LE COMPETENZE DELL UE
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- Alessio Ruggiero
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1 LE COMPETENZE DELL UE Corso di laurea in: - Giurisprudenza - Diritto per l impresa nazionale ed internazionale DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA
2 IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE In ambito europeo vige il principio delle competenze di attribuzione: VALE A DIRE, le istituzioni comunitarie esercitano esclusivamente le competenze che sono state loro attribuite dai Trattati. Art. 5 TUE: L Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dai Trattati. Art. 13, 2 TUE: Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati.
3 CLAUSOLA DI FLESSIBILITA Art. 352, 1 TFUE: se un azione dell Unione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi previsti dai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri d azione necessari, il Consiglio, deliberando all unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Art. 352, 4 TFUE: la clausola di flessibilità non può servire da base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la PESC. Stefano Bastianon
4 P Stefano Bastianon LA TIPOLGIA DELLE COMPETENZE (Art. 2 TFUE) ESCLUSIVE CONCORRENTI DI SOSTEGNO, COORDINAMENTO O COMPLETAMENTO
5 of. Stefano Bastianon Competenze esclusive Art. 2, 1 TFUE: Quando i trattati attribuiscono all'unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'unione oppure per dare attuazione agli atti dell'unione. Il fatto che l Unione non abbia esercitato la propria competenza non significa che questa automaticamente spetti agli SM. Il trasferimento di competenze deve ritenersi definitivo, per cui gli SM potranno legiferare solo previa autorizzazione dell Unione.
6 Art. 3 TFUE: L UE ha competenza esclusiva nei seguenti settori: unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale comune. L Unione ha, inoltre, competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze sul piano interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.. Stefano Bastianon
7 Competenze concorrenti Art. 2, 2 TFUE: Quando i trattati attribuiscono all'unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
8 Art. 4, 2 TFUE: Le competenze concorrenti riguardano i seguenti settori: mercato interno politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE coesione economica, sociale e territoriale agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare, ambiente protezione dei consumatori trasporti reti transeuropee energia spazio di libertà, sicurezza e giustizia problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE.
9 Competenze di sostegno, coordinamento o completamento Art. 2, 5 TFUE: In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Gli atti giuridicamente vincolanti dell Unione adottati in tali settori non possono comportare un armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. tutela e miglioramento della salute umana industria cultura turismo istruzione, formazione professionale, gioventù e sport protezione civile cooperazione amministrativa.
10 L ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL U.E. Nell esercizio delle proprie competenze l U.E. deve rispettare: DETERMINATE ESIGENZE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA
11 Le esigenze da rispettare si ricavano dagli artt. da 7 a 17 TFUE e riguardano i seguenti aspetti: a) la coerenza delle politiche e delle azioni dell Unione; b) la parità tra uomini e donne; c) un elevato livello di occupazione, di istruzione e formazione nonché la tutela della salute pubblica; d) il divieto di ogni forma di discriminazione; e) la tutela dell ambiente; f) la tutela dei consumatori; g) la tutela degli animali; h) i servizi di interesse economico generale; i) la trasparenza dell azione amministrativa; j) la protezione dei dati personali; k) la neutralità dell Unione rispetto alle confessioni religiose.
12 Il principio di sussidiarietà Art. 5, 3 TUE: L Unione interviene, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale, ma possono, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell Unione. Il principio di proporzionalità Art. 5, 4 TUE: Il contenuto e la forma dell azione dell Unione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei Trattati.
13 I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA E PROPORZIONALITA E I PARLAMENTI NAZIONALI Controllo ex ante. La Commissione è tenuta a trasmettere ogni sua proposta ai Parlamenti nazionali (oltre che al PE e al Consiglio). Tale proposta deve essere espressamente motivata alla luce dei principi di proporzionalità e sussidiarietà. Entro 8 settimane ogni Parlamento nazionale può presentare ai Presidenti del PE, della Commissione e del Consiglio un parere motivato che illustra le ragioni per le quali si ritiene che la proposta non rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
14 Se i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentano almeno un terzo dell insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali (due voti per ciascun Parlamento nazionale), il progetto deve essere riesaminato dal suo autore. Dopo tale riesame il progetto potrà essere confermato, modificato o ritirato con decisione motivata.
15 Nel caso in cui il progetto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria, se i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentano almeno la maggioranza semplice dell insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato dalla Commissione, la quale potrà decidere di mantenere il progetto, modificarlo o ritirarlo. Se la Commissione decide di mantenere la propria proposta, deve spiegare in un parere motivato le ragioni per le quali la proposta è ritenuta conforme al principio di sussidiarietà.. Stefano Bastianon
16 Tale parere motivato, unitamente ai pareri dei Parlamenti nazionali sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio: prima della conclusione della prima lettura, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano la compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà, tenendo conto sia del parere motivato della Commissione, sia dei pareri dei Parlamenti nazionali. A questo punto, se il Consiglio (a maggioranza del 55% dei suoi membri) o il Parlamento europeo (a maggioranza dei voti espressi) ritiene che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà, la proposta legislativa decade senza ulteriore esame.. Stefano Bastianon
17 Controllo ex post. Art. 8 Protocollo 2: i Parlamenti nazionali, attraverso i rispettivi Governi, possono presentare ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà. Art. 9 Protocollo 2: obbligo a carico della Commissione di presentare al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai Parlamenti nazionali (nonché di trasmettere al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni) una relazione annuale sull applicazione del principio di sussidiarietà.
