CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.59/09 AGGIORNAMENTO

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1 1/10 OGGETTO OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI CLASSIFICAZIONE CC - ANTIRICICLAGGIO RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs n. 231 D. Lgs n Direttiva CEE , n. 2005/60/CE - Circolare MEF , prot. n Nota Banca d Italia - UIF CNDCEC LINEE GUIDA SULL ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ART. 648-BIS e ART. 648-TER CODICE PENALE ALLEGATI ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ALLEGATO 2 SCHEMA DI DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 40/03 CIRCOLARE N. 32/06 CIRCOLARE N. 27/08 REFERENTE STUDIO La presente per comunicarvi che la disciplina antiriciclaggio è stata recentemente oggetto di alcune modifiche. Le nuove disposizioni, entrate in vigore a decorrere dal , prevedono in particolare l allargamento dei soggetti coinvolti nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio, l estensione dell esonero degli obblighi antiriciclaggio all attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali nonché la fissazione di nuovi termini per provvedere alla registrazione delle informazioni nell archivio unico. Con la presente si riepilogano i principali contenuti degli obblighi in materia di antiriciclaggio con particolare riferimento ai professionisti (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai, altri soggetti che svolgono attività in materia contabile-tributaria e revisori contabili) e i relativi obblighi così individuati: obblighi di adeguata verifica della clientela obblighi di registrazione obblighi di segnalazione. DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO La normativa prevede la definizione di riciclaggio precisando che sono considerate riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le azioni (conversione, trasferimento, occultamento, acquisto, detenzione, utilizzazione, ecc.) che: riguardano beni provenienti da attività criminose o la partecipazione ad attività criminose, se il soggetto che le pone in essere è a conoscenza della natura criminosa delle stesse; sono poste in essere con lo scopo di occultare o dissimulare l origine illecita o la reale natura dei beni, ovvero con lo scopo di aiutare i soggetti coinvolti in dette attività. Va evidenziato che rientra nella definizione di riciclaggio anche il tentativo di porre in atto le sopra citate attività nonché l aiutare, istigare, consigliare o agevolare qualcuno a commettere le stesse. SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono suddivisi in categorie, e per ognuna è riservato uno specifico articolo. Qui di seguito si riportano i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio: Art. 12 Professionisti Per professionisti si intendono : i soggetti iscritti nell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell albo dei consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi (ad esempio, soggetti non iscritti in Albi, società di servizi, CAF, CED, ecc.). i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di

2 2/10 natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; i prestatori di servizi relativi a società e trust. Art. 13 Revisori contabili - le società di revisione iscritte all albo speciale (ex art. 161, TUF); - i soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili. OBBIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Con specifico riferimento ai professionisti individuati dall art. 12 l obbligo di adeguata verifica della clientela scatta qualora: la prestazione ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad ; la prestazione occasionale comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad , indipendentemente dal fatto che si tratti di un operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un operazione frazionata ; l operazione ha valore indeterminato o non determinabile, tenendo presente che la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi sono considerate in ogni caso operazioni di valore non determinabile; esiste il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglie; esistono dubbi circa la veridicità o l adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti per l identificazione del cliente. Sono escluse dalle attività che richiedono il rispetto degli obblighi in esame gli adempimenti in materia di amministrazione del personale e la redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (e non più della sola dichiarazione dei redditi) Nel caso di attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, l esonero riguarda esclusivamente gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione e conservazione dei dati, non quello di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. Inoltre, nessuna esenzione è stata disposta con riguardo alle attività inerenti al pagamento delle imposte, per importi pari o superiori a ,00 euro, derivanti dalle dichiarazioni fiscali, pur trattandosi di adempimenti conseguenti. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati fermo restando il rispetto del disposto di cui all art. 52 dello stesso D. Lgs. 231/2007 sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio. Pertanto i sindaci che non svolgono anche funzione di revisione contabile, ancorché iscritti nel Registro dei revisori, non sono quindi chiamati ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione (e conservazione dati) e segnalazione di operazioni sospette. Mentre detti obblighi sono imposti ai sindaci che svolgano anche funzione di revisione contabile. In ogni caso il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l organismo di vigilanza di cui all art. 6 co. 1 lett. b) del D. Lgs n. 231 e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i destinatari del D. Lgs. 231/2007 vigilano,ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze sull osservanza delle norme in esso contenute. Gli organi ed i soggetti di cui sopra devono comunicare: senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore, tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell art. 7 co. 2 del D. Lgs. 231/2007 (disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ecc.); senza ritardo, al titolare dell attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all art. 41 del D. Lgs. 231/2007 (segnalazione di operazioni

