2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 novembre 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 89 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 novembre 2015 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 della Commissione, dell 11 settembre 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici [notificata con il numero C(2015) 6188] (15CE1953)... Pag. 1 Pubblicato nel n. L 247 del 23 settembre 2015 Regolamento delegato (UE) 2015/1556 della Commissione, dell 11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (15CE1954)... Pag. 63 Regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali (15CE1956)... Pag. 71 Regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione, del 22 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l istituzione di un quadro di indicatori per l applicazione della garanzia dell Unione (15CE1957)... Pag. 80 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione, del 18 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell India (15CE1958)... Pag. 85 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1560 della Commissione, del 18 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1959) Pag. 105 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1561 della Commissione, del 18 settembre 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2016 nell ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d America (15CE1960)... Pag. 107 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1562 della Commissione, del 18 settembre 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2016 nell ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine (15CE1961). Pag. 109

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1563 della Commissione, del 18 settembre 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1 al 7 settembre 2015 nell ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per le carni di pollame originarie dell Ucraina (15CE1962)... Pag. 111 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1564 della Commissione, del 18 settembre 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2016 nell ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine (15CE1963)... Pag. 113 Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (15CE1964). Pag. 115 Decisione (UE, Euratom) 2015/1566 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 16 settembre 2015, relativa alla nomina di quattro giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia (15CE1965)... Pag. 118 Pubblicati nel n. L 244 del 19 settembre 2015 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1567 della Commissione, del 21 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1966) Pag. 120 Decisione (UE, Euratom) 2015/1568 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 16 settembre 2015, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale (15CE1967)... Pag. 123 Decisione (UE, Euratom) 2015/1569 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 16 settembre 2015, relativa alla nomina di giudici del Tribunale (15CE1968)... Pag. 124 Decisione (UE) 2015/1570 del Consiglio, del 18 settembre 2015, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell Unione europea in sede di Consiglio per gli scambi di servizi dell Organizzazione mondiale del commercio in ordine all approvazione di un trattamento preferenziale notificato dai membri dell OMC, diversi dall Unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di paesi membri meno sviluppati, per quanto riguarda l applicazione di misure diverse da quelle di cui all articolo XVI del GATS (15CE1969)... Pag. 125 Decisione (UE) 2015/1571 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli del Comitato delle regioni (15CE1970)... Pag. 127 Decisione (UE) 2015/1572 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare austriaco e di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni (15CE1971)... Pag. 128 Decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di quattro membri titolari olandesi e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (15CE1972)... Pag. 129 Decisione (UE) 2015/1574 della Banca centrale europea, del 4 settembre 2015, che modifica la Decisione BCE/2014/8 sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2015/29) (15CE1973)... Pag. 131 Indirizzo (UE) 2015/1575 della Banca centrale europea, del 4 settembre 2015, che modifica l Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2015/28) (15CE1974) Pag. 132 Pubblicati nel n. L 245 del 22 settembre 2015 Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo (15CE1975)... Pag. 134 II

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1577 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata novella di Galatina (DOP)] (15CE1976)... Pag. 138 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1578 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melón de Torre Pacheco-Murcia (IGP)] (15CE1977)... Pag. 139 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1579 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Baranjski kulen (IGP)] (15CE1978)... Pag. 140 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1580 della Commissione, del 22 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1979) Pag. 141 Decisione (UE) 2015/1581 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente danese del Comitato delle regioni (15CE1980)... Pag. 143 Pubblicati nel n. L 246 del 23 settembre 2015 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell aviazione civile (GU L 74 del 18 marzo 2015) (15CE1981)... Pag. 144 Pubblicato nel n. L 228 del 2 settembre 2015 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 228 del 31 luglio 2014) (15CE1982)... Pag. 144 Pubblicato nel n. L 229 del 3 settembre 2015 Rettifica della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5 novembre 2013) (15CE1983)... Pag. 145 Pubblicato nel n. L 231 del 4 settembre 2015 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». III

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5 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1554 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici [notificata con il numero C(2015) 6188] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ( 1 ), in particolare l'articolo 49, paragrafo 3, l'articolo 50, paragrafo 4, l'articolo 57, lettera b), e l'articolo 61, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2006/88/CE stabilisce le misure preventive minime per la sorveglianza e la tempestiva individuazione negli animali acquatici delle malattie comprese nell'elenco contenuto nell'allegato IV di detta direttiva («le malattie elencate») e le misure di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o confermata di un focolaio delle malattie elencate. Essa stabilisce altresì le prescrizioni da rispettare affinché gli Stati membri o loro zone o compartimenti ottengano lo status di indenne da malattia. (2) L'eradicazione delle malattie elencate e l'ottenimento da parte di uno Stato membro o una sua zona o un suo compartimento dello status di indenne da malattia dovrebbero fondarsi su identici principi e applicare l'identico approccio scientifico in tutta l'unione. Per tale motivo è opportuno stabilire a livello dell'unione prescrizioni specifiche relative ai programmi di eradicazione e di sorveglianza, come anche ai metodi di campionamento e diagnostici che gli Stati membri devono usare affinché l'intero territorio di uno Stato membro o una sua zona o un suo compartimento ottenga lo status di indenne da malattia. (3) Gli esami di laboratorio da effettuare in caso di presenza sospetta o confermata delle malattie elencate dovrebbero essere identici a livello dell'unione e rispettare standard e protocolli scientifici identici. In conformità alla direttiva 2006/88/CE è opportuno stabilire specifici metodi e procedure diagnostici che devono essere usati dai laboratori a tal fine designati dall'autorità competente di ogni Stato membro. (4) Il codice sanitario per gli animali acquatici adottato dall'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (nel prosieguo il «codice acquatico») stabilisce standard globali per il miglioramento della salute degli animali acquatici e del benessere dei pesci di allevamento, tra i quali figurano gli standard per la sicurezza del commercio internazionale degli animali acquatici e dei prodotti da essi ottenuti. Diversi capitoli del codice acquatico espongono raccomandazioni relative all'uso di determinate prove diagnostiche. Tali prove, previste dall'oie, sono stabilite nel manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'oie (nel prosieguo il «manuale acquatico»). Al fine di garantire che le prescrizioni dell'unione in materia di diagnosi delle malattie degli animali acquatici siano coerenti con gli standard internazionali, le norme stabilite nella presente decisione dovrebbero tenere conto degli standard e delle raccomandazioni del codice acquatico. ( 1 ) GU L 328 del , pag

6 (5) A tale riguardo il manuale acquatico elenca per molte delle malattie elencate diverse prove e procedure da usare per gli esami di laboratorio. Al fine di uniformare a livello dell'unione la base scientifica dell'attività diagnostica per le malattie elencate è opportuno scegliere tra le prove e le procedure diagnostiche raccomandate dall'oie e specificare quali di esse dovrebbero essere obbligatorie per gli esami di laboratorio da eseguire nel corso di programmi di sorveglianza e per escludere o confermare il sospetto della presenza di una delle malattie elencate. Per quanto in alcuni casi permanga la necessità di poter utilizzare metodi e procedure alternativi, sarebbe comunque opportuno fornire le descrizioni ed alcune spiegazioni scientifiche concernenti i casi in cui potrebbero essere applicati metodi alternativi e le relative modalità. Ciò è necessario in particolare per le procedure diagnostiche più particolareggiate. (6) Al fine di produrre risultati diagnostici precisi e riproducibili è importante che le procedure e i protocolli particolareggiati da usare siano convalidati in conformità alle pertinenti norme di qualità di cui alla direttiva 2006/88/CE, allegato VI, parte I. Per molti dei metodi diagnostici stabiliti nella presente decisione l'uso di kit per le analisi disponibili in commercio è parte essenziale dei protocolli diagnostici e tali kit sono stati convalidati mediante prove accreditate dai laboratori europei di riferimento (EURL) per le malattie corrispondenti. Ai fini della certezza del diritto è opportuno indicare nella presente decisione i nomi commerciali di tali kit per le analisi convalidati disponibili in commercio. (7) Può risultare difficile a determinati Stati membri conseguire lo status di indenne da malattia per il loro intero territorio o per una loro zona o un compartimento in rapporto ad una o più malattie elencate. In tali casi lo Stato membro può scegliere di non ottenere o non riottenere lo status di indenne da dette malattie elencate. Le misure minime di lotta da applicare qualora lo Stato membro interessato non intenda ottenere o riottenere lo status di indenne da malattia dovrebbero essere identiche a livello dell'unione e rispettare identici criteri. È quindi opportuno, in conformità alla direttiva 2006/88/CE, stabilire norme particolareggiate per il contenimento di dette malattie elencate, nonché le condizioni minime da soddisfare per la revoca di dette misure di contenimento. (8) La decisione 2001/183/CE della Commissione ( 1 ) stabilisce le prescrizioni relative ai piani di campionamento e ai metodi diagnostici per individuare e confermare la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale comprese nell'elenco. La decisione 2003/466/CE della Commissione ( 2 ) reca criteri relativi ai piani di campionamento e ai metodi diagnostici per individuare la presenza dell'anemia infettiva dei salmoni, oltre ai criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di presenza sospetta o confermata di tale malattia. La decisione 2002/878/CE della Commissione ( 3 ) stabilisce le prescrizioni relative ai piani di campionamento e ai metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie dei molluschi bonamiosi e marteiliosi. Al fine di aggiornare le prescrizioni citate, dette tre decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione. Di conseguenza la decisione 2001/183/CE, la decisione 2002/878/CE e la decisione 2003/466/CE dovrebbero essere abrogate. (9) Dato che alcuni Stati membri hanno bisogno di tempo affinché i loro laboratori nazionali di riferimento si aggiornino in modo da conformarsi alle prescrizioni stabilite nella presente decisione, è opportuno che essa si applichi a decorrere dal 1 o aprile (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: La presente decisione stabilisce norme riguardanti: Articolo 1 Oggetto a) la sorveglianza, le zone cuscinetto, i metodi di campionamento e diagnostici che devono essere usati dagli Stati membri per definire lo stato sanitario degli Stati membri o di loro zone o compartimenti relativamente alle malattie non esotiche di animali acquatici comprese nell'elenco di cui all'allegato IV, parte II, della decisione 2006/88/CE (le «malattie elencate»); ( 1 ) Decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE (GU L 67 del , pag. 65). ( 2 ) Decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA) (GU L 156 del , pag. 61). ( 3 ) Decisione 2002/878/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie dei molluschi bonamiosi (Bonamia ostreae) e marteiliosi (Marteilia refringens) (GU L 305 del , pag. 57). 2

7 b) i metodi diagnostici da usare per gli esami di laboratorio in caso di presenza sospetta o confermata delle malattie elencate; e c) le misure minime di lotta da applicare in caso di presenza sospetta o confermata di una malattia elencata in uno Stato membro, o in una sua zona o in un suo compartimento, non dichiarato indenne da tale malattia elencata. Ai fini della presente decisione si intende per: Articolo 2 Definizioni a) «setticemia emorragica virale» («VHS»): malattia causata dal virus della setticemia emorragica virale (VHSV), noto anche come virus Egtved, appartenente al genere Novirhabdovirus, famiglia Rhabdoviridae; b) «necrosi ematopoietica infettiva» («IHN»): malattia causata dal virus della necrosi ematopoietica infettiva (IHNV), appartenente al genere Novirhabdovirus, famiglia Rhabdoviridae; c) «herpesvirus della carpa koi» («KHVD»): malattia causata dall'herpesvirus della carpa koi (KHV), appartenente alla famiglia Alloherpesviridae. Il nome scientifico è herpesvirus dei ciprinidi 3(CyHV-3); d) «anemia infettiva del salmone» («ISA»): malattia causata dall'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region), appartenente al genere Isavirus, famiglia Orthomyxoviridae; e) «infezione da Marteilia refringens»: malattia causata da infezione dal protozoo del phylum Paramixea Marteilia refringens; f) «infezione da Bonamia ostreae»: malattia causata da infezione dal protozoo del phylum Haplosporidia Bonamia ostreae; g) «malattia dei punti bianchi» («WSD»): malattia causata dal causata dal virus della White Spot Syndrome (sindrome dei punti bianchi WSSV), virus a DNA a doppia elica del genere Whispovirus, famiglia Nimaviridae. Articolo 3 Prescrizioni minime in materia di programmi di eradicazione e di sorveglianza Gli Stati membri garantiscono il rispetto delle norme in materia di programmi di eradicazione e di sorveglianza, di zone cuscinetto, di metodi di campionamento e diagnostici di cui all'allegato I, nonché degli specifici metodi e procedure particolareggiate di cui all'allegato II, ai fini della dichiarazione, revoca o ripristino dello status di indenne, da una o più malattie elencate, di uno Stato membro o una sua zona o un suo compartimento. Articolo 4 Prescrizioni minime in materia di metodi diagnostici e procedure specifiche Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei metodi di controllo di cui all'allegato I e degli specifici metodi diagnostici e procedure particolareggiate di cui all'allegato II quando si effettuano esami di laboratorio allo scopo di confermare o escludere la presenza di una malattia elencata. Articolo 5 Misure minime di lotta per il contenimento delle malattie elencate e condizioni minime da soddisfare per la revoca delle misure di contenimento in Stati membri, o loro zone o compartimenti, non dichiarati indenni dalle malattie elencate Gli Stati membri garantiscono il rispetto delle misure minime di lotta e delle condizioni minime per la revoca delle misure di contenimento di cui all'allegato I quando vengono applicate misure di lotta o vengono revocate misure di contenimento di una o più malattie elencate in uno Stato membro o in una sua zona o un suo compartimento non dichiarato indenne da tali malattie elencate. 3

8 Articolo 6 Abrogazioni La decisione 2001/183/CE, la decisione 2002/878/CE e la decisione 2003/466/CE sono abrogate. Articolo 7 Data di applicazione La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o aprile Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 8 Destinatari Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2015 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 4

9 ALLEGATO I SORVEGLIANZA E METODI DI LOTTA I. Introduzione Il presente allegato stabilisce: a) le prescrizioni in materia di programmi di eradicazione e sorveglianza, a norma dell'articolo 44 della direttiva 2006/88/CE, e di metodi di campionamento e diagnostici da usare per dichiarare lo status di indenne da malattie degli Stati membri, o loro zone o compartimenti, come previsto al capo VII di detta direttiva; b) i metodi di campionamento e diagnostici da usare per gli esami di laboratorio in caso di sospetta o confermata presenza delle malattie non esotiche elencate all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE (le «malattie elencate»), come previsto all'articolo 28, lettera a), e articolo 57, lettera b), di detta direttiva; c) le misure di contenimento da adottare qualora sia confermata la presenza di una malattia elencata, come previsto all'articolo 39 della direttiva 2006/88/CE, e le misure da adottare affinché uno Stato membro, o una sua zona o compartimento con stato sanitario di categoria V possa ottenere uno stato sanitario di categoria III. Le prescrizioni del presente allegato riguardano le seguenti malattie elencate: 1. Setticemia emorragica virale (VHS) Parte 1 2. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Parte 1 3. Herpesvirus della carpa koi (KHV) Parte 2 4. Anemia infettiva del salmone (ISA) Parte 3 5. Infezione da Marteilia refringens Parte 4 6. Infezione da Bonamia ostreae Parte 5 7. Malattia dei punti bianchi (WSD) Parte 6 II. Definizioni Ai fini del presente allegato si intende per: a) «compartimento continentale»: una o più aziende situate nella parte continentale di uno o più Stati membri, che rientrano in un sistema comune di biosicurezza e contengono una popolazione di animali acquatici con uno specifico stato sanitario in relazione ad una determinata malattia; b) «azienda continentale»: un'azienda che detiene animali d'acquacoltura situata nella parte continentale del territorio di uno Stato membro; c) «zona continentale»: una precisa area geografica, situata nella parte continentale del territorio di uno o più Stati membri caratterizzata da un sistema idrologico omogeneo comprendente parti di un bacino idrografico incluse tra le sorgenti e una barriera naturale o artificiale che impedisca la migrazione a ritroso degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino, o un intero bacino idrografico dalle sorgenti all'estuario, oppure più di un bacino, inclusi i loro estuari a causa del legame epidemiologico tra i diversi bacini idrografici attraverso l'estuario; 5

10 d) «azienda ufficialmente dichiarata infetta»: un'azienda che detiene animali acquatici e nella quale l'autorità competente ha confermato la presenza di una o più malattie elencate in conformità all'articolo 28, lettera a), all'articolo 29 e all'articolo 57, lettera b), della direttiva 2006/88/CE. e) «azienda di contatto»: un'azienda che detiene animali acquatici per la quale, in qualsiasi modo, è stata dimostrata, o esiste il forte sospetto, di contaminazione da materiali infettivi provenienti da un'azienda ufficialmente dichiarata infetta. PARTE 1 SORVEGLIANZA E METODI DI LOTTA CONTRO LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHS) I. Prescrizioni in materia di programmi di sorveglianza e di eradicazione per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da VHS e IHN e misure di contenimento di tali malattie elencate I.1. Prescrizioni generali per le ispezioni sanitarie e il campionamento in relazione a VHS e IHN: a) le ispezioni sanitarie e, se del caso, il campionamento sono effettuati nel periodo dell'anno in cui la temperatura dell'acqua è inferiore a 14 C o quando è probabile che la temperatura dell'acqua raggiunga i valori minimi dell'anno; b) se è prescritta una sorveglianza mirata delle popolazioni selvatiche a norma dell'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma, della direttiva 2006/88/CE, il numero e la distribuzione geografica dei punti di campionamento sono determinati in modo da ottenere una copertura ragionevole dello Stato membro o della sua zona o del suo compartimento. I punti di campionamento devono essere rappresentativi dei diversi ecosistemi nei quali si trovano le popolazioni selvatiche delle specie sensibili; c) se aziende o popolazioni selvatiche devono essere sottoposte a ispezioni sanitarie o a campionamento più di una volta all'anno, gli intervalli tra le ispezioni sanitarie e tra i prelievi di campioni sono almeno di quattro mesi e prolungati il più possibile tenuto conto delle prescrizioni relative alla temperatura di cui al punto a); d) tutte le unità di produzione, quali stagni, vasche e gabbie, sono soggette a ispezioni sanitarie per rilevare la presenza di pesci morti, deboli o dal comportamento anomalo. Vanno controllate con particolare attenzione le zone in prossimità delle griglie di scarico, dove i soggetti deboli tendono ad accumularsi spinti dalla corrente; e) i pesci delle specie sensibili da sottoporre a campionamento vengono così selezionati: i) se sono presenti trote iridee, sono selezionati per il campionamento solo pesci di tale specie, tranne qualora siano presenti altre specie sensibili che mostrano i sintomi tipici della VHS o dell'ihn; se non sono presenti trote iridee, i campioni devono essere rappresentativi di tutte le altre specie sensibili presenti; ii) se sono presenti soggetti deboli, che presentano un comportamento anomalo o sono morti recentemente ma non in stato di decomposizione, sono selezionati tali soggetti; se per l'allevamento è utilizzata acqua proveniente da diverse fonti, devono essere inclusi nel campione pesci che rappresentino tutte le fonti; iii) i pesci selezionati devono comprendere soggetti raccolti in modo da assicurare che siano rappresentate in proporzione tutte le zone dell'azienda e tutte le classi di età. I.2. Prescrizioni specifiche per il riconoscimento dello status di indenne da VHS e IHN (stato sanitario di categoria I) I.2.1. Programmi di sorveglianza: a) uno Stato membro, una sua zona o suo compartimento, di stato sanitario di categoria III di cui all'allegato III, parte B, della direttiva 2006/88/CE, relativamente a VHS o IHN o entrambe, può ottenere lo stato sanitario di categoria I in relazione a tali malattie elencate a condizione che tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, di detta direttiva, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, risultino conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V di detta direttiva e che tutte le aziende, nonché, se prescritto dall'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma di detta direttiva, tutti i punti di campionamento di popolazioni selvatiche selezionati in conformità a tale parte, siano stati sottoposti ad uno dei seguenti programmi di sorveglianza: 6

11 i) modello A programma di sorveglianza biennale: le aziende o i punti di campionamento devono essere stati sottoposti a ispezioni sanitarie, con prelievo di campioni, per un periodo minimo di due anni consecutivi come indicato alla tabella 1.A della sezione II. Durante detto periodo di due anni le prove di tutti i campioni, effettuate con i metodi diagnostici di cui al punto II.2, devono aver prodotto risultati negativi per VHS o IHN o entrambe e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di VHS o IHN o entrambe applicando i metodi di campionamento e diagnostici di cui al punto II.3; ii) modello B programma di sorveglianza quadriennale con campione di dimensioni ridotte: le aziende o i punti di campionamento devono essere stati sottoposti a ispezioni sanitarie, con prelievo di campioni, per un periodo minimo di quattro anni consecutivi come indicato alla tabella 1.B della sezione II. Durante detto periodo di quattro anni le prove di tutti i campioni, effettuate con i metodi diagnostici di cui al punto II.2, devono aver prodotto risultati negativi per VHS o IHN o entrambe e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di VHS o IHN o entrambe applicando i metodi di campionamento e diagnostici di cui al punto II.3; b) se, durante l'attuazione del programma di sorveglianza di cui al punto a), viene confermata l'infezione da VHS o IHN o entrambe in un'azienda inclusa in detto programma di sorveglianza, e pertanto le viene revocato lo stato sanitario di categoria II, tale azienda può riottenere immediatamente il proprio stato sanitario di categoria II e continuare ad attuare il programma di sorveglianza per ottenere il riconoscimento dello status di indenne da malattia senza attuare un programma di eradicazione di cui al punto I.2.2, purché rispetti le seguenti condizioni: i) è un'azienda continentale il cui stato sanitario in relazione a VHS o IHN o entrambe è indipendente dallo stato sanitario delle popolazioni di animali acquatici nelle acque naturali circostanti relativamente a tali malattie elencate, come da allegato V, parte II, punto 3, della direttiva 2006/88/CE; ii) è stata svuotata, pulita, disinfettata e sottoposta al fermo degli impianti; la durata del periodo di fermo deve essere di almeno sei settimane; iii) è stata ripopolata con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I relativamente a VHS, IHN o entrambe. I.2.2. Programmi di eradicazione I Prescrizioni generali Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, con stato sanitario di categoria V relativamente a VHS o IHN o entrambe, può ottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a tali malattie elencate a condizione che tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, siano state sottoposte ad un programma di eradicazione conforme ai punti da a) a e): a) le misure minime di lotta stabilite al capo V, sezione 4, della direttiva 2006/88/CE devono essere state effettivamente applicate e deve essere stata stabilita una zona di protezione, come previsto dall'articolo 32, lettera b), di detta direttiva, che comprenda una zona riservata alla protezione e una zona di sorveglianza, in prossimità delle aziende ufficialmente dichiarate infette da VHS o IHN o entrambe tali malattie elencate. La zona di protezione deve essere stata definita in base ad un'analisi caso per caso, tenendo presenti i fattori agenti sul rischio di diffusione della malattia elencata agli animali d'allevamento e selvatici, quali: il numero di morti, il tasso e la distribuzione della mortalità degli animali nelle aziende infette da VHS o IHN o entrambe; la distanza delle aziende vicine e la loro densità; la prossimità a macelli; le aziende di contatto; le specie presenti nelle aziende; le pratiche di allevamento applicate nelle aziende infette e nelle aziende limitrofe; le condizioni idrodinamiche ed altri fattori di rilevanza epidemiologica individuati. 7

12 Per l'istituzione delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza si applicano le seguenti prescrizioni minime per quanto riguarda la delimitazione geografica: i) deve essere istituita una zona riservata alla protezione nelle immediate vicinanze di un'azienda ufficialmente dichiarata infetta da VHS o IHN o entrambe tali malattie elencate che deve corrispondere a: 1) nelle zone costiere: una zona circolare con un raggio pari almeno ad un'escursione di marea oppure ad almeno 5 km se questa misura è superiore, intorno all'azienda ufficialmente dichiarata infetta da VHS o IHN o entrambe, oppure un'area equivalente determinata in base a dati appropriati di natura idrodinamica o epidemiologica; 2) nelle zone interne: l'intero bacino idrografico dell'azienda ufficialmente dichiarata infetta da VHS o IHN o entrambe; l'autorità competente può limitare l'estensione della zona a parti del bacino idrografico o all'area dell'azienda, a condizione che non sia compromessa la prevenzione della diffusione di VHS o IHN o entrambe; ii) una zona di sorveglianza deve essere istituita dall'autorità competente all'esterno della zona riservata alla protezione e deve corrispondere: 1) nelle zone costiere: a una zona, circostante la zona riservata alla protezione, in cui le escursioni di marea si sovrappongono; oppure a una zona circolare, circostante la zona riservata alla protezione, del raggio di dieci km dal centro della zona riservata alla protezione; oppure a un'area equivalente determinata in base a dati appropriati di natura idrodinamica o epidemiologica; 2) nelle zone interne: a una zona più ampia intorno alla zona riservata alla protezione istituita; b) tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, all'interno della zona riservata alla protezione non dichiarate ufficialmente infette da VHS o IHN o entrambe, devono essere sottoposte ad un'indagine ufficiale che comprenda almeno gli elementi seguenti: i) la raccolta di campioni da sottoporre a prova di 10 pesci, se sono stati riscontrati sintomi clinici o sintomi post-mortem compatibili con un'infezione da VHS o IHN o entrambe, o di almeno 30 pesci, se non sono stati riscontrati sintomi clinici o sintomi post-mortem di tale genere; ii) un controllo sanitario: nelle aziende nelle quali gli esami di cui al punto i) hanno prodotto risultati negativi; le ispezioni sanitarie devono proseguire una volta al mese durante il periodo in cui la temperatura dell'acqua è inferiore a 14 C, tranne quando gli stagni e le gabbie sono coperti di ghiaccio, fino a che la zona riservata alla protezione sia stata revocata in conformità al punto I.2.2.1, lettera c); c) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da VHS o IHN o entrambe devono essere state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti. La durata del periodo di fermo deve essere di almeno sei settimane. Dopo che tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette all'interno di una stessa zona riservata alla protezione siano state svuotate, si applica un periodo di almeno tre settimane di fermo degli impianti sincronizzato. Il presente paragrafo si applica anche alle aziende nuove ufficialmente dichiarate infette durante l'attuazione del programma di eradicazione. Quando viene effettuato il fermo degli impianti delle aziende dichiarate ufficialmente infette le zone riservate alla protezione vengono trasformate in zone di sorveglianza. L'autorità competente può decidere di imporre lo svuotamento, la pulizia, la disinfezione e il fermo degli impianti in altre aziende all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite. La durata del periodo di fermo degli impianti per tali aziende è determinata dall'autorità competente in base ad una valutazione dei rischi caso per caso; d) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da VHS o IHN o entrambe tali malattie elencate e tutte le altre aziende soggette a fermo degli impianti all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite di cui al punto c) sono ripopolate con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti riconosciuti indenni (con uno stato sanitario di categoria I) relativamente a VHS, IHN o entrambe. 8

13 Si procede al ripopolamento solo quando tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette sono state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti in conformità al punto I.2.2.1, lettera c); e) tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, compreso nel programma di eradicazione e, nei casi in cui è prescritta la sorveglianza delle popolazioni selvatiche, i punti di campionamento selezionati a norma del punto I.1, sono successivamente sottoposti al programma di sorveglianza di cui al punto I.2.1. I Prescrizioni per il riottenimento dello status di indenne da malattia destinate ai compartimenti continentali che comprendono una sola azienda precedentemente dichiarati indenni da IHN o VHS o entrambe Un compartimento continentale comprendente una sola azienda precedentemente dichiarato indenne da VHS o IHN o da entrambe tali malattie elencate, il cui stato sanitario relativamente a tali malattie elencate è indipendente dalle acque naturali circostanti come stabilito all'allegato V, parte II, punto 3, della direttiva 2006/88/CE, e il cui stato sanitario di categoria I è stato revocato a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, di tale direttiva, può riottenere lo stato sanitario di categoria I immediatamente dopo che l'autorità competente ha confermato che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'azienda per cui è stata ufficialmente confermata l'infezione da VHS o IHN o entrambe deve essere stata svuotata, pulita, disinfettata e sottoposta al fermo degli impianti; la durata del periodo di fermo deve essere di almeno sei settimane; b) l'azienda per cui è stata ufficialmente confermata l'infezione da VHS o IHN o entrambe è stata ripopolata con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I relativamente a VHS, IHN o entrambe. I.3. Prescrizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da VHS e IHN o entrambe (stato sanitario di categoria I) Quando è prescritta una sorveglianza mirata per il mantenimento dello stato sanitario di categoria I, come previsto dall'articolo 52 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, tutte le aziende che detengono specie sensibili elencate nell'allegato IV, parte II, di tale direttiva, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, sono sottoposte a ispezioni sanitarie e si procede a campionamenti dei pesci come stabilito alla tabella 1.C che figura nella presente parte, sezione II, tenendo presente il grado di rischio dell'azienda per quanto riguarda la diffusione di VHS o IHN o entrambe tali malattie elencate. Nel determinare la frequenza delle ispezioni sanitarie nei compartimenti con stato sanitario di categoria I relativamente a VHS o IHN o entrambe, in zone continentali e per i quali lo stato sanitario relativamente a VHS o IHN o entrambe dipende dallo stato sanitario delle popolazioni di animali acquatici nelle acque naturali circostanti come previsto all'allegato V, parte II, punto 2, della direttiva 2006/88/CE, il rischio di VHS o IHN o entrambe deve essere considerato elevato. È possibile mantenere lo status di indenne da malattia solo se tutti i campioni sottoposti a prova con l'applicazione dei metodi diagnostici di cui al punto II.2. hanno dato risultati negativi per VHS o IHN o entrambe tali malattie elencate e se è stato escluso qualsiasi sospetto di presenza di VHS o IHN o entrambe applicando i metodi diagnostici di cui al punto II.3. I.4. Prescrizioni per la revoca delle misure di contenimento previste dall'articolo 39 della direttiva 2006/88/CE, ossia per il passaggio dallo stato sanitario della categoria V a quello della categoria III Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento con stato sanitario di categoria V relativamente a VHS o IHN o entrambe può ottenere lo stato sanitario di categoria III relativamente a tali malattie in elenco alle seguenti condizioni: a) siano state rispettate le prescrizioni di cui al punto I.2.2.1, lettere a), b) e c). Qualora il fermo dell'impianto non sia tecnicamente possibile, le aziende interessate saranno soggette ad una misura alternativa che fornisca garanzie quasi simili dell'eliminazione dei virus di VHS o IHN o di entrambe dall'ambiente dell'azienda: b) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette e tutte le altre aziende sottoposte a fermo degli impianti o a misure alternative a norma della lettera a) all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite sono state ripopolate con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I, II o III relativamente a VHS o IHN o entrambe; 9

14 c) il ripopolamento è stato effettuato solo dopo che tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette siano state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti o a misure alternative a norma della lettera a). II. II.1. Metodi diagnostici e di campionamento Organi da prelevare a fini di campionamento: Il materiale tissutale da esaminare è composto da milza, rene anteriore e cuore o, in alternativa, encefalo. Se il campionamento riguarda i pesci riproduttori, si può esaminare anche il fluido ovarico o il liquido seminale. Se il campione è costituito da avannotti, i pesci interi di lunghezza inferiore a 4 cm possono essere sezionati con forbici o bisturi sterili previo asporto della parte del corpo situata dopo l'apertura anale. Se il campione è costituito da un pesce intero di lunghezza compresa tra 4 e 6 cm si prelevano le viscere compreso il rene. Si possono inserire nel medesimo pool parti di organi provenienti da massimo 10 pesci. II.2. Metodi diagnostici per ottenere o mantenere lo status di indenne da VHS o IHN o entrambe In conformità ai metodi e alle procedure di diagnosi approvati di cui all'allegato II, parte 1, punto I, per ottenere o mantenere lo status di indenne da VHS o IHN o entrambe il metodo diagnostico da applicare sarà uno dei seguenti: a) isolamento del virus su culture cellulari seguito da identificazione con saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), prova di immunofluorescenza indiretta (IFAT), prova di neutralizzazione del virus o amplificazione con reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa in tempo reale (RT-qPCR); oppure b) RT-qPCR. II.3. Metodi di campionamento e diagnostici per escludere o confermare la presenza di VHS o IHN Quando è necessario confermare o escludere la sospetta presenza di VHS o IHN o entrambe, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2006/88/CE, si devono applicare le seguenti procedure di ispezione, campionamento e prova: a) l'azienda sospetta viene sottoposta ad almeno un'ispezione sanitaria e al prelievo di un campione di 10 pesci, se sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem compatibili con un'infezione da VHS o IHN o entrambe, o di almeno 30 pesci, se non sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem. I campioni sono esaminati applicando almeno uno dei metodi diagnostici di cui ai punti i) e ii) in conformità ai metodi e alle procedure diagnostici particolareggiati di cui all'allegato II, parte 1, sezione II: i) isolamento convenzionale del virus su culture cellulari con sua successiva identificazione per via immunochimica o molecolare; ii) rilevamento del virus attraverso RT-qPCR; iii) altre tecniche diagnostiche di analoga provata efficacia, quali prova di immunofluorescenza indiretta (IFAT), saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), RT-PCR e immunoistochimica (IHC). b) la presenza di VHS si considera confermata se almeno uno di tali metodi diagnostici produce risultati positivi per il virus VHS. La presenza di IHN si considera confermata se almeno uno di tali metodi diagnostici produce risultati positivi per il virus IHN. La conferma del primo caso di VHS o IHN in Stati membri, loro zone o compartimenti precedentemente non infetti deve essere fondata sull'isolamento convenzionale del virus su culture cellulari o RT-qPCR; c) Il sospetto di virus VHS o IHN o di entrambi può essere escluso se la cultura cellulare o le prove RT-qPCR non rivelano ulteriormente la presenza del virus VHS o IHN o di entrambi. 10

15 Tabella 1.A Programma di sorveglianza per zone e compartimenti per il periodo di controllo biennale di cui al punto I.2.1, lettera a), punto i), che deve precedere l'ottenimento dello status di indenne da VHS o IHN o entrambe. Tipo di azienda Numero di ispezioni sanitarie all'anno (per due anni) Numero di campionamenti all'anno (per due anni) Numero di pesci nel campione ( 1 ) Numero di pesci in crescita Numero di pesci riproduttori ( 2 ) a) Aziende con riproduttori (primo controllo) 75 (secondo controllo) 30 (primo o secondo controllo) 0 (primo o secondo controllo) b) Aziende con soli riproduttori (primo o secondo controllo) c) Aziende senza riproduttori ( 3 ) (primo e secondo controllo) 0 Numero massimo di pesci per pool: 10 ( 1 ) I campioni devono essere raccolti non prima di tre settimane dopo il trasferimento dei pesci dall'acqua dolce all'acqua salata. ( 2 ) Il fluido ovarico o il liquido seminale dei pesci riproduttori devono essere raccolti al momento della maturazione in coincidenza con la spremitura. ( 3 ) Devono essere prelevati campioni da un numero di pesci sufficiente per garantire la rilevazione del virus VHS o IHN con un intervallo di confidenza del 95 % se la prevalenza attesa è del 5 %. Tabella 1.B Programma di sorveglianza con campione di dimensioni ridotte per il periodo di controllo quadriennale di cui al punto I.2.1, lettera a), punto ii), che deve precedere l'ottenimento dello status di indenne da VHS o IHN o entrambe. Tipo di azienda Numero di ispezioni sanitarie all'anno Numero di campionamenti all'anno Numero di pesci nel campione ( 1 ) Numero di pesci in crescita Numero di pesci riproduttori ( 2 ) Primi due anni del periodo di sorveglianza a) Aziende con riproduttori (primo controllo) 30 (secondo controllo) 0 (primo controllo) 0 (secondo controllo) b) Aziende con soli riproduttori (primo o secondo controllo) c) Aziende senza riproduttori ( 3 ) (primo o secondo controllo) 0 Ultimi due anni del periodo di sorveglianza a) Aziende con riproduttori (primo controllo) 0 (secondo controllo) 0 (primo controllo) 30 (secondo controllo) 11

