i t Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell amministrazione digitale Direttiva Nicolais n. 2/2007
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1 IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE d ig e ig i t AL IL QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell amministrazione digitale Direttiva Nicolais n. 2/2007 Legge 9 gennaio 2004, n. 4 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Decreto del presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici 1
2 AMBITO DI APPLICAZIONE Il codice è entrato in vigore il 1 gennaio 2006 Per alcune procedure il termine per l attuazione era fissato al 31 dicembre 2007 Articolo 2 Le disposizioni del Codice si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia organizzativa AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 3 I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione (nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili) 2
3 GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE Articolo 4 La partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso sono esercitabili mediante strumenti tecnologici. Gli atti possono essere trasmessi alle PP.AA. mediante strumenti tecnologici. Articolo 6 E obbligatorio l uso della PEC (Posta Elettronica Certificata) USO DELLE TECNOLOGIE Articolo 12 Gli strumenti tecnologici sono utilizzati dalle PP.AA. per raggiungere obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione e per comunicare con altre PP.AA. e con i privati Articolo 13 I piani per la formazione devono obbligatoriamente prevedere per i dipendenti la formazione informatica 3
4 FIRMA DIGITALE Articolo 25 Anche la firma digitale/firma elettronica qualificata è autenticabile se apposta in presenza del pubblico ufficiale e si può attestare con apposizione di firma digitale da parte del pubblico ufficiale FORMAZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 40 I documenti delle PP.AA. sono formati preferibilmente con mezzi informatici. La redazione di documenti su carta ovvero la stampa su carta di documenti informatici è consentita solo se necessaria e nel rispetto del principio di economicità Articolo 41 La gestione dei procedimenti amministrativi avviene mediante l utilizzo di strumenti tecnologici e possono essere creati fascicoli elettronici per ogni procedimento 4
5 TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI Articolo 45 I documenti trasmessi con qualsiasi mezzo telematico/informatico (compreso il fax) se è possibile accertare la fonte di provenienza, sono validi senza ulteriore trasmissione dell originale. Il documento informatico si intende spedito al momento dell invio al proprio gestore e si intende consegnato all atto dell arrivo nella casella di posta elettronica del destinatario. SITI INTERNET Articolo 53 Le PP.AA. devono realizzare siti istituzionali accessibili e ad alta usabilità e fruibilità 5
6 SITI INTERNET Articolo 57 Le PP.AA. devono rendere disponibili anche per via telematica l elenco dei documenti necessari per i singoli provvedimenti e la relativa modulistica. Tutti i moduli che non saranno pubblicati sul sito entro il non possono essere pretesi dall utenza ed i procedimenti possono concludersi anche senza tali moduli. IL SUPERAMENTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Articolo 18 - Autocertificazione [ ] 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. 6
7 IL SUPERAMENTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE Direttiva n. 2/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione La nuova formulazione della disposizione impone di richiedere ai cittadini esclusivamente gli elementi necessari per la ricerca dei documenti ove inerenti atti, fatti, qualità e stati soggettivi in possesso dell amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni devono quindi predisporre procedure idonee a consentire il rilascio di provvedimenti anche in assenza di qualsiasi produzione documentale da parte del soggetto istante IL SUPERAMENTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE Direttiva n. 2/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ieri Se il ricorso all autocertificazione ovvero alle dichiarazioni sostitutive ha consentito, finora all amministrazione procedente di contare sulla fondatezza della situazione di fatto e diritto derivante dalle dichiarazioni prodotte dai soggetti istanti, la procedura introdotta dall articolo 18 della legge n. 241 del 1990 impone la capacità dell amministrazione di verificare direttamente la sussistenza di presupposti. Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle informazioni e dei documenti non più fondato sul controllo della documentazione quale presupposto per il rilascio di provvedimenti abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale. oggi 7
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