RIASSUNTO PER INTERROGAZIONE DI DIRITTO di novembre 2010

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RIASSUNTO PER INTERROGAZIONE DI DIRITTO di novembre 2010"

Transcript

1 RIASSUNTO PER INTERROGAZIONE DI DIRITTO di novembre 2010 Argomenti: La Costituzione (p. 47/48/49/50), Il Parlamento: L organizzazione, il funzionamento, Lo status dei parlamentari, La funzione legislativa ordinaria (fino alla commissione in sede redigente ) (p.124/125/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141+ app. Gruppi parlamentari + app. I presidenti delle Camere ) 1. LA COSTITUZIONE La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, contiene le norme e i principi essenziali dell ordinamento giuridico statale. (E legge nel senso che regola la politica e la convivenza sociale, ma non sempre è una vera e propria legge.) La Costituzione degli stati moderni è solitamente divisa in due parti: 1. in una parte è contenuta l organizzazione dello Stato, con le funzioni di ogni organo e le regole riguardanti i rapporti tra i diversi organi costituzionali; 2. nell altra parte sono contenuti i diritti e doveri fondamentali dei cittadini, sia nei rapporti tra cittadini sia nel rapporto cittadino-stato. La Costituzione può essere considerata nel senso formale o nel senso materiale. La costituzione formale è composta dall insieme delle disposizioni costituzionali; La costituzione materiale è composta dalle norme costituzionali realmente applicate in uno Stato, anche in seguito a modifiche tacite o a interpretazioni della costituzione formale. In caso di contrasto tra la costituzione formale e quella materiale prevale quella materiale, essendo il risultato delle forze politiche e sociali di quel momento. LE CLASSIFICAZIONI DELLE COSTITUZIONI In base alla forma: Scritte, quando le norme sono contenute in un unico documento o carta costituzionale ; Non scritte, quando le norme costituzionali che derivano da: o documenti vari emanati in diversi momenti storici; o comportamenti degli organi pubblici hanno assunto il valore di vere e proprie costituzioni. Quasi sempre, negli Stati moderni, la costituzione è scritta (come in Italia), mentre in passato erano soprattutto non scritte (anche oggi il Regno Unito non ha una costituzione scritta). In base al contenuto: Brevi, quando disciplinano in modo organico l organizzazione dello Stato, e si limitano ad affermare in modo astratto i diritti dei cittadini, rimandando la loro applicazione a leggi ordinarie (come lo Statuto Albertino, in vigore in Italia nel periodo ); Lunghe, quando oltre a disciplinare in modo completo l organizzazione dello Stato, elencano in modo dettagliato i diritti e i doveri dei cittadini (come le costituzioni del 900). In base alla modalità di approvazione: Concesse (o ottriate), quando vengono concesse al popolo dal sovrano (Statuto Albertino); Mauro Fera pag. 1 di 8 27/10/2010

2 Votate, quando sono approvate dal popolo, indirettamente attraverso un assemblea costituente (Costituzione Italiana) o direttamente dal popolo tramite plebisciti o voti popolari. In base al procedimento necessario per modificarle: Flessibili, quando è una fonte del diritto di pari grado a una legge ordinaria, ed è quindi modificabile da una legge ordinaria (anche in modo tacito, attraverso l approvazione di una norma contraria alla costituzione, senza scrivere esplicitamente che si modifica la costituzione) [tutte le costituzioni non scritte e consuetudinarie sono flessibili] Rigide, quando possono essere modificate solo con una procedura speciale, più lunga e complessa rispetto a quella di approvazione di una legge ordinaria. In alcuni Stati è necessaria un Assemblea Costituente per modificare la costituzione, in altri, come in Italia, questo compito è affidato allo stesso organo che approva le leggi ordinarie, ma con un altro procedimento. CONTROLLO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Le costituzioni rigide sono una fonte del diritto gerarchicamente superiore alle leggi ordinarie, quindi le norme che hanno posizione gerarchica inferiore non possono contrastare con questo tipo di costituzione e per questo motivo queste norme sono sottoposte a un controllo di legittimità costituzionale, cioè la verifica che la norma non contrasti con la costituzione. Il controllo può essere: Accentrato, quando è affidato a un unico organo centrale (il vantaggio è che la decisione presa dall organo centrale è definitiva e efficace verso tutti i soggetti, mentre lo svantaggio è che tutti i ricorsi devono essere esaminati dalla stessa corte, quindi lentezza); Diffuso, quando è affidato a ogni giudice ordinario, che ha il potere di non applicare delle leggi se le ritiene in contrasto con la costituzione (lo svantaggio è che la decisione presa da un giudice ha effetto solo per quel processo, e un altro giudice, in un altro processo, potrebbe decidere diversamente mentre il vantaggio è la velocità dell esito del ricorso). Le costituzioni rigide, essendo modificabili con una procedura più complicata, garantiscono maggiore stabilità dell ordinamento costituzionale e dei diritti e doveri fondamentali dei cittadini, senza che ogni maggioranza di governo cambi la costituzione ogni volta che vince le elezioni. 2.IL PARLAMENTO Il Parlamento è un organo costituzionale che ha la funzione legislativa e di indirizzo politico e di controllo sull attività del Governo. Il Parlamento italiano adotta un sistema bicamerale perfetto, cioè formato da due camere distinte ma che hanno gli stessi poteri (un disegno di legge, per diventare legge, deve essere approvato nello stesso testo da entrambe le camere). Le differenze tra i due rami del Parlamento italiano (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) sono: La Camera è formata da 630 deputati, il Senato da 315 Senatori; Alla Camera tutti i membri sono elettivi, al Senato, ai 315 elettivi, si aggiungono i Senatori a vita ; Per poter votare per la Camera bisogna avere 18 anni, per il Senato 25; Per poter essere eletti alla Camera bisogna avere 25 anni, al Senato 40; Il sistema elettorale è proporzionale, su base nazionale alla Camera, su base regionale al Senato. Mauro Fera pag. 2 di 8 27/10/2010

