CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE XII LEGISLATURA

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1 Al Presidente del Consiglio Regionale Salvatore MICONE SUA SEDE Prot. int.: 3/2019 MoVimento 5 Stelle Oggetto: DISCIPLINA DEI REFERENDUM ABROGATIVI, CONSULTIVI, DELLE PETIZIONI E DELL INIZIATIVA LEGISLATIVA Con la presente si trasmette la proposta di Legge in oggetto. Con osservanza. Campobasso, 10/01/2019 Il Consigliere (Valerio Fontana)

2 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Disciplina dei referendum abrogativi, consultivi, delle petizioni e dell iniziativa legislativa I Consiglieri proponenti Valerio FONTANA Andrea GRECO Fabio DE CHIRICO Patrizia MANZO Angelo PRIMIANI Vittorio NOLA

3 PREMESSA GENERALE La presente proposta di legge avente ad oggetto Disciplina dei Referendum abrogativi, consultivi, delle Petizioni e dell Iniziativa legislativa vuole intervenire al fine di attivare, a livello regionale, tutti quegli istituti di partecipazione popolare e di iniziativa legislativa previsti dallo Statuto della Regione Molise, dal Regolamento del Consiglio regionale e della Costituzione della Repubblica, nello specifico dagli artt.11, 12, 13, 40 e 41 dello Statuto della Regione, dagli artt. 82 e 83 del Regolamento interno dell assemblea regionale nonché dall art.123 della Costituzione della Repubblica. Infatti lo Statuto della Regione, anche nella più recente riformulazione approvata con legge regionale n.10 del 17 aprile 2014, prevede i principali istituti di democrazia diretta e partecipativa quali: Referendum abrogativo che permette, mediante consultazione popolare, l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento; Referendum consultivo indetto dal Consiglio regionale qualora si ritenesse utile interpellare la popolazione regionale, o una parte di essa, su questioni di particolare interesse diffuso a titolo, per l appunto, consultivo ovvero senza che l esito abbia carattere vincolante per l amministrazione; Petizione popolare tramite la quale un gruppo di cittadini, anche sotto forma di associazioni oppure organizzazioni, possono richiedere al Governo regionale l'intervento in una determinata tematica oppure l'adozione di provvedimenti di interesse generale; Leggi d Iniziativa popolare con le quali è possibile avviare l iter di trattazione e relativa approvazione di testi di legge su materie di competenza regionale da parte di soggetti diversi dagli organi regionali a cui detta iniziativa spetta istituzionalmente. Infatti, lo Statuto attribuisce l iniziativa legislativa, oltre che a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, anche ai singoli Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori della regione. Tali forme di consultazione popolare vogliono promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa della propria Regione nonché garantire il diritto dell'elettorato di esprimersi su questioni d'interesse collettivo, con l intento di fornire alle istituzioni e agli stessi cittadini gli strumenti più idonei all'instaurazione di un rapporto diretto ed articolato fra gli amministratori regionali e la rappresentanza elettiva. Pur essendo tali istituti, da principio, previsti dallo Statuto, ad oggi, nessuno di questi è attuabile a causa della mancanza di una o più specifiche leggi regionali che ne disciplinano lo

