DICHIARAZIONE I.V.A. ANNUALE 2011 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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1 DICHIARAZIONE I.V.A. ANNUALE 2011 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Prot. n. F25/RNS Bologna, 07 febbraio 2011

2 2 I n d i c e Parte generale soggetti tenuti alla presentazione... pag. 5 modalità di presentazione della dichiarazione... pag. 7 termini per la presentazione della dichiarazione... pag. 14 termini di effettuazione dei versamenti... pag. 15 struttura della dichiarazione... pag. 18 particolari modalità di compilazione:... pag contribuenti con contabilità separate... pag società partecipanti all Iva di gruppo... pag dichiarazione a seguito di trasformazione soggettiva... pag dichiarazione a seguito di fallimento o liquidazione coatta amm.va... pag dichiarazione a seguito di cessazione di attività... pag principali modifiche... pag. 26 Illustrazione del frontespizio e del modulo frontespizio... pag. 28 frontespizio firma della dichiarazione... pag. 30 quadro VA sezione 1 e 2... pag. 33 quadro VC... pag. 40 quadro VD... pag. 41 istruzioni comuni ai quadri VE e VF... pag. 41 quadro VE... pag. 42 quadro VE sezione 1... pag. 44 quadro VE sezione 2... pag. 45 quadro VE sezione 3... pag. 47 quadro VE sezione 4... pag. 47 quadro VE sezione 5... pag. 54 quadro VF... pag. 54 quadro VJ... pag. 79 quadro VH... pag. 80 quadro VK... pag. 83 quadro VL... pag. 86 quadro VR... pag. 93 quadro VT..... pag. 97 quadro VX... pag. 98 quadro VO... pag. 100 prospetto riepilogativo IVA 26PR/ pag. 101

3 3 modello IVA 26LP/2011 prospetto delle liquidazioni periodiche... pag. 105 Sanzioni e ravvedimento operoso... pag. 106

4 4 Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2011 n. 2011/5474, sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA 2011, IVA26 LP/2011, IVA BASE 2011, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2010 da presentare nel 2011, ai fini dell imposta sul valore aggiunto, nonché il modello IVA 74 bis relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori. Da quest anno non è più prevista l approvazione del Modello VR (utilizzato, gli scorsi anni, per richiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale). Dal 1 febbraio 2011, infatti, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il nuovo quadro VR (previsto nel modello di dichiarazione) e presentare la dichiarazione iva. Non è più possibile presentare alcun modello all agente della riscossione. Inoltre, si evidenzia sin d ora che il modello IVA BASE/2011, quale versione semplificata del modello di dichiarazione annuale, da quest anno potrà essere utilizzato sia per la presentazione della dichiarazione IVA nell ambito della dichiarazione unificata sia per la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma (diversamente da quanto accadeva lo scorso anno quando tale modello poteva essere utilizzato solo nell ambito della dichiarazione unificata). Il Provvedimento è pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle Entrate all indirizzo: (in Strumenti-Modelli Modello e istruzioni Dati Iva annuale). 1 Con la presente circolare cercheremo di fornire un quadro, il più completo possibile, con riguardo alle problematiche connesse alla predisposizione del modello di dichiarazione IVA riferita al periodo d imposta 2010, rinviandovi alla nostra circolare RNS F19 del 2011, in merito agli aspetti riguardanti il VR e la gestione delle eccedenze a credito risultanti dalla medesima dichiarazione IVA. 1 Ai sensi del comma 361 dell art. 1, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale.

5 5 Come di consueto le novità e/o le integrazioni rispetto all analoga circolare dello scorso anno sono evidenziate in corsivo grassetto. P A R T E GENERALE SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti con partita Iva aperta per l'anno 2010, ancorché non abbiano effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva, salvo gli esoneri in specifico previsti. Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale: contribuenti che per l anno d imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti art. 10 (anche con opzione 36-bis) del Dpr 633/1972, salvo che non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie o che siano tenuti alle rettifiche di cui all art. 19-bis2/633. Le istruzioni precisano che l esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili, ancorché gestite con contabilità separata, ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l imposta è dovuta da parte del cessionario; produttori agricoli esonerati ai sensi dell art. 34, comma 6, primo e secondo periodo (produttori con volume d affari non superiore a euro) che non hanno superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalla cessione di prodotti agricoli ed ittici di cui alla parte prima, Tabella A, allegata al Dpr 633/ ); esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e di altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 640 (che non abbiano optato per l applicazione dell Iva nei modo ordinari), esonerati a mente del comma 6 dell art. 74/633; associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni senza fini di lucro di cui all art. 9-bis del DL 417/1991, che avendo optato per l applicazione delle disposizioni della L.398 citata, sono esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi 2 Si osservi che il comma 31, dell art. 2, del D.L. 62/2006, convertito con modificazioni in legge 286/2006, ha modificato il comma 6, dell art. 34/633, stabilendo che il particolare regime di esonero si applica ai produttori agricoli che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a euro.

