2.COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA DELL'IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

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1 anno VII - n LIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E ALTRE NOVITÀ IRPEF 1 PREMESSA; 2 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA DELL'IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA; 3 SECONDO MODULO DI RIFORMA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE INTRODOTTO DALLA FINANZIARIA PER IL 2005 Riferimenti Circolare n 30 del 06/06/2005 Circolare n 31 del 06/06/2005 DPR 600/1973 DLgs 471/1997 DPR 602/1973 TUIR Risoluzione n 24 del 24/02/2005 Circolare n 2 del 03/01/2005 Legge 311/2004 Legge 289/2002 DLgs 446/1997 DLgs 360/1998 Circolare n 2 del 03/01/ PREMESSA L'Agenzia delle Entrate ha di recente fornito chiarimenti in merito: alla comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata (circolare n 30 del 6 giugno 2005); al secondo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche introdotto dalla Finanziaria per il 2005 (circolare n 31 del 6 giugno 2005) Con "Il Punto" di questa settimana si prendono in esame i chiarimenti in parola 2COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA DELL'IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA PREMESSA L'esito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata percepiti a decorrere dall'anno 2001 (articolo 36-bis del DPR 600/1973) deve essere oggetto di apposita comunicazione al contribuente (finanziaria 2005, comma 412, in esecuzione dell'articolo 6, comma 5 dello Statuto del contribuente) La norma in esame stabilisce che: l'invio della comunicazione va eseguito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegato il modello di pagamento F24 precompilato; wwwdialogonlineit pag 1

2 in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, è iscritta a ruolo la somma dovuta con l'applicazione: della sanzione pari al 30% dell'imposta (articolo 13, comma 2 del DLgs 471/1997); degli interessi (articolo 20 del DPR 602/1973) a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Con la comunicazione si avvisa il contribuente che: è stata eseguita la liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, con somme da versare; il tempestivo versamento di quanto dovuto esclude la successiva applicazione di sanzioni ed interessi; è possibile chiedere/fornire chiarimenti ai servizi di assistenza dell'agenzia delle Entrate; è possibile, in caso di errore, chiedere la rettifica degli esiti del controllo PROSPETTI La comunicazione contiene, inoltre, uno o più prospetti in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata (previgente articolo 16, comma 1 del TUIR) percepiti dal contribuente nell'anno d'imposta oggetto della liquidazione: TFR ed altre indennità; indennità equipollenti ed altre indennità; prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione; emolumenti arretrati di lavoro dipendente; indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; redditi soggetti a tassazione separata, per i redditi diversi dai precedenti I prospetti, per consentire la verifica degli esiti del controllo, riportano: i dati e gli elementi utilizzati per la liquidazione dell'imposta; in caso di redditi percepiti risultanti dal modello 770 presentato dal sostituto d'imposta, anche il codice fiscale di quest'ultimo NOTIZIE UTILI AL CONTRIBUENTE E RIFERIMENTI NORMATI La comunicazione contiene anche una pagina dedicata a fornire ai contribuenti notizie utili ed i riferimenti normativi wwwdialogonlineit pag 2