16 Tipo di azienda Numero di ispezioni sanitarie all'anno Numero di campionamenti all'anno Numero di pesci nel campione ( 1 ) Numero di pesci in crescita Numero di pesci riproduttori ( 2 ) b) Aziende con soli riproduttori (primo e secondo controllo) c) Aziende senza riproduttori ( 3 ) (primo e secondo controllo) Numero massimo di pesci per pool: 10 ( 1 ) I campioni devono essere raccolti non prima di tre settimane dopo il trasferimento dei pesci dall'acqua dolce all'acqua salata. ( 2 ) Il fluido ovarico o il liquido seminale dei pesci riproduttori devono essere raccolti al momento della maturazione in coincidenza con la spremitura. ( 3 ) Devono essere prelevati campioni da un numero di pesci sufficiente per garantire la rilevazione del virus VHS o IHN con un intervallo di confidenza del 95 % se la prevalenza attesa è del 10 %. Tabella 1.C Programmi di sorveglianza per le zone o i compartimenti al fine di mantenere lo status di indenne da VHS o IHN di cui al punto I.3. Livello di rischio Numero di ispezioni sanitarie Numero di pesci nel campione ( 3 ) Elevato 2 all'anno 30 ( 1 )( 2 ) Medio 1 all'anno 30 ( 1 ) Basso 1 ogni 2 anni 30 ( 1 ) Numero massimo di pesci per pool: 10 ( 1 ) I campioni devono essere raccolti non prima di tre settimane dopo il trasferimento dei pesci dall'acqua dolce all'acqua salata. ( 2 ) Devono essere prelevati campioni da un numero sufficiente di pesci per garantire la rilevazione del virus VHS o IHN con un intervallo di confidenza del 95 % se la prevalenza attesa è del 10 %. ( 3 ) Deve essere previsto almeno un campione per ogni controllo sanitario. PARTE 2 SORVEGLIANZA E METODI DI LOTTA CONTRO L'HERPESVIRUS DELLA CARPA KOI (KHVD) I. Prescrizioni in materia di programmi di sorveglianza e di eradicazione per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da KHVD e per il contenimento dell'infezione da herpesvirus della carpa koi I.1. Prescrizioni generali Se è prescritta una sorveglianza mirata delle popolazioni selvatiche a norma dell'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma, della direttiva 2006/88/CE, il numero e la distribuzione geografica dei punti di campionamento sono determinati in modo da ottenere una copertura ragionevole dello Stato membro o della sua zona o del suo compartimento. I punti di campionamento devono inoltre essere rappresentativi dei diversi ecosistemi nei quali vivono le popolazioni selvatiche sensibili, ossia sistemi fluviali e laghi. 12

17 La sorveglianza mirata si basa sul monitoraggio regolare dei siti che ospitano specie sensibili. I siti devono essere monitorati quando la temperatura dell'acqua ha raggiunto livelli tali da permettere lo sviluppo della malattia (> 15 C) e non prima che siano trascorse due settimane dal raggiungimento di tale temperatura. Devono essere inseriti nel campione e sottoposti a prove tutti i pesci del sito che sono malati o mostrano un comportamento anormale. Ogni volta che ciò sia possibile devono essere campionati pesci che siano stati tenuti per un periodo prolungato entro la gamma di temperature che permette lo sviluppo della malattia, ossia da due a tre settimane ad una temperatura compresa tra 15 C e 26 C. Sono comunque ammissibili gli approcci seguenti: a) raccogliere una subpopolazione durante il trasferimento dagli stagni di svernamento agli stagni estivi e detenere i pesci nello stesso specchio d'acqua dello stagno estivo fino al raggiungimento delle soglie prescritte di temperatura minima, oppure b) raccogliere campioni al momento della raccolta o quando i pesci sono movimentati nel corso delle normali pratiche di gestione. Se possibile i campioni devono essere raccolti tra 24 e 72 ore dopo tali pratiche di gestione in modo da incrementare la probabilità di rilevazione di KHV. Se aziende o popolazioni selvatiche devono essere sottoposte a ispezioni sanitarie o campionamento più di una volta all'anno, gli intervalli tra le ispezioni sanitarie o tra i prelievi di campioni devono essere prolungati il più possibile entro i limiti della stagione in cui è probabile che la temperatura dell'acqua raggiunga i valori annuali massimi, senza superare la soglia di 28 C. Tutte le unità di produzione, quali stagni e vasche, sono soggette a ispezioni sanitarie per rilevare la presenza di pesci morti, deboli o dal comportamento anomalo. Se nell'azienda sono presenti Cyprinus carpio e i suoi ibridi, quali la Cyprinus carpio Carassius auratus, devono esserne raccolti esemplari. I pesci da raccogliere a fini di campionamento sono così selezionati: i) se sono presenti soggetti deboli, che presentano un comportamento anomalo o sono morti recentemente ma non in stato di decomposizione, devono essere selezionati tali soggetti; ii) se un'azienda utilizza acqua proveniente da diverse fonti per l'allevamento, devono essere selezionati pesci che rappresentino tutte le fonti idriche. iii) i pesci selezionati devono comprendere soggetti raccolti in modo da assicurare che siano rappresentate in proporzione tutte le zone dell'azienda e tutte le classi di età. I.2. Prescrizioni specifiche per l'ottenimento dello status di indenne da KHVD (stato sanitario di categoria I) I.2.1. Programmi di sorveglianza a) uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, con stato sanitario di categoria III relativamente a KHVD, può ottenere lo stato sanitario di categoria I se tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, sono conformi alle prescrizioni relative allo status di indenne di cui all'allegato V di detta direttiva e che tutte le aziende, nonché, se prescritto dallo stesso allegato, parte I, punto 2, secondo comma, tutti i punti di campionamento di popolazioni selvatiche selezionati in conformità a tale parte, siano stati sottoposti ad uno dei seguenti programmi di sorveglianza: i) modello A programma di sorveglianza biennale: le aziende o i punti di campionamento devono essere stati sottoposti a ispezioni sanitarie, con prelievo di campioni, per un periodo minimo di due anni consecutivi come indicato alla tabella 2.A della sezione III. Durante detto periodo di due anni le prove di tutti i campioni, effettuate con i metodi diagnostici di cui al punto II.2, devono aver prodotto risultati negativi per KHV e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di presenza di KHVD applicando i metodi di campionamento e diagnostici di cui al punto III.2; 13

18 ii) modello B programma di sorveglianza quadriennale con campione di dimensioni ridotte: le aziende o i punti di campionamento devono essere stati sottoposti a ispezioni sanitarie, con prelievo di campioni, per un periodo minimo di quattro anni consecutivi come indicato alla tabella 2.B della sezione III. Durante detto periodo di quattro anni le prove di tutti i campioni, effettuate con i metodi diagnostici di cui al punto II.2, devono aver prodotto risultati negativi per KHV e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di presenza di KHVD applicando i metodi di campionamento e diagnostici di cui al punto III.2; b) se, durante l'attuazione del programma di sorveglianza indicato al punto a), viene confermata l'infezione da KHV in un'azienda inclusa in detto programma di sorveglianza, e pertanto le viene revocato lo stato sanitario di categoria II, tale azienda può riottenere immediatamente il proprio stato sanitario di categoria II e continuare ad attuare il programma di sorveglianza per ottenere lo status di indenne da malattia senza attuare un programma di eradicazione di cui al punto I.2.2, purché rispetti le seguenti condizioni: i) è un'azienda continentale il cui stato sanitario in relazione a KHVD è indipendente dallo stato sanitario delle popolazioni di animali acquatici nelle acque naturali circostanti relativamente a tale malattia elencata di cui all'allegato V, parte II, punto 3, della direttiva 2006/88/CE; ii) è stata svuotata, pulita, disinfettata e sottoposta al fermo degli impianti; la durata del periodo di fermo deve essere di almeno sei settimane; iii) è stata ripopolata con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I relativamente a KHVD. I.2.2. Programmi di eradicazione I Prescrizioni generali Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, di stato sanitario di categoria V relativamente a KHVD, può ottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a tale malattia elencata a condizione che tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, siano state sottoposte al seguente programma di eradicazione: a) le misure minime di lotta stabilite al capo V, sezione 4, della direttiva 2006/88/CE devono essere state effettivamente applicate e deve essere stata stabilita una zona di protezione, come previsto dall'articolo 32, lettera b), di detta direttiva, che comprenda una zona riservata alla protezione e una zona di sorveglianza, in prossimità delle aziende ufficialmente dichiarate infette da KHV. La zona di protezione deve essere stata definita in base ad un'analisi caso per caso, tenendo presenti i fattori agenti sul rischio di diffusione di KHVD agli animali d'allevamento e selvatici, quali: il numero di morti, il tasso e la distribuzione della mortalità degli animali nelle aziende infette da KHV; la distanza delle aziende vicine e la loro densità; la prossimità a macelli; le aziende di contatto; le specie presenti nelle aziende; le pratiche di allevamento applicate nelle aziende infette e nelle aziende limitrofe; le condizioni idrodinamiche ed altri fattori di rilevanza epidemiologica individuati. Per l'istituzione delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza si applicano le seguenti prescrizioni minime per quanto riguarda la delimitazione geografica: i) deve essere istituita una zona riservata alla protezione nelle immediate vicinanze di un'azienda ufficialmente dichiarata infetta da KHV che deve corrispondere all'intero bacino idrografico di tale azienda; l'autorità competente può limitare l'estensione della zona a parti del bacino idrografico, purché non risulti compromessa la prevenzione della diffusione di KHVD; ii) una zona di sorveglianza deve essere istituita all'esterno della zona riservata alla protezione che deve corrispondere ad un'area estesa che circondi la zona riservata alla protezione istituita; 14

19 b) tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, all'interno della zona riservata alla protezione non dichiarata ufficialmente infetta da KHV, devono essere sottoposte ad un'indagine ufficiale che comprenda almeno gli elementi seguenti: i) la raccolta di campioni da sottoporre a prova, di 10 pesci, se sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem compatibili con un'infezione da KHVD, o di 30 pesci, se non sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem; ii) un controllo sanitario; nelle aziende per le quali le prove di cui al punto III.2. hanno prodotto risultati negativi; le ispezioni sanitarie proseguiranno una volta al mese durante la stagione in cui è probabile che la temperatura dell'acqua raggiunga > 15 C fino a che la zona riservata alla protezione sia stata revocata in conformità al punto I.2.2.1, lettera c); c) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da KHV devono essere state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti. La durata del periodo di fermo deve essere di almeno sei settimane. Dopo che tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette all'interno di una stessa zona riservata alla protezione siano state svuotate, si applica un periodo di almeno tre settimane di fermo degli impianti sincronizzato. Il presente paragrafo si applica anche alle aziende nuove ufficialmente dichiarate infette durante l'attuazione del programma di eradicazione. Quando viene effettuato il fermo degli impianti delle aziende dichiarate ufficialmente infette le zone riservate alla protezione vengono trasformate in zone di sorveglianza. L'autorità competente può decidere di imporre lo svuotamento, la pulizia, la disinfezione e il fermo degli impianti in altre aziende all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite. La durata del periodo di fermo degli impianti per tali aziende è determinata dall'autorità competente in base ad una valutazione dei rischi caso per caso; d) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da KHV e tutte le altre aziende sottoposte al fermo dell'impianto all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite devono essere ripopolate: i) con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I relativamente a KHVD; oppure ii) per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti che dispongono di un programma di sorveglianza di KHVD approvato. Si procede al ripopolamento solo quando tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da KHV sono state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti in conformità al punto I.2.2.1, lettera c); e) tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, compreso nel programma di eradicazione e, nei casi in cui è prescritta la sorveglianza delle popolazioni selvatiche, i punti di campionamento selezionati a norma del punto I.1, sono stati successivamente sottoposti almeno al programma di sorveglianza di cui al punto I.2.1. I Prescrizioni per riottenere lo status di indenne dalla malattia per i compartimenti che comprendono una sola azienda precedentemente dichiarata indenne da KHVD Un compartimento continentale comprendente una sola azienda il cui stato sanitario è di categoria I relativamente a KHVD e il cui stato sanitario relativamente a tale malattia è indipendente dalle acque naturali circostanti come stabilito all'allegato V, parte II, punto 3, della direttiva 2006/88/CE, e il cui stato sanitario di categoria I è stato revocato a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, di detta direttiva, può riottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a KHVD immediatamente dopo che l'autorità competente ha confermato che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: a) è stato svuotato, pulito, disinfettato e soggetto al fermo degli impianti; la durata del periodo di fermo deve essere stata di almeno sei settimane; b) deve essere stato ripopolato con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I o che dispongono di un programma di sorveglianza di KHVD approvato (stato sanitario di categoria II). 15

20 I.3. Prescrizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da KHVD Se è prescritta una sorveglianza mirata per il mantenimento dello stato sanitario di categoria I, a norma dell'articolo 52 della direttiva 2006/88/CE, tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, di detta direttiva, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, sono sottoposte a ispezioni sanitarie e campionamento in conformità alla tabella 2.B di cui alla sezione III della presente parte, tenendo conto del rischio per l'azienda di contrarre KHV. La frequenza delle ispezioni sanitarie nei compartimenti con stato sanitario di categoria I relativamente a KHVD, in zone continentali e comprendenti una o più aziende per le quali lo stato sanitario relativamente a KHVD dipende dallo stato sanitario relativamente a tale malattia elencata delle acque naturali circostanti come previsto dall'allegato V, parte II, punto 2, della direttiva 2006/88/CE, deve corrispondere a quella stabilita per i casi di rischio elevato nella tabella 2.C. Negli Stati membri o loro zone o compartimenti nei quali il numero delle aziende è limitato e la sorveglianza mirata in tali aziende non fornisce sufficienti dati epidemiologici, i programmi di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne comprendono punti di campionamento selezionati come previsto dal punto I.1. Tali punti di campionamento devono essere ispezionati e soggetti a campionamento a rotazione, coprendo il 50 % dei punti di campionamento ogni anno. Il campionamento viene effettuato in conformità alla tabella 2.C della sezione III. I campioni devono essere selezionati, preparati ed esaminati come descritto nella sezione II e le analisi di laboratorio devono fornire risultati negativi circa la presenza dell'agente patogeno di KHVD. È possibile mantenere lo status di indenne da malattia solo se tutti i campioni sottoposti a prova utilizzando i metodi diagnostici di cui al punto II.2. sono risultati negativi a KHVD e qualsiasi sospetto di presenza di KHVD è stato escluso applicando i metodi diagnostici di cui al punto III.2. I.4. Prescrizioni specifiche per la revoca delle misure di contenimento di cui all'articolo 39 della direttiva 2006/88/CE per l'ottenimento dello stato sanitario di categoria III relativamente a KHVD in Stati membri, loro zone o compartimenti con stato sanitario di categoria V Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento di stato sanitario di categoria V relativamente a KHVD può ottenere lo stato sanitario di categoria III relativamente a tale malattia elencata a condizione che: a) siano state rispettate le prescrizioni di cui al punto I.2.2.1, lettere a), b) e c). Qualora il fermo dell'impianto non sia tecnicamente possibile, le aziende interessate saranno sottoposte ad una misura alternativa che fornisca garanzie quasi simili dell'eliminazione del virus KHV dall'ambiente dell'azienda: b) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette e tutte le altre aziende sottoposte a fermo degli impianti o a una misura alternativa a norma della lettera a) all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite siano state ripopolate con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I, II o III relativamente a KHVD; c) il ripopolamento sia stato effettuato solo quando tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette siano state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo dell'impianto o a misure alternative a norma della lettera a). II. II.1. Metodi diagnostici e di campionamento a fini di sorveglianza per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da KHVD Campioni Il materiale tissutale da esaminare è composto da parti delle branchie e del rene. Si possono inserire nel medesimo pool parti di organi provenienti da massimo due pesci. II.2. Metodi diagnostici a fini di sorveglianza per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da KHVD Il metodo diagnostico per l'ottenimento o il mantenimento dello status di indenne da KHVD è la reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale (RT-qPCR) unitamente ai metodi e alle procedure diagnostici dettagliati di cui all'allegato II, parte 2, punto II. 16

21 III. III.1. Metodi diagnostici e di campionamento per le indagini ufficiali al fine di confermare o escludere una sospetta presenza di KHVD Campioni Il materiale tissutale da esaminare è composto da parti delle branchie e del rene. Si possono inserire nel medesimo pool parti di organi provenienti da massimo due pesci. III.2. Indagini ufficiali e metodi diagnostici per escludere o confermare la presenza infezione da KHV Quando è necessario confermare o escludere la sospetta presenza di KHVD ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2006/88/CE, si devono applicare le seguenti procedure di ispezione, campionamento e prova: a) l'indagine ufficiale deve comprendere almeno un'ispezione sanitaria e il prelievo di un campione di 10 pesci, se sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem compatibili con un'infezione da KHV, o di 30 pesci, se non sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem. I campioni sono esaminati applicando il metodo diagnostico di cui alla lettera b) in conformità ai metodi e alle procedure diagnostici particolareggiati di cui all'allegato II, parte 2, sezione II; b) la presenza dell'infezione da KHV si considera confermata se mediante PCR viene rilevato KHV; il sospetto di KHV può essere escluso se tale prova non rivela ulteriore evidenza della presenza di KHV. Tabella 2.A Programma di sorveglianza per zone e compartimenti per il periodo biennale di controllo che precede l'ottenimento dello status di indenne da KHVD di cui al punto I.2.1. Numero di ispezioni cliniche all'anno (per due anni) Numero di esami di laboratorio all'anno (per due anni) Numero di pesci nel campione Aziende o punti di campionamento Primi due anni del periodo di sorveglianza ( 1 ) Numero massimo di pesci per pool: 2 ( 1 ) Devono essere prelevati campioni da un numero sufficiente di pesci per garantire la rilevazione del KHV con un intervallo di confidenza del 95 % se la prevalenza attesa è del 5 %. Tabella 2.B Programma di sorveglianza per zone e compartimenti per il periodo quadriennale di controllo che precede il riconoscimento dello status di indenne da KHVD di cui al punto I.2.1. Numero di ispezioni cliniche all'anno Numero di esami di laboratorio all'anno Numero di pesci nel campione Aziende o punti di campionamento Primi due anni del periodo di sorveglianza Aziende o punti di campionamento Ultimi due anni del periodo di sorveglianza Numero massimo di pesci per pool: 2 17

22 Tabella 2.C Programmi di sorveglianza per le zone o i compartimenti al fine di mantenere lo status di indenne da KHVD di cui al punto I.3. Livello di rischio Numero di ispezioni sanitarie Numero di pesci nel campione Elevato 2 all'anno 30 Medio 1 all'anno 30 Basso 1 ogni 2 anni 30 Numero massimo di pesci per pool: 2 Tabella 2.D Programma di sorveglianza al fine di mantenere lo status di indenne da KHVD in Stati membri, loro zone o compartimenti nei quali il numero di aziende è limitato e la sorveglianza mirata in tali aziende non fornisce sufficienti dati epidemiologici, come indicato al punto I.3. Numero di ispezioni cliniche all'anno Numero di esami di laboratorio all'anno Numero di pesci nel campione Punti di campionamento 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni 30 Numero massimo di pesci per pool: 2 PARTE 3 SORVEGLIANZA E METODI DI LOTTA CONTRO L'ANEMIA INFETTIVA DEL SALMONE (ISA) I. Prescrizioni in materia di programmi di sorveglianza e di eradicazione per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente all'infezione da ISA e per il contenimento dell'infezione da virus ISA con delezione a livello di HPR I.1. Prescrizioni generali Quando le prescritte ispezioni sanitarie e il campionamento delle aziende in conformità all'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma della direttiva 2006/88/CE devono essere eseguiti più di una volta all'anno gli intervalli tra le ispezioni sanitarie o tra i prelievi di campioni devono essere i più lunghi possibile. Se è prescritta una sorveglianza mirata delle popolazioni selvatiche a norma dell'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma, della direttiva 2006/88/CE, il numero e la distribuzione geografica dei punti di campionamento sono determinati in modo da ottenere una copertura ragionevole dello Stato membro o della sua zona o del suo compartimento. I punti di campionamento devono inoltre essere rappresentativi dei diversi ecosistemi nei quali vivono le popolazioni selvatiche sensibili. Tutte le unità di produzione, quali stagni, vasche e gabbie, sono sottoposte a ispezioni sanitarie per rilevare la presenza di pesci morti, deboli o dal comportamento anomalo. Vanno controllate con particolare attenzione le zone in prossimità delle griglie di scarico, dove i soggetti deboli tendono ad accumularsi spinti dalla corrente. 18

23 I pesci da raccogliere a fini di campionamento sono così selezionati: a) vengono selezionati solo pesci morenti o morti recentemente ma non in stato di decomposizione; in particolare, si dà la priorità alla raccolta di pesci che mostrano sintomi di anemia, emorragie o altri sintomi clinici tali da far sospettare disturbi della circolazione; b) se tra le specie sensibili nel sito sono presenti esemplari di salmone atlantico, si deve dare la priorità ai campioni di tale specie. Se nell'azienda non sono presenti esemplari di salmone atlantico si devono raccogliere per il campionamento altre specie sensibili; c) se per l'allevamento è utilizzata acqua proveniente da diverse fonti, devono essere inclusi nel campione pesci che rappresentino tutte le fonti; d) i pesci selezionati devono comprendere soggetti raccolti in modo da assicurare che siano rappresentate in proporzione tutte le unità di produzione, quali gabbie, vasche e stagni, dell'azienda, nonché tutte le classi di età. I.2. I.2.1. Prescrizioni specifiche per l'ottenimento dello stato sanitario di categoria I in relazione all'isa Programmi di sorveglianza Uno Stato membro, un sua zona o un suo compartimento con stato sanitario di categoria III relativamente all'isa, come da allegato III, parte B, della direttiva 2006/88/CE, può ottenere lo stato sanitario di categoria I in relazione a tale malattia elencata quando tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, risultino conformi alle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato V di detta direttiva e che tutte le aziende, nonché, se prescritto dall'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma, di detta direttiva, tutti i punti di campionamento di popolazioni selvatiche selezionati in conformità a tale punto, siano stati sottoposti al seguente programma di sorveglianza: a) le aziende o i punti di campionamento devono essere stati sottoposti a ispezioni sanitarie e prelievo di campioni, per un periodo minimo di due anni consecutivi come indicato alla tabella 3.A della sezione II; b) durante detto periodo di due anni le prove di tutti i campioni, effettuate con i metodi diagnostici di cui al punto II.2, devono aver prodotto risultati negativi per il virus dell'isa con delezione a livello di HPR e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di presenza dell'isa applicando i metodi di campionamento e diagnostici di cui al punto II.3; c) se, durante l'attuazione del programma di sorveglianza, viene confermata la presenza di ISA in un'azienda inclusa nel programma di sorveglianza, e pertanto a tale azienda viene revocato lo stato sanitario di categoria II, deve essere stato effettuato un programma di eradicazione come da punto I.2.2. I.2.2. Programmi di eradicazione I Prescrizioni generali Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, di stato sanitario di categoria V relativamente all'isa, può ottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a tale malattia elencata quando tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, siano state sottoposte ad un programma di eradicazione conforme ai seguenti punti da a) a e): a) le misure minime di lotta stabilite al capo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE devono essere state effettivamente applicate e in particolare deve essere stata stabilita una zona di protezione, come previsto dall'articolo 32, lettera b), di detta direttiva, che comprenda una zona riservata alla protezione e una zona di sorveglianza, in prossimità delle aziende ufficialmente dichiarate infette dal virus dell'isa con delezione a livello di HPR o da ISA confermata. La zona di protezione deve essere stata definita in base ad un'analisi caso per caso, tenendo presenti i fattori agenti sul rischio di diffusione dell'isa ai pesci d'allevamento e selvatici, quali: il numero di morti, il tasso e la distribuzione della mortalità dei pesci nelle aziende infette da virus dell'isa con delezione a livello di HPR o da ISA confermata; la distanza delle aziende vicine e la loro densità; la prossimità a macelli; le aziende di contatto; le specie presenti nelle aziende; le pratiche di allevamento applicate nelle aziende infette e nelle aziende limitrofe; le condizioni idrodinamiche ed altri fattori di rilevanza epidemiologica individuati. 19

24 Per l'istituzione delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza si applicano le seguenti prescrizioni minime per quanto riguarda la delimitazione geografica: i) deve essere istituita una zona riservata alla protezione nelle immediate vicinanze di un'azienda ufficialmente dichiarata infetta da ISA, che deve corrispondere: (1) nelle zone costiere: a una zona circolare di raggio pari almeno ad un'escursione di marea o ad almeno 5 km se questa misura è superiore, con centro nell'azienda ufficialmente dichiarata infetta da ISA, oppure un'area equivalente determinata in base a dati appropriati di natura idrodinamica o epidemiologica; (2) nelle zone interne: all'intero bacino idrografico dell'azienda ufficialmente dichiarata infetta da ISA; l'autorità competente può limitare l'estensione della zona a parti del bacino idrografico, purché non risulti compromessa la prevenzione della diffusione dell'isa; ii) una zona di sorveglianza deve essere istituita all'esterno della zona riservata alla protezione che deve corrispondere: (1) nelle zone costiere: a una zona, circostante la zona riservata alla protezione, in cui le escursioni di marea si sovrappongono; oppure a una zona, circostante la zona riservata alla protezione, compresa in un cerchio del raggio di 10 km dal centro della zona riservata alla protezione; oppure a un'area equivalente determinata in base a dati appropriati di natura idrodinamica o epidemiologica; oppure (2) nelle zone interne: a una zona più ampia intorno alla zona riservata alla protezione istituita; b) tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, all'interno della zona riservata alla protezione non dichiarata ufficialmente infetta da ISA, devono essere sottoposte ad un'indagine ufficiale che comprenda almeno gli elementi seguenti: i) la raccolta di un campione da sottoporre a prova di almeno 10 pesci morenti, quando si riscontrino sintomi clinici o post-mortem compatibili con ISA, o di almeno 30 pesci, quando non si riscontrino detti sintomi; ii) un'ispezione sanitaria; nelle aziende per le quali le prove di cui al punto i) hanno fornito risultati negativi le ispezioni sanitarie continueranno una volta al mese fino alla revoca della zona riservata alla protezione in conformità al punto I.2.2.1, lettera c); c) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da virus dell'isa con delezione a livello di HPR o da ISA confermata devono essere svuotate, ripulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti per un periodo di almeno tre mesi. Le zone riservate alla protezione e di sorveglianza possono essere revocate quando tutte le aziende all'interno della zona di protezione sono state svuotate, ripulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti per un periodo di almeno sei settimane. Quando viene effettuato il fermo degli impianti delle aziende dichiarate ufficialmente infette le zone riservate alla protezione vengono trasformate in zone di sorveglianza. L'autorità competente può decidere di imporre lo svuotamento, la pulizia, la disinfezione e il fermo degli impianti in altre aziende all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite. La durata del periodo di fermo degli impianti per tali aziende è determinata dall'autorità competente in base ad una valutazione dei rischi caso per caso; d) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da virus dell'isa con delezione a livello di HPR o da ISA confermata e tutte le altre aziende sottoposte al fermo degli impianti nelle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite sono ripopolate con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I relativamente all'isa. Si procede al ripopolamento solo quando tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette sono state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti in conformità al punto I.2.2.1, lettera c); e) tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento incluso nel programma di eradicazione e, nei casi in cui è prescritta la sorveglianza delle popolazioni selvatiche, i punti di campionamento selezionati a norma del punto I.1, sono successivamente sottoposti al programma di sorveglianza di cui al punto I

25 I Prescrizioni per riottenere lo status di indenne da malattia per i compartimenti continentali comprendenti una sola azienda con stato sanitario di categoria I Un compartimento continentale comprendente una sola azienda il cui stato sanitario è di categoria I relativamente all'isa e il cui stato sanitario è indipendente dalle acque naturali circostanti in conformità all'allegato V, parte II, punto 3, della direttiva 2006/88/CE, e il cui stato sanitario di categoria I è stato revocato a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, di tale direttiva, può riottenere lo stato sanitario di categoria I immediatamente dopo che l'autorità competente ha confermato che il compartimento rispetta le seguenti condizioni: a) è stato svuotato, pulito, disinfettato e sottoposto al fermo degli impianti; la durata del periodo di fermo deve essere di almeno sei settimane; b) è stato ripopolato con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I relativamente all'isa. I.3. Prescrizioni minime di lotta per il mantenimento dello stato sanitario di categoria I relativamente a ISA Se è prescritta una sorveglianza mirata per il mantenimento dello stato sanitario di categoria I, a norma dell'articolo 52 della direttiva 2006/88/CE, tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, di detta direttiva, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, sono sottoposte a ispezioni sanitarie e campionamento in conformità alla tabella 3.B ( 1 ) di cui alla sezione II della presente parte, tenendo conto del rischio di contrarre l'isa per tale azienda. Nel determinare la frequenza delle ispezioni sanitarie nei compartimenti con stato sanitario di categoria I relativamente all'isa, in zone continentali e per i quali lo stato sanitario relativamente all'isa dipende dallo stato sanitario delle popolazioni di animali acquatici nelle acque naturali circostanti che ospitano salmone atlantico (Salmo salar), il rischio di contrarre l'isa deve essere considerato elevato. È possibile mantenere lo status di indenne da ISA solo se tutti i campioni esaminati con l'applicazione dei metodi diagnostici di cui al punto II.2. sono risultati negativi all'isa con delezione a livello di HPR e se qualsiasi sospetto di presenza dell'isa è stato escluso applicando i metodi diagnostici di cui al punto II.3. I.4. Prescrizioni specifiche per il riconoscimento dello stato sanitario di categoria III relativamente al virus dell'isa con delezione a livello di HPR negli Stati membri, loro zone o compartimenti con stato sanitario di categoria V Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento con stato sanitario di categoria V relativamente all'isa può ottenere lo stato sanitario di categoria III a condizione che: a) siano state rispettate le prescrizioni di cui al punto I.2.2.1, lettere a), b) e c). Qualora il fermo dell'impianto non sia tecnicamente possibile, le aziende interessate saranno sottoposte ad una misura alternativa che fornisca garanzie quasi simili dell'eliminazione del virus ISA dall'ambiente dell'azienda; b) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette e tutte le altre aziende che sono state sottoposte a fermo degli impianti o ad una misura alternativa a norma della lettera a) all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite siano state ripopolate con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I, II o III relativamente all'isa; c) il ripopolamento sia stato effettuato solo dopo che tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette siano state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti o a misure alternative a norma della lettera a). d) non vi è stata nessuna conferma di virus dell'isa con delezione a livello di HPR durante il periodo di due anni successivo al completamento delle misure di cui alle lettere a), b) e c), e i sospetti manifestatisi durante questo periodo sono stati esclusi applicando le procedure di cui al punto II.3. ( 1 ) Non si applica alle aziende che allevano solo trote iridee (Onchorhynchus mykiss) e/o salmotrota (Salmo trutta) e nelle quali l'apporto di acqua dipende esclusivamente da fonti di acqua dolce che non ospitano salmone atlantico (Salmo salar). 21

26 II. II.1. Metodi diagnostici e indagini ufficiali Campioni Il materiale tissutale da esaminare è: a) istologia: rene anteriore, fegato, cuore, pancreas, intestino, milza e branchie; b) immunoistochimica: rene medio e cuore comprese le valvole e il bulbo arterioso; c) analisi RT-qPCR: rene medio e cuore; d) per coltura virale: rene medio, cuore, fegato e milza. Si possono inserire nel medesimo pool parti di organi provenienti da massimo cinque pesci. II.2. Metodi diagnostici per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne dall'isa Il metodo diagnostico da applicare per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne dall'isa, a norma dei punti I.2 e I.3, è l'analisi RT-qPCR, seguita dal sequenziamento dei campioni positivi in conformità ai metodi e alle procedure particolareggiati di cui all'allegato II, parte 3. Qualora l'analisi RT-qPCR dia un risultato positivo si devono sottoporre a prova altri campioni prima di applicare le prime misure di lotta di cui all'articolo 28 della direttiva 2006/88/CE. Tali campioni devono essere sottoposti a prova in conformità ai metodi e alle procedure particolareggiati di cui all'allegato II, parte 3: a) analisi dei campioni con RT-qPCR, compreso il sequenziamento del gene della proteina HE per verificare la delezione a livello di HPR; e b) esame su preparati tissutali utilizzando anticorpi specifici contro il virus dell'isa (in particolare immunoistochimica su sezioni fissate o IFAT su impronte di tessuto); oppure c) isolamento e identificazione del virus dell'isa su coltura cellulare prelevata da almeno un campione di qualsiasi pesce prelevato nell'azienda. II.3. Indagini ufficiali e metodi diagnostici per escludere o confermare la presenza dell'isa Quando è necessario confermare o escludere la sospetta presenza dell'isa a norma dell'articolo 28 della direttiva 2006/88/CE, si applicano le seguenti procedure di ispezione, campionamento e prova: a) un'indagine ufficiale che deve comprendere almeno un'ispezione sanitaria e un prelievo di un campione di 10 pesci morenti, se sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem compatibili con un'infezione da ISA. Se non sono riscontrati sintomi clinici o post-mortem compatibili con l'isa, l'ispezione sanitaria deve essere seguita da un campionamento mirato, formando un campione di almeno 30 pesci morenti o morti recentemente di costituzione normale, in conformità al punto I.1. I campioni devono essere sottoposti a prova applicando i metodi diagnostici indicati alla lettera b); b) qualora l'analisi RT-qPCR dia un risultato positivo per il virus dell'isa con delezione a livello di HPR si devono sottoporre a prova altri campioni prima di applicare le prime misure di lotta di cui all'articolo 28 della direttiva 2006/88/CE. Un caso di sospetta infezione da ISA deve essere confermato in conformità ai criteri seguenti usando i metodi e le procedure particolareggiati di cui all'allegato II, parte 3: i) rilevamento del virus dell'isa con analisi RT-qPCR, compreso il sequenziamento del gene della proteina HE per verificare la delezione a livello di HPR, e rilevamento del virus dell'isa nei preparati tissutali mediante anticorpi specifici contro il virus dell'isa (in particolare immunoistochimica su sezioni fissate o IFAT su impronte di tessuto) oppure 22

27 ii) rilevamento del virus dell'isa con analisi RT-qPCR, compreso il sequenziamento del gene della proteina HE per verificare la delezione a livello di HPR, e isolamento e identificazione del virus dell'isa su coltura cellulare prelevata da almeno un campione di qualsiasi pesce prelevato nell'azienda; c) se si riscontrano mutamenti clinici macroscopici di tipo patologico, o risultati istopatologici compatibili con l'isa, i risultati devono essere corroborati mediante rilevamento del virus con due metodi diagnostici che applichino principi indipendenti per il rilevamento, quali RT-qPCR e immunoistochimica in conformità all'allegato II, parte 3. La sospetta presenza dell'isa può essere esclusa se da prove e indagini svolte in un periodo di 12 mesi dall'annuncio del caso sospetto non emergono altre prove della presenza dell'isa. Tabella 3.A Programma di sorveglianza per zone e compartimenti per il periodo biennale di controllo che precede l'ottenimento dello status di indennità dall'isa di cui al punto I.2.1. Anno di sorveglianza Numero di ispezioni sanitarie all'anno (per due anni) Numero di esami di laboratorio all'anno (per due anni) Numero di pesci da campionare all'anno Anno ( 1 ) 2 * 75 ( 2 ) Anno ( 1 ) 2 * 75 ( 2 ) ( 1 ) I campioni devono essere raccolti, conservati ed esaminati durante due periodi di prova all'anno, ciascuno della durata di un mese, da effettuarsi in primavera e in autunno oppure quando ciò sia opportuno in base a considerazioni pratiche. ( 2 ) Numero massimo di pesci per pool: 5. Tabella 3.B Programmi di sorveglianza per le zone o i compartimenti al fine di mantenere lo status di indennità dall'isa di cui al punto I.3 ( 2 ). Livello di rischio Numero di ispezioni sanitarie all'anno Numero di esami di laboratorio all'anno Numero di pesci da campionare all'anno Elevato 2 2 ( 1 ) 2 * 30 Medio 1 1 ( 1 ) 30 basso 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni 30 ogni 2 anni ( 1 ) I campioni devono essere raccolti ed esaminati durante due periodi di prova all'anno, ciascuno della durata di un mese, da effettuarsi in primavera e in autunno oppure quando ciò sia opportuno in base a considerazioni pratiche. ( 2 ) Non si applica alle aziende che allevano solo trote iridee (Onchorhynchus mykiss) e/o salmotrota (Salmo trutta) e nelle quali l'apporto di acqua dipende esclusivamente da fonti di acqua dolce che non ospitano salmone atlantico (Salmo salar). PARTE 4 SORVEGLIANZA E METODI DI LOTTA CONTRO L'INFEZIONE DA MARTEILIA REFRINGENS I. Prescrizioni in materia di programmi di sorveglianza e di eradicazione per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente all'infezione da Marteilia refringens I.1. Prescrizioni generali Le ispezioni sanitarie e, se opportuno, il campionamento per gli esami di laboratorio sono da eseguire nel periodo dell'anno nel quale la prevalenza del parassita nello Stato membro, nella sua zona o nel suo compartimento è notoriamente massima. Quando tali dati non sono disponibili il campionamento deve essere effettuato subito dopo che la temperatura dell'acqua abbia superato i 17 C. 23

