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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 novembre 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 MOTIVAZIONE Oggetto: Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2016 Attuazione della decisione 2014/335/UE relativa alle risorse proprie in seguito al completamento del processo di ratifica e alla sua entrata in vigore in data 1º ottobre 2016 Posizione del Consiglio dell'8 novembre 2016 I. INTRODUZIONE Il 7 ottobre 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 5/2016. Scopo del PBR è attuare la nuova decisione 2014/335/UE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie (DRP 2014) a seguito del completamento del processo di ratifica e dell'entrata in vigore di tale decisione in data 1º ottobre Il PBR n. 5/2016 tiene conto dell'effetto retroattivo della DRP 2014 dal 1º gennaio 2014 in poi e comprende i necessari adeguamenti degli importi messi a disposizione dagli Stati membri negli esercizi finanziari 2014, 2015 e L'incidenza globale di tale PBR sul bilancio 2016 è il risultato di nuovi elementi inclusi nella DRP 2014 che non figuravano nella "vecchia" decisione sulle risorse proprie del 2007, vale a dire: una nuova aliquota delle spese di riscossione per le risorse proprie tradizionali, un'aliquota ridotta della risorsa propria basata sull'iva per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia, l'uso dei dati SEC 2010 per l'rnl, nonché una riduzione lorda dei contributi annuali basati sull'rnl per la Danimarca, i Paesi Bassi, l'austria e la Svezia. Il finanziamento della correzione a favore del Regno Unito per il 2014 e il 2015 ha dovuto essere adeguato di conseguenza /16 rus/gez/s 1 DG G 2A IT

2 L'incidenza netta del PBR è pari a zero, in quanto le correzioni supplementari concesse ad alcuni Stati membri dalla DRP 2014 devono essere finanziate dagli altri. II. CONCLUSIONE L'8 novembre 2016 il Consiglio ha adottato la sua posizione sul PBR n. 5 del bilancio generale 2016 che figura nell'allegato /16 rus/gez/s 2 DG G 2A IT

3 ALLEGATO ALLEGATO TECNICO 13584/16 rus/gez/s 3

4 STATO GENERALE DELLE ENTRATE 13584/16 rus/gez/s 4

5 A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE 13584/16 rus/gez/s 5

6 FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE Stanziamenti da coprire durante l esercizio 2016 conformemente all articolo 1 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'unione europea SPESE Descrizione Bilancio Bilancio Variazione (in %) 1. Crescita intelligente e inclusiva ,31 2. Crescita sostenibile: risorse naturali ,80 3. Sicurezza e cittadinanza ,85 4. Ruolo mondiale dell Europa ,80 5. Amministrazione ,38 6. Compensazioni Strumenti speciali ,04 Totale delle spese ,31 ENTRATE Descrizione Bilancio Bilancio Variazione (in %) Entrate varie (titoli da 4 a 9) ,92 Eccedenza disponibile dell esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0) ,96 Riversamento dell eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2) Saldi delle risorse proprie provenienti dall IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2) Totale delle entrate dei titoli da 3 a ,46 Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2) ,93 Risorse proprie IVA all aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3) ,68 Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4) Stanziamenti da coprire con le risorse proprie di cui all articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom ,07 Totale delle entrate , Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del , pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi nn. 1/2016, 2/2016 e 3/2016 e la posizione del Consiglio sui PBR nn. 4/2016 e 5/2016. Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 budget (GU L 69 del , pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 8/2015. L articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio». Le risorse proprie per il bilancio 2016 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 166a riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 18 maggio L articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio» /16 rus/gez/s 6

7 TABELLA 1 Calcolo della riduzione degli imponibili armonizzati dell imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente all articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom Stato membro 1% della base IVA 1% del reddito Tasso di riduzione 1% del reddito 1% della base IVA Stati membri la cui non ridotta nazionale lordo (in %) nazionale lordo ridotta 1 base IVA è ridotta moltiplicato per il tasso di riduzione (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Croazia Italia Cipro Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Lussemburgo Ungheria Malta Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale La base da tenere in considerazione non supera il 50% dell RNL /16 rus/gez/s 7