3 DELEGA DI PAGAMENTO MODELLO F24 PRECOMPILATO Alla comunicazione è allegato il modello F24 precompilato (codice tributo risoluzione n 24 del 24/02/2005) INVIO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione è: predisposta centralmente, resa disponibile agli uffici locali competenti per territorio con modalità informatiche GLI UFFICI DEVONO: VERIFICARE ED EVENTUALMENTE CORREGGERE L'ESITO DEL CONTROLLO AUTOMA- TIZZATO; STAMPARE ED INVIARE LA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE MEDIANTE RACCO- MANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO; ACQUISIRE LA DATA DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA DA PARTE DEL CON- TRIBUENTE, COSTITUENDO ELEMENTO ESSENZIALE PER VALUTARE LA TEMPESTITÀ DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA; IN CASO DI MANCATO RECAPITO PER TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUENTE, INVIARE UNA SECONDA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO AL NUOVO INDIRIZZO NUOVA ELABORAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile INVERO, LA COMUNICAZIONE È INVIATA AL CONTRIBUENTE PER CONSENTIRGLI DI POR- TARE A CONOSCENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DATI ED ELEMENTI NON CONSIDERATI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA, PRIMA DI PROCEDERE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA STESSA SENZA APPLICAZIONI DI SANZIONI E DI INTERESSI Se il contribuente ritiene non dovute le somme richieste con la comunicazione può chiederne l'annullamento: all'ufficio competente; ad un qualsiasi altro ufficio locale dell'agenzia delle Entrate, per agevolare i contribuenti che non risiedono nella città ove è ubicato l'ufficio che ha inviato la comunicazione IL CONTRIBUENTE PUÒ: CHIEDERE INFORMAZIONI CONTATTANDO I CENTRI DI ASSISTENZA TELEFONICI (DALLE ORE 09 ALLE 17 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 09 ALLE 13, IL SABATO) AL NUMERO L'OPERATORE TELEFONICO POTRÀ ANCHE, NEI CASI PIÙ SEMPLICI, CORREGGERE GLI ESITI DEL CONTROLLO A TAL FINE IL CONTRIBUENTE PUÒ TRA- SMETTERE LA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE NECESSARIA VIA FAX; wwwdialogonlineit pag 3

4 FISSARE UN APPUNTAMENTO CON GLI UFFICI LOCALI TRAMITE: INTERNET, COLLEGANDOSI AL SITO WWWAGENZIAENTRATEGOVIT TRAMITE TELEFONO COMPONENDO IL NUMERO (IL COSTO È DI 11,88 CENTESIMI DI EURO AL MINUTO, SENZA SCATTO ALLA RISPOSTA NELLA FASCIA ORA- RIA DI PUNTA) IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARSI ALLO SPORTELLO GIÀ IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA A SUPPORTARE LE PROPRIE RAGIONI (IE IL MODELLO CUD O ALTRE ATTESTAZIONI RILASCIATE DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PEN- SIONISTICO, IL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL TFR, ECC) Se a seguito dell'eventuale intervento correttivo: non risultano dovute imposte: l'ufficio che ha eseguito la correzione rilascia un attestato comprovante tale circostanza; il centro di assistenza telefonica che ha eseguito l'intervento trasmette l'attestato via fax In alternativa, il contribuente potrà richiederlo ad un qualsiasi ufficio locale; risulta dovuto un importo diverso, se il controllo è eseguito: dall'ufficio competente, lo stesso ufficio provvede a: spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnare, previa sottoscrizione da parte del contribuente di apposita ricevuta, una nuova comunicazione, unitamente alla delega di pagamento precompilata; da un ufficio diverso da quello competente o da un centro di assistenza telefonica, gli stessi trasmettono i nuovi esiti del controllo all'ufficio competente, che provvede ad inviare la nuova comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento In caso di predisposizione di una nuova comunicazione i 30 giorni per eseguire il versamento decorrono dalla data di consegna della nuova comunicazione Allegati Copia della comunicazione Copia della lettera di spiegazioni wwwdialogonlineit pag 4

