Relazione tecnico finanziaria
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- Alina Piva
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1 Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 22 dicembre 2017 concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2010 della Regione Marche (legge di stabilità 2018) Relazione tecnico finanziaria Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento) L articolo definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2018/2020. Art. 2 (Autorizzazioni di spesa) L articolo al comma 1 autorizza i cofinanziamenti regionali di programmi statali (Tabella D); al comma 2 autorizza i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari (Tabella E); al comma 3 autorizza le spese per la realizzazione degli interventi ivi indicati (Tabella C); al comma 4 autorizza il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale (Tabella B). la copertura finanziaria è garantita con le risorse iscritte nel bilancio 2018/2020 a carico delle Missioni e dei Programmi indicati nelle medesime tabelle (vedi art. 15). Art. 3 (Finalizzazione di spesa) L'articolo dispone la finalizzazione per l'anno 2018 della somma di euro ,00 all'università per la Pace, istituita con legge regionale 9/ La somma è compresa nell'autorizzazione di spesa approvata nella tabella A (allegato 19 alla legge di bilancio) pari ad euro ,00 complessivi per l'anno 2018 Missione 19 / Programma 01. Art. 4 (Modifica alla l.r 35/2016) L articolo estende l'esenzione del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2018, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo.
2 Tale agevolazione viene estesa anche agli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. Si stima per effetto della presente proposta normativa una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di complessivi euro ,00 per ogni annualità agevolata. Lo stanziamento triennale del capitolo di riferimento del Titolo 1 ( ) è stato stimato tenendo conto dell effetto finanziario derivante dalla disposizione in questione. Art. 5 (Esenzione pagamento tassa automobilistica regionale per le autovetture di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) L articolo introduce a partire dal 2018 l'esenzione dal pagamento del bollo auto per veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile dei quali risultino proprietari le organizzazioni di volontariato altresì iscritte all albo di protezione civile della Regione Marche, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32. Si stima per effetto della presente proposta normativa una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di complessivi euro ,00 per ogni annualità. Lo stanziamento triennale del capitolo di riferimento del Titolo 1 ( ) è stato stimato tenendo conto dell effetto finanziario derivante dalla disposizione in questione. Art. 6 (Modifica della l.r. 30/2015) L articolo prevede l agevolazione fiscale, consistente nell azzeramento dell aliquota Irap, introdotta dall articolo 3 della l.r. 30/2015 (Legge di stabilità 2016) anche alle nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell anno La misura agevolativa inserita nella legge di stabilità 2016 ha previsto l azzeramento dell aliquota Irap per le nuove imprese costituitesi nel territorio regionale nell anno 2016, per i primi due periodi d imposta ( ). Ora, pertanto, tale beneficio fiscale riguarderà altresì quelle nuove imprese costituitesi per la prima volta nel territorio della Regione nell anno 2018, per i primi due periodi d imposta ( ), nel rispetto delle condizioni previste dalla norma regionale. In attesa delle nuove stime e delle quantificazioni delle manovre fiscali regionali da parte del MEF, si prevede una perdita di gettito di competenza a livello di manovra fiscale Irap di 4,6 milioni di euro annui ( ). Lo stanziamento biennale (2018 e 2019) del capitolo di riferimento del Titolo 1 ( ) è stato stimato tenendo conto dell effetto finanziario derivante dalla disposizione in questione.
3 Art. 7 (Immobili ascritti al patrimonio disponibile) L'articolo ripropone, come già avvenuto con l.r. 24/2017, che ha introdotto nella l.r. 36/2016 di approvazione del bilancio 2017/2019, apposita tabella riportante l elenco del patrimonio immobiliare della regione Marche appartenente ai beni disponibili, il medesimo elenco che tiene conto delle variazioni della consistenza di detto patrimonio, nel frattempo avvenuta. Si specifica che le ragioni dell allegazione in bilancio sono esclusivamente riferibili alla produzione degli effetti di cui all articolo 58 del d.l. 112/2008 e, in particolare, alle facilitazioni normative previste per la gestione/dismissione di detti immobili. Restano salvi tutti gli effetti delegificativi previsti dall articolo 71 bis della l.r. 31/2001 e del consequenziale r.r. n. 4/2015. Art. 8 (Modifica alla lr 31/2001) L articolo modifica l articolo 48 della l.r. 31/2001 che disciplina le modalità di visto e conseguente registrazione degli atti di spesa da parte del settore Ragioneria, nell ambito della Regione Marche. La disciplina contenuta nel d.lgs. 118/2011, nel ridefinire il contenuto delle singole fasi della spesa omette di prendere in considerazione le modalità con cui le singole amministrazioni provvedono alla registrazione della spesa e, altresì, a definire i contenuti del controllo sottesi ai visti e alle conseguenti registrazioni. Da questo punto di vista, il citato articolo 48 non può essere considerato tacitamente abrogato o, comunque, superato dalla predetta normativa statale. Il medesimo, tuttavia, deve trovare specifica declinazione alla luce, da una parte delle innovazioni di cui al citato d.lgs. 118 e, dall altra, delle innovazioni organizzative e procedurali adottate nell ambito della Regione, ciò, con particolare riferimento alla informatizzazione dei processi di formazione degli atti amministrativi. Nel fare ciò, appare opportuno prevedere una delegificazione della materia in modo tale da rendere più agevoli eventuali adeguamenti all evoluzione dei suddetti processi di riorganizzazione e informatizzazione. Per tale motivo, si propone che la disciplina, anche in deroga a legislazione regionale vigente, sia adottata con regolamento regionale deliberato dalla Giunta previo parere della competente commissione assembleare. Art. 9 (Modifica alla l.r.7/1995) L articolo recepisce l esigenza di introdurre, con norma di legge, un fondo per l indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, dopo l abrogazione dell articolo 34 bis della l.r. 7/1995, e nasce dal recente passaggio alla Regione delle funzioni in materia di caccia in conseguenza del riordino delle funzioni delle Province, operata dalla legge Delrio 56/2014 e attuata nelle Marche con la legge regionale 13/2015.