28 Quando si effettua il campionamento dei molluschi come prescritto dalla parte 4 si applicano i criteri seguenti: a) se nelle unità di produzione o nella zona di produzione sono presenti Ostrea spp. e Mytilus spp., entrambi i generi devono essere presenti in egual misura nel campione. Se è presente un solo genere tale genere è incluso nei campioni. Se non sono presenti né il genere Ostrea né il genere Mytilus, il campione deve rappresentare tutte le altre specie sensibili presenti; b) se nelle unità di produzione sono presenti molluschi deboli, dalle valve schiuse o morti recentemente, ma non decomposti, il prelievo deve comprendere innanzitutto tali soggetti. In assenza di tali molluschi sono selezionati i molluschi sani di età più avanzata; c) se il campionamento è effettuato in aziende di molluschicoltura che utilizzano acqua proveniente da diverse fonti, si devono prelevare molluschi che rappresentino tutte le fonti idriche, in modo tale che il campione sia proporzionalmente rappresentativo di tutte le parti dell'azienda; d) quando il prelievo avviene in zone destinate alla molluschicoltura, si devono includere nel campione molluschi provenienti da un numero sufficiente di punti di campionamento in modo da ottenere un campione proporzionalmente rappresentativo di tutte le parti della zona destinata alla molluschicoltura. I fattori principali da tenere in considerazione per la selezione di tali punti di campionamento sono i punti di campionamento dove è stata precedentemente rilevata la Marteilia refringens, la densità di allevamento, i flussi d'acqua, la presenza di specie sensibili, la presenza di specie vettrici, le caratteristiche batimetriche e le pratiche di gestione. Nel campionamento devono essere compresi i banchi naturali. I.2. Prescrizioni specifiche per l'ottenimento dello stato sanitario di categoria I in relazione alla Marteilia refringens I.2.1. Programmi di sorveglianza Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, con stato sanitario di categoria III relativamente all'infezione da Marteilia refringens, può ottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a tale malattia elencata quando tutte le aziende o le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, siano state sottoposte almeno al programma di sorveglianza seguente, che comprende ispezioni sanitarie e il prelievo di campioni da sottoporre a prova. Programma di sorveglianza biennale: a) le aziende o le zone destinate alla molluschicoltura devono essere state sottoposte a ispezioni sanitarie, con prelievo di campioni, per un periodo minimo di due anni consecutivi come indicato alla tabella 4.A della sezione II; b) durante detto periodo di due anni le prove di tutti i campioni, effettuate con i metodi diagnostici di cui al punto II.2, devono aver prodotto risultati negativi per la Marteilia refringens e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di presenza di Marteilia refringens in conformità ai metodi di campionamento e diagnostici di cui al punto II.3; c) se nel campione devono essere compresi Ostrea edulis, Mytilus edulis o Mytilus galloprovincialis provenienti da uno Stato membro o sua zona o suo compartimento con stato sanitario di categoria I, è necessario che essi siano stati introdotti nell'azienda o zona destinata alla molluschicoltura almeno nella primavera immediatamente precedente il periodo nel quale si effettua il programma di sorveglianza. I.2.2. Programmi di eradicazione L'eradicazione della Marteilia refringens è considerata impossibile nella maggior parte dei casi, ma se lo Stato membro ritiene che sia ottenibile si deve applicare il seguente modello di programma di eradicazione. Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, con stato sanitario di categoria V relativamente all'infezione da Marteilia refringens, può ottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a tale malattia elencata quando tutte le aziende o le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, sono state sottoposte almeno al seguente programma di eradicazione: a) le misure stabilite al capo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE devono essere state effettivamente applicate e in particolare deve essere stata stabilita una zona di protezione, come previsto all'articolo 32, lettera b), di detta direttiva, che comprenda una zona riservata alla protezione e una zona di sorveglianza, in prossimità delle aziende o delle zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette da Marteilia refringens. 24

29 La zona di protezione deve essere definita in base ad un'analisi caso per caso, tenendo presenti i fattori agenti sul rischio di diffusione di Marteilia refringens, quali: il numero di morti e la loro età, il tasso e la distribuzione della mortalità dei molluschi nell'azienda o zona destinata alla molluschicoltura infetta da Marteilia refringens, compresi i molluschi selvatici; la distanza e la densità delle aziende o zone destinate alla molluschicoltura limitrofe, comprese quelle con molluschi selvatici; la vicinanza a stabilimenti di lavorazione, aziende di contatto o zone destinate alla molluschicoltura; le specie, in particolare le specie sensibili e le specie vettrici, presenti nelle aziende o nelle zone destinate alla molluschicoltura; le pratiche di allevamento applicate nelle aziende e nelle zone destinate alla molluschicoltura colpite e limitrofe; le condizioni idrodinamiche ed altri fattori di rilevanza epidemiologica individuati. Per l'istituzione delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza si applicano le seguenti prescrizioni minime: i) deve essere istituita una zona riservata alla protezione nelle immediate vicinanze di un'azienda o zona destinata alla molluschicoltura ufficialmente dichiarata infetta da Marteilia refringens, che deve corrispondere a un'area determinata secondo adeguati dati idrodinamici o epidemiologici; ii) deve essere istituita una zona di sorveglianza all'esterno della zona riservata alla protezione, che corrisponda ad un'area tale da circondare la zona riservata alla protezione, determinata secondo adeguati dati idrodinamici o epidemiologici; b) tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, all'interno della zona riservata alla protezione non dichiarata ufficialmente infetta da Marteilia refringens, devono essere sottoposte ad un'indagine ufficiale che comprenda almeno il prelievo di un campione di 150 molluschi da sottoporre a prova dopo l'inizio del periodo di trasmissione della Marteilia refringens. Se il periodo di trasmissione non è noto il prelievo inizia nel periodo successivo a quando la temperatura dell'acqua ha superato i 17 C; c) tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette da Marteilia refringens devono essere svuotate, sottoposte al fermo degli impianti e se possibile ripulite e disinfettate. La durata del periodo di fermo deve essere almeno: i) di due mesi nel caso di aziende e zone destinate alla molluschicoltura con collegamenti limitati con le acque circostanti, quali incubatoi e vivai; ii) di due mesi nel caso di aziende e zone destinate alla molluschicoltura con collegamenti illimitati con le acque circostanti, a condizione che i molluschi infetti delle specie sensibili e i molluschi delle specie sensibili con legami epidemiologici con l'azienda o la zona destinata alla molluschicoltura infetta siano stati raccolti o rimossi prima del periodo dell'anno in cui la prevalenza di Marteilia refringens è notoriamente massima, oppure, se tale periodo non è noto, prima del periodo nel quale la temperatura dell'acqua supera i 17 C; iii) di quattordici mesi nel caso di aziende e zone destinate alla molluschicoltura con collegamenti illimitati con le acque circostanti, se i molluschi infetti delle specie sensibili e i molluschi delle specie sensibili con legami epidemiologici con l'azienda o la zona destinata alla molluschicoltura infette non sono stati raccolti o rimossi prima del periodo dell'anno in cui la prevalenza di Marteilia refringens è notoriamente massima, oppure, se tale periodo non è noto, se i molluschi delle specie sensibili non sono stati raccolti o rimossi prima del periodo nel quale la temperatura dell'acqua supera i 17 C. Quando tutte le aziende e zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette sono state svuotate, si applica un periodo di almeno quattro settimane di fermo degli impianti sincronizzato. L'autorità competente può decidere di imporre lo svuotamento, la pulizia, la disinfezione e il fermo degli impianti in altre aziende o zone destinate alla molluschicoltura, secondo il caso, all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite. La durata del periodo di fermo degli impianti è determinata dall'autorità competente in base ad una valutazione dei rischi caso per caso; d) tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette e tutte le altre aziende e le zone destinate alla molluschicoltura sottoposte al fermo degli impianti entro le zone riservate alla protezione e sorveglianza stabilite sono ripopolate con molluschi provenienti da Stati membri, loro zone e compartimenti con stato sanitario di categoria I relativamente all'infezione da Marteilia refringens. 25

30 Si procede al ripopolamento solo quando tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette sono state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti in conformità al punto I.2.2, lettera c); e) tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento compreso nel programma di eradicazione sono successivamente sottoposte al programma di sorveglianza di cui al punto I.2.1 della presente parte. I.3. Prescrizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da malattia (categoria I) relativamente all'infezione da Marteilia refringens Se è prescritta una sorveglianza mirata per il mantenimento dello stato sanitario di categoria I, a norma dell'articolo 52 della direttiva 2006/88/CE, tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, sono sottoposte a ispezioni sanitarie e campionamento in conformità alla tabella 4.B di cui alla sezione II, tenendo conto del rischio per tale azienda o zona di molluschicoltura di contrarre la Marteilia refringens. È possibile mantenere lo status di indenne solo se per tutti i campioni esaminati con l'applicazione dei metodi diagnostici di cui al punto II.2. si riscontrano risultati negativi per Marteilia refringens e se qualsiasi sospetto di presenza di Marteilia refringens è stato escluso applicando i metodi diagnostici di cui al punto II.3. I.4. Prescrizioni per la revoca delle misure di contenimento di cui all'articolo 39 della direttiva 2006/88/CE (passaggio dallo stato sanitario di categoria V allo stato di categoria III) relativamente all'infezione da Marteilia refringens Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento con stato sanitario di categoria V relativamente all'infezione da Marteilia refringens può ottenere lo stato sanitario di categoria III relativamente a tale malattia elencata alle seguenti condizioni: a) sono state rispettate le prescrizioni di cui al punto I.2.2, lettere a), b) e c). Qualora il fermo dell'impianto non sia tecnicamente possibile, le aziende interessate saranno soggette ad una misura alternativa che fornisca garanzie quasi simili dell'eliminazione della Marteilia refringens dall'ambiente dell'azienda: b) tutte le aziende o le zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette e tutte le altre aziende o zone destinate alla molluschicoltura sottoposte al fermo degli impianti o a misure alternative come da lettera a) entro le zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite sono state ripopolate con molluschi provenienti da Stati membri, loro zone e compartimenti con stato sanitario di categoria I, II o III relativamente all'infezione da Marteilia refringens; c) il ripopolamento è stato effettuato solo dopo che tutte le aziende o le zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette siano state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti o a misure alternative a norma della lettera a); d) non vi è stata nessuna conferma di infezione da Marteilia refringens durante il periodo di due anni successivo al completamento delle misure di cui alle lettere a), b) e c) e i sospetti manifestatisi durante questo periodo sono stati esclusi applicando le procedure di cui al punto II.3. II. II.1. Metodi diagnostici e indagini ufficiali Campioni Per l'esecuzione delle prove diagnostiche di cui ai punti II.2 e II.3 va inoltrato al laboratorio l'animale intero. II.2. Metodi diagnostici per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne dall'infezione da Marteilia refringens Per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne dall'infezione da Marteilia refringens seguendo i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati di cui all'allegato II, parte 4, i metodi diagnostici da applicare sono istopatologia, impronte di tessuto o analisi PCR. 26

31 II.3. Indagini ufficiali e metodi diagnostici per confermare la presenza o escludere il sospetto dell'infezione da Marteilia refringens Quando è necessario confermare o escludere la sospetta presenza di Marteilia refringens a norma dell'articolo 28 della direttiva 2006/88/CE, si devono applicare le seguenti procedure di ispezione, campionamento e prova: a) l'indagine ufficiale deve comprendere almeno un campionamento di 30 molluschi delle specie sensibili se il sospetto di basa su una relazione sulla mortalità; in caso contrario, di 150 molluschi delle specie sensibili dopo l'inizio del periodo di trasmissione della Marteilia refringens. Se il periodo di trasmissione non è noto il prelievo inizia nel periodo successivo a quando la temperatura dell'acqua ha superato i 17 C; b) I campioni sono esaminati applicando il metodo diagnostico di cui al punto i) in conformità ai metodi e alle procedure diagnostici particolareggiati di cui all'allegato II, parte 4, sezione I: i) la presenza di Marteilia refringens si considera confermata se un risultato positivo ottenuto mediante istopatologia, impronte di tessuto o ibridizzazione in situ è associato ad un risultato positivo di analisi PCR completato da sequenziamento; ii) si può escludere il sospetto di infezione da Marteilia refringens se le prove di cui al punto i) non forniscono ulteriore evidenza della presenza di Marteilia refringens. Tabella 4.A Programma di sorveglianza per Stati membri, loro zone e compartimenti per il periodo di controllo che precede il riconoscimento dello status di indenne da Marteilia refringens di cui al punto I.2.1. Numero di ispezioni sanitarie all'anno Numero di esami di laboratorio all'anno Numero di molluschi nel campione Aziende o zone destinate alla molluschicoltura Tabella 4.B Programmi di sorveglianza per gli Stati membri, loro zone o compartimenti al fine di mantenere lo status di indenne da Marteilia refringens di cui al punto I.3. Livello di rischio Numero di ispezioni sanitarie Numero di esami di laboratorio Numero di molluschi nel campione Elevato 1 all'anno 1 ogni 2 anni 150 Medio 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni 150 Basso 1 ogni 2 anni 1 ogni 4 anni 150 PARTE 5 SORVEGLIANZA E METODI DI LOTTA CONTRO L'INFEZIONE DA BONAMIA OSTREAE I. Prescrizioni in materia di programmi di sorveglianza o di eradicazione per il riconoscimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente all'infezione da Bonamia ostreae I.1. Prescrizioni generali Le ispezioni sanitarie e, ove opportuno, il campionamento delle unità di produzione sono da eseguire nel periodo dell'anno nel quale la prevalenza della Bonamia ostreae nello Stato membro o nella sua zona o nel suo compartimento è notoriamente ai livelli più alti. Quando tali dati non sono disponibili il campionamento deve essere effettuato in inverno o all'inizio della primavera. 27

32 Quando si effettua il campionamento dei molluschi come prescritto dalla parte 5 si applicano i criteri seguenti: a) se la specie Ostrea edulis è presente nell'azienda, sono selezionate per il campionamento solo ostriche di questa specie. Se la specie Ostrea edulis non è presente i campioni devono essere rappresentativi di tutte le altre specie sensibili presenti; b) se sono presenti molluschi deboli, dalle valve schiuse o morti recentemente ma non decomposti, il prelievo deve comprendere innanzitutto tali soggetti. Se tali molluschi non sono presenti, i molluschi selezionati devono comprendere i molluschi sani di età più avanzata; c) se il campionamento è effettuato in aziende che per la produzione dei molluschi utilizzano acqua proveniente da diverse fonti si devono prelevare molluschi che rappresentino tutte le fonti idriche, in modo tale che il campione sia proporzionalmente rappresentativo di tutte le parti dell'azienda; d) quando il prelievo avviene in zone destinate alla molluschicoltura, si devono includere nel campione molluschi provenienti da un numero sufficiente di punti di campionamento. I fattori principali da tenere in considerazione per la selezione di tali punti di campionamento sono i punti di campionamento dove è stata precedentemente rilevata la Bonamia ostreae, la densità di allevamento, i flussi d'acqua, la presenza di specie sensibili, la presenza di specie vettrici, le caratteristiche batimetriche e le pratiche di gestione. Nel campionamento devono essere compresi i banchi naturali situati all'interno di zone destinate alla molluschicoltura o ad esse limitrofi. I.2. Prescrizioni specifiche per l'ottenimento dello stato sanitario di categoria I in relazione alla Bonamia ostreae I.2.1. Programmi di sorveglianza Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, con stato sanitario di categoria III relativamente alla Bonamia ostreae, può ottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a tale malattia elencata quando tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, sono state sottoposte almeno al programma di sorveglianza seguente, che comprende ispezioni sanitarie e il prelievo di campioni da sottoporre a prova. Programma di sorveglianza biennale: a) le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, devono essere state sottoposte a ispezioni sanitarie, con prelievo di campioni, per un periodo minimo di due anni consecutivi come indicato alla tabella 5.A della presente parte; b) durante detto periodo di due anni le prove di tutti i campioni, effettuate con i metodi diagnostici di cui al punto II.2, devono aver prodotto risultati negativi per la Bonamia ostreae e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di presenza di Bonamia ostreae in conformità ai metodi di campionamento e diagnostici di cui al punto II.3; c) se nel campione devono essere compresi esemplari di Ostrea edulis provenienti da uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento con stato sanitario di categoria I, essi devono essere stati introdotti nell'azienda o zona destinata alla molluschicoltura almeno nell'autunno immediatamente precedente il periodo nel quale si effettua il programma di sorveglianza. I.2.2. Programmi di eradicazione L'eradicazione della Bonamia ostreae è considerata impossibile nella maggior parte dei casi, ma se lo Stato membro ritiene che sia ottenibile si deve applicare il seguente modello di programma di eradicazione. Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, con stato sanitario di categoria V relativamente alla Bonamia ostreae, può ottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a tale malattia elencata quando tutte le aziende o le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, sono state sottoposte almeno al seguente programma di eradicazione: a) le misure minime di lotta stabilite al capo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE devono essere state effettivamente applicate e in particolare deve essere stata stabilita una zona di protezione, come previsto dall'articolo 32, lettera b), di detta direttiva, che comprenda una zona riservata alla protezione e una zona di sorveglianza, in prossimità delle aziende o delle zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette da Bonamia ostreae. 28

33 La zona di protezione deve essere definita in base ad un'analisi caso per caso, tenendo presenti i fattori agenti sul rischio di diffusione della malattia elencata in oggetto, quali: il numero, il tasso, l'età e la distribuzione della mortalità dei molluschi nell'azienda o nella zona destinata alla molluschicoltura infetta da Bonamia ostreae, compresi i molluschi selvatici; la distanza e la densità delle aziende o zone destinate alla molluschicoltura limitrofe, compresi i molluschi selvatici; la vicinanza a stabilimenti di lavorazione, aziende di contatto o zone destinate alla molluschicoltura; le specie presenti nelle aziende o nelle zone destinate alla molluschicoltura, in particolare le specie sensibili e le specie vettrici; le pratiche di allevamento applicate nelle aziende o nelle zone destinate alla molluschicoltura limitrofe colpite; le condizioni idrodinamiche ed altri fattori di rilevanza epidemiologica individuati. Per l'istituzione delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza si applicano le seguenti prescrizioni minime: i) deve essere istituita una zona riservata alla protezione nelle immediate vicinanze di un'azienda o zona destinata alla molluschicoltura ufficialmente dichiarata infetta da Bonamia ostreae, che deve corrispondere ad un'area determinata secondo adeguati dati idrodinamici o epidemiologici; ii) deve essere istituita una zona di sorveglianza all'esterno della zona riservata alla protezione, che corrisponda ad un'area tale da circondare la zona riservata alla protezione, determinata secondo adeguati dati idrodinamici o epidemiologici; b) tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, all'interno della zona riservata alla protezione non ufficialmente dichiarata infetta da Bonamia ostreae devono essere sottoposte ad un'indagine ufficiale che comprenda almeno il prelievo di un campione da sottoporre a prova di 150 molluschi delle specie sensibili dopo l'inizio del periodo di trasmissione della Bonamia ostreae. Se il periodo di trasmissione non è noto il prelievo inizia in inverno o all'inizio della primavera; c) tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette da Bonamia ostreae devono essere svuotate, sottoposte al fermo degli impianti e se possibile ripulite e disinfettate. La durata del periodo di fermo deve essere di almeno sei mesi. Quando tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette sono state svuotate, si applica un periodo di almeno quattro settimane di fermo degli impianti sincronizzato. L'autorità competente può decidere di imporre lo svuotamento, la pulizia, la disinfezione e il fermo degli impianti in altre aziende o zone destinate alla molluschicoltura, secondo il caso, all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite. La durata del periodo di fermo degli impianti è determinata dall'autorità competente in base ad una valutazione dei rischi caso per caso; d) tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette e tutte le altre aziende o zone destinate alla molluschicoltura sottoposte al fermo degli impianti entro le zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite sono ripopolate con molluschi provenienti da Stati membri, loro zone e compartimenti con stato sanitario di categoria I relativamente all'infezione da Bonamia ostreae. Si procede al ripopolamento solo quando tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette sono state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti in conformità al punto I.2.2, lettera c); e) tutte le aziende e le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento compreso nel programma di eradicazione devono essere successivamente sottoposte al programma di sorveglianza di cui al punto I.2. I.3. Prescrizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da malattia (categoria I) relativamente all'infezione da Bonamia ostreae Se è prescritta una sorveglianza mirata per il mantenimento dello stato sanitario di categoria I, a norma dell'articolo 52 della direttiva 2006/88/CE, tutte le aziende o le zone destinate alla molluschicoltura che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, di detta direttiva, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento sono sottoposte a ispezioni sanitarie e campionamento in conformità alla tabella 5. B di cui alla sezione II della presente parte, tenendo conto del rischio per tale azienda o zona di contrarre l'infezione da Bonamia ostreae. È possibile mantenere lo status di indenne da malattia relativamente all'infezione da Bonamia ostreae solo se tutti i campioni esaminati con l'applicazione dei metodi diagnostici di cui al punto II.2 producono risultati negativi per Bonamia ostreae e se qualsiasi sospetto della presenza di Bonamia ostreae è escluso in conformità ai metodi diagnostici di cui al punto II.3. 29

34 I.4. Prescrizioni per la revoca delle misure di contenimento di cui all'articolo 39 della direttiva 2006/88/CE (passaggio dallo stato sanitario di categoria V allo stato di categoria III) relativamente all'infezione da Bonamia ostreae. Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento con stato sanitario di categoria V relativamente all'infezione da Bonamia ostreae può ottenere lo stato sanitario di categoria III relativamente a tale malattia elencata alle seguenti condizioni: a) sono state rispettate le prescrizioni di cui al punto I.2.2, lettere a), b) e c). Qualora il fermo dell'impianto non sia tecnicamente possibile, le aziende interessate saranno soggette ad una misura alternativa che fornisca garanzie quasi simili dell'eliminazione della Bonamia ostreae dall'ambiente dell'azienda: b) tutte le aziende o le zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette e tutte le altre aziende o zone destinate alla molluschicoltura sottoposte al fermo degli impianti o a misure alternative a norma della lettera a) entro le zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite sono state ripopolate con molluschi provenienti da Stati membri, loro zone e compartimenti con stato sanitario di categoria I, II o III relativamente all'infezione da Bonamia ostreae. c) il ripopolamento è stato effettuato solo dopo che tutte le aziende o zone destinate alla molluschicoltura ufficialmente dichiarate infette sono state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti o a misure alternative a norma della lettera a). d) non vi è stata nessuna conferma di infezione da Bonamia ostreae durante il periodo di due anni successivo al completamento delle misure di cui alle lettere a), b) e c), e i sospetti manifestatisi durante questo periodo sono stati esclusi applicando le procedure di cui al punto II.3. II. II.1. Metodi e criteri diagnostici Campioni Per l'esecuzione delle prove diagnostiche di cui ai punti II.2 e II.3 va inoltrato al laboratorio l'animale intero. II.2. Metodi diagnostici per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente all'infezione da Bonamia ostreae I metodi diagnostici da utilizzare per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente all'infezione da Bonamia ostreae sono istopatologia, impronte di tessuto o analisi PCR. Nell'applicazione di tali metodi diagnostici sono da seguire i corrispondenti metodi e procedure particolareggiati di cui all'allegato II, parte 5. II.3. Criteri diagnostici per confermare la presenza o escludere il sospetto di infezione da Bonamia ostreae Quando è necessario confermare o escludere la sospetta presenza dell'infezione da Bonamia ostreae a norma dell'articolo 28 della direttiva 2006/88/CE, si devono applicare le seguenti procedure di ispezione, campionamento e prova. L'indagine ufficiale deve comprendere almeno un campionamento di 30 molluschi delle specie sensibili se il sospetto si basa su una relazione sulla mortalità; in caso contrario, di 150 molluschi delle specie sensibili dopo l'inizio del periodo di trasmissione della Bonamia ostreae. Se il periodo di trasmissione non è noto il prelievo inizia in inverno o all'inizio della primavera. I campioni sono esaminati utilizzando i metodi diagnostici di cui al punto i) seguendo i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati di cui all'allegato II, parte 5, sezione I. i) la presenza di Bonamia ostreae si considera confermata se un risultato positivo ottenuto mediante istopatologia, impronte di tessuto o ibridizzazione in situ è associato ad un risultato positivo ottenuto con analisi PCR completata da sequenziamento, nel rispetto dei metodi e delle procedure approvati di cui all'allegato II, parte 5; ii) il sospetto di presenza dell'infezione da Bonamia ostreae è escluso se tali prove non forniscono ulteriori evidenze della presenza di Bonamia ostreae. 30

35 Tabella 5.A Programma di sorveglianza per Stati membri, loro zone e compartimenti per il periodo di controllo che precede il riconoscimento dello status di indenne da Bonamia ostreae di cui al punto I.2.1. Numero di ispezioni sanitarie all'anno Numero di esami di laboratorio all'anno Numero di molluschi nel campione Aziende o zone destinate alla molluschicoltura Tabella 5.B Programmi di sorveglianza per gli Stati membri, loro zone o compartimenti al fine di mantenere lo status di indenne da Bonamia ostreae di cui al punto I.3. Livello di rischio Numero di ispezioni sanitarie Numero di esami di laboratorio Numero di molluschi nel campione Elevato 1 all'anno 1 ogni 2 anni 150 Medio 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni 150 Basso 1 ogni 2 anni 1 ogni 4 anni 150 PARTE 6 SORVEGLIANZA E METODI DI LOTTA CONTRO LA MALATTIA DEI PUNTI BIANCHI (WSD) I. Prescrizioni in materia di programmi di sorveglianza e di eradicazione per il riconoscimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente a WSD e per il contenimento dell'infezione da virus WSS I.1. Prescrizioni generali per i controlli e il campionamento Il prelievo dei campioni di crostacei da sottoporre a esami di laboratorio deve essere effettuato in qualsiasi periodo in cui è probabile che la temperatura dell'acqua raggiunga il valore massimo annuale. Tale prescrizione relativa alla temperatura dell'acqua si applica anche alle ispezioni sanitarie quando questi sono realizzabili e opportuni. Quando si effettua il campionamento dei crostacei di allevamento come prescritto dalla presente parte si applicano i criteri seguenti: a) se nelle unità di produzione sono presenti crostacei deboli o morenti, il prelievo deve comprendere innanzitutto tali soggetti. Se tali crostacei non sono presenti, il prelievo deve comprendere crostacei di coorti di diverse taglie, in particolare esemplari giovani e adulti, delle specie sensibili selezionate, rappresentati in modo proporzionale nel campione; b) se un'azienda utilizza per l'allevamento dei crostacei acqua proveniente da diverse fonti, nel campione sono inclusi crostacei sensibili che rappresentano tutte le fonti idriche. Se è prescritta una sorveglianza mirata delle popolazioni selvatiche a norma dell'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma, della direttiva 2006/88/CE, il numero e la distribuzione geografica dei punti di campionamento sono determinati in modo da ottenere una copertura ragionevole dello Stato membro, della sua zona o del suo compartimento. I punti di campionamento devono inoltre essere rappresentativi dei diversi ecosistemi nei quali vivono le popolazioni selvatiche sensibili, ossia sistemi marini, estuari, sistemi fluviali e lacustri. 31

36 Se è prescritta una sorveglianza mirata delle popolazioni selvatiche a norma dell'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma, della direttiva 2006/88/CE, i crostacei da prelevare devono essere selezionati secondo le seguenti modalità: i) negli estuari e nelle aree marine, devono essere selezionate una o più delle specie seguenti: Carcinus maenas, Cancer pagurus, Eriocheir sinensis, Liocarcinus depurator, Liocarcinus puber, Crangon crangon, Homarus gammarus, Palaemon adspersus oppure specie di gamberi peneidi, ossia Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Penaeus semisulcatus. Se tali specie non sono presenti, il campione deve essere rappresentativo di tutte le altre specie sensibili di decapodi presenti. Data l'ampia gamma di specie ospiti sensibili, gli esemplari ospiti possono essere scelti tra generi o famiglie dei decapodi nei quali la sensibilità è stata dimostrata per via sperimentale o in natura; ii) nei fiumi e nei laghi devono essere selezionate una o più delle specie seguenti: Pacifastacus leniusculus, Astacus leptodactylus, Austropotamobius pallipes oppure Orconectes limosus. Se tali specie non sono presenti, il campione deve essere rappresentativo di tutte le altre specie sensibili di decapodi presenti. Data l'ampia gamma di specie ospiti sensibili, gli esemplari ospiti possono essere scelti tra generi o famiglie dei decapodi nei quali la sensibilità è stata dimostrata per via sperimentale o in natura; iii) se sono presenti crostacei deboli o morenti, il prelievo deve comprendere innanzitutto tali soggetti. Se tali crostacei non sono presenti, il prelievo deve comprendere crostacei di coorti di diverse taglie, in particolare esemplari giovani e adulti delle specie sensibili selezionate, rappresentati in modo proporzionale nel campione. I.2. I.2.1. Prescrizioni specifiche per il riconoscimento dello stato sanitario di categoria I in relazione a WSD Programmi di sorveglianza a) Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, con stato sanitario di categoria III, come da allegato III, parte B, della direttiva 2006/88/CE, relativamente a WSD, può ottenere lo stato sanitario di categoria I in relazione a tale malattia elencata tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, di detta direttiva, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, risultano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V di detta direttiva e tutte le aziende, nonché, se prescritto dall'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma, della direttiva 2006/88/CE, tutti i punti di campionamento di popolazioni selvatiche selezionati in conformità a tale punto, sono stati sottoposti al seguente programma di sorveglianza biennale, che comprende ispezioni sanitarie e il prelievo di campioni da sottoporre a prova. Le aziende o i punti di campionamento devono essere stati sottoposti a ispezioni sanitarie e prelievo di campioni, per un periodo minimo di due anni consecutivi come indicato alla tabella 6.A della sezione II. Durante detto periodo di due anni le prove di tutti i campioni, effettuate con i metodi diagnostici di cui al punto II.2, devono aver prodotto risultati negativi per l'infezione da WSD e deve essere stato escluso qualsiasi sospetto di WSD applicando i metodi diagnostici di cui al punto II.3. b) se, durante l'attuazione del programma di sorveglianza indicato alla lettera a), viene confermata l'infezione da virus WSS in un'azienda inclusa in detto programma di sorveglianza, e pertanto le viene revocato lo stato sanitario di categoria II, tale azienda può riottenere immediatamente il proprio stato sanitario di categoria II e continuare ad attuare il programma di sorveglianza per ottenere lo status di indenne da malattia senza attuare un programma di eradicazione come indicato al punto I.2.2 purché rispetti le seguenti condizioni: i) è un'azienda continentale il cui stato sanitario relativamente a WSD è indipendente dallo stato sanitario relativamente a tale malattia elencata delle acque naturali circostanti, come da allegato V, parte II, punto 3, della direttiva 2006/88/CE; ii) è stata svuotata, pulita, disinfettata e sottoposta al fermo degli impianti; la durata del fermo deve essere di almeno sei settimane; iii) è stata ripopolata con crostacei provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I relativamente a WSD. 32

37 I.2.2. Programmi di eradicazione I Prescrizioni generali Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento, con stato sanitario di categoria V relativamente a WSD, può ottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a tale malattia elencata quando tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, siano state sottoposte almeno al seguente programma di eradicazione: a) le misure minime di lotta stabilite al capo V, sezione 4, della direttiva 2006/88/CE devono essere state effettivamente applicate e deve essere stata stabilita una zona di protezione, come previsto all'articolo 32, lettera b), di detta direttiva, che comprenda una zona riservata alla protezione e una zona di sorveglianza, in prossimità delle aziende ufficialmente dichiarate infette da WSD. La zona di protezione deve essere stata definita in base ad un'analisi caso per caso, tenendo presenti i fattori agenti sul rischio di diffusione di WSD ai crostacei d'allevamento e selvatici, quali: il numero di morti, il tasso e la distribuzione della mortalità dei crostacei nelle aziende infette da WSD; la distanza delle aziende vicine e la loro densità; le aziende di contatto; le specie presenti nelle aziende; le pratiche di allevamento applicate nelle aziende infette e nelle aziende limitrofe; le condizioni idrodinamiche ed altri fattori di rilevanza epidemiologica individuati. Per l'istituzione delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza si applicano le seguenti prescrizioni minime: i) deve essere istituita una zona riservata alla protezione nelle immediate vicinanze di un'azienda ufficialmente dichiarata infetta da WSD che deve corrispondere: (1) nelle aree marine e degli estuari: a una zona circolare di raggio pari almeno ad un'escursione di marea o ad almeno 5 km se questa misura è superiore, con centro nell'azienda ufficialmente dichiarata infetta da WSD, oppure un'area equivalente determinata in base a dati appropriati di natura idrodinamica o epidemiologica; oppure (2) nelle acque dolci: all'intero bacino idrografico dell'azienda ufficialmente dichiarata infetta da WSD; l'autorità competente può limitare l'estensione della zona riservata alla protezione a parti del bacino idrografico, purché non risulti compromessa la prevenzione della diffusione della WSD; ii) deve essere istituita una zona di sorveglianza all'esterno della zona riservata alla protezione e corrispondere: (1) nelle aree marine: a una zona, circostante la zona riservata alla protezione, in cui le escursioni di marea si sovrappongono; oppure una zona, circostante la zona riservata alla protezione, compresa in un cerchio del raggio di 10 km dal centro della zona riservata alla protezione; oppure un'area equivalente determinata in base a dati appropriati di natura idrodinamica o epidemiologica; oppure (2) nelle acque dolci: a una zona estesa, esterna alla zona riservata alla protezione istituita; b) tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, all'interno della zona riservata alla protezione non dichiarata ufficialmente infetta da WSD, devono essere sottoposte ad un'indagine ufficiale che comprenda almeno gli elementi seguenti: i) la raccolta di campioni da sottoporre a prova, di 10 crostacei, se sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem compatibili con un'infezione da WSD, o di 150 crostacei, se non sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem; e ii) un controllo sanitario; nelle aziende per le quali le prove di cui al punto i) hanno prodotto risultati negativi, le ispezioni sanitarie devono continuare una volta al mese nella stagione in cui è probabile che la temperatura dell'acqua raggiunga il proprio livello massimo annuale, fino a che sia stata revocata la zona riservata alla protezione in conformità al punto I.2.2.1, lettera c); 33

