REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE

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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 283/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2013 che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l articolo 13, paragrafo 2, e l articolo 78, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 2 ) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione in conformità all articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno Per il penflufen le condizioni dell articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2010/672/UE della Commissione ( 3 ). (4) Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l Autorità»). Il 30 luglio 2012 quest ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul riesame della valutazione dei rischi della sostanza attiva penflufen ( 4 ) utilizzata come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il progetto di relazione di valutazione è stato approvato il 15 marzo 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il penflufen. (5) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti penflufen possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza penflufen. (6) In conformità all articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma. (2) In conformità all articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 9 dicembre 2009 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG una domanda d iscrizione della sostanza attiva penflufen nell allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2010/672/UE ha confermato che il dossier era completo, ovvero conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. (3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, in conformità alle disposizioni dell articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 4 agosto ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 230 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 290 del , pag. 51. (7) È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall approvazione. (8) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tuttavia applicare le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti penflufen. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo aggiornato di cui all allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. ( 4 ) The EFSA Journal 2012; 10(8):2860. Disponibile online all indirizzo:

2 L 283/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea (9) L esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell 11 dicembre 1992, recante disposizioni d attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 1 ), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre quindi chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un autorizzazione dimostri di avere accesso a un dossier conforme alle prescrizioni dell allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. (10) In conformità all articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l elenco delle sostanze attive approvate ( 2 ). esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti penflufen come sostanza attiva entro il 31 luglio Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni stabilite all allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato, e che il titolare dell autorizzazione possegga o abbia accesso a un dossier conforme alle prescrizioni dell allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni stabilite all articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/ In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente penflufen come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 gennaio 2014 nell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. (11) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale non ha espresso alcun parere in materia. È stato ritenuto necessario un atto di esecuzione e il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente penflufen come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l autorizzazione entro il 31 luglio 2015; oppure Articolo 1 Approvazione della sostanza attiva La sostanza attiva penflufen, specificata all allegato I, è approvata alle condizioni stabilite in tale allegato. b) nel caso di un prodotto contenente penflufen in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro la data, se successiva, fissata per tale modifica o revoca rispettivamente dall atto o dagli atti che hanno approvato o aggiunto la/e sostanza/e in questione all allegato I della direttiva 91/414/CEE. Articolo 2 Riesame dei prodotti fitosanitari 1. In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni ( 1 ) GU L 366 del , pag. 10. ( 2 ) GU L 153 dell , pag. 1. Articolo 3 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all allegato II del presente regolamento.

3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 283/19 Articolo 4 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o febbraio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

4 Nome comune, numeri di identificazione Penflufen Numero CAS Numero CIPAC 826 ALLEGATO I Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione 2 -[(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5- fluoro-1,3-dimethylpyrazole- 4-carboxanilide 950 g/kg 1:1 (R:S) rapporto di enantiomeri ( 1 ) Ulteriori particolari sull identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. ( 2 ) GU L 353 del , pag.1. Scadenza dell approvazione 1 o febbraio gennaio 2024 PARTE A Disposizioni specifiche Può essere autorizzato solo l impiego per trattare i tuberi-seme di patata prima o durante l impianto, limitando l uso a un' applicazione ogni tre anni sullo stesso campo. PARTE B Per l attuazione dei principi uniformi di cui all articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) alla protezione degli operatori; b) alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni d impiego prevedono all occorrenza misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente è tenuto a presentare informazioni di conferma riguardanti: 1) il rischio a lungo termine per gli uccelli; 2) la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butil) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come cancerogena di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all Autorità le informazioni indicate al punto 1 entro il 30 settembre 2015 e le informazioni indicate al punto 2 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza. La purezza riportata sotto questa voce si basa su un sistema di produzione pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione delle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, in conformità all articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L 283/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

5 ALLEGATO II Alla parte B dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce: Numero «55 Penflufen Nome comune, numeri di identificazione Numero CAS Numero CIPAC 826 Denominazione IUPAC Purezza (*) 2 -[(RS)-1,3-dimethylbutyl]- 5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide 950 g/kg 1:1 (R:S) rapporto di enantiomeri (*) Ulteriori particolari sull identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. Data di approvazione Scadenza dell approvazione Disposizioni specifiche 1 o febbraio gennaio 2024 PARTE A Può essere autorizzato solo l impiego per trattare i tuberi-seme di patata prima o durante l impianto, limitando l uso a un'applicazione ogni tre anni sullo stesso campo. PARTE B Per l attuazione dei principi uniformi di cui all articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) alla protezione degli operatori; b) alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni d impiego prevedono all occorrenza misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente è tenuto a presentare informazioni di conferma riguardanti: 1) il rischio a lungo termine per gli uccelli; 2) la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butil) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come cancerogena di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all Autorità le informazioni indicate al punto 1 entro il 30 settembre 2015 e le informazioni indicate al punto 2 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza. La purezza riportata sotto questa voce si basa su un sistema di produzione pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione delle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, in conformità all articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009.» Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 283/21

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