4 svolgimento. Obbiettivo della presente proposta di legge è quello di rendere simultaneamente attuativi ognuno dei singoli istituti regolamentandone, in un unico disposto, il loro svolgimento. Si propone quindi come un testo unico che adegua l'ordinamento giuridico regionale agli strumenti di partecipazione popolare e di democrazia diretta e si rivela quindi fondamentale dal punto di vista normativo-regionale vista la sua natura statutaria. Esso va a colmare quello che di fatto è un vero e proprio vulnus legislativo nell ordinamento della Regione Molise: in assenza di una legge attuativa, non è tecnicamente possibile indire le consultazioni negando così un'intera procedura di partecipazione popolare prevista a priori dallo Statuto della Regione. In tal senso la regione Molise rappresenta un'anomalia nel contesto nazionale, fatto di amministrazioni regionali che si sono tutte dotate da tempo di una legge o di un regolamento regionale che garantisce ai propri cittadini la partecipazione a mezzo referendum nonché la completa attuazione di quanto previsto dai propri Statuti in materia di partecipazione popolare e di democrazia diretta. Il presente testo di legge si compone di quattro capi e quaranta articoli così organizzati: Capo I - Referendum abrogativo Esso regolamenta il Referendum abrogativo che permette di abrogare, con forza di legge, regolamenti o leggi regionali. La proposta prevede, come da Statuto, che per indire un Referendum abrogativo sia necessaria la richiesta di almeno elettori molisani. Gli articoli stabiliscono tutte le fasi del procedimento che porta alla dichiarazione di ammissibilità (o meno) della proposta. A seguito di tale dichiarazione positiva è indetto Referendum abrogativo. Se la votazione è dichiarata valida e da esito favorevole, la legge oggetto di Referendum è abrogata e cessa immediatamente di avere efficacia. La presente legge prevede inoltre la possibilità di indire fino a 3 referendum contemporaneamente ovvero interpellare la cittadinanza su 3 distinti quesiti in un unica tornata referendaria. Il Capo I si compone di 20 articoli (dall'art.1 all'art.20) quali: Richiedenti e limiti del referendum abrogativo, Iniziativa referendaria, Ammissibilità, Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali, Quesito referendario, Fogli per la raccolta firme, Raccolta e autenticazione delle firme, Esame della richiesta di referendum, Ammissibilità della richiesta di referendum, Indizione e data del referendum, Pubblicità del decreto di indizione del referendum, Operazioni e propaganda elettorale, Inefficaci del referendum già indetto, Modalità e giorno della votazione, Schede per il referendum abrogativo, Ufficio centrale regionale per il referendum, Spese e rimborsi, Operazioni dell ufficio regionale, Contestazioni e reclami, Pubblicazione dell esito del referendum. Capo II - Petizione popolare In questo capo si disciplinano le Petizioni popolari. I cittadini, anche in forma associata

5 (comitati, associazioni, etc,) possono richiedere, a seconda della competenza, l'intervento del Consiglio regionale o della Giunta su questioni d'interesse diffuso. Per avviare l'iter è necessaria una raccolta firme alla quale partecipi almeno l'1% del corpo elettorale della regione Molise. Il Capo II si compone di 3 articoli (dall'art.21 all'art.23) quali: Presentazione, Esame, Esito della proposta. Capo III - Referendum consultivo Questa parte del testo di legge attiva l'istituto del Referendum consultivo. A differenza dell'abrogativo, l'iniziativa non è in capo ai cittadini bensì al Consiglio regionale che può deliberarne, a maggioranza, l'indizione. Il Referendum può essere indetto anche solo in specifici Comuni della regione. L'esito della tornata referendaria di tipo consultivo non ha carattere vincolante per l'amministrazione regionale. Il Capo III si compone di 7 articoli (dall'art. 24 all'art. 30) quali: Referendum consultivo, Decreto d indizione, Svolgimento del referendum consultivo, Schede per il referendum consultivo, Risultati, Successivi adempimenti del Consiglio regionale, Norma finanziaria. Capo IV - Leggi di Iniziativa popolare Attualmente l iniziativa legislativa risulta in capo esclusivamente ai Consiglieri regionali e alla Giunta. La presente legge regionale attribuisce l iniziativa legislativa non solo ai cittadini ma anche ai singoli Consigli provinciali e ai Consigli comunali così come previsto dallo Statuto. Al fine di avviarne l iter di discussione è necessario che la proposta di legge sia sottoscritta da almeno elettori molisani o un Consiglio provinciale oppure almeno 10 Consigli comunali. Attivata l iniziativa, il testo della proposta di legge segue l iter convenzionale stabilito dal Regolamento interno del Consiglio regionale e viene quindi trasmessa alla competente Commissione consiliare prima e al Consiglio regionale poi. Quest'ultimo ha l'obbligo di deliberare in merito garantendo così la certezza della risposta ai soggetti proponenti. Si compone di 10 articoli (dall' art.31 all'art.40) quali: Titolari dell iniziativa, Requisiti, Limitazioni, Assistenza legislativa, Iniziativa popolare, Vidimazione dei fogli, Raccolta firme, Verifica delle firme, Trasmissione alla Commissione consiliare permanente Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali. Al testo di legge è allegato il modello tipo di modulo raccolta firme (fogli).

