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1 DSA (Disturbi Specifici dell Apprendimento): LA LEGISLAZIONE. Premessa Le due idee principali da cui muove il seguente contributo sono il concetto di interesse superiore del minore e l importanza della legge, a partire dalla Costituzione fino ad arrivare alla Legge Regionale e alla L.170/2010 recentemente approvata. L obiettivo è quello di fornire uno strumento di conoscenza facilmente fruibile da tutti coloro che hanno interesse alla crescita dei ragazzi, futuri cittadini della nostra società. 1. L interesse superiore del minore: l idea di base che genitori, educatori, insegnanti dovrebbero perseguire come linea per prendere decisioni sui propri ragazzi è la ricerca del loro ben essere in tutte le sfere di vita. Per interesse superiore si intende mettere le esigenze educative, relazionali e di sviluppo al di sopra di ogni altra categoria. La scuola, insieme alla famiglia, è sicuramente l ambiente in cui i ragazzi trascorrono la maggior parte del proprio tempo e il contesto privilegiato dove fanno esperienze significative di socializzazione e di apprendimento. La scuola deve quindi trovare tutti gli strumenti per promuovere, dando pari opportunità, la socializzazione e l apprendimento. 2. La Legge: è uno strumento che genitori, educatori e insegnanti devono conoscere per poterlo utilizzare con efficacia per tutelare i diritti dei minori. Lo Stato Italiano fonda il suo apparato giuridico sulla Costituzione che sancisce diritti e doveri dei singoli cittadini. Da questa derivano poi tutte le leggi che governano il nostro Paese e che devono essere in sintonia con i principi costituzionali. La Costituzione La legge sui DSA è stata approvata l 8 ottobre 2010 e inizia con la seguente dicitura: TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA. Quali sono questi diritti? La Costituzione Italiana negli articoli 3, 9, 24 sancisce il diritto all uguaglianza, alla promozione dello sviluppo e della cultura e nell esercizio in giudizio della tutela degli stessi. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

2 l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (Art. 3, Costituzione) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. (Art.9, Cost) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. (Art.24, Cost.) Nella fattispecie la legge sui DSA si muove finalmente in linea con questi principi in quanto: 1 E davvero compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: il bambini e i ragazzi hanno quindi diritto a pari opportunità di apprendimento, siano essi normodotati, diversamente abili, con disturbi visivi, uditivi e con disturbi dell apprendimento. 2 Promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica significa approfondire i campi di studio che comprendano come funzionano i disturbi dell apprendimento nella persona, ma anche quali siano gli strumenti compensativi idonei per garantire le uguali opportunità di cui all Art.3 della Costituzione. Ovviamente il campo è molto recente, è una strada in cui ancora molto è da fare e solo negli anni si potrà giungere ad una Legge ancora più completa e soddisfacente. 3 E importante che le persone siano informate riguardo a ciò che la Legge afferma, perché, qualora questi diritti fossero negati, il cittadino può intervenire Legge alla mano : a fronte di una certificazione di DSA, le scuole e le università devono adottare i sistemi previsti dalla legge per compensare il disturbo, in caso contrario, i genitori (o chi ne fa le veci) possono richiedere in giudizio la tutela dei propri diritti. ANNO 2010: LEGGE REGIONALE (Lombardia) n.4 2 febbraio, e LEGGE 170/2010 (8 ottobre) Legge Regionale n.4/2010 : cosa devono sapere le famiglie? La Legge Regionale, varata a febbraio, dà disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici dell apprendimento con le finalità di: 1 Garantire le condizioni affinchè i soggetti con DSA possano avere successo nel mondo scolastico e in ogni contesto in cui la persona si sviluppa e realizza

