LOTTO 3 TUTELA LEGALE E PERITALE CITTA DI CERNOBBIO

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1 LOTTO 3 Capitolato per l Assicurazione TUTELA LEGALE E PERITALE Contraente CITTA DI CERNOBBIO Il presente Capitolato contiene: Definizioni Norme che regolano l assicurazione in generale Norme operanti in caso di sinistro Sezione I Garanzia base - Oggetto dell assicurazione Massimali Assicurati Norme che regolano l assicurazione tutela legale e peritale Sezione II Estensione alla rinuncia alla rivalsa

2 INDICE DEFINIZIONI pag. 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE pag Durata dell'assicurazione Proroga - Disdetta pag Decorrenza dell'assicurazione e pagamento dei premi pag Pagamento per variazioni con incasso di premio pag Gestione della polizza pag Forma delle comunicazioni e modifiche dell assicurazione pag. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Modifiche del rischio Buona 6. fede - Diminuzione del rischio pag Interpretazione della polizza pag Danni precedenti pag Assicurazioni presso diversi assicuratori pag Oneri fiscali pag Foro competente pag Rinvio alle norme di legge pag Trattamento dei dati pag Coassicurazione e delega pag Determinazione del premio annuo pag Regolazione del premio pag. 9 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO pag Denuncia del sinistro Scelta del Legale, Tecnico e/o Perito pag Mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa pag Gestione del sinistro pag Legittimazione pag Diritto di rivalsa pag Recesso in caso di sinistro pag Rendiconto pag. 11 SEZIONE I GARANZIA BASE pag. 12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE pag. 12 MASSIMALI ASSICURATI pag. 13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE E PERITALE pag Decorrenza della garanzia Validità della garanzia pag Esclusioni pag Anticipo spese pag Validità territoriale pag. 14 Tutela Legale e Peritale 2

3 SEZIONE II ESTENSIONE ALLA RINUNCIA ALLA RIVALSA pag Rinuncia alla rivalsa per colpa grave pag Calcolo del premio annuo pag Pagamento del premio pag. 16 PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Tutela Legale e Peritale 3

4 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si deve intendere per: ASSICURAZIONE POLIZZA CONTRAENTE ASSICURATO SOCIETA' BROKER PREMIO RISCHIO SINISTRO INDENNIZZO / INDENNITA' LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE DANNO DANNO MATERIALE il contratto di assicurazione; il documento che prova e regola l'assicurazione; la CITTA DI CERNOBBIO, che stipula l assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta; il Soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione, l Impresa assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione; il soggetto al quale è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione; la probabilità che si verifichi il sinistro; il momento nel quale l Assicurato viene a conoscenza, attraverso il ricevimento una notificazione / comunicazione scritta, dell avvio di una procedura giudiziaria a suo carico e/o della richiesta di risarcimento danni avanzata e/o depositata nei suoi confronti in sede giudiziaria; la somma dovuta dalla Società all'assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro la somma massima dovuta dalla Società il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale; qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica; qualsiasi pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamento di cose od animali; Tutela Legale e Peritale 4

5 PERDITE PATRIMONIALI RESPONSABILITA CIVILE il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali; la responsabilità che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell articolo 2043 del Codice Civile e dell articolo 28 della Costituzione; RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA - CONTABILE ENTE DI APPARTENENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE la responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; la responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto agente contabile ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; l Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato; Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane. Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Conte dei Conti; PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Tutela Legale e Peritale 5

6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1 DURATA DELL ASSICURAZIONE PROROGA - DISDETTA La presente polizza ha durata iniziale dalle ore del e scadenza alle ore del E facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni (o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica). La Società s impegna a prorogare l assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall inizio della proroga. E comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale. 2 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio alla firma potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore del Le rate di premio successive devono essere pagate entro il di ogni anno. Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax o . I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta, anche per questi casi, convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax o . Resta comunque inteso che l assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore del giorno indicato nel documento di variazione. Tutela Legale e Peritale 6

7 4 GESTIONE DELLA POLIZZA Resta inteso tra le Parti che al Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza. Del pari, le comunicazioni ricevute dal Broker, si intendono come ricevute dalla Società, anche ai fini dell articolo 1913 del Codice Civile. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE DIMINUZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato all atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all ultima scadenza di premio. Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell Articolo 1897 di cui sopra. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all Assicurato e/o al Contraente. 8 DANNI PRECEDENTI L Assicurato e il Contraente sono esonerati dall obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità. Tutela Legale e Peritale 7

8 9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 11 FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo Stesso oppure l Assicurato. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 13 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 14 COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora l assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l intero importo dei sinistri ed a rilasciare all Assicurato quietanza per l ammontare complessivo del risarcimento. Sempre nel caso in cui l assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici. Tutela Legale e Peritale 8