5 3 SECONDO MODULO DI RIFORMA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE INTRODOTTO DALLA FINANZIARIA PER IL 2005 INTERPRETAZIONI La circolare n 31 del 06/06/2005: integra le prime istruzioni fornite con la circolare n 2 del 03/01/2005; fornisce ulteriori chiarimenti in merito al secondo modulo di riforma dell'irpef introdotto dalla legge finanziaria per il 2005 (Legge 311/2004) In particolare, le precisazioni riguardano: la base imponibile delle addizionali; la base imponibile dei redditi dei soggetti non residenti; la applicazione della clausola di salvaguardia DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I SOGGETTI NON RESIDENTI La finanziaria 2005 ha: modificato l'articolo 3 del TUIR, trasformando il beneficio fiscale concesso in relazione alla situazione socio economica del nucleo familiare; introdotto, in luogo della detrazione d'imposta per carichi di famiglia (previgente articolo 13 del TUIR) che abbatteva l'imposta lorda, deduzioni per oneri di famiglia (nuovo articolo 12 del TUIR - comma 349, lettera b]), che operano in diminuzione del reddito Le nuove deduzioni: sono previste anche in relazione alle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti; diversamente dalle precedenti detrazioni i cui importi erano fissati in un ammontare prestabilito: sono fissate in misura teorica; vanno determinate nel loro effettivo importo sulla base di una formula analoga a quella dettata per l'applicazione della no-tax area (articolo 11 del TUIR) L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: la sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia con le deduzioni per oneri di famiglia ha comportato un adeguamento dei criteri di determinazione della base imponibile all'irpef; il reddito da assoggettare a tassazione (articolo 3 del TUIR): costituito: wwwdialogonlineit pag 5

6 per i soggetti residenti dal reddito complessivo; per i soggetti non residenti dal reddito prodotto nel territorio dello Stato; va assunto al netto: degli oneri deducibili (articolo 10 del TUIR); della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta (articolo 11 del TUIR); delle nuove deduzioni (articolo 12 del TUIR); le nuove deduzioni non modificano in maniera sostanziale le regole di tassazione previste per i soggetti non residenti Se, infatti: le detrazioni per oneri di famiglia (previgente articolo 13) non erano riconosciute in riduzione dell'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti (articolo 24 del TUIR); analogamente le nuove deduzioni non devono operare in riduzione del reddito da assoggettare a tassazione nel territorio dello Stato Ciò posto: la previsione che esclude per i soggetti non residenti il beneficio delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, che non è stata abrogata dalla Legge 311/2004, va riferita alle nuove deduzioni per oneri di famiglia; per i soggetti non residenti il reddito da assoggettare a tassazione va assunto: al netto: degli oneri deducibili di cui all'articolo 24 del TUIR; della deduzione spettante per assicurare la progressività dell'imposizione; non anche al netto della deduzione per oneri di famiglia EFFETTI DELLA DEDU- ZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA SULLA BASE IMPONIBILE DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF La finanziaria 2005: ha introdotto nuove disposizioni in materia di deduzioni per oneri familiari; non ha fornito indicazioni circa la rilevanza delle citate deduzioni ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali regionali e comunali all'irpef L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: la Legge 289/2002, con riguardo alla deduzione per garantire la progressività dell'imposta, aveva espressamente stabilito che tale deduzione(articolo 11 del TUIR) non rileva ai fini delle addizionali; in assenza di una previsione analoga a quella relativa alla no-tax area la nuova wwwdialogonlineit pag 6

7 deduzione per oneri di famiglia, prevista in relazione al secondo modulo di riforma dell'irpef comporta la riduzione della base imponibile: dell'irpef; delle addizionali regionali e comunali a tale imposta Ciò posto, la base imponibile delle suddette addizionali regionali e comunali (articolo 50, comma 2, del DLgs 446/1997 e articolo 1, comma 4, del DLgs 360/1998): è costituita: dal reddito complessivo determinato ai fini dell'irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta; va quindi decurtata: degli oneri deducibili (articolo 10 del TUIR); della nuova deduzione per oneri di famiglia effettivamente spettante Restano applicabili le previsioni in base alle quali le addizionali sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'irpef, al netto delle detrazioni per essa riconosciute Pertanto qualora per lo stesso anno: non risulta dovuta l'irpef, anche per effetto della nuova deduzione per oneri di famiglia, non sono dovute neanche le relative addizionali comunali e regionali; la deduzione per oneri di famiglia determina solo un minor debito d'imposta: le addizionali sono dovute; la relativa base imponibile deve essere calcolata al netto della predetta deduzione CLAUSOLA DI SALVA- GUARDIA: RILEVANZA DELLA DEDUZIONE PER ADDETTI ALL'ASSI- STENZA PERSONALE In relazione alle spese sostenute dal contribuente (articolo 12 del TUIR, comma 4-bis modificato dal comma 349 della Legge 311/2004): per gli addetti alla propria assistenza personale o all'assistenza personale di familiari, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è prevista una nuova deduzione fino ad un importo massimo di 1820 Euro La deduzione si applica secondo lo stesso meccanismo di calcolo previsto per le altre deduzioni per oneri familiari (commi 1 e 2) wwwdialogonlineit pag 7