6 INDICE Capo I - REFERENDUM ABROGATIVO Art.1 Richiedenti e limiti del referendum abrogativo Art.2 Iniziativa referendaria Art.3 Ammissibilità Art.4 Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali Art.5 Quesito referendario Art.6 Fogli per la raccolta firme Art.7 Raccolta e autenticazione delle firme Art.8 Esame della richiesta di referendum Art.9 Ammissibilità della richiesta di referendum Art.10 Indizione e data del referendum Art.11 Pubblicità del decreto di indizione del referendum Art.12 Operazioni e propaganda elettorale Art.13 Inefficaci del referendum già indetto Art.14 Modalità e giorno della votazione Art.15 Schede per il referendum abrogativo Art.16 Ufficio centrale regionale per il referendum Art.17 Spese e rimborsi Art.18 Operazioni dell ufficio regionale Art.19 Contestazioni e reclami Art.20 Pubblicazione dell esito del referendum Capo II - PETIZIONE POPOLARE Art.21 Presentazione Art.22 Esame Art.23 Esito della proposta Capo III - REFERENDUM CONSULTIVO

7 Art.24 Referendum consultivo Art.25 Decreto d indizione Art.26 Svolgimento del referendum consultivo Art.27 Schede per il referendum consultivo Art.28 Risultati Art.29 Successivi adempimenti del Consiglio regionale Art.30 Norma finanziaria Capo IV - LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE Art.31 Titolari dell iniziativa Art.32 Requisiti Art.33 Limitazioni Art.34 Assistenza legislativa Art.35 Iniziativa popolare Art.36 Vidimazione dei fogli Art.37 Raccolta firme Art.38 Verifica delle firme Art.39 Trasmissione alla Commissione consiliare permanente Art.40 Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali

8 Capo I REFERENDUM ABROGATIVO Art.1 Richiedenti e limiti del referendum abrogativo 1. In attuazione dell art. 12 dello Statuto della Regione Molise, è indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione quando lo richiedano: a) almeno elettori calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell ultima revisione delle liste elettorali per l elezione del Consiglio regionale in carica; b) i Consigli provinciali; c) almeno 15 Consigli comunali rappresentativi di non meno di un decimo della popolazione regionale. 2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione: a) dello Statuto e dei regolamenti interni del Consiglio regionale; b) delle leggi di bilancio e delle leggi tributarie; c) delle leggi che regolano il funzionamento degli organi della Regione, di cui all'art. 121, primo comma, della Costituzione, e della Consulta statutaria; d) degli atti legislativi e regolamentari di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; e) degli atti legislativi di approvazione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati; f) dei regolamenti delegati dallo Stato; g) di un regolamento meramente esecutivo di una legge, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

9 Art. 2 Iniziativa referendaria 1. Al fine di esercitare l iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano apposita istanza scritta all'ufficio di Presidenza del Consiglio corredata da moduli del tipo Allegato A sui quali è scritto il quesito referendario e riportanti le firme di almeno 300 e non oltre 900 cittadini iscritti nelle liste elettorali. All inizio di ciascun modulo deve essere riportato il testo del quesito referendario. 2. I promotori, al momento del deposito della richiesta, debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione. All'atto del deposito i promotori indicano i propri nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici e telematici. I promotori: a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario; b) intervengono, nelle fasi del procedimento referendario; c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum. 3. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in ogni caso sono effettuate assicurando il ricevimento della comunicazione. 4. Un Dirigente regionale designato dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da esso delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento. 5. Il responsabile del procedimento, di cui al comma precedente, redige verbale della presentazione della richiesta di referendum, riportando il giorno e l ora dell avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 2, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. 6. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.

