CIRCOLARE N. 53/D. Roma, 23 novembre

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1 CIRCOLARE N. 53/D AREA AFFARI GIURIDICI E CONTENZIOSO UFFICIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Roma, 23 novembre Alle Direzioni regionali dell Agenzia delle dogane Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali Alle Dogane Agli Uffici Tecnici di Finanza Ai Laboratori chimici LORO SEDI e, per conoscenza: All Area gestione tributi e rapporti con gli utenti All Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici All Area Personale, organizzazione e informatica Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore Al Servizio autonomo interventi nel settore agricolo SEDE All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi n ROMA (rif. Cs /01 del ) Al Dipartimento delle Politiche Fiscali V.le Europa, ROMA Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario SE.C.I.T ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza Ufficio Operazioni - Viale XXI Aprile ROMA All Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - ROMA Alla Confederazione Generale dell Industria Italiana Viale dell Astronomia, ROMA Alla Confederazione Generale dell Agricoltura Corso Vittorio Emanuele, ROMA Alla Confcommercio P.zza G. Belli, n ROMA Alla Confartigianato Via S. Giovanni in Laterano, ROMA All Associazione Nazionale Società per Azioni P.zza Venezia, ROMA All Unione Italiana Camere di Commercio Industria ed Artigianato P.zza Sallustio, ROMA Alla Camera di Commercio Internazionale Sezione Italiana Via XX Settembre, ROMA Alla Confesercenti Via Farini, ROMA Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Via XX Settembre, ROMA Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali Via Postumia, ROMA Alla Federchimica Assochimica Via Giovanni da Procida, MILANO All E.N.I. S.p.A. P.le Mattei, ROMA All Unione Petrolifera Via del Giorgione, ROMA All Assopetroli Largo Fiorentini, ROMA Alla Federpetroli P.zza San Giovanni, FIRENZE All Associazione Nazionale Commercio Chimico Corso Venezia, MILANO

2 All Unione Chimica Via della Colonna Antonina, ROMA All Assocostieri Via Cesare Pavese, ROMA All Assogasliquidi Viale Pasteur, ROMA Al Comitato Tecnico Professionale G.P.L. Via Larga, MILANO Al Consorzio Italiano G.P.L. Autotrazione Via IV Novembre, CASALECCHIO DI RENO (BO) Alla Federazione Italiana Imprese Pubbliche Gas, Acqua e Varie Via Cavour, ROMA All Associazione Nazionale Industriali del Gas Via A. Torlonia, ROMA All Assometano Via Giorgione, REGGIO EMILIA Alla Federmetano Via Albarelli, BOLOGNA All Associazione Nazionale Industriali Privati Gas Via Forlanini, MILANO Alla FE.GI.CA. Via U. Partini, ROMA Alla FAIB Via Nazionale, ROMA Alla Confederazione Italiana Agricoltori Via M. Fortuny, n ROMA Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Area Azione Economica Via XXIV Maggio, ROMA Alla Confederazione Nazionale dell Artigianato Via Guattani, ROMA Alla Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana Direzione Servizi Economici Corso Emanuele Filiberto, n ROMA All Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas Via Cavour, MILANO All ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita, ROMA All UNAPACE Via Ombrone, 2/G ROMA Alla Federelettrica Via Cavour, ROMA All Ass. Naz. Ind. Elettriche ed Elettroniche Via Algardi, MILANO Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi P.zza G. Belli, ROMA Alla Federgrossisti Via Properzio, ROMA All Assodistillatori Via Barberini, ROMA Alla Federvini Via Mentana 2/b ROMA Alla Associaz. Naz. Coop. Agroalimentari Via Guattani, ROMA Alla Confcooperative Via Gigli d oro, ROMA All Unione Naz. Cooperative Italiane Via Sotero, ROMA 2

3 All Unione Italiana Vini Via S.Vittore del Teatro, MILANO All Assozucchero L.go Toniolo 6/ ROMA All Assobibe Viale dell Architettura, ROMA All Unipro Via Juvara, MILANO All Assobirra Via di Val Fiorita, ROMA All ANIBE Corso Venezia, MILANO Prot. n. 314 /III OGGETTO: Organizzazione dell Agenzia delle dogane e suoi riflessi sulla competenza all adozione degli atti di decisione dei ricorsi gerarchici ai sensi del d.p.r. 1199/1971. L articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce le agenzie fiscali, prevede che ad esse sono trasferiti i rapporti giuridici, poteri e competenze relativi alle funzioni esercitate in precedenza dai dipartimenti del Ministero delle finanze, disponendo che tali rapporti giuridici, poteri e competenze vengono esercitate secondo la disciplina dell organizzazione interna di ciascuna agenzia. In attuazione della citata norma e dell articolo 71, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 300/99, che individua nel regolamento di amministrazione lo strumento di normazione idoneo a disciplinare l organizzazione interna ed a definire le regole principali di funzionamento delle singole agenzie, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, l Agenzia delle dogane ha deliberato, in data 5 dicembre 2000, il proprio regolamento di amministrazione (suppl. ord. alla g.u. n. 162 del ). Con il predetto regolamento l Agenzia, nell esercizio della propria autonomia organizzativa, ha stabilito un articolazione in uffici centrali e regionali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici locali con funzioni operative (art. 2, comma 2). Per mezzo dello stesso strumento sono state individuate le strutture di vertice, a livello centrale e regionale (articoli 3 e 6) e definito il modello organizzativo degli uffici locali (art.7), il tutto in linea con il criterio organizzativo previsto dall articolo 68, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 300/99. L articolazione sopra delineata, in osservanza dei principi basilari fissati dall articolo 66, comma 3, del più volte citato d.lgs. n. 300/99, favorisce il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti attraverso l erogazione di servizi improntati a criteri di economicità ed efficienza. 3