6 6 conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda che non esercitino altra attività rilevante ai fini IVA; soggetti passivi d imposta residenti in uno stato U.E., senza stabile organizzazione in Italia, se hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall art. 74-quinquies per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro; i contribuenti minimi di cui all art.1, commi da 96 a 117, legge 24/12/2007 n.244. MODELLO IVA BASE Il modello IVA BASE/2011 è una versione semplificata ed alternativa del modello di dichiarazione annuale IVA/2011 e può essere utilizzato sia dai contribuenti CHE PRESENTANO la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2011 che dai contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma. Il modello IVA BASE 2011 può essere utilizzato, dalle seguenti categorie di soggetti: hanno determinato l imposta dovuta o l imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA; hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all art. 34-bis; non hanno effettuato operazioni con l estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all esportazione ed importazioni); non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell imposta avvalendosi dell istituto del plafond;

7 7 non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. Sono esclusi dalla possibilità di utilizzazione del modello IVA BASE: i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell istituto della rappresentanza fiscale o dell identificazione diretta; le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi; i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura concorsuale; le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell IVA di gruppo di cui all art. 73. Le modalità e i termini di presentazione sono gli stessi previsti per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2011 (sia in via autonoma che in forma unificata). MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Come già gli scorsi anni, la dichiarazione è presentata o in via autonoma o in via unificata. Si precisa che tramite la Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, l Agenzia delle Entrate ha esteso a tutti i soggetti IVA la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA all interno di quella unificata, con la conseguente possibilità, ove questa sia presentata entro il mese di febbraio, di sottrarsi all ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. Pertanto, tutti i contribuenti possono, facoltativamente, presentare la dichiarazione IVA in via autonoma, a partire dal 1 febbraio dell anno successivo a quello di riferimento. Finora tale possibilità era ammessa per i soli soggetti che vantavano un credito IVA, e che intendevano utilizzarlo in compensazione o chiederne il rimborso (si rinvia alla nostra circolare RNS F19 per gli aspetti relativi alla gestione del credito IVA).

8 8 Si ricorda, inoltre, che la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma comporta che il versamento del saldo annuale IVA debba essere effettuato entro il 16 marzo (con versamento unico o rateizzato), e non nelle scadenze previste per le imposte legate al modello UNICO. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE IN VIA AUTONOMA Società di capitali ed enti soggetti ad IRES, con periodo di imposta non coincidente con l anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo di imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre La circolare 57/E del 5 marzo 1999 aveva precisato che sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare i periodi di imposta che interessano più anni solari (per esempio un periodo d'imposta 1 marzo - 28 febbraio) e quelli riguardanti un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare che terminano, però, anteriormente al 31 dicembre. Esempi: - Società posta in liquidazione volontaria in corso d'anno 2010 (esempio: 31 ottobre), che al non ha ancora chiuso la procedura. A mente dell'art. 5, comma 1 del DPR , n. 322 la dichiarazione dei redditi del periodo 1 gennaio - 31 ottobre deve essere presentata entro l ultimo giorno del nono mese successivo alla deliberazione di messa in liquidazione (vale a dire, entro il 31 luglio ). Con tale dichiarazione, che riguarda un periodo non coincidente con l'anno solare, non può essere presentata la dichiarazione IVA mediante il modello unificato. Viceversa, il periodo 1 novembre - 31 dicembre coincide con l'anno solare, nell'accezione sopra riportata. Pertanto, deve essere presentata la dichiarazione annuale Iva entro il 30 settembre 2011 (in forma autonoma o unificata), unica per tutto l'anno solare 2010, non avendo rilevanza, ai fini Iva, la messa in liquidazione volontaria. - Società in liquidazione che ha cessato il 30 novembre, conesentazione del relativo bilancio finale di liquidazione riferito a tale data. La società è tenuta a presentare la dichiarazione Iva in via autonoma. - Società fusa con effetto fiscale (supposto coincidente con quello giuridico) in corso d'anno, esempio: 1 ottobre. L'incorporante è