10 7. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4, entro e non oltre due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione. Art. 3 Ammissibilità 1. L'istanza, di cui al comma 1 art. 2, deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si vuole sottoporre alla votazione popolare. In essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del regolamento sul quale s'intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali è richiesto il referendum. 2. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento, la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione. 3. L'Ufficio di Presidenza, entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità indicati al comma 2 dell art Qualora l Ufficio di Presidenza dichiari non ammissibile l istanza, di tale decisione ne viene investito il Consiglio regionale entro e non oltre 40 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 5. La deliberazione dell'ufficio di Presidenza o del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

11 Art. 4 Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali 1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 5, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum. 3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito: a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale; b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lettera c), comma 1, dell'art L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo. 5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 1 dell'art. 2. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione. 6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento procede secondo i commi 5,6 e 7 dell art Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 1 siano pervenute entro e non oltre il termine di cui al comma 4.

12 8. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'ufficio di Presidenza, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare. 9. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui alla lettera c), comma 1 dell art.1. Art.5 Quesito referendario 1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre a referendum abrogativo, è espresso mediante la formula: "volete che sia abrogato/a" seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum. 2. Il quesito referendario per l'abrogazione parziale di una legge, di un regolamento, di un atto amministrativo indica, oltre agli elementi di cui al comma 1, anche il numero dell articolo o degli articoli, oppure le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum. 3. Il quesito referendario per l'abrogazione parziale di uno o più articoli di legge o di regolamento o di una o più parti di atto amministrativo, indica, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2, anche il comma e il testo letterale delle disposizioni delle quali è richiesta l'abrogazione. 4. Il quesito referendario contiene la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.

13 5. Il quesito referendario è formulato in termini semplici e chiari. Possono costituire oggetto della stessa richiesta di referendum anche disposizioni contenute in diversi atti legislativi, regolamentari o amministrativi, nel rispetto dei criteri di omogeneità e coerenza. Art. 6 Fogli per la raccolta firme 1. Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all art. 3 comma 5 che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme. 2. Le firme per la richiesta di referendum popolare sono raccolte esclusivamente su fogli del tipo riportato nell Allegato A, firmati e vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art Entro e non oltre sette giorni dal deposito dei fogli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di cui all art. 2, comma 4: a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma; b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione ai promotori di cui al comma 1 dell'art. 2, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli. 4. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto apposito verbale sottoscritto da uno o più promotori e dal responsabile del procedimento che ne rilascia copia ai promotori stessi. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, i quali vengono sottoposti agli adempimenti sopra indicati.

14 Art. 7 Raccolta e autenticazione delle firme 1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l apposizione della propria firma sul foglio vidimato di cui all art. 6. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della Regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. 2. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario. 3. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), o dai Consiglieri regionali che dichiarano la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale. 4. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata; può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio e, in questo caso, indica il numero delle firme complessivamente autenticate. 5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma. 6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori o da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445 recante (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrata).

15 Art. 8 Esame della richiesta di referendum 1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate, a pena di nullità, entro e non oltre i centoventi giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. 2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, almeno uno dei promotori di cui al comma 1 dell'art. 2 deposita, presso l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell art. 7. L eventuale decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati. 3. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell art. 2 redige processo verbale in cui dà atto dell avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine: a) al numero delle firme raccolte entro e non oltre il termine di cui al comma 1 e depositate; b) alla regolarità delle autenticazioni delle firme; c) alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate; d) alla assenza di firme doppie. 4. Il responsabile del procedimento verifica: a) se il numero delle firme valide depositate è pari almeno a elettori iscritti nelle liste per l elezione del Consiglio regionale; b) se le firme di almeno elettori, calcolato ai sensi del comma 1, lettera a) dell art. 1, risultano raccolte entro e non oltre il termine di cui al comma 1; c) se le firme di almeno elettori, calcolato ai sensi del comma 1, lettera a) dell art. 1, sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 7; d) se le firme di almeno elettori, calcolato ai sensi del comma 1, lettera a) dell art. 1, sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell art. 7.

