CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO.

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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO. * * * * * L'anno 2007, il giorno del mese di, tra La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno Codice Fiscale /Partita IVA , con sede in Livorno, Piazza del Municipio 48, di seguito chiamata Camera, nella persona del.., nella sua qualità di Segretario Generale e la Banca. Codice Fiscale, con sede in, Via/Piazza.. iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di.. al n., che in seguito sarà chiamato Istituto Cassiere, rappresentato da.., in qualità di 1

2 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Scopo, materia, limiti della convenzione. 1. La Camera affida all Istituto Cassiere il proprio servizio di cassa. 2. La gestione finanziaria della Camera ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell esercizio precedente. Il fondo di cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato sotto apposita voce nella situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza. 3. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 1 settembre 2007 in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione e con l osservanza delle norme riguardanti il servizio di cassa ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e della Legge 266/ Il servizio di cassa sarà disimpegnato dall Istituto Cassiere, nei propri locali, nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico. Tale servizio deve essere svolto presso lo sportello bancario più vicino alla sede della Camera. 5. L Istituto Cassiere provvederà ad assicurare il migliore svolgimento del servizio di cassa a mezzo di proprio personale, del quale risponderà a tutti gli effetti. 6. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Camera e da questa ordinate con l osservanza delle norme di legge ed in particolare del 2

3 Regolamento concernente la Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al D.P.R- 254/2005 e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art Il servizio di cassa potrà essere gestito con metodologie e criteri informatici, con diretto collegamento tra il servizio finanziario della Camera e l Istituto Cassiere, al fine di consentire l interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio. Art. 2 - Gratuità del servizio e rimborso spese di gestione. 1. Il servizio di cassa sarà svolto a titolo gratuito salvo quanto stabilito dal comma 1 del successivo art L Istituto Cassiere sarà comunque rimborsato, su presentazione di note trimestrali, delle spese effettivamente sostenute per bolli, per spese postali e di ogni altra spesa viva sostenuta durante la gestione del servizio. La Camera, avuta comunicazione delle spese predette tramite un apposito elenco descrittivo, provvederà ad emettere il relativo mandato di pagamento. Art. 3 Riscossioni Le entrate sono riscosse dalla Banca in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dalla Camera sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati 3

4 dal Dirigente dell Area economico-finanziaria e dal responsabile dell ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati (come previsto dall art. 17 del D.P.R. 254/2005) ovvero mediante reversale informatica. Eventuali cancellature o aggiunte possono essere accettate, purché convalidate mediante timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 2. Le reversali devono contenere: a. nome e cognome o ragione sociale del debitore e generalità b. codice fiscale del debitore/partita iva c. causale d. importo in cifre e lettere e. data di emissione f. conto di incasso sul quale le entrate affluiscono 3. L Istituto cassiere è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Camera stessa contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno segnalati alla Camera stessa, alla quale l Istituto cassiere richiederà l emissione delle relative reversali. 4. L Istituto cassiere documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa della Camera apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma. Su richiesta della Camera l Istituto cassiere fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita. 5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati alla Camera è disposto dall Ente medesimo mediante preventiva emissione di 4

5 reversale intestata alla stessa Camera. L accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui l Istituto cassiere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale. 6. Per tutte le riscossioni, il gestore del servizio di cassa applica la valuta specificata in sede di aggiudicazione. 7.L Istituto cassiere non è tenuto ad accettare versamenti effettuati da terzi a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari. 8. Nel caso che presso l Istituto Cassiere venissero presentati dalla Camera assegni o titoli di credito emessi o girati a favore della Camera stessa, l Istituto stesso provvederà ad accreditare il controvalore nella relativa contabilità con riserva di salvo buon fine e con le formalità di cui al punto Le reversali rimaste inestinte alla fine dell esercizio sono restituite alla Camera per l annullamento. 10. L istituto Cassiere provvederà, su richiesta dell Ente che si riserva di valutarne l opportunità, all attivazione della modalità di riscossione tramite P.O.S. presso gli sportelli camerali attivi, senza addebito di alcun onere e/o commissione a carico della Camera. 11. Anche le riscossioni di crediti esteri saranno effettuate senza alcun onere a carico della Camera. 12. Per ogni somma riscossa l Istituto Cassiere rilascerà quietanza. Ogni quietanza deve fare richiamo alla reversale 5

