IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. - Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione -
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1 A 8 6 8/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Giurisdizione tributaria - Giudice ordinario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N /2013 Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. - Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione - Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente Sezione - Cron.8ig Rep. Ud. 13/05/2014 PU Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere - Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere - Dott. ANTONIO GRECO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; contro - ricorrente -
2 QUATRARO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato MEREU PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO, per delega in calce al controricorso; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA NORD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 36/38/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata 1'11/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO; udito l'avvocato ORSOLA BIAGINI dell'avvocatura Generale dello Stato e l'avvocato PAOLO MEREU; udito il P.M. in persona dell'avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso proposto da Raffaella Quatraro avverso il pignoramento presso terzi in relazione ad un credito dell'erario relativo ad IVA e IRAP per l'anno 2005 sul rilievo che, pur essendo priva di fondamento la lagnanza in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento, il detto pignoramento avrebbe dovuto essere limitato alla quota conferita (dalla ricorrente) alla sas Dierremarket di D'Antonio Riccardo, avendo (la ricorrente) dimostrato di esserne socia accomandante. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita in appello tanto dall'agenzia delle entrate che dal concessionario per la riscossione spa Equitalia Esatri, i quali, "dopo aver dimostrato la definitività dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale regolarmente notificati e non impugnati", ribadivano, alla luce dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alle impugnazioni degli atti di pignoramento presso terzi, in quanto atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, confermava la sentenza di primo grado. E ciò "in quanto la contribuente aveva dimostrato di essere socia accomandante della società Dierremarket srl (recte, sas) di D'Antonio Riccardo, e come tale deve rispondere nei limiti della quota versata. Ogni questione - concludeva la Commissione regionale - rimane assorbita". Nei confronti della decisione l'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione articolando un motivo attinente alla giurisdizione. La contribuente resiste con controricorso. Equitalia Nord spa non ha svolto attività nella presente sede. NeamarmADECISICNE Con l'unico motivo, denunciando "difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Violazione dell'art. 2 del d.lgs. 546/92, in relazione all'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.", l'amministrazione ricorrente assume che in base alla disposizione 3
4 in rubrica la giurisdizione tributaria si estenderebbe fino all'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale e l'avviso di mora, na si arresterebbe davanti alle controversie riguardanti l'esecuzione forzata, per le quali la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo risultante dopo le modifiche recate dall'art. 2, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dal d.l. 20 settembre 2005, n. 203, come convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative (aventi natura tributaria) irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio: "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prevista", dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di tale decreto. Nella specie è incontroverso che il giudizio abbia ad oggetto l'opposizione al pignoramento, nelle forme dell'art. 72 bis del detto d.p.r. n. 602 del 1973, di un credito del debitore verso terzi, pignoramento avente alla base un credito dell'erario per IVA ed IRAP. Esso è quindi relativo ad atti dell'esecuzione forzata "successivi alla notificazione della cartella di pagamento", ed è come tale estraneo alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8279). Né è idoneo ad incidere sul carattere della controversia il rilievo, formulato nel controricorso, secondo cui con l'opposizione al pignoramento si era inteso impugnare anche la cartella di pagamento per nullità della sua notificazione, atteso che la Commissione regionale aveva accertato come l'ufficio e l'agente per la riscossione avessero "dimostrato la definitività dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale 4
5 regolarmente notificati e non impugnati"; anche il Giudice di primo grado aveva del resto rilevato, come si legge nello svolgimento del processo della sentenza impugnata, che era "infondata la (dedotta) mancanza di notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento". Con la definitività della cartella di pagamento viene infatti meno la possibilità formulare contestazioni che concernano il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi, assegnate alla cognizione delle commissioni tributarie (si veda, da ultimo, Cass., sez. un., 18 febbraio 2014, n. 3773), appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario "gli atti posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell'esecuzione" (Cass., sez. un., 5 maggio 2005 n ). Il ricorso va pertanto accolto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e cassata la sentenza impugnata, rimettendo le parti, anche per le spese, al giudice ordinario. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, anche per le spese, al giudice ordinario. Così deciso in Roma il 13 maggio 2014 Il consigliere estensore (Antonio Greco) Il Presidente 4,AA%2...Tuor zio MiagiC nevestitior A". DEPOSITATO IN CIANMI.EIMA oaa'' 2 P icildrio NTALE0 5
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