8 VA CALCOLATO IL RAPPORTO CHE PREVEDE: AL NUMERATORE L'AMMONTARE DI A CUI VA AGGIUNTO L'IMPORTO DELLA DEDUZIONE IN ESAME, DI QUELLE PER ONERI FAMI- LIARI E DEGLI ONERI DEDUCIBILI (ARTICOLO 10 DEL TUIR); SOTTRATTO IL REDDITO COMPLESSO; AL DENOMINATORE L'IMPORTO DI EURO SE IL RISULTATO DEL RAPPORTO È: MAGGIORE O UGUALE A 1, LA DEDUZIONE COMPETE PER INTERO; PARI A ZERO O MINORE DI ZERO, LA DEDUZIONE NON COMPETE; COMPRESO TRA ZERO ED 1, PER IL CALCOLO DELLA DEDUZIONE VANNO COMPUTATE LE 4 CIFRE DECIMALI DEL RAPPORTO STESSO L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: poiché la nuova deduzione incide sulla determinazione del reddito complessivo, la sua eventuale fruizione non impedisce il ricorso al meccanismo di salvaguardia; assumono, infatti, rilevanza ai fini della verifica della clausola di salvaguardia le disposizioni del TUIR concernenti (circolare n 2 del 03/01/2005): la determinazione complessiva della base imponibile; le aliquote d'imposta; gli scaglioni di reddito; la determinazione dell'imposta netta Ciò posto, il contribuente per individuare il sistema di tassazione a lui più favorevole deve confrontare: l'imposta dovuta applicando le regole dettate per il 2005, comprensive quindi della nuova deduzione per le spese di assistenza personale in caso di non autosufficienza, con l'imposta dovuta applicando: le regole vigenti al 31/12/2004 basate sul primo modulo di riforma dell'irpef che non prevedeva tale deduzione, ovvero le regole anteriori alla riforma, vigenti al 31/12/2002 wwwdialogonlineit pag 8

9 Copia della comunicazione Ufficio di Gentile Contribuente, come risulta dai prospetti allegati, il controllo automatizzato ha evidenziato somme dovute, a titolo di IRPEF, sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nell anno 2001 Il versamento dell imposta dovuta deve essere eseguito entro 30 giorni dalla ricezione di questa comunicazione A tal fine, potrà utilizzare il modello di pagamento F24 allegato In caso di omesso versamento le sarà notificata cartella di pagamento che conterrà, oltre all imposta, una sanzione pari al 30% dell imposta medesima e gli interessi al tasso del 2,75% annuo Qualora ritenga non corretto il risultato del controllo automatizzato potrà chiederne la rettifica a quest ufficio o, in alternativa, ad un qualsiasi altro ufficio locale dell Agenzia delle Entrate A tal fine, potrà fissare un appuntamento sia tramite Internet, collegandosi al sito wwwagenziaentrategovit, sia tramite telefono, componendo il numero (il costo è di 11,88 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta) Per ulteriori informazioni può contattare i centri di assistenza telefonica (dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 il sabato) al numero (il costo è quello della tariffa urbana a tempo) I casi più semplici possono anche essere risolti direttamente dallo stesso operatore telefonico Distinti saluti IL DIRETTORE Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell art 2, comma 3, del decreto legislativo n 39/1993