3 Solitamente i rami del Parlamento operano separatamente, ma alcune funzioni le svolgono in seduta comune, cioè tutti i parlamentari si ritrovano nella sede della Camera per: 1. eleggere il Presidente della Repubblica (insieme ai rappresentanti delle Regioni) e per presenziare al giuramento del nuovo Presidente; 2. mettere in stato d accusa il Presidente per altro tradimento o attentato alla Costituzione; 3. eleggere un terzo dei membri elettivi del CSM; 4. eleggere un terzo dei membri della Coste costituzionale; IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO Il funzionamento del Parlamento è disciplinato dalla Costituzione e dal regolamento di ogni Camera. Il regolamento parlamentare disciplina l organizzazione interna della Camera e stabilisce le norme che regolano il suo funzionamento. Il regolamento della Camera dei deputati è diverso da quello del Senato della Repubblica, e ogni regolamento deve essere approvato o modificato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. I regolamenti parlamentari sono fonti primarie del diritto, quindi sottoposte solo alle leggi di rango costituzionale. Non possono essere modificati da leggi ordinarie o atti avente forza di legge. Questa regolamentazione riguardante il regolamento parlamentare garantisce l indipendenza delle camere, sia nei confronti del governo (che non può modificarne i regolamenti tramite decreti) sia nei confronti dell altra Camera. Sono differenti rispetto ad una legge perché sono approvati a maggioranza assoluta da una sola Camera, mentre una legge è approvata, a maggioranza semplice, in entrambe le Camere. La Camera ed il Senato rimangono in carica 5 anni (legislatura), a meno che il Presidente della Repubblica non sciolga una o entrambe le camere prima di questo termine, a causa di una crisi di governo. La durata della legislatura non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. L ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO Le camere, al loro interno, sono costituite da: Presidente e Ufficio di Presidenza: o è eletto da ciascuna Camera; o è coadiuvato dall Ufficio di Presidenza; o dirige la discussione; o mette in votazione le deliberazioni e ne proclama i risultati; o provvede al buon andamento della Camera e alla sua organizzazione. Gruppi parlamentari, che sono i partiti in Parlamento, perché tutti i deputati o Senatori di un certo partito politico formano, all interno della Camera di appartenenza, un gruppo. I capigruppo, i presidenti del gruppo, sono i portavoce ufficiali e formano la conferenza dei capigruppo che programma i lavori di ciascuna Camera (cioè stabilisce le priorità politiche). Mauro Fera pag. 3 di 8 27/10/2010

4 Le commissioni parlamentari, che sono formate da un numero ridotto di parlamentari e sono competenti solo in alcune materie indicate dalla legge o dai regolamenti. I parlamentari non possono far parte di più commissioni contemporaneamente, e in ogni commissione sono presenti i rappresentanti di ogni gruppo in proporzione a quelli presenti in aula. Hanno compito legislativo, di controllo sull attività di Governo, e consultivo nei confronti delle altre Commissioni che possono chiedere pareri. Si possono costituire anche commissioni bicamerali, con compiti consultivi e di controllo (es. la commissione per le questioni regionali, la commissione per la vigilanza dei servizi televisivi e il comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza.) Le commissioni parlamentari e quelle bicamerali sono permanenti. Le commissioni speciali si occupano di questioni di interesse generale e cessano le funzioni una volta esaurito il loro compito o alla scadenza del termine previsto. Le commissioni d inchiesta svolgono indagini su materie di pubblico interesse e hanno gli stessi poteri dell autorità giudiziaria (es. richiesta documenti o ordinare la comparizione di testimoni o effettuare sopralluoghi) ma non emette una sentenza ma solo una relazione finale al Parlamento. (esempi: comm. d inchiesta sulla mafia, sulla loggia P2 o sull omicidio Moro) Le giunte si occupano dell organizzazione interna di ogni Camera e del suo funzionamento. Le principali giunte sono: o La giunta per il regolamento che elabora e promuove le modifiche al regolamento della Camera e dà pareri per la loro interpretazione; o La giunta delle elezioni che controlla i risultati delle elezioni e accerta la presenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di parlamentare. o La giunta per le autorizzazioni che esprime un parere sulla concessione dell autorizzazione per la limitazione della libertà personale di un parlamentare. IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO Quorum costitutivo o numero legale Per essere valida, al momento della votazione devono essere presenti in aula la metà più uno dei componenti (quorum costitutivo). Questo quorum, anche detto numero legale, è presunto cioè durante le discussioni, fino a prova contraria, si presume che sia verificato. Ogni senatore o deputato può, in ogni momento, chiedere al Presidente la verifica del numero legale e se questo non esiste la seduta deve essere sospesa e rinviata. Prima delle votazioni deve essere verificato. Quorum deliberativo Ogni proposta viene approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti (maggioranza semplice, 50%+1 dei presenti). Alla Camera dei deputati una proposta è approvata se i voti favorevoli sono superiori ai contrari, senza contare gli astenuti, mentre al Senato una proposta è approvata se i voti favorevoli sono superiori alla somma dei voti contrari e degli astenuti. Per alcune deliberazioni sono previste maggioranze più elevate: 1. modifiche al regolamento (maggioranza assoluta dei componenti cioè 50%+1 dei comp.); 2. leggi costituzionali (maggioranza assoluta dei componenti); 3. leggi di concessione di amnistia o indulto (maggioranza qualificata cioè 2/3 dei componenti); 4. elezione del Presidente della Repubblica, nelle prime tre votazioni (maggioranza qualificata). Mauro Fera pag. 4 di 8 27/10/2010

