Indice. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Organi)

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1 Regolamento interno per i lavori della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini Indice Art. 1 Finalità Art. 2 Organi Art. 3 Seduta di insediamento Art. 4 Elezione del Presidente e del Vice Presidente Art. 5 Scrutinio Art. 6 Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente Art. 7 Attribuzioni del Segretario Art. 8 Attribuzioni e modalità di convocazione dell Ufficio di Presidenza Art. 9 Sede Art. 10 Revoca Art. 11 Convocazione della Commissione Art. 12 Riunioni e articolazione della Commissione Art. 13 Validità delle sedute e delle deliberazioni Art. 14 Svolgimento delle sedute e delle votazioni Art. 15 Verbalizzazione Art. 16 Attività propositiva Art. 17 Relazioni Art. 18 Pareri Art. 19Attività d indagine e conoscitiva Art. 20 Revisione del Regolamento Art. 21 Norma di rinvio Art. 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall art. 5 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26 disciplina l organizzazione e il funzionamento della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini della Regione Abruzzo (di seguito Commissione). Art. 2 (Organi) 1. Sono organi della Commissione: a) il Presidente; b) l Ufficio di Presidenza, composto da Presidente e Vice Presidente. 1

2 Art. 3 (Seduta di insediamento) 1. La seduta di insediamento della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Regionale ed è presieduta dalla componente più anziana di età fino all elezione del Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Struttura di supporto. 2. La convocazione di cui al comma 1 è disposta dal Presidente del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta ed è comunicata alle componenti della Commissione per via telematica; la stessa è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 3. Nella seduta di insediamento la Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente che costituiscono l Ufficio di Presidenza. Art. 4 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente) 1. L elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo e risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. 2. L elezione del Vice Presidente avviene con le stesse modalità di cui al comma 1. Art. 5 (Scrutinio) 1. Lo spoglio delle schede per l elezione del Presidente e del Vice Presidente è effettuato dal Presidente provvisorio assistito dalla Struttura di supporto. Art. 6 (Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente) 1. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne organizza e ne coordina l attività assicurando il buon andamento dei lavori e garantendo il rispetto delle norme della Legge e del presente Regolamento. 2. Il Presidente, in particolare: a) convoca e presiede la Commissione; b) predispone l ordine del giorno delle riunioni, apre e chiude le sedute, dirige e modera la discussione, stabilisce l ordine delle votazioni annunciandone il risultato; c) assicura l ordine e l osservanza del presente Regolamento; d) rappresenta la Commissione nei rapporti con l Amministrazione regionale e con l esterno; e) cura i rapporti con il Consiglio regionale ed il suo Presidente; f) cura i rapporti con il Presidente della Regione e con la Giunta regionale; g) cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e con i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell Università e delle Istituzioni scolastiche. 3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di sopravvenuta incompatibilità, fino a quando la stessa non è rimossa. 2