9 15 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO Il premio annuo imponibile complessivo, è determinato dall'applicazione del premio imponibile annuo di: come indicato nella Scheda Offerta Componente Economica a n. 1 Sindaco a n. 1 Vice Sindaco a n. 3 Assessori a n. 1 Segretario Comunale a n. 6 Responsabili di Area a n. 5 Dipendenti Tecnici e RUP a n. 1 Vice Comandante Polizia Locale a n. 4 Agenti della Polizia Locale con l intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dall Articolo Regolazione dei Premi, si procederà al calcolo del premio di regolazione sulla base delle variazioni intervenute come da atti e/o registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornirne copia a richiesta della Società. Il premio annuo anticipato, come sopra calcolato, è valido per ogni annualità di durata del contratto. 16 REGOLAZIONE DEL PREMIO Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato. A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari. La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio. L eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso. Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà al Contraente l importo del premio corrispondente, al netto dell imposta governativa in quanto già versata all Erario. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato. Tutela Legale e Peritale 9

10 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 17 DENUNCIA DEL SINISTRO SCELTA DEL LEGALE, TECNICO E/O PERITO In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato, a parziale deroga dell Articolo 1913 del Codice Civile, deve darne avviso alla Società, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Contemporaneamente con la comunicazione l Assicurato ha diritto di indicare il Legale, il Tecnico e/o il Perito, al quale intende affidare l incarico della propria tutela, segnalandone il nominativo alla Società che assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina del Legale, Tecnico e/o Perito, al quale il funzionario deve conferire il mandato. Il funzionario ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale, Tecnico e/o il Perito, nel caso di conflitto di interessi con la Società. 18 MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia: a) informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; b) conferire delega al Legale, al Tecnico e/o al Perito incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo concreto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. 19 GESTIONE DEL SINISTRO Pena la decadenza dal diritto al rimborso, l'assicurato non può addivenire direttamente con la Controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Società. 20 LEGITTIMAZIONE La Società dà e prende atto che: la presente polizza viene stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso; il Contraente adempie agli obblighi previsti dall assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato. Tutela Legale e Peritale 10

11 21 DIRITTO DI RIVALSA Resta inteso tra le Parti che, ferma l operatività delle garanzie nei termini tutti previsti dalla presente assicurazione, la Società ha diritto di rivalsa, ai sensi dell Articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dell Assicurato o del Contraente, qualora abbia sostenuto le spese per conto dell Assicurato stesso, per i casi di colpa grave. 22 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest ultimo la Società s impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società. 23 RENDICONTO La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30.6 e di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato: elencazione dei sinistri Denunciati; sinistri Riservati, con indicazione dell importo a riserva che dovrà essere mantenuto anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento senza seguito del sinistro stesso; sinistri Liquidati, con indicazione dell importo liquidato; sinistri Senza Seguito. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Tutela Legale e Peritale 11

12 SEZIONE I - GARANZIA BASE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente degli oneri posti a proprio carico, sin dall apertura del procedimento, per le spese legali relative a procedimenti che coinvolgano gli Assicurati per fatti o atti connessi all espletamento del servizio e dell adempimento dei compiti d ufficio e cioè si obbliga, nei limiti dei massimali previsti, all anticipazione delle spese legali per: difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, in qualsivoglia stato e grado, avanti a qualsiasi Sede ed Autorità. Le spese legali, peritali e di assistenza liquidate giudizialmente e/o transattivamente in favore degli Assicurati saranno di pertinenza della Società che le ha sostenute ed anticipate ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile. La garanzia comprende la tutela di cui sopra relativamente a tutti i procedimenti giudiziari relativi a casi di: responsabilità civile; a integrazione e/o a parziale modifica di quanto indicato, relativamente all ipotesi in cui l Assicurato debba resistere a pretese risarcitorie di Terzi, la presente assicurazione opererà esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di R.C. (3 comma dell Articolo 1917 del Codice Civile). L intervento della Società è pertanto subordinato all esistenza ed all effettiva operatività di una valida polizza di Responsabilità Civile per danni materiali (pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di case od animali, lesioni personali o morte) e non per perdite patrimoniali (pregiudizio economico che non sia conseguenza a danni materiali). responsabilità penale (si intende espressamente compresa nella garanzia anche l anticipazione delle spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti degli Assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della notitia criminis ); responsabilità amministrativa, contabile; contenzioso tributario. La garanzia si intende estesa, altresì, espressamente per: le spese di giustizia penale; le spese di giustizia contabile; le spese dovute alla Controparte nel caso di soccombenza; gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari; le spese attinenti all esecuzione forzata per i primi quattro tentativi. Tutela Legale e Peritale 12

13 Si precisa inoltre, unicamente a fini meramente esemplificativi, che la garanzia si intende valida anche: nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai D.Lgs. 626/94, 494/96 e delle altre disposizioni normative/regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla Valutazione dei Rischi ed alla designazione dei Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione; nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs 196/03 (Tutela della Privacy); nei procedimenti dinanzi al Garante della Privacy, fino alla loro definizione. MASSIMALI ASSICURATI ,00 (*) per sinistro, con il limite per periodo di assicurazione di ,00 (*) (*) o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Tutela Legale e Peritale 13