9 9 tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, per conto della incorporata, relativamente al periodo di imposta La dichiarazione Iva è unica in capo alla incorporante e, supponendo che la stessa abbia periodo di imposta coincidente con l'anno solare, deve essere presentata, in via autonoma oppure in via unificata, con l UNICO 2011 dell incorporante. - Le medesime considerazioni sopra riportate si possono estendere al caso di fusione intervenuta in corso d anno, con effetto fiscale al 1 gennaio dello stesso anno. L'unica differenza rispetto al caso precedente è la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi della sola incorporata per uno spezzone di anno, essendo, in questo caso, unica anche la dichiarazione dei redditi in capo alla incorporante. - Società costituita in corso d anno che chiude il primo esercizio il 31.12: si considera soggetto con esercizio coincidente con l anno solare e, pertanto, presenterà la dichiarazione Iva in forma autonoma o unificata in UNICO. - Sociètà costituita nel corso dell anno 2009 che ha chiuso il primo esercizio al 31/12/2010, per espressa previsione dell atto costitutivo: si considera soggetto con esercizio non coincidente con l anno solare, in quanto avente durata superiore a 12 mesi, e, pertanto, presenterà la dichiarazione Iva in via autonoma. Società controllanti e controllate partecipanti, per l'anno 2010 all IVA di gruppo. La dichiarazione deve essere presentata in via autonoma anche nel caso in cui la società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno. Soggetti tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto di soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2011 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva Nel caso di fusione per incorporazione, com è noto, la società incorporante deve presentare due distinte dichiarazioni: una per sé e una per conto della società incorporata 3. Quest ultima dichiarazione, chiariscono le istruzioni ministeriali, se non già presentata dalla incorporata precedentemente l incorporazione, dovrà essere presentata dalla incorporante in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi dell incorporata stessa. Soggetti risultanti da operazioni straordinarie tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei 3 Vedasi, al riguardo, il capitolo Particolari modalità di compilazione.

10 10 soggetti fusi, incorporati che abbiano partecipato durante l anno alla procedura della liquidazione dell Iva di gruppo. Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa per ogni periodo di imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali. Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia per le dichiarazioni presentate per conto dei loro rappresentati e i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell art. 35-ter/633. Altre categorie residuali di contribuenti (es. venditori "porta a porta"), qualora, per la natura del loro reddito, non siano tenuti alla presentazione di UNICO MODALITA DI PRESENTAZIONE La presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 a euro, ai sensi dell art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). Ai sensi dell art. 8 del D.p.r. n. 322 del 1998, la dichiarazione Iva, relativa all anno 2010, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente sia tenuto o provveda alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente comprenda la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate (circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002). La trasmissione telematica può essere eseguita secondo due diverse modalità. Direttamente, richiedendo l abilitazione necessaria ad un ufficio dell Agenzia delle Entrate della regione competente in base al domicilio fiscale del soggetto che chiede l'abilitazione.

11 11 La trasmissione diretta della dichiarazione deve essere effettuata utilizzando il Servizio telematico Entratel, ovvero, il Servizio telematico Internet. Il Servizio telematico Internet (Fisconline) può essere utilizzato solo dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta per un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero, da quei soggetti che pur avendo l obbligo di trasmettere telematicamente le altre dichiarazioni non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta. Il Servizio telematico Entratel può essere utilizzato da parte di quei soggetti che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione a più di 20 soggetti. Inoltre, lo stesso Servizio può essere utilizzato da parte dei soggetti non residenti, che si sono identificati ai fini IVA, nel territorio dello Stato, ai sensi dell art. 35-ter del Dpr 633/1972. Sia che venga utilizzato il Servizio telematico Entratel che Internet le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova dell avvenuta presentazione è costituita dalla comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuto ricevimento delle dichiarazioni. L Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del Servizio telematico Entratel o Fisconline mediante apposite ricevute trasmesse, sempre in via telematica, all utente del servizio che ha effettuato l invio delle dichiarazioni. Tali attestazioni sono consultabili nella Sezione Ricevute del sito In ogni caso, il contribuente può richiedere le predette ricevute ai competenti Uffici dell Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. Si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998 ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, producendo due copie del modello, di cui una viene restituita dall intermediario con la sottoscrizione dell impegno alla presentazione telematica. Soggetti intermediari abilitati alla ricezione delle dichiarazioni sono:

12 12 Centri di assistenza fiscale per le imprese CAF imprese; Centri di assistenza fiscale per dipendenti CAF dipendenti; Dottori commercialisti; Ragionieri commercialisti; Periti commerciali Consulenti del lavoro; Tributaristi, iscritti al registro tenuto presso la C.C.I.A.A. alla data del 30/9/1993; Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche; Società di servizi con la maggioranza della compagine sociale rappresentata dalle Associazioni sindacali di categoria; Società cooperative e consortili in forma cooperativa i cui aderenti, per la maggioranza, siano aderenti alle Associazioni sindacali di categoria; Società di servizi partecipate esclusivamente dagli iscritti ai suddetti albi professionali, ovvero dai relativi ordini; Iscritti agli albi degli avvocati; Iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 21/1/1992, n. 88; Soggetti che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale; Iscritti agli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari. Si ricorda, altresì, che non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, i quali devono provvedere alla trasmissione nei termini ordinari, di cui si dirà di seguito, salvo il fatto che possono avvalersi della loro facoltà di accettare o meno la presentazione delle dichiarazioni. Si consiglia, pertanto, di consegnare le dichiarazioni agli intermediari con un congruo anticipo rispetto al termine di trasmissione per non vedersi rifiutata la consegna. Modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA da parte di società appartenenti ad un gruppo Se nell ambito dei gruppi vi è una o più società obbligata alla trasmissione telematica della dichiarazione, la trasmissione delle dichiarazioni delle società

13 13 appartenenti al gruppo (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che sono possedute dall ente o società controllante o tramite altra società controllata per una percentuale superiore al 50 % del capitale sociale fin dall inizio del periodo di imposta precedente) può essere effettuata da una o più società dello stesso gruppo che abbiano richiesto nei termini di legge l abilitazione alla trasmissione. Nel caso di Società aderenti alla liquidazione IVA di Gruppo si rinvia al capitolo Particolari modalità di compilazione e presentazione. MODALITA DI CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Il contribuente è tenuto a conservare l originale della dichiarazione trasmessa su modello cartaceo conforme a quello ministeriale debitamente sottoscritto, unitamente alla comunicazione di presentazione della dichiarazione stessa rilasciata dall Agenzia delle Entrate e ricevuta o direttamente o per il tramite dell intermediario abilitato. Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie vanno osservate le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2004 e le procedure della delibera CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004 (cfr nostra RNS circolare F29/2007). In particolare è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di imposta; inoltre devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, nome denominazione, codice fiscale, partita iva, data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l apposizione della marca temporale. SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA UNIFICATA Alla luce dell interpretazione fornita con Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 1/e del 25 gennaio 2011 si ritiene che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale tutti i soggetti passivi di imposta possono presentare in via autonoma la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio (essendo così esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva).

14 14 REPERIBILITÀ DEI MODELLI CARTACEI I modelli di dichiarazione sono resi disponibili gratuitamente tramite il sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze ( e il sito dell Agenzia delle Entrate ( Tali modelli possono essere utilizzati tramite stampa in bianco e nero, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui all allegato A del Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011 che ha approvato il modello medesimo. Nel caso di riproduzione dei modelli, sul bordo laterale del frontespizio devono comparire i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente provvedimento. Possono, altresì, essere utilizzati modelli prelevati da altri siti Internet purché rechino l indicazione del sito di provenienza, gli estremi del provvedimento di approvazione e si rispettino in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui sopra. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I termini per la presentazione della dichiarazione Iva sono i seguenti: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PERIODO UTILE PER L INVIO TELEMATICO in via autonoma dal 1 febbraio 2011 al 30 settembre 2011 in via unificata Entro il 30 settembre 2011 Un particolare termine è previsto in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa apertasi nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2011 ed il termine di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale IVA. Infatti, nel caso in cui la dichiarazione non sia già stata presentata negli ordinari termini di cui sopra direttamente dal soggetto sottoposto a procedura concorsuale, il curatore o commissario liquidatore può procedervi nei termini ordinari, ovvero entro 4 mesi dalla sua nomina se quest ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

15 15 Si rammenta che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta. TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI Se dalla dichiarazione annuale IVA ovvero dalla liquidazione relativa al quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali per opzione (esclusi i soggetti trimestrali di cui all art. 74 comma 4 D.P.R. n. 633/1972), dovesse risultare un debito d imposta, il termine ultimo per effettuare il versamento è fissato al 16 marzo 2011; Per i soggetti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA autonoma, che presenteranno, invece, il modello UNICO 2011, il termine di versamento della medesima imposta è comunque fissato al 16 marzo Il suddetto versamento va effettuato, sempreché l imposta dovuta sia pari o superiore a 10,33 (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), mediante il modello F24 on-line avendo cura di indicare, in ogni caso, il codice tributo 6099 (versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale). Si ricorda che il versamento del debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA può essere eseguito, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione unificata UNICO anche oltre il suddetto termine del 16 marzo, ma entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, aumentando l ammontare dell imposta da versare della maggiorazione, stabilita nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario (16 marzo). Pertanto, nel caso si usufruisca di tale differimento, e' dovuta la maggiorazione nei seguenti termini: per i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 17/3 e il 18/4 la maggiorazione è pari allo 0,40%; per i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 19/4 e il 16/5 la maggiorazione diviene pari allo 0,80%; per i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 17/5 e il 16/6 la maggiorazione sale allo 1,20%.