5 Modalità di scrutinio Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, quando è possibile sapere come ha votato ogni singolo parlamentare o a scrutinio segreto, quando il voto di ogni parlamentare è anonimo. Con lo scrutinio palese il parlamentare si assume le responsabilità davanti agli elettori di quello che ha votato, ma lo rende dipendente dal suo gruppo. Con lo scrutinio segreto il parlamentare non è responsabile verso gli elettori, ma è indipendente rispetto al suo gruppo. Il voto segreto è permesso solo in caso di votazioni riguardanti le persone o per alcune materie delicate (diritti fondamentali, leggi elettorali, regolamenti parlamentari ) e non è mai ammesso per le leggi finanziarie e di bilancio. Le votazioni a scrutinio palese possono avvenire per: alzata di mano; procedimento elettronico; appello nominale (se viene richiesto da un certo numero di parlamentari); divisione nell aula (solo alla Camera dei deputati, ma non viene mai usata); Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire per: procedimento elettronico; tramite una scheda (per l elezione di persone, come il Presidente della Repubblica); deposizione di pallina nera o bianca (solo alla Camera dei deputati, ma non viene mai usata); Pubblicità dei lavori Le sedute del Parlamento sono pubbliche cioè i cittadini possono assistervi. I regolamenti parlamentari regolano la pubblicità, anche tramite il mezzo televisivo, la presenza di giornalisti e la pubblicazione dei resoconti. Le sedute possono essere segrete in casi particolari, come discussioni sulla sicurezza nazionale o per evitare pressioni esterne. LO STATUS DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO Per essere eletto parlamentare un cittadino deve avere la capacità di votare e l età minima prevista. Le cause di ineleggibilità, cioè escludono dalla partecipazione alle elezioni quelle persone che a causa del loro incarico si troverebbero ingiustificatamente avvantaggiati rispetto agli altri candidati. Sono cause di ineleggibilità: essere sindaco di un Comune di grandi dimensioni; presidente di Giunte provinciali; capo di polizia, questore, prefetto, alto funzionario dello stato, magistrato in servizio (solo per la circoscrizione nella quale svolge le sue funzioni); amministratore di enti o imprese pubbliche. Le cause di incompatibilità non consentono al parlamentare di ricoprire anche un altro incarico ritenuto inconciliabile per conflitto di interessi o per altri motivi. Sono cause di incompatibilità: essere eletto anche all altra Camera; essere parlamentare al Parlamento europeo; essere Presidente della Repubblica; essere membro della Corte Costituzionale o del CSM. Le cause di incompatibilità, al contrario di quelle di ineleggibilità, consentono di mantenere la carica di parlamentare, ma solo se si fa cessare la causa cioè ci si dimette dalla carica incompatibile. Se la causa non cessa entro breve tempo, il parlamentare decade. Mauro Fera pag. 5 di 8 27/10/2010

6 L accertamento delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, per garantire l indipendenza del potere legislativo, è affidato a ogni Camera (alla giunta delle elezioni). Divieto del mandato imperativo Ogni parlamentare rappresenta la Nazione (e non solo il proprio partito) cioè deve realizzare l interesse generale di tutta la collettività e non solo dei suoi elettori. Può essere portavoce dei problemi di una parte del Paese, ma compatibilmente con i problemi e le necessità di tutta la Nazione. (art. 67 Cost.) I parlamentari non sono obbligati giuridicamente a rispettare l incarico datogli dagli elettori (quindi possono cambiare partito o votare contro le indicazioni del proprio gruppo/partito), ma lo sono da un punto di vista politico, perché il suo partito potrebbe decidere di non ricandidarlo e i suoi elettori di non rivotarlo. Comunque, anche se un parlamentare opera in contrasto con quanto dichiarava prima di essere eletto, non può essere costretto a dimettersi. Per garantire l indipendenza dei parlamentari sono previste: 1. l insindacabilità; 2. l inviolabilità; 3. l indennità economica. Insindacabilità. I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell esercizio delle loro funzioni. Non possono essere quindi citati in giudizio civile, penale o amministrativo per le affermazioni fatte o le decisioni prese durante il loro mandato, nell esercizio delle loro funzioni. I parlamentari sono quindi non punibili permanentemente per il loro operato da parlamentari, anche quando la loro carica sarà conclusa. Esempio: se un parlamentare offende un ministro durante una seduta parlamentare non potrà essere punito, neanche quando non sarà più parlamentare. I parlamentari, in questo modo, non hanno timore di essere puniti per le loro dichiarazioni, avendo così molto ampia libertà di opinione e di espressione. Inviolabilità. I parlamentari non possono essere né arrestati né sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale senza l autorizzazione preventiva della loro Camera. L autorizzazione deve essere concessa a maggioranza assoluta dei componenti e non è necessaria se il parlamentare deve scontare una pena prevista da una condanna definitiva o se viene arrestato in flagranza nel commettere reati per cui è previsto l arresto obbligatorio. Anche questa prerogativa è concessa per garantire la libertà ai parlamentari, soprattutto d opposizione, per evitare che possano essere arrestati o perseguiti per motivi politici dagli altri poteri dello Stato. L inviolabilità è temporanea e non produce effetti alla conclusione della legislatura. Indennità economica. Per garantire l imparzialità e l indipendenza lo Stato garantisce ai parlamentari un indennità, stabilità tramite una legge ordinaria. Questa indennità è prevista per garantire anche ai lavoratori come operai e contadini di accedere al Parlamento: infatti nell 800 solo i borghesi sedevano in Parlamento, e questi non necessitavano di retribuzione. Per permettere anche ai ceti più bassi di entrare in Parlamento, abbandonando il proprio lavoro e unica fonte di reddito, è stata creata l indennità economica (dal 1948). L indennità è formata da: retribuzione, pari a quella dei magistrati di grado più elevato; diaria giornaliera; Mauro Fera pag. 6 di 8 27/10/2010