8 TABELLA 2 Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall IVA conformemente all articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 3) Stato membro 1% della base IVA ridotta Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %) Risorse proprie IVA all aliquota uniforme (1) (2) (3) = (1) (2) Belgio , Bulgaria , Repubblica ceca , Danimarca , Germania , Estonia , Irlanda , Grecia , Spagna , Francia , Croazia , Italia , Cipro , Lettonia , Lituania , Lussemburgo , Ungheria , Malta , Paesi Bassi , Austria , Polonia , Portogallo , Romania , Slovenia , Slovacchia , Finlandia , Svezia , Regno Unito , Totale /16 rus/gez/s 8

9 TABELLA 3 Determinazione dell aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente all articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 4) Stato membro 1% del reddito Aliquota uniforme di risorse proprie Risorse proprie «base nazionale lordo «base complementare» complementare» all aliquota uniforme (1) (2) (3) = (1) (2) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia , Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale Calcolo dell aliquota: ( ) / ( ) = 0, /16 rus/gez/s 9

10 TABELLA 4 Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi, l'austria e la Svezia e del relativo finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6) Stato membro Riduzione lorda Quota percentuale dell'imponibile RNL Chiave RNL applicata alla riduzione lorda Finanziamento della riduzione (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgio 2, Bulgaria 0, Repubblica ceca 1, Danimarca , Germania 21, Estonia 0, Irlanda 1, Grecia 1, Spagna 7, Francia 15, Croazia 0, Italia 11, Cipro 0, Lettonia 0, Lituania 0, Lussemburgo 0, Ungheria 0, Malta 0, Paesi Bassi , Austria , Polonia 2, Portogallo 1, Romania 1, Slovenia 0, Slovacchia 0, Finlandia 1, Svezia , Regno Unito 17, Totale , Deflatore PIL dell UE in EUR (previsioni economiche primavera 2015): (a) 2011 UE27 = 101,2490 / (b) 2013 UE27 = 104,3831 (c) 2013 UE28 = 104,3687 / (d) 2016 UE28 = 110,9221 Importo forfettario per i Paesi Bassi: prezzi 2016: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Importo forfettario per la Svezia: prezzi 2016: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Importo forfettario per la Danimarca: prezzi 2016: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Importo forfettario per l'austria: prezzi 2016: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR 13584/16 rus/gez/s 10

11 TABELLA 5.1 Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2015 conformemente all articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 5) Descrizione Coefficiente 1 (%) Importo 1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa 19, Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento 7, (1) (2) 11, Spesa ripartita totale Spese relative all allargamento Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento = (4) (5) Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) (6) 0, Vantaggio del Regno Unito Correzione britannica di base = (7) (8) Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali Correzione a favore del Regno Unito = (9) (10) Percentuali arrotondate. L importo delle spese relative all allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all IVA livellata e dell introduzione della risorsa PNL/RNL. Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall aumento dal 10% al 20 % al 1 gennaio 2014 della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per le spese di riscossione di queste risorse (RPT) /16 rus/gez/s 11

12 TABELLA 5.2 Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2014 conformemente all articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 3 6) Descrizione Coefficiente 1 (%) Importo 1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa 17, Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto 7,4180 dell allargamento 3. (1) (2) 10, Spesa ripartita totale Spese relative all allargamento Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento = (4) (5) Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) (6) 0, Vantaggio del Regno Unito Correzione britannica di base = (7) (8) Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali Correzione a favore del Regno Unito 5 = (9) (10) Percentuali arrotondate. L importo delle spese relative all allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all IVA livellata e dell introduzione della risorsa PNL/RNL. Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall aumento dal 10% al 20 % al 1 gennaio 2014 della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per le spese di riscossione di queste risorse (RPT). Nota: la differenza di EUR tra l importo provvisorio della correzione britannica 2014 ( EUR, come calcolato sopra) e l importo della correzione britannica 2014 precedentemente iscritto in bilancio ( EUR, iscritti nel presente PBR per l'applicazione della DRP 2014 nell'esercizio 2015) è finanziata nel capitolo 36 del PBR n. 5/ /16 rus/gez/s 12

