IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 255/2010 DELLA COMMISSIONE DEL 25 MARZO 2010 RECANTE NORME COMUNI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DEL TRAFFICO AEREO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l articolo 14; VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea e, in particolare, l articolo 33; VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea - legge di delegazione europea 2014 e in particolare l articolo 3, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria; VISTO il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo e, in particolare, l articolo 15 che impone agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del medesimo regolamento; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); VISTO il decreto - legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile; VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, e successive modificazioni; VISTO il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro "); VISTO il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi"); VISTO il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull organizzazione e l uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo"); 1

2 VISTO il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità"); VISTO il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l uso flessibile dello spazio aereo; VISTO il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE; VISTO il regolamento (UE) n. 1034/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010; VISTO il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura dei servizi della navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010; VISTO il regolamento (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010; VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1006 della Commissione del 22 giugno 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro dell economia e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: 2

3 ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto, ferma l applicazione delle norme penali, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, di seguito denominato «regolamento». 2. Il presente decreto non si applica alle operazioni e all addestramento militari. Gli aeromobili militari, tuttavia, che operano nell ambito del traffico aereo generale, sono soggetti alle misure di gestione dei flussi del traffico aereo (Air Traffic Flow Management), di seguito ATFM, quando operano o intendono operare nello spazio aereo o in aeroporti nei quali si applicano le predette misure. 3. Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano qualora le violazioni siano state poste in essere per garantire il rispetto degli interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato previsti dall articolo 13 del regolamento (UE) n. 549/ Nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal regolamento da parte del fornitore militare dei servizi della navigazione aerea, l Autorità di cui all articolo 3 interessa il Ministero della Difesa per l accertamento della sussistenza, nel caso concreto, delle esigenze di garanzia degli interessi essenziali di cui al comma 3. ART. 2 (Definizioni) 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all articolo 2 del regolamento, nonché si intende per «unità ATS», l unità dei servizi di traffico aereo di cui all articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento. ART. 3 (Autorità nazionale competente per l applicazione delle disposizioni) 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l Autorità nazionale competente per l applicazione del regolamento nonché per l accertamento delle violazioni e per l irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 2. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n

4 ART. 4 (Violazioni degli obblighi delle unità ATS derivanti dagli articoli 6, 10 e 11 del regolamento riguardanti i fornitori di servizio) 1. Il responsabile dell unità ATS che, in violazione dell articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, non si coordina con l unità centrale ATFM, è soggetto ad una sanzione 2. Il responsabile dell unità ATS che, in violazione dell articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non coordina le misure di ATFM con l organismo di gestione dell aeroporto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il responsabile dell unità ATS che, in violazione dell articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, non notifica all unità centrale ATFM gli eventi che possano impattare sulla capacità di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo, è soggetto ad una sanzione 4. Il responsabile dell unità ATS che, in violazione dell articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, non trasmette i dati ivi previsti all unità centrale ATFM, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il responsabile dell unità ATS che non ottempera agli obblighi previsti dall articolo 6, paragrafo 6, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il responsabile dell unità ATS e gli organismi di gestione aeroportuali che, in violazione dell articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, non coordinano le procedure di emergenza ivi previste sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il responsabile dell unità ATS che, in violazione dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, non trasmette le informazioni ivi previste è soggetto ad una sanzione ART. 5 (Violazioni degli obblighi degli operatori derivanti dagli articoli 7, 9 e 11 del regolamento) 1. Gli operatori che, in violazione dell articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento, non adempiono agli obblighi ivi previsti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Gli operatori che, in violazione dell articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, non trasmettono le necessarie informazioni ivi previste, sono soggetti ad una sanzione 3. Gli operatori che, in violazione dell articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, non trasmettono all unità centrale ATFM la relazione contenete le informazioni ivi previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro

5 ART. 6 (Violazioni degli obblighi degli organismi di gestione aeroportuale derivanti dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento del regolamento) 1. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell articolo 8 del regolamento, non effettua la notifica ivi prevista è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il gestore aeroportuale che, in violazione dell articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non organizza l accesso ai piani di volo secondo le modalità ivi previste è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il gestore aeroportuale che viola gli obblighi previsti dall articolo 10, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ,00. ART. 7 (Violazioni degli obblighi del coordinatore di bande orarie dell aeroporto derivanti dall 'articolo 9 del regolamento) 1. Il coordinatore di bande orarie che, in violazione dell articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, non organizza l accesso ai piani di volo è soggetto ad una sanzione ART. 8 (Reiterazione delle violazioni) 1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, si applica l articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e la reiterazione determina l effetto dell aumento fino al triplo della sanzione prevista. ART.9 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l E.N.A.C. provvede ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I proventi derivanti dall applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all E.N.A.C. ai fini del miglioramento delle attività di sorveglianza e di sicurezza del volo. 5

6 3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1 dicembre, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono aggiornati, ogni due anni, sulla base delle variazioni dell indice nazionale dei prezzi del consumo per l intera collettività, rilevato dall ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1 gennaio dell anno successivo. ART. 10 (Relazione informativa) 1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l E.N.A.C. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull applicazione del presente decreto nonché sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 6

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