TASSAZIONE IMMOBILI E ATTIVITA FINANZIARIE ALL ESTERO -CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE-

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO TASSAZIONE IMMOBILI E ATTIVITA FINANZIARIE ALL ESTERO -CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE- MASSIMILIANO SIRONI 26 SETTEMBRE SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO

2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Premessa

3 Contesto normativo IVIE: Norma di riferimento: art. 19 co D.L. n. 201/2011 (conv. con modifiche in L. n. 214/2011) Ulteriori modifiche: art. 8 co. 16 lett. e), f), g) D.L. n. 16/2012 (conv. con modifiche in L. n.44/2012) IVAFE: Norma di riferimento: art. 19 co D.L. n.201/20111 (conv. con modifiche in L. n.214/2011) Ulteriorimodifiche:art.8co.16 17D.L.n.16/2012(convertito conmodificheinl.n.44/2012) Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 5 giugno 2012 Circolare Agenzia Entrate n.28/e del 2 luglio

4 IVIE 4

5 IVIE soggetti passivi e presupposto Soggetti passivi: persone fisiche residenti nel territorio dello Stato(art.19co.13e14D.L.201/2011) Presupposto oggettivo: proprietà o altro diritto reale su immobile (art. 19 co. 14 D.L. 201/2011) a qualsiasi uso destinati Base imponibile: valore degli immobili situati all estero a qualsiasi uso destinati(art. 19 co. 13 D.L. 201/2011) Decorrenza: a decorrere dal 2011 (art. 19 co. 13 e 14 D.L. 201/2011) 5

6 Persone fisiche residenti IVIE soggetti passivi Residente art.2 T.U.I.R. residente per la maggior parte del periodo d'imposta (iscrizione anagrafe residenti) art.2 co. 2- bis - A.I.R.E. - Residenza blacklist 6

7 Soggetti passivi (segue) Circ. 28/E: Verifica del requisito temporale di residenza a posteriori Verifica della residenza/domicilio in uno dei Paesi black-list D.M. 4 maggio 1999 Presunzione relativa e prova contraria 7

8 Soggetti passivi (segue) Immobili: detenuti in comunione (in proporzione al valore relativo alla quota) detenuti tramite società fiduciaria formalmente intestati ad altre entità giuridiche ( interposizione, cfr. circ. n.99/e del 4/12/2001; circ. n.43/e del 10/10/2009 e n. 61/E del 27/12/2010) 8

9 Presupposto oggettivo Proprietà Presupposto Oggettivo Immobili A qualsiasi uso destinati Altro diritto reale - case - uffici - negozi - capannoni... 9

10 Presupposto oggettivo (segue) Proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati Titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie (No nuda proprietà) Concessionario di aree demaniali Locatario di immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria Ai fini dell individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari l obbligo passivo dell imposta si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l immobile è ubicato (circ. 28/E) 10

11 Valore degli immobili una prima suddivisione Immobili situati extra-ue (o S.E.E.) Valore risultante da atto di acquisto o da contratto In mancanza valore di mercato rilevabile nel mercato in cui è situato l immobile Immobili situati UE (o S.E.E.) Valore catastale rivalutato secondo norma del Paese ai fini di assolvimento imposta patrimoniale o reddituale In mancanza vd. valore immobili extra-ue 11

12 Valore degli immobili (circ. 28/E) Criterio generale: costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo sostenuto per l ottenimento degli altri diritti reali 1. Se per i diritti reali diversi dalla proprietà non risulta evidenza del costo/valore in contratto, allora utilizzazione dei criteri dettati dalla legislazione straniera in cui è situato immobile 12

13 Valore degli immobili - segue 2. Immobili in corso costruzione costo di costruzione sostenuto (att.ne: documentazione) 3. Se l immobile non è più posseduto alla data del e no valore secondo criteri precedenti, allora valore dell immobile rilevato al termine del periodo di detenzione 4. Immobili acquistati per successione/donazione valore risultante da dichiarazione di successione/donazione (o atti analoghi). In mancanza costo di acquisto o di costruzione sostenuto da de cuius o donante (att.ne documentazione) 13

14 Valore degli immobili - segue Immobili U.E. (o S.E.E.*): Criterio prioritario valore catastale ai fini imposta patrimoniale/reddituale In caso di diversi valori imponibili: prevale imposta patrimoniale (comprese quelle di competenza enti locali/territoriali) * vd. Tabella 1 allegata alla circolare 28/E 14

15 Valore degli immobili - segue Immobili U.E. e reddito medio ordinario (RMO): In generale R.M.O. non utilizzabile A meno che la legislazione locale non preveda meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli di legge italiana Clausola di non disparità : se presente R.M.O. e assenti meccanismi moltiplicativi locali utilizzo R.M.O. x coefficienti IMU. In tale caso si deve comunque tenere conto delle rettifiche previste dalla legislazione locale 15