16 16 Nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi dell ulteriore differimento della scadenza (30 giorni) per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo, effettuando anche il versamento dell IVA al 18/7/2011 dovrà maggiorare la somma (già aumentata del 1,20%) di un ulteriore 0,40% compresi quei contribuenti che versano le imposte al 18/7/2011 in quanto si avvalgono delle previsioni di cui all art. 2364, comma 2, secondo periodo, del C.C. e, quindi, approvano il bilancio nel termine massimo di 180 giorni. Pertanto i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 17/6 e il 18/7 dovranno essere maggiorati del 1,60% (rispetto al debito risultante dalla dichiarazione). L importo della maggiorazione calcolata nelle suddette misure deve essere corrisposta cumulativamente all'importo dell'iva da versare, da indicarsi nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario" del mod. F24 e, pertanto, può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti di imposte e contributi. Il rinvio del versamento dell IVA dovuta a conguaglio può risultare conveniente ai contribuenti che intendono compensare il credito derivante dalle altre imposte risultanti da Unico 2011 (Ires), dichiarazione Irap e dichiarazioni 770/2010 con il debito IVA. In tal caso, infatti, non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% (pari a 0,4% x 3 mesi=1,20%), in quanto i crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali sono disponibili, per la compensazione, dal primo giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta. Naturalmente, se l importo delle somme a debito è superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza. Inoltre, il pagamento dell IVA a saldo può essere effettuato, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione IVA autonoma, ovvero, unificata UNICO in modo rateizzato ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 20 del D. Lgs. 241 del 9 luglio La misura degli interessi dovuti nel 4 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997 Art Pagamenti rateali Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'inps, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo lli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

17 17 caso ci si avvalga della rateizzazione è fissata al 4 % annuale, per cui sulle somme rateizzate dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura dello 0,33% fisso per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. La prima rata deve essere versata entro il 16 marzo e l ultima rata non può essere versata oltre il 16 di novembre, per cui il numero delle rate, la cui indicazione non è richiesta in alcun rigo del modello di dichiarazione, deve essere determinato tenendo conto che l ultima rata non può andare oltre alla predetta data. L importo degli interessi da rateizzazione può essere compensato con eventuali crediti di imposte e contributi, ma deve essere indicato in modo separato dall imposta nella sezione Erario del modulo di versamento unitario (F24) utilizzando il codice tributo Al fine di fornire un riepilogo delle possibili modalità e termini di versamento si produce la tabella che segue. dichiarazione autonoma Il contribuente può, a sua scelta: versare in unica soluzione entro il rateizzare maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% mensile dichiarazione unificata Il contribuente può, a sua scelta: versare in unica soluzione entro il rateizzare dal 16 marzo maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% mensile versare in unica soluzione entro il con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al rateizzare dal 16 giugno maggiorando dapprima l importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi aumentando l importo ottenuto Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale. ****** La misura degli interessi da rateizzazione possono essere determinati seguendo la seguente tabella essendo del tutto ininfluente se il versamento viene anticipato rispetto alla scadenza della rata. Rate Misura interessi Prima rata al 16/3 0 Seconda rata al 18/4 0,33 % Terza rata al 16/5 0,66 % Quarta rata al 16/6 0,99 % Quinta rata al 18/7 1,32 % Sesta rata al 16/8 1,65 % Settima rata al 16/9 1,98 % Ottava rata al 17/10 2,31 % Nona rata al 16/11 2,64 %

18 18 dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima versare in unica soluzione entro il 18 luglio applicando un ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese sull importo già maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese dal 17/3 al 16/6 rateizzare dal 18 luglio, applicando dapprima la doppia maggiorazione dello 0,40% di cui al punto precedente e poi aumentando l importo ottenuto dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima Da ultimo, anche se non si tratta di un versamento IVA, si ricorda che entro lo stesso termine del 16 marzo deve essere, altresì, effettuato il versamento della tassa di Concessione Governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali, per le sole società di capitali (escluse le cooperative), nella misura forfetaria di 309,87, se il valore del capitale sociale o del fondo di dotazione, alla data del 1 gennaio 2010, è inferiore o uguale a ,90, o di 516,46 se il valore è superiore. Tale versamento va effettuato mediante il modello F24 - codice tributo STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE Il modello di dichiarazione annuale 2011 è, come gli scorsi anni, a struttura modulare ed è costituito da: - un frontespizio, composto di due facciate, contenente, oltre all'informativa sulla privacy, i dati del contribuente, la sottoscrizione e lo spazio riservato all'intermediario. Si precisa che il frontespizio deve essere utilizzato unicamente dai soggetti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma. In caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere, invece, utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2011; - un modulo, contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta, composto da più fogli contenenti, a loro volta, più quadri; - un prospetto (IVA 26 PR/2011), riepilogativo delle liquidazioni dell'iva di gruppo che la controllante deve allegare alla propria dichiarazione;