18 LA COMPETENZA ESTERNA Sin dall inizio il processo di integrazione europea ha avuto una portata non solo intra-comunitaria, ma anche esterna. L esercizio delle competenze dell UE sul piano interno, infatti, comportava inevitabilmente ricadute anche sulla sfera esterna. Lo sviluppo dell UE non è avvenuto nel chiuso di un laboratorio, ma nel mondo reale per cui le istituzioni europee hanno sempre dovuto confrontarsi anche on il mondo esterno. L U.E. è un soggetto di diritto internazionale. Quindi ha la competenza per concludere accordi internazionali con Stati terzi o altre organizzazioni internazionali.
19 A.U.E.: primo momento di confronto formale per il coordinamento delle politiche estere nazionali. Trattato di Maastricht: PESC. Sino al Trattato di Lisbona i rapporti esterni dell UE si muovono lungo due direttrici distinti: - la PESC secondo il metodo intergovernativo; - le c.d. relazioni esterne secondo il metodo comunitario.
20 Trattato di Lisbona: azione esterna dell UE. Titolo V TUE: Disposizioni generali sull azione esterna dell UE e disposizioni specifiche sulla PESC Parte quinta TFUE: Azione esterna dell UE - PESC (PSDC); - Politica commerciale comune; - Cooperazione con i paesi terzi e aiuti umanitari; - Accordi internazionali; - Politica di vicinato (art 8 TUE: l UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione).
21 I PRINCIPI CHE GOVERNANO L AZIONE ESTERNA DELL UE Art. 21, 1 TUE: l azione dell UE sulla scena internazionale sui seguenti principi: Democrazia Stato di diritto Universalità ed indivisibilità dei diritti dell uomo Rispetto della dignità umana Principi di uguaglianza e solidarietà si fonda Rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale
22 LE FINALITA DELL AZIONE ESTERNA DELL UE Salvaguardare i valori dell UE, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza e la sua indipendenza. Consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell uomo e i principi del diritto internazionale. Preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. Favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale con l obiettivo di eliminare la povertà. Incoraggiare l integrazione di tutti i paesi nell economia mondiale. Contribuire all elaborazione di misure internazionali volte a preservare la qualità dell ambiente e la gestione sostenibili delle risorse naturali. Aiutare le popolazioni colpite da calamità naturali o provocate dall uomo. Promuovere un sistema internazionale basata su una cooperazione multilaterale rafforzata.
23 Il Consiglio europeo individua gli interessi e gli obiettivi strategici dell UE in materia di azione esterna. Le decisioni del Consiglio europeo sono prese all unanimità su raccomandazione del Consiglio. L Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in materia di PESC) e la Commissione (negli altri settori) possono presentare proposte congiunte al Consiglio.
24 LA POLITICA COMMERCIALE COMUNE La politica commerciale comune è nata con le Comunità ed ha rappresentato la prima espressione della politica estera. Essa rappresenta il risvolto sul piano esterno del mercato comune. Essa ha ad oggetto la disciplina e la gestione degli scambi commerciali tra l UE e i paesi terzi: modalità con cui i beni provenienti da paesi terzi possono entrare nell UE; modalità cui beni prodotti negli Stati membri possono essere esportati verso paesi terzi.
25 GLI STRUMENTI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE Regolamenti del Consiglio e del P.E. adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Accordi internazionali con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Si applica l apposita procedura prevista dall art. 218 TFUE fatte salve le disposizioni specifiche previste in materia di politica commerciale comune.
26 LA COOPPERAZIONE CON I PAESI TERZI E L AIUTO UMNITARIO Art. 208 TFUE: cooperazione allo sviluppo. L obiettivo è la riduzione e l eliminazione della povertà. L UE e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi anche nelle organizzazioni internazionali. P.E. e Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Art. 212 TFUE: cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. Si tratta di varie forme di cooperazione con paesi terzi diversi da quelli in via di sviluppo. P.E. e Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Coordinamento azioni dell UE e degli Stati membri.
27 Art. 214 TFUE: aiuto umanitario Assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall uomo per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Coordinamento con le azioni condotte dalle organizzazioni internazionali e dagli Stati membri. P.E. e Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell Unione e quelle degli Stati membri.
28 LA STIPULA DI ACCORDI INTERNAZIONALI In virtù del fatto che l U.E. è un soggetto di diritto internazionale, essa ha la competenza per concludere accordi internazionali con Stati terzi o altre organizzazioni internazionali. Art. 216 TFUE: L Unione può concludere accordi con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali: qualora lo prevedano i Trattati; qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare uno degli obiettivi fissati dai Trattati; qualora la conclusione di un accordo sia prevista da un atto giuridico vincolante dell Unione; qualora la conclusione dell accordo possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.
29 LA COMPETENZA ESTERNA Competenza esterna espressamente prevista: - Qualora i Trattati lo prevedano. Competenza esterna parallela: - La conclusione dell accordo è necessaria per la realizzazione sul piano interno di uno degli obiettivi fissati dai Trattati. - La conclusione di un accordo è prevista da un atto giuridico vincolante dell Unione. - La conclusione dell accordo può incidere su norme comuni o alterarne la portata.
30 La conclusione dell accordo può incidere su norme comuni o alterarne la portata. L Unione ha già esercitato sul piano interno la propria competenza. L accordo internazionale può incidere sugli atti adottati sul piano interno. La competenza non può che spettare all Unione. La conclusione dell accordo è necessaria per la realizzazione sul piano interno di uno degli obiettivi fissati dai Trattati. L Unione non ha ancora esercitato la propria competenza sul piano interno e la esercita contestualmente all esercizio della competenza esterna.
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