7 rimborso spese per collaboratori e viaggi. Al termine della carica, se ne sussistono le condizioni, gli ex-parlamentari hanno diritto a un trattamento pensionistico particolare. LA FUNZIONE LEGISLATIVA ORDINARIA Questa funzione è svolta collettivamente dalle due Camere. Il procedimento è: A.INIZIATIVA La proposta di legge, scritta in articoli e accompagnata da una relazione, può essere presentata da Governo, ciascun parlamentare, CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, può presentare proposte di legge limitatamente all economia e al lavoro) e i Consigli regionali (limitatamente a materie riguardanti le Regioni), e dal popolo (firmata da 50mila elettori). B. ASSEGNAZIONE A UNA COMMISSIONE Il Presidente assegna la proposta alla commissione o alle commissioni competenti per materia. B1. PROCEDURA ORDINARIA La proposta viene assegnata ad una commissione, in sede referente. In questo caso la commissione svolge solo un attività preparatoria, esamina la proposta, propone delle modifiche, ed invia il testo all aula allegando una o più relazioni (di maggioranza e di opposizione). L aula discute le linee generali della proposta e dopo aver ascoltato i relatori discute e vota i singoli articoli. Durante la discussione i parlamentari o i membri del Governo possono proporre degli emendamenti, cioè delle proposte di modifiche alla legge. Gli emendamenti sono votati prima dell articolo a cui si riferiscono. Conclusa la votazione dei singoli articoli, i capigruppo fanno la dichiarazione di voto, cioè dicono come voterà il loro gruppo e le ragioni di tale voto. In seguito l assemblea vota tutta la proposta di legge. Se la proposta di legge viene respinta il procedimento si arresta; se la proposta di legge viene approvata il Presidente di quella Camera la trasmette al Presidente dell altra Camera, dove si ripeterà il procedimento seguito nella prima Camera. Se la proposta viene respinta alla seconda Camera l iter si arresta e la stessa proposta di legge non potrà essere ripresentata prima di sei mesi; se la seconda Camera approva: senza modifiche, la legge viene approvata in modo definitivo e passa alla promulgazione; con modifiche, cioè con emendamenti al testo, la proposta torna alla prima Camera, che può approvare il testo approvato dalla seconda Camera (in questo caso la legge passa alla promulgazione) o proporre altre modifiche (in questo caso la legge torna all altra Camera, fino a quando entrambe le Camere non hanno approvato lo stesso identico testo). Il procedimento abbreviato è identico al procedimento ordinario, ma ha i tempi dimezzati e si adotta in caso di dichiarazione di urgenza del provvedimento da parte delle Camere. B2. PROCEDURA SPECIALE La proposta viene assegnata ad una commissione, ma questa volta in sede deliberante o legislativa. Con questa procedura la commissione si occupa di tutto l iter legislativo (dall esame iniziale alla votazione finale) approvando o respingendo la proposta. Mauro Fera pag. 7 di 8 27/10/2010

8 Questa procedura può essere utilizzata con alcuni limiti: in ogni momento, fino all approvazione definitiva, il Governo o il 10% dei parlamentari o il 20% dei commissari, può richiedere il passaggio in aula della proposta (in base al momento di presentazione della richiesta si possono svolgere in aula o la votazione articolo per articolo, la dichiarazione di voto e il voto finale oppure solo la dichiarazione di voto e la votazione finale. Le proposte di legge più importanti (costituzionali, elettorali, delega, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali o di bilancio) non possono seguire l iter speciale. I limiti sono posti per garantire che le leggi più importanti siano discusse in assemblea, che ha maggiore rappresentatività e pubblicità rispetto alle commissioni. La proposta può anche essere assegnata ad una commissione in sede redigente. In questo caso la commissione esamina il progetto di legge, vota gli emendamenti e gli articoli uno per volta e poi trasmette il testo all assemblea in cui si svolgono le dichiarazioni di voto e la votazione finale sul progetto, che può essere o respinto o approvato senza possibilità di modificarlo (quindi in aula non si possono fare emendamenti). Mauro Fera pag. 8 di 8 27/10/2010

La sovranità appartiene al popolo. art. 1 Costituzione

La sovranità appartiene al popolo. art. 1 Costituzione La sovranità appartiene al popolo art. 1 Costituzione Il popolo esercita il suo potere attraverso il voto Il diritto/dovere di voto si può esercitare dal compimento del 18 anno di età, cioè da quando si

Dettagli

Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato

Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato Gli organi costituzionali Il Parlamento Camera+Senato Camera dei Deputati Camera dei Deputati: aula Senato della Repubblica Senato della Repubblica: aula Il Parlamento è Organo elettivo (elezioni politiche

Dettagli

PAR PA LAMEN RLA TO MENTO

PAR PA LAMEN RLA TO MENTO PARLAMENTO Il Parlamento italiano è formato da due Camere CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA Struttura ed organizzazione Due Camere: Camera dei Deputati Senato della Repubblica Bicameralismo perfetto

Dettagli

Organizzazione dello Stato

Organizzazione dello Stato Organizzazione dello Stato Circuito della decisione politica: comprende gli organi che determinano l indirizzo politico Circuito delle garanzie: comprende organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti

Dettagli

Organizzazione dello Stato

Organizzazione dello Stato Organizzazione dello Stato Circuito della decisione politica: comprende gli organi che determinano l indirizzo politico Circuito delle garanzie: comprende organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti

Dettagli

PARLAMENTO.

PARLAMENTO. PARLAMENTO http://www.parlamento.it/!1 Il Parlamento italiano è formato da due Camere CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA!2 Il nostro è un BICAMERALISMO PERFETTO: le due camere hanno uguali poteri

Dettagli

Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere

Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere IL PARLAMENTO Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere Il procedimento legislativo Le procedure

Dettagli

INDICE GENERALE VII. pag. Prefazione alla terza edizione CAPITOLO 1 LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE

INDICE GENERALE VII. pag. Prefazione alla terza edizione CAPITOLO 1 LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE VII INDICE GENERALE Prefazione alla terza edizione XIII CAPITOLO 1 LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE 1. Introduzione ed impostazione del tema 1 2. Le fonti del diritto parlamentare: norme giuridiche (costituzionali,

Dettagli

Lo Stato e i suoi organi

Lo Stato e i suoi organi CRISTINA SCARDANZAN Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto Il Parlamento L iter legislativo Il Governo L attività normativa del Governo Le Regioni e le leggi regionali Il Presidente

Dettagli

La condizione di parlamentare

La condizione di parlamentare Requisiti: La condizione di parlamentare Non occorrono particolari requisiti né titoli di studio Rappresentanza politica I parlamentari sono rappresentanti dei cittadini (democrazia rappresentativa) Devono

Dettagli

Il Parlamento. Composizione

Il Parlamento. Composizione Il Parlamento Composizione Camera dei deputati Senato della Repubblica N dei Deputati: 630 elettivi N dei Senatori: 315 elettivi + Senat.a vita di diritto (ex Presidenti delle Rep. ex art.59 1 C.) + Senat.