19 19 - un modello (Iva 26 LP/2011), da presentarsi unicamente da parte della capogruppo della liquidazione di gruppo. PARTICOLARI MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE Contribuenti con contabilità separate In caso di contabilità separate, per obbligo o per opzione, devono essere compilati un solo frontespizio e tanti moduli quante sono le attività separate. In particolare, si deve compilare: - il frontespizio, - un modulo per ogni attività separata, indicando: sul primo modulo 5, nei quadri: VA sez. 1, VL sezione 1 VE VF VJ I dati propri della prima attività separata (dati analitici) nei quadri: VA sez. 2 VC VD VL - sezione 2 e 3 VH VK VX VO i dati complessivi di tutte le attività separate (dati riepilogativi) VT VR sui restanti moduli, nei quadri: 5 Il "primo modulo" è quello così "battezzato" dal contribuente e contrassegnato con il numero d'ordine "01", che, normalmente, corrisponde all attività principale.

20 20 VA sez.1 VL - sezione 1 VE VF VJ i dati propri dell'altra/e attività separata/e (dati analitici) E appena il caso di precisare che, nel caso in cui fra le attività separate figuri una attività per la quale sussiste l esonero dalla dichiarazione (esempio: esercenti attività di intrattenimento di cui all art. 74, 6 comma), per quest ultima attività non deve essere compilato alcun modulo. Tale regola trova un eccezione, precisano le istruzioni, nel caso di esercizio, con contabilità separate, di attività imponibili ed attività esenti (anche con opzione 36-bis). In tal caso, infatti, si deve inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all attività esente esercitata. Precisano, inoltre, le istruzioni che, nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi, per l attività esente, della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell art. 36-bis, nel modulo relativo all attività esente devono essere indicati, oltre ai dati relativi agli acquisti, anche l ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell art. 10/633, per le quali resta fermo l obbligo di fatturazione e registrazione. Le istruzioni, alle quali vi rimandiamo, illustrano, a pagina 14 e 15, casi di operazioni straordinarie di società con attività separate. Società partecipanti all'iva di gruppo Con risoluzione n. 302/E del 25 ottobre 2007, l Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui una società partecipante alla liquidazione di gruppo abbia incorporato, in corso d anno, una società già partecipata, ma con quota di minoranza e, pertanto, estranea alla liquidazione di gruppo. L Agenzia dopo aver rammentato che possono partecipare alla liquidazione di gruppo solo enti e società le cui quote o azioni siano possedute per oltre il 50%, precisa che, nel caso sopra citato, le risultanze dell Iva afferente l attività della incorporata ante-fusione non devono confluire nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, dovendo essere riepilogate nel modulo separato della dichiarazione annuale. In tale circostanza, infatti, la società incorporante deve imputare alla richiamata procedura solo le risultanze della propria attività. 7 Caso particolare: incorporazione di una società che partecipa alla liquidazione dell Iva di gruppo da parte di una società esterna al gruppo. Qualora, una società esterna alla liquidazione IVA di gruppo (non in possesso dei requisiti di controllo previsti dall art. 73/633) incorpori la società controllante dell Iva di gruppo, possono verificarsi due ipotesi: 1. si interrompe la procedura dell Iva di gruppo. In tal caso l incorporante presenterà due distinte dichiarazioni: una relativa alla propria attività svolta per l intero anno ed una per conto della società incorporata ex-controllante. Questa seconda dichiarazione, da presentarsi in via autonoma, dovrà essere compilata secondo le regole generali della presentazione della dichiarazione in nome e per conto. Nel quadro VK, rigo VK1, campo 2, dovrà essere indicato, quale ultimo mese di controllo, l ultimo mese in cui sono state effettuate le liquidazioni di