6 relativa alle somme incassate, salvi i casi di cui ai precedenti commi 3 e 5. Art. 4 - Pagamenti. 1. I pagamenti saranno effettuati dall Istituto Cassiere in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dalla Camera su modelli appositamente predisposti ovvero in formato elettronico, numerati progressivamente e firmati dal Dirigente dell Area economico-finanziaria e dal responsabile dell ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati (come previsto dall art. 16 del D.P.R. 254/2005). 2. Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento firmato, dalle persone di cui al precedente punto 1, salvo il disposto del successivo art I mandati di pagamento devono contenere: a) Nome e cognome o ragione sociale del creditore b) Codice fiscale/partita IVA del creditore c) Causale ed eventuale provvedimento d) Importo in cifre e lettere e) Modalità di estinzione del titolo ed eventuali persone autorizzate a rilasciare quietanza f) Data di emissione g) Eventuale data di scadenza. h) Conto di pagamento 4. Sul frontespizio dei mandati riferentisi al pagamento di fatture, la Camera avrà cura di annotare gli estremi delle fatture stesse. 6

7 5. I beneficiari dei mandati di pagamento saranno avvisati direttamente dalla Camera solamente dopo l'avvenuta consegna dei mandati stessi all Istituto Cassiere. 6. L Istituto di Credito non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 7. L Istituto Cassiere estinguerà i mandati pagandone l'importo netto ai creditori che si presenteranno di persona allo sportello di cui all'art. 1, previa identificazione personale. I creditori dovranno rilasciare quietanza direttamente sui mandati di pagamento, apponendovi il proprio nome e cognome. Art.5 - Pagamenti - Modalità di esecuzione. 1. L Istituto cassiere su specifica richiesta della Camera, effettua i pagamenti derivanti da: rate di imposte e tasse ed altri obblighi tributari, canoni di utenze varie, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell operazione. 2. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno 7

8 lavorativo successivo a quello di consegna all Istituto Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'ente sull'ordinativo, l'ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente al suddetto termine. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l Istituto cassiere, a richiesta dell'ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. 3. Per tutti i pagamenti di cui al comma 2 del presente articolo l Istituto Cassiere applica la valuta di.. (inserire il valore applicato dall Istituto di Credito secondo il profilo definito in sede di aggiudicazione della gara.) 4. I mandati sono ammessi al pagamento, il giorno lavorativo successivo a quello di consegna all Istituto Cassiere. I tempi di accredito ai beneficiari titolari di c/c aperti presso istituti bancari presenti su piazza vengono stabiliti in giorni due, mentre per quelli fuori piazza in giorni quattro, dalla data di ricevimento della distinta. Il pagamento allo sportello deve essere reso disponibile entro il giorno successivo al ricevimento della relativa distinta. Il pagamento mediante assegno circolare deve essere garantito entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della distinta, nel caso di un numero di assegni inferiore a 15, e entro 7 giorni per un numero superiore. 5. L Istituto cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od 8

9 ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Camera sul mandato. 6. A comprova dei pagamenti effettuati l Istituto cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, l Istituto cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare alla Camera con cadenza mensile. Su richiesta della Camera l Istituto cassiere fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. 7. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale. 8.L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto al comma 5, art. 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dall'ente con assunzione di responsabilità da parte del l Istituto cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Camera sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 9. Nel caso di pagamento a mezzo assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore questo verrà spedito, a mezzo raccomandata A.R., a cura dell Istituto Cassiere, con spese a 9

10 carico del beneficiario; in tal caso deve essere allegato al mandato di pagamento la ricevuta dell'assegno, nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita al beneficiario. La Camera può chiedere inoltre, apponendo apposita dicitura sul mandato, di ritirare, senza alcuna spesa, l assegno circolare e provvedere per proprio conto alla spedizione dello stesso al beneficiario. 10.Salvo diversa indicazione della Camera le spese o commissioni inerenti le forme di pagamento sopra elencate, salvo le eccezioni di cui al comma precedente, potranno essere recuperate dall Istituto Cassiere a carico dei beneficiari. 11. Le commissioni a carico del beneficiario sono applicate dal l Istituto cassiere nella misura e secondo le modalità di seguito riportate: (inserire i valori e le condizioni delle commissioni eventualmente applicate dall Istituto di Credito sui bonifici effettuati secondo il profilo definito in sede di aggiudicazione della gara) 12. Sono comunque esclusi da commissioni o altre spese i bonifici ed i pagamenti di emolumenti al personale camerale e di competenze ad amministratori ed ai componenti di commissioni camerali. 13.L Istituto Cassiere, nel caso di pagamenti esteri, è esonerato dal raccogliere le relative quietanze, costituendo per esso valido discarico del mandato la relativa documentazione invalidata ai fini valutari e, ove questa manchi, la copia della contabile bancaria di rimessa al creditore, da allegare al mandato di pagamento relativo. 10