Dettagli

Il Parlamento italiano

Il Parlamento italiano Renzo Dickmann Il Parlamento italiano seconda edizione Jovene editore INDICE Premessa... p. XI CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Sul metodo...» 1 2. Sul merito...» 2 CAPITOLO SECONDO LE FONTI DEL DIRITTO

Dettagli

Il Parlamento italiano

Il Parlamento italiano Renzo Dickmann Il Parlamento italiano terza edizione Jovene editore INDICE Premessa... p. XI CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Sul metodo...» 1 2. Sul merito...» 2 CAPITOLO SECONDO LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE

Dettagli

Gli organi dello Stato

Gli organi dello Stato Gli organi dello Stato Il Parlamento italiano Le immunità parlamentari L organizzazione delle Camere L iter legislativo Il ruolo del Presidente della Repubblica La responsabilità del Presidente della Repubblica

Dettagli

RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO AGGIORNATI ALLA SENT. CORTE COST 35/2017 ALLA LEGGE ELETTORALE 52/2015 (c.d. Italicum) E ALLA L. 124/2015 (Legge-delega Madia) sito web: www.corsopratico.webnode.it

Dettagli

UNITÀ DIDATTICA 6 IL PARLAMENTO

UNITÀ DIDATTICA 6 IL PARLAMENTO UNITÀ DIDATTICA 6 IL PARLAMENTO 6.1 Il sistema bicamerale italiano Il sistema bicamerale si compone di due camere: a) la camera dei deputati, formata da 630 deputati elettivi; b) il senato della repubblica,

Dettagli

INDICE CAPITOLO II LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE

INDICE CAPITOLO II LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE INDICE Premessa......................................... V CAPITOLO I LA POSIZIONE ED IL RUOLO DEL PARLAMENTO NEL SISTEMA POLITICO-COSTITUZIONALE (Temistocle Martines e Gaetano Silvestri) 1. Parlamento

Dettagli

Sezione II La formazione delle leggi

Sezione II La formazione delle leggi Sezione II La formazione delle leggi COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO Art. 70 Art. 70 art. 10 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere La funzione legislativa

Dettagli

Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. SEZIONE II La formazione delle leggi SEZIONE II La formazione delle leggi Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati esamina i disegni

Dettagli

PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE

PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE Progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi. Si tratta di una riforma non di una semplice revisione. La revisione costituzionale tocca disposizioni specifiche. La

Dettagli

In senato per un giorno Guida alla preparazione di una seduta

In senato per un giorno Guida alla preparazione di una seduta In senato per un giorno Guida alla preparazione di una seduta Come nasce una legge: Dalla presentazione all approvazione definitiva Presentazione L iter di una legge inizia con la presentazione, al Senato

Dettagli

Riforma costituzionale Renzi-Boschi

Riforma costituzionale Renzi-Boschi Riforma costituzionale Renzi-Boschi Referendum 4 dicembre Punti salienti Iter legislativo in breve 1. Superamento del bicameralismo perfetto 1. Situazione attuale 2. Competenze della Camera 3. Composizione

Dettagli

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO ART. 48 ART. 48 art. 38, CO. 1 Sono elettori

Dettagli

Modifiche alla Parte II della Costituzione

Modifiche alla Parte II della Costituzione Modifiche alla Parte II della Costituzione Titolo I Titolo I IL PARLAMENTO IL PARLAMENTO SEZIONE I SEZIONE I Le Camere Le Camere Art. 55 Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del

Dettagli

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento A CURA DI GIUSEPPE ARCONZO (Università degli Studi di Milano) Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento

Dettagli

IL PARLAMENTO Il Parlamento è l organo che esercita la funzione legislativa. E' formato da:

IL PARLAMENTO Il Parlamento è l organo che esercita la funzione legislativa. E' formato da: IL PARLAMENTO Il Parlamento è l organo che esercita la funzione legislativa. E' formato da: Camera dei deputati Senato della Repubblica SEDE: PALAZZO MONTECITORIO ELETTORATO ATTIVO: 18 ANNI ELETTORATO

Dettagli

Le fonti di PRODUZIONE del diritto. Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre le norme giuridiche.

Le fonti di PRODUZIONE del diritto. Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre le norme giuridiche. FONTI DEL DIRITTO Le fonti di PRODUZIONE del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre le norme giuridiche. Fonti di produzione si distinguono in: Fonti-ATTO: Documenti scritti

Dettagli

STEFANO MARIA CICCONETTI DIRITTO PARLAMENTARE G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

STEFANO MARIA CICCONETTI DIRITTO PARLAMENTARE G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO STEFANO MARIA CICCONETTI DIRITTO PARLAMENTARE G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO INDICE GENERALE pag. CAPITOLO 1 LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE 1. Introduzione ed impostazione del tema 1 2. Le fonti del

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE BOZZA NON CORRETTA 30 maggio 2012 DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Modifiche alla Parte Seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo Art. 1. (Modifiche

Dettagli

FONTI DI PRODUZIONE: atti e fatti che in base all ordinamento danno origine a norme giuridiche

FONTI DI PRODUZIONE: atti e fatti che in base all ordinamento danno origine a norme giuridiche LE FONTI DEL DIRITTO Ogni Stato decide quali sono le persone, i modi e gli atti con cui verranno prodotte le regole valide per tutta la collettività. Le fonti del diritto sono atti o fatti che danno origine

Dettagli

Giovanni Tomasello Patrizia Perino Rosario Micciché. Istituzioni di diritto parlamentare della Regione Siciliana

Giovanni Tomasello Patrizia Perino Rosario Micciché. Istituzioni di diritto parlamentare della Regione Siciliana Giovanni Tomasello Patrizia Perino Rosario Micciché Istituzioni di diritto parlamentare della Regione Siciliana JOVENE EDITORE 2019 Prefazione di Giuseppe Verde... p. XIII Introduzione di Luigi Ciaurro...»

