VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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- Guglielmo Mattei
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1 Comunicata ai Capigruppo consiliari Il Prot. N 4663 Comunicata al Signor Prefetto Il. N Pubblicata all albo Pretorio Il N 444 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. NUMERO 60 DEL L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di novembre alle ore 12:30, nella Casa Comunale. Convocata dal Sindaco a Norma dello statuto Comunale si è riunita, la Giunta Comunale con l intervento dei Signori: DI BIASE LUCIANO SINDACO P D'ALESSIO ANGELO VICE SINDACO A PISTILLI AMERINO ASSESSORE P Partecipa il segretario Comunale dr.ssa ZAPPITELLI MARIA STELLA Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor DI BIASE LUCIANO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l oggetto sopra indicato.
2 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE: la gestione dei contratti assicurativi presenta oggigiorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente macchinoso e perché la materia presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione, tale da rendere opportuno avvalersi di un broker qualificato; AGGIUNTO CHE: l assistenza e consulenza del broker è altresì opportuna e conveniente per l Amministrazione considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite mediante il conferimento da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque per l Amministrazione rimane immutato; che, quindi, il corrispettivo del servizio di brokeraggio è costituito dalle provvigioni dovute dalle compagnie di assicurazione e che nessun onere diretto è posto a carico del bilancio aziendale; PRECISATO CHE: che gli articoli 106 e seguenti del d.lgs. 209/2005 ribadiscono la natura consulenziale, di assistenza e collaborazione dell attività del broker, nonché l elemento di fiduciarietà in essa contenuto; che la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza 1536/2004 ha precisato che (omissis) per stipulare polizze adeguate ai bisogni dell Ente, e dunque per predisporre idonei bandi di gara e capitolati speciali, occorre essere in possesso di informazioni dettagliate sull andamento dei sinistri, sul rapporto tra sinistri liquidati e premi corrisposti all assicurazione, e una serie di altri dati che risultano essenziali per la valutazione corretta dei rischi; dati che, spesso, le Amministrazioni non sono in grado di procurarsi e organizzare correttamente, di qui l utilità del ricorso alla figura del broker, inteso come consulente esterno ed indipendente qualificato, in grado di assistere l Amministrazione in tale compito. omissis ; inoltre che la Corte dei Conti, sezione 1 Giurisdizionale Centrale d Appello, con recentissima sentenza 179/2008, ha precisato che il costo finale della polizza assicurativa, per l assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. puro (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi c.d. di acquisizione (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, delle imposte; ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l agente interno ovvero il broker, esterno) e sono presenti anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere ad essere gestito da un agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall assicuratore. DATO ATTO CHE: per consuetudine internazionale, la remunerazione del broker non costituisce un costo per l Azienda Sanitaria, essendo parte dell aliquota provvigionale già riservata dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita ( T.A.R. Abruzzo 397/2006 ); tra i pronunciamenti si ricorda anche il parere dell Avvocatura Generale dello Stato del dicembre 2004, nel quale si riferisce che il costo della provvigione rientra negli oneri provvigionali che le compagnie sono
3 comunque tenute a riconoscere alla rete agenziale, di guisa da escludere l esistenza di un caricamento indiretto del costo della provvigione sul premio. Tutto ciò considerato: posto che in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze, atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e - specie - della loro gestione, risulta opportuno avvalersi della collaborazione di un broker; posto che i contratti assicurativi in essere sono in scadenza; posto che l amministrazione deve urgentemente predisporre gli atti necessari per le procedure concorsuali per l affidamento dei contratti; posto che l incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici di un contratto basato sull intuitus personae è disciplinato come contratto di servizi dal Codice degli appalti dei lavori pubblici d.lgs. n. 163/2006; VISTO CHE: - l art.125 del D.lgs n.163/2006 comma 11 consente l amministrazione diretta per gli appalti di servizi, con riguardo alle esigenze specifiche della stazione appaltante e al carattere d urgenza; RICORDATO CHE: la CONSULBROKERS SPA esperta nel settore della consulenza assicurativa e nella gestione del portafoglio polizze di aziende private e della Pubblica Amministrazione è broker di riferimento di numerosi enti pubblici e che risulta dotata dei requisiti di competenze e professionalità necessarie; visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.lgs n. 267 visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della copertura finanziaria, ai sensi dell art. 153 c.5 del D.lgs n. 267 visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49 del D.lgs n. 267 con votazione unanime legalmente resa e verificata; D E L I B E R A Di affidare l incarico di consulenza e assistenza nel settore assicurativo alla CONSULBROKERS SPA; Di approvare lo schema di convenzione, che regolamenta le norme e condizioni relative all'incarico affidato, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Di stabilire in anni uno la durata dell'incarico, a partire dal mese di Novembre Alla scadenza, in considerazione dell esito del lavoro svolto, lo stesso incarico potrà essere prorogato per ugual periodo; Di dare atto che, per l'espletamento dell'incarico medesimo, nessun onere di carattere finanziario è posto a carico del Comune. dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267;
4 trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell art 125 del decreto legislativo n. 267.
