Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

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1 Regolamento relativo alle modalità di finanziamento da parte della Provincia dei programmi di attività elaborati dagli organismi associativi tra apicoltori per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, in applicazione dell articolo 14 della Legge Regionale 18 marzo 2010, n. 6. Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di finanziamento ai sensi dall articolo 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6, dei programmi di attività elaborati dagli organismi associativi tra apicoltori, aventi sede ed operanti sul territorio della Provincia di Trieste, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico. 2. Per organismi associativi tra apicoltori, ai sensi del comma 1, si intende le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti sul territorio della Provincia di Trieste. 1. La Provincia di Trieste sostiene in particolare: Articolo 2 (Tipologia delle attività finanziabili) a) interventi relativi all organizzazione di corsi di formazione degli apicoltori; b) organizzazione di conferenze divulgative su argomenti inerenti l apicoltura; c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, ad esclusione di quelli che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi alle normali spese di funzionamento dell attività; d) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere; e) diffusione di conoscenze scientifiche; f) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori del territorio interessato, purché esse siano di carattere generico e non finalizzate a discriminare alcun produttore. Articolo 3 (Criteri generali di finanziamento) 1. Il finanziamento a favore degli organismi di cui al precedente art. 1, co. 1, può estendersi all 80% delle spese ammissibili e non potrà comportare in alcun caso pagamenti in denaro direttamente ai produttori. 2. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare nella misura percentuale massima consentita (in rapporto alle relative spese ammissibili) le istanze pervenute, l entità dei contributi sarà ridotta in modo omogeneamente proporzionale. Articolo 4 (Requisiti di ammissibilità della spesa riferiti a determinate tipologie di incentivo) 1. Per quanto riguarda i servizi di consulenza, le spese ammissibili dovranno includere esclusivamente i servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né siano connesse con le normali spese di funzionamento dell impresa. 1

2 2. Per quanto concerne l organizzazione e la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, saranno finanziate esclusivamente le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l affitto degli stands ed i premi simbolici assegnati nell ambito di concorsi sino ad un importo massimo di 250,00 per premio e per vincitore. 3. Con riferimento al precedente art. 2 non sono comunque ammesse le spese di ristorazione, quelle dovute all I.V.A. e quelle dovute ad oneri previdenziali/assistenziali. Articolo 5 (Regimi di aiuto) 1. Le varie tipologie di incentivo di cui agli articoli precedenti corrispondono a quelle previste al punto n. 103 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale , che rinvia all articolo 15 del Regolamento CE n. 1857/2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e, come tali, non risultano soggetti ai massimali previsti per i contributi concessi a titolo di regime de minimis. Articolo 6 (Modalità di presentazione delle richieste di contributo) 1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall Amministrazione Provinciale, e sottoscritta dal legale rappresentante dell associazione tra apicoltori, potrà riguardare una o più iniziative tra quelle indicate all art. 2 del presente regolamento e dovrà essere inoltrata alla Provincia di Trieste improrogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno, corredata della seguente documentazione: a) estremi anagrafici del legale rappresentante dell associazione di apicoltori; b) descrizione sintetica di una o più iniziative previste tra quelle oggetto di finanziamento, indicazione della relativa durata e corrispondente/i preventivo/i dettagliato/i della spesa; c) dichiarazione, resa in conformità alla vigente normativa in tema di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive, attestante che per le medesime iniziative non sono stati richiesti né verranno richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari; d) dichiarazione, altresì resa in conformità alla vigente normativa in tema di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive, attestante: - il possesso dello status di organismo associativo tra apicoltori, riconosciuto con decreto del direttore del Servizio Regionale competente (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione); - il numero dei soggetti iscritti all organismo associativo tra apicoltori; e) dichiarazione, resa in conformità alla vigente normativa in tema di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive, attestante l assoggettamento o meno, a ritenuta fiscale del contributo provinciale ai sensi dell art. 28 del D.P.R n. 600; f) istanza per le modalità di accredito del contributo concesso, con indicazione dell eventuale banca di appoggio e sue coordinate bancarie (IBAN); g) copia di un valido documento d identità del legale rappresentante e del codice fiscale e/o certificato di attribuzione della partita IVA dell Associazione; h) copia dello Statuto e dell Atto Costitutivo dell Associazione tra apicoltori; i) elenco delle cariche sociali. 2. Le domande di contributo vanno presentate al protocollo dell Amministrazione Provinciale Piazza Vittorio Veneto 4, Trieste o inviate con raccomandata A.R. al medesimo indirizzo oppure trasmesse con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1. Ai fini dell osservanza dei termini fanno fede la data di spedizione della posta 2