3 3/10 sospette) di cui hanno notizia; entro trenta giorni, al Ministero dell Economia e delle Finanze, le infrazioni alle disposizioni di cui all art. 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 (limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore, ecc.) e all art. 50 (divieto di conti e di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) del D. Lgs. 231/2007 di cui hanno notizia; entro trenta giorni, all autorità di vigilanza di settore, le infrazioni alle disposizioni contenute nell art. 36 del D. Lgs. 231/2007 (obblighi di conservazione e registrazione) di cui hanno notizia. Come indicato negli artt. 18 e 19, l obbligo di adeguata verifica della clientela si traduce nelle seguenti attività: Identificazione del cliente Identificazione dell eventuale titolare effettivo - sulla base di un documento d identità non scaduto tra quelli previsti dagli artt. 1 e 35, DPR n. 445/2000, oppure attraverso l identificazione da parte di un pubblico ufficiale abilitato ovvero sulla base della foto autenticata unitamente agli estremi dell atto di nascita - in presenza del cliente - anche attraverso propri dipendenti o collaboratori - prima dell instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l incarico Quando il cliente è una società/ente va identificato e verificato anche l effettiva esistenza del potere di rappresentanza dei soggetti rappresentanti - da effettuare contestualmente all identificazione del cliente - per le persone giuridiche, i trust ed i soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate per comprenderne la struttura della proprietà ed il controllo - dichiarazione scritta del cliente Ottenimento di informazioni Controllo costante del rapporto - dichiarazione del cliente (meglio se in forma scritta) circa lo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione - attraverso l analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificandone la compatibilità rispetto al cliente, all attività svolta e al profilo di rischio, avendo riguardo anche all origine dei fondi impiegati - aggiornando i documenti, i dati e le informazioni detenute Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti, mentre per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente nel senso che, qualora la valutazione del rischio presente sia media o alta, per effetto di informazioni comunque ottenute nel corso della prestazione professionale, l adeguata verifica dovrebbe essere anticipata, senza attendere il primo contatto utile e, quindi, a prescindere dalle occasioni di incontro con il cliente medesimo. VALUTAZIONE DEL RISCHIO La normativa prevede un approccio basato sul rischio, specificando che l obbligo di verifica dei clienti va adeguato al grado di rischio che caratterizza il cliente o la tipologia di rapporto/prestazione. A tal fine assumono rilevanza i seguenti aspetti: con riferimento al cliente con riferimento al rapporto / prestazione o natura giuridica o prevalente attività svolta o comportamento tenuto all atto del compimento dell operazione ovvero dell instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione o area geografica di residenza, sede del cliente o della controparte o tipologia e modalità di svolgimento dell operazione o del rapporto continuativo/prestazione o ammontare frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione o ragionevolezza dell operazione o del rapporto/prestazione in rapporto all attività svolta dal cliente o area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell operazione o del rapporto continuativo

