ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 103
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- Mariano Orsini
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1 ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 103 LEGENDA: parti da eliminare nuove introduzioni
2 3 Funzione abitativa (R) R1 - Residenza spazi fisici e strutture Comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati ad alloggi e locali di diretto servizio alla residenza quali autorimesse, locali per deposito di materiali d'uso domestico, lavanderia e stenditoio, locali per centrale termica, locali diversi di uso condominiale. Standards di usi pubblici La quota maggiore tra - 10 mq/75 mc di residenziale - 1 posto auto (di 25 mq) pubblico ogni alloggio, con un minimo di 1 posto auto (di 25 mq) pubblico ogni 50 mq di SUL residenziale. Standards di usi pertinenziali - 1 posto auto ogni alloggio con un minimo di 0,3 mq/mq di S.U.L. - Nella realizzazione di nuovi alloggi si dovrà garantire la seguente dotazione minima di locali di servizio di pertinenza degli alloggi stessi: autorimessa minimo 12,50 mq., (l autorimessa dovrà essere reperita all interno del fabbricato ovvero in corpo separato ed almeno chiusa su tre lati), cantina minimo 4,00 mq. (con il termine cantina si intende il locale, pertinenziale alla destinazione residenziale principale comunque denominato, posto a piano interrato, seminterrato o terreno; in quest ultimo caso dovrà avere accesso da spazio esterno o di uso comune. Sono escluse dal calcolo della superficie utile lorda, ai sensi dell articolo 18 comma 2 lett. f) del Regolamento Edilizio solo le cantine interrate o, se poste a piano terra, aventi altezza inferiore o uguale a m. 2,40 o dimensione netta fisicamente delimitata da muri inferiore a 5 mq.). Tale dotazione va reperita anche negli alloggi ammessi o previsti nelle aree produttive o nelle aree agricole. La dotazione minima di locali di servizio di pertinenza degli alloggi non si applica per gli interventi comportanti mutamento d uso anche con opere da residenza rurale a civile, purchè non venga incrementato il numero di alloggi rispetto a quelli già esistenti. Altresì tale dotazione non è dovuta nell ambito di interventi edilizi che prevedano la realizzazione di alloggi in numero uguale a quelli esistenti, ma distribuiti in modo diverso nella superficie del fabbricato. Per gli interventi in Centro Storico e nei Tessuti di vecchio impianto di valore ambientale l autorimessa può essere supplita da spazio di parcheggio scoperto o autorimessa esterna al fabbricato purchè aventi i requisiti di cui all articolo 11 comma 9 e poste nel Centro Storico e nei Tessuti di vecchio impianto di valore ambientale ovvero a distanza inferiore a 300 m. da tali zone urbanistiche; altresì non è dovuta la cantina. Non sono ammessi interventi volti alla riduzione dei locali di servizio di pertinenza degli alloggi oltre il minimo previsto. La dotazione minima andrà reperita anche negli interventi che determinino aumento di unità abitative, con o senza aumento di S.U.L.. Prescrizioni: Specifiche prescrizioni e/o opportunità di intervento sono dettate dal presente PRG per gli alloggi connessi ad impianti produttivi e per gli alloggi nelle aree agricole. Realizzazione di verande 1. Si intende con il termine veranda la chiusura di balconi e logge esistenti con strutture e vetro o materiali plastici trasparenti, siano esse mobili o fisse. 2. Al di fuori del centro storico e dei tessuti di vecchio impianto di valore ambientale, la realizzazione delle verande è possibile, anche in deroga agli indici edificatori, previo il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e decoro architettonico, come di seguito indicato: a) l inserimento della veranda deve rispettare i criteri di decoro della facciata; in particolare la ringhiera deve essere sostituita da parapetto o dalla struttura della veranda medesima ; b) l incremento volumetrico unitario deve essere inferiore al 20% dell unità immobiliare di cui il balcone risulta pertinenza, con un limite massimo di 30 mc.; c) non vengano eliminate le chiusure interposte tra le verande ed i locali interni che su di essa si affacciano;
