Camera dei Deputati 185 Commissioni in sede legislativa 17

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1 Camera dei Deputati 185 Commissioni in sede legislativa I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell adempimento dell obbligo di cui all articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. 3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego. ART. 17. (Obbligo di certificazione). ART. 17. (Obbligo di certificazione). 1. Le imprese private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l ottemperanza alle norme della presente legge, pena l esclusione. 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l ottemperanza alle norme della presente legge, pena l esclusione. ART. 18. (Disposizioni transitorie e finali). ART. 18. (Disposizioni transitorie e finali). 1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell adempimento dell obbligo stabilito dalla stessa. 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell aggravarsi dell invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per 1. Identico. 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell aggravarsi dell invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di

2 Camera dei Deputati 186 Commissioni in sede legislativa 17 causa di guerra, di servizio e di lavoro, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione. 3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell articolo 4, comma 6. guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all articolo 3, commi 3, 4e6, e all articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione. 3. Identico. ART. 19. (Regioni a statuto speciale e province autonome). ART. 19. (Regioni a statuto speciale e province autonome). 1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Identico. ART. 20. (Regolamento di esecuzione). ART. 20. (Regolamento di esecuzione). 1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le Identico.

3 Camera dei Deputati 187 Commissioni in sede legislativa 17 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell ambito delle rispettive competenze, ai fini dell attuazione delle disposizioni della presente legge. ART. 21. (Relazione al Parlamento). 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso. Identico. ART. 21. (Relazione al Parlamento). ART. 22. (Abrogazioni). ART. 22. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati: Identico. a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; b) l articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; c) l articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; d) l articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; e) l articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; f) l articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n ART. 23. (Entrata in vigore). ART. 23. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma Identico.

4 Camera dei Deputati 188 Commissioni in sede legislativa 17 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5 Camera dei Deputati 189 Commissioni in sede legislativa 17 ALLEGATO 2 Diritto al lavoro dei disabili (C B) EMENDAMENTI ART. 3. ART. 13. Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l obbligo di cui al comma 1 decorre dopo quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque solo in caso di nuova assunzione Michielon, Paolo Colombo. Al comma 2, dopo le parole: Per i datori di lavoro privati che occupano da quindici a trentacinque dipendenti l obbligo di cui al comma 1 introdurre le seguenti: decorre dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque Alemanno. Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 introdurre le seguenti: decorre dopo quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque. *3.3. Gazzara, Taborelli. Al comma 4 sostituire le parole: di lire 40 miliardi con le seguenti: di lire 70 miliardi Michielon, Paolo Colombo. Al comma 4 sostituire le parole: di lire 60 miliardi con le seguenti: di lire 100 miliardi Michielon, Paolo Colombo. Al comma 6 sostituire le parole: di lire 40 miliardi con le seguenti: di lire 70 miliardi Michielon, Paolo Colombo. Al comma 6 sostituire le parole: di lire 60 miliardi con le seguenti: di lire 100 miliardi Michielon, Paolo Colombo. ART. 14. Al comma 2, dopo le parole: Per i datori di lavoro privati che occupano da quindici a trentacinque dipendenti l obbligo di cui al comma 1 introdurre le seguenti: decorre dopo quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque. *3.4. Acierno. Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all articolo 3, comma 2, una quota non inferiore ad un terzo del Fondo è destinata alle imprese che occupano da quindici a trentacinque dipen-

6 Camera dei Deputati 190 Commissioni in sede legislativa 17 denti. La legge regionale di cui al comma 2 disciplina la diversa destinazione delle somme eventualmente non utilizzate Alemanno. comma 2 disciplina la diversa destinazione delle somme eventualmente non utilizzate. * Gazzara, Taborelli. Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all articolo 3, comma 2, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo è destinata alle imprese che occupano da quindici a trentacinque dipendenti. La legge regionale di cui al comma 2 disciplina la diversa destinazione delle somme eventualmente non utilizzate. * Acierno. Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all articolo 3, comma 2, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo è destinata alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La legge regionale di cui al comma 2 disciplina la diversa destinazione delle somme eventualmente non utilizzate. * Michielon, Paolo Colombo. Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all articolo 3, comma 2, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo è destinata alle imprese che occupano da quindici a trentacinque dipendenti. La legge regionale di cui al ART. 17. Al comma 1 sostituire le parole: Le imprese, sia pubbliche sia private con le seguenti: Le imprese, sia private che a partecipazione pubblica Michielon, Paolo Colombo. Al comma 1, sopprimere le parole da: la dichiarazione sino a: nonché. * Gazzara, Taborelli. Al comma 1 sopprimere le parole: la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché. * Acierno. ART. 18. Al comma 2, dopo le parole: per fatto di guerra o di servizio o del lavoro aggiungere le seguenti:, nonché dei genitori conviventi di minori cui è stata riconosciuta dalle commissioni competenti una invalidità permanente pari al 100 per cento Michielon, Paolo Colombo.