3 2 Promuovere la diagnosi precoce attraverso una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private, istituzioni scolastiche, e struttura private o no profit che si occupano di questa materia 3 Promuovere specifiche iniziative volte a facilitare l apprendimento e agevolare le pari opportunità e l integrazione dei soggetti con DSA La Regione Lombardia, in questo senso, favorisce iniziative di informazione e sensibilizzazione circa la problematica rivolte in particolare alle famiglie e alle istituzioni scolastiche. QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE LA LEGGE REGIONALE ATTUA? 1 Interventi per la formazione del personale docente: Dovrebbero essere attivate iniziative informative rivolte agli insegnanti per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA (una diagnosi efficace e preventiva può essere già fatta a partire dalla 3^elementare) e quindi consentire l adozione di percorsi didattici specifici e il relativo monitoraggio. Le iniziative possono essere realizzate anche in collaborazione con società scientifiche e associazioni che si occupano di DSA 2 Contributi La Regione Lombardia prevede l erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio I contributi sono erogati in base al DDR del 2009 che riprende la Legge Regionale 23 del Cosa è importante sapere del Decreto Direttore Generale 12101? I fondi stanziati dalla Regione Lombardia come contributo per l acquisto di strumenti tecnologici variano ogni anno. Sono beneficiari senza limite di età i soggetti che hanno una diagnosi accertata ed è consentito fare richiesta ogni tre anni. Quali strumenti sono ammessi al finanziamento? strumenti acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o abbonamento; strumenti già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati;

4 qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, etc.). Come presentare la domanda? Le domande devono essere presentate alla ASL territorialmente competente presso il Dipartimento ASSI Servizio Disabili, secondo le indicazioni fornite dagli stessi. Possono essere presentate domande per un solo strumento corredate dalla seguente documentazione: certificazione dello specialista per patologie che causano disabilità e non necessariamente accertate attraverso le forme di cui sopra (ad esempio la dislessia). In tali casi particolare attenzione dovrà essere data alla verifica della diagnosi, anche attraverso un confronto con le UONPIA; dichiarazione di eventuale presenza di ausili nonché relativo supporto assistenziale già in dotazione alla persona disabile e/o alla sua famiglia; autocertificazione del cittadino che attesti di non aver fatto richiesta di altro finanziamento pubblico o di non disporre in forma gratuita dell ausilio oggetto della domanda e/o di non aver ricevuto altri finanziamenti ai sensi dell art. 4, commi 4 e 5, della L.R. n. 23/1999 nel precedente triennio; dichiarazione di accettazione della quota di compartecipazione al costo; copia di preventivo o di fattura/ricevuta fiscale indicante l elenco degli strumenti con il dettaglio tecnico ed il relativo costo. La fattura/ricevuta fiscale non dovrà essere antecedente 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei casi in cui la richiesta già presentata l anno precedente non sia stata accolta per esaurimento fondi e venga ripresentata nuovamente per l anno in corso. La domanda deve essere accompagnata dal progetto individualizzato, per la stesura del quale ci si può avvalere dell equipe pluridisciplinare/operatori specialisti della ASL territorialmente competente o eventualmente in alternativa, del medico specialista (pubblico o privato) in raccordo con gli operatori della ASL. La valutazione delle richieste avviene presso l ASL di competenza.

5 3 Interventi in ambito sanitario La Regione sostiene le attività diagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con DSA attraverso l organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari, nonché l identificazione di centri di riferimento per la diagnosi e il trattamento dei soggetti con DSA, presso strutture sia pubbliche che private e la predisposizione di iniziative volte a favorire l individuazione precoce del disturbo specifico di apprendimento. E importante sottolineare infine che con l art.6 la Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA. L.170/2010: NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO Questa Legge è stata approvata solo ad ottobre e ricopre sicuramente un importanza fondamentale nell attuazione dei principi costituzionali sopra citati per diversi motivi. Primo fra tutti estende a livello nazionale quelle che erano iniziative delle singole Regioni, come ad esempio abbiamo visto in merito alla Regione Lombardia; la Legge in questione ricopre quindi la funzione di unificare anche a livello terminologico i DSA, per offrire una normativa comune. In secondo luogo è un segnale di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie che si trovano ad affrontare problemi scolastici con i propri figli, dando l opportunità di una maggiore integrazione sociale a minori che altrimenti rimarrebbero presto vittime del triste fenomeno della dispersione scolastica. Inoltre il fatto che ci sia una Legge dà piena legittimità alla promozione di tutta una serie di iniziative che già da anni si muovono a livello privato, aprendo nuovi spazi di ricerca pedagogica, psicologica e didattica. Cosa è importante conoscere per i propri diritti? La legge espone chiaramente cosa si intende per DSA: Art.1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma

6 possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. Da questo si evince chiaramente che non tutto è DSA, ma che ogni persona va considerata nella sua unicità e con un proprio percorso e progetto che famiglia, scuola e società devono tenere in considerazione. Si intende quindi per 1 DISLESSIA: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. 2 DISGRAFIA: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. 3 DISORTOGRAFIA: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica 4-DISCALCULIA: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell elaborazione dei numeri I DSA, ricorda la Legge, possono sussistere separatamente o contemporaneamente, e dato non trascurabile, si tiene conto dell evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. Le FINALITA della Legge sono peraltro conformi e avvallano il lavoro che già da anni viene svolto concretamente presso associazioni e privati: a) garantire il diritto all istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

7 h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Per quanto concerne la DIAGNOSI viene effettuata nell ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Laddove ciò non fosse possibile si può far riferimento a strutture accreditate o specialisti. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola deve trasmettere apposita comunicazione alla famiglia, e rimane compito delle scuole di ogni ordine e grado, attivare, previa comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare casi sospetti di DSA degli studenti. L esito di tale attività, ovviamente, non può costituire una diagnosi, ma solo l invio a valutazioni da parte di specialista, a carico della famiglia. Gli insegnanti, per essere in grado di adempire a quanto la Legge richiede, devono essere adeguatamente formati e informati: la Legge prevede per gli anni 2010 e 2011 un adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. Per quanto concerne le MISURE EDUCATIVE E DI SUPPORTO DIDATTICO la Legge traccia la strada per alcune disposizioni che lasciano però ancora molto, forse troppo margine di libertà di intervento, mostrando appieno come sia ancora lunga la strada da fare per trovare e studiare gli strumenti più adeguati per una seria compensazione del disturbo di apprendimento. In ogni caso sono esplicitamente previsti i seguenti interventi, che la scuola deve necessariamente mettere in atto in quanto gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Per strumenti dispensativi si intendono tutti gli strumenti atti ad esonerare da un certo compito (es. compiti a casa di uguale qualità ma minori in quantità). Per strumenti compensativi si intendono tutti gli strumenti atti a facilitare di modo da rendere efficace il compito (es. utilizzo del vocal reader che sostituisce la lettura per soggetti dislessici). Le istituzioni scolastiche devono quindi garantire: a) l uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

8 b) l introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l insegnamento delle lingue straniere, l uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche l esonero laddove si ravvisi l effettiva utilità. Queste misure devono essere sottoposte a periodico monitoraggio per valutarne l efficacia al raggiungimento degli obiettivi. Inoltre devono essere garantite adeguate forme di verifica e valutazione anche per quanto riguarda gli Esami di Stato, di ammissione alle facoltà universitarie e gli stessi esami universitari. E infine importante che i genitori sappiano che fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell istruzione con DSA impegnati nell assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili secondo le modalità di esercizio del diritto determinate dai corrispettivi contratti collettivi nazionali. Lo Stato decreta inoltre che si prende l impegno nell arco di quattro mesi dall entrata in vigore della Legge a ottemperare alle varie disposizioni, in particolar modo a individuare, tramite decreti regionali, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure didattiche ed educative di supporto, nonché le idonee prove di verifica e valutazione attraverso la formazione di un apposita Commissione, che è stata creata appositamente per realizzare questo lavoro. CONCLUSIONI: I primi risultati di questo lavoro legislativo inizieranno ad essere davvero concreti nei prossimi anni, in quanto il lavoro di formazione e informazione, nonché di innovazione didattica deve essere, per risultare effettivamente efficace, capillare e soprattutto i docenti devono familiarizzare con i nuovi strumenti, andando oltre le difficoltà e percependo il lavoro che gli viene proposto come una sfida educativa dagli indubbi risultati positivi. Per rendere davvero concreta questa sfida i genitori di ragazzi con DSA possono essere i primi a stimolare la tutela dei diritti dei propri figli, richiedendo che la scuola ottemperi il compito al quale è chiamata: consentire un libero apprendimento a tutti secondo i principi costituzionali: UGUAGLIANZA SIGNIFICA CONSENTIRE PARI OPPORTUNITA ALLA DIVERSITA E UNICITA DI OGNI PERSONA PER REALIZZARE LA PROPRIA VITA.

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