3 Art. 7 (Attribuzioni del Segretario) 1. Svolge funzione di Segretario in modo continuativo ai lavori della Commissione un funzionario della Struttura di supporto. 2. Il Segretario cura la redazione del processo verbale e ne dà lettura nella seduta successiva, se richiesto; tiene nota, secondo l ordine, dei componenti che hanno chiesto la parola e quando occorre, dei singoli voti; fa gli appelli, coadiuva il Presidente nelle operazioni di scrutinio. Art. 8 (Attribuzioni e modalità di convocazione dell Ufficio di Presidenza) 1. L Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dal Vice Presidente: a) provvede alle attività di informazione, di consultazione, di studio, di organizzazione utili a favorire lo svolgimento delle funzioni della Commissione; b) in caso di morte, decadenza o dimissioni di un componente, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione ai sensi del comma 6 dell art. 4 della L.R. 26/2012; c) individua le sezioni ed i gruppi di lavoro in cui articolare il lavoro della Commissione; le riunioni dei gruppi di lavoro non danno luogo né a gettone di presenza né a rimborso spese; d) in caso di urgenza assume decisioni operative per l attuazione del programma di attività, dandone comunicazione alla Commissione nella prima seduta utile; e) concede i patrocini non onerosi per conto della Commissione secondo i criteri e con le modalità stabilite dal Disciplinare approvato dalla Commissione, dandone comunicazione alla stessa nella prima seduta utile. 2. L Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente, di norma almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. La convocazione è inviata per via telematica. Le riunioni dell Ufficio di Presidenza non possono essere superiori a 25 nell anno. 3. L Ufficio di Presidenza, su valutazione del Presidente, comunicata tempestivamente alla Vice Presidente, può assumere le proprie decisioni per via telematica; le decisioni assunte sono riportate in un verbale a cura del Segretario ed assumono forma di deliberazione. 4. Le decisioni assunte dall Ufficio di Presidenza per via telematica incidono sul numero massimo delle sedute di cui al comma 2. Art. 9 (Sede) 1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e vi si riunisce normalmente. 2. Quando ricorrano motivate esigenze, la decisione di tenere le riunioni presso altra sede istituzionale può essere assunta con deliberazione motivata dell Ufficio di Presidenza. 3. La Commissione può riunirsi anche in video conferenza, ove possibile, previo accordo con le strutture regionali dotate della necessaria strumentazione. 3

4 Art. 10 (Revoca) 1. I componenti dell Ufficio di Presidenza possono essere revocati ai sensi dell art. 5 della L.R. 26/ La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti la Commissione. 3. La mozione è discussa entro cinque giorni dalla sua presentazione. 4. Dopo l'illustrazione da parte di uno dei proponenti, ciascun componente può intervenire nella discussione secondo l'ordine di iscrizione. 5. La votazione ha luogo per appello nominale. 6. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Art. 11 (Convocazione della Commissione) 1. La Commissione è convocata dalla Presidente. 2. La convocazione può essere richiesta anche da un quinto dei componenti la Commissione. 3. L avviso di convocazione indica la data, l ora e il luogo della stessa ed è comunicato ai componenti della Commissione, unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta; l avviso è comunicato per via telematica. 4. L avviso è altresì comunicato alle Consigliere regionali in carica. 5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere effettuata almeno quarantotto ore prima della seduta, con indicazione degli argomenti all ordine del giorno. Art. 12 (Riunioni e articolazione della Commissione) 1. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria massimo n. 25 volte l anno e in seduta straordinaria massimo n. 10 volte l anno, se l Ufficio di Presidenza lo ritiene opportuno, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quinto dei componenti la Commissione. 2. La Commissione può nominare n. 3 Sottocommissioni per le seguenti finalità: - Sviluppo economico lavoro e formazione; - Violenza e tutela dell immagine femminile e problematiche socio sanitarie; - Bilancio e Fondi recupero, Legislazione e Riforme Istituzionali. 3. Ogni Sottocommissione può eleggere un coordinatore con il compito di regolarne i lavori e mantenerla in costante rapporto con l Ufficio di Presidenza. 4. Ogni componente della Commissione può partecipare a più Sottocommissioni. 5. Le Sottocommissioni possono riunirsi anche in sedi diverse da quella del Consiglio regionale, su autorizzazione dell Ufficio di Presidenza. 5 bis. Le sottocommissioni possono riunirsi anche in videoconferenza, ove possibile, previo accordo con le strutture regionali dotate della necessaria strumentazione. 6. I lavori della Commissione e delle Sottocommissioni sono svolti nel rispetto delle risorse assegnate. 7. La Consigliera di Parità può convocare una delle Sottocommissioni, sentito l Ufficio di Presidenza, su particolari argomenti di sua competenza. 4