3 d) la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non sia inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso ; e) la superficie finestrata della veranda, apribile verso l esterno, non sia inferiore ad 1/6 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali aprentisi sulla medesima. Nel caso che i locali aprentisi sulla veranda abbiano altre aperture dirette all esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all esterno; f) deve realizzarsi la separazione strutturale del volume della veranda sotteso a servizi igienici rispetto al volume degli altri locali di abitazione permanente; g) il volume ricavato con la veranda deve essere privo di utilizzatori relativi all impianto termico, gas ed idraulico; h) gli impianti tecnologici presenti nel volume, di cui non sia espressamente vietata l installazione, devono rispondere alla vigente normativa in materia di sicurezza; i) le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande, siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sfociante sul tetto mediante canna autonoma di ventilazione; 3. Qualora l istanza sia riferita ad un edificio plurifamiliare, l intervento dovrà riguardare la facciata nel suo complesso ed essere effettuato unitariamente dalla totalità dei proprietari, previa presentazione di delibera condominiale. E fatto salvo quanto previsto dal comma Il presente articolo consente la deroga dagli indici solo per gli edifici eseguiti fino alla data di adozione del presente P.R.G.C. (18 Gennaio 2006) 5. Qualora si verifichino situazioni di particolari necessità sociosanitarie per soggetti in possesso di Certificato di invalidità civile al 100 % con accompagnamento, di Certificato di handicap in situazione di gravità di cui alla L. 104/92 ed in assistenza domiciliare integrata e sia attestata dalla autorità competente la motivata circostanza per cui la realizzazione della veranda sia condizione necessaria per raggiungere livelli minimi di assistenza non diversamente raggiungibili, è possibile effettuare deroga alle prescrizioni di cui al criterio di unitarietà delle facciate di cui al comma 3. E fatta comunque salva l autorizzazione da parte dell assemblea condominiale qualora esistente. La residenza, qualora non già presente, dovrà essere ottenuta entro 60 giorni dalla realizzazione dell intervento. La deroga di cui al presente comma è correlata con il permanere dei requisiti prescritti e per i sei mesi successivi; oltre tale termine la struttura dovrà essere rimossa.
4 ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 103
5 3 Funzione abitativa (R) R1 - Residenza spazi fisici e strutture Comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati ad alloggi e locali di diretto servizio alla residenza quali autorimesse, locali per deposito di materiali d'uso domestico, lavanderia e stenditoio, locali per centrale termica, locali diversi di uso condominiale. Standards di usi pubblici La quota maggiore tra - 10 mq/75 mc di residenziale - 1 posto auto (di 25 mq) pubblico ogni alloggio, con un minimo di 1 posto auto (di 25 mq) pubblico ogni 50 mq di SUL residenziale. Standards di usi pertinenziali - 1 posto auto ogni alloggio con un minimo di 0,3 mq/mq di S.U.L. - Nella realizzazione di nuovi alloggi si dovrà garantire la seguente dotazione minima di locali di servizio di pertinenza degli alloggi stessi: autorimessa minimo 12,50 mq., (l autorimessa dovrà essere reperita all interno del fabbricato ovvero in corpo separato ed almeno chiusa su tre lati), cantina minimo 4,00 mq. (con il termine cantina si intende il locale, pertinenziale alla destinazione residenziale principale comunque denominato, posto a piano interrato, seminterrato o terreno; in quest ultimo caso dovrà avere accesso da spazio esterno o di uso comune. Sono escluse dal calcolo della superficie utile lorda, ai sensi dell articolo 18 comma 2 lett. f) del Regolamento Edilizio solo le cantine interrate o, se poste a piano terra, aventi altezza inferiore o uguale a m. 2,40 o dimensione netta fisicamente delimitata da muri inferiore a 5 mq.). Tale dotazione va reperita anche negli alloggi ammessi o previsti nelle aree produttive o nelle aree agricole. La dotazione minima di locali di servizio di pertinenza degli alloggi non si applica per gli interventi comportanti mutamento d uso anche con opere da residenza rurale a civile, purchè non venga incrementato il numero di alloggi rispetto a quelli già esistenti. Altresì tale dotazione non è dovuta nell ambito di interventi edilizi che prevedano la realizzazione di alloggi in numero uguale a quelli esistenti, ma distribuiti in modo diverso