Dettagli

PAR PA LAMEN RLA TO MENTO

PAR PA LAMEN RLA TO MENTO PARLAMENTO Il Parlamento italiano è formato da due Camere (art.55 cost) CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA Differenze esistenti tra le due Camere 1. Sedi Camera dei deputati = Montecitorio Senato

Dettagli

4. Il Parlamento. Entrambe la Camere restano entrambe in carica 5 anni per il periodo denominato legislatura.

4. Il Parlamento. Entrambe la Camere restano entrambe in carica 5 anni per il periodo denominato legislatura. 4. Il Parlamento Il Parlamento italiano costituisce l espressione della volontà popolare, in quanto sarebbe improponibile che in un Paese formato da diversi milioni di cittadini, le decisioni in tema legislativo

Dettagli

divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA

divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA LO STATO ITALIANO 568 1861 1946 2016 divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA ALCUNE DATE DA RICORDARE 568: l'arrivo dei Longobardi in Italia dà avvio alla divisione politica della Penisola.

Dettagli

Diritto costituzionale

Diritto costituzionale 1 Diritto costituzionale A.A. 2018/2019 Prof. Erik Longo 2 FONTI NORMATIVE dell ordinamento statale A.A. 2018/2019 Prof. Erik Longo Premesse Teoria delle fonti (gerarchia; competenza; cronologia; specialità)

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1359 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l 11 luglio 2013 (v. stampato Senato n.

Dettagli

Che cosa cambia e perché

Che cosa cambia e perché Che cosa cambia e perché 1 La fine dell immobilismo Stop al bicameralismo paritario Procedure più snelle e veloci per fare le leggi Meno decreti legge disegni di legge con voto a data certa Il presidente

Dettagli

1 giugno Identico.

1 giugno Identico. 1 giugno 2012 TESTO VIGENTE DELLA COSTITUZIONE Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione

Dettagli

Leggi ordinarie. Atti deliberati dal Parlamento secondo i procedimenti disciplinati dagli artt. 70 ss. Cost.

Leggi ordinarie. Atti deliberati dal Parlamento secondo i procedimenti disciplinati dagli artt. 70 ss. Cost. Leggi ordinarie Atti deliberati dal Parlamento secondo i procedimenti disciplinati dagli artt. 70 ss. Cost. Leggi in senso formale Sono quelle approvate dal Parlamento attraverso il procedimento disciplinato

Dettagli

INDICE - SOMMARIO. Capitolo III NORME E ORDINAMENTI GIURIDICI

INDICE - SOMMARIO. Capitolo III NORME E ORDINAMENTI GIURIDICI INDICE - SOMMARIO Avvertenza... Pag. XIII Capitolo I NORME E ORDINAMENTI GIURIDICI 1. Le norme giuridiche e i loro caratteri distintivi rispetto alle regole tecniche e alle altre norme etiche... Pag. 1

Dettagli

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Parte seconda Ordinamento della Repubblica TITOLO I IL PARLAMENTO Sezione I - Le Camere Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce

Dettagli

Domande di Diritto Costituzionale

Domande di Diritto Costituzionale Domande di Diritto Costituzionale Lo staff di Vivere Giurisprudenza ha raccolto per voi le domande di questa materia per facilitarvi nella preparazione della stessa. Tutto è stato possibile grazie al vostro

Dettagli

Le Leggi ordinarie dello Stato

Le Leggi ordinarie dello Stato Le Leggi ordinarie dello Stato Le leggi ordinarie, intese come fonti di produzione del diritto, sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche che è regolato dall art. 70 ss. Cost. (l iniziativa

Dettagli

INDICE - SOMMARIO. Avvertenza... pag. XV. Capitolo I NORME E ORDINAMENTI GIURIDICI

INDICE - SOMMARIO. Avvertenza... pag. XV. Capitolo I NORME E ORDINAMENTI GIURIDICI INDICE - SOMMARIO Avvertenza... pag. XV Capitolo I NORME E ORDINAMENTI GIURIDICI 1. Le norme giuridiche e i loro caratteri distintivi rispetto alle regole tecniche e alle altre norme etiche... pag. 1 2.

Dettagli

RIFORMA COSTITUZIONALE. Superamento del bicameralismo e revisione del Titolo V

RIFORMA COSTITUZIONALE. Superamento del bicameralismo e revisione del Titolo V 2016 RIFORMA COSTITUZIONALE Superamento del bicameralismo e revisione del Titolo V COSTITUZIONE ITALIANA La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge suprema d'italia. È stata approvata dall Assemblea

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3348 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori PERA, CARUSO, COMPAGNA, LAURO, PASTORE, POLI BORTONE, RAMPONI, VALENTINO e VIESPOLI COMUNICATO

Dettagli

Un giorno in SENATO Ultimo aggiornamento:

Un giorno in SENATO Ultimo aggiornamento: Un giorno in SENATO Ultimo aggiornamento: 16-01-2014 1 Come nasce una legge: dalla presentazione all approvazione definitiva Presentazione L iter di una legge inizia con la presentazione, al Senato o alla

Dettagli

Gli organi dello Stato

Gli organi dello Stato Gli organi dello Stato (Parte prima) Prof.ssa Laura Frizza Dott.ssa Laura Frizza 1 Gli organi dello Stato Gli organi costituzionali dello Stato Italiano sono cinque: - Il Parlamento Italiano; - Il Presidente

Dettagli

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LEGISLATIVO riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura ambito composizione

Dettagli

UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.

UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005. attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato

Dettagli

SOMMARIO PAR LAM ENT.Ò LIBRO PEIMO COSTITUZIONE DELLE DUE CAMERE TITOLO I.