11 14. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'ente. 15.La Camera specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per il regime fiscale da applicare sulle quietanza; nell eventualità di una omissione delle suddette istruzioni da parte della Camera, l Istituto cassiere si atterrà alle norme in vigore. 16. I pagamenti saranno eseguiti nei limiti delle disponibilità di fondi e dell anticipazione di cui al successivo art. 7 accordato dall Istituto cassiere. L Istituto cassiere si rivarrà su eventuali anticipazioni effettuate su tutte le entrate della Camera fino alla totale compensazione delle medesime, fatti salvi eventuali introiti soggetti a vincolo di destinazione. Art. 6 - Pagamenti con carta di credito. 1. Su richiesta dell'ente, può procedersi da parte dell Istituto cassiere al rilascio di una o più carte di credito aziendali regolate da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine la Camera trasmette all Istituto cassiere il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. 2. L'Ente trasmette all Istituto cassiere l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute. 3. L Istituto cassiere provvede a registrare l'operazione sul conto 11

12 corrente dell'ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma. 4.L Istituto cassiere si accolla l'onere derivante dalle quote associative annuali e dalle commissioni sull'utilizzo delle carte di credito utilizzate alla Camera. Art. 7 Anticipazione di cassa - 1. I pagamenti sono effettuati dall Istituto cassiere nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'ente. 2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente della Camera, su richiesta della Camera stessa, corredata della deliberazione dell'organo competente, l Istituto cassiere si impegna ad accordare un'anticipazione di Cassa. 3. Gli interessi a carico dell'ente vengono calcolati, sulla base di quanto contenuto nell offerta, sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo utilizzo. 4. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, la Camera si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della banca stessa, a far rilevare dal cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni. 5. Il tasso corrisposto è pari a quello offerto in sede di gara. Art. 8- Trasmissione ordinativi. 12

13 1. I mandati e le reversali di cui agli articoli precedenti saranno trasmessi all Istituto Cassiere accompagnati da una distinta emessa in duplice copia, di cui una sarà restituita alla Camera per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno il numero di riferimento delle singole reversali e dei singoli mandati trasmessi, data, beneficiario, l importo singolo, totale dei mandati/reversali da pagare/incassare, il progressivo dei mandati/reversali emessi risultanti dalla precedente distinta e quello finale. 2. In alternativa alla procedura basata su modelli (reversali e mandati) cartacei, la Camera potrà effettuare la trasmissione telematica degli ordinativi mediante l adozione di un proprio prodotto informatico già utilizzato da altre Camere di Commercio, con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito (rifer. Circolare ABI serie 80 del 29/12/2003) e con le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente verrà assicurata dalla Posta Elettronica Certificata che garantisce la conservazione e consultazione delle ricevute. Art. 9- Firme autorizzate. 1. La Camera provvede preventivamente a comunicare all Istituto cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, e tempestivamente, le 13

14 eventuali variazioni dovute anche a modifiche nei poteri, corredando le comunicazioni stesse : - degli estremi dei provvedimenti degli organi competenti che hanno conferito i poteri come sopra segnalati; - del deposito delle firme autografe ( specimen di firma). Art. 10 Trattamento dati personali 1. I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi ai soggetti con poteri nei confronti della Camera e ad altri soggetti (fornitori, beneficiari, dipendenti, ecc.), verranno conferiti al fine di svolgere l'incarico di Istituto Cassiere dell'ente stesso, come indicato nella presente Convenzione. 2. Il soggetto contraente, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto. 3. In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere: a. trattati in modo lecito e secondo correttezza; b. raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, 14