38 c) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da WSD devono essere svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti. La durata del periodo di fermo deve essere di almeno sei settimane. Quando tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette sono state svuotate, si applica un periodo di almeno tre settimane di fermo degli impianti sincronizzato. Il presente paragrafo si applica anche alle aziende nuove ufficialmente dichiarate infette durante l'attuazione del programma di eradicazione. Quando viene effettuato il fermo degli impianti delle aziende dichiarate ufficialmente infette le zone riservate alla protezione vengono trasformate in zone di sorveglianza. L'autorità competente può decidere di imporre lo svuotamento, la pulizia, la disinfezione e il fermo degli impianti in altre aziende all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite. La durata del fermo degli impianti è determinata dall'autorità competente in base ad una valutazione dei rischi caso per caso; d) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette e tutte le altre aziende sottoposte al fermo degli impianti all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite devono essere ripopolate: i) con crostacei provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I relativamente a WSD; oppure ii) per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, con crostacei provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti che dispongono di un programma di sorveglianza di WSD approvato. Si procede al ripopolamento solo quando tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da WSD sono state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti in conformità al punto I.2.2.1, lettera c). e) tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, entro uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento incluso nel programma di eradicazione e, nei casi in cui è prescritta la sorveglianza delle popolazioni selvatiche, i punti di campionamento selezionati a norma dell'allegato V, parte I, punto 2, secondo comma, di detta direttiva, devono essere sottoposti successivamente almeno al programma di cui al punto I.2.1. I Prescrizioni per riottenere il riconoscimento dello status di indenne da malattia relativamente a WSD per i compartimenti continentali che comprendono una sola azienda precedentemente dichiarata indenne da WSD Un compartimento continentale comprendente una sola azienda con stato sanitario di categoria I relativamente a WSD e il cui stato sanitario relativamente a tale malattia elencata è indipendente dalle acque naturali circostanti come stabilito all'allegato V, parte II, punto 3, della direttiva 2006/88/CE, e il cui stato sanitario di categoria I è stato revocato a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, di detta direttiva, può riottenere lo stato sanitario di categoria I relativamente a WSD immediatamente dopo che l'autorità competente ha confermato che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'azienda infetta da WSD è stata svuotata, pulita, disinfettata e sottoposta al fermo degli impianti; la durata del periodo di fermo deve essere stata di almeno sei settimane; b) l'azienda infetta da WSD deve essere stata ripopolata con crostacei provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I relativamente a WSD. I.3. Prescrizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente a WSD (stato sanitario di categoria I) Se è prescritta una sorveglianza mirata per il mantenimento dello stato sanitario di categoria I, a norma dell'articolo 52 della direttiva 2006/88/CE, tutte le aziende che detengono specie sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II, di detta direttiva, entro lo Stato membro in questione, una sua zona o un suo compartimento, sono sottoposte a ispezioni sanitarie e campionamento in conformità alla tabella 6.B di cui alla sezione II, tenendo conto del rischio per l'azienda di contrarre la WSD. Negli Stati membri o loro zone o compartimenti nei quali il numero delle aziende è limitato e la sorveglianza mirata in tali aziende non fornisce sufficienti dati epidemiologici i programmi di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne da malattia comprendono punti di campionamento selezionati come previsto dal punto I.1. 34

39 Tali punti di campionamento devono essere ispezionati e soggetti a campionamento a rotazione, coprendo il 50 % dei punti di campionamento ogni anno. Il campionamento deve essere effettuato in conformità alla tabella 6.B. di cui alla sezione II. I campioni devono essere selezionati, preparati ed esaminati in conformità ai metodi diagnostici e di campionamento di cui alla sezione II e gli esami di laboratorio devono aver prodotto risultati negativi per quanto riguarda l'agente della WSD. È possibile mantenere lo status di indenne da malattia solo se tutti i campioni sottoposti a prova utilizzando i metodi diagnostici di cui al punto II.2 risultano negativi a WSD e se qualsiasi sospetto di WSD è stato escluso in conformità ai metodi di indagine ufficiale e diagnostici di cui al punto II.3. I.4. Prescrizioni per la revoca delle misure di contenimento di cui all'articolo 39 della direttiva 2006/88/CE (passaggio dallo stato sanitario di categoria V allo stato di categoria III) relativamente alla WSD Uno Stato membro, una sua zona o un suo compartimento con stato sanitario di categoria V relativamente a WSD può ottenere lo stato sanitario di categoria III relativamente a tale malattia elencata alle seguenti condizioni: a) sono state rispettate le prescrizioni di cui al punto I.2.2.1, lettere a), b) e c). Qualora il fermo dell'impianto non sia tecnicamente possibile, le aziende interessate saranno soggette ad una misura alternativa che fornisca garanzie quasi simili dell'eliminazione del virus ISA dall'ambiente dell'azienda; b) tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette e tutte le altre aziende soggette a fermo degli impianti o ad una misura alternativa a norma della lettera a) all'interno delle zone riservate alla protezione e di sorveglianza istituite sono state ripopolate con pesci provenienti da Stati membri, loro zone o compartimenti con uno stato sanitario di categoria I, II o III relativamente a WSD. c) il ripopolamento è stato effettuato solo dopo che tutte le aziende ufficialmente dichiarate infette da WSD siano state svuotate, pulite, disinfettate e sottoposte al fermo degli impianti o a misure alternative a norma della lettera a); d) non vi è stato nessun rilevamento di WSD durante il periodo di due anni successivo al completamento delle misure di cui alle lettere a) e b) e i sospetti manifestatisi durante questo periodo sono stati esclusi applicando le procedure di cui al punto II.3. II. II.1. Metodi diagnostici e di campionamento Campioni I campioni di epidermide tegumentaria, dissezionati o contenuti nelle appendici locomotorie, nei pleopodi, nelle parti boccali o nelle branchie dell'animale sottoposto a prova sono fissati in etanolo al 95 % prima della preparazione dei campioni per l'analisi two-step PCR. Si possono raccogliere altri campioni, fissati per istologia e microscopia elettronica a trasmissione, al fine di confermare i dati diagnostici ottenuti dall'analisi PCR. II.2. Metodi diagnostici per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da WSD Il metodo diagnostico da utilizzare per l'ottenimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente a WSD, seguendo i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati di cui all'allegato II, parte 6, è l'analisi two-step PCR. Qualora l'analisi two-step PCR dia un risultato positivo, questo va corroborato con sequenziamento dell'amplicon prima di attuare le prime misure di lotta di cui all'articolo 28 della direttiva 2006/88/CE, se possibile, in concreto, mettendo in evidenza sintomi patognomonici di WSD negli ospiti sensibili selezionati, mediante istologia e microscopia elettronica a trasmissione. II.3. Indagini ufficiali e metodi diagnostici per escludere il sospetto o confermare la presenza dell'infezione da WSD Quando è necessario confermare la presenza dell'infezione da WSD o escluderne il sospetto a norma dell'articolo 28 della direttiva 2006/88/CE, si devono applicare le seguenti procedure di ispezione, campionamento e prova: a) l'indagine ufficiale deve comprendere almeno un'ispezione sanitaria e il prelievo di un campione di 10 crostacei, se sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem compatibili con un'infezione da WSD, o di 150 crostacei, se non sono stati riscontrati sintomi clinici o post-mortem. I campioni devono essere sottoposti a prova applicando i metodi diagnostici indicati al punto II.2 (two-step PCR); 35

40 b) la presenza di WSD si considera confermata se un'analisi two-step PCR, seguita da sequenziamento, con l'applicazione dei metodi e delle procedure diagnostici particolareggiati di cui all'allegato II, parte 6, risulta positiva al virus WSS, e se negli ospiti selezionati sono presenti sintomi patognomonici di WSD. Il sospetto di WSD può essere escluso se tale prova non rivela ulteriore evidenza della presenza di WSD. Tabella 6.A Programma di sorveglianza per Stati membri, zone e compartimenti per il periodo biennale di controllo che precede il riconoscimento dello status di indenne da malattia relativamente a WSD di cui al punto I.2.1. Numero di ispezioni cliniche all'anno Numero di esami di laboratorio all'anno Numero di crostacei nel campione Aziende o punti di campionamento Tabella 6.B Programmi di sorveglianza per gli Stati membri, loro zone o compartimenti al fine di mantenere lo status di indenne da malattia relativamente a WSD di cui al punto I.3. Livello di rischio Numero di ispezioni sanitarie Numero di esami di laboratorio Numero di crostacei nel campione Elevato 1 all'anno 1 ogni 2 anni 150 Medio 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni 150 Basso 1 ogni 2 anni 1 ogni 4 anni

41 ALLEGATO II METODI E PROCEDURE DIAGNOSTICI PARTICOLAREGGIATI I. Introduzione Il presente allegato stabilisce le procedure particolareggiate per i metodi diagnostici da usare per gli esami di laboratorio nel corso dei programmi di eradicazione e sorveglianza di cui all'allegato I della presente decisione e al fine di confermare o escludere la sospetta presenza delle seguenti malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE («malattie elencate») a norma dell'articolo 57, lettera b), di detta direttiva: 1. Setticemia emorragica virale (VHS) Parte 1 2. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Parte 1 3. Herpesvirus della carpa koi (KHVD) Parte 2 4. Anemia infettiva del salmone (ISA) Parte 3 5. Infezione da Marteilia refringens Parte 4 6. Infezione da Bonamia ostreae Parte 5 7. Malattia dei punti bianchi (WSD) Parte 6 II. Definizioni Ai fini del presente allegato per «terreno di trasporto» si intende un terreno di coltura cellulare con aggiunta di siero fetale bovino al 10 % e 200 I.U. di penicillina, 200 μg di streptomicina e 200 μg di kanamicina per millilitro, o con altri antibiotici di provata efficacia. PARTE 1 METODI E PROCEDURE DIAGNOSTICI PARTICOLAREGGIATI PER LA SORVEGLIANZA E LA CONFERMA DI INFEZIONI DA IHN E VHS I. Metodi e procedure diagnostici per la sorveglianza delle infezioni da VHS e IHN Durante il campionamento e lo svolgimento di esami di laboratorio finalizzati all'ottenimento o al mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente a IHN o VHS, di cui all'allegato I, parte 1, sezione I, utilizzando i metodi diagnostici stabiliti in detto allegato, parte 1, punti II.1 e II.2, si applicano i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati esposti nei seguenti punti da I.1 a I.6. I.1. I.1.1. Preparazione e spedizione dei campioni ittici Tessuti per l'esame virologico su coltura cellulare Prima della spedizione o del trasferimento dei campioni al laboratorio, si asportano dai pesci, con strumenti di dissezione sterili, frammenti degli organi da esaminare, che vengono posti in provette di plastica sterili contenenti terreno di trasporto. La quantità di materiale ittico idonea per l'esame virologico su coltura cellulare e l'analisi RT-qPCR dipende dalla taglia del pesce. Quindi nel caso degli avannotti i tessuti da prelevare saranno il pesce intero (se il corpo misura in lunghezza fino a 4 cm), le viscere compreso il rene (se il corpo misura in lunghezza da 4 a 6 cm) oppure, nel caso di pesci di taglia superiore, il rene, la milza, il cuore e/o l'encefalo, nonché il fluido ovarico dei pesci riproduttori nel periodo della fregola. In una provetta sterile contenente almeno 4 ml di terreno di trasporto si possono raccogliere fluido ovarico, liquido seminale o parti di organi provenienti da un massimo di 10 pesci, che costituiscono un campione composto da un solo pool. In ogni campione il tessuto deve pesare almeno 0,5 grammi (g). L'esame virologico su coltura cellulare deve iniziare quanto prima, e comunque non più tardi di 48 ore dalla raccolta dei campioni. In casi eccezionali l'esame virologico può iniziare al massimo entro 72 ore dalla raccolta del materiale da esaminare, purché tale materiale sia protetto da terreno di trasporto e possano essere soddisfatti i requisiti di temperatura durante il trasporto. 37

42 I.1.2. Campioni per l'analisi con reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa in tempo reale (RT-PCR o RT-qPCR) I campioni devono essere prelevati dai pesci secondo la procedura descritta al punto I.1.1 con uno strumento sterile e immessi in una provetta di plastica sterile contenente terreno di trasporto. In una provetta si possono raccogliere tessuti prelevati da 10 pesci al massimo, che costituiscono un campione composto da un solo pool. Se però la quantità di inoculo è limitata, si possono usare tessuti provenienti da massimo cinque pesci. In alternativa si possono raccogliere i campioni in soluzioni stabilizzanti dell'rna, ad esempio nella proporzione 0,2 g di tessuto/ml di soluzione secondo le raccomandazioni dei fabbricanti; ogni pesce deve però essere trattato individualmente e non va inserito in campioni composti da pool a motivo della piccola quantità di materiale da usare per l'estrazione. Al laboratorio possono essere inviati anche pesci interi. I.2. Spedizione dei campioni ittici Le provette contenenti tessuti ittici in terreno di trasporto per la coltivazione cellulare o l'analisi RT-PCR/ RT-qPCR vanno collocate in contenitori isolati, quali ad esempio scatole di polistirolo con pareti spesse, con sufficiente ghiaccio o altri agenti refrigeranti in modo da assicurare la bassa temperatura dei campioni durante il trasporto al laboratorio. Si deve però evitare che i campioni si congelino. La temperatura del campione durante il trasporto non deve mai superare i 10 C e, all'arrivo, nel contenitore deve ancora trovarsi del ghiaccio oppure uno o più blocchi di refrigerazione devono essere ancora parzialmente o totalmente congelati. Al laboratorio possono essere inviati anche pesci interi se durante il trasporto si possono soddisfare le condizioni di temperatura di cui al primo comma. I pesci interi devono essere avvolti in carta assorbente per essere poi spediti in sacchetti di plastica. Si possono anche inviare al laboratorio pesci vivi. I.3. I.4. I.4.1. I.4.2. Raccolta di materiale diagnostico supplementare Previa approvazione del laboratorio diagnostico, possono essere raccolti e preparati anche altri tessuti ittici in vista di ulteriori esami. Preparazione dei campioni per l'esame su coltura cellulare e la RT-qPCR Congelamento in casi eccezionali In caso di difficoltà pratiche che rendano impossibile trattare i campioni entro 48 ore dalla raccolta dei tessuti è ammesso congelare i campioni tissutali nel terreno di trasporto a 20 C o a temperatura inferiore ed eseguire gli esami virologici entro 14 giorni. I tessuti devono però essere congelati e scongelati una sola volta prima dell'esame. È necessario annotare e conservare tutte le informazioni sul motivo del congelamento dei campioni tissutali. Omogeneizzazione degli organi In laboratorio, il tessuto contenuto nelle provette viene interamente omogeneizzato (con stomacher, miscelatore o mortaio e pestello con sabbia sterile) e quindi messo in sospensione nel terreno di trasporto originale. Se il campione è costituito da un pesce intero di lunghezza inferiore a 4 cm, esso deve essere tritato con forbici o bisturi sterili previo asporto della parte del corpo situata dopo l'apertura anale. Se il campione è costituito da un pesce intero di lunghezza compresa tra 4 e 6 cm si prelevano le viscere compreso il rene. Se il campione è costituito da un pesce intero di lunghezza superiore a 6 cm, si prelevano campioni di tessuti secondo le modalità descritte al punto I.1. I campioni tissutali debbono essere tritati con forbici o bisturi sterili, omogeneizzati come descritto al primo comma e messi in sospensione nel terreno di trasporto. Il rapporto finale tra materiale tissutale e terreno di trasporto deve essere corretto in laboratorio per risultare 1:10. I.4.3. Centrifugazione dell'omogeneizzato L'omogeneizzato è centrifugato in una centrifuga refrigerata a temperatura compresa tra 2 C e 5 C e sottoposto ad una accelerazione tra e g per 15 minuti; il supernatante viene raccolto e può essere trattato per quattro ore a 15 C o per una notte a temperatura compresa tra 4 e 8 C con antibiotici. Se il campione è stato trasportato in terreno di trasporto si può omettere il trattamento del supernatante con antibiotici. In caso di difficoltà pratiche, quali un guasto della stufa termostatica o problemi con le colture cellulari, che rendano impossibile inoculare le cellule entro 48 ore dalla raccolta dei campioni tissutali, è possibile congelare il supernatante a 80 C ed eseguire gli esami virologici entro 14 giorni. 38

43 Se il supernatante raccolto viene conservato a 80 C entro le 48 ore successive al campionamento, esso può essere riutilizzato una sola volta per l'esame virologico. Prima dell'inoculazione delle cellule il supernatante viene miscelato con parti uguali di un gruppo di antisieri, opportunamente diluiti, dei sierotipi indigeni del virus della necrosi pancreatica infettiva (IPN) e il tutto viene incubato minimo un'ora a 15 C o massimo 18 ore a 4 C. Il titolo dell'antisiero deve essere di almeno 1:2 000 in una prova di neutralizzazione delle placche al 50 %. Il trattamento di tutti gli inoculi con antisiero del virus dell'ipn serve a impedire che si sviluppino nelle colture cellulari inoculate effetti citopatogeni (CPE) provocati dal virus dell'ipn. Si riduce in tal modo la durata degli esami virologici, nonché il numero di casi in cui la comparsa di CPE dovrebbe essere considerata potenzialmente indicativa di virus della VHS o dell'ihn. Se i campioni provengono da unità di produzione considerate indenni da IPN, si può omettere il trattamento degli inoculi con il relativo antisiero. I.4.4. Preparazione dei campioni per i programmi di sorveglianza basati su analisi RT-PCR e RT-qPCR Se i campioni sono stati raccolti in terreno di trasporto si segue la procedura indicata ai punti I.4.2 e I.4.3. Dopo la centrifugazione il supernatante viene raccolto e si estrae il DNA. Se non si procede ad esami ulteriori immediatamente dopo la centrifugazione i campioni sono immediatamente congelati a 20 C o a temperatura inferiore. Per l'analisi dei tessuti ittici conservati in soluzione stabilizzante dell'rna si procede alle seguenti operazioni supplementari entro i periodi di tempo indicati per i campioni conservati alle diverse temperature: campioni conservati a 37 C: un giorno; campioni conservati a 25 C: una settimana; campioni conservati a 4 C: un mese; campioni conservati a 20 C: senza limite di tempo. I campioni composti da pool conservati in soluzione stabilizzante dell'rna vanno trattati come campioni individuali conservati in soluzione stabilizzante dell'rna. Per i campioni composti da pool conservati in soluzione stabilizzante dell'rna il quantitativo del campione non deve superare quanto indicato nelle raccomandazioni del fabbricante per l'estrazione con kit per il DNA, come RNeasy Mini kits (Qiagen) o prodotti simili. Se il campione composto da pool contiene una quantità superiore, i kit di estrazione o i metodi devono essere adattati di conseguenza. I campioni raccolti in soluzioni stabilizzanti dell'rna non vanno usati per la coltura cellulare. I.4.5. Campioni composti da pool per analisi RT-qPCR Dato che i protocolli per RT-qPCR indicati hanno una sensibilità simile o superiore a quella dei metodi di coltura cellulare, è ammesso utilizzare per l'analisi PCR il supernatante proveniente da materiale tissutale omogeneizzato ottenuto da un campione composto da pool di organi (fino a 10 pesci) in terreno di coltura cellulare. Tuttavia, data la quantità molto inferiore di inoculo usata per l'analisi PCR al confronto con la coltura cellulare, tutti i tessuti ittici devono essere omogeneizzati attentamente prima di raccogliere il materiale per l'estrazione. Si applica lo stesso principio anche se i campioni sono raccolti in soluzione stabilizzante dell'rna. In tal caso però è spesso difficile raccogliere materiale rappresentativo che può provenire anche da 10 pesci in una sola provetta, per cui il numero di pesci per ogni campione composto da pool viene ridotto a un numero compreso tra 2 e 5. I.5. I.5.1. Esame virologico su coltura cellulare Colture cellulari e terreni La linea cellulare BF-2 (fibroblasto del persico sole) o la linea cellulare RTG-2 (gonade di trota iridea) e cellule di Epithelioma papulosum cyprini (EPC) o di Fathead minnow (pimephales promelas) (FHM) sono coltivate a temperatura da 20 a 30 C in un terreno adatto, specificamente il terreno di coltura di Eagle (MEM) o sue modifiche, con aggiunta di siero fetale bovino al 10 % e di antibiotici a concentrazioni standard. 39

44 Se le cellule sono coltivate in fiale chiuse, il terreno deve essere tamponato con bicarbonato. Il terreno utilizzato per la coltura di cellule in unità aperte può essere tamponato con tris(idrossimetil)amminometano cloridrato (Tris-HCl) (23 mm) e bicarbonato di sodio (6 mm). Il ph deve essere di 7,6 ± 0,2. Le colture cellulari da utilizzare per l'inoculazione con il materiale tissutale ittico devono essere fresche, normalmente, se possibile, monostrati di colture cellulari di un giorno; è comunque accettabile che abbiano da 4 a 48 ore. Le cellule devono essere in fase di crescita al momento dell'inoculazione. I.5.2. Inoculazione delle colture cellulari La sospensione di organi trattata con antibiotici deve essere inoculata nelle colture cellulari in due diluizioni, che sono la diluizione primaria e, in aggiunta, una diluizione 1:10 della precedente, che hanno come esito diluizioni finali del materiale tissutale in terreno di coltura cellulare rispettivamente di 1:100 e 1:1 000, per prevenire interferenze omologhe. Come indicato al punto I.5.1 devono essere inoculate almeno due linee cellulari. Il rapporto tra la dimensione dell'inoculo e il volume del terreno di coltura cellulare dovrebbe approssimarsi a 1:10. Per ogni diluizione ed ogni linea cellulare si utilizza una superficie cellulare minima di circa 2 cm 2, corrispondente ad un pozzetto su una piastra di coltura cellulare di 24 pozzetti. Si utilizzano ove possibile piastre per colture cellulari. I.5.3. Incubazione delle colture cellulari Le colture cellulari inoculate sono incubate alla temperatura di 15 C per 7-10 giorni. Se il colore del terreno di coltura cellulare vira dal rosso al giallo e indica quindi una acidificazione del terreno, occorre regolare il ph con una soluzione di bicarbonato sterile o sostanze equivalenti, in modo da garantire la sensibilità delle cellule all'infezione virale. Almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando si sospetta una ridotta sensibilità delle cellule, si procede alla titolazione delle scorte congelate dei virus della VHS e dell'ihn per controllare la sensibilità delle colture cellulari all'infezione. Si deve utilizzare ove possibile la procedura di cui alla sezione III. I.5.4. I.5.5. Microscopia Le colture cellulari inoculate devono essere controllate regolarmente, almeno 3 volte per settimana, per individuare la comparsa di CPE mediante ingrandimento di Qualora si constati chiaramente la presenza di CPE, si inizia immediatamente la procedura di identificazione del virus secondo quanto disposto al punto I.6. Subcoltivazione Se dopo 7-10 giorni di incubazione primaria non si sono sviluppati CPE, si effettua una subcoltivazione di cellule colturali fresche, utilizzando una superficie cellulare simile a quella della coltura principale giorni dopo l'inoculazione vengono inserite in un pool, in base alla linea cellulare, alcune aliquote del terreno (supernatante) di tutte le colture o tutti i pozzetti che costituiscono la coltura primaria. Tali pool vengono successivamente inoculati in colture cellulari omologhe non diluite e diluite in proporzione 1:10 (che danno come esito diluizioni finali del supernatante rispettivamente di 1:10 e 1:100) come descritto al punto I.5.2. Alternativamente si possono inoculare aliquote del 10 % del terreno che costituisce la coltura primaria direttamente in un pozzetto contenente una coltura cellulare fresca (subcoltivazione da pozzetto a pozzetto). L'inoculazione può essere preceduta da preincubazione delle diluizioni con l'antisiero del virus IPN, ad una diluizione adeguata come descritto al punto I.4.3. Le colture inoculate vengono poi incubate per 7-10 giorni alla temperatura di 15 C, effettuando le osservazioni di cui al punto I.5.4. Se nei primi 3 giorni di incubazione si sviluppano CPE tossici, si deve eseguire in quella fase una subcoltivazione, ma le cellule devono essere in tal caso incubate per 7 giorni e nuovamente subcoltivate con ulteriore incubazione per altri 7 giorni. Se si sviluppano CPE tossici dopo 3 giorni, le cellule devono essere subcoltivate una volta e incubate per un totale di 14 giorni dall'inoculazione primaria. Negli ultimi 7 giorni di incubazione non deve emergere prova di tossicità. Se, nonostante il trattamento con antibiotici, si verifica una contaminazione batterica, la subcoltivazione deve essere preceduta da centrifugazione del supernatante (da a g) per minuti a 2-5 C e/o da filtraggio del supernatante su filtro di 0,45 μm (membrana a basso assorbimento proteico), o entrambi. Inoltre la subcoltivazione deve seguire le procedure già descritte in caso di CPE tossici al quarto comma del presente punto. Se non si manifestano CPE la prova può essere dichiarata negativa. 40

45 I.6. Identificazione del virus Se in una coltura cellulare sono stati osservati CPE, il terreno (supernatante) viene raccolto ed esaminato mediante una o più delle seguenti tecniche: saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), immunofluorescenza (IF), neutralizzazione, analisi RT-PCR o RT-qPCR. Se le prove non hanno permesso un'identificazione definitiva del virus entro una settimana, il supernatante deve essere inviato, per l'identificazione immediata, al laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio dell'ue di riferimento per le malattie dei pesci di cui all'allegato VI della direttiva 2006/88/CE. I.6.1. ELISA Si deve eseguire un saggio ELISA sandwich per individuare l'isolato del virus. Le piastre per microtitolazione vanno rivestite con 50 μl/pozzetto (0,9 pg) di una soluzione di immunoglobuline (Ig) di sieri anti-virus dell'ihn o anti-virus della VHS di coniglio purificate con proteina A, di qualità riconosciuta, diluite in un tampone di carbonato (ph 9,6) contenente 15 mm di sodio azide e incubate a 4 C per un periodo compreso tra 18 ore e 2 settimane. Su una piastra di diluizione ogni campione, contenente 1 % di Triton X-100 e i controlli positivi, deve essere diluito con la soluzione tampone [ossia una soluzione salina tamponata al fosfato (PBS)-T-BSA, 1 % BSA] a 4 diverse diluizioni: non diluita, 1:4, 1:16, 1:64. Le piastre per saggio ELISA devono essere lavate in PBS contenente 0,05 % di Tween 20 (PBS-T) e 50 μl di ogni diluizione vanno trasferiti dalla piastra di diluizione alla piastra ELISA lavata e rivestita. Le piastre ELISA devono poi essere incubate 30 minuti a 37 C. Si devono poi lavare e incubare 30 minuti a 37 C in presenza di anticorpi monoclonali specifici (ossia MAb IP5B11 per l'identificazione del virus della VHS e Hyb per il virus dell'ihn). 50 μl di anticorpi di coniglio antitopo coniugati a perossidasi di rafano (HRP) diluiti a 1:1 000 in PBS-T-BSA sono trasferiti sulla piastra ELISA. Infine, dopo un nuovo lavaggio, le reazioni sono avviate dall'aggiunta di 50 μl di ortofenilendiammina (OPD) per pozzetto. Le piastre ELISA devono essere incubate per 20 minuti a temperatura ambiente al buio, e la reazione deve essere fermata aggiungendo 100 μl di 0,5 M H 2 SO 4 per pozzetto. L'assorbanza va monitorata ad una lunghezza d'onda di 492 e 620 nm in un lettore ELISA. I campioni sono dichiarati positivi o negativi dopo aver confrontato i risultati del saggio con i valori di assorbanza dei controlli negativi e positivi. In linea generale i campioni con assorbanza totale (A) < 0,5 per materiale non diluito sono considerati negativi, i campioni i cui valori A sono compresi tra 0,5 e 1,0 sono considerati sospetti e i campioni con valori A > 1,0 sono considerati positivi. Si possono utilizzare altre versioni del saggio ELISA di analoga provata efficacia in sostituzione della versione qui indicata. I.6.2. Immunofluorescenza (IF) L'identificazione degli agenti patogeni elencati virus della VHS e virus dell'ihn si effettua infettando le cellule in piastre «Black» a 96 pozzetti, piastre convenzionali a 24 pozzetti o piastre a coprivetrino a 24 pozzetti. Se il virus dell'ihn o della VHS o entrambi sono individuati infettando cellule su vetrini si applica il protocollo seguente: a) i vetrini sono seminati con cellule ad una densità che conduca ad una confluenza del % dopo 24 ore di coltivazione. Si utilizzano a tale scopo ove possibile cellule EPC a causa della loro forte aderenza alle superfici vetrose, ma si possono usare anche altre linee cellulari, ad esempio BF-2, RTG-2 o FHM. 150 μl di supernatante di coltura cellulare a due diluizioni diverse (1:10 e 1:1 000) sono inoculati in due esemplari su colture monostrato di un giorno e incubati a 15 C per 24 ore; b) si deve rimuovere successivamente il terreno di coltura cellulare e i monostrati di cellule infette devono essere fissati con 0,5 ml di soluzione acquosa di acetone ghiacciata (80 % vol:vol). La fissazione avviene sotto cappa da laboratorio per 15 minuti a temperatura ambiente, poi la soluzione di acetone è rimossa e i vetrini asciugati all'aria per almeno 30 minuti. A questo punto le piastre devono essere esaminate immediatamente o conservate a 20 C per essere usate in seguito; c) gli anticorpi monoclonali specifici (ossia MAb IP5B11 per il virus della VHS e Hyb per il virus dell'ihn) devono essere diluiti in 0,01 M di PBST, con ph 7,2, alla diluizione raccomandata dal fornitore degli anticorpi monoclonali; da 50 a 100 μl per pozzetto vengono aggiunti al monostrato fissato, e le piastre vengono poi incubate per un'ora a 37 C in una camera umida; 41

46 d) i vetrini sono lavati delicatamente tre volte con PBS contenente 0,05 % Tween-20 (PBS-T), e il tampone viene rimosso completamente dopo l'ultimo risciacquo. Le cellule devono successivamente essere incubate per un'ora a 37 C con anticorpi anti-immunoglobulina di topo coniugati a isotiocianato di fluoresceina (FITC) o tetrametilrodamina-5-(e 6-)isotiocianato (TRITC), utilizzati come anticorpi primari, diluiti secondo le istruzioni del fornitore prima di ripetere il lavaggio in PBS-T, seguito da asciugatura. Le colture colorate devono essere montate su vetrini con una soluzione fisiologica di glicerolo ed esaminate sotto luce ultravioletta incidente, utilizzando oculari da 10 o da 12 ingrandimenti ed obiettivi da 25 o da 40 con aperture rispettivamente > 0,7 e > 1,3. In alternativa, sono ammesse altre tecniche di IF (per quanto riguarda le colture cellulari, la fissazione e gli anticorpi di riferimento) purché di analoga provata efficacia. I.6.3. Neutralizzazione Le cellule presenti nel supernatante raccolto devono essere eliminate per centrifugazione (tra e g) o per filtraggio su membrana (0,45 μm) con membrana a basso assorbimento proteico e il supernatante deve essere diluito nelle proporzioni 1:100 e 1: nel terreno di coltura cellulare. Alcune aliquote di almeno due diluizioni del supernatante sono mescolate e inoculate per 60 minuti a 15 C separatamente con aliquote uguali delle seguenti soluzioni: a) siero contenente anticorpo specifico del gruppo contro il virus della VHS ad una diluizione di 1:50 (vol:vol); b) siero contenente anticorpo specifico del gruppo contro il virus dell'ihn ad una diluizione di 1:50 (vol:vol); c) gruppo di antisieri dei sierotipi indigeni del virus dell'ipn ad una diluizione di 1:50 (vol:vol); d) solo terreno (controllo positivo). Almeno due colture cellulari devono essere inoculate con 50 μl ciascuna del miscuglio supernatante-siero di ogni virus e poi incubate a 15 C. L'apparizione di CPE deve essere osservata come descritto al punto I.5.4. Ceppi e isolati del virus della VHS che non reagiscono al test di neutralizzazione devono essere identificati con IF o con saggio ELISA In alternativa sono ammessi altri test di neutralizzazione, purché di analoga provata efficacia. I.6.4. RT-PCR/RT-qPCR I Preparazione dell'rna virale Ogni manipolazione dell'rna deve avvenire su ghiaccio utilizzando dei guanti. L'RNA va purificato con il metodo fenolo-cloroformio o per affinità mediante colonnine, secondo le istruzioni del fabbricante. Si posso utilizzare kit disponibili in commercio di estrazione dell'rna tali da produrre RNA di alta qualità, adatto all'uso con i protocolli RT-PCR descritti in dettaglio più oltre. L'RNA va rimesso in sospensione in acqua distillata priva di RNAsi (ossia acqua trattata con pirocarbonato di dietile a 0,1 %) o un tampone di eluizione idoneo. I RT-PCR Per la rilevazione del virus dell'ihn sono utilizzati i primer seguenti: primer forward 5 -AGA-GAT-CCC-TAC-ACC-AGA-GAC-3 ; primer reverse 5 -GGT-GGT-GTT-GTT-TCC-GTG-CAA-3. Si utilizzano i cicli seguenti (RT-PCR a una fase): 1 ciclo: 50 C per 30 minuti; 1 Ciclo: 95 C per 2 minuti; 30 cicli: 95 C per 30 secondi, 50 C per 30 secondi, 72 C per 60 secondi; 1 Ciclo: 72 C per 7 minuti e macerare a 4 C. Per la rilevazione del virus della VHS sono utilizzati i primer seguenti: VN For 5 -ATG-GAA-GGA-GGA-ATT-CGT-GAA-GCG-3 ; VN Rev 5 -GCG-GTG-AAG-TGC-TGC-AGT-TCC-C-3. 42

47 Si utilizzano i cicli seguenti (RT-PCR a una fase): 50 C per 30 minuti, 95 C per 15 minuti, 35 cicli a 94 C per 30 secondi, 55 C per 30 secondi, e 68 C per 60 secondi. La reazione va poi mantenuta a 68 C per 7 minuti. La quantità e la specificità delle reazioni di RT-PCR devono essere valutate con elettroforesi su gel di agarosio all'1,5 % con bromuro di etidio e osservate con transilluminazione UV. Si può osservare un amplicon di PCR di 693 coppie di basi (bp) per il virus dell'ihn. Per il virus della VHS la dimensione è di 505 coppie di basi. I risultati della PCR possono variare in funzione delle condizioni in cui si utilizza tale tecnica, ossia può rendersi necessaria un'ottimizzazione dei protocolli termici in funzione del termociclatore utilizzato. Possono inoltre presentarsi falsi positivi a causa di un errato appaiamento (annealing) del primer o di contaminazione in laboratorio. Si devono quindi prevedere idonei controlli positivi e negativi e amplicon a sequenza positiva e negativa per evitare dubbi. Per i primer del virus della VHS è prescritta particolare attenzione quando si utilizzano cellule BF-2 in quanto i primer possono reagire con il DNA o l'rna della linea cellulare e produrre falsi positivi di dimensioni simili. Se si sottopone a prova un supernatante ottenuto da cellule BF-2 tutti i frammenti amplificati con PCR devono essere sequenziati. I Rilevamento del virus della VHS mediante RT-qPCR Per il virus della VHS si deve eseguire l'amplificazione usando i primer e la sonda qui indicati: primer forward: 5 -AAA-CTC-GCA-GGA-TGT-GTG-CGT-CC-3 ; primer reverse: 5 -TCT-GCG-ATC-TCA-GTC-AGG-ATG-AA-3 ; e sonda: 5 -FAM-TAG-AGG-GCC-TTG-GTG-ATC-TTC-TG-BHQ1. RT-qPCR a una fase: Su ogni piastra trattata devono essere inseriti controlli negativi e positivi. Successione dei cicli: 50 C per 30 minuti, 95 C per 15 minuti, 40 cicli a 94 C per 15 secondi, 60 C per 40 secondi, e 72 C per 20 secondi; da adattare se necessario. In alternativa sono ammesse altre versioni dei saggi RT-PCR o RT-qPCR, purché di analoga provata efficacia. I Rilevamento del virus dell'ihn mediante RT-qPCR Per il virus dell'ihn si deve eseguire l'amplificazione usando i primer e la sonda qui indicati: primer forward: 5 - AGA-GCC-AAG-GCA-CTG-TGC-G-3 ; primer reverse: 5 - TTCTTTGCGGCTTGGTTGA 3 ; e sonda: 5 6FAM-TGAGACTGAGCGGGACA-NFQ/MGB. Two-step RT-qPCR: Poiché l'analisi si fonda su un'amplificazione in due fasi è necessario prestare particolare attenzione nel manipolare le provette tra una reazione e l'altra in modo da impedire la contaminazione. Successione dei cicli (dopo la fase RT): 50 C per 2 minuti, 95 C per 10 minuti, seguiti da 40 cicli a 95 C per 15 secondi e 60 C per 1 minuto; da adattare se necessario. In alternativa sono ammesse altre versioni dei saggi RT-PCR o RT-qPCR, purché di analoga provata efficacia. II. Metodi e procedure diagnostici particolareggiati per confermare o escludere il sospetto di VHS o IHN o entrambe nei casi sospetti Quando è prescritto un esame di laboratorio per confermare o escludere la presenza di IHN o VHS o entrambe a norma dell'articolo 57, lettera b), della direttiva 2006/88/CE usando i metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, punto II.3, si applicano i seguenti metodi e procedure diagnostici particolareggiati: a) isolamento convenzionale del virus seguito da sua identificazione sierologica, immunochimica o molecolare; b) rilevamento del virus attraverso RT-PCR o RT-qPCR; c) altre tecniche diagnostiche quali IFAT, ELISA, RT-PCR, immunoistochimica. 43