SOMMARIO PAR LAM ENT.Ò LIBRO PEIMO COSTITUZIONE DELLE DUE CAMERE TITOLO I. IL LIBRO PEIMO PAR LAM ENT.Ò TITOLO I. '" COSTITUZIONE DELLE DUE CAMERE CAPITOLO I. - Elezioni dei deputati. 1. Convocazione dei collegi...' -Pa

Dettagli

Indice storico - sistematico SEZIONE I COSTITUZIONE. Leggi costituzionali di particolare rilievo:

Indice storico - sistematico SEZIONE I COSTITUZIONE. Leggi costituzionali di particolare rilievo: SEZIONE I COSTITUZIONE 1. COSTITUZIONE della Repubblica italiana. (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ed. str.). come modificata e integrata dalle leggi costituzionali: Edizione 2008 18 MARZO

Dettagli

Funzioni del Parlamento

Funzioni del Parlamento Funzioni del Parlamento Funzione legislativa Funzione di indirizzo e di controllo politico sul Governo Elezione di organi di garanzia 1/21 FUNZIONE LEGISLATIVA Leggi ordinarie (Cost. art 70) 2/21 Il procedimento

Dettagli

Le fonti di produzione del diritto

Le fonti di produzione del diritto FONTI DEL DIRITTO Le fonti di produzione del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre, modificare o abrogare (fonti di produzione) o a far conoscere (fonti di cognizione) le norme

Dettagli

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE 1 2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE 2 POPOLO COSTITUZIONE POPOLO REPUBBLICA DEMOCRAZIA 3 ART.

Dettagli

SOMMARIO PARTE PRIMA LO STATO 1 CAPITOLO I ORDINAMENTO GIURIDICO E NORME GIURIDICHE 3

SOMMARIO PARTE PRIMA LO STATO 1 CAPITOLO I ORDINAMENTO GIURIDICO E NORME GIURIDICHE 3 SOMMARIO PARTE PRIMA LO STATO 1 ORDINAMENTO GIURIDICO E NORME GIURIDICHE 3 1. Premessa: lo studio del diritto pubblico. 3 2. L ordinamento giuridico. 4 3. La norma giuridica. 5 4. I soggetti di diritto.

Dettagli

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015 DEL DISEGNO DI LEGGE PARITARIO REVISIONE DEL TRA STATO E REGIONI ELIMINAZIONE DELLE PROVINCE DALLA COSTITUZIONE E SOPPRESSIONE DEL CNEL

Dettagli

Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile

Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile 1. I caratteri dell'intervento a. La proposta si ispira al principio del minimo indispensabile (contrario al massimo possibile).

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE

INDICE PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE IX INDICE Presentazione... VII PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE CAPITOLO I CENNI DI TEORIA DELLO STATO. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 1. Il concetto di Stato... 3 2. Le forme di Stato... 4 3. Le

Dettagli

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 4 Le fonti primarie

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 4 Le fonti primarie Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 4 Le fonti primarie M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. Il concetto di riserva di legge e i suoi tipi 2. Le leggi

Dettagli

Bozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012

Bozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012 Bozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012 TESTO VIGENTE DELLA COSTITUZIONE TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE

INDICE PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE IX Presentazione... VII PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE CAPITOLO I CENNI DI TEORIA DELLO STATO. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 1. Il concetto di Stato... 3 2. Lo Stato moderno: profilo storico...

Dettagli

INDICE ANALITICO E PROSPETTI

INDICE ANALITICO E PROSPETTI INDICE ANALITICO E PROSPETTI INDICE ANALITICO Abbinamento: petizioni e progetti di legge, art. 109. 2; progetti di legge, art. 77; v. anche DISCUSSIONE CONGIUNTA. Aggiornamento dei lavori della Camera:

Dettagli

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UN ALTRO DEGLI ORGANI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE è IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È ELETTO DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, E DA 58 DELEGATI DELLE REGIONI (TRE PER OGNUNA,

Dettagli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE LA RIFORMA COSTITUZIONALE Il 4 dicembre andremo a votare per il referendum costituzionale. La legge di revisione costituzionale, approvata il 12 Aprile 2016 dalla Camera dei deputati e pubblicata sulla

Dettagli

CAPITOLO 15 FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE:

CAPITOLO 15 FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE: QUALI SONO? CAPITOLO 15 FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE:. procedimento di revisione costituzionale aggravato che ne garantisce la rigidità;. sistema di giustizia costituzionale GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Dettagli

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO

Dettagli

C A P I T O L O: QUATTORDICESIMO. Riordinamento della Formazione delle Leggi

C A P I T O L O: QUATTORDICESIMO. Riordinamento della Formazione delle Leggi C A P I T O L O: QUATTORDICESIMO Riordinamento della Formazione delle Leggi Settore Politico Art. 1 I Ministri di Governo prima di sottoporre un disegno di legge, alla Camera Parlamentare, essi hanno il

Dettagli

Commissioni Parlamentari

Commissioni Parlamentari Commissioni Parlamentari Le Commissioni parlamentari in generale La nascita delle Commissioni parlamentari si deve all esigenza di soddisfare un duplice obiettivo: da una parte, quello di coadiuvare i

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1653 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2002 Modifica al Titolo

Dettagli

IL SENATO. Riforma costituzionale: cosa succede se vince il Sì o il No

IL SENATO. Riforma costituzionale: cosa succede se vince il Sì o il No Riforma costituzionale: cosa succede se vince il Sì o il No Il 4 dicembre gli Italiani sono chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale confermativo. Il referendum non prevede quorum. Oltre

Dettagli

INDICE. Presentazione... I collaboratori... PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE

INDICE. Presentazione... I collaboratori... PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE IX Presentazione... I collaboratori... VII XXI PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE CAPITOLO I CENNI DI TEORIA DELLO STATO. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 1. Il concetto di Stato... 3 2. Lo Stato moderno:

Dettagli

PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI

PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI Capitolo 1.1. IL DIRITTO 1.1.1. Diritto e società... 3 1.1.2. La norma giuridica... 4 1.1.3. L ordinamento giuridico... 6 1.1.4. Diritto

Dettagli

Funzioni del Parlamento

Funzioni del Parlamento Funzioni del Parlamento Funzione legislativa Funzione di indirizzo e di controllo politico 1/21 FUNZIONE LEGISLATIVA Leggi ordinarie (Cost. art 70) 2/21 Il procedimento legislativo 1. Iniziativa legislativa

Dettagli

LEGGE STATALE 04/10/14

LEGGE STATALE 04/10/14 LEGGE STATALE Crisi della legge: Passaggio dallo Stato liberale allo Stato contemporaneo (Costituzione rigida) La trasformazione della forma di Stato (sociale) carica di nuovi compiti la legge, Difficoltà