7 Camera dei Deputati 191 Commissioni in sede legislativa 17 ORDINI DEL GIORNO ALLEGATO 3 esaminato il disegno di legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; ricordato che in data 30 settembre 1998 il Governo aveva accolto come raccomandazione un ordine del giorno con cui si impegnava «ad aumentare in modo consistente, in occasione della prossima legge finanziaria lo stanziamento per il triennio al fine di permettere al disegno di legge sopra citato di avere la massima efficacia nella sua applicazione»; preso atto che gli impegni assunti sono stati disattesi; ad incrementare, in occasione della prossima legge finanziaria, gli stanziamenti destinati al finanziamento del disegno di legge in oggetto». 0/4110-B/XI/1. Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti. ritenendo necessario tener conto della specificità delle società sportive e della peculiarità delle mansioni svolte dal personale da queste impiegato è opportuno chiarire che la base di computo ai fini dell applicazione della presente legge è limitata al solo personale dipendente svolgente mansioni di tipo amministrativo ed attività ausiliarie; ad inserire fra i datori di lavoro parzialmente esonerati dall obbligo della presente legge le società sportive per quanto concerne gli atleti, gli allenatori, i direttori sportivi e le figure assimilate, i massaggiatori, i fisioterapisti ed i preparatori atletici, che esercitano l attività sportiva a titolo oneroso con rapporto di lavoro subordinato sportivo con carattere di continuità nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione di sportivi professionisti dalle Federazioni sportive nazionali». 0/4110-B/XI/2. Acierno. ritenendo che nella formazione della graduatoria dei disabili, rilevante ai soli fini dell avviamento su richiesta numerica, si debba tenere conto della situazione sociale del lavoratore e del suo grado di bisogno; a stabilire, mediante l atto di indirizzo e coordinamento di cui all articolo 1, comma 4, criteri per la formazione della graduatoria dei disabili di cui all articolo 8, commi 2 e 4, che tengano conto, in concorso tra di loro del carico familiare, dell anzianità di disoccupazione e dello stato di bisogno del disabile». 0/4110-B/XI/3. Acierno. premesso che è dato di fatto riscontrabile che la popolazione di invalidi non è distribuita in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e, che, in ragione di ciò può accadere che laddove un impresa sia organizzata su più unità produttive

8 Camera dei Deputati 192 Commissioni in sede legislativa 17 dislocate in differenti aree territoriali del Paese abbia assolto interamente l obbligo di assumere invalidi mentre in altre ciò non sia possibile; tenuto conto che la presente legge ha ridotto l aliquota di invalidi da assumere prevedendo, contestualmente che il datore di lavoro mantenga in servizio i soggetti già assunti ai sensi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio anche se superano il numero di unità da occupare in base alla presente legge e sono computati ai fini dell adempimento dell obbligo stabilito dalla stessa; affinché al momento dell entrata in vigore della presente legge, nell ipotesi in cui il datore di lavoro tenuto all assolvimento degli obblighi in questa stabiliti, abbia in forza, in alcune unità produttive, un numero di lavoratori disabili superiore alla quota d obbligo prevista dalla presente legge e maggiore di altre unità produttive, possa portare le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori disabili addetti alle unità produttive che non raggiungano le quote di cui all articolo 3, comma 1, sino a concorrenza delle stesse». 0/4110-B/XI/4. Acierno. premesso che la presente legge riduce la quota di invalidi da assumere rispetto a quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilendo altresì un obbligo a carico del datore di lavoro di mantenere in servizio i soggetti già assunti ai sensi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio anche se superano il numero di unità da occupare in base alla presente legge e la loro computabilità ai fini dell adempimento dell obbligo stabilito dalla stessa; considerando che in virtù delle suddette disposizioni può verificarsi il caso che un datore di lavoro che abbia unità produttive dislocate sul territorio di più province e/o regioni si trovi ad avere assolto pienamente l obbligo in alcune unità produttive, mentre in altre ciò non è possibile per mancanza dei predetti lavoratori; affinché laddove, al momento dell entrata in vigore della presente legge, un datore di lavoro occupi in alcune unità produttive, un numero di lavoratori disabili superiore alla quota d obbligo prevista dalla presente legge, la quota eccedente possa essere portata a compenso del minor numero di lavoratori disabili addetti ad altre unità produttive facenti capo allo stesso datore di lavoro che non raggiungano le quote di cui all articolo 3, comma 1, sino a concorrenza delle stesse». 0/4110-B/XI/5. Alemanno. Stampato su carta riciclata ecologica STC13-11LG-17 Lire 1400

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