4 ESONERO DALL OBBLIGO DI VERIFICA DELLA CLIENTELA 4/10 Considerando il basso grado di rischio che caratterizza alcuni soggetti ovvero alcune tipologie di operazioni la nuova normativa prevede l esonero dall obbligo di verifica della clientela nei seguenti casi: cliente operazioni uno dei soggetti indicati all art. 11, comma 1 e comma 2, lett. b) e c), ovvero un intermediario finanziario o un soggetto operante nel settore finanziario iscritto nell elenco generale ex art. 155, commi 4 e 5, TUB; un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla Direttiva; un ente creditizio o finanziario extraue che imponga e preveda il controllo dell osservanza di obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva. Un apposito Decreto individuerà i Paesi extraue nei quali è soddisfatta tale condizione; un Ufficio della Pubblica Amministrazione ovvero un istituzione o un organismo comunitario che svolge funzioni pubbliche. contratti di assicurazione - vita con premio annuale non superiore a ovvero premio unico non superiore a 2.500; forme pensionistiche complementari ex D. Lgs. n. 252/2005, a condizione che non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle ex art. 14 dello stesso decreto e non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa; regimi di pensione obbligatoria o complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettono ai beneficiari, se non dopo il decesso, di trasferire i propri diritti; utilizzo di moneta elettronica ex art. 1, comma 2, lett. h-ter), TUB, se l importo massimo memorizzabile è non superiore a 150 per i dispositivi non ricaricabili ovvero se l importo annuale trattato è non superiore a quando il dispositivo è ricaricabile; qualunque altro prodotto o transazione che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea che permettono di attribuire un basso rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo Nei casi sopra elencati è comunque necessario raccogliere le informazioni utili a stabilire che per il cliente/operazione, rientrando in uno dei citati casi, è possibile beneficiare dell esenzione in esame. RAFFORZAMENTO DELL OBBLIGO DI VERIFICA DELLA CLIENTELA Al fine di garantire che la verifica della clientela sia adeguata, l art. 28 individua alcune particolari situazioni considerate ad alto rischio a fronte delle quali è necessario porre in essere un controllo maggiore del cliente. SITUAZIONE cliente fisicamente non presente cliente politicamente esposto residente in un altro Stato UE o extraue SPECIFICHE MISURE PREVISTE accertare l identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti ovvero richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla Direttiva, assicurarsi che il primo pagamento relativo all operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio stabilire se effettivamente la persona sia politicamente esposta ottenere l autorizzazione del Direttore generale, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge la funzione equipollente, prima di avviare un rapporto continuativo adottare le misure necessarie per stabilire l origine del patrimonio e dei fondi impiegati assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto o della prestazione Va tenuto comunque presente che, dal combinato disposto dagli artt. 28 e 30, in assenza del cliente, l obbligo di adeguata verifica della clientela si considera correttamente assolto se:

5 5/10 il cliente è già stato identificato in precedenza ed i dati sono aggiornati; i dati identificativi del cliente e le altre informazioni risultano: - da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione della firma digitale; - da dichiarazione rilasciata dal consolato italiano; - da attestazione rilasciata da intermediari di cui all art. 11, comma 1, da enti creditizi e finanziari di Stati UE, da banche con sede in Paesi extraue ma aderenti al GAFI ovvero da professionisti di cui all art. 12, comma 1 nei confronti di altri professionisti, con i quali il cliente abbia rapporti continuativi o ai quali il cliente abbia conferito un incarico a seguito dei quali è avvenuta l identificazione in presenza del cliente. OBBLIGO DI ASTENSIONE DALLA PRESTAZIONE È espressamente previsto che, qualora il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi sopra descritti non sia messo nelle condizioni di effettuare un'adeguata verifica del cliente o dell'operazione/prestazione richiesta, lo stesso non potrà procedere all'esecuzione dell'operazione ovvero all'instaurazione del rapporto. Nei casi in cui gli impedimenti all'adeguata verifica si manifestino nel corso del rapporto, è necessario interrompere lo stesso e valutare se la situazione creatasi comporti l obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI Per la registrazione dei dati da conservare, in linea generale, è previsto l obbligo di tenuta dell archivio unico informatico (AUI). In luogo del suddetto AUI per i professionisti (art. 12) è prevista la possibilità di tenere un Registro della clientela cartaceo. Assume notevole importanza la precisazione contenuta nell art. 36, comma 6, in base alla quale i dati e le informazioni registrate nell'archivio unico informatico ovvero nel registro della clientela sono utilizzabili anche ai fini fiscali, secondo le vigenti disposizioni. Ai sensi dell art. 36 co. 2 del D. Lgs. 231/2007, i professionisti sono tenuti a registrare le seguenti informazioni : con riferimento alla prestazione professionale, la data di instaurazione e i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ; con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a ,00 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un operazione frazionata, la data, la causale, l importo, la tipologia dell operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Le informazioni suddette sono registrate dai professionisti tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo: all accettazione dell incarico professionale; ovvero all eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; ovvero al termine della prestazione professionale. In relazione a tale distinzione, si ritiene che: o nel caso in cui tutte le informazioni siano in possesso del professionista all atto dell accettazione dell incarico, sarebbe opportuno che lo stesso rispettasse il termine dei 30 giorni dall accettazione medesima; o se, invece, si prevede di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo alla visita in studio del cliente (si pensi, ad esempio, al caso delle operazioni societarie) sarebbe ragionevole tralasciare il riferimento all accettazione dell incarico e concentrarsi sul momento in cui successivamente saranno acquisite ulteriori informazioni; o emergerebbe, invece, l opportunità di riferirsi al termine della prestazione quando questa abbia una durata non definibile a priori. Detta possibilità di registrare nei 30 giorni dal termine della prestazione riguarderebbe i soli incarichi di durata estremamente breve; ove, infatti, si riconoscesse tale possibilità anche agli incarichi di carattere continuativo, molto probabilmente non verrebbe effettuata alcuna registrazione per tutta la durata della prestazione professionale.