21 21 Nel caso in cui le società - comprese le società estere, residenti in paesi comunitari, con forma giuridica equipollente alle società di capitali di diritto italiano, operanti nello Stato mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale, ovvero, mediante identificazione ai sensi dell art. 35- ter/633 - effettuino la c.d. liquidazione di gruppo (ultimo comma art 73/633 e DM 13/12/1979) le modalità di presentazione della dichiarazione IVA sono le seguenti: ogni società controllata e controllante presenta autonomamente la propria dichiarazione IVA, senza alcun allegato; la società controllante deve presentare la propria dichiarazione annuale comprendendo anche il prospetto riepilogativo IVA 26PR/2011; la società controllante deve presentare, al competente Concessionario della riscossione (nel periodo previsto per la presentazione della dichiarazione dal 1 febbraio al 30 settembre) il modello IVA 26LP/2011, allegando copia del prospetto IVA 26PR/2011 (che è compreso all interno della dichiarazione), le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo per i rispettivi crediti compensati, e la garanzia prestata dalla controllante per l eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata. Si ricorda che la presentazione dei suddetti modelli al Concessionario della riscossione è sempre obbligatoria, anche in assenza di richiesta di rimborso del credito. Vedi nostra circolare RNS F19 del la società controllante, a mezzo del proprio legale rappresentante, dovrà anche sottoscrivere le dichiarazioni IVA di ciascuna società controllata appartenente al gruppo e partecipante alla liquidazione di gruppo. La sottoscrizione va apposta nel frontespizio se il controllo è stato esercitato per l intero anno, in calce al quadro VK se il controllo è cessato in corso gruppo. L eventuale eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto Iva 26PR della società ex-controllante-incorporata va indicata nel rigo VL8 della dichiarazione della società incorporante e, per la parte compensata nel corso dell anno, nel rigo VA la liquidazione dell Iva di gruppo prosegue in capo all incorporante, ma nei limiti in cui tale procedura era operante in capo alla precedente controllante incorporata (procedura ammessa dalla risoluzione ministeriale 23 dicembre 1986, n ) e, quindi, con contabilità separata rispetto a quella dell incorporante. In tal caso, la società incorporante presenterà due dichiarazioni: una relativa alla propria attività svolta per l intero anno e una per conto della società incorporata ex-controllante. Questa seconda dichiarazione, da presentarsi in via autonoma, dovrà essere compilata secondo le regole generali della presentazione della dichiarazione in nome e per conto. Nel relativo quadro VK, rigo VK1, campo 2, dovrà essere indicato, quale ultimo mese di controllo il numero 13. L eventuale eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto Iva 26PR della società ex-controllante-incorporata potrà essere utilizzato dall incorporante a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo (tale credito dovrà essere indicato, dalla società controllante, nel rigo VA 12 della dichiarazione Iva dell anno successivo). Qualora, viceversa, una società esterna al gruppo incorpori una società controllata partecipante ad un Iva di gruppo, naturalmente, relativamente alla società incorporata cessa automaticamente la particolare procedura. Pertanto, la società incorporante presenterà una sola dichiarazione includendovi, come da regola generale, i moduli relativi alla società incorporata ed indicando nel relativo quadro VK i crediti e i debiti trasferiti da tale società al gruppo nel periodo in cui ha partecipato alla particolare liquidazione.

22 22 d anno. Dichiarazione a seguito di trasformazione soggettiva (fusione, conferimento o cessione d'azienda) FUSIONE PER INCORPORAZIONE AVVENUTA (EFFETTO GIURIDICO 8 ) NEL CORSO DEL In tal caso l incorporante deve presentare tanti moduli quanti sono i soggetti partecipanti. In particolare deve compilare: - un frontespizio, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici; - un modulo (deve trattarsi del modulo n. 1) per se stessa (denominato soggetto avente causa ), evidenziando le operazioni da essa effettuate nel 2010, comprese quelle effettuate successivamente alla fusione e quelle effettuate dalla/e società incorporata/e nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l incorporazione; - un modulo per ciascuno degli altri soggetti partecipanti alla fusione (denominati soggetti dante causa ) evidenziando le operazioni effettuate, da ciascun soggetto, fra il 1 gennaio 2010 ed il mese (o trimestre) antecedente a quello della fusione. Tali moduli devono essere integralmente compilati in tutti i quadri, ad eccezione dei quadri VT e VX che devono essere compilati solo nel modulo 1 con i dati complessivi di tutti i soggetti partecipanti all operazione. Su tutti i moduli deve essere indicato il codice fiscale della società incorporante. Nel modulo relativo all incorporata deve essere indicata, al rigo VA1, campo 1, la partita IVA dell incorporata stessa. Conseguentemente, il soggetto incorporato non deve presentare alcuna dichiarazione per l'anno Le medesime indicazioni devono essere seguite in caso di conferimento o cessione di azienda nei casi in cui l operazione di cessione o di conferimento 8 Si ricorda che, ai fini Iva, la fusione ha sempre efficacia dalla data di effetto giuridico della stessa (coincidente, a norma dell art bis, secondo comma, Codice Civile, con la data dell iscrizione nel Registro delle imprese dell atto di fusione o con quella, successiva, disposta nella delibera). Non valgono, pertanto, ai fini Iva, le retrodatazioni disposte ai fini contabili e delle imposte dirette. 9 Per il caso particolare di fusione da parte di una società esterna alla liquidazione IVA di gruppo di una società controllante o controllata partecipante alla liquidazione dell Iva di gruppo, vedasi nota 7