5 ENTE Via Codice Fiscale e PI Servizio di brokeraggio assicurativo disciplinare di incarico Tra:, in persona del, qui di seguito denominato semplicemente Ente - da una parte; e la Società CONSULBROKERS S.p.A. con sede legale in Potenza al Viale Marconi n. 90 tel telefax , C.F. e P.IVA n iscritta al n del Registro delle Imprese di Potenza e al n. BOOO del registro RUI di cui al decreto legislativo 209/2005, in persona del Sig. Roberto Pelosi, nato a Napoli il 18/07/1961 ed ivi residente in Via Pietro Castellino n. 51 C.F.PLSRRT61L18F839C, giusta procura del Notaio Filippo Improta in Napoli registrata al n serie 1T il 18 ottobre 2011, qui di seguito denominata semplicemente Broker - dall altra parte; si conviene e stipula quanto segue Conferimento e accettazione dell incarico affida alla Società CONSULBROKERS SPA, che accetta, il servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati. Oggetto del servizio Il servizio ha per oggetto l espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche: a. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l Ente e, in particolare, predisposizione dei testi da utilizzarsi per l espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge; b. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente disciplinare ;
6 c. assistenza nella gestione di eventuali sinistri, anche quando l Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferenti a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente disciplinare ; d. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all Ente, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker Si dà e si prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori. Divieti Al Broker viene espressamente vietato: a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l Ente; b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso; c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto. Compensi del Broker L Incarico di cui al presente disciplinare non comporta per l Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant altro, poiché l opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell Ente. Obblighi a carico dell Ente L Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a: citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker; non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker; fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio. Prerogative dell Ente Restano di esclusiva competenza dell Ente: la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l appalto, nelle forme
7 di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. Pagamento dei premi Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l Ente stesso. Esclusività e durata dell incarico L incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni tre, a decorrere dal, salvo proroga o rinnovo da formalizzarsi prima della scadenza. Facoltà di revoca da parte dell Ente L Ente si riserva la facoltà di disdire l incarico alla sua scadenza naturale, previa comunicazione di disdetta da inviarsi almeno un mese prima della predetta scadenza. Foro competente Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Caserta. Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Nomina di responsabile del trattamento. Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 le Parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei propri dati personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti alla esecuzione dell incarico regolamentato dal presente disciplinare. Il broker viene nominato quale responsabile del trattamento dei dati di cui questo verrà in possesso al fine esclusivo della gestione delle pratiche assicurative oggetto del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. il la società CONSULBROKERS Roberto Pelosi il Direttore Generale
8 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE F.to ZAPPITELLI MARIA STELLA F.to DI BIASE LUCIANO Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.vo n 267 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to CEFARATTI NICOLA Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.vo n 267. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Di Giglio Concettina Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs.vo n 267. Si attesta la copertura finanziaria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA F.to Di Giglio Concettina Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, - Che la presente deliberazione: ATTESTA [] E' stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n 69); [] E' stata trasmessa con elenco n 4663, in data , ai capigruppo consiliari (art. 125 comma 1 D.Lgs.vo ); IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ZAPPITELLI MARIA STELLA Dalla Residenza Comunale, lì Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA - Che la presente deliberazione: [] E' divenuta esecutiva il giorno [] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 124 comma 1 D.Lgs.vo n 267); [] Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs.vo n 267); Dalla Residenza Comunale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ZAPPITELLI MARIA STELLA
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