48 II.1. II.1.1. Isolamento convenzionale del virus e sua successiva identificazione Selezione dei campioni Per l'esame si selezionano almeno 10 pesci che presentino sintomi clinici di IHN o VHS. II.1.2. Preparazione e spedizione dei campioni ittici La preparazione e la spedizione per l'isolamento convenzionale del virus seguono i metodi e le procedure di cui al punto I.2. II.1.3. Raccolta di materiale diagnostico supplementare La raccolta di materiale diagnostico supplementare per l'isolamento convenzionale del virus segue i metodi e le procedure di cui al punto I.3. II.1.4. Preparazione dei campioni per l'esame su coltura cellulare La preparazione dei campioni per l'esame su coltura cellulare per l'isolamento convenzionale del virus segue i metodi e le procedure di cui al punto I.4. II.1.5. Esame virologico su coltura cellulare L'esame virologico per l'isolamento convenzionale del virus segue i metodi e le procedure di cui al punto I.5. II.1.6. Identificazione del virus L'esame virologico per l'isolamento convenzionale del virus segue i metodi e le procedure di cui al punto I.6. II.2. II.2.1. Rilevamento del virus attraverso RT-qPCR Selezione dei campioni La selezione dei campioni per il rilevamento del virus attraverso RT-qPCR segue i metodi e le procedure di cui al punto I.1.2. II.2.2. Preparazione e spedizione dei campioni ittici La preparazione e la spedizione per il rilevamento del virus attraverso RT-qPCR seguono i metodi e le procedure di cui al punto I.2. II.2.3. Raccolta di materiale diagnostico supplementare La raccolta di materiale diagnostico supplementare per il rilevamento del virus attraverso RT-qPCR segue i metodi e le procedure di cui al punto I.3. II.2.4. Preparazione dei campioni per RT-qPCR La preparazione dei campioni per il rilevamento del virus attraverso RT-qPCR segue i metodi e le procedure di cui al punto I II.2.5. RT-qPCR. Il rilevamento del virus attraverso RT-qPCR segue i metodi e le procedure di cui ai punti I , I e I II.3. Altre tecniche diagnostiche Il supernatante, preparato come descritto al punto I.4.3, può essere sottoposto a saggio ELISA, prova di immunofluorescenza indiretta (IFAT) o RT-PCR come indicato rispettivamente ai punti I.6.1, I.6.2 o I.6.4. Il materiale tissutale può essere sottoposto ad esame con altre tecniche diagnostiche quali IFAT su sezioni congelate oppure immunoistochimica su materiale tissutale fissato in formalina. Queste tecniche rapide vanno integrate con un'indagine virologica come da punto II, lettera a), o punto II, lettera b), entro le 48 ore successive alla raccolta dei campioni, qualora: a) si ottenga un risultato negativo oppure b) si ottenga un risultato positivo a partire da materiale che rappresenta il primo caso di IHN o VHS. 44

49 III. Procedura di titolazione per verificare la sensibilità delle colture cellulari all'infezione Quando si effettua la titolazione per verificare la sensibilità delle colture cellulari all'infezione, come da punto I.5.3, si devono seguire le procedure indicate ai paragrafi successivi. Si utilizzano almeno due isolati di virus della VHS e un isolato di virus dell'ihn. Gli isolati devono rappresentare il principale gruppo di virus presenti nell'unione europea ossia, per il virus della VHS, un isolato patogeno di trota iridea di acqua dolce e un isolato patogeno marino di rombo e, per il virus dell'ihn, un ceppo patogeno europeo di trota iridea. Occorre utilizzare isolati ben definiti provenienti dagli Stati membri. I lotti di virus sono propagati con un basso numero di passaggi cellulari in fiasche di coltura su cellule BF-2 o RTG-2 per il virus della VHS e su cellule EPC o FHM per il virus dell'ihn. Si utilizza un terreno di coltura cellulare con almeno il 10 % di siero. Per l'inoculazione si ricorre a una MOI (molteplicità dell'infezione) bassa (< 1). Raggiunto l'effetto citopatico totale, il virus è raccolto centrifugando il supernatante della coltura cellulare a g per 15 minuti e poi sterilizzato mediante filtraggio su membrana di 0,45 μm e distribuito in provette criogeniche etichettate. Il virus è tenuto alla temperatura di 80 C. Una settimana dopo il congelamento tre fiale per ogni virus, con identico contenuto virale, sono scongelate sotto acqua fredda e titolate sulle corrispondenti linee cellulari. Il virus è scongelato e titolato almeno ogni sei mesi, oppure qualora si sospetti che la sensibilità delle linee cellulari sia diminuita. Le procedure di titolazione devono essere annotate dettagliatamente ed occorre seguire la stessa procedura ogni volta. La titolazione per diluizione limite include almeno sei repliche in ogni fase di diluizione. I titoli sono messi a confronto con quelli ottenuti in precedenza. Se il titolo di uno dei tre isolati di virus diminuisce di un fattore di almeno 2 log rispetto al titolo iniziale, le linee cellulari non possono più essere utilizzate a fini di sorveglianza. Qualora nel laboratorio siano detenute varie linee cellulari, ciascuna è esaminata separatamente. I verbali di laboratorio sono conservati per almeno 10 anni. PARTE 2 METODI E PROCEDURE DIAGNOSTICI PARTICOLAREGGIATI PER LA SORVEGLIANZA E LA CONFERMA DELLA PRESENZA DI HERPESVIRUS DELLA CARPA KOI (KHVD) I. Metodi e procedure diagnostici particolareggiati per confermare la presenza di KHVD o escluderne il sospetto Quando è prescritto un esame di laboratorio per confermare la presenza di KHVD o escluderne il sospetto a norma dell'articolo 57, lettera b), della direttiva 2006/88/CE usando i metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 2, sezione III, si applicano i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati di cui ai punti da I.1 a I.2 della presente parte. I.1. Preparazione dei campioni ittici A fini diagnostici i pesci (spediti vivi oppure soppressi e imballati separatamente in contenitori asettici sigillati), o, in alternativa, gli organi o frammenti di organi congelati, conservati in etanolo da 80 % ad assoluto o terreno di trasporto virale (per essere trattati entro 48 ore dalla raccolta) possono essere utilizzati per prove basate su PCR classica o su qpcr. Per il rilevamento dell'herpesvirus della carpa koi si raccolgono branchie e rene; in aggiunta, si possono inserire in un altro campione distinto milza, encefalo e intestino. Nei casi di infezione acuta si possono inserire in un pool materiali tissutali provenienti da massimo cinque pesci. Si possono inoltre utilizzare in alcuni casi campioni non letali quali sangue, tampone o biopsia delle branchie, prelievi di muco (e quindi anche pesci di grande valore possono essere utilizzati qualora si sospetti la presenza di KHVD). I.1.1. Estrazione del DNA Il DNA è estratto seguendo le procedure standard. Si possono utilizzare i kit di estrazione del DNA disponibili in commercio che producono DNA di alta qualità utilizzabile nei protocolli di cui al punto I.2. 45

50 I.2. I.2.1. Rilevamento e identificazione dell'agente infettivo con metodi basati sulla reazione a catena della polimerasi (PCR) Rilevamento dell'infezione da KHV mediante qpcr Per il rilevamento di KHV mediante qpcr si applica il protocollo seguente: Primer forward (KHV-86f): 5 - GACGCCGGAGACCTTGTG -3 ; Primer reverse (KHV-163r): 5 - CGGGTTCTTATTTTTGTCCTTGTT -3 ; e sonda (KHV-109p): 5 -FAM- CTTCCTCTGCTCGGCGAGCACG -3. Successione dei cicli: un ciclo di 95 C per 15 minuti, seguito da 40 cicli a 94 C per 15 secondi e 60 C per 60 secondi. Su ogni piastra trattata devono essere inseriti controlli negativi e positivi. In alternativa sono ammesse altre versioni di qpcr, purché di analoga provata efficacia. I.2.2. Rilevamento di KHV mediante qpcr convenzionale Si deve utilizzare il protocollo descritto al presente punto, che prende di mira il gene del KHV che codifica per la timina chinasi (TK). Si possono però utilizzare in alternativa altri protocolli PCR di analoga provata sensibilità e specificità. Primer forward (KHV-TKf): 5 -GGGTTACCTGTAC GAG-3 ; Primer reverse (KHV-TKr): 5 -CACCCAGTAGATTA TGC-3. Successione dei cicli: un ciclo di 95 C per 5 minuti seguito da 35 cicli di 95 C per 30 secondi, 52 C per 30 secondi, 72 C per un minuto e un ciclo di 72 C per 10 minuti. La dimensione del prodotto dovrebbe essere di 409 coppie di basi (bp). I risultati della PCR possono variare in funzione delle condizioni in cui si utilizza tale tecnica, ossia può rendersi necessaria un'ottimizzazione dei protocolli termici in funzione del termociclatore utilizzato. Possono inoltre presentarsi falsi positivi a causa di un errato appaiamento (annealing) del primer o di contaminazione. Su ogni piastra trattata devono essere inseriti controlli negativi e positivi. In alternativa sono ammesse altre versioni di PCR, purché di analoga provata efficacia. Il primo rilevamento in una zona deve essere confermato mediante sequenziamento o inviato per l'identificazione immediata ad un laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio dell'ue di riferimento per le malattie dei pesci di cui all'allegato VI della direttiva 2006/88/CE. II. Metodi e procedure diagnostici particolareggiati per la sorveglianza dell'infezione da KHV Durante il campionamento e lo svolgimento di esami di laboratorio finalizzati all'ottenimento o al mantenimento dello status di indenne da malattia relativamente a KHVD di cui all'allegato I, parte 2, sezione I, usando i metodi diagnostici stabiliti in detto allegato, parte 2, sezione II o III, si applicano i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati esposti nei punti II.1 e II.2 della presente parte. II.1. Preparazione dei campioni ittici Se possibile sono campionati pesci che sono stati tenuti per un periodo prolungato entro la gamma di temperature favorevole allo sviluppo della malattia, ossia da due a tre settimane tra 15 C e 26 C. Se possibile i campioni sono raccolti tra 24 ore e al massimo 72 ore dopo che sono state eseguite pratiche di gestione che possono aver riattivato il virus nei pesci portatori, quali la cattura a rete o il trasporto, in modo da aumentare la probabilità di rilevamento del virus. Ai fini della sorveglianza dell'infezione da KHV i pesci possono essere spediti vivi o soppressi e imballati separatamente in contenitori asettici sigillati, o, in alternativa, possono essere utilizzati organi o frammenti di organi congelati, conservati in alcool di gradazione da 80 a 100 % o in terreno di trasporto virale (per essere trattati entro 48 ore dalla raccolta) per prove basate sulla PCR. Per la sorveglianza dell'infezione da KHV si raccolgono tessuti di branchie e di rene. Ai fini della sorveglianza dell'infezione da KHV se possibile si evitano i campioni in pool. Se ciò non è possibile è ammesso inserire in un pool materiale tissutale prelevato da due pesci al massimo. I campioni di dimensioni maggiori devono essere omogeneizzati con mortaio e pestello o stomacher, e i sottocampioni per l'estrazione del DNA devono essere prelevati prima della chiarificazione. In alternativa si possono raccogliere sottocampioni da ogni tessuto compreso nel campione, per collocarli in provette di lisi. 46

51 II.1.1. Estrazione del DNA Il DNA è estratto seguendo le procedure standard. Si possono utilizzare i kit di estrazione del DNA disponibili in commercio che producono DNA di alta qualità utilizzabile nei protocolli di PCR di cui al punto II.2. Il rapporto tessuto/terreno ammissibile è di 1:9 p/v. Devono essere sottoposti a prova da 20 a 25 mg di materiale tissutale. II.2. Sorveglianza dell'infezione da KHV con metodi basati sulla PCR Per la sorveglianza dell'infezione da KHV si usa la qpcr. Se appaiono campioni positivi in una zona che non era stata confermata positiva in precedenza, i risultati delle prove devono essere confermati: a) mediante sequenziamento di un prodotto ottenuto per PCR o nested PCR, ricavato dai campioni. La sequenza di consenso pura ottenuta deve coincidere (almeno al 98 %) con le sequenze di riferimento; b) in alternativa, i campioni possono essere inviati per conferma ad un laboratorio nazionale di riferimento. II.2.1. Rilevamento dell'infezione da KHV mediante qpcr Si applica il protocollo di qpcr seguente: Primer forward (KHV-86f): 5 - GACGCCGGAGACCTTGTG -3 ; Primer reverse (KHV-163r): 5 - CGGGTTCTTATTTTTGTCCTTGTT -3 ; e sonda (KHV-109p): 5 -FAM- CTTCCTCTGCTCGGCGAGCACG -3. Successione dei cicli: un ciclo di 95 C per 15 minuti, seguito da 50 cicli a 94 C per 15 secondi e 60 C per 60 secondi. I risultati della PCR possono variare in funzione delle condizioni in cui si utilizza tale tecnica, ossia può rendersi necessaria un'ottimizzazione dei protocolli termici in funzione del termociclatore utilizzato. Possono inoltre presentarsi falsi positivi a causa di un errato appaiamento (annealing) del primer o di contaminazione in laboratorio. Su ogni piastra trattata devono essere inseriti controlli negativi e positivi. In alternativa sono ammesse altre versioni di qpcr, purché di analoga provata efficacia. II.2.2. Conferma del rilevamento dell'infezione da KHV con PCR classica Per confermare la presenza dell'infezione da KHV si usa la nested PCR generica descritta nella seguente tabella 2.1, seguita dal sequenziamento del prodotto amplificato. Tabella 2.1. Primer e successioni della prova con nested PCR mirata a tutti gli hespesvirus dei ciprinidi (CyHV-1, CyHV-2 e CyHV-3). Nome del primer Sequenza Successione dei cicli Dimensioni del prodotto CyHVpol-forward 5 -CCAGCAACATGTGCGACGG-3 Prima fase della PCR 1 ciclo: 95 C per 2 minuti; 40 cicli: CyHVpol-reverse 5 -CCGTARTGAGAGTTGGCGCA-3 95 C per 30 secondi 55 C per 30 secondi 72 C per 45 secondi 1 ciclo: 72 C per 10 minuti; 362 bp 47

52 Nome del primer Sequenza Successione dei cicli Dimensioni del prodotto CyHVpol-internal forward CyHVpol-internal reverse 5 -CGACGGVGGYATCAGCCC-3 5 -GAGTTGGCGCAYACYTTCATC-3 Seconda fase della PCR 1 ciclo: 95 C per 2 minuti; 40 cicli: 95 C per 30 secondi 55 C per 30 secondi 72 C per 45 secondi 1 ciclo: 72 C per 10 minuti; 339 bp I risultati della PCR possono variare in funzione delle condizioni in cui si utilizza tale tecnica, ossia può rendersi necessaria un'ottimizzazione dei protocolli termici in funzione del termociclatore utilizzato. Possono inoltre presentarsi falsi positivi a causa di un errato appaiamento (annealing) del primer o di contaminazione in laboratorio. Su ogni piastra trattata devono essere inseriti controlli negativi e positivi. In alternativa sono ammesse altre versioni di PCR, purché di analoga provata efficacia. Il sequenziamento può essere effettuato dal laboratorio o da società esterne specializzate nel sequenziamento. I risultati del sequenziamento sono analizzati allineando le sequenze con le sequenze note di riferimento del KHV (numeri di accesso a Gen Bank AP008984, DQ e DQ177346). La sequenza di consenso pura ottenuta deve coincidere (almeno al 98 %) con tali sequenze di riferimento. PARTE 3 METODI E PROCEDURE DIAGNOSTICI PARTICOLAREGGIATI PER SORVEGLIANZA ED ERADICAZIONE DELL'ANEMIA INFETTIVA DEL SALMONE (ISA) I. Procedure di campionamento per la sorveglianza e la lotta all'isa Quando si effettuano il campionamento e gli esami di laboratorio ai fini della sorveglianza o nel contesto di programmi di eradicazione di cui all'allegato I, parte 3, oppure per confermare o escludere la presenza dell'isa a norma dell'articolo 57, lettera b), della direttiva 2006/88/CE, si applicano i metodi e le procedure particolareggiati di cui ai punti I.1, I.2 e I.3 della presente sezione. I.1. Preparazione dei campioni ittici Ai fini degli esami di laboratorio eseguiti per accertare la presenza dell'isa, se possibile si evita di raggruppare i campioni di pesce in pool. Ai fini della sorveglianza dell'isa invece è ammesso formare pool di campioni da 2 a 5 pesci. Per l'analisi con reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR) i campioni sono prelevati da tutti i pesci raccolti. Con uno strumento sterile si asporta dal pesce un frammento di rene medio, che viene posto in una provetta da microcentrifuga contenente un ml di soluzione di conservazione dell'rna di provata efficacia. In una provetta contenente la soluzione di trasporto si possono raccogliere i tessuti prelevati da cinque pesci al massimo, che costituiscono un pool. Il peso del tessuto di un campione è di 0,5 g. Se i pesci sono troppo piccoli per ottenere un campione del peso prescritto, possono essere prelevati, frammenti di rene, cuore, milza, fegato o cieco pilorico (in quest'ordine di preferenza) per raggiungere il peso di 0,5 g. I campioni per l'esame istologico devono essere prelevati esclusivamente da pesci appena soppressi di costituzione normale, che presentino segni clinici o risultanze post mortem compatibili con la presenza di ISA. Ogni lesione esterna o interna è sottoposta a campionamento e in ogni caso sono prelevati con un bisturi da ciascun esemplare campioni di rene medio, cuore, fegato, pancreas, intestino, branchie e milza e posti in una soluzione di formalina tamponata all'8-10 % (vol:vol). La proporzione di fissativo rispetto al tessuto deve essere di almeno 20:1 per garantire una conservazione soddisfacente dei tessuti. Per l'analisi con immunoistochimica (IHC) si prelevano campioni dal rene medio e dal cuore. 48

53 Per l'esame virologico su coltura cellulare si prelevano tessuti da tutti i pesci del campione. Con uno strumento sterile si asportano dai pesci frammenti di fegato, di rene anteriore o medio, di cuore e di milza che vengono posti in provette di plastica contenenti 9 ml di terreno di trasporto. In una provetta contenente terreno di trasporto si possono raccogliere i tessuti prelevati da cinque pesci al massimo, che costituiscono un pool. Il peso del tessuto di un campione è di 1,0 ± 0,5 g. I.2. Spedizione dei campioni ittici Al laboratorio possono essere spediti anche pesci interi purché sia possibile rispettare i requisiti descritti al paragrafo 3 del presente punto riguardo alla temperatura durante il trasporto. I pesci interi devono essere avvolti in carta assorbente e quindi spediti in sacchetti di plastica, refrigerati come indicato sopra. Si possono spedire anche pesci vivi, ma solo sotto la supervisione del laboratorio nazionale di riferimento per le malattie dei pesci e tenendo conto di ogni altro elemento in materia di disinfezione e biosicurezza valido per il trasporto di pesci vivi. I campioni di sangue e le provette contenenti i tessuti ittici per l'esame virologico o l'analisi RT-PCR sono posti in contenitori isolati, quali scatole di polistirolo con pareti spesse, con sufficiente ghiaccio o blocchi di refrigerazione per mantenere al fresco i campioni durante il trasporto al laboratorio. Si deve evitare il congelamento e all'arrivo in laboratorio il contenitore deve contenere ancora del ghiaccio oppure uno o più dei blocchi di refrigerazione devono essere ancora del tutto o parzialmente congelati. In casi eccezionali i campioni destinati all'analisi RT-PCR e quelli destinati all'esame virologico possono essere surgelati e trasportati al laboratorio ad una temperatura di 20 C o inferiore. Per l'analisi RT-PCR di tessuti conservati in RNAlater, l'estrazione dell'rna deve aver luogo entro un certo tempo che varia in funzione della temperatura di conservazione dei campioni: campioni conservati a 37 C: un giorno; campioni conservati a 25 C: una settimana; campioni conservati a 4 C: un mese; campioni conservati a 20 C: senza limite di tempo. I tessuti ittici trasportati in fissativo per l'esame istologico devono essere contenuti in provette a tenuta stagna, collocate in contenitori resistenti agli urti. Si deve evitare che i campioni si congelino. L'esame virologico su coltura cellulare deve iniziare quanto prima, e comunque non più tardi di 48 ore dopo la raccolta dei campioni. In casi eccezionali l'esame virologico può iniziare al massimo 72 ore dopo la raccolta del materiale, purché esso sia protetto da terreno di trasporto e siano soddisfatti i requisiti di temperatura durante il trasporto. I.3. Raccolta di materiale diagnostico supplementare Con l'approvazione del laboratorio diagnostico si possono raccogliere e preparare per esami supplementari tessuti ittici diversi da quelli indicati al punto I.1. II. Metodi e procedure diagnostici particolareggiati per la sorveglianza dell'isa, per confermarne la presenza o escluderne il sospetto Quando è prescritto un esame di laboratorio per ottenere o mantenere un determinato stato sanitario relativamente all'isa, come indicato all'allegato I, parte 3, sezione I, o per confermare la presenza di ISA o escluderne il sospetto a norma dell'articolo 57, lettera b), della direttiva 2006/88/CE usando i metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, sezione II, si applicano i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati di cui ai seguenti punti da II.1 a II.5. II.1. Esame dei campioni mediante RT-PCR Il metodo diagnostico da utilizzare per la ricerca del virus dell'isa è RT-qPCR. Poiché i risultati della RT-qPCR possono variare in funzione delle condizioni in cui si utilizza tale tecnica, si deve includere per evitare dubbi un numero adeguato di controlli e amplicon positivi e negativi. II.1.1. Estrazione dell'rna totale Ogni manipolazione dell'rna deve avvenire su ghiaccio utilizzando dei guanti. 49

54 L'RNA totale va estratto con il metodo fenolo-cloroformio o per affinità mediante colonnine secondo le istruzioni del fabbricante. L'RNA purificato va rimesso in sospensione in acqua distillata priva di RNAsi (ossia acqua trattata con pirocarbonato di dietile a 0,1 %) o un tampone di eluizione idoneo. La concentrazione e la purezza dell'rna estratto si valutano misurando la densità ottica a 260 nm e a 280 nm. Un approccio alternativo può consistere nell'inserire controlli interni che hanno come bersaglio il genoma del virus come indicato al punto II.1.3. II.1.2. Rilevamento del virus dell'isa con RT-PCR Per l'amplificazione del genoma del virus dell'isa si possono usare diverse metodologie di RT-PCR. Si può effettuare un'analisi two-step RT-PCR, nella quale le reazioni di RT e PCR si svolgono in provette separate. Si può però effettuare anche una reazione a fase singola nella quale le due reazioni si svolgono nella stessa provetta. Si deve usare ove possibile il metodo a fase singola in quanto il saggio con una sola provetta minimizza il rischio di contaminazione incrociata, dato che non si deve procedere al trasferimento del contenuto; questo metodo è considerato di pari sensibilità rispetto al metodo a due fasi. Si devono usare i primer e l'analisi descritti nel presente punto, ossia la coppia di primer ILA1 o ILA2 che hanno come bersaglio il segmento 8 e che sono risultati idonei per il rilevamento del virus dell'isa nei focolai di infezione e nei pesci vettori. Il primer reverse ILA2 non corrisponde agli isolati provenienti dal Nord America e in tali casi va quindi utilizzato un primer alternativo. Primer forward (ILA1): 5 -GGCTATCTACCATGAACGAATC-3 ; Primer reverse (ILA2): 5 -GCCAAGTGTAAGTAGCACTCC-3. Successione dei cicli: un ciclo a 50 C per 30 minuti, un ciclo a 94 C per 15 minuti, 40 cicli a 94 C per 30 secondi, 55 C per 30 secondi, 72 C per 60 secondi; un ciclo a 72 C per 5 minuti. Dimensione del prodotto: 155 coppie di basi (bp). I risultati della PCR possono variare in funzione delle condizioni in cui si utilizza tale tecnica, ossia può rendersi necessaria un'ottimizzazione dei protocolli termici in funzione del termociclatore utilizzato. Possono inoltre presentarsi falsi positivi a causa di un errato appaiamento (annealing) del primer o di contaminazione in laboratorio. Su ogni piastra trattata devono essere inseriti controlli negativi e positivi. In alternativa sono ammesse altre versioni di RT-PCR, purché di analoga provata efficacia. II.1.3. Rilevamento del virus dell'isa con RT-qPCR L'impiego di RT-qPCR può aumentare la specificità e probabilmente anche la sensibilità. Tale metodo può essere eseguito più rapidamente, in quanto non richiede la fase dell'elettroforesi su gel e riduce il rischio di contaminazione crociata dato che è possibile valutare la quantità di RNA genomico virale dentro la provetta. Un inconveniente del saggio RT-qPCR è che spesso non è possibile sequenziare i prodotti amplificati. Se però sussistono dubbi sulla specificità del prodotto amplificato si deve procedere ad un altro saggio specifico per il virus dell'isa per verificare il risultato. Si deve utilizzare il saggio descritto al presente punto, che ha come bersaglio il segmento 8. Tale saggio è valido per isolati provenienti dall'unione europea, dall'associazione europea di libero scambio e dal Nord America. Se possibile si usa il metodo a fase singola in quanto il saggio con una sola provetta minimizza il rischio di contaminazione crociata. Primer forward: 5 - CTACACAGCAGGATGCAGATGT -3 ; Primer reverse: 5 - CAGGATGCCGGAAGTCGAT -3 ; e sonda: 5 -FAM- CATCGTCGCTGCAGTTC MGBNFQ-3. Su ogni piastra trattata devono essere inseriti controlli negativi e positivi. Successione dei cicli: un ciclo a 50 C per 30 minuti, un ciclo a 95 C per 15 minuti, 40 cicli a 94 C per 15 secondi, 60 C per 60 secondi; da adattare se necessario. In alternativa sono ammesse altre versioni di RT-PCR o RT-qPCR, purché di analoga provata efficacia. 50

55 II.1.4. Sequenziamento dei prodotti di PCR amplificati Primer forward (ILAs6-3F): 5 -ATGAGGGAGGTAGCATTGCA -3 ; primer reverse (ILAs6-2R): 5 -CATGCTTTCCAACCTGCTAGGA -3. Su ogni piastra trattata devono essere inseriti controlli negativi e positivi. Successione dei cicli (RT-PCR a fase singola) un ciclo a 50 C per 30 minuti, un ciclo a 94 C per 15 minuti, 40 cicli a 94 C per 30 secondi, 55 C per 30 secondi, 72 C per 60 secondi, un ciclo a 72 C per 5 minuti; da adattare se necessario. In alternativa sono ammesse altre versioni di RT-PCR o RT-qPCR, purché di analoga provata efficacia. Si può usare in alternativa il metodo seguente per sequenziare l'hpr nel segmento 6: Primer forward: 5 -GAC-CAG-ACA-AGC-TTA-GGT-AAC-ACA-GA-3 ; Primer reverse: 5 -GAT-GGT-GGA-ATT-CTA-CCT-CTA-GAC-TTG-TA-3 ;. Dimensioni del prodotto: 304 nucleotidi se HPR0. Si possono utilizzare in alternativa altre analisi RT-PCR di sensibilità e specificità simili alle analisi descritte nel presente punto. La purezza del prodotto di RT-PCR amplificato è verificata con elettroforesi su gel prima del sequenziamento. Se appare un solo frammento puro questo è purificato direttamente a partire dalla reazione di PCR. Se si presentano frammenti amplificati multipli il frammento di interesse è purificato con elettroforesi su gel. La purificazione di prodotti di amplificazione da soluzioni o da gel di agarosio è fatta mediante l'utilizzo di colonnine per affinità come da istruzioni del fabbricante. Il sequenziamento deve essere effettuato con primer di amplificazione presso società esterne specializzate nel sequenziamento. I risultati del sequenziamento sono analizzati utilizzando lo strumento di ricerca BLAST e le sequenze sono confrontate con altre sequenze note della banca dati dei nucleotidi del Centro nazionale di informazioni biotecnologiche degli Stati Uniti (NCBI). Il sequenziamento deve eliminare ogni dubbio quanto alla specificità di un prodotto di RT-PCR amplificato. II.2. II.2.1. Isolamento del virus dell'isa su colture cellulari Preparazione dei campioni Il tessuto può essere tenuto a 80 C e deve essere congelato e scongelato una sola volta prima dell'esame. A fini di sorveglianza e lotta l'esame va effettuato appena possibile. Ogni campione (pool di tessuti in terreno di trasporto) viene omogeneizzato completamente con un omogenizzatore convalidato e quindi centrifugato alla velocità di g per 15 minuti a temperatura tra 0 e 6 C; il supernatante viene filtrato (0,45 μm) e incubato con pari volume di antisieri, opportunamente diluiti, dei sierotipi indigeni del virus dell'ipn. Il titolo dell'antisiero deve essere almeno di 1:2 000 in una prova di neutralizzazione delle placche al 50 %. La miscela è incubata per un'ora alla temperatura di 15 C. Si ottiene così un inoculo. Il trattamento di tutti gli inoculi con antisiero del virus della necrosi pancreatica infettiva (virus che in alcune parti d'europa si manifesta nel 50 % dei campioni ittici) serve a impedire che si sviluppino nelle colture cellulari inoculate effetti citopatogeni (CPE) provocati dal virus dell'ipn. Tale trattamento si può applicare per ridurre la durata degli esami virologici, nonché il numero di casi in cui la comparsa di CPE dovrebbe essere considerata potenzialmente indicativa di virus dell'isa. Se i campioni provengono da unità di produzione considerate indenni da IPN, si può omettere il trattamento degli inoculi con il relativo antisiero. II.2.2. Inoculazione su colture cellulari Per il primo isolamento del virus dell'isa sono usate cellule di rene di salmone atlantico (ASK). Si possono usare altre linee cellulari di provata efficacia e sensibilità per l'isolamento del virus dell'isa, tenendo conto della variabilità del ceppo e della capacità dei differenti ceppi di moltiplicarsi in diverse linee cellulari. Le cellule ASK sembrano supportare l'isolamento e la crescita degli isolati di virus finora noti purché il numero di passaggi sia ridotto. Nelle cellule ASK può presentarsi un effetto citopatico (CPE) più distinto che in altre linee cellulari sensibili quali le SHK-1 (rene anteriore di salmone-1). 51

56 Le cellule ASK (con un numero di passaggi pari o inferiore a 65) sono coltivate in un terreno L-15 contenente siero bovino fetale al 10 %, 200 mm di L-glutamina al 2 % (vol:vol) e di 50 mm di 2-mercaptoetanolo allo 0,08 % (vol:vol) in piastre multipozzetto. La sospensione di organi trattata con antisiero è inoculata in colture cellulari giovani in rapido sviluppo, in modo da ottenere una diluizione finale del materiale tissutale nel terreno di coltura di 1: Per ogni organo si aggiungono 40 μl di sospensione di inoculo in ciascun pozzetto contenente 2 ml di terreno di coltura. Per ridurre al minimo i rischi di contaminazione incrociata si usano piastre distinte da 12 o 24 pozzetti per campioni ittici provenienti da aziende diverse. Una piastra è lasciata senza inoculazione per avere un controllo negativo. In una piastra separata è inoculato un isolato di riferimento del virus dell'isa come controllo positivo, secondo le seguenti modalità. 100 μl di preparazione originale del virus dell'isa [titolo minimo 10 7, diluizione limite in grado di infettare il 50 % della coltura tessutale (DITC50 ml 1 )] sono inoculati nel primo pozzetto e mescolati. Un volume di questo materiale è trasferito dal primo al secondo pozzetto per ottenere una diluizione di 1:10 ed è mescolato. Quest'operazione è ripetuta sulla piastra in modo da ottenere 6 diluizioni di 1:10. La preparazione originale del virus dell'isa può essere conservata alla temperatura di 80 C per almeno due anni, ma una volta scongelata deve essere usata entro tre giorni. Occorre prendere ogni precauzione per evitare la contaminazione incrociata delle piastre di prova con materiale di controllo positivo. Per evitare tale rischio i controlli positivi sono allestiti e trattati separatamente dalle piastre di prova. Il controllo positivo per ogni inoculazione si può sostituire con una prova semestrale di sensibilità delle cellule ASK al virus dell'isa. I campioni devono essere tenuti in incubazione per un periodo massimo di quindici giorni alla temperatura di 15 ± 2 C. Le colture cellulari devono essere esaminate al microscopio per il controllo dell'effetto citopatico due volte: la prima 5-7 giorni e la seconda giorni dopo l'inoculazione. Se si osserva CPE in un pool, si iniziano immediatamente le procedure di identificazione del virus come da punto II.2.4. Se non si osserva alcun CPE entro il quattordicesimo giorno si esegue una prova di immunofluorescenza indiretta (IFAT), emoassorbimento o RT-PCR. II.2.3. Subcoltivazione La subcoltivazione è eseguita tra il tredicesimo e il quindicesimo giorno. Si aggiunge supernatante di coltura opportunamente diluito (1:10) a pozzetti che contengono cellule fresche in fase di rapido sviluppo su piastre multipozzetto, e si incubano per massimo 18 giorni alla temperatura di 14 ± 2 C. Le colture cellulari sono esaminate al microscopio per la ricerca dell'effetto citopatico due volte: la prima 5-7 giorni e la seconda giorni dopo l'inoculazione. Se si osserva CPE in un pool, si iniziano immediatamente le procedure di identificazione del virus come da punto II.2.4. Se non si osserva alcun effetto citopatico tra il quattordicesimo e il diciottesimo giorno, occorre procedere ad una prova di emoassorbimento o analisi RT-PCR. Se nei primi 7 giorni di incubazione si osserva un effetto citotossico, si esegue una subcoltivazione in tale fase e le cellule sono incubate per giorni e nuovamente subcoltivate, con un'ulteriore periodo di incubazione di giorni. Se l'effetto citotossico si presenta dopo 7 giorni si procede alla subcoltivazione una sola volta e le cellule sono incubate in modo da raggiungere in totale giorni di incubazione dall'inoculazione iniziale. Se si presenta una contaminazione batterica nella coltura primaria, la prova è allestita nuovamente usando il tessuto omogeneizzato conservato a 80 C Prima dell'inoculazione il tessuto omogeneizzato è centrifugato alla velocità di g per minuti ad una temperatura compresa tra 0 e 6 C e il supernatante è filtrato a 0,22 μm. Se durante la subcoltivazione si verifica una contaminazione batterica, il supernatante è filtrato a 0,22 μm, inoculato in cellule fresche e lasciato incubare per un ulteriore periodo di giorni. II.2.4. Test di identificazione del virus Se in qualsiasi fase si osserva un effetto citopatico o se la prova di emoassorbimento risulta positiva si procede all'identificazione del virus. I metodi da applicare per l'identificazione del virus dell'isa sono l'analisi RT-PCR di cui al punto II.1. e l'immunofluorescenza (IF) di cui al punto II.2.6. Se si ritiene possibile la presenza di altri virus si procede a test supplementari di identificazione dei virus. Se tali test non hanno permesso un'identificazione definitiva del virus entro una settimana, il supernatante dev'essere inviato, per l'identificazione immediata: a) al laboratorio di riferimento per l'isa dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), o b) ad un laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio dell'ue di riferimento per le malattie dei pesci di cui all'allegato VI della direttiva 2006/88/CE. II.2.5. Emoassorbimento Poiché la replicazione del virus dell'isa nelle colture cellulari non sempre produce un effetto citopatico, ogni pozzetto va sottoposto ad analisi RT-PCR o prova di emoassorbimento secondo le modalità di cui al presente punto o ad una prova IF di cui al punto II