16 5. Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme: a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 7 o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma; b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1; c) non regolarmente autenticate o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6 dell art Entro e non oltre trenta giorni dal deposito di cui al comma 2, il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso ai componenti dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai delegati di cui all art. 2. Art. 9 Ammissibilità della richiesta di referendum 1. Sull ammissibilità della richiesta di referendum si esprime la Consulta statutaria. Il Presidente del Consiglio regionale comunica ai promotori di cui all'art. 2, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della riunione per la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il quesito referendario e possono produrre relazioni e documenti del cui esame la Consulta statutaria dà conto nella propria decisione. La Consulta statutaria può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della Regione può presentare alla Consulta statutaria le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità. 2. Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum delibera, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dei fogli di cui all art. 7, l Ufficio di Presidenza

17 e, in caso di non ammissibilità da parte di quest ultima, si pronuncia il Consiglio regionale entro e non oltre i successivi 30 giorni. 3. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata irricevibile in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell art. 8. In caso contrario, la proposta di referendum abrogativo è dichiarata ammissibile. 4. La deliberazione di cui al comma 2 o comma 3 è trasmessa in copia, entro e non oltre cinque giorni dalla data di adozione, a cura del Presidente del Consiglio regionale, ai promotori di cui all art. 2 ed al Presidente della Regione. Art. 10 Indizione e data del referendum 1. Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data della deliberazione di ammissibilità di cui all art. 9, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo marzo e il 15 giugno oppure tra il 15 settembre e il 30 novembre. 2. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi votazioni su più di tre quesiti referendari. 3. La richiesta di referendum non è ammessa nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale i referendum per i quali è stata presentata richiesta sono sospesi all'atto della pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali. Art. 11 Pubblicità del decreto di indizione del referendum

18 1. Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro e non oltre tre giorni dall'emanazione. 2. Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Campobasso e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci. 3. Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno 30 giorni prima della data fissata per il referendum. Art. 12 Operazioni e propaganda elettorale 1. Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. 2. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia. Art. 13 Inefficacia del referendum già indetto 1. Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

19 Art. 14 Modalità e giorno della votazione 1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale. La votazione per il referendum si svolge, con voto diretto, libero e segreto. 2. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano l elezione del Consiglio regionale del Molise. 3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 22 del giorno stesso. 4. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di Sezione composto di un Presidente, due scrutatori i quali, a scelta del Presidente, assumono le funzioni di vicepresidente e di segretario. 5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento. 6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni dell'ufficio centrale per il Referendum possono assistere, previa richiesta: a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale; b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum indicato dai promotori di cui al comma 1 dell'art. 2 con dichiarazione sottoscritta su carta libera. 7. Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Capogruppo regionale del partito o da un Consigliere regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior

20 numero di promotori. Art. 15 Schede per il referendum abrogativo 1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni quesito referendario. 2. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale. 3. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al comma 1 dell art. 5 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili. 4. In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i quesiti referendari per i quali si vota. 5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nella casella che la contiene. Art. 16 Ufficio centrale per il Referendum 1. Presso il tribunale di Campobasso è costituito, entro e non oltre 36 ore dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale per il Referendum, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del tribunale stesso. 2. Le funzioni di segreteria dell'ufficio centrale per il Referendum sono assicurate dal personale della cancelleria del tribunale. 3. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica. Art.17

21 Spese e rimborsi 1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro e non oltre tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni. 2. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale. 3. La Giunta regionale può prevedere forme di rimborso per i promotori fino a 1 per ogni firma raccolta ai sensi dell art. 6. Art. 18 Operazioni dell'ufficio centrale per il Referendum 1. L'Ufficio centrale per il Referendum, appena pervenuti i verbali di tutte le sezioni e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum. 2. La proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 3. I risultati sono proclamati dall'ufficio centrale per il Referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in 3 esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale.

22 Art.19 Contestazioni e reclami 1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio centrale per il Referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza, di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste. Art. 20 Pubblicazione dell'esito del referendum 1. Dell esito della consultazione referendaria ne viene data pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione immediatamente successivo alla data di proclamazione da parte dell ufficio regionale per i referendum. 2. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all art. 18, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del referendum. 3. Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. La proposta di referendum abrogativo che è stata respinta non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.

