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali. 2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). 3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell Interno. Art. 6 - Modalità di versamento 4

5 1. Il versamento dell addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. L acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l acconto dell addizionale dovuta è determinato dai sostituti d imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. Art. 7 - Esenzioni ==== Art. 8 - Sanzioni e interessi 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge. Art. 9 - Efficacia 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1 gennaio

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