4 In tale contesto normativo di riferimento, caratterizzato da un elevato grado di decentramento operativo, le Direzioni regionali, ai sensi dell art. 6 del predetto regolamento, assumono a livello periferico il ruolo di strutture di vertice dell Agenzia delle dogane, determinandosi così il superamento del tradizionale modello gerarchico che in precedenza regolava i rapporti tra organizzazione centrale e periferica dell Amministrazione. Premessa questa analisi sul nuovo ordinamento dell Agenzia delle dogane, peraltro condivisa dall Avvocatura generale dello Stato nel parere reso con Cs /01 del 16 ottobre 2001, in base al principio posto dall art. 16, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha riproposto l analoga norma prevista dall abrogato decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, l autorità competente a decidere con carattere di definitività i ricorsi gerarchici proposti ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n avverso atti amministrativi non definitivi degli uffici locali operativi dell Agenzia, va individuata nel Direttore regionale, in quanto dirigente preposto ad ufficio di livello dirigenziale generale. Quanto sopra vale sia per gli atti dei dirigenti preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale che per i provvedimenti dei funzionari posti a capo di unità di livello non dirigenziale (dogane, Circoscrizioni doganali e UTF non dirigenziali). La competenza delle strutture di vertice regionali, come sopra evidenziata, decorre dal 18 aprile 2001, data in cui la determinazione n. 592/UD del 5 aprile 2001 ha dato attuazione alla ripartizione delle competenze stabilita dalle determinazioni direttoriali Prot. n. 494/UD, 495/UD e 496/UD, tutte del 26 marzo Conseguentemente, a partire da quella data, in assenza di una norma transitoria che preveda la ultrattività della precedente regolamentazione, viene meno nei confronti delle strutture di vertice centrali, alle quali la nuova organizzazione non assegna più compiti operativi, il potere di decidere i ricorsi gerarchici, ancorché proposti in epoca anteriore all entrata in vigore della nuova disciplina, ed in carico per la decisione alle soppresse Direzioni centrali. Tali ricorsi, pertanto, verranno trasmessi alle competenti Direzioni regionali. A conforto di tale interpretazione, si fa presente che l Avvocatura generale nel citato parere del 16 ottobre 2001 ha evidenziato che può ritenersi principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale ciascuna fase del procedimento amministrativo è disciplinata dalla normativa vigente alla data del suo svolgimento; per cui, ove nel corso di una fase procedimentale intervenga una modificazione della relativa disciplina, questa trova immediata applicazione alla fase in svolgimento, se non ancora conclusa e salvo non sia diversamente disposto (cfr. Cons. Stato, VI, , n. 401; IV, , n.1474; IV, , n.330). Nella specie, non è dubbio che l attribuzione alle Direzioni regionali della funzione di decidere i ricorsi gerarchici proposti contro gli atti degli Uffici operativi costituisca l effetto di una normativa che incide sul procedimento amministrativo non concluso e che, quindi, si applica immediatamente alla fase (decisoria) in corso di svolgimento. Al fine di corrispondere alle richieste di chiarimenti invocate da più Direzioni regionali, si coglie l occasione per precisare, in linea con il pensiero espresso dall Avvocatura generale, che tra gli atti impugnabili avanti al Direttore regionale con il gravame amministrativo di cui trattasi vanno ricompresi, in base ai principi generali dell ordinamento italiano, gli avvisi di pagamento di cui all art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico in materia di accise. 4

5 Ed invero l applicazione dei principi suddetti nel settore delle accise, ove non sono previsti rimedi specifici, porta alla logica conclusione che per l avviso di pagamento di cui al summenzionato art. 14 del d.lgs. 504/95, il gravame amministrativo esperibile non può che essere quello di carattere generale previsto dal d.p.r. 1199/1971, vale a dire il ricorso gerarchico. Si rappresenta, infine, che per effetto dell articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165/01, gli atti e i provvedimenti adottati dai Direttori regionali sono da considerarsi definitivi, quindi non suscettibili di ricorso gerarchico. Ai fini di una maggior trasparenza e correttezza nei confronti dell utenza, soprattutto in questa fase del nuovo assetto organizzativo, si invitano pertanto le strutture di vertice regionale a qualificare espressamente le proprie decisioni come definitive, indicando i rimedi giurisdizionali e il ricorso straordinario previsto dall articolo 8 e ss. del d.p.r. 1199/1971 quali mezzi esperibili in base alle disposizioni vigenti. IL DIRETTORE M. Andrea GUAIANA 5

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