16 Valore degli immobili - segue La tabella allegata alla circ. 28/E: - Colonna 1 Paese U.E. (o S.E.E.); - Colonna 2 Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione immobile; - Colonna 3 Imposta patrimoniale detraibile Come utilizzare tabella: prima indicazione che può non tener conto di normative sopravvenute. La verifica dei contenuti (e di modifiche), è a cura del singolo contribuente 16

17 IVIE imposta Aliquota - 0,76% - Nessuna detrazione - 0,40% (abitazione principale + per pertinenze) - Detrazione per ogni figlio di età non sup. a 26 anni dimorante abitualmente e residente (solo per 2012 e 2013), fino a un massimo di otto figli No versamento se imposta non supera complessivamente euro 200 (valore ): - valore su immobile - a prescindere da periodo possesso e da quote - non si tiene conto delle detrazioni - no indicazione in RM se al di sotto di tale valore (permane RW) Deroga al criterio di residenza T.U.I.R. secondo accordi internazionali ratificati per: - persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa, per un suo ente locale - persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'italia Limitatamente al periodo in cui tale status sussiste 17

18 Credito Imposta Extra-UE Imposta patrimoniale art. 19 co.16 D.L. 201/2011 Credito d'imposta (per importi versati) UE (o S.E.E.) Imposta patrimoniale e reddituale art. 165 T.U.I.R. art. 8 co.16 lett. g) D.L. 16/

19 Adempimenti e decorrenza Quadro RM sez XV UNICO PF (per conversione importi diversi - provv. Dir. Ag. Entrate 30/1/2012) L imposta è dovuta a decorrere dal 2011 no acconti Versamento mod. F24 (ris. 54/E 7/6/2012); sì rateazione e compensazione Soglia di versamento minimo: Euro 12,00 Possesso: Almeno 15 gg. = 1 mese Per: - versamento, [F24 e compensazioni] - liquidazione, - accertamento, [esecutività reclamo] - riscossione, - sanzioni, [infedele dichiarazione ravvedimento operoso] - rimborso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche (art. 19 co. 17 D.L. n.201/2011). 19

20 IVAFE 20

21 Ambito soggettivo Persone fisiche residenti in Italia [cfr. lucido precedente] Presupposto: che detengono all estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale e, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se provengono da eredità o donazioni No esclusioni es.: soggetti che detengono c/c esteri sui quali vengono accreditati stipendi 21

22 Ambito oggettivo Concetto di attività finanziaria ai fini IVAFE: cfr. par circ. 28/E. - No IVAFE per forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società o enti diritto estero - No IVAFE - Contratto di amministrazione con fiduciaria residente 22

23 Valore attività finanziarie Valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui detenute (att.ne documentazione) Se non detenute 31/12: valore di mercato al termine del periodo di detenzione Attività finanziarie quotate in mercati regolamentati VALE tale quotazione (valore puntuale di quotazione) Azioni, obbligazioni, altri titoli o strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati valore nominale. In mancanza, valore di rimborso Se sono presenti entrambi, prevale valore nominale e se sono assenti entrambi valore di acquisto 23

24 IVAFE Imposta pari a: - 1 per mille per 2011 e ,5 per mille, annualità successive NO soglia esenzione Imposta proporzionale ai giorni di detenzione e alla quota di possesso Detrazione per credito di imposta per imposte patrimoniali versate nell'anno di riferimento. - il credito d'imposta NON può eccedere l'imposta dovuta - attenzione: convenzione contro doppie imposizioni - tassazione esclusiva Paese residenza - no credito imposta c/c U.E. e S.E.E. - applicazione imposta in misura fissa Euro 34,20 (cfr. art. 13 co. 2-bis lett. a, Tariffa allegata D.P.R. n. 642/1972) - ad ogni singolo c/c o libretto di risparmio - rapportata a periodo di detenzione (in gg.) e quota di possesso - no imposta se valore medio giacenza annuo non superiore a Euro (sommatoria c/c presso medesimo intermediario) - No RM 24

25 Adempimenti e decorrenza Quadro RM sez XVI UNICO PF (per conversione importi diversi - provv. Dir. Ag. Entrate 30/1/2012) L imposta è dovuta a decorrere dal 2011 no acconti Versamento mod. F24 (ris. 54/E 7/6/2012); sì rateazione e compensazione Soglia di versamento minimo: Euro 12,00 Possesso: Almeno 15 gg. = 1 mese Per: - versamento, [F24 e compensazioni] - liquidazione, - accertamento, [esecutività reclamo] - riscossione, - sanzioni, [infedele dichiarazione ravvedimento operoso] - rimborso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche (art. 19 co. 17 D.L. n.201/2011). 25

Contenuto in sintesi ----------

Contenuto in sintesi ---------- DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 77 05.07.2012-77/FS/om TITOLO: Imposta sul valore degli immobili situati all estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all estero Circolare

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