6 6/10 In linea generale è previsto l obbligo di registrare le informazioni acquisite. In particolare è prevista: la conservazione, per 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione, della copia o degli estremi dei documenti richiesti per la verifica del cliente; la conservazione, per 10 anni dall esecuzione della prestazione o dalla cessazione del rapporto, delle scritture o delle registrazioni relative ai rapporti continuativi o alla prestazione, consistenti nei documenti originali o nelle copie con analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Come attualmente previsto, l obbligo di segnalare l operazione sospetta scatta quando si ravvisano elementi che fanno sospettare la presenza o il tentativo di porre in essere operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Il sospetto va desunto dalle caratteristiche, entità e natura dell operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell ambito dell attività svolta o a seguito del conferimento dell incarico. Al fine di agevolare l individuazione di dette situazioni, con particolare riferimento agli indicatori da utilizzare dai soggetti operanti nel settore contabile-tributario, è previsto che il Ministro della Giustizia, di concerto con l UIF e gli Ordini professionali, individui con appositi Decreti nuovi indicatori di anomalia che verranno periodicamente aggiornati. Come attualmente previsto va assicurata la massima riservatezza sia con riferimento al soggetto segnalante sia con riferimento al soggetto e all operazione segnalata. Va infine evidenziato che il Decreto in esame prevede che l UIF comunichi al soggetto segnalante l esito della segnalazione ossia se la stessa è stata inoltrata agli organi investigativi o se è stata archiviata. REGIME SANZIONATORIO La mancata osservanza degli obblighi antiriciclaggio delinea l applicazione di sanzioni di carattere penale e amministrativo. Tenuto conto delle numerose violazioni oggetto di sanzioni e al fine di voler fornire una panoramica dell impianto sanzionatorio facilmente consultabile, nella tabella allegata sono riassunte, nelle singole colonne, tutte le fattispecie oggi sanzionabili, con la seguente distinzione: descrizione della violazione commessa; riferimento della norma violata; quantificazione della sanzione. Tutti i riferimenti normativi riportati in tabella sono relativi al D. Lgs. n. 231/2007. COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI I clienti che affidano incarico al mio Studio per presentazioni professionali rientranti nei casi previsti dall articolo 16 del D. Lgs. n. 231/2007 in precedenza precisati, saranno soggetti, in relazione alla normativa antiriciclaggio, all obbligo di adeguata verifica della clientela mediante identificazione e verifica dell identità del cliente e dell eventuale titolare effettivo, attraverso il rilascio di informazioni circa lo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale richiesta e con controllo costante del rapporto. Dette attività saranno eseguite anche mediante una dichiarazione scritta, come da schema riportato in allegato, che raccoglie i dati che saranno trattati al fine dell adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio e che potranno essere comunicati agli organi preposti alle verifiche ed ai controlli circa la regolarità degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI

7 7/10 ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO VIOLAZIONE NORMA VIOLATA SANZIONI PENALI SANZIONE Mancato rispetto dell'obbligo di identificazione Omessa o falsa indicazione - da parte dell'esecutore dell'operazione - delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione. Omesse o false informazioni da parte dell'esecutore in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o prestazione professionale Titolo II, capo I Titolo II, capo I Titolo II, capo I Multa da a euro (articolo 55, comma 1) La sanzione si raddoppia in caso di utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha compiuto l'operazione (articolo 55, comma 6) Reclusione da sei mesi a un anno oltre a multa da 500 a euro (articolo 55, comma 2) La sanzione si raddoppia in caso di utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha compiuto l'operazione (articolo 55, comma 6) Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da a euro (articolo 55, comma 3) Multa da a euro (articolo 55, comma 1) Omessa, tardiva o incompleta registrazione Articolo 36 La sanzione si raddoppia in caso di utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha compiuto l'operazione (articolo 55, comma 6) Omessa comunicazione da parte del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato di gestione Omessa, tardiva o incompleta comunicazione da parte degli agenti di cambio (articolo 11, comma 1, lettera h), dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni previste dall'articolo 155, comma 5, del Tub e delle succursali italiane dei "determinati" soggetti aventi sede all'estero (articolo 11, comma 2, lettere c) e d) Mancato rispetto dell'obbligo di divieto di comunicazione relativamente alle segnalazioni effettuate Indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito o pagamento Articolo 52, comma 2 Articolo 36, comma 4 Articolo 46, comma 1 Articolo 48, comma 4 Titolo III Reclusione fino a un anno e multa da 100 a euro (articolo 55, comma 5) Multa da a euro (articolo 55, comma 7) Arresto da sei mesi a un anno ovvero ammenda da a euro (articolo 55, comma 8) Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a euro (articolo 55, comma 9)

8 Mancato rispetto dell obbligo di adeguata verifica della clientela, di organizzazione e di registrazione procedure e controllo interno Mancata sospensione dell operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento al terrorismo Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con una banca di comodo Omessa istituzione dell archivio unico informatico Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione SANZIONI AMMINISTRATIVE Articolo 7, comma 2 Articolo 54 Articolo 61, comma 1 Articolo 6, comma 7 Articolo 28, comma 6 Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 Omessa segnalazione di operazioni sospette Articolo 41 Mancato rispetto degli obblighi informativi all Uif Mancato rispetto delle norme relative alla limitazione dell uso del contante, titoli al portatore e assegni Mancato rispetto della disciplina che stabilisce che i libretti di deposito bancari o postali al portatore non possono essere pari o superiori a euro Mancata estinzione o riduzione (entro il 30 giugno 2009) dei libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro Mancata comunicazione alla banca o alla posta, entro 30 giorni, dei dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento, nell eventualità si trasferiscano i libretti bancari o postali Mancato rispetto del divieto di trasferimento di contante per importi superiori a euro effettuato tramite esercenti attività finanziaria Mancato rispetto del divieto di trasferimento di contante per importi superiori a euro ma inferiori a euro effettuato tramite esercenti attività di prestazioni di servizi di pagamento Mancato rispetto del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia Mancato rispetto del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri Mancata comunicazione, entro 30 giorni, per l eventuale non osservanza, da parte dei soggetti deputati al controllo, delle disposizioni relative alla limitazione dell uso del contante e titoli al portatore Responsabilità solidale degli enti per le violazioni di cui agli articoli 57 e 58 Articolo 41 commi 1, 5, 6 e 7 comma 12 comma 13 comma 14 comma 18 comma 19 Articolo 50, comma 1 Articolo 50, comma 2 Articolo 51, comma 1 Articolo 59 da a euro (articolo 56) da a euro (articolo 57, comma 1) da a euro (articolo 57, comma 1-bis) da a euro (articolo 57, comma 2) 8/10 da a euro (articolo 57, comma 3) dall 1 al 40 % Dell importo dell operazione non segnalata (articolo 57, comma 4) da a euro (articolo 57, comma 5) dall 1 al 40 % dell importo trasferito (articolo 58, comma 1) dal 20 al 40 % del saldo (articolo 58, comma 2) dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore (articolo 58, comma 3) dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore (articolo 58, comma 3) dal 20 al 40 % dell importo trasferito (articolo 58, comma 4) dal 20 al 40 % dell importo trasferito (articolo 58, comma 4) dal 20 al 40 % del saldo (articolo 58, comma 5) dal 10 al 40 % del saldo (articolo 58, comma 6) dal 3 al 30 % dell operazione, del saldo ovvero del conto (articolo 58, comma 7) La persona giuridica o l ente o l imprenditore è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (articoli 57 e 58)