57 Da ciascun pozzetto, anche quelli dei controlli positivi e negativi, si preleva un'aliquota di terreno di coltura cellulare che viene immessa in provette sterili etichettate. Ad ogni pozzetto si aggiungono 500 μl di una sospensione allo 0,2 % (vol:vol) di globuli rossi di coniglio o cavallo lavati, o di una sospensione allo 0,05 % (vol:vol) di globuli rossi di trota iridea o di salmone Atlantico lavati e si lascia in incubazione a temperatura ambiente per 45 minuti. Si prelevano quindi i globuli rossi e si lava ogni pozzetto due volte con la soluzione L-15. Ogni pozzetto è esaminato al microscopio. La presenza di aggregati di globuli rossi che aderiscono alla superficie delle cellule ASK indica una presunta infezione da ortomixovirus. Se la prova di emoassorbimento è positiva è avviata immediatamente la procedura di identificazione del virus secondo le modalità di cui al punto II.2.4. II.2.6. Immunofluorescenza (IF) Le cellule ASK (con un numero di passaggi pari o inferiore a 65) sono coltivate in un terreno L-15 contenente siero bovino fetale al 10 %, 200 mm di L-glutamina al 2 % (vol:vol) e 50 mm 2-mercaptoetanolo allo 0,08 % (vol:vol) su piastre multipozzetto e usate ad una confluenza superiore al 50 %. Si possono usare anche altre linee cellulari o altro terreno di coltura di provata efficacia. Si aggiungono 225 μl di supernatante della coltura che si presume infetta in due pozzetti, si mescola e si trasferiscono 225 μl in altri due pozzetti in modo da ottenere una diluizione di 1:5. Altri due pozzetti, da usare come controlli, sono lasciati senza inoculazione. I campioni provenienti da ciascuna azienda sono trattati in piastre separate, come pure il campione di controllo del virus. Il campione di controllo del virus si allestisce usando un isolato di riferimento del virus dell'isa. Le piastre sono tenute in incubazione per un periodo di 7 giorni al massimo alla temperatura di 14 ± 2 C ed osservate al microscopio. Qualora si osservi un effetto citopatico precoce oppure non si osservi alcun effetto citopatico entro sette giorni, si procede alla fissazione. I pozzetti sono sciacquati con soluzione salina tamponata al fosfato (PBS) e poi fissati mediante incubazione con acetone all'80 % per 20 minuti a temperatura ambiente. Le piastre sono lasciate asciugare all'aria e colorate immediatamente oppure conservate alla temperatura di 0-6 C per non più di 24 ore prima di aggiungere il colorante. I pozzetti replicati sono colorati con una miscela di anticorpi monoclonali (MAb) 3H6F8 e di 1OC9F5 contro il virus dell'isa o con un altro anticorpo monoclonale di provata efficacia e specificità, diluiti in PBS e incubati per 30 minuti alla temperatura di 37 ± 4 C. Si rimuove l'anticorpo monoclonale e si sciacquano le piastre tre volte con aggiunta di Tween-20 a 0,05 % in tampone PBS. Si aggiungono a ciascun pozzetto immunoglobuline antitopo coniugate con isotiocianato di fluoresceina (FITC), diluite in PBS, e si incuba per 30 minuti alla temperatura di 37 ± 4 C. Ogni laboratorio deve ottimizzare le diluizioni delle varie partite di anticorpo monoclonale e di coniugato FITC. Si rimuove l'anticorpo e si sciacquano le piastre tre volte con aggiunta di Tween-20 a 0,05 % in PBS. I pozzetti sono esaminati utilizzando un microscopio a fluorescenza invertito dotato di un filtro idoneo per l'eccitazione del FITC. La prova è considerata positiva se si osservano cellule fluorescenti. Affinché la prova sia valida i controlli positivi devono dare risultato positivo e i controlli negativi risultato negativo. II.3. Esame di altri tessuti La tecnica di cui al punto II.2.6 si può applicare ad altri tessuti dei pesci, come il fegato, la milza e il cuore, a condizione che si possa depositare sul vetrino una quantità ragionevole di cellule endoteliali, leucociti o linfociti. La procedura di colorazione rimane la stessa per ogni tessuto, benché per alcuni tessuti sia preferibile non ricorrere alla colorazione con ioduro di propidio, ma affidarsi all'illuminazione a contrasto di fase per identificare i tipi di cellule presenti nell'impronta. II.4. Istologia Si tagliano sezioni ricoperte di paraffina a 5 μm e si colorano con ematossilina e eosina. I cambiamenti istologici nel salmone atlantico clinicamente malato sono variabili ma possono comprendere quanto segue: a) numerosi eritrociti nel seno venoso centrale e nei capillari lamellari delle branchie, dove possono formarsi anche trombi di eritrociti; b) petecchie da multifocali a confluenti o necrosi degli epatociti, o entrambe, ad una certa distanza dai vasi sanguigni più importanti del fegato; accumulo multifocale di eritrociti nei sinusoidi epatici dilatati; 53

58 c) accumulo di eritrociti nei vasi sanguigni della lamina propria intestinale che possono avere come esito un'emorragia nella lamina propria; d) stroma della milza disteso per l'accumulo degli eritrociti; e) emorragia interstiziale diffusa da multifocale a generalizzata con necrosi tubolare nelle zone emorragiche, accumulo di eritrociti nei glomeruli renali; f) eritrofagocitosi nella milza ed emorragie secondarie nel fegato e nel rene. II.5. Immunoistochimica (IHC) Gli anticorpi policlonali contro le nucleoproteine del virus dell'isa devono essere utilizzati su sezioni di tessuti fissate con formalina e coperte di paraffina. Gli organi da esaminare sono il rene medio e il cuore (zona di transizione che comprende tutte e tre le camere e le valvole). I casi sospetti per sintomi patologici devono essere verificati con esame IHC positivo. Le sezioni istologiche sono preparate con l'applicazione di metodi standard. (1) Preparazione delle sezioni di tessuti I tessuti sono fissati con una soluzione neutra di formalina al 10 % tamponata al fosfato per almeno un giorno, poi disidratati in una serie di bagni di etanolo di diverse gradazioni, ripuliti con xilolo e inclusi in paraffina secondo i protocolli standard. Sezioni dello spessore di circa 5 μm (per IHC su vetrini trattati con poli-l-lisina) sono riscaldate ad una temperatura compresa tra 56 C e 58 C (massimo 60 C) per 20 minuti, ripulite con xilolo, reidratate con una serie di bagni di etanolo di diverse gradazioni, poi colorate con ematossilina e eosina per esami di patomorfologia e IHC in conformità al punto 2. (2) Procedura di colorazione per IHC Se non disposto diversamente dalla presente decisione tutte le incubazioni si effettuano a temperatura ambiente su piano oscillante: a) il recupero antigenico si ottiene facendo bollire le sezioni in 0,1 M di tampone citrato a ph 6,0 per 2 6 minuti, per procedere poi alla fase di inibizione con 5 % di estratto secco di latte sgrassato e 2 % di siero di capra in 50 mm di TBS (TBS; 50 mm Tris/HCl, 150 mm NaCl, ph 7,6) per 20 minuti; b) le sezioni sono poi incubate durante la notte con l'anticorpo primario (anticorpo monospecifico di coniglio contro nucleoproteine del virus dell'isa) diluito in TBS con 1 % di estratto secco di latte sgrassato, seguito da tre lavaggi in TBS con 0,1 % Tween 20; c) per il rilevamento di anticorpi legati, le sezioni sono incubate con anticorpi anti IgG di coniglio coniugati alla fosfatasi alcalina per 60 minuti. Dopo un lavaggio finale, si aggiungono rosso solido (1 mg ml 1 ) e Naphthol AS-MX fosfato (0,2 mg ml 1 ) con 1 mm Levamisole in 0,1 M TBS (ph 8,2) e si lasciano sviluppare per 20 minuti. Le sezioni sono poi lavate in acqua di rubinetto prima di applicare come colorante di contrasto ematossilina Harris, e poi montate in mezzo di montaggio acquoso. In ogni lotto si includono controlli composti da sezioni di tessuto positive e negative al virus dell'isa. (3) Interpretazione dei risultati dell'esame IHC L'interpretazione dei risultati dell'esame di IHC segue le modalità indicate in a) e b): a) le sezioni di controllo sono considerate positive se si osserva una evidente colorazione rossa (rossastra) citoplasmica e intranucleare delle cellule endoteliali nei vasi sanguigni dell'endocardio. Una sezione di campione sottoposta a prova è considerata positiva solo se si osserva tale evidente colorazione rossa intranucleare delle cellule endoteliali; b) le sezioni di controllo si considerano negative se non mostrano mutazioni di colore significative. Dato che la localizzazione intranucleare è specifica della nucleoproteina dell'ortomixovirus durante una fase di replicazione del virus ma la colorazione citoplasmatica concomitante è spesso dominante, zone di colorazione citoplasmiche o di altro pattern senza localizzazione intranucleare sono considerate non specifiche o inconcludenti. 54

59 Le reazioni di colorazione positive più marcate si ottengono di solito nelle cellule endoteliali del cuore e del rene. La colorazione delle cellule endoteliali può essere debole o assente a livello di lesioni emorragiche di ampia estensione, probabilmente a causa della lisi delle cellule endoteliali infette. PARTE 4 METODI E PROCEDURE DIAGNOSTICI PARTICOLAREGGIATI PER LA SORVEGLIANZA E LA CONFERMA DELL'IN FEZIONE DA MARTEILIA REFRINGENS I. Metodi e procedure diagnostici particolareggiati per la diagnosi dell'infezione da Marteilia refringens Quando si effettuano il campionamento e gli esami di laboratorio per ottenere o mantenere un determinato stato sanitario relativamente all'infezione da Marteilia refringens, come indicato all'allegato I, parte 4, sezione I, o per confermare la presenza di tale malattia elencata o escluderne il sospetto a norma dell'articolo 57, lettera b), della direttiva 2006/88/CE utilizzando i metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, sezione II, si applicano i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati di cui ai punti I.1, I.2 e I.3. della presente parte. I.1. Procedura di campionamento Si raccolgono prioritariamente i molluschi dalle valve schiuse o morti recentemente, in modo da aumentare la probabilità di reperire animali infetti. Una volta prelevati i campioni di ostriche o mitili, questi sono tenuti a 4 C o su ghiaccio non più di 24 ore se comprendono molluschi dalle valve schiuse e non più di 72 ore in caso contrario, in una borsa di plastica che reca un'etichetta indicante la natura e l'origine delle ostriche o dei mitili. I molluschi dalle valve schiuse o morti recentemente sono conservati separatamente dagli altri molluschi. Per la diagnosi istologica dell'infezione da Marteilia refringens si usa una sezione dei tessuti dello spessore da 3 a 5 mm, comprendente le branchie e tessuti cardiaci. Per alcune prove, tra cui le impronte e la reazione a catena della polimerasi (PCR), si usa un frammento di ghiandola digestiva. I.2. I.2.1. Tecniche microscopiche Citologia (citologia per apposizione) Dopo aver asciugato i tessuti della ghiandola digestiva su carta assorbente si prendono diverse impronte su vetrini. I vetrini devono essere asciugati all'aria, fissati in metanolo o etanolo assoluto e colorati usando un kit di colorazione disponibile in commercio quale il Diff-Quick /Hemacolor seguendo le istruzioni del fabbricante. Dopo risciacquo in acqua di rubinetto e asciugatura i vetrini sono montati con coprivetrino usando un'idonea resina artificiale. I vetrini si osservano dapprima con ingrandimento 200 e poi in olio di immersione con ingrandimento Un risultato positivo consiste nell'osservazione di cellule di dimensioni comprese tra 30 e 40 μm. La colorazione del citoplasma è basofila, quella del nucleo è eosinofila. Si osservano aloni pallidi intorno a granuli grandi con colorazione intensa (rifrangente) e nelle cellule di dimensioni maggiori si osserva una struttura a cellule nidificate. Questa tecnica non è specifica per la specie del parassita. I.2.2. Istologia Sezioni di tessuti che comprendono branchie, ghiandola digestiva, mantello e gonade sono fissate per almeno 24 ore in fissativo di Davidson, poi preparate normalmente per esame istologico dopo inserimento in paraffina e colorazione, ad esempio con ematossilina e eosina. Le osservazioni sono condotte con ingrandimenti sempre maggiori fino a Un risultato positivo consiste nell'osservazione di cellule di dimensioni da 4 a 40 μm. Le prime fasi consistono di cellule multinucleate da sferiche a allungate, che si riscontrano principalmente nell'epitelio dell'esofago e dello stomaco, a volte dei palpi labiali. La sporulazione comprende divisioni di cellule all'interno di cellule e ha luogo nei tubuli e nei dotti della ghiandola digestiva. Granuli rifrangenti appaiono durante la sporulazione ma non si osservano nelle fasi iniziali. Nelle fasi avanzate dell'infezione si osservano sporangi liberi nel lumen dell'apparato digerente. La colorazione del citoplasma è basofila, quella del nucleo è eosinofila. I granuli possono avere colore variabile dall'arancio carico al rosso intenso. Questa tecnica non è specifica per la specie del parassita. 55

60 I.3. I.3.1. Tecniche molecolari Estrazione del DNA Il DNA è estratto seguendo le procedure standard. Si possono utilizzare i kit di estrazione del DNA disponibili in commercio che producono di solito DNA di alta qualità utilizzabile in protocolli della PCR di cui al punto I.3.2. I.3.2. Reazione a catena della polimerasi(pcr) Sono stati elaborati e pubblicati diversi protocolli della PCR. Si utilizzano i primer della PCR che hanno come bersaglio la regione dello spaziatore trascritto interno (ITS1), in quanto sono in grado di amplificare solo la Marteilia refringens. La PCR si effettua in un volume di 50 μl. Le miscele per la PCR contengono soluzione tampone [500 mm KCl, 100 mm Tris/HCl (ph 9,0 a 25 C) e 1 % Triton X-100], 2,5 mm MgCl2, miscela di 0,2 mm dntp, 1 μm di primer forward e reverse, 0,02 unità μl 1 Taq DNA polimerasi e da 10 a 100 ng di DNA estratto. Dopo denaturazione del DNA a 94 C per cinque minuti si compiono 30 cicli secondo le modalità seguenti: denaturazione a 94 C per un minuto, appaiamento (annealing) a 55 C per un minuto e allungamento a 72 C per un minuto per migliaia di coppie di basi. Si esegue una fase finale di allungamento di 10 minuti a 72 C. Per il rilevamento della M. refringens, la PCR deve essere eseguita con primer che hanno come bersaglio la regione ITS1(5 -CCG-CAC-ACG-TTC-TTC-ACT-CC-3 e 5 -CTC-GCG-AGT-TTC-GAC-AGA-CG-3 ). I controlli positivi sono costituiti da DNA genomico proveniente da ospiti gravemente infetti o DNA plasmidico che comprenda la regione bersaglio. I controlli negativi sono costituiti da DNA genomico proveniente da ospiti non infetti e soluzioni per PCR senza DNA bersaglio. Un risultato positivo consiste in un prodotto d'amplificazione positivo della dimensione prevista (412 pb), accompagnato da negatività di tutti i controlli negativi e positività di tutti i controlli positivi. I.3.3. Ibridizzazione in situ (ISH) Sono stati elaborati e pubblicati diversi protocolli per l'ihs. Si utilizza una sonda che ha per bersaglio la subunità piccola del complesso dei geni dell'rrna in quanto è stata convalidata istologicamente. Sezioni di tessuti che comprendono branchie e ghiandola digestiva sono fissate per almeno 24 ore in fissativo di Davidson, poi preparate normalmente per esame istologico dopo inserimento in paraffina. Si prelevano sezioni di 5 μm che vengono posate su vetrini ricoperti di amminoalchilsilano che sono poi incubati durante la notte in camera termostatica a 40 C. Le sezioni sono ripulite con immersione per 10 minuti in xilolo. Questa fase è ripetuta una volta e poi si elimina il solvente con immersione in due bagni successivi di etanolo assoluto, ogni volta per 10 minuti. Le sezioni sono poi deidratate mediante immersione in una serie di bagni di etanolo a gradazioni diverse. Le sezioni sono trattate con proteinasi K (100 μg ml 1 ) in tampone TE [Tris (50 mm), EDTA (10 mm)], a 37 C per 30 minuti. I vetrini sono deidratati mediante immersione in una serie di bagni di etanolo a gradazioni diverse e poi asciugati all'aria. Le sezioni sono incubate con 100 μl di tampone di ibridizzazione [4 SSC (soluzione salina di citrato), 50 % formamide, 1 soluzione di Denhardt, 250 μg ml 1 di trna di lievito, 10 % destrano solfato] contenente 10 ng (1 μl dei reattivi di PCR preparati come descritto al punto I.3.2 usando i primer CCG-GTG-CCA-GGT-ATA-TCT-CG e TTC-GGG-TGG-TCT-TGA-AAG-GC) della sonda marcata con digoxigenina. Le sezioni sono coperte con coprivetrino di plastica per ISH e poste su una piastra riscaldante a 95 C per cinque minuti. I vetrini sono poi raffreddati su ghiaccio per un minuto prima di essere ibridizzati durante la notte a 42 C in camera umida. Le sezioni sono lavate due volte per cinque minuti in 2 SSC a temperatura ambiente e una volta per 10 minuti in 0,4 SSC a 42 C. Le fasi di rilevamento sono effettuate secondo le istruzioni del fabbricante. I vetrini sono poi sciacquati in acqua distillata sterile (dh2o). Alle sezioni si applica il colorante di contrasto Bruno Bismarck Y, poi queste sono sciacquate in dh2o e si applicano i coprivetrini usando un mezzo di montaggio acquoso. I controlli positivi e negativi sono costituiti da sezioni di ospiti notoriamente infetti o, rispettivamente, non infetti. 56

61 Il risultato positivo consiste nella colorazione violetto-nera delle cellule di M. refringens nei tessuti bersaglio noti, accompagnata da negatività di tutti i controlli negativi e positività di tutti i controlli positivi. I.3.4. Sequenziamento Il sequenziamento è effettuato nell'ambito delle fasi finali per ottenere diagnosi di conferma. Le regioni bersaglio sono la subunità piccola dell'rdna e ITS1. II. Metodi e procedure diagnostici particolareggiati per la sorveglianza e la conferma dell'infezione da Marteilia refringens Ai fini dei programmi di sorveglianza e per la conferma della presenza di un'infezione da Marteilia refringens o per escludere il sospetto di tale malattia elencata, in conformità alle prescrizioni dell'allegato I, parte 4, sezione II, i metodi diagnostici e le corrispondenti procedure da utilizzare sono conformi agli orientamenti indicati nella seguente tabella 4.1: Tabella 4.1. Orientamenti per l'uso di metodi diagnostici per i programmi di sorveglianza e per la conferma o l'esclusione della presenza dell'infezione da Marteilia refringens Metodo Sorveglianza mirata Diagnosi presunta Diagnosi di conferma Impronte della ghiandola digestiva X X X, oppure Istopatologia X X, oppure Ibridizzazione in situ X, e PCR X X X, e Sequenziamento X PARTE 5 METODI E PROCEDURE DIAGNOSTICI PARTICOLAREGGIATI PER LA SORVEGLIANZA E LA CONFERMA DELL'INFEZIONE DA BONAMIA OSTREAE I. Procedure per la diagnosi dell'infezione da Bonamia ostreae Quando si effettuano il campionamento e gli esami di laboratorio per ottenere o mantenere un determinato stato sanitario relativamente all'infezione da Bonamia ostreae, come indicato all'allegato I, parte 5, sezione I, o per confermare la presenza di tale malattia elencata o escluderne il sospetto a norma dell'articolo 57, lettera b), della direttiva 2006/88/CE utilizzando i metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, sezione II, si applicano i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati di cui ai seguenti punti I.1, I.2 e I.3. I.1. Campionamento Sono raccolti prioritariamente i molluschi dalle valve schiuse o morti recentemente, in modo da aumentare la probabilità di reperire animali infetti. Una volta prelevati i campioni di ostriche, questi sono tenuti a 4 C o su ghiaccio non più di 24 ore se comprendono molluschi dalle valve schiuse e 72 ore in caso contrario, in una borsa di plastica che reca un'etichetta indicante la natura e l'origine delle ostriche. I molluschi dalle valve schiuse o morti recentemente sono conservati separatamente dagli altri molluschi. Per la diagnosi istologica dell'infezione da Bonamia ostreae si usa una sezione dello spessore da 3 a 5 mm di tessuti, comprendenti branchie e tessuto cardiaco. Per alcuni esami, comprese le impronte e la reazione a catena della polimerasi (PCR), si usa un frammento di ghiandola digestiva. 57

62 I.2. I.2.1. Tecniche microscopiche Citologia (citologia per apposizione) Dopo aver asciugato le branchie o i tessuti cardiaci su carta assorbente si prendono diverse impronte su vetrini. I vetrini devono essere asciugati all'aria, fissati in metanolo o etanolo assoluto e colorati usando un kit di colorazione disponibile in commercio (quale il Diff-Quick /Hemacolor ) seguendo le istruzioni del fabbricante. Dopo risciacquo in acqua di rubinetto e asciugatura i vetrini vanno sono montati con coprivetrino usando un'idonea resina artificiale. I vetrini sono osservati dapprima con ingrandimento 200 e poi in olio di immersione con ingrandimento Un risultato positivo consiste nella presenza di piccoli organismi sferici o ovoidali (di grandezza da 2 a 5 μm) negli emociti. Il parassita può però essere presente anche all'esterno delle cellule. Questi organismi hanno un citoplasma basofilo e un nucleo eosinofilo (i colori possono variare in funzione del colorante usato) e, poiché si spandono sul vetrino, possono sembrare nelle impronte più grandi che all'esame istologico. Si possono osservare cellule multinucleate. Questa tecnica non è specifica per la specie del parassita. I.2.2. Istologia Sezioni di tessuti che comprendono branchie e ghiandola digestiva vanno fissate per almeno 24 ore in fissativo di Davidson, poi preparate normalmente per esame istologico dopo inserimento in paraffina e colorazione, ad esempio con ematossilina e eosina. Le osservazioni vanno condotte con ingrandimenti sempre maggiori fino a Il risultato positivo consiste nella presenza di parassiti rappresentati da cellule molto piccole, di dimensioni da 2 a 5 μm, all'interno degli emociti o non legate nel tessuto connettivo o nei seni dell'epitelio di branchie, intestino e mantello, spesso associate ad intensa reazione infiammatoria. Per evitare qualsiasi dubbio ai fini di una diagnosi positiva è necessario che il parassita sia osservato nell'emocito. Questa tecnica non è specifica per la specie del parassita. I.3. I.3.1. Tecniche molecolari Estrazione del DNA Il DNA è estratto seguendo le procedure standard. Si possono utilizzare i kit di estrazione del DNA disponibili in commercio che producono di solito DNA di alta qualità utilizzabile in protocolli della PCR indicati oltre. I.3.2. Reazione a catena della polimerasi (PCR) Sono stati elaborati e pubblicati diversi protocolli della PCR. Si possono usare due protocolli che hanno come bersaglio la subunità piccola dell'rdna: a) il primo è la PCR classica che amplifica diversi appartenenti al phylum Haplosporidia compresi quelli della Bonamia spp. I primer, indicati come Bo e Boas, sono rispettivamente 5 -CAT-TTA-ATT-GGT-CGG- GCC-GC-3 e 5 -CTG-ATC-GTC-TTC-GAT-CCC-CC-3 e amplificano un prodotto di 300 bp. Le miscele per la PCR devono contenere soluzione tampone (500 mm KCl, 100 mm Tris/HCl [ph 9,0 a 25 C] e 1 % Triton X-100), 2,5 mm MgCl2, miscela 0,2 mm dntp, 1 μm di primer forward e reverse, 0,02 unità μl 1 Taq DNA polimerasi e 0,2 ng μl 1 di DNA stampo in un volume totale di 50 μl. I campioni sono denaturati in un termociclatore per cinque minuti a 94 C prima di essere sottoposti a 30 cicli (94 C per un minuto, 55 C per un minuto, 72 C per un minuto) seguiti da una fase finale di allungamento di 10 minuti a 72 C. I controlli positivi sono costituiti da DNA genomico proveniente da un ospite gravemente infetto o DNA plasmidico che comprenda la regione bersaglio. I controlli negativi sono costituiti da DNA genomico proveniente da ospiti non infetti e soluzioni per PCR senza DNA bersaglio. Il risultato positivo consiste in un prodotto di amplificazione della PCR della dimensione prevista (ossia 300 bp) accompagnato da negatività di tutti i controlli negativi e positività di tutti i controlli positivi. 58

63 b) Il secondo protocollo PCR è un'analisi PCR in tempo reale al SYBR Green. Questa consente il rilevamento specifico della B. ostreae (descritto di seguito) e può essere associata ad un'analisi PCR in tempo reale al SYBR Green che permette di rilevare specificamente la B. exitiosa (Ramilo et al. 2013). I primer BOSTRE-F (5 - TTACGTCCCTGCCCTTTGTA-3 ) e BOSTRE-R (5 - TCGCGGTTGAATTTTATCGT-3 ) amplificano un prodotto di 208 bp. Le miscele per la PCR contengono SYBR Green Master Mix (1X), 0,3 μm di primer forward e reverse e 200 ng di DNA estratto. I campioni sono denaturati in un sistema di rilevamento in tempo reale per 10 minuti a 95 C prima di essere sottoposti a 35 cicli (95 C per 30 secondi, 55 C per 45 secondi e 72 C per un minuto). L'analisi della curva di fusione si effettua aumentando la temperatura da 55 C a 95 C in step di 0,5 C e misurando l'intensità di fluorescenza ad ogni cambio di temperatura. I controlli positivi sono costituiti da DNA genomico proveniente da un ospite gravemente infetto o DNA plasmidico che comprenda la regione bersaglio. I controlli negativi sono costituiti da DNA genomico proveniente da ospiti non infetti e soluzioni per PCR senza DNA bersaglio. Un risultato positivo consiste in un'amplificazione PCR positiva con un solo picco di temperatura di fusione (78,25 ± 0,25 C alle condizioni pubblicate da Ramilo et al. 2013) accompagnata da negatività di tutti i controlli negativi e positività di tutti i controlli positivi. I.3.3. Ibridizzazione in situ (ISH) Sono stati elaborati e pubblicati diversi protocolli di IHS. Si usa una sonda che ha come bersaglio la subunità piccola del complesso di geni dell'rdna, sebbene si sia riscontrata una sua reazione crociata con alcuni appartenenti al phylum Haplosporidia. Sezioni di tessuti che comprendono branchie e ghiandola digestiva sono fissate per almeno 24 ore in fissativo di Davidson, poi preparate normalmente per esame istologico dopo inclusione in paraffina. Si prelevano sezioni di 5 μm che sono posate su vetrini ricoperti di amminoalchilsilano che sono poi incubati durante la notte in camera termostatica a 40 C. Le sezioni sono ripulite con immersione per 10 minuti in xilolo. Tale operazione è ripetuta una volta e poi si elimina il solvente mediante immersione in due bagni successivi, di 10 minuti ciascuno, di etanolo assoluto. Le sezioni sono poi deidratate mediante immersione in una serie di bagni di etanolo a gradazioni diverse. Le sezioni sono trattate con proteinasi K (100 μg ml 1 ) in tampone TE [Tris (50 mm), EDTA (10 mm)], a 37 C per 30 minuti. I vetrini sono deidratati mediante immersione in una serie di bagni di etanolo a gradazioni diverse e poi asciugati all'aria. Le sezioni sono incubate con 100 μl di tampone di ibridizzazione [4 SSC (soluzione salina di citrato), 50 % formamide, 1 soluzione di Denhardt, 250 μg ml 1 di trna di lievito, 10 % destrano solfato] contenente 20 ng (2 μl di soluzione PCR preparata come descritto al punto I.3.2 usando i primer Bo e Boas) della sonda marcata con digoxigenina. Le sezioni sono coperte con coprivetrino di plastica per ISH e poste su una piastra riscaldante a 95 C per cinque minuti. I vetrini sono poi raffreddati su ghiaccio per un minuto prima di essere ibridizzati durante la notte a 42 C in camera umida. Le sezioni sono lavate due volte per cinque minuti in 2 SSC a temperatura ambiente e una volta per 10 minuti in 0,4 SSC a 42 C. Le fasi di rilevamento vanno effettuate secondo le istruzioni del fabbricante. I vetrini sono poi sciacquati in acqua distillata sterile (dh 2 O). Alle sezioni si applica il colorante di contrasto Bruno Bismarck Y, poi queste sono sciacquate in dh2o e si applicano i coprivetrini usando un mezzo di montaggio acquoso. I controlli positivi e negativi sono costituiti da sezioni di ospiti per i quali sia certa l'infezione o, rispettivamente, l'assenza di infezione. Il risultato positivo consiste in parassiti marcati all'interno degli emociti, accompagnato da negatività di tutti i controlli negativi e positività di tutti i controlli positivi I.3.4. Sequenziamento Il sequenziamento si esegue durante le ultime fasi per la conferma della diagnosi. Le regioni bersaglio sono la subunità piccola del rdna e ITS1. 59

64 II. Procedure per la sorveglianza e la conferma dell'infezione da Bonamia ostreae Ai fini della sorveglianza e per confermare la presenza di un'infezione da Bonamia ostreae, o escluderne il sospetto, in conformità alle prescrizioni dell'allegato I, parte 5, sezione II, i metodi diagnostici e le corrispondenti procedure da utilizzare sono conformi agli orientamenti indicati nella seguente tabella 5.1. Tabella 5.1. Orientamenti per l'uso di metodi diagnostici per i programmi di sorveglianza e per confermare o escludere l'infezione da Bonamia ostreae Metodo Sorveglianza mirata Diagnosi presunta Diagnosi di conferma Impronte cardiache o delle branchie X X X, oppure Istopatologia X X, oppure Ibridizzazione in situ X, e PCR X X X, e Sequenziamento X PARTE 6 METODI E PROCEDURE DIAGNOSTICI PARTICOLAREGGIATI PER LA SORVEGLIANZA E LA CONFERMA DELLA MALATTIA DEI PUNTI BIANCHI (WSD) 1. Procedure diagnostiche per il rilevamento del virus WSS Quando si eseguono i campionamenti e gli esami di laboratorio a fini dei programmi di sorveglianza e eradicazione di cui all'allegato I, parte 6, sezione I, e quando occorre confermare la presenza di un'infezione da virus WSS o escluderne il sospetto a norma dell'articolo 57, lettera b), della direttiva 2006/88/CE utilizzando i metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, sezione II, si applicano i metodi e le procedure diagnostici particolareggiati di cui ai punti da 2 a 7 della presente parte. I metodi e le procedure descritti nella presente parte dell'allegato II sono adattati in base al test accreditato secondo la norma ISO applicato dal laboratorio di riferimento dell'unione europea per le malattie dei crostacei. Si possono utilizzare approcci alternativi che si avvalgano di condizioni o di kit equivalenti prodotti da fabbricanti diversi ma che comunque presentino sensibilità e specificità equivalenti a quelli descritti nella presente parte. In tutti i casi si sequenziano prodotti amplificati mediante PCR per confermare che l'agente patogeno sospetto sia il virus della sindrome dei punti bianchi (white spot syndrome WSS). 2. Campionamento I tessuti (pleopodi e branchie) contenenti il virus WSS ottenuti da crostacei possono essere conservati in etanolo, RNAlater o surgelati a 80 C. Le fasi richieste per l'identificazione di virus WSS a partire dai campioni tissutali sono le seguenti: omogenizzazione dei tessuti, estrazione del DNA, amplificazione specifica del DNA del WSSV mediante PCR, visualizzazione del prodotto amplificato su gel, purificazione del DNA e sequenziamento per confermare l'identità dell'agente patogeno. 3. Omogeneizzazione dei tessuti La scomposizione dei tessuti e la preparazione di un omogeneizzato in un tampone appropriato sono realizzate utilizzando il disgregatore tissutale Fast Prep e provette Lysing matrix A (MP Biomedicals). I tessuti sono pesati, collocati in provette Lysing Matrix A, diluiti 1:10 (p/v) o secondo le istruzioni del fabbricante in un tampone appropriato [G2 e 10 μl di proteinasi K da utilizzare con il kit di estrazione del DNA tessutale (QIAGEN)] e omogeneizzati usando l'omogeneizzatore Fast Prep 24 per due minuti. I campioni omogeneizzati sono incubati a 56 C per almeno quattro ore o per tutta una notte. I campioni sono passati al Vortex, centrifugati a giri/m per due minuti e 50 μl di supernatante o un volume equivalente a 5 mg di tessuto (il peso ottimale per il kit di estrazione) sono aggiunti ad una provetta per estrazione del DNS e il volume portato a 200 μl usando tampone G2. 60

65 4. Estrazione del DNA Il DNA totale è estratto usando un kit di estrazione del DNA da tessuti e il Biorobot EZ1 Advanced XL (Qiagen) secondo le istruzioni dei fabbricanti. Ogni lotto di campioni è accompagnato da un campione di controllo dell'estrazione (DNA di timo di vitello) e da un campione di controllo negativo (tampone G2). Il DNA è eluito in volume di 50 μl. Per assicurarsi che l'estrazione sia stata completata con successo si determina la concentrazione di DNA in tutti i campioni, anche quelli di controllo, usando un apparecchio Nano Drop. Il DNA estratto, se non utilizzato immediatamente, è congelato alla temperatura di 20 C. 5. Amplificazione del virus WSS mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) Il metodo da utilizzare per il rilevamento del virus WSS è il protocollo di rilevamento del virus WSS mediante nested PCR esposto nei paragrafi seguenti, che produce nella prima e nella seconda fase della PCR rispettivamente un amplicon da bp e uno da 848 bp del gene che codifica per rrna 18 s. La reazione della prima fase della PCR è allestita in un volume di 50μl che contiene le concentrazioni finali di 1 GoTaq Buffer (Promega), 5mM MgCl 2, 1pmol/μl di primer WSSV 146 F1, 1pmol/μl di primer WSSV 146 R1 (Tabella 1), 0,25mM dntps, 1,25U di Taq polimerasi e 2,5μl di DNA. Ogni campione è duplicato e associato ad controllo di estrazione negativo, ad un controllo della PCR negativo (con l'aggiunta di 2,5 μl di H 2 0 invece di DNA) e ad un controllo positivo. Il controllo positivo è composto di plasmide di virus WSS diluito, preparato e convalidato per l'impiego all'interno del laboratorio (disponibile presso il laboratorio di riferimento dell'unione europea). La reazione della seconda fase della PCR per rilevamento del virus WSS viene allestita come quella della prima fase ma con l'impiego del set di primer per virus WSS 146 F2/R2 e utilizzando un secondo controllo positivo per verificare il buon funzionamento di questa fase. Primer WSSV 146 F1 WSSV 146 R1 WSSV 146 F2 WSSV 146 R2 Sequenza ACTACTAACTTCAGCCTATCTAG TAATGCGGGTGTAATGTTCTTACGA GTAACTGCCCCTTCCATCTCCA TACGGCAGCTGCTGCACCTTGT Sia la prima, sia la seconda fase della PCR sono effettuate usando le seguenti successioni di cicli con un termociclatore DNA Engine Tetrad 2 Peltier (o equivalente). Una fase iniziale di denaturazione a 94 C per due minuti, seguita da 94 C per 30 secondi, 62 C per 30 secondi, 72 C per 30 secondi ripetuti per 30 cicli, una fase di allungamento di 72 C per due minuti, e mantenere il tutto a 4 C. 6. Elettroforesi su gel I prodotti amplificati ottenuti dalla prima e dalla seconda fase della PCR sono visualizzati su gel di agarosio al 2 % ottenuti con impiego di tampone TAE. 15 μl di ogni campione sono sottoposti ad una tensione di 120 volt per circa 20 minuti ed esaminati sotto luce UV. I campioni positivi produrranno una banda di bp nella prima fase dalla PCR e di 848 bp nella seconda fase della PCR. I campioni di tali dimensioni sono ritagliati e posti in una microprovetta da centrifuga da 1,5 ml. Il DNA contenuto nelle sezioni di gel è purificato usando Wizard SV Gel e PCR Clean-Up System di Promega secondo le istruzioni dei fabbricanti. La concentrazione del DNA è valutata usando un apparecchio Nano Drop. Il DNA purificato, se non utilizzato immediatamente, è congelato alla temperatura di 20 C. 7. Sequenziamento di prodotti della PCR Il DNA è sequenziato usando il kit Big Dye Terminator v3,1 (Applied Biosystems). Il volume totale di ogni reazione è di 20 μl, mentre le concentrazioni finali sono 1 Big Dye Terminator, 1 tampone di sequenziamento, 10 pmol/μl di primer forward o reverse e 10 μl di DNA purificato (diluito a circa 10 ng/μl), cui si applica la seguente successione di cicli usando un termociclatore DNA Engine Tetrad 2 Peltier (o equivalente): 94 C per 30 secondi seguito da 96 C per 10 secondi, 50 C per 10 secondi e 60 C per quattro minuti, le ultime tre fasi sono ripetute 30 volte. 61