23 23 abbia determinato l estinzione del soggetto conferente o cedente o abbia comportato la cessione del credito 10 o debito Iva dell azienda o del ramo ceduti, pur non determinando l estinzione del soggetto conferente o cedente. Nel secondo caso la società conferitaria o cessionaria (denominata soggetto avente causa ) deve, altresì, barrare il campo 2 del rigo VA1 per comunicare che il soggetto dante causa (conferente o cedente) continua ad esercitare un attività rilevante ai fini Iva. Inoltre, il soggetto dante causa, nel presentare la dichiarazione annuale Iva relativamente alle attività non trasferite, deve barrare la casella 3 del rigo VA1 per comunicare di avere partecipato ad un operazione straordinaria. Viceversa, nel caso in cui l operazione di conferimento o di cessione d azienda non abbia comportato né l estinzione del soggetto cedente né la cessione del credito o debito Iva, ciascuna delle società presenta autonomamente la dichiarazione annuale Iva. FUSIONE CON EFFETTO GIURIDICO FRA IL 1 GENNAIO 2011 E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2010 O CONFERIMENTO O CESSIONE D AZIENDA AVVENUTO NELLO STESSO PERIODO. In tal caso la società incorporante presenta, oltre alla propria dichiarazione, anche quella della incorporata, in suo nome e per suo conto (semprechè non vi abbia già provveduto l incorporata antecedentemente l atto di fusione). Trattasi di due distinte dichiarazioni. Quella della incorporante deve essere presentata, sussistendone i presupposti, in via autonoma o in forma unificata, in UNICO Viceversa, la dichiarazione presentata in nome e per conto della incorporata deve essere necessariamente presentata in via autonoma rispetto ad UNICO. Per la compilazione della dichiarazione della incorporata vedasi alle pagine 14 e 15 delle istruzioni. Le stesse considerazioni valgono nel caso di conferimento o di cessione di azienda, comportanti l estinzione del soggetto dante causa. Qualora, invece, il conferimento o la cessione d azienda non abbia comportato l estinzione del soggetto conferente o cedente ciascuno dei soggetti 10 In caso di cessione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale presentata in relazione all anno 2009 (MODELLO IVA 2010), in ragione dell operazione straordinaria intervenuta, sarà necessario compilare il campo 4 del rigo VA1, ove riportare il credito IVA ceduto.

24 24 partecipanti all operazione straordinaria (conferente e conferitario o cedente e cessionario) deve presentare la propria dichiarazione annuale Iva. SCISSIONE TOTALE INTERVENUTA (EFFETTO GIURIDICO 11 ) NEL CORSO DEL In tal caso la società beneficiaria appositamente designata nell atto (ovvero la beneficiaria nominata per prima nell atto) deve presentare la dichiarazione IVA comprendendo anche i dati della società scissa (che per effetto della intervenuta scissione si estingue) analogamente al caso già trattato in caso di fusione. Pertanto, la società beneficiaria predisporrà: - un frontespizio, onnicomprensivo, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici; - un modulo (deve trattarsi del modulo n. 1) per se stessa (denominato soggetto avente causa ), evidenziando le operazioni da essa effettuate nel 2010, comprese quelle effettuate successivamente alla scissione e quelle effettuate dalla società scissa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l operazione straordinaria; - un modulo per la società scissa (denominata soggetto dante causa ) evidenziando le operazioni effettuate, dalla società scissa medesima, fra il 1 gennaio 2010 ed il mese (o trimestre) antecedente a quello della scissione. SCISSIONE TOTALE INTERVENUTA NEL CORSO DEL 2011 PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE In tal caso la società beneficiaria appositamente designata nell atto (ovvero la beneficiaria nominata per prima nell atto) deve presentare la dichiarazione IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice carica 9. SCISSIONE PARZIALE In tale ipotesi la società scissa rimane in vita trasferendo alla/e società beneficiaria/e soltanto una parte del proprio patrimonio. Pertanto, in questo caso valgono le stesse regole di cui si è già detto con riguardo al conferimento, 11 Si ricorda che, ai fini Iva, la scissione ha sempre efficacia dalla data di effetto giuridico della stessa (coincidente, a norma dell art quater, primo comma, Codice Civile, con la data dell iscrizione nel Registro delle imprese dell atto di scissione o con quella, successiva, disposta nella delibera). Non valgono, pertanto, ai fini Iva, le retrodatazioni disposte ai fini contabili e delle imposte dirette.

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