23 Capo II PETIZIONE POPOLARE Art.21 Presentazione 1. In attuazione dell art. 11 dello Statuto della Regione Molise, i cittadini, le loro associazioni ed organizzazioni, i sindacati ed altri enti esistenti nella Regione possono inviare petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti legislativi sulle materie di propria competenza o per esporre necessità di interesse generale. 2. Gli elettori e le associazioni possono presentare proposte di provvedimenti, purché sottoscritte da un numero di elettori non inferiore all'1% del corpo elettorale, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Le petizioni sono accompagnate da moduli di tipo Allegato A riportanti il testo della petizione e le firme dei sottoscrittori. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della Regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. I primi tre firmatari ricoprono il ruolo di proponenti. 4. Le petizioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio regionale il quale, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento, provvede a trasmetterle alla Giunta o alla Commissione consiliare competente per materia, secondo le rispettive competenze. Nel caso in cui le Commissioni abbiano all'esame disegni di legge sullo stesso argomento, le discutono congiuntamente alle petizioni stesse. Sulle altre petizioni le Commissioni riferiscono entro e non oltre sessanta dal loro ricevimento al Consiglio regionale. 5. Le petizioni che riguardino materie di competenza della Giunta sono, comunque, trasmesse ai Capigruppo consiliari. Art. 22

24 Esame 1. Il Presidente della Commissione consiliare, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento, convoca la Commissione per l esame della petizione dandone notizia ai proponenti. Il Presidente della Commissione consiliare competente, qualora il parere sia negativo, può, ai fini dell esame della proposta, convocare in audizione una delegazione di massimo tre rappresentanti dei proponenti con diritto di parola. 2. La petizione, corredata del parere della Commissione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale, il quale iscrive la discussione nell ODG del Consiglio regionale immediatamente successivo. 3. Le successive decisioni adottate dal Consiglio regionale devono essere comunicate ai proponenti, di regola al primo firmatario. 4. La Giunta regionale, in relazione alle petizioni presentate su materie di sua competenza, adotta opportuni provvedimenti che garantiscano sia l esame tempestivo delle stesse, sia la comunicazione ai proponenti delle decisioni adottate; tali azioni devono essere comunque effettuate entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione al Presidente del Consiglio regionale; tali provvedimenti devono essere inviati anche ai Capigruppo consiliari. Art. 23 Esito della proposta 1. Il Consiglio regionale procede alla discussione della petizione iscritta all Ordine del giorno ai sensi dell art. 22, entro e non oltre novanta giorni dall iscrizione, adottando, con propria deliberazione, l accoglimento anche parziale della proposta definitiva ovvero il rigetto della stessa. 2. In caso di accoglimento della proposta, questa diventa, a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, immediatamente esecutiva.

25 Capo III REFERENDUM CONSULTIVO Art. 24 Referendum consultivo 1. In attuazione dell art. 13 dello Statuto della Regione, il Consiglio Regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l indizione del referendum consultivo della popolazione dell'intero territorio regionale o di parte di esso, su questioni di particolare interesse. 2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori. Se necessario, all interno della stessa tornata elettorale, potranno svolgersi votazioni su più quesiti referendari. 3. Qualora se ne riscontri l opportunità, il quesito referendario può essere formulato in maniera tale da prevedere opzioni diverse, sia nel numero che nel contenuto, rispetto alle due tipiche opzioni SI - NO. In tal caso, la deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo deve indicare con chiarezza le opzioni di scelta da parte dell elettore. 4. Qualora l'oggetto del referendum interessi soltanto una parte dei cittadini della regione, la deliberazione, di cui al comma 2, indica i confini territoriali entro i quali deve svolgersi il referendum. Art. 25 Decreto d indizione 5. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro e non oltre 10 giorni dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale, di cui all art. 24, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 30 e il 90 giorno successivo alla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale

26 della Regione. Art. 26 Svolgimento del referendum consultivo 1. Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al CAPO I della presente legge regionale. 2. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituito un singolo ufficio per il referendum all interno del territorio in cui gli elettori siano chiamati a votare. Art. 27 Schede per il referendum consultivo 1. Le schede per il referendum consultivo sono di tipo unico e di identico colore per ogni singolo referendum. Art.28 Risultati 1. Si intende accolta la proposta referendaria che ha totalizzato la maggioranza relativa dei voti complessivi validamente espressi. 2. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel numero del Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente successivo.