4 Tale passaggio ha evidenziato la necessità di riorganizzare il settore de quo in considerazione della notevole mole di incidenti causata dal proliferare, più volte denunciato anche a livello nazionale, della fauna potenzialmente produttrice di danni (in primis cinghiali). L aumento delle citazioni in giudizio per il risarcimento causa, infatti, all ente regionale, che torna ad accentrare su di sé i compiti prima suddivisi tra le cinque Province, pesanti oneri in termini di utilizzo di risorse sia umane che finanziarie, comportando spesso condanne ai sensi dell articolo 2043 c.c. per importi ingenti. Di recente il Tribunale di Ancona, con riferimento al fondo istituito dall abrogato articolo 34 bis della l.r. 7/1995, ha chiarito che l indennizzo erogato mediante il medesimo non costituisce un risarcimento del danno patito, quanto una sorta di ristoro di cui si fa carico l Ente pubblico che copre solo in parte, nello specifico nella misura del 50% del danno patrimoniale, il danno subito dall automobilista (sentenza n. 847/2017). Con la reintroduzione di un meccanismo analogo al precedente si consentirebbe quindi alla Regione di gestire in via stragiudiziale le pretese dei danneggiati, con notevole risparmio e recupero in termini di efficienza ed efficacia; ma si consentirebbe anche agli stessi danneggiati di ottenere rapidamente quanto richiesto, pur se in maniera ridotta e a fronte dell impegno da parte loro di rinunciare a qualsiasi ulteriore forma di rivalsa, alleggerendoli contemporaneamente dal gravoso onere della prova ex articolo 2043 c.c. anno Onere Copertura Missione /Programma capitolo / Fondo per la tutela della circolazione stradale dai danni prodotti dalla fauna selvatica Art. 10 (Fondo straordinario per i piccoli comuni) L'articolo istituisce un fondo regionale straordinario da ripartire entro l anno fra i Comuni con meno di abitanti in dissesto, in proporzione diretta all ammontare del disavanzo accertato nell ultimo bilancio o variazione, dato che tali Comuni non riescono con le risorse proprie a superare le difficoltà finanziarie indotte dai tagli statali. Compatibilmente alle disponibilità finanziarie regionali, si propone lo stanziamento di un fondo pari a euro, per dare una risposta efficace ai problemi in questione, con criteri di riparto ben definiti, in quanto non sarebbe possibile definirli con delibere, per la difficoltà di dare risposte a tutte le problematiche, in rapporto alle risorse disponibili, al novero dei beneficiari e alle fattispecie da finanziare.
5 anno Stanziamento Copertura Missione /Programma / Fondo straordinario a favore dei piccoli Comuni per l'anno 2018 Art. 11 (Modifica dell'art. 9, comma 3, della l.r. 18/2016) L'articolo proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l'esercizio da parte delle province delle funzioni inerenti la riabilitazione della fauna selvatica, esercitate dalla province tramite i centri di recupero degli animali selvatici (CRAS). Successivamente a tale data le funzioni suddette saranno esercitate dalla Regioni. La somma è compresa nell'autorizzazione di spesa approvata per la legge regionale 7/95 nella tabella A (allegato 19 alla legge di bilancio) Missione 16 / Programma 02. Art. 12 (Fondo per le fusioni dei comuni) L'articolo garantisce continuità al processo di fusione avviato nel 2014 ai sensi della l.r. 18/2008. anno Stanziamento Copertura Missione /Programma SPESE PER INCENTIVI ALLO SVILUPPO DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DI FUNZIONI E SERVIZI E LE UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI Art. 13 (Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica) L'articolo autorizza una anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica. anno Stanziamento Entrata Titolo /tipologia /categoria ,00 5/ 02 / RISCOSSIONE/RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER FRONTEGGIARE LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO CNI 2017 anno Stanziamento Missione /Programma ,00 11 / CONCESSIONE ANTICIPAZIONE PER FRONTEGGIARE LE SPESE CONNESSE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO CNI 2017
6 Art. 14 (Riconoscimento del debito fuori bilancio) L articolo riconosce legittimo, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il debito fuori bilancio per complessivi euro ,73 inerente l acquisizione di un software per la funzione di tutela del mare in assenza del preventivo impegno di spesa. anno onere Copertura Missione /Programma ,73 09 / SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA - L.R.2/ CNI/14 L articolo indica la copertura finanziaria. Art. 15 (Copertura finanziaria) Art. 16 (Dichiarazione d urgenza)
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