15 comunque, per fini estranei alla gestione del servizio; c. esatti e, se necessario, aggiornati; d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati. 4. In particolare, l Istituto cassiere del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi. Art Comunicazioni periodiche dell Istituto Cassiere. 1. L Istituto Cassiere provvederà a trasmettere giornalmente alla Camera, anche per via telematica, una comunicazione delle operazioni effettuate il giorno precedente per conto della Camera. Verrà altresì messo a disposizione della Camera l elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento trasmessi ed ancora in fase di esecuzione. 2. Sul suddetto estratto verrà pure indicato il saldo di cassa precedente, il totale dei movimenti giornalieri ed il nuovo saldo di cassa. 3. L Istituto Cassiere dovrà trasmettere, mensilmente, l'elenco delle carte contabili in entrata ed in uscita in vita nonchè l'elenco delle reversali e mandati inestinti. 4. L Istituto Cassiere trasmetterà mensilmente, oltre all estratto conto in duplice copia della situazione di cassa, il raccordo delle 15

16 risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità della Camera. Tali documenti dovranno essere accompagnati dall elenco dei movimenti contabili in entrata ed in uscita da regolarizzare, nonché dalle reversali e dai mandati non ancora evasi. 5. Alla fine di ciascun trimestre la Banca fornirà i dati relativi ai flussi trimestrali di cassa così come stabilito dalla Legge 5 agosto 1978, n. 468 art. 30, secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro del 24 settembre 1991 e s.m.i. Art Restituzione reversali e mandati estinti. 1.Le reversali di incasso e i mandati di pagamento estinti nel mese verranno restituiti alla Camera entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese successivo o, se festivo, il giorno lavorativo successivo, corredati di regolari documenti giustificativi (quietanze per i pagamenti) e muniti di timbro comprovante la data dell estinzione medesima. 2.Gli ordinativi in parola saranno accompagnati da un elenco in doppio esemplare, di cui una copia verrà restituita all Istituto Cassiere datata e firmata per ricevuta.. A quest ultima spetta, entro i trenta giorni successivi,il controllo per l accertamento della regolarità dei documenti. 3. Nel caso che vengano rilevate irregolarità sulle firme di quietanza o sul bollo di quietanza i mandati e le reversali verranno restituiti all Istituto Cassiere per la regolarizzazione. 16

17 4. Per l'eventuale ritiro di reversali e mandati non ancora estinti, giacenti presso l Istituto Cassiere la Camera ne rilascerà ricevuta. 5. Unitamente agli ordinativi estinti nel mese di dicembre di ciascun anno, l Istituto cassiere dovrà rimettere alla Camera quelli inestinti per l annullamento parziale o totale o per il loro rinnovo, se del caso, nel successivo esercizio finanziario. 6.Nessun ordinativo riguardante l esercizio precedente come tale evidenziato dal numero progressivo e dalla data di emissione, potrà essere accettato ed estinto dall Istituto cassiere nel corso dell anno successivo. Art.13 Conto riassuntivo dei movimenti di cassa. 1. Il conto riassuntivo del movimento di cassa è costituito dall estratto di conto corrente ordinario, tenuto dall Istituto. Art. 14 Amministrazione titoli e valori L istituto cassiere assume in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà della Camera, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti. 2. L Istituto cassiere custodisce altresì, qualora richiesto, gratuitamente i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della Camera. Lo stesso istituto si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare 17

18 disposizione dell'ente comunicata per iscritto e sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa. 3.Per i depositi suddetti l Istituto cassiere rilascerà alla Camera distinte polizze da aggiornare di volta in volta, in relazione alle operazioni effettuate dalla Camera. 4. L Istituto si obbliga ad amministrare le giacenze ed i titoli di proprietà dell Ente da esso depositati a custodia a titolo gratuito così come indicato e precisato in sede di gara. Art. 15 Espletamento del servizio e verifiche 1. Il servizio di cassa viene svolto a titolo gratuito e per quanto riguarda la gestione secondo le modalità precisate nell offerta di gara. 2. La Banca dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione. In particolare, la Banca risponderà di eventuali disguidi intervenuti nell'esecuzione dei pagamenti effettuati mediante le forme di pagamento previste all'art L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. 4. I componenti del Collegio dei Revisori dell'ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. 18

19 Art. 16 Tassi debitore e creditore 1. Sulle giacenze di cassa dell'ente viene applicato un interesse annuo determinato sulla base del (indicare le condizioni espresse nell offerta economica) la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. 2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 7 comma 3 viene applicato un interesse annuo determinato sulla base del (indicare le condizioni espresse nell offerta economica) la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, franco da commissioni sul massimo scoperto. Art. 17 Garanzia a favore della Camera di Commercio Livorno La Banca garantisce la Camera col proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi contemplati nella convenzione. 18 Home banking e apparecchiature pos. 1. La Banca s impegna a fornire un servizio di Home Banking al fine di visualizzare le operazioni avvenute sul conto corrente e a svolgere eventuali funzioni telematiche di versamento (es: F24 telematico). 2. Inoltre la Banca si impegna a concordare con la Camera il numero di apparecchiature EFT/POS che saranno installate presso propri uffici da individuarsi a cura della Camera stessa, 19