nella superficie del fabbricato. Per gli interventi in Centro Storico e nei Tessuti di vecchio impianto di valore ambientale l autorimessa può essere supplita da spazio di parcheggio scoperto o autorimessa esterna al fabbricato purchè aventi i requisiti di cui all articolo 11 comma 9 e poste nel Centro Storico e nei Tessuti di vecchio impianto di valore ambientale ovvero a distanza inferiore a 300 m. da tali zone urbanistiche; altresì non è dovuta la cantina. Non sono ammessi interventi volti alla riduzione dei locali di servizio di pertinenza degli alloggi oltre il minimo previsto. La dotazione minima andrà reperita anche negli interventi che determinino aumento di unità abitative, con o senza aumento di S.U.L.. Prescrizioni: Specifiche prescrizioni e/o opportunità di intervento sono dettate dal presente PRG per gli alloggi connessi ad impianti produttivi e per gli alloggi nelle aree agricole. Realizzazione di verande 1. Si intende con il termine veranda la chiusura di balconi e logge esistenti con strutture e vetro o materiali plastici trasparenti, siano esse mobili o fisse. 2. Al di fuori del centro storico e dei tessuti di vecchio impianto di valore ambientale, la realizzazione delle verande è possibile, anche in deroga agli indici edificatori, previo il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e decoro architettonico, come di seguito indicato: a) l inserimento della veranda deve rispettare i criteri di decoro della facciata; in particolare la ringhiera deve essere sostituita da parapetto o dalla struttura della veranda medesima ; b) l incremento volumetrico unitario deve essere inferiore al 20% dell unità immobiliare di cui il balcone risulta pertinenza, con un limite massimo di 30 mc.; c) non vengano eliminate le chiusure interposte tra le verande ed i locali interni che su di essa si affacciano;
6 d) la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non sia inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso ; e) la superficie finestrata della veranda, apribile verso l esterno, non sia inferiore ad 1/6 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali aprentisi sulla medesima. Nel caso che i locali aprentisi sulla veranda abbiano altre aperture dirette all esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all esterno; f) deve realizzarsi la separazione strutturale del volume della veranda sotteso a servizi igienici rispetto al volume degli altri locali di abitazione permanente; g) il volume ricavato con la veranda deve essere privo di utilizzatori relativi all impianto termico, gas ed idraulico; h) gli impianti tecnologici presenti nel volume, di cui non sia espressamente vietata l installazione, devono rispondere alla vigente normativa in materia di sicurezza; i) le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande, siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sfociante sul tetto mediante canna autonoma di ventilazione; 3. Qualora l istanza sia riferita ad un edificio plurifamiliare, l intervento dovrà riguardare la facciata nel suo complesso ed essere effettuato unitariamente dalla totalità dei proprietari, previa presentazione di delibera condominiale. E fatto salvo quanto previsto dal comma Il presente articolo consente la deroga dagli indici solo per gli edifici eseguiti fino alla data di adozione del presente P.R.G.C. (18 Gennaio 2006) 5. Qualora si verifichino situazioni di particolari necessità sociosanitarie per soggetti in possesso di Certificato di invalidità civile al 100 % con accompagnamento, di Certificato di handicap in situazione di gravità di cui alla L. 104/92 ed in assistenza domiciliare integrata e sia attestata dalla autorità competente la motivata circostanza per cui la realizzazione della veranda sia condizione necessaria per raggiungere livelli minimi di assistenza non diversamente raggiungibili, è possibile effettuare deroga alle prescrizioni di cui al criterio di unitarietà delle facciate di cui al comma 3. E fatta comunque salva l autorizzazione da parte dell assemblea condominiale qualora esistente. La residenza, qualora non già presente, dovrà essere ottenuta entro 60 giorni dalla realizzazione dell intervento. La deroga di cui al presente comma è correlata con il permanere dei requisiti prescritti e per i sei mesi successivi; oltre tale termine la struttura dovrà essere rimossa.
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