9 9/10 ALLEGATO 2 SCHEMA DI DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Gent.mo dott. Damiano ADRIANI Via Repubblica Italiana, BITONTO (BA) OGGETTO: DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (ex artt. 18, 19 e 21 del D. Lgs. n. 231/2007) Il sottoscritto.., nato a il.., residente a. in.. N., avente nazionalità italiana con codice fiscale., con documento di riconoscimento carta di identità avente numero., rilasciata dal Comune di, il.., con scadenza il., in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, fornisce le sottostanti informazioni, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere, consapevole che in caso di falsa dichiarazione è soggetto alle sanzioni di cui all art. 55, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 231/07. All uopo il sottoscritto DICHIARA 1) Di richiedere la prestazione professionale per conto della società.., con sede legale in Via..,..; iscritta al Registro delle imprese di.., numero di iscrizione e codice fiscale., C.C.I.A.A. di., REA n., in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri; 2) DI COSTITUIRE DI NON COSTITUIRE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ai sensi della lettera o), articolo 1, D. Lgs n. 231/2007 e articolo 1 dell Allegato tecnico al medesimo D. Lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)..; 3) Che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono ; 4) Che i fondi per eseguire l operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da.. e, comunque, da attività lecita; 5) Di agire in proprio e, quindi, l inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D. Lgs. n. 231/2007 agire per conto dei seguenti titolari effettivi cognome e nome luogo e data di nascita indirizzo di residenza codice fiscale cognome e nome luogo e data di nascita indirizzo di residenza codice fiscale

10 10/10 non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal D. Lgs. n. 231/2007 6) di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio dott. Damiano ADRIANI di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. Il sottoscritto, acquisita l informativa ai sensi dell articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dallo Studio dott. Damiano ADRIANI in adempimento degli obblighi di legge. Bitonto, Firma del dichiarante PARTE RISERVATA ALLO STUDIO dott. DAMIANO ADRIANI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ex artt. 18, 19 e 20 del D. Lgs. n. 231/2007) Il sottoscritto Damiano ADRIANI - - nato a Bitonto il , con codice fiscale DRN DMN 54H01 A893R, iscritto alla sezione A dell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari al n. 253, con studio in Bitonto alla Via della Repubblica Italiana n. 110, con riferimento alla dichiarazione su riportata e alla documentazione allegata (documento di riconoscimento, codice fiscale, visura R. I.) ATTESTA CHE ha proceduto alla identificazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. n. 231/2007; ha rilevato i dati relativi al Titolare effettivo; ha rilevato i dati relativi alla prestazione professionale richiesta. Pertanto, nei confronti del sopraindicato cliente il sottoscritto dichiara di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dall art. 18, comma 1, lett. A) B) e C) del D. Lgs. n. 231/2007. Bitonto, dott. Damiano ADRIANI

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