ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

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1 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n ROMA Tel. n SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale Circolare n. 7 del Protocollo n. 7 /CS e, p.c. Al Sig. Commissario Straordinario Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale

2 Oggetto: Anno 2003: a) importi che non concorrono a formare il reddito imponibile; b) regime di decontribuzione. Sommario Gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro non hanno subito variazioni per l anno 2003, rimanendo pertanto fissati nella stessa misura prevista dal D. Lgs. n. 314/1997. L importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all art. 2, comma 2, del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, è fissato, anche per l anno 2003, nella misura del 3% della retribuzione annua. A) Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro (art. 3, D. Lgs. n. 314/97) Come noto, il comma 9 dell art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R , n. 917, come sostituito dall art. 3 del D. Lgs. n. 314/97 (v. circolare n. 3 del ) ha stabilito che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell anno Ciò posto si comunica che, per l anno 2003, detti importi non subiscono variazioni rimanendo, pertanto, fissati nella stessa misura prevista dal D. Lgs. n. 314/97. Nel rinviare alle disposizioni già impartite con le circolari n. 3 del , n. 6 del , n. 13 dell , n. 10 dell e n. 16 del si ritiene utile richiamare, brevemente, l ammontare degli importi cui si riferisce la norma e che non concorrono a formare il reddito imponibile (fiscale e previdenziale):

3 - indennità di trasferta: tali indennità non concorrono a formare il reddito imponibile fino all importo giornaliero di 46,48 euro (L ) se trattasi di trasferta nel territorio nazionale e fino all importo giornaliero di 77,47 euro (L ) se trattasi di trasferta all estero. I sopracitati importi si riducono di un terzo cioè a 15,49 euro (L ) in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi, cioè a 30,99 euro (L ), in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto ; - indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti: dette indennità non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a 1.549,37 euro (L ), se trattasi di trasferimenti all interno del territorio nazionale e a 4.648,11 euro (L ) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest ultimo; - erogazioni a titolo di liberalità: le erogazioni in questione non concorrono a formare il reddito imponibile se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro (L ); - beni e servizi forniti al lavoratore: non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se di importo complessivamente non superiore a 258,23 euro (L ). Si ribadisce che, qualora detto valore sia superiore al sopracitato limite (258,23 euro), lo stesso concorre interamente a formare il reddito e, pertanto, è da considerarsi base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali; - prestazioni e indennità sostitutive della mensa: non concorre a formare il reddito imponibile l importo della prestazione sostitutiva della mensa aziendale (cosiddetti buoni pasto o tickets restaurant ) se di importo giornaliero complessivo non superiore a 5,29 euro (L ). Relativamente all indennità sostitutiva della mensa, si ricorda che la materia è stata disciplinata dall art. 4 del D. Lgs. n. 56/98, che ha modificato l art. 3 del D. Lgs. n. 314/97 nella parte in cui lo stesso regola il trattamento fiscale e previdenziale delle indennità in questione. Nel richiamare quanto già precisato con la citata circolare n. 6 del , si conferma che l indennità sostitutiva della mensa non concorre a formare l imponibile previdenziale, fino all importo complessivo giornaliero di 5,29 euro (L ), se erogata nei casi espressamente previsti dalla norma (art.4, D. Lgs. 56/98). Risulta evidente che le indennità erogate al di fuori dei suddetti casi concorrono a formare l imponibile previdenziale per il loro intero ammontare.

4 Come già comunicato con la circolare n. 13 dell , l art. 13 del D. Lgs. 23/12/99, n. 505, ha introdotto alcune modificazioni alla normativa che disciplina il reddito di lavoro di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n Per quanto concerne, in particolare, l art. 48 del T.u.i.r., come sostituito dall art. 3 del D. Lgs. n. 314/97, le modifiche hanno riguardato: - somme erogate ai dipendenti per le finalità di cui al comma 1, dell art. 65 del T.u.i.r. e utilizzazione delle relative opere e servizi da parte degli stessi: non concorrono a formare il reddito imponibile solamente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari. La esclusione dalla base imponibile (fiscale e previdenziale) è, altresì, limitata alla utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto (art. 65, comma 1, del T.u.i.r.) da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell art. 12 (T.u.i.r.); - concessione di prestiti: in caso di concessione di prestiti si assume come imponibile (fiscale e previdenziale) il 50% della differenza tra l importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi; - azionariato dei dipendenti: non concorrono a formare il reddito imponibile (fiscale e previdenziale): a) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a 2.065,83 euro (L ), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d imposta in cui avviene la cessione; b) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito.

5 Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro nonchè a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. Per ulteriori precisazioni in materia di azionariato dei dipendenti si rinvia alle disposizioni fornite con la citata circolare n. 16 del B) Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello (art. 2, D.L. n. 67/97 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/97) Come noto l art. 43, comma 2, lettera b), della legge , n. 448 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata nel Supplemento ordinario alla G.U. serie generale n. 301 del , ha confermato, a decorrere dall anno 2002, il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n Pertanto, anche per l anno 2003, il regime di decontribuzione trova applicazione entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell anno solare di riferimento. IL DIRETTORE GENERALE (Massimo Antichi)

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