13 TABELLA 5.3 Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2012 conformemente all articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 5) Descrizione Coefficiente 1 (%) Importo 1. Quota del Regno Unito (in %) nella base IVA non ridotta indicativa 16, Quota del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento 7, (1) (2) 8, Spesa ripartita totale Spese relative all allargamento a. Spese di preadesione b. Spese legate all articolo 4, paragrafo 1, lettera g) Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell allargamento = (4) (5) Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) (6) 0, Vantaggio del Regno Unito Correzione britannica di base = (7) (8) Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali Correzione a favore del Regno Unito 5 = (9) (10) Percentuali arrotondate. L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde: i) ai pagamenti effettuati a favore dei dieci nuovi Stati membri (che hanno aderito all'unione il 1 maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, adeguati applicando il deflatore PIL dell'unione per gli esercizi , nonché ai pagamenti effettuati a titolo degli stanziamenti 2006 a favore della Bulgaria e della Romania, adeguati applicando il deflatore PIL dell'unione per gli esercizi (5a); ii) alla spesa ripartita totale negli Stati membri in questione, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e per le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia (5b). Quest'importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell'allargamento rimangano tali anche dopo. Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all IVA livellata e dell introduzione della risorsa PNL/RNL. Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall aumento dal 10% al 25% al 1 gennaio 2001 della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT). Nota: la differenza di EUR tra l importo definitivo della correzione britannica del 2012 ( EUR, come calcolato sopra) e l importo della correzione britannica del 2012 precedentemente iscritto in bilancio ( EUR, iscritti nel BR n. 6/2015) è finanziata nel capitolo 35 del PBR n. 4/ /16 rus/gez/s 13

14 TABELLA 6.1 Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a EUR (capitolo 1 5) Stato membro Parti nelle basi Parti senza il Parti senza la 3/4 della parte Importo della Chiave di Chiave di RNL Regno Unito Germania, i di Germania, colonna 4 finanziamento finanziamento Paesi Bassi, Paesi Bassi, ripartito applicata alla l Austria, la Austria, Svezia secondo la correzione Svezia e il nella colonna 2 chiave della Regno Unito colonna 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgio 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Bulgaria 0,29 0,35 0,56 0,16 0, Repubblica ceca 1,05 1,27 2,05 0,58 1, Danimarca 1,86 2,25 3,63 1,03 3, Germania 21,25 25,66 0,00-19,25 0,00 6, Estonia 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irlanda 1,29 1,56 2,52 0,72 2, Grecia 1,17 1,41 2,28 0,65 2, Spagna 7,43 8,97 14,48 4,13 13, Francia 15,08 18,21 29,37 8,37 26, Croazia 0,29 0,35 0,57 0,16 0, Italia 11,08 13,38 21,58 6,15 19, Cipro 0,11 0,14 0,22 0,06 0, Lettonia 0,17 0,21 0,33 0,10 0, Lituania 0,25 0,30 0,49 0,14 0, Lussemburgo 0,23 0,28 0,45 0,13 0, Ungheria 0,71 0,86 1,39 0,40 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Paesi Bassi 4,67 5,64 0,00-4,23 0,00 1, Austria 2,30 2,78 0,00-2,08 0,00 0, Polonia 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Portogallo 1,21 1,46 2,35 0,67 2, Romania 1,09 1,32 2,12 0,61 1, Slovenia 0,26 0,31 0,51 0,14 0, Slovacchia 0,52 0,62 1,00 0,29 0, Finlandia 1,41 1,71 2,75 0,78 2, Svezia 3,25 3,93 0,00-2,95 0,00 0, Regno Unito 17,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Totale 100,00 100,00 100,00-28,50 28,50 100, I calcoli sono effettuati con quindici decimali /16 rus/gez/s 14