5 Art. 13 (Validità delle sedute e delle deliberazioni) 1. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione casi in cui la legge o il presente Regolamento non dispongono diversamente. 3. L assenza dalla seduta con indicazione delle relative motivazioni è comunicata per via telematica al Presidente ove possibile almeno 48 ore prima della seduta stessa. Art. 14 (Svolgimento delle sedute e delle votazioni) 1. Il Presidente, dopo le comunicazioni di rito e l approvazione del verbale della seduta precedente, apre la discussione sugli argomenti secondo l ordine del giorno. 2. Ciascun componente può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti, ad eccezione del relatore. 3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi in cui il presente Regolamento preveda il voto a scrutinio segreto. 4. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone, nonché quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. 5. L assenza è comunicata per via telematica al Presidente almeno ventiquattro ore prima della seduta. Art. 15 (Verbalizzazione) 1. Delle sedute della Commissione è redatto verbale nel quale si dà atto di luogo, data ed ora dell adunanza, dei presenti, degli interventi svolti, delle votazioni nonché delle deliberazioni assunte. 2. Il verbale di cui al comma 1 è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato, se non vi sono osservazioni, all apertura della seduta successiva. 3. La Struttura di supporto cura la conservazione dei verbali e la loro trasmissione ai componenti della Commissione. Art. 16 (Attività propositiva) 1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all art. 1 della L.R. 26/ La Commissione, a seguito della trasmissione degli atti da parte degli Organi regionali e sulla base delle informazioni raccolte nell esercizio dei propri compiti: a) valuta lo stato di attuazione, nella Regione Abruzzo, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile; b) presenta al Presidente del Consiglio regionale proposte per l adeguamento della legislazione regionale vigente; c) promuove la presenza di ambedue i generi nelle nomine di competenza regionale; 5

6 d) promuove la presenza di ambedue i generi nelle istituzioni; e) promuove un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti sulla base delle informazioni riguardanti le condizioni di discriminazione di cui all art. 1, comma 2, della L.R. 26/2012, assicurando sulle stesse un dibattito costante; f) propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività, con indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali. 3. Le deliberazioni della Commissione adottate nell esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono inviate agli Organi regionali competenti per i successivi adempimenti. Art. 17 (Relazioni) 1. La Commissione predispone ed approva: a) relazioni sull applicazione da parte di soggetti pubblici e privati delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna; b) relazioni all Assessore regionale competente per le pari opportunità sull attività da svolgere; c) la relazione annuale sull attività svolta, di cui all art. 8 della L.R. 26/ Le deliberazioni della Commissione adottate nell esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono inviate agli Organi regionali competenti per quanto di competenza. Art. 18 (Pareri) 1. La Commissione: a) esprime parere obbligatorio su provvedimenti amministrativi e legislativi e programmi regionali aventi rilevanza diretta per la parità di genere su richiesta degli Organi regionali; b) su provvedimenti amministrativi e legislativi e programmi regionali aventi rilevanza diretta per la parità di genere che la Commissione richiede di esaminare. 2. La Presidente può nominare su ciascun atto assegnato alla Commissione ai sensi del comma 1 un relatore. 3. Il relatore, avvalendosi delle strutture regionali competenti, trasmette al Presidente lo schema del parere entro il termine dalla stessa assegnato. Il Presidente provvede al successivo inserimento del parere all ordine del giorno della Commissione, che delibera nel termine stabilito dall art. 3 della L.R. 26/ La Commissione può disporre la sospensione dei termini per i periodi di inattività del Consiglio regionale di cui all art. 73, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale e per motivate esigenze, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio e alla Giunta. Art. 19 (Attività d indagine e conoscitiva) 1. La Commissione, anche su incarico dell Assessore regionale competente per le pari opportunità, svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione di genere e sulle realtà di discriminazione in ambito regionale. 6

7 2. Le indagini e le ricerche di cui al comma 1 possono essere svolte dalle Sottocommissioni permanenti di cui all art. 12, nell ambito delle finalità assegnate; la Sottocommissione predispone il report dell indagine e la proposta di ricerca che sono adottati dalla Commissione. Art. 20 (Revisione del Regolamento) 1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da ciascun membro della Commissione. 2. Le modifiche al Regolamento sono approvate dalla Commissione a maggioranza assoluta. 3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Art. 21 (Norma di rinvio) 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. 7

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