3 elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all inoltro a mezzo di raccomandata AR, il timbro dell ufficio postale di spedizione. 3. Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito Internet, l Unità Operativa competente per l istruttoria provvederà a richiedere agli interessati l invio della documentazione mancante ovvero l integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell apposita comunicazione, a pena di rigetto dell istanza. Articolo 7 (Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi) 1. La Provincia di Trieste effettua l istruttoria delle domande presentate, redige l elenco delle istanze ammissibili e provvede alla definizione dei rispettivi contributi da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo Con determinazione dirigenziale si provvederà all approvazione del suddetto elenco e alla contestuale concessione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili. Con successive determinazioni dirigenziali si autorizzerà l erogazione del contributo concesso dopo aver valutato la regolarità della documentazione presentata a titolo di rendiconto. Articolo 8 (Rendicontazione e spese ammissibili) 1. Entro il mese di febbraio dell anno successivo a quello di concessione, del contributo, i beneficiari dovranno presentare alla Provincia di Trieste il rendiconto delle spese sostenute, entro l importo di spesa ritenuto ammissibile in sede di istruttoria d ufficio. 2. Per il computo dei termini di presentazione della richiesta e relativi allegati, di cui al comma 1, si rimanda a quanto previsto dall art. 6, co. 2. Articolo 9 (Cause di rideterminazione del contributo) 1. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare inferiore a quella ammissibile, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. 2. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare superiore a quella ammissibile, il contributo non potrà essere aumentato rispetto a quanto autorizzato in sede di concessione. Articolo 10 (Cause di diniego, revoca, decadenza, nonché cause di non ammissione e sospensione dell erogazione del contributo) 1. L Amministrazione Provinciale di Trieste procederà all adozione dei provvedimenti di diniego, di revoca, di decadenza ovvero di sospensione dell erogazione del contributo, qualora si riscontrino: a) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive; b) il mancato rispetto dei termini perentori previsti dal presente regolamento; 3

4 c) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità previste dai precedenti articoli 2 e 4; d) il mancato invio delle integrazioni richieste entro la scadenza del termine concesso. 2. La mancata presentazione del rendiconto relativo a spese sostenute a valere con i contributi concessi ai sensi del presente regolamento comporta la non ammissibilità della domanda per gli esercizi successivi. Articolo 11 (Restituzione delle somme erogate) Qualora da verifiche e controlli - disposti dalla Provincia di Trieste successivamente alla conclusione dell iter contributivo - emergessero irregolarità nell utilizzo delle somme erogate, le stesse dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall articolo 49 della LR 20 marzo 2000, n. 7. Articolo 12 (Computo dei termini) Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni dell art del Codice Civile. Articolo 13 (Controlli) La Provincia di Trieste attua controlli ed ispezioni sugli interventi contributivi di cui al presente Regolamento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della LR n. 7/2000 e dei Regolamenti Provinciali vigenti in materia di verifiche a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Articolo 14 (Termine per la conclusione dei procedimenti) 1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all applicazione del presente regolamento vengono fissati in 90 (novanta) giorni decorrenti (per ciascuna tipologia di contributo): a) dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, per quanto riguarda la redazione del provvedimento di concessione del contributo o di eventuale diniego; b) dalla data di presentazione del rendiconto, per quanto riguarda la redazione del provvedimento di erogazione del contributo (importo intero o importo a saldo) o di eventuale revoca dello stesso. 2. La richiesta di produrre e/o integrare la documentazione comporta la sospensione dei termini per il tempo tecnico necessario al completamento dell istruttoria da parte degli uffici competenti. Articolo 15 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II e III della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo quanto stabilito dall art. 2, comma II-bis della LR medesima. Inoltre, si applicano le norme vigenti di cui alla legislazione di settore. 2. Ogni successiva modificazione e/o integrazione al D.P.R. n. 445/2000 ed alle Leggi Regionali n. 7/2000 e n. 6/2010, riguardanti norme e/o disposizioni contenute in questo regolamento o a cui esso si richiami, saranno da ritenersi automaticamente inserite all interno del regolamento medesimo (c.d. clausola di rinvio dinamico). 4

5 Art. 16 (Pubblicità) Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione del sito web della Provincia di Trieste prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Altresì, in osservanza della medesima normativa, saranno pubblicati i dati e le informazioni relative ai contributi concessi. Articolo 17 (Entrata in vigore) Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell art. 59 c. 5 del vigente Statuto. 5

6 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: MAURIZIO VIDALI CODICE FISCALE: VDLMRZ67T12L424F DATA FIRMA: 03/12/ :37:09 IMPRONTA: 1570CC7F138145E3C1B4AEE1CB509B6D9D3C80B8C10611B D77BAA63 9D3C80B8C10611B D77BAA63A4D8EADB893C3D49BBC0C318FF7FFA5F A4D8EADB893C3D49BBC0C318FF7FFA5F6CA4EC6B75C11ABD3DEEDE96AA4C9980 6CA4EC6B75C11ABD3DEEDE96AA4C9980D50F7795CD0DE53BDE F9 NOME: GABRIELLA LUGARA' CODICE FISCALE: LGRGRL67T53H224K DATA FIRMA: 03/12/ :46:17 IMPRONTA: 0D42D33033FBC6FA322BE20792C1BAE92DF5631F746C51D52C624BE7B649B617 2DF5631F746C51D52C624BE7B649B DAD2E2CE0F347CE164A26E DAD2E2CE0F347CE164A26E250BEB310728EC06B AEBAF BEB310728EC06B AEBAFE0B3A7ADFB79402E42F8596BA3D0036C

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