15 TABELLA 6.2 Aggiornamento intermedio del finanziamento della correzione per il Regno Unito per il 2014 (capitolo 36) Stato membro Importo (1) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale /16 rus/gez/s 15

16 TABELLA 6.3 Finanziamento della correzione definitiva per il Regno Unito per il 2012 (capitolo 35) Stato membro Importo (1) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale /16 rus/gez/s 16

17 Stato membro Contributi netti nel settore dello zucchero (80%) TABELLA 7 Riepilogo del finanziamento 1 del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro Risorse proprie tradizionali (RPT) Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti ORD 2014 Dazi doganali netti (80%) Totale delle risorse proprie tradizionali nette (80%) Spese di riscossione (20 % delle RPT lorde) () Risorsa propria basata sull IVA Risorsa propria basata sull RNL Riduzione a favore di: Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia Correzione a favore del Regno Unito (1) (2) (3) =(1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) Totale «contributi nazionali» (9) = (5) + (6) + (7) + (8) Percentuale del totale «contributi nazionali» (%) (10) Adeguamento relativo agli esercizi 2014 e 2015 Totale risorse proprie 2 (11) (12) = (3) + (9) + (11) Belgio , Bulgaria , Repubblica ceca , Danimarca , Germania , Estonia , Irlanda , Grecia , Spagna , Francia , Croazia , Italia , Cipro , Lettonia , Lituania , Lussemburgo , Ungheria , Malta , Paesi Bassi , Austria , Polonia , Portogallo , (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); ( = = ). Totale delle risorse proprie in percentuale dell'rnl: ( ) / ( ) = 0,89 % 13584/16 rus/gez/s 17

18 Stato membro Contributi netti nel settore dello zucchero (80%) Risorse proprie tradizionali (RPT) Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti ORD 2014 Dazi doganali netti (80%) Totale delle risorse proprie tradizionali nette (80%) Spese di riscossione (20 % delle RPT lorde) () Risorsa propria basata sull IVA Risorsa propria basata sull RNL Riduzione a favore di: Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia Correzione a favore del Regno Unito Totale «contributi nazionali» Percentuale del totale «contributi nazionali» (%) Adeguamento relativo agli esercizi 2014 e 2015 Totale risorse proprie 2 Romania , Slovenia , Slovacchia , Finlandia , Svezia , Regno Unito , Totale , /16 rus/gez/s 18

19 B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO 13584/16 rus/gez/s 19

20 ENTRATE Titolo Denominazione Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ Risorse proprie Eccedenze, saldi e adeguamenti Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell Unione Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni Titolo 6 - CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL UNIONE Interessi di mora e multe Assunzione ed erogazione di prestiti Entrate varie Totale TITOLO 1 RISORSE PROPRIE Titolo Capitolo Denominazione Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL AMBITO DELL ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, Euratom Risorse proprie provenienti dall imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom Correzione degli squilibri di bilancio Riduzione lorda del contributo annuo basato sull'rnl concessa a determinati Stati membri 0 Titolo 1 Totale /16 rus/gez/s 20

21 CAPITOLO 1 1 CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL AMBITO DELL ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL AMBITO DELL ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM] Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti Contributi connessi all ammasso dello zucchero Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell isoglucosio C e dello sciroppo d inulina C non esportata e sullo zucchero C e l isoglucosio C di sostituzione Tassa sulla produzione Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio Prelievo di eccedenza Capitolo 1 1 Totale Articolo Contributi connessi all ammasso dello zucchero Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2016 Commento Articolo destinato a registrare gli importi a carico di nuovi Stati membri in caso di mancata eliminazione delle eccedenze di zucchero conformemente al regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all adesione della Repubblica ceca, dell Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9 del , pag. 8). Articolo destinato anche a registrare le entrate provenienti dalle rimanenze del contributo per l ammasso dello zucchero poiché il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del , pag. 1), ha eliminato il contributo per l ammasso /16 rus/gez/s 21

