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2 SOMMARIO Il Nuovo Apprendistato Professionalizzante 2 2. Riferimenti Normativi D. Lgs. del 14 Settembre 2011 n. 167 e smi Legge Regionale del 22 Ottobre 2012 n Circolare MLPS del 11 Novembre 2011 n Circolare MLPS del 21 Gennaio 2013 n. 5 9

3 IL NUOVO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Il contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ed è caratterizzato da una finalità formativa. Il Testo Unico approvato a settembre 2011 (D.Lgs. 167/2011) e la Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) hanno innovato profondamente la precedente disciplina: attualmente l apprendistato rappresenta un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all occupazione dei giovani. 2 2 L inserimento in azienda tramite apprendistato è sostenuto da notevoli incentivi economici (come la contribuzione agevolata pari al 10% della retribuzione o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap) e normativi (come la possibilità di un sotto inquadramento o l esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti a determinati fini di leggi); la recente Riforma del mercato del lavoro ha introdotto anche maggiori tutele per gli apprendisti, in particolare, in termini di stabilità. Il Testo Unico contempla tre tipi di contratti di apprendistato: quello per l espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione, quello professionalizzante o di mestiere e, infine, quello di alta formazione e ricerca. L apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.4 Testo Unico) è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/05 il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. GLI ASPETTI FORMATIVI L attuale normativa in materia di apprendistato professionalizzante prevede una durata massima di 3 anni (5 anni per il settore e i profili dell artigianato) e la partecipazione dell apprendista, annualmente e per tutta la durata del rapporto di lavoro, a due tipologie di attività formativa: 1. formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversale, 2. formazione per l acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche. La formazione deve essere di tipo formale ovvero realizzata in tempi, spazi e con un organizzazione appositamente predisposti e diversi da quelli solitamente utilizzati per svolgere l attività lavorativa. Deve essere, cioè, una formazione svolta in un aula didattica, impartita da docenti competenti in materia, utilizzando metodologie e strumenti didattici idonei all apprendimento.

4 La formazione di base e trasversale Questo tipo di formazione, aggiuntiva rispetto a quella tecnico- professionale, è disciplinata da leggi e regolamenti regionali che ne determinano anche le modalità di realizzazione. L attivazione e la realizzazione delle attività didattiche è di competenza della Regione che le realizza avvalendosi della sua rete di servizi formativi (assessorati provinciali al lavoro e alla formazione professionale, centri per l impiego, enti e agenzie formative accreditate etc.). Alcuni CCNL prevedono inoltre che, in caso di assenza dell offerta formativa pubblica, la formazione di base e trasversale debba essere svolta su iniziativa dell azienda, stabilendone durata e contenuti. 3 3 La formazione tecnico- professionale Questo tipo di formazione, svolta sotto la responsabilità della azienda, è regolamentata dal CCNL applicato che ne definisce il monte ore complessivo, l articolazione annuale, le aree tematiche ed i contenuti didattici in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e di inquadramento del personale. La formazione può essere realizzata: 1. internamente all azienda, se in possesso di un adeguata capacità formativa le cui caratteristiche e requisiti sono specificati dal CCNL (es. aule, docenti, attrezzature, autorizzazioni, etc.); 2. esternamente all azienda, avvalendosi di un ente formativo accreditato dalla Regione che abbiano predisposto una apposita offerta formativa. Le conseguenze dell inadempimento formativo Nel caso in cui l apprendista non partecipi alla formazione e tale mancanza sia imputabile esclusivamente alla responsabilità del datore di lavoro, l azienda può andare in contro ad un provvedimento ad opera del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS). Tale provvedimento potrà consistere in: 1. un dispositivo, se il debito formativo è recuperabile, che assegna all azienda un termine per adempiere; 2. una sanzione, se il debito formativo non è più recuperabile. Il debito è considerato non recuperabile se l apprendista ha partecipato ad un numero di ore di formazione inferiore alle soglie minime stabilite dal MLPS con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013.