10 Copia della lettera di spiegazioni COS È QUESTA COMUNICAZIONE (L 311/2004, art 1, co 412) Questa comunicazione fa conoscere al contribuente l esito dell attività di liquidazione dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nel 2001 Non è un atto impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA (DPR 917/1986, art 17 vigente al ) L imposta è determinata in base ai dati esposti dai sostituti d imposta (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc) sul modello 770/2002, relativo ai compensi erogati nel 2001, ovvero sulla base dei dati esposti dal contribuente nel quadro RM del modello Unico 2002 o nel quadro F del modello 730/2002, presentati per il periodo d imposta 2001 Relativamente ai compensi erogati dai sostituti d imposta, l Irpef è liquidata nei modi ordinari, sommando detti compensi al reddito complessivo, se tale modalità è più favorevole per il contribuente COME FAR CORREGGERE EVENTUALI ERRORI (Assistenza) Se il contribuente ritiene non dovute le somme richieste può chiedere l annullamento della comunicazione ai servizi di assistenza dell Agenzia delle Entrate, rivolgendosi preferibilmente all ufficio territorialmente competente o, in alternativa, ad un qualsiasi altro ufficio locale o ai centri di assistenza telefonica Il contribuente può fissare un appuntamento con l ufficio sia tramite Internet, collegandosi al sito wwwagenziaentrategovit sia tramite telefono, componendo il numero ; in tal caso è opportuno porti con sé la documentazione attestante i dati corretti (prospetti di liquidazione del TFR, modelli Cud, altri certificati appositamente rilasciati dai sostituti d imposta) Qualora a seguito dell eventuale intervento correttivo non risultino dovute imposte, sarà rilasciato dall ufficio che ha eseguito la correzione un attestato comprovante tale circostanza Nel caso in cui risulti dovuto un importo diverso, sarà inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento una nuova comunicazione, unitamente al modello di pagamento F24 precompilato Se ci si è rivolti all ufficio competente questo potrà consegnare la nuova comunicazione mediante raccomandata a mano Il contribuente può, altresì, contattare un centro di assistenza telefonica al numero e trasmettere a mezzo fax eventuali documenti Qualora a seguito dell intervento correttivo del centro di assistenza telefonica non risultino dovute imposte,l operatore potrà trasmettere l attestato comprovante tale circostanza via fax In alternativa, il contribuente potrà chiedere la stampa del descritto documento ad un qualsiasi ufficio locale Il centro di assistenza telefonica provvederà, nel caso in cui risulti dovuto un importo diverso, a trasmettere i nuovi esiti del controllo all ufficio competente il quale invierà una nuova comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento Se il centro di assistenza telefonica non può intervenire inviterà il contribuente a contattare un ufficio locale MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO (D Lgs 241/1997, art 19) L imposta dovuta deve essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; il versamento può essere effettuato con la contestuale presentazione dell allegato modello di pagamento F24 ad un qualsiasi sportello bancario, postale o di un concessionario Il pagamento può essere effettuato anche attraverso lo sportello Bancomat della banca che ha rilasciato la carta, nei limiti di utilizzazione della stessa; l avvenuto pagamento è

11 attestato dallo scontrino rilasciato dal medesimo sportello e da una successiva comunicazione dell Agenzia Chi intende compensare il debito con eventuali crediti disponibili non può utilizzare il modello F24 allegato; ne deve compilare uno nuovo, indicando il codice tributo 9527, il periodo di riferimento del debito, il codice atto della comunicazione, gli importi a debito e quelli a credito Chi intende versare solo una parte del debito, parimenti, non può utilizzare il modello F24 allegato; ne deve compilare uno nuovo, indicando il codice tributo 9527, gli importi che intende versare, il periodo di riferimento ed il codice atto della comunicazione Anche il pagamento parziale può essere compensato Se, a seguito della correzione di eventuali errori, è stata elaborata una nuova comunicazione, il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna della medesima OMESSO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE (D Lgs 471/1997, art 13 DPR 602/1973, art 20) Se il contribuente non versa quanto dovuto, le somme saranno iscritte a ruolo e di seguito sarà notificata una cartella di pagamento che conterrà, oltre all imposta, una sanzione pari al 30% dell imposta medesima e gli interessi al tasso del 2,75% annuo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione

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