22 L articolo registra anche gli importi dovuti, conformemente all articolo 5 del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (GU L 9 del , pag. 14), qualora non sia rispettato l obbligo di magazzinaggio dello zucchero riportato e gli importi dovuti in sospeso conformemente al regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (GU L 177 dell , pag. 39), qualora non siano rispettate le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero. Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione. Basi giuridiche Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'unione europea (GU L 168 del , pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Stati membri Posizione del Consiglio sul Bilancio 2016 PBR n. 5/2016 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell articolo /16 rus/gez/s 22

23 Articolo Tassa sulla produzione Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ Commento L attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che venga riscossa una tassa sulla produzione delle imprese che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione. Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del , pag. 1), in particolare l articolo 16. Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell , pag. 39). Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'unione europea (GU L 168 del , pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del , pag. 1), in particolare l articolo 51. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 671), in particolare l articolo /16 rus/gez/s 23

24 Stati membri Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2016 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo, Ungheria Malta, Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell articolo Articolo Prelievo di eccedenza Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2016 Commento Ciascuno Stato membro addebita un prelievo di eccedenza alle imprese interessate stabilite sul suo territorio, a norma dell articolo 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione /16 rus/gez/s 24

25 Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del , pag. 1), in particolare l articolo 15. Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176 del , pag. 22). Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'unione europea (GU L 168 del , pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del , pag. 1), in particolare l articolo 64. Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio GU L 347 del , pag. 671). Stati membri Posizione del Consiglio sul Bilancio 2016 PBR n. 5/2016 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia 13584/16 rus/gez/s 25

26 Stati membri Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2016 Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell articolo CAPITOLO 1 2 DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, Euratom Dazi doganali e altri diritti previsti dall articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom Capitolo 1 2 Totale Articolo Dazi doganali e altri diritti previsti dall articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom Commento Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all interno dell Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell acciaio /16 rus/gez/s 26

27 Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione. Basi giuridiche Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'unione europea (GU L 168 del , pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Stati membri Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2016 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell articolo /16 rus/gez/s 27

28 CAPITOLO 1 3 RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ Risorse proprie provenienti dall imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom Risorse proprie provenienti dall imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom Capitolo 1 3 Totale Articolo Risorse proprie provenienti dall imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom Commento Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ L aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole dell Unione, è fissata allo 0,30%. L imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50% dell'rnl di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo , l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'iva per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è stata fissata allo 0,15 %. Basi giuridiche Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'unione europea (GU L 168 del , pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) /16 rus/gez/s 28

29 Stati membri Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2016 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell articolo /16 rus/gez/s 29

30 CAPITOLO 1 4 RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom Capitolo 1 4 Totale Articolo Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom Commento Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ La risorsa basata sull RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull RNL assicura implicitamente l equilibrio ex ante del bilancio generale dell Unione. L aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un aliquota di prelievo viene quindi applicata all RNL di ciascuno degli Stati membri. L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio è dello 0,6448 % /16 rus/gez/s 30

31 Basi giuridiche Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'unione europea (GU L 168 del , pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Stati membri Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2016 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell articolo /16 rus/gez/s 31

32 CAPITOLO 1 5 CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ Correzione degli squilibri di bilancio Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom 0 0 Capitolo 1 5 Totale 0 0 Articolo Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom Commento Bilancio 2016 Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/ Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) è stato istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984 e dalla risultante decisione relativa alle risorse proprie del Lo scopo di questo meccanismo era di ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno Unito tramite una riduzione dei suoi versamenti all Unione. Basi giuridiche Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'unione europea (GU L 168 del , pag. 105), in particolare gli articoli 4 e 5. Stati membri Posizione del Consiglio sul Bilancio 2016 PBR n. 5/2016 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro /16 rus/gez/s 32

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