14 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE E PERITALE 24 DECORRENZA DELLA GARANZIA VALIDITA DELLA GARANZIA La garanzia è prestata per i sinistri che si verificano, per la prima volta, durante il periodo di validità della presente polizza indipendentemente dall origine dei fatti, atti e/o omissioni che li abbiano determinati La garanzia è inoltre operante, nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell attività da parte degli Assicurati, per i sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza. 25 ESCLUSIONI La garanzia assicurativa prestata con la presente polizza non è valida: a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione ed impiego di sostanze radioattive; b) per controversie nei confronti della Società; c) per fatti non accidentali relativi all inquinamento dell ambiente; d) nei casi di guida sotto l influenza dell alcool o per guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti. 26 ANTICIPO SPESE La Società è tenuta a corrispondere, dietro semplice richiesta del Contraente e/o dell Assicurato, ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali e/o peritali, altresì in forma di fondo spese o anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia. L anticipo delle spese di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore a: ,00 per sinistro (o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica). Resta in ogni modo convenuto che la Società non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti non rientranti in garanzia. 27 VALIDITA TERRITORIALE L'assicurazione vale per i sinistri che insorgono nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dell'unione Europea, dell Austria e della Svizzera. PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO Tutela Legale e Peritale 14

15 SEZIONE II ESTENSIONE ALLA RINUNCIA ALLA RIVALSA AD ADESIONE VOLONTARIA Ferme le condizioni tutte della Sezione I Garanzia Base, limitatamente alla presente estensione di garanzia si intende per: ASSICURATO il Soggetto, già assicurato nella Sezione I, che abbia manifestato la volontà di aderire all estensione di garanzia prevista dalla presente Sezione II 28 RINUNCIA ALLA RIVALSA PER COLPA GRAVE La Società si obbliga, mediante atto di appendice nei confronti del Contraente, per tutti gli Assicurati che ne abbiano fatto richiesta e contro pagamento di un ulteriore premio imponibile pro-capite di seguito quantificato: - ad estendere l assicurazione alla fattispecie della colpa grave; - a rinunciare all esercizio dell azione di regresso di cui all Articolo 1916 del Codice Civile per quanto pagato a termini di polizza; Si precisa che verranno imputati i seguenti importi quale corrispettivo della presente garanzia di rinuncia alla rivalsa: come indicato nella Scheda Offerta Componente Economica per il Sindaco per il Vice Sindaco per ciascun Assessore per il Segretario Generale per ciascun Dirigente per ciascun Dipendente Tecnico e RUP per il Vice Comandante Polizia Locale per ciascun Agente della Polizia Locale Il costo di tale estensione di garanzia sarà interamente a carico di ciascun Assicurato che ne abbia fatto richiesta e pertanto non graverà sul bilancio del Contraente. Resta comunque compito del Contraente raccogliere le adesioni ed i relativi pagamenti dei premi. 29 CALCOLO DEL PREMIO ANNUO Il premio annuo relativo a questa Sezione è calcolato applicando il premio annuo lordo pro-capite, al numero degli Assicurati che vi abbiano aderito. Allo scopo di definire il premio dovuto, entro il ed entro il 31.3 di ogni anno, il Contraente è tenuto a fornire alla Società l'indicazione degli Assicurati, con il relativo incarico o mansione o inquadramento e data di inclusione, che hanno aderito alla presente estensione. Pur non essendo richiesta la costante comunicazione scritta delle variazioni intercorse nel corso del periodo di assicurazione, per l individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti o registrazioni tenuti dal Contraente che si impegna a fornirne copia a semplice Tutela Legale e Peritale 15

16 richiesta della Società. Il Contraente dovrà apporre sulle richieste di inclusione o esclusione, da presentarsi per iscritto a cura degli Assicurati all Ufficio competente del Contraente medesimo, il timbro di ricevuta con la data di ricezione. Resta convenuto tra le Parti che è facoltà della Società richiedere al Contraente anche in corso di assicurazione un indicazione di massima degli Assicurati, con la suddivisione per incarico o mansione o inquadramento, che abbiano aderito alla presente Sezione II. Essendo facoltà degli Assicurati aderire all estensione di garanzia prestata dalla presente sezione in qualunque momento dell anno, si conviene di calcolare il premio in ragione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese o frazione di mese di garanzia. In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi motivo tra Assicurato e Contraente in corso di assicurazione, ai fini del calcolo del premio, il Contraente sarà tenuto a dichiarare ed a pagare l intero premio relativo al mese in cui si è interrotto il rapporto di lavoro. 30 PAGAMENTO DEL PREMIO L estensione di garanzia prestata dalla presente Sezione è operante anche senza la corresponsione alla Società di un premio anticipato in via provvisoria. L intero premio dovuto alla Società viene corrisposto alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata. IL CONTRAENTE LA SOCIETA Tutela Legale e Peritale 16

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