20 con costi a totale carico della Banca, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni così come previsto nel materiale di gara. Art. 19 Conto giudiziale 1. Ai sensi dell'art. 37 comma l del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio l Istituto di credito di impegna a trasmettere all'ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E del D.P.R. 254/2005. Art Sponsorizzazioni 1. L Istituto Cassiere si impegna a corrispondere, annualmente, alla Camera l importo pari a Euro (indicare il prezzo espresso in sede di offerta) (oltre IVA) a titolo di sponsorizzazione. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 marzo di ogni anno. 2. La Camera si impegna a pubblicizzare l Istituto Cassiere con le modalità di seguito indicate: - indicazione della funzione di Istituto Cassiere sul sito web dell Ente camerale mediante esposizione del proprio logo; - inserimento del logo dell Istituto cassiere nelle pubblicazioni periodiche e depliant relativi a manifestazioni, eventi organizzati dalla CCIAA. 20

21 Art Deposito cauzionale. 1. L Istituto Cassiere non è tenuto a prestare cauzione, salvo che ciò non venga successivamente disposto da norme legislative o ministeriali, ma è responsabile, ai sensi di legge, di tutti i valori e documenti ad esso affidati. Art. 22 Servizi migliorativi. (Questo articolo sarà completato a seguito delle proposte indicate nell offerta tecnica presentata dall Istituto cassiere secondo il disciplinare di gara) Art Responsabilità. 1. L Istituto Cassiere è comunque sempre responsabile degli eventuali errori ed inadempienze derivanti da sua colpa, anche se vengono rilevati successivamente alla restituzione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento e dei valori. Art Durata della convenzione. 1. La presente convenzione avrà validità dal al , per complessivi mesi La Camera si riserva la facoltà di rinnovare per una sola volta e per un periodo non superiore a quello di cui al precedente punto 1 l affidamento del servizio in questione qualora la normativa vigente in materia lo consenta, dandone 21

22 comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. entro tre mesi dalla scadenza. 3.Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie o che saranno suggerite dall esperienza mediante semplice scambio di lettere. Art. 25 Risoluzione della convenzione 1.La Camera si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento e senza alcun onere a suo carico nei seguenti casi: a) qualora, notificati nell anno solare due richiami scritti a mezzo raccomandata A.R., in ordine a gravi carenze riscontrate nella prestazione del servizio, permanga l inefficienza segnalata. In questo caso la Camera si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno subito b) in caso di cessazione dell attività bancaria da parte dell Istituto cassiere ovvero la chiusura dello sportello presso il Comune di Livorno nell ambito territoriale posto a condizione per l ammissione alla gara. Art. 26 Ulteriori clausole 1.Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente atto le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti per la camera, al Codice Civile ed alle 22

23 disposizioni che potranno essere impartite al riguardo a mezzo di nuovi provvedimenti legislativi o norme ministeriali. 2. Ogni onere, anche fiscale, e spesa inerente e conseguente alla presente convenzione, ivi compresi la registrazione, sono e resteranno a carico esclusivo della Banca la quale s impegna altresì a comunicare alla Camera gli estremi della registrazione in questione. 3 A norma di legge si prende atto che l accredito degli interessi attivi e l addebito degli eventuali passivi verranno effettuati trimestralmente. 4. La presente convenzione, relativamente all importo indicato al punto 1 del precedente art. 20, è soggetta a emissione di fattura sottoposta a Iva. 5. A richiesta della Camera, l Istituto di credito si impegna ad applicare le medesime condizioni di cui alla presente convenzione anche all Azienda Speciale Centro Studi e Ricerche. Art. 27 Foro competente 1. Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente il foro di Livorno. Art Domicilio delle parti. 23

24 1. Per gli effetti dalla presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno elegge il proprio domicilio in Livorno, Piazza del Municipio 48. L Istituto Cassiere elegge il proprio domicilio presso.. Letto, approvato e sottoscritto. PER LA CAMERA DI COMMERCIO Il Segretario Generale PER L ISTITUTO CASSIERE. 24

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