27 Art. 29 Successivi adempimenti del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale, relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo, delibera entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum di cui al comma 2 dell art. 28. Art. 30 Norma finanziaria 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti nell unità previsionale di base capitolo denominato Fondo di riserva spese impreviste.

28 Capo IV LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE Art. 31 Titolari dell iniziativa 1. In attuazione degli articoli 40 e 41 dello Statuto, l'iniziativa delle leggi regionali compete: a) a ciascun consiglio provinciale; b) ad almeno dieci consigli comunali; c) ad almeno cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale; d) al Consiglio delle autonomie locali. Art. 32 Requisiti 1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che, in conformità con quanto previsto per i progetti di iniziativa consiliare, ne illustri le finalità ed il contenuto. 2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario. 3. La proposta di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio, deve indicarne l'oggetto e delimitarne la materia.

29 Art.33 Limitazioni 1. L'iniziativa legislativa dei soggetti indicati dall art. 31 non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio. 2. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa limitatamente agli interventi legislativi che riguardano il conferimento e l'organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l'organizzazione dei servizi pubblici. Art. 34 Assistenza legislativa 1. La Regione assicura l'assistenza legislativa a tutti i soggetti titolati all iniziativa legislativa di cui all art I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare nonché i titolari del diritto di iniziativa di cui al comma 1, lettere a), b) e d) dell art. 31, possono chiedere all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale. 3. Le competenti strutture della Giunta regionale e della Presidenza del Consiglio sono tenute a fornire l'assistenza concernente i dati e le informazioni di loro competenza, richiesti a norma del comma 2, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

30 Art.35 Iniziativa popolare 1. L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione e il deposito al Presidente del Consiglio regionale di una proposta di legge redatta in conformità al comma 1 art Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, tre elettori iscritti nelle liste della elezione del Consiglio regionale del Molise, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, depositano all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa popolare; b) i fogli, di cui all art. 36, recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'art. 36, di non meno di e non più di cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori; c) i certificati, raggruppati per comune di residenza, comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni della Regione. 3. I promotori di cui al comma 1 indicano i propri nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici. Ad essi viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa popolare. Tali incaricati: a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento; b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso; c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa popolare. 4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC.

31 5. La data del deposito di cui al comma 1 e le date di tutti gli altri depositi previsti dalla presente legge, sono preventivamente concordate dai promotori con il Direttore generale del Consiglio, che assume il ruolo di responsabile del procedimento, nel rispetto dei singoli termini previsti dalla legge. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile. Art.36 Vidimazione dei fogli 1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il titolo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il titolo del progetto o della proposta. 2. I promotori consegnano al responsabile del procedimento i fogli di cui al comma 1. Entro dieci giorni dal deposito, il responsabile del procedimento: a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma; b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 2 dell'art.35, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

32 Art.37 Raccolta firme 1. L'elettore appone sui fogli vidimati dell art. 36 comma 1, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. 2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione: a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall'art. 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120; b) i consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale. 3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate. 4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma. 5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune del Molise è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro e non oltre i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme. 7. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio

33 regionale, a cura di almeno uno dei promotori di cui al comma 2 dell'art. 35. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità: b) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate; c) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni; d) sulla regolarità delle certificazioni; e) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione; f) sulla assenza di firme doppie. 8. Il responsabile del procedimento redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che certifica l'avvenuto deposito. Art.38 Verifica delle firme 1. Entro e non oltre 15 giorni, il responsabile del procedimento verifica: a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno 2.000; b) se almeno delle firme di cui alla lett. a) risultano raccolte entro e non oltre il termine di cui all art. 37, comma 6; c) se almeno delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 37;

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