66 I prodotti della PCR sono precipitati usando il metodo a base di acetato di sodio, che prevede di aggiungere 20 μl di DNA a 10 μl NaAc, 70 μl di H 2 0 e 250 μl di etanolo, passare al Vortex e centrifugare a giri/m per 20 minuti, il supernatante è poi rimosso e il precipitato lavato con 200 μl di etanolo assoluto centrifugando a giri/m per cinque minuti. Il precipitato è asciugato per cinque minuti a 37 C. Si aggiungono al precipitato 25 μl di formammide Hi-Di, si riscalda a 95 C per due minuti e si passa accuratamente al Vortex. I campioni sono sequenziati utilizzando l'analizzatore ABI3130xl Avant Genetic secondo le istruzioni dei fabbricanti. I risultati del sequenziamento sono analizzati utilizzando il software Sequencher e le sequenze sono confrontate con la banca dati del Centro nazionale di informazioni biotecnologiche degli Stati Uniti (NCBI) usando la funzione BLAST. 15CE

67 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1555 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ), in particolare l'articolo 440, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), gli Stati membri sono tenuti a imporre agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica. (2) Al fine di garantire la trasparenza e la comparabilità tra gli enti, il regolamento (UE) n. 575/2013 impone loro di comunicare i principali elementi del calcolo della loro riserva di capitale anticiclica, compresi la distribuzione geografica delle loro esposizioni creditizie rilevanti e l'importo finale della loro specifica riserva di capitale anticiclica. (3) Come stabilito all'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente è calcolata moltiplicando l'importo complessivo della sua esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il coefficiente anticiclico specifico dell'ente. (4) Come stabilito all'articolo 140, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il coefficiente anticiclico specifico dell'ente consiste nella media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente. La distribuzione per paese delle esposizioni creditizie rilevanti dovrebbe essere pubblicata in un formato standard, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione ( 3 ). Al fine di rispettare l'obbligo di cui all'articolo 440, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, che non prevede un coefficiente anticiclico minimo, la distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti dovrebbe essere pubblicata anche quando il coefficiente anticiclico applicabile per il paese è pari a zero. ( 1 ) GU L 176 del , pag. 1. ( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del , pag. 5). 63

68 (5) Ai fini del calcolo dell'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente, i fattori di ponderazione applicati ai coefficienti anticiclici dovrebbero essere proporzionati ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito riguardante le esposizioni creditizie rilevanti in ciascuno Stato membro e paese terzo in cui l'ente detiene le esposizioni. Per questo gli enti dovrebbero pubblicare i requisiti di fondi propri per tutte le esposizioni creditizie rilevanti. (6) Come previsto all'articolo 433 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano la loro informativa relativa al requisito di riserva di capitale anticiclica almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio. Poiché, a norma dell'articolo 136, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, il coefficiente anticiclico è fissato dalle autorità designate su base trimestrale, la pubblicazione di informazioni sulla conformità degli enti al requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente dovrebbe riguardare le informazioni sul coefficiente anticiclico dell'ultimo trimestre disponibile. La pubblicazione di informazioni in relazione alla riserva di capitale anticiclica dovrebbe essere basata sui coefficienti anticiclici che si applicano al momento del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente a cui le informazioni si riferiscono. (7) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 440, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero fornire le informazioni relative alla riserva di capitale anticiclica su base individuale. Tuttavia, un ente che è un'impresa madre o una filiazione e un ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 non dovrebbero essere tenuti a conformarsi agli obblighi di informativa di cui alla parte otto di tale regolamento su base individuale, come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Gli enti imprese madri nell'ue e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'ue o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'ue dovrebbero pubblicare tali informazioni su base consolidata, mentre le filiazioni più importanti di un ente impresa madre nell'ue o una società di partecipazione finanziaria madre nell'ue o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'ue e le filiazioni di interesse rilevante nei rispettivi mercati locali dovrebbero pubblicare tali informazioni su base individuale o subconsolidata, secondo quanto previsto all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013. (8) L'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente di cui all'articolo 130 della direttiva 2013/36/UE si applicherà progressivamente a partire dal 1 o gennaio 2016, a meno che gli Stati membri impongano un periodo transitorio più breve a norma dell'articolo 160, paragrafo 6, di tale direttiva. Al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo sufficiente per preparare la pubblicazione delle informazioni, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o gennaio (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione europea. (10) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto A norma dell'articolo 440 del regolamento (UE) n. 575/2013, il presente regolamento specifica gli obblighi di informativa degli enti in relazione alla loro conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 12). 64

69 Articolo 2 Pubblicazione della distribuzione geografica delle esposizioni creditizie La distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica di cui all'articolo 440, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pubblicata nel formato standard di cui alla tabella 1 dell'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parti I e II, e alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014. Articolo 3 Pubblicazione dell'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente L'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente di cui all'articolo 440, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pubblicato nel formato standard di cui alla tabella 2 dell'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parti I e III. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 65

70 ALLEGATO I FORMATO STANDARD PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA CONFORMITÀ DEGLI ENTI ALL'OBBLIGO DI DETENERE UNA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA Tabella 1 Distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica Esposizioni creditizie generiche Esposizione nel portafoglio di negoziazione Esposizione verso la cartolarizzazione Requisiti di fondi propri Valore dell'esposi-zione per il metodo SA Valore dell'esposi-zione per il metodo IRB Somma della posizione lunga e corta del portafoglio di negozia-zione Valore dell'esposi-zionenel portafoglio di negozia-zione per i modelli interni Valore dell'esposi-zione per il metodo SA Valore dell'esposi-zione per il metodo IRB Di cui: Esposizioni creditizie generiche Di cui: Esposizioni nel portafoglio di negozia-zione Di cui: Esposizioni Totale Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri Coefficiente anticiclico Riga verso la cartolariz-zazione Ripartizione per paese Paese: NNN 020 Tabella 2 Importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell ente Riga Colonna Importo complessivo dell'esposizione al rischio 020 Coefficiente anticiclico specifico dell'ente 030 Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente 66

71 ALLEGATO II ISTRUZIONI PER I FORMATI STANDARD RELATIVI ALL'INFORMATIVA PARTE I ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE Dati di riferimento 1) Nel campo «Livello di applicazione» gli enti indicano il livello di applicazione che costituisce la base per i dati forniti nelle tabelle 1 e 2. Al momento di compilare questo campo gli enti selezionano una delle seguenti voci, in conformità con gli articoli 6 e 13 del regolamento (UE) n. 575/2013: a) consolidato; b) individuale; c) subconsolidato. 2) Per l'informativa su base individuale di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano le tabelle 1 e 2 delle presenti istruzioni su base individuale conformemente alla parte uno, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/ ) Per l'informativa su base consolidata o subconsolidata di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano le tabelle 1 e 2 delle presenti istruzioni su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. PARTE II ISTRUZIONI PER IL FORMATO STANDARD 1 Tabella 1 Distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica L'ambito della tabella 1 è limitato alle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. Riferimenti giuridici e istruzioni Numero di riga Spiegazione X Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti per paese Elenco dei paesi nei quali l'ente ha esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della sua specifica riserva di capitale anticiclica in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014. Il numero di righe può variare in funzione del numero di paesi in cui l'ente ha esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica. A norma del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 se le esposizioni nel portafoglio di negoziazione o le esposizioni estere di un ente rappresentano meno del 2 % delle esposizioni ponderate per il rischio aggregate, l'ente può scegliere di assegnare tali esposizioni allo Stato membro di origine dell'ente. Se le esposizioni assegnate allo Stato membro di origine dell'ente comprendono esposizioni in altri paesi, questi devono essere chiaramente identificati in una nota o nota a piè di pagina alla tabella dell'informativa. 020 Totale Valore descritto nella spiegazione per le colonne da 010 a 120 della presente tabella. 67

72 Riferimenti giuridici e istruzioni Numero di colonna Spiegazione 010 Valore delle esposizioni creditizie generiche per il metodo SA Valore delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013. La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014. Riga 020 (totale): Somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/ Valore delle esposizioni creditizie generiche per il metodo IRB Valore delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013. La ripartizione geografica è effettuata conformemente all'eba/rts/2013/15. Riga 020 (totale): Somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/ Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni del portafoglio di negoziazione Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni creditizie rilevanti definite ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, equivalente alla somma delle posizioni lunghe e corte determinata a norma dell'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013. La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014. Riga 020 (totale): Somma di tutte le posizioni lunghe e corte delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, equivalente alla somma delle posizioni lunghe e corte determinata a norma dell'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/ Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione per i modelli interni Somma delle voci seguenti: Valore equo delle posizioni a pronti che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 575/2013. Valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE. La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014. Riga 020 (totale): Somma del valore equo di tutte le posizioni a pronti che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, determinato in conformità dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 575/2013, e del valore nozionale di tutti i derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE. 050 Valore delle esposizioni verso la cartolarizzazione per il metodo SA Valore delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione. Riga 020 (totale): Somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/

73 Riferimenti giuridici e istruzioni Numero di colonna Spiegazione 060 Valore delle esposizioni verso la cartolarizzazione per il metodo IRB Valore delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013. La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014. Riga 020 (totale): Somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/ Requisiti di fondi propri: esposizioni creditizie generiche Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinati a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013. Riga 020 (totale): Somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/ Requisiti di fondi propri: esposizioni nel portafoglio di negoziazione Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, determinati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio specifico, o in conformità alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio incrementale di default e di migrazione. Riga 020 (totale): Somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, determinata conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio specifico, o in conformità alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio incrementale di default e di migrazione. 090 Requisiti di fondi propri: esposizioni verso la cartolarizzazione Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinati a norma della parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Riga 020 (totale): Somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma della parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/ Requisiti di fondi propri totale Somma delle colonne 070, 080 e 090. Riga 020 (totale): Somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. 110 Fattori di ponderazione per i requisiti di fondi propri Fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ciascun paese, che è pari al totale dei requisiti di fondi propri riguardanti le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione (riga 01X, colonna 100) diviso per il totale dei requisiti di fondi propri riguardanti tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE (riga 020, colonna 100). Tale valore è indicato come numero assoluto con 2 decimali. 69

74 Riferimenti giuridici e istruzioni Numero di colonna Spiegazione 120 Coefficiente anticiclico Coefficiente anticiclico applicabile nel paese in questione e stabilito a norma degli articoli 136, 137, 138 e 139 della direttiva 2013/36/UE. Questa colonna non include i coefficienti anticiclici che sono stati fissati ma non sono ancora applicabili al momento del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente alla quale l'informativa si riferisce. Tale valore è indicato come percentuale con lo stesso numero di decimali come stabilito a norma degli articoli 136, 137, 138 e 139 della direttiva 2013/36/UE. PARTE III ISTRUZIONI PER IL FORMATO STANDARD 2 Tabella 2 Importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente Gli enti si attengono alle istruzioni fornite nella presente sezione al fine di compilare la tabella 2 Importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Riferimenti giuridici e istruzioni Numero di riga Spiegazione 010 Importo complessivo dell'esposizione al rischio Importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/ Coefficiente anticiclico specifico dell'ente Coefficiente anticiclico specifico dell'ente, determinato a norma dell'articolo 140, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è pari alla media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente e indicati nelle righe da 010 a 01X della colonna 120 della tabella 1. Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ciascun paese è la percentuale dei requisiti di fondi propri, nel totale dei requisiti di fondi propri, relativi alle esposizioni creditizie rilevanti nel territorio in questione, ed è indicato nella tabella 1, colonna 110. Tale valore è indicato come percentuale con 2 decimali. 030 Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente, pari al coefficiente anticiclico specifico dell'ente, come indicato nella riga 020 della presente tabella, applicato all'importo complessivo dell'esposizione al rischio indicato nella riga 010 della presente tabella. Riferimenti giuridici e istruzioni Numero di colonna Spiegazione 010 Valore descritto nella spiegazione per le righe da 010 a 030 della presente tabella. 15CE

75 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1557 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 543/2009 istituisce un quadro per la produzione di statistiche dell'unione comparabili relative alle produzioni vegetali annuali. (2) A seguito di un riesame periodico dell'esecuzione del regolamento (CE) n. 543/2009, per garantire la comparabilità si ritiene necessario aggiornare alcune denominazioni e definizioni delle variabili in modo che siano applicate e interpretate in maniera uniforme. (3) Le variabili elencate che sono diventate obsolete vanno soppresse. (4) Dal momento che i dati sulla produzione nazionale dovrebbero essere comparabili, è opportuno aggiungere il grado di umidità alla produzione di alcune categorie di piante che sono raccolte verdi. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 543/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 543/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 167 del , pag

76 ALLEGATO Tabella 1 Seminativi PARTE A Superficie coltivata (in migliaia di ettari) Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) Resa (in centinaia di kg/ha) Termini di trasmissione 31 gen 30 giu 31 ago 30 sett 31 gen 30 sett 30 sett 31 ott 31 gen 30 sett 31 ago Variabili anno n anno n anno n anno n anno n + 1 anno n + 1 anno n anno n anno n + 1 anno n + 1 anno n Numero del termine di trasmissione SM sopra la soglia SM sopra la soglia SM sopra la soglia Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM SM sopra la soglia Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) (*) x R x R Cereali (escluso il riso) per la produzione di granella (comprese le sementi) (*) x x x x Frumento tenero e spelta (*) x x x x R x x x R x Frumento invernale e spelta (*) x x x x x x x x x x x Frumento duro (*) x x x x x R x x x R x Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato) (*) x x x x x R x x x R x Orzo (*) x x x x R x x x R x Orzo invernale (*) x x x x x x x x x x x Avena (*) x x x x x x x x x x Miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato) (*) x x x x Granturco e misto di granturco (*) x x x x R x x x R x Triticale (*) x x x x x x x x x x x Sorgo (*) x x x x x x x x x x Altri cereali n.c.a. (grano saraceno, miglio, scagliola, ecc.) (*) x x x x Riso (*) x x x x x x x x x x Riso Indica x x x x Riso Japonica x x x x 72

77 PARTE B Superficie coltivata (in migliaia di ettari) Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) Resa (in centinaia di kg/ha) Termini di trasmissione 31 gen 30 giu 31 ago 30 sett 31 mar 30 sett 30 sett 31 ott 31 mar 30 sett 31 ago Variabili anno n anno n anno n anno n anno n + 1 anno n + 1 anno n anno n anno n + 1 anno n + 1 anno n Numero del termine di trasmissione SM sopra la soglia SM sopra la soglia SM sopra la soglia Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM SM sopra la soglia Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) (*) x R x x Piselli da foraggio (*) x x x x x x x x x x Fave e favette (*) x x x x x x x x Lupini dolci (*) x x x x Altri legumi secchi e colture proteiche n.c.a. x x Piante da radice x x Patate (incluse le patate da semina) x x x x x x x x Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) x x x x R x x R Altre piante da radice n.c.a. x x Piante industriali x x Semi di colza e di ravizzone (*) x x x x R x x x R x Semi di colza autunnale e di ravizzone x x x x x x x x x x x Semi di girasole (*) x x x x R x x x R x Soia (*) x x x x R x x x R x Semi di lino (lino da olio) (*) x R x x Semi di cotone (*) x x Altre piante da semi oleosi n.c.a. (*) x x Lino da fibra x R x x Canapa x x x x Cotone x R x x Tabacco x R x R 73

78 Superficie coltivata (in migliaia di ettari) Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) Resa (in centinaia di kg/ha) Termini di trasmissione 31 gen 30 giu 31 ago 30 sett 31 mar 30 sett 30 sett 31 ott 31 mar 30 sett 31 ago Variabili anno n anno n anno n anno n anno n + 1 anno n + 1 anno n anno n anno n + 1 anno n + 1 anno n Numero del termine di trasmissione SM sopra la soglia SM sopra la soglia SM sopra la soglia Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM Tutti gli SM SM sopra la soglia Luppolo x x x x Piante aromatiche, medicinali e da condimento x x Colture energetiche n.c.a. x x x x Piante raccolte verdi da seminativi x x Prati e pascoli temporanei x x Leguminose raccolte verdi x x Mais verde (*) x x x x x x x x x x Altri cereali raccolti verdi (escluso il mais verde) (*) x x x x (n.c.a. = non classificati altrove) (*) I dati relativi alla produzione di questi prodotti sono forniti nel grado medio di umidità che ogni Stato membro comunica alla Commissione in gennaio/marzo dell'anno n + 1 (colonna 9). NB: Le stime per le colonne 1, 2, 3 e 11 sono obbligatorie per gli Stati membri con una produzione nazionale annua media negli ultimi tre anni superiore a: tonnellate per il frumento tenero e la spelta, tonnellate per il frumento duro, tonnellate per l'orzo, tonnellate per la segale e i miscugli di cereali invernali (frumento segalato), tonnellate per il granturco e misto di granturco, tonnellate per il triticale, tonnellate per l'avena, tonnellate per il sorgo, tonnellate per il riso, tonnellate per i piselli da foraggio, tonnellate per le fave e le favette, tonnellate per i semi di colza e di ravizzone, tonnellate per i semi di girasole, tonnellate per la soia, tonnellate per le patate (incluse le patate da semina), tonnellate per le barbabietole da zucchero (escluse le sementi) e tonnellate per il mais verde. 74

79 Tabella 2 Ortaggi freschi (compresi i meloni), fragole e funghi coltivati Superficie coltivata (in migliaia di ettari) Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) Variabili Termini di trasmissione 31 mar anno n mar anno n + 1 Numero del termine di trasmissione 1 2 Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole x Brassicacee Cavolfiori e broccoli x x Cavoli x x Ortaggi a foglia e stelo (escluse le brassicacee) Porri x x Sedano x x Lattuga x x Lattuga in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ( 1 ) x Indivia x x Spinaci x x Asparagi x x Cicoria per il consumo fresco x x Carciofi x x Ortaggi coltivati per il frutto (compresi i meloni) Pomodori x x Pomodori per il consumo fresco x x Pomodori in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ( 1 ) x Cetrioli x x Cetrioli in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ( 1 ) x Cetriolini x x Melanzane x x Zucchine x x Meloni x x 75

80 Superficie coltivata (in migliaia di ettari) Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) Variabili Termini di trasmissione 31 mar anno n mar anno n + 1 Numero del termine di trasmissione 1 2 Cocomeri x x Peperoni e peperoncini x x Peperoni e peperoncini in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ( 1 ) x Radici, tuberi e ortaggi a bulbo Carote x x Cipolle x x Scalogni x x Sedano rapa x x Ravanelli x x Aglio x x Legumi freschi x Piselli freschi x x Fagioli freschi x x Fragole x x Fragole in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ( 1 ) x Funghi coltivati x x ( 1 ) Le stime sono obbligatorie per gli Stati membri con una superficie coltivata nazionale pari o superiore a 500 ettari. Tabella 3 Coltivazioni permanenti per il consumo umano Superficie coltivata (in migliaia di ettari) Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) Variabili Termini di trasmissione 31 mar anno n+1 31 mar anno n+1 30 sett anno n+1 Numero del termine di trasmissione Coltivazioni permanenti per il consumo umano x Frutta proveniente da zone temperate Mele x x Mele per il consumo fresco x 76

81 Superficie coltivata (in migliaia di ettari) Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) Variabili Termini di trasmissione 31 mar anno n+1 31 mar anno n+1 30 sett anno n+1 Numero del termine di trasmissione Pere x x Pesche x x Nettarine x x Albicocche x x Ciliegie x x Amarene x x Prugne x x Frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali Fichi x x Kiwi x x Avocado x x Banane x x Bacche (escluse le fragole) Ribes nero x x Lamponi x x Frutta a guscio ( 1 ) Noci x x Nocciole x x Mandorle x x Castagne x x Agrumi ( 1 ) x Arance x x Piccoli agrumi x x Satsuma x x Clementine x x Limoni e limette acide x x Pomeli e pompelmi x x 77

82 Superficie coltivata (in migliaia di ettari) Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate) Variabili Termini di trasmissione 31 mar anno n+1 31 mar anno n+1 30 sett anno n+1 Numero del termine di trasmissione Uve ( 1 ) x x Uve da vino x x Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP) Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP) Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (senza DOP/IGP) x x x x x x Uve da tavola x x Uve per la produzione di uva passa x x Olive ( 1 ) Olive da tavola x x Olive da olio x x (n.c.a. = non classificati altrove) ( 1 ) Le stime sono obbligatorie per gli Stati membri con una superficie coltivata nazionale pari o superiore a 500 ettari. Tabella 4 Uso agricolo dei terreni Superficie principale (in migliaia di ettari) Variabili Superficie agricola utilizzata Seminativi Termine di trasmissione 30 sett anno n+1 R R Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) Patate (incluse le patate da semina) Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) Piante industriali Piante raccolte verdi da seminativi x x x x x x 78

83 Superficie principale (in migliaia di ettari) Variabili Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) Altri seminativi n.c.a. Terreni a riposo Pascoli permanenti Coltivazioni permanenti Termine di trasmissione 30 sett anno n+1 x x x R R x Frutta, bacche e frutta a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) Uve Olive Vivai R R R x (n.c.a = non classificati altrove) 15CE

84 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1558 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'istituzione di un quadro di indicatori per l'applicazione della garanzia dell'unione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 il Fondo europeo per gli investimenti strategici ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 14, considerando quanto segue: (1) I progetti della Banca europea per gli investimenti (BEI) coperti dalla garanzia dell'ue nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbero essere valutati conformemente alle procedure di valutazione e di dovuta diligenza della BEI, tra cui il quadro di valutazione del valore aggiunto a 3 pilastri («3PVA»). (2) La valutazione dei progetti dovrebbe essere effettuata con riferimento ad un quadro di indicatori basato sul 3PVA della BEI. L'uso del quadro di indicatori dovrebbe consentire l'attuazione efficace del FEIS, assicurando allo stesso tempo elevati standard di valutazione della qualità. (3) Il quadro di indicatori dovrebbe essere utilizzato per assicurare che la garanzia dell'ue copra progetti a maggiore valore aggiunto. (4) Qualora gli organi direttivi della BEI decidessero di modificare il 3PVA, la Commissione e la BEI dovrebbero vagliare prontamente la necessità di riesaminare e modificare, se necessario, il quadro di indicatori alla luce del 3PVA rivisto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il quadro di indicatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1017, che il comitato per gli investimenti del FEIS deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'unione, è stabilito nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 169 dell' , pag

85 ALLEGATO Il quadro di indicatori 1. Principi generali Il quadro di indicatori è utilizzato dal comitato per gli investimenti istituito conformemente all'articolo 7, paragrafi 7-12, del regolamento (UE) 2015/1017 per valutare il valore aggiunto delle operazioni potenzialmente beneficiarie dei finanziamenti della BEI coperti della garanzia dell'unione ( 1 ). Esso serve al comitato di investimento per stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'ue per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati. La BEI calcola il punteggio e gli indicatori ex ante e monitora i risultati a progetto completato. Al comitato per gli investimenti sono comunicati il punteggio ottenuto per ogni pilastro pertinente e il valore di ogni indicatore. Il quadro di indicatori si compone di quattro pilastri: pilastro 1: contributo al raggiungimento degli obiettivi politici del FEIS; pilastro 2: qualità e solidità del progetto; pilastro 3: contributo tecnico e finanziario; pilastro 4: indicatori complementari. Dato il suo distinto ambito, ogni pilastro è valutato singolarmente e i singoli punteggi non sono aggregati in una valutazione unica. Nello stabilire l'ordine di priorità dei progetti il comitato per gli investimenti attribuisce pari importanza a ciascun pilastro, indipendentemente dal fatto che il singolo pilastro presenti un punteggio numerico o sia composto da indicatori qualitativi e quantitativi senza punteggio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, del regolamento relativo al FEIS, il quadro di indicatori è utilizzato dal comitato per gli investimenti per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'unione. Questa disposizione lascia impregiudicato l'esame dei progetti potenziali da parte del comitato per gli investimenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento relativo al FEIS, previsione verso la quale ha valore complementare. 2. Il quadro di indicatori Ogni operazione del FEIS riceve una valutazione in ciascuno dei 4 pilastri. La valutazione è calcolata sulla base dei punti attribuiti ai diversi indicatori di ciascun pilastro, utilizzando la seguente scala: Punti Valutazione del pilastro 2 Valutazione dei pilastri 1 e Marginale Bassa Accettabile Modesta Buona Significativa >= 150 Eccellente Elevata Il pilastro 4 include indicatori complementari di natura quantitativa o qualitativa, e non sarà consolidato in una valutazione unica. Pilastro 1: contributo al raggiungimento degli obiettivi politici del FEIS Il pilastro 1 valuta la coerenza dell'operazione con la realizzazione degli obiettivi generali del FEIS stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017, nonché il contributo che apporta ai predetti obiettivi. La metodologia per l'attribuzione della valutazione complessiva del pilastro 1 si basa sul contributo dell'operazione, che può essere «basso», «modesto», «significativo» ed «elevato». ( 1 ) Il quadro di indicatori non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/

86 Il giudizio tiene conto degli aspetti seguenti: «contributo agli obiettivi del FEIS»: tutti i progetti devono contribuire ad almeno uno degli obiettivi generali del FEIS. I progetti a bassa priorità politica, come i progetti stradali della RTE «non prioritari», ricevono una valutazione bassa; «obiettivi chiave»: l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017 individua per ognuno degli obiettivi politici generali una serie di settori chiave di intervento considerati di particolare importanza. I progetti in questi settori chiave salirebbero di un livello nella scala di valutazione. Nell'attribuzione della valutazione sono anche prese in considerazione le caratteristiche specifiche dei progetti che consentono un contributo particolarmente elevato, quali i progetti dimostrativi o i progetti che forniscono un importante contributo al conseguimento degli obiettivi di Europa I progetti che soddisfano molteplici obiettivi, compresi i progetti orizzontali, quali quelli in materia di coesione e cambiamenti climatici, avanzeranno di diversi gradi nella scala di valutazione. Viene utilizzato un unico indicatore con quattro livelli di valutazione. Per calcolare la valutazione complessiva, ad ogni livello di valutazione sono attribuiti fino a 50 punti. Sommando poi i punti (senza ponderazione) è possibile classificare il progetto nella categoria «bassa» (meno di 50 punti), «modesta» (da 50 a 99 punti), «significativa» (da 100 a 149 punti) o «elevata» (150 punti e oltre). Pilastro 2: qualità e solidità del progetto Il pilastro 2 raggruppa una serie di indicatori che consentono di valutare la qualità e la solidità dell'operazione. È definito un approccio diverso per gli investimenti in progetti singoli o per i progetti realizzati mediante prestiti intermediati a favore di più beneficiari. Per la valutazione di «progetti singoli» sono previsti i seguenti aspetti e i relativi indicatori: «crescita» (indicatore 1, da 0 e 100 punti): il contributo del progetto alla crescita duratura deriva dal suo impatto socioeconomico in termini di costi e benefici. Ove possibile, il tasso di rendimento economico («TRE») è calcolato seguendo le migliori pratiche in uso tra gli economisti. Esso prende in considerazione i costi e i benefici socioeconomici del progetto, compresi gli effetti di ricaduta (ad esempio, incidenza positiva su ricerca, sviluppo e innovazione, effetti benefici a lungo termine sul clima o impatto sul mercato del lavoro o effetti negativi sull'ambiente). Tuttavia, vi sono anche progetti il cui TRE è difficile da stimare. Ad esempio, in una serie di settori soggetti al rispetto delle norme dell'ue il problema principale è fare in modo che sia adottata la soluzione meno costosa, piuttosto che valutare il rendimento economico complessivo (si pensi ad esempio al settore del trattamento delle acque e dei rifiuti). Per questi settori il giudizio sulla qualità è basato su parametri di riferimento settoriali. Per le operazioni che raggruppano prestiti quadro il giudizio si basa principalmente sulla strategia e sui criteri di investimento adottati dal promotore. Di norma, il tasso di rendimento critico richiesto per i finanziamenti della BEI è pari al 5 %. Per un progetto standard, un TRE compreso tra 5 % e 7 % è considerato «accettabile», tra 7 % e 10 % «buono», superiore a 10 % «eccellente». Tuttavia, la classificazione dei risultati è basata anche su considerazioni settoriali. I settori attualmente considerati meno sostenibili dal punto di vista ambientale (come alcuni modi di trasporto) verrebbero finanziati solo se considerati «buoni» alla luce dell'interesse economico, ossia aventi un TRE minimo del 7 %. Al contrario, per taluni progetti aventi effetti benefici a lungo termine sul clima, il finanziamento è considerato possibile anche con un TRE compreso tra 3,5 % e 5 %, da qui l'introduzione della categoria «marginale». Per i progetti del settore privato, in ragione del loro profilo di rischio e di rendimento, la valutazione è la seguente: «marginale» per un tasso di rendimento compreso tra 5 % e 7 %, «accettabile» tra 7 % e 10 %, «buono» da 10 % e 15 %, ed «eccellente» oltre il 15 %; Il TRE è calcolato tenendo pienamente conto delle esternalità positive e negative, anche in relazione agli aspetti ambientali e legati ai cambiamenti climatici. Se viene dimostrato che non è in linea con il livello giustificabile sotto il profilo economico, il tasso critico può essere adeguato dal comitato direttivo tenendo conto della situazione economica a lungo termine; «capacità del promotore» (indicatore 2, da 0 e 30 punti): viene dato un giudizio qualitativo sulla capacità del promotore di realizzare il progetto entro i termini e in maniera efficiente, tenendo anche conto del pertinente contesto istituzionale e dell'eventuale assistenza tecnica da fornire. Ciò è particolarmente importante nel caso dei prestiti quadro, per i quali sono valutati i criteri di definizione delle priorità, le capacità di realizzazione e di controllo dei progetti e i sistemi di monitoraggio e di controllo, nonché il rispetto delle norme in materia di ambiente, concorrenza e appalti pubblici; 82

87 «sostenibilità» (indicatore 3, da 0 e 30 punti): secondo la regole della BEI, i progetti devono non solo essere economicamente sostenibili, e contribuire in tal modo alla crescita, ma anche sostenibili sul piano ambientale e sociale. È fondamentale mantenere norme ambientali e sociali elevate. La valutazione è effettuata secondo linee guida dettagliate enunciate nell'environmental and Social Practices Handbook (manuale delle pratiche ambientali e sociali) della Banca ( 1 ); «occupazione» (indicatore 4, da 0 e 40 punti): questo indicatore copre sia la fase della realizzazione che quella del funzionamento. Il numero di posti di lavoro necessari nella fase di realizzazione è stimato sulla base di coefficienti specifici del settore di attività. Per quanto riguarda la fase di funzionamento, il numero di posti di lavoro è valutato dagli analisti del progetto, alla luce delle esperienze precedenti nel settore. La successiva tabella riepiloga la valutazione, suddividendola tra occupazione nella fase di realizzazione e occupazione nella fase di funzionamento. Ad esempio, tra i progetti a forte intensità di manodopera nella fase di realizzazione rientrano alcune opere di ingegneria civile (in particolare lavori di ripristino sparsi) e lavori nei settori dell'efficienza energetica e della silvicoltura. Livelli più elevati di manodopera nella fase di funzionamento sono associati ad alcuni progetti industriali. Occupazione 1 punto 20 punti 40 punti Equivalenti a tempo pieno nella fase di realizzazione (per milione di EUR di costo dell'investimento) Equivalenti a tempo pieno nella fase di funzionamento (per milione di EUR di costo dell'investimento) < 3,5 3,5-7,0 > 7,0 < 0,50 0,51-1,00 > 1,00 La valutazione complessiva nel pilastro 2 attribuita a ogni progetto è calcolata sommando i punti ottenuti nelle quattro sottocategorie descritte sopra, e può essere: «marginale» (meno di 50 punti), «accettabile» (da 50 a 99 punti), «buona» (da 100 a 149 punti) ed «eccellente» (150 punti e oltre). Per quanto riguarda i «prestiti intermediati a favore di più beneficiari» (Multi Beneficiary Intermediated Loans MBIL), il pilastro 2 consente di valutare la capacità degli enti finanziari e di altra natura (tra cui gli istituti di promozione) ad agire in qualità di intermediari, e la loro efficacia. La valutazione è basata sui seguenti 3 indicatori indipendenti: la capacità e la solidità dell'intermediario e la qualità dell'ambiente operativo; il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e delle condizioni di finanziamento, tra l'altro per i beneficiari finali; l'occupazione a livello dei beneficiari finali. I punti attribuiti agli indicatori in ciascuna categoria sono sommati senza ponderazione per ottenere la valutazione complessiva del progetto, che può essere «marginale» (meno di 50 punti), «accettabile» (da 50 a 99 punti), «buono» (da 100 a 149 punti) ed «eccellente» (150 punti e oltre). Pilastro 3: contributo tecnico e finanziario al progetto Il pilastro 3 è incentrato sul valore generato dalla partecipazione della BEI e dal sostegno del FEIS stesso, che offrono benefici finanziari e di altra natura a sostegno del progetto. Questo contributo specifico è valutato mediante tre indicatori, ognuno dei quali misura aspetti complementari del valore aggiunto: «contributo finanziario», ossia il miglioramento delle condizioni di finanziamento offerte alla controparte rispetto a fonti alternative di finanziamento (tassi di interesse inferiori e/o scadenze più lunghe); «facilitazione finanziaria», ossia il miglioramento dell'efficacia del sostegno prestato dagli altri portatori di interesse; mobilitazione delle risorse dei terzi, in particolare del settore privato; invio di segnali agli altri prestatori); «contributo e consulenza della BEI», ossia la prestazione di servizi non finanziari sotto forma di contributi di esperti e trasferimento delle conoscenze, miranti a facilitare l'attuazione dei progetti, a rafforzare la capacità istituzionale e a fornire consulenza in materia di strutturazione finanziaria. Tali servizi potrebbero essere forniti per il tramite del polo europeo di consulenza sugli investimenti e di ogni altra struttura di consulenza esistente, quali JASPERS, ELENA e i servizi di consulenza InnovFin Advisory finanziati dal bilancio Orizzonte 2020 o mediante altri strumenti adeguati, quale ad esempio il sostegno all'attuazione dei progetti. ( 1 ) 83

88 Ogni indicatore è valutato in maniera indipendente, secondo la metodologia esistente della BEI, uniforme e ben documentata, e le successive relative modifiche. Come per il pilastro 1, la valutazione va da «bassa» a «elevata». I punti attribuiti a ciascun indicatore sono sommati senza ponderazione per ottenere la valutazione complessiva del progetto nel pilastro, che può essere: «bassa» (meno di 50 punti), «modesta» (da 50 a 99 punti), «significativa» (da 100 a 149 punti) ed «elevata» (150 punti e oltre). Pilastro 4: indicatori complementari. Il quadro di indicatori è integrato dai seguenti indicatori, che dovranno essere comunicati per ogni operazione in modo da rispecchiare i principali aspetti trasversali delle operazioni della BEI nell'ambito del FEIS: addizionalità: viene specificato se si tratta di un'operazione ordinaria o di un'attività speciale. Per le operazioni ordinarie, sono forniti ulteriori chiarimenti che giustifichino l'addizionalità, come definita all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/1017; una serie di indicatori relativi al contesto macroeconomico nel quale viene realizzato il progetto, che tra l'altro consentono ai membri del comitato per gli investimenti di valutare il potenziale impatto sulle disparità economiche all'interno dell'unione e sul potenziale di crescita a lungo termine: i) indicatori specifici delle condizioni di investimento; ii) il divario tra prodotto effettivo e potenziale, calcolato sulla base della metodologia della funzione di produzione approvata dal Consiglio Ecofin; iii) la crescita potenziale del PIL; iv) indicatori specifici della disoccupazione: il tasso di disoccupazione, la variazione su base annua del tasso di disoccupazione e il confronto con la media dell'ue; v) l'indicatore composito dei costi di finanziamento per le società non finanziarie, o, se non disponibile, i tassi di interesse bancari applicati alle società non finanziarie. Alla luce di queste indicazioni, il comitato per gli investimenti presta particolare attenzione ai progetti che contribuiscono a superare le disparità economiche all'interno dell'unione; effetto moltiplicatore previsto dell'intervento del FEIS; importo dei finanziamenti privati mobilitati; cooperazione con le banche nazionali di promozione e sostegno alle piattaforme di investimento; cofinanziamento con i fondi strutturali e di investimento europei; cofinanziamento con altri strumenti dell'ue (ad esempio Orizzonte 2020, il meccanismo per collegare l'europa ecc.); guadagni di efficienza energetica realizzati (per le pertinenti operazioni); indicatore Azione per il clima (per le pertinenti operazioni). 15CE

89 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1559 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2015 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'india LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 1.1. Apertura (1) Il 20 dicembre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'india («il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ) («l'avviso di apertura»). (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 10 novembre 2014 dal gruppo Saint-Gobain PAM («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell'unione. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. (3) L'11 marzo 2015 la Commissione ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'unione di tubi di ghisa duttile originari dell'india e ha avviato un'inchiesta separata mediante un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 3 ). Tale inchiesta è tuttora in corso Parti interessate (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. In particolare, la Commissione ha espressamente informato i denuncianti, altri produttori noti dell'unione, i produttori esportatori noti, le autorità indiane, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione per presentare le proprie osservazioni in merito all'apertura del procedimento Campionamento (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 51. ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'india. GU C 461 del , pag. 35. ( 3 ) Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'india GU C 83 dell' , pag

90 Campionamento di importatori e produttori dell'unione (7) Non è stato necessario il campionamento dei produttori dell'unione. Vi sono solo tre società o gruppi di società che producono il prodotto in esame nell'unione, e due di essi, che rappresentano il 96 % circa della produzione totale dell'unione, hanno collaborato all'inchiesta. (8) Per quanto riguarda gli importatori, per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessun importatore indipendente si è manifestato entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Campionamento dei produttori esportatori in India (9) per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell'india a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione dell'india presso l'unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori, se esistenti, eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. (10) Due produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Essi hanno effettuato il 100 % delle esportazioni dall'india durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento non era necessario Risposte al questionario (11) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori indiani che hanno collaborato, ai tre produttori dell'unione e agli utilizzatori che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. (12) Sono pervenute risposte al questionario da entrambi i produttori esportatori indiani, da due produttori dell'unione e da varie decine di utenti Visite di verifica (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: produttori dell'unione SAINT-GOBAIN PAM, Pont-à-Mousson, Francia; SAINT-GOBAIN PAM ESPANA SA, Madrid, Spagna; SAINT- GOBAIN PAM Deutschland GmbH, Saarbrücken, Germania Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, Wetzlar, Germania società di vendita collegate SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL SA, Lisbona, Portogallo SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SpA, Milano, Italia SAINT-GOBAIN PAM UK, Stanton-by-Dale, Regno Unito SGPS BELGIUM SA, Landen, Belgio produttori esportatori dell'india Electrosteel Castings Ltd, Kolkata, India, e società collegata Lanco Industries Limited (ora nota come Srikalahasthi Pipes Limited), Andhra Pradesh, India. Jindal Saw Limited, New Delhi, India 86

91 importatori/operatori commerciali collegati Electrosteel Europe SA, Francia, che ha le seguenti succursali: Electrosteel Europe SA Sucursal En Espana, Spagna Electrosteel Europe SA Succursale Italia, Italia Electrosteel Europe SA Niederlassung Deutschland, Germania Electrosteel Castings (UK) Ltd, Regno Unito Electrosteel Trading SA (Spagna) Jindal Saw Italia SpA, Italia Jindal Saw Pipeline Solutions Limited, Regno Unito 1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (14) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto in esame (15) Il prodotto in esame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile») originari dell'india, attualmente classificati ai codici NC ex ed ex Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo. (16) I tubi di ghisa duttile sono utilizzati per l'approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e l'irrigazione di terreni agricoli. Il trasporto dell'acqua mediante tali tubi può avvenire tramite pressione o anche soltanto per gravità. Il diametro dei tubi è compreso fra 60 mm e mm e la lunghezza può essere di 5,5, 6,7 o 8 metri. Di norma i tubi sono rivestiti all'interno con cemento o altri materiali ed esternamente con zinco, vernici o nastro adesivo. I principali utenti finali sono aziende di serizi pubblici Prodotto simile (17) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto fabbricato e venduto in India e il prodotto fabbricato e venduto nell'unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. (18) In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3.1 Valore normale 3. DUMPING (19) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte di ciascun produttore esportatore sono risultate rappresentative. (20) La Commissione ha poi individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno. 87

92 (21) La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'unione del tipo di prodotto identico o comparabile. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno di alcuni tipi di prodotto non erano rappresentative in quanto costituivano meno del 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'unione del tipo di prodotto identico o comparabile. (22) La Commissione ha poi definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. (23) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, nel caso in cui: a) il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione. (24) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il PI. (25) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto unicamente per le vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se: a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, oppure b) la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione. (26) Le vendite sul mercato interno utilizzate per il calcolo del valore normale dei due produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti. Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che parte di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Allo stesso modo, per i tipi di prodotto che risultavano essere identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione verso l'unione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno o, ove applicabile, come media ponderata delle sole vendite remunerative. (27) Per i tipi di prodotto per i quali, nel corso delle normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti del tipo di prodotto identico o comparabile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. (28) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di fabbricazione del prodotto simile di ciascun produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi: a) la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI; e b) la media ponderata degli utili conseguiti dal produttore esportatore che ha collaborato dalla vendita del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI. (29) Il denunciante ha sostenuto che la tassa indiana all'esportazione sul minerale di ferro, che durante il PI era pari al 30 %, ha spinto verso il basso i prezzi interni del minerale di ferro e ridotto il costo delle principali materie prime ai produttori esportatori al 40 % del prezzo sul mercato mondiale, con un effetto sui prezzi cif all'esportazione di tubi di ghisa duttile verso l'ue presumibilmente di EUR/t, ossia fra l'8 e il 17 % del prezzo all'esportazione. Viste le circostanze, il denunciante ha chiesto che il valore normale venisse adeguato di conseguenza. 88

93 (30) I produttori esportatori hanno sostenuto di acquistare il minerale di ferro in India a un prezzo simile a quello a cui esso è esportato dall'india. Inoltre uno dei produttori esportatori ha sostenuto, ma solo dopo le visite di verifica in India, di avere iniziato ad acquistare minerale di ferro da paesi terzi dopo il PI. (31) Le prove raccolte finora non hanno consentito alla Commissione di stabilire in via provvisoria se i prezzi sul mercato interno indiano del minerale di ferro siano o meno ridotti rispetto ad altri mercati. (32) Di conseguenza, in questa fase dell'inchiesta non è stato possibile verificare le dichiarazioni dell'industria dell'unione e dei produttori esportatori e queste saranno oggetto di ulteriori indagini nella fase definitiva dell'inchiesta, nonché nella parallela inchiesta antisovvenzioni Prezzo all'esportazione (33) I produttori esportatori hanno esportato nell'unione soprattutto tramite società collegate operanti come importatori. Le esportazioni effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti non rappresentavano che l'1 % circa del totale delle loro esportazioni verso l'unione. (34) Quando i produttori esportatori hanno esportato nell'unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. (35) Quando i produttori esportatori hanno esportato nell'unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), e dei profitti realizzati. In mancanza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti è stato utilizzato un margine di profitto medio del 3,7 % basato sui dati contenuti nella denuncia. (36) Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che, invece di applicare l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere basato sui prezzi di trasferimento tra il produttore esportatore e le sue società collegate nell'ue, affermando che tali prezzi sono affidabili, dal momento che le autorità fiscali e doganali (ai fini dell'iva e dell'imposta sul reddito) di alcuni Stati membri hanno accettato che le transazioni tra gli operatori e la società madre siano effettuate a normali condizioni di mercato. (37) La Commissione ha provvisoriamente respinto tale asserzione per i motivi seguenti. In primo luogo, lo scopo della verifica delle autorità doganali è sostanzialmente diverso da quello che la Commissione persegue nel contesto di un'inchiesta antidumping. In questo caso, dal momento che i dazi doganali sono pari a zero, le autorità doganali non avevano alcun incentivo a mettere in dubbio i prezzi all'esportazione dichiarati. Inoltre, la Commissione non ha ricevuto prove sufficienti a dimostrare che le autorità fiscali avessero espressamente accettato i prezzi all'esportazione tra il produttore esportatore e le sue società collegate nell'ue. (38) In secondo luogo, neanche l'affermazione secondo cui le autorità responsabili in materia di IVA avrebbero accettato i prezzi all'esportazione alle normali condizioni di mercato poteva essere accolta, in quanto la società riceve comunque il rimborso dell'iva riscossa al momento in cui essa rivende le merci importate. (39) Infine, il produttore esportatore ha fatto riferimento a due regolamenti del Consiglio in cui i prezzi di trasferimento erano stati accettati ( 1 ). Tuttavia, nei due casi relativi, la Commissione aveva potuto confrontare le vendite effettuate attraverso importatori collegati con le vendite effettuate attraverso importatori indipendenti, il che non è possibile nel caso in esame poiché le vendite tramite importatori indipendenti non erano rappresentative (circa l'1 % di tutte le vendite all'ue). ( 1 ) Regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'atlantico originario della Norvegia nonché il procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone dell'atlantico d'allevamento originario del Cile e delle Isole Færøer (GU L 133 del , pag. 1); e regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'ucraina (GU L 175 del , pag. 4). 89

94 (40) Per quanto riguarda l'altro produttore esportatore, una parte delle vendite all'esportazione (circa il %) non è stata rivenduta alle condizioni in cui era stata importata,: essa è stata infatti trattata da una società collegata in Italia che ha importato tubi semilavorati (non rivestiti) che sono stati poi ulteriormente trasformati aggiungendovi rivestimenti esterni (zinco) e interni (cemento). Sia i tubi non rivestiti importati che i tubi finiti costituiscono il prodotto in esame. Il rivestimento interno ed esterno dei tubi richiede notevoli investimenti in macchinari, attrezzature e materie prime, nonché un alto numero di dipendenti con qualifiche specifiche. (41) Nell'ipotesi in cui i prodotti non siano rivenduti nelle stesse condizioni nelle quali sono stati importati, la Commissione può costruire il prezzo all'esportazione «su qualsiasi altra base equa», conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso la Commissione ha provvisoriamente deciso di adeguare il prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti nell'unione per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita (esclusi i costi di trasformazione), le SGAV e i profitti. Per quanto riguarda i costi di trasformazione sostenuti nell'ue, la Commissione compirà ulteriori indagini per stabilire se sia appropriato fare un adeguamento, e a quale livello. In mancanza di altri riferimenti equi, come livello di profitto dell'importatore indipendente, basato sui dati contenuti nella denuncia, è stato utilizzato un profitto medio del 3,7 %. I motivi per costruire il prezzo all'esportazione su questa base sono i seguenti: i tubi non rivestiti importati non sono venduti sul mercato dell'unione perché non utilizzabili per la fornitura di acqua o lo smaltimento delle acque reflue senza ulteriore trasformazione. Per lo stesso motivo, tali tubi non sono venduti neanche sul mercato interno indiano, vista l'entità dei costi di lavorazione, che sono considerevoli a causa delle attrezzature, delle materie prime e della manodopera necessarie per trasformare i tubi non rivestiti importati in un prodotto utilizzabile, una detrazione di tali costi, che sono molto più elevati rispetto a quanto costerebbe finire un prodotto per soddisfare le esigenze del cliente, porterebbe a un risultato irragionevole e artificioso. (42) Per quanto riguarda gli altri prodotti che sono stati importati, entrambi i produttori esportatori avevano un importatore collegato nel Regno Unito che ha trasformato ulteriormente i prodotti importati aggiungendo le flange e tagliando i tubi in parti più piccole. (43) La Commissione ha provvisoriamente costruito il prezzo all'esportazione di tali altri prodotti in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, adeguando il prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'unione per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV e i costi di lavorazione nell'unione, e per i profitti, al fine di riportare il prezzo al livello di quello dei tubi non trasformati (non tagliati e/o privi di flange). In mancanza di altri riferimenti equi, come livello di profitto dell'importatore indipendente, in base ai dati contenuti nella denuncia, è stato utilizzato un profitto medio del 3,7 %. (44) Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che per i tipi di prodotto che non sono stati rivenduti alle condizioni nelle quali erano stati importati in quanto successivamente trattati da una società collegata, la Commissione dovrebbe costruire il prezzo all'esportazione non tanto sulla base dei prezzi applicati ai primi acquirenti indipendenti quanto su quella delle vendite dirette del produttore esportatore verso l'ue, eventualmente integrandolo con i prezzi all'esportazione della società ad acquirenti indipendenti in paesi terzi. (45) La Commissione ha concluso in via provvisoria che l'approccio proposto dorebbe essere respinto. In primo luogo, nel corso del PI le vendite dirette verso l'unione del produttore esportatore sono state molto marginali sia in termini di volume che in termini di valore, e quindi non sono rappresentative. In secondo luogo, le vendite a paesi terzi non sono una base ragionevole in quanto non rispecchiano sufficientemente la posizione economica e il comportamento del produttore esportatore sul mercato dell'unione, in particolare tenendo conto del fatto che il produttore esportatore ha venduto prodotti all'unione in grandi quantità attraverso operatori commerciali collegati durante lo stesso periodo. (46) Il produttore esportatore ha inoltre affermato che gli adeguamenti dovrebbero essere limitati ai costi «sostenuti tra l'importazione e la rivendita» e dovrebbero quindi ragionevolmente riguardare il processo di rivendita. Pertanto, tali costi possono, ad esempio, non comprendere le SGAV che sono normalmente sostenute da un produttore, un trasformatore o un esportatore. Le SGAV delle società collegate nell'ue non sarebbero costi ragionevoli per una società che opera esclusivamente come importatore. Il produttore esportatore e le sue società collegate nell'ue sono presumibilmente un'entità economica unica, che avrebbe un impatto sul tipo di adeguamenti che possono essere fatti alla costruzione del prezzo all'esportazione. (47) La società ha sostenuto inoltre che le SGAV e il profitto da impiegare per costruire il prezzo all'esportazione avrebbero dovuto essere ricalcolati in modo tale da riferirsi esclusivamente all'attività di importatore. 90

95 (48) Per quanto riguarda l'argomento secondo cui gli adeguamenti dovrebbero essere limitati ai costi «sostenuti tra l'importazione e la rivendita», la Commissione fa riferimento alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non esclude la possibilità di effettuare adeguamenti per i costi sostenuti prima dell'importazione, nella misura in cui tali costi sono di norma sostenuti dall'importatore. Inoltre, da tale giurisprudenza consegue che l'esistenza di un'entità economica unica non pregiudica l'applicabilità e gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale giurisprudenza implica inoltre che il fatto che le società collegate svolgano soltanto alcune funzioni non rappresenta un ostacolo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ma si traduce in un minore importo di SGAV da detrarre dal prezzo al quale il prodotto in esame è rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente. In ogni caso, l'onere della prova spetta alla parte interessata che intenda contestare la portata degli adeguamenti effettuati sulla base dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Quindi, nel caso in cui tale parte ritenga eccessivi gli adeguamenti, essa deve fornire elementi di prova e calcoli specifici che giustifichino tali affermazioni e, in particolare, il tasso alternativo. La Commissione, essendo del parere che il livello di SGAV provvisoriamente utilizzato per costruire il prezzo all'esportazione rifletta le funzioni svolte dalle società collegate, ha respinto tali domande in via provvisoria Confronto (49) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica. (50) Il denunciante ha chiesto alla Commissione di applicare in via eccezionale la metodologia del dumping mirato di cui alla seconda frase dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento antidumping di base, in quanto «gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti e regioni, il che causerà margini di dumping più elevati [poiché] gli esportatori indiani si rivolgono a [ ] Regno Unito, Spagna, Italia e Francia, e a determinati grossi clienti». (51) La Commissione ha respinto in via provvisoria le accuse di dumping mirato, dal momento che il denunciante non ha presentato elementi sufficienti a sostegno della propria affermazione. L'unico elemento di prova presentato sono dei dati Eurostat che mostrano che la maggior parte delle esportazioni verso l'ue dei produttori esportatori entra attraverso quattro soli Stati membri. Queste esportazioni, tuttavia, potrebbero essere successivamente spedite anche verso altri Stati membri. Inoltre, e più importante ancora, non è stato presentato alcun dato che attesti differenze di prezzo tra gli Stati membri. (52) Inoltre, la Commissione non è riuscita a determinare un andamento dei prezzi all'esportazione, che è sensibilmente diverso in relazione a differenti acquirenti e regioni. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi dei produttori dell'unione che vendevano in alcuni Stati membri erano di poco inferiori alla media dell'unione, ma che ciò non poteva in alcun modo essere messo in relazione a pratiche di dumping mirato, in particolare perché avveniva già prima che i produttori esportatori indiani cominciassero ad esportare verso l'ue. (53) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto e di assicurazione, movimentazione, imballaggio, per i costi del credito, i costi bancari, le commissioni, gli oneri all'importazione e il servizio di assistenza post-vendita. Non è stato tuttavia effettuato alcun adeguamento relativo alla restituzione del dazio, in quanto i produttori esportatori non sono riusciti a dimostrare che l'imposta non pagata o rimborsata sulle vendite all'esportazione sia inclusa nel prezzo praticato sul mercato interno. (54) In una fase molto tardiva dell'inchiesta i produttori esportatori indiani hanno affermato che vi sono sostanziali differenze fisiche entro i numeri di controllo del prodotto (NCP) che giustificherebbero adeguamenti per un equo confronto dei prezzi o l'esclusione di alcuni particolari prodotti venduti dal denunciante. Tuttavia, le informazioni che dimostravano tali differenze nelle caratteristiche fisiche e il valore potenziale degli adeguamenti non erano sufficienti per esprimersi in questa fase dell'inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta in via provvisoria Margini di dumping (55) Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (56) In questo caso il livello di collaborazione è alto poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 100 % delle esportazioni totali verso l'unione europea durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello della società che tra quante hanno collaborato ha il più alto margine di dumping. 91

96 (57) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Denominazione della società Margine di dumping provvisorio Jindal Saw Ltd 31,2 % Electrosteel Casting Ltd 15,3 % Tutte le altre società 31,2 % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'unione e di produzione dell'unione (58) Il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell'unione durante il periodo dell'inchiesta. Essi costituiscono l'«industria dell'unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (59) Dal momento che vi sono solo tre produttori dell'unione e il gruppo SG PAM ha fornito i dati per le sue controllate e le stime per l'unico produttore dell'unione che non ha collaborato, tutte le cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di gamma al fine di tutelare la riservatezza dell'altro produttore dell'unione che ha collaborato all'inchiesta. (60) La produzione totale dell'unione durante il periodo dell'inchiesta è stata stabilita a [ ] tonnellate. La Commissione ha stabilito la produzione totale dell'unione in base a tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'unione, comprese quelle fornite nella denuncia per il produttore che non ha collaborato e compresi i dati raccolti presso i produttori dell'unione che hanno collaborato durante l'inchiesta. Come indicato al considerando 7, vi sono solo tre produttori dell'unione e i due che hanno collaborato rappresentano il 96 % circa della produzione totale dell'unione Consumo dell'unione (61) La Commissione ha stabilito il consumo dell'unione sulla base del volume totale delle vendite dell'industria dell'unione nell'unione stessa, con l'aggiunta delle importazioni dai paesi terzi nell'unione. La Commissione ha stabilito il totale delle vendite dell'industria dell'unione sulla base dei dati forniti dai produttori dell'unione che hanno collaborato e dalle informazioni contenute nella denuncia per il produttore che non ha collaborato. I volumi delle importazioni sono stati estratti dai dati di Eurostat. (62) Il consumo dell'unione ha registrato il seguente andamento: Consumo dell'unione PI Valore indicizzato Fonte: risposte al questionario, informazioni contenute nella denuncia e dati Eurostat (63) Nel periodo in esame il consumo dell'unione è calato del 3,3 %. Esso ha seguito un andamento a U, diminuendo sensibilmente (più del 16 %) tra il 2011 e il 2012 ma aumentando notevolmente nel periodo dell'inchiesta. Gli utenti finali dei tubi di ghisa duttile sono le aziende di servizi di approvvigionamento idrico, reti fognarie e irrigazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di enti pubblici che dipendono da finanziamenti statali. Nel 2011 e nel 2012 la crisi economica si è trasformata in una vera e propria crisi del debito pubblico. Ciò ha indotto i governi dell'unione a ridurre drasticamente gli investimenti e la spesa pubblici, il che spiega il calo significativo della domanda di tubi di ghisa duttile, soprattutto in paesi come la Spagna, il Portogallo e l'italia. 92

97 4.3. Importazioni dall'india Volume e quota di mercato delle importazioni dall'india (64) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. I dati Eurostat erano in linea con i dati presentati dai produttori esportatori dell'india. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata a partire dalla stessa fonte. (65) Le importazioni nell'ue dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Volume delle importazioni (in tonnellate metriche) e quota di mercato PI Volume delle importazioni dall'india Volume delle importazioni (valore indicizzato) Quota di mercato (valore indicizzato) Fonte: Eurostat e risposte al questionario (66) Il volume delle importazioni dall'india è aumentato notevolmente (di oltre il 22 %) nel corso del periodo in esame, malgrado la contrazione del mercato. Nello stesso periodo i produttori esportatori indiani hanno guadagnato 3,5 punti percentuali di quota di mercato Prezzi delle importazioni originarie dell'india e sottoquotazione dei prezzi (67) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni è stata determinata sulla base dei dati presentati dai produttori esportatori indiani e dall'industria dell'unione. (68) Il prezzo medio delle importazioni nell'unione dall'india ha mostrato la seguente evoluzione: Prezzi all'importazione (EUR/tonnellate) PI India Valore indicizzato Fonte: Eurostat e risposte al questionario (69) I prezzi indiani sono leggermente diminuiti durante il periodo in esame, aumentando nel 2012 (+ 5,7 %), ma riducendosi di più nel 2013 ( 6,2 %). (70) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando: a) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'unione, praticati sul mercato dell'unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e b) la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori indiani che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'unione, stabiliti su base cif, opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione. 93

98 c) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'unione durante il periodo dell'inchiesta. Esso ha evidenziato una media ponderata dei margini di sottoquotazione del 34 % e del 42,4 % per i due produttori esportatori che hanno collaborato Situazione economica dell'industria dell'unione Osservazioni generali (71) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione dell'industria dell'unione nel periodo in esame. (72) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'unione che hanno collaborato e delle stime contenute nella denuncia per il produttore che non ha collaborato. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'unione che hanno collaborato. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'unione. (73) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. (74) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi di manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali Indicatori macroeconomici Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (75) Nel periodo in esame la produzione totale dell'unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti PI Volume della produzione (valore indicizzato) Capacità di produzione (valore indicizzato) Utilizzo degli impianti (%) Fonte: risposte al questionario e informazioni contenute nella denuncia (76) Durante il periodo dell'inchiesta la produzione complessiva dell'industria dell'unione è stata leggermente superiore rispetto al 2011, nonostante che in tale periodo le vendite nell'ue siano state molto inferiori. L'aumento della produzione è dovuto all'aumento delle vendite all'esportazione. (77) La capacità è rimasta stabile durante tutto il periodo in esame. L'utilizzo degli impianti è aumentato marginalmente in linea con l'aumento della produzione nel corso del periodo in esame. Ciononostante, l'utilizzo degli impianti è rimasto basso, al [53-58 %]. La produzione di tubi di ghisa duttile è caratterizzata da costi fissi relativamente elevati. Un basso utilizzo degli impianti peggiora l'ammortamento dei costi fissi, il che è una delle cause della scarsa redditività dell'industria dell'unione. 94

99 Volume delle vendite e quota di mercato (78) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'unione hanno registrato il seguente andamento: Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria dell'unione PI Volume delle vendite (valore indicizzato) Quota di mercato (valore indicizzato) Fonte: risposte al questionario, informazioni contenute nella denuncia e dati Eurostat (79) Le vendite dell'industria dell'unione sono diminuite del 6,4 % durante il periodo in esame, passando a nel periodo dell'inchiesta. Per l'industria dell'unione la diminuzione del volume delle vendite è stata notevolmente maggiore rispetto a quella del volume dei consumi Crescita (80) Il consumo complessivo del prodotto in esame nell'unione è diminuito di quasi il 3,3 % durante il periodo in esame. Il consumo è sceso drasticamente nel 2012 di oltre il 16 %, è rimasto basso nel 2013 e ha iniziato a riprendersi nel periodo dell'inchiesta. All'inizio del periodo in esame le vendite dell'industria dell'unione, le importazioni da paesi terzi e le importazioni indiane sono diminuite in linea con il consumo. Tuttavia nel 2013, quando il consumo era ancora depresso e la redditività dell'industria dell'unione negativa, i produttori indiani sono riusciti ad aumentare in misura significativa sia le vendite che la quota di mercato. Tale espansione delle vendite indiane in un mercato in fase di declino è stata possibile attraverso un'aggressiva sottoquotazione dei prezzi e attraverso pratiche di dumping. Le strategie aggressive in materia di vendite e di prezzi sono continuate nel periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'unione ha subito un calo molto maggiore rispetto a quello del consumo e l'industria dell'unione ha perso 2,5 punti percentuali della quota di mercato, mentre nello stesso periodo i produttori indiani hanno aumentato la propria quota di mercato di 3,5 punti percentuali Occupazione e produttività (81) Durante il periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento: Occupazione e produttività PI Numero di addetti (valore indicizzato) Produttività (valore indicizzato) Fonte: risposte al questionario (82) Durante il periodo dell'inchiesta l'occupazione e la produttività sono rimaste a un livello simile a quello registrato nel Tuttavia, il fatto che l'occupazione non sia diminuita è riconducibile principalmente a un significativo aumento nelle vendite al di fuori dell'unione, come indicato al considerando Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (83) Tutti i margini di dumping sono risultati notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. 95

100 (84) Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame: non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali pratiche di dumping precedenti Indicatori microeconomici Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (85) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi applicati dai produttori dell'unione che hanno collaborato ad acquirenti non collegati nell'unione hanno mostrato il seguente andamento: Prezzi di vendita nell'unione PI Prezzo medio unitario di vendita nell'unione (EUR/tonnellata) Valore indicizzato Costo unitario di produzione (EUR/ tonnellata) Valore indicizzato Fonte: risposte al questionario (86) Il prezzo medio unitario di vendita si è sviluppato nel complesso in linea con il costo di produzione, aumentando nel 2012, quando si è registrato un aumento dei costi di produzione, e continuando a scendere dal 2013 al periodo dell'inchiesta in linea con la riduzione dei costi di produzione. I costi di produzione sono scesi, soprattutto a causa della riduzione del prezzo della principale materia prima, cioè il minerale di ferro e i rottami metallici Costo del lavoro (87) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'unione che hanno collaborato ha registrato il seguente andamento: Costo medio del lavoro per addetto PI Valore indicizzato Fonte: risposte al questionario (88) Durante il periodo in esame, il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 4 %. Tale aumento è stato inferiore all'aumento generale delle retribuzioni nell'unione rilevato da Eurostat Scorte (89) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'unione che hanno collaborato ha registrato il seguente andamento: Scorte PI Scorte finali (valore indicizzato) Fonte: risposte al questionario 96

101 (90) Durante il periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito. Tale riduzione del livello delle scorte è dovuta principalmente a requisiti per il capitale di esercizio più rigidi imposti dalla gestione di tale settore industriale nell'unione Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali (91) Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'unione che hanno collaborato hanno registrato il seguente andamento: Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito PI Redditività delle vendite nell'unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) Tra 2,5 e 3,0 Tra 5,5 e 6,0 Tra 1,0 e 1,5 Tra 1,5 e 2, Flusso di cassa (valore indicizzato) Investimenti (valore indicizzato) Utile sul capitale investito (%) Fonte: risposte al questionario (92) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'unione che hanno collaborato esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività dell'industria dell'unione è scesa dal 2,5-3,0 % del 2011 all'1,5-2,0 % nel periodo dell'inchiesta, ed è stata negativa nel 2012 e La maggior parte delle vendite del prodotto in esame nell'ue sono state effettuate attraverso le filiali di vendita dei produttori dell'unione che hanno collaborato, e i loro costi e redditività sono stati presi in considerazione. (93) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'unione che hanno collaborato di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è stato a un livello simile nel 2011 e nel periodo dell'inchiesta. (94) Il livello degli investimenti è stato superiore nel periodo dell'inchiesta rispetto al Tuttavia, nel 2012 e nel 2013 il livello degli investimenti è stato molto inferiore e l'aumento durante il periodo dell'inchiesta non ha compensato il calo degli anni precedenti. L'utile sul capitale investito, corrispondente all'utile in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è stato molto inferiore nel periodo dell'inchiesta rispetto al Conclusioni relative al pregiudizio (95) L'industria dell'unione ha perso una quota di mercato di 2,5 punti percentuali nel mercato in declino, mentre le sue vendite sul mercato dell'unione sono diminuite di quasi il 6,4 %. L'utilizzo degli impianti è rimasto basso al % in tutto il periodo in esame, incidendo sulla capacità dell'industria dell'unione di ammortizzare i costi fissi. Sebbene la redditività dell'industria dell'unione abbia raggiunto il suo punto più basso nel 2012, essa era ancora molto bassa nel periodo dell'inchiesta all'1,5-2,0 %, ben al di sotto del profitto di riferimento. Nello stesso periodo le importazioni dall'india sono aumentate del 22,6 % e la loro quota di mercato è cresciuta di 3,5 punti percentuali. (96) Altri indicatori sono rimasti relativamente stabili. Ciononostante, il loro deterioramento è stato in gran parte impedito da un notevole incremento delle vendite effettuate dall'industria dell'unione al di fuori dell'unione stessa. L'unico indicatore ad aver evidenziato una chiara tendenza positiva durante il periodo in esame è stato quello degli investimenti, che sono aumentati del 20 %. Nel 2012 e nel 2013 il livello degli investimenti è stato tuttavia molto inferiore e l'aumento durante il periodo dell'inchiesta non ha compensato il calo degli anni precedenti. (97) Una redditività molto bassa, associata a una continua perdita di vendite e di quota di mercato nell'unione, mette l'industria dell'unione in una situazione economica difficile. 97

102 (98) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'industria dell'unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (99) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: la crisi economica e la diminuzione della domanda, le importazioni da paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'unione e la concorrenza dei prodotti sostitutivi come i tubi di plastica Effetti delle importazioni oggetto di dumping (100) Già all'inizio del periodo in esame il volume delle vendite dei produttori esportatori indiani nell'unione era quasi il doppio di tutte le altre importazioni insieme (45,8kt). Nel 2012 le vendite indiane sono diminuite in linea con il consumo, ma hanno mantenuto una quota di mercato pari a circa il %. Tuttavia nel 2013, in un periodo in cui il consumo era ancora depresso e la redditività dell'industria dell'unione negativa, i fabbricanti indiani sono riusciti ad aumentare in misura significativa sia le vendite che la quota di mercato. Tale espansione delle vendite indiane in un mercato in fase di declino è stata possibile grazie ad aggressive pratiche di dumping dei prezzi: nel 2013 i prezzi delle importazioni dall'india sono diminuiti del 6,2 % su base annua. Tale politica aggressiva dei prezzi è continuata nel periodo dell'inchiesta. Il volume delle vendite effettuate dai produttori esportatori indiani ha superato le tonnellate e la loro quota di mercato ha raggiunto il % nel periodo dell'inchiesta. Un'espansione così rapida è stata resa possibile da una notevole sottoquotazione dei prezzi dei produttori dell'unione. Il livello di sottoquotazione dei prezzi è stato fissato al 34 % e al 42,4 %. Mentre le vendite e la quota di mercato indiane sono aumentate in modo significativo, il volume delle vendite dell'industria dell'unione ha subito un calo molto maggiore di quello del consumo e l'industria dell'unione ha perso vendite per il 6,4 % e quota di mercato per 2,5 punti percentuali. (101) Data la chiara coincidenza temporale tra la notevole sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'unione da parte delle importazioni indiane oggetto di dumping e la perdita di vendite e di quota di mercato dell'industria dell'unione, tradottesi in una redditività molto bassa, si conclude che le importazioni oggetto di dumping sono state la causa della situazione di pregiudizio dell'industria dell'unione Effetti di altri fattori La crisi economica e la diminuzione della domanda (102) Il consumo dell'unione del prodotto in esame è diminuito del 3,3 % nel periodo in esame, mentre le importazioni dall'india sono aumentate del 22,6 % nello stesso periodo. La principale diminuzione del consumo (del 15 % dal 2011 al 2012) è stata causata dalla crisi economica e dalla contrazione della spesa pubblica. Il calo del consumo sembra aver contribuito al pregiudizio all'inizio del periodo in esame, e potrebbe aver contribuito anche nell'anno Tuttavia, nel 2013 e specialmente nel periodo dell'inchiesta, le importazioni indiane oggetto di dumping sono state il principale fattore di pregiudizio a esercitare una pressione al ribasso sulle vendite nell'unione dell'industria dell'unione e impedire il ritorno a una redditività sostenibile Importazioni da paesi terzi (103) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Importazioni da paesi terzi in volume (tonnellate metriche) PI Cina Valore indicizzato

103 PI Paesi terzi a eccezione della Cina Valore indicizzato Tutti i paesi terzi Valore indicizzato Fonte: Eurostat. (104) Le importazioni dall'india hanno rappresentato la maggioranza delle importazioni nell'unione (più del 70 %) durante il periodo dell'inchiesta. Mentre le importazioni dall'india sono aumentate di oltre il 22 % durante il periodo in esame, le altre importazioni sono diminuite di più del 20 % nello stesso periodo. Mentre le importazioni indiane hanno aumentato la propria quota di mercato di 2,5 punti percentuali, le altre importazioni hanno perduto quota di mercato per oltre 1 punto percentuale. Dato il volume ridotto delle importazioni dai paesi terzi nonché il fatto che esse sono diminuite in termini sia di volume che di quota di mercato, non vi è alcuna indicazione che esse abbiano causato un pregiudizio all'industria dell'unione. (105) I produttori esportatori hanno affermato che uno dei produttori dell'unione ha importato il prodotto in esame dai suoi impianti di produzione cinesi, provocando pregiudizio a se stesso, ma non sono emersi elementi di prova a sostegno di tali affermazioni. Gli elementi di prova verificati hanno dimostrato che le importazioni nell'unione dagli impianti cinesi del produttore dell'unione erano state molto modeste. Inoltre, durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono diminuite in modo significativo e hanno perso oltre 2 punti percentuali di quota di mercato, il che chiaramente le esclude come causa del pregiudizio Andamento delle esportazioni dell'industria dell'unione (106) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'unione ha avuto l'andamento seguente: Andamento delle esportazioni dei produttori dell'unione che hanno collaborato PI Volume delle esportazioni (valore indicizzato) Prezzo medio all'esportazione (valore indicizzato) Fonte: risposte al questionario (107) Le vendite dell'industria dell'unione al di fuori dell'unione sono aumentate del 30 %, durante il periodo in esame, mentre il prezzo medio di vendita è rimasto relativamente stabile. Pertanto, le vendite al di fuori dell'unione sono in realtà un fattore che mitiga il pregiudizio. In assenza di un aumento delle vendite al di fuori dell'unione, l'industria dell'unione si troverebbe in una situazione ancora più pregiudizievole Concorrenza dei prodotti sostitutivi (108) Le parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio era stato causato da una forte concorrenza da parte dei prodotti sostitutivi, in particolare tubi in plastica (di polietilene (PE), cloruro di polivinile (PVC) e polipropilene (PP)]. I tubi di materie plastiche nei diametri più piccoli sono inizialmente molto meno costosi per unità; tuttavia, tenuto conto dei costi di manutenzione e della lunghezza di vita del prodotto, il prodotto in esame nel lungo periodo presenta vantaggi in termini di costi. I tubi di plastica esercitano una certa pressione concorrenziale sul prodotto in esame, specialmente per i piccoli diametri; tuttavia, nel periodo in esame i tubi di ghisa duttile non hanno perso quote di mercato in favore di quelli di plastica, e in alcuni casi sono perfino riusciti a recuperare parte della quota di mercato dei tubi di plastica. Pertanto è poco probabile che la concorrenza da parte dei prodotti sostitutivi in plastica sia stata la causa del grave pregiudizio nel periodo in esame. 99

104 5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità (109) È stato provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'unione e le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Esiste una chiara coincidenza temporale tra la sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'unione da parte delle importazioni oggetto di dumping e il calo delle vendite e della quota di mercato nell