Dettagli

Il sistema costituzionale italiano. Prof. Cecilia Bellè

Il sistema costituzionale italiano. Prof. Cecilia Bellè Il sistema costituzionale italiano Prof. Cecilia Bellè FORMA DI STATO (come modalità di esercizio del potere nei confronti dei cittadini) L Italia è una democrazia. (art. 1 Cost.) il potere appartiene

Dettagli

diritto pubblico 5 Diritto Pubblico 1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che:

diritto pubblico 5 Diritto Pubblico 1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che: diritto pubblico 5 Diritto Pubblico 1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che: A) Il Parlamento goda della fiducia del corpo elettorale B) Il Presidente della Repubblica goda della fiducia

Dettagli

IL PARLAMENTO. L organizzazione delle Assemblee legislative

IL PARLAMENTO. L organizzazione delle Assemblee legislative IL PARLAMENTO L articolo 55 della Costituzione sancisce che il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica L organizzazione delle Assemblee legislative L articolo 63 della

Dettagli

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI COMUNE DI DUEVILLE PROVINCIA DI VICENZA ***** REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI ART.1 (Costituzione) 1. Sono costituite le Commissioni consiliari permanenti aventi funzioni preparatorie, referenti, propositive

Dettagli

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO - 2009 INDICE CRONOLOGICO DEI TESTI-BASE 1848 STATUTO fondamentale del Regno. I.2.a. 1861 LEGGE 17 MARZO 1861, N. 4671. - Colla quale viene conferito a Sua Maestà e ai suoi successori

Dettagli

Informazioni di base sul Disegno di legge approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato. Luglio 2014

Informazioni di base sul Disegno di legge approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato. Luglio 2014 Informazioni di base sul Disegno di legge approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato Luglio 2014 Un bicameralismo rinnovato per un Paese migliore Superamento del bicameralismo paritario

Dettagli

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA La COSTITUZIONE è la legge fondamentale del nostro Stato. Nasce dopo una serie di vicende storiche che iniziano con l emanazione dello Statuto Albertino

Dettagli

i dossier PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

i dossier PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare 431 www.freenewsonline.it i dossier www.freefoundation.com PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare 3 giugno 2013 a cura di Renato Brunetta INDICE

Dettagli

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE CAMERA DEI DEPUTATI STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE Report 6/2016 aggiornato al: 11 aprile 2016 In Conferenza Stato-Regioni, giovedì 31

Dettagli

INDICE. Avvertenza alla quinta edizione... Parte I ASPETTI GENERALI CAPITOLO I IL DIRITTO PARLAMENTARE

INDICE. Avvertenza alla quinta edizione... Parte I ASPETTI GENERALI CAPITOLO I IL DIRITTO PARLAMENTARE INDICE Avvertenza alla quinta edizione... pag. V Parte I ASPETTI GENERALI CAPITOLO I IL DIRITTO PARLAMENTARE 1. L oggetto del diritto parlamentare... 3 2. La cosiddetta autonomia del diritto parlamentare...

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 6/UGIS

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 6/UGIS Senato della Repubblica UN GIORNO IN SENATO 2017-2018 N. 6/UGIS DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del Liceo A. Meucci di Ronciglione (VT) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018 Modifica all art. 67 della

Dettagli

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato) COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO Repubblica, su iniziative

Dettagli

Testo attuale Costituzione Modifiche previste dal disegno di legge 3252

Testo attuale Costituzione Modifiche previste dal disegno di legge 3252 Testo attuale Costituzione Modifiche previste dal disegno di legge 3252 Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei

Dettagli

Per questo è importante che il voto venga dato in modo documentato e responsabile.

Per questo è importante che il voto venga dato in modo documentato e responsabile. 2 PERCHÉ IL VADEMECUM Questa pubblicazione nasce dall esigenza di far comprendere in maniera semplice ed essenziale la Riforma Costituzionale approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai 2/3 dei membri

Dettagli

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 XVII LEGISLATURA SOMMARIO 1. Costituzione del Gruppo Parlamentare 2. Organi del Gruppo 3. Assemblea di Gruppo 4. Convocazioni dell Assemblea,

Dettagli

La Riforma Costituzionale

La Riforma Costituzionale La Riforma Costituzionale Anna Maria Poggi V1.0 Mag 2016 Le innovazioni La riforma riguarda la Seconda Parte della Costituzione e precisamente: 1. Il Parlamento e la sua struttura bicamerale 2. Il procedimento

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 343 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa del senatore DE POLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2013 Istituzione di una Commissione parlamentare

Dettagli

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE CAMERA DEI DEPUTATI STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE Report 7/2016 aggiornato al: 18 aprile 2016 Nelle giornate di lunedì 18 e martedi 19

Dettagli

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento di giurisprudenza Quadro sintetico delle principali novità 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento

Dettagli

Comune di Sondrio REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE. (in attuazione dell art.

Comune di Sondrio REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE. (in attuazione dell art. Comune di Sondrio REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE (in attuazione dell art. 48 dello Statuto) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del

Dettagli

SOLO UNA CAMERA FA LE LEGGI E DA LA FIDUCIA AL GOVERNO. SEMPLIFICAZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

SOLO UNA CAMERA FA LE LEGGI E DA LA FIDUCIA AL GOVERNO. SEMPLIFICAZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO SOLO UNA CAMERA FA LE LEGGI E DA LA FIDUCIA AL GOVERNO. SEMPLIFICAZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO Non sarà più come fino ad ora: la Camera fa una legge che va al Senato, viene modificata e

Dettagli

T. MARTINES, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI DIRITTO PARLAMENTARE. imaggioli EDITORE

T. MARTINES, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI DIRITTO PARLAMENTARE. imaggioli EDITORE T. MARTINES, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI DIRITTO PARLAMENTARE ms imaggioli EDITORE INDICE Premessa Pag. 9 I. La posizione ed il ruolo del Parlamente) nel sistema politico-costituzionale, Temistocle

Dettagli

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale REQUISITI SOGGETTIVI PdR Cittadino Italiano 50 anni di età Godimento diritti civili e politici Mandato: 7 anni Incompatibilità

Dettagli