5 La sanzione prevista per l inadempienza formativa è pari al doppio del risparmio contributivo previsto per l apprendistato. La mancata realizzazione della formazione è imputabile esclusivamente alla responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l azienda: 1. non fa partecipare l apprendista alla formazione di base e trasversale, pur essendo stata disciplinata ed attivata dalla Regione; 2. non realizza la formazione tecnico- professionale né al suo interno né avvalendosi di un ente formativo esterno. L inadempienza formativa, invece, non è imputabile al datore di lavoro in caso di mancata realizzazione della formazione di base e trasversale per l assenza di una specifica regolamentazione regionale o, se presente, in quanto i percorsi formativi non sono di fatto attivati. 4 4 Il costo della formazione I costi per la formazione di base e trasversale sono a totale carico della Regione (anche in sinergia con i fondi interprofessionali) e senza alcun onere a carico dell azienda eccetto il costo del personale per le ore in cui l apprendista partecipa alla formazione (in quanto deve essere svolta durante l orario di lavoro). I costi per la formazione tecnico- professionale, invece, sono a carico del datore di lavoro ma può anche essere realizzata senza alcun onere in quanto finanziabile dai fondi paritetici interprofessionali.

6 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i. Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell apprendistato, a norma dell art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, all art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, comma 2, prevede che: 5 5 Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell età dell apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. mentre al successivo comma 3 dello stesso articolo stabilisce che: La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell età, del titolo di studio e delle competenze dell apprendista. L art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze, comma 2, inoltre, prevede che: Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante [ ] gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

7 mentre al successivo comma 4 dello stesso articolo stabilisce che: Le competenze acquisite dall apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3e [ ]. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti. 6 6 L art. 7 Disposizioni finali, comma 1, infine, prevede che: In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell art. 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

8 Legge Regionale 22 ottobre 2012, n. 31 La Legge Regionale 22 ottobre 2012, n. 31 Norme in materia di formazione per il lavoro, che ha recepito la disciplina nazionale regolando per la Puglia gli aspetti formativi dell apprendistato, ha previsto all art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere che: 1. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere comprende un monte ore complessivo pari a centoventi ore al fine di permettere l acquisizione di competenze di base e trasversali, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti La durata della formazione finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali è pari a sessanta ore per il primo anno di esecuzione del rapporto, quaranta ore per il secondo anno di esecuzione del rapporto e venti ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere. 3. La formazione finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali è sempre impartita nei primi due mesi di ciascun anno di svolgimento del rapporto e ha a oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro. 4. La Regione Puglia, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifica con apposito provvedimento i contenuti e le modalità della formazione finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali anche in ragione dell età, del titolo di studio e delle competenze dell apprendista, nonché del settore economico- produttivo in cui opera il datore di lavoro. 5. La formazione finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.

9 Circolare del MLPS n. 29 del 11 novembre 2011 La Circolare del MLPS n. 29 del 11 novembre 2011 D.Lgs. n. 167/2011 T.U. Apprendistato- Regione transitorio e nuovo regime sanzionatorio ha chiarito che: Qualora la formazione pubblica di cui è responsabile la Regione non dovesse aver luogo, il Legislatore ha inteso garantire (questa volta evidentemente senza limiti di tempo) che l apprendistato professionalizzante o di mestiere possa sempre essere attivato sulla base della sola disciplina contrattuale novellata dalle organizzazioni datoriali e sindacali sulla base del D.Lgs. n. 167/2011. È data dunque la possibilità di svolgere un apprendistato con formazione esclusivamente a carico del datore di lavoro [ ] a condizione però della assenza di una concreta offerta formativa pubblica. 8 8 La circolare, inoltre, stabilisce che: Alla verifica di una eventuale formazione carente non segue necessariamente l applicazione del regime sanzionatorio descritto, in quanto il Legislatore, nella seconda parte del comma 1 dell art. 7 introduce la possibilità, per il personale ispettivo di questo Ministero, di utilizzare lo strumento della disposizione [ ]. In sostanza, in presenza di un rapporto di apprendistato rispetto al quale sia stata accertata una carenza formativa che comunque risulti recuperabile [ ] potrà applicarsi il potere di disposizione, indicando al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un determinato e congruo termine e la conseguente modifica del piano formativo individuale [ ]. In caso di inottemperanza alla disposizione troverà applicazione la previsione sanzionatoria [ ].

10 Circolare del MLPS n. 5 del 21 gennaio 2013 La circolare del MLPS n. 5 del 21 gennaio 2013 Legge n. 92/ violazioni in materia di apprendistato - indicazioni operative per il personale ispettivo chiarisce nella prima parte Obblighi formativi e accertamento delle violazioni che la responsabilità datoriale in ordine agli obblighi relativi alla formazione di competenza regionale presuppone che tali percorsi, oltre ad essere stati disciplinati dalla regolamentazione regionale, siano anche di fatto attivati. In assenza della loro attivazione il datore di lavoro non potrà infatti essere ritenuto esclusivamente responsabile dell obbligo formativo in questione, con la conseguente inapplicabilità della disposizione sanzionatoria di cui al citato art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/ La circolare specifica, inoltre, che: [ ] l eventuale attivazione dei percorsi formativi regionali solo dopo l avvio del rapporto di apprendistato (ad esempio dopo un anno dall inizio del rapporto) non comporterà automaticamente un obbligo di recupero, in capo al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente, ferma restando la possibilità, da parte delle Regioni, di disciplinare specificatamente gli obblighi formativi concernenti i rapporti di apprendistato già avviati. La stessa circolare aggiunge, poi, che: Laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente ampliamento delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo. Nella seconda parte Obblighi formativi e sanzioni la circolare, specifica che: L inadempimento formativo di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, qualora recuperabile, deve essere oggetto di disposizione, così come prevede l art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011. Solo laddove non sia possibile recuperare il debito formativo, così come chiarito con circ. n. 29/2011, sarà dunque applicabile la sanzione prevista dallo stesso art. 7. [ ] Al fine di uniformare il comportamento ispettivo è dunque possibile fornire le seguenti indicazioni, sinteticamente esposte nella tabella che segue, circa la possibilità di emanare il provvedimento di disposizione ovvero direttamente la sanzione di cui all art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011.

11 Accertamento durante il 1 anno di apprendistato La disposizione va sempre emanata Durata del periodo formativo pari a 3 anni Accertamento durante il 2 anno di apprendistato La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la quota parte delle ore previste nel secondo anno Accertamento durante il 3 anno di apprendistato La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la quota parte delle ore previste nel terzo anno Accertamento durante il 1 anno di apprendistato La disposizione va sempre emanata Accertamento durante il 2 anno di apprendistato La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la quota parte delle ore previste nel secondo anno Durata del periodo formativo pari a 5 anni Accertamento durante il 3 anno di apprendistato La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 50% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la quota parte delle ore previste nel terzo anno Accertamento durante il 4 anno di apprendistato La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo, nel secondo e nel terzo anno + la quota parte delle ore previste nel quarto anno Accertamento durante il 5 anno di apprendistato La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 70% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno + la quota parte delle ore previste nel quinto anno La circolare chiarisce, poi, che: la formazione di cui si tratta è la c.d. formazione formale. Sul punto può richiamarsi la corrispondente nozione di apprendimento formale [ ]: l apprendimento erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l apprendimento. L apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma si conclude in una convalida e in una certificazione. e che: Ai fini delle verifiche in questione il personale ispettivo dovrà pertanto considerare la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel piano formativo individuale provvedendo sia a verificare la documentazione che certifica la formazione svolta, sia ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l effettività di tale formazione.

12 La circolare, infine, nella parte sesta Apprendistato e disconoscimento del rapporto: benefici normativi afferma che: In tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga disconosciuto, sia per violazione degli obblighi di carattere formativo, che per assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso [ ], il lavoratore è considerato un normale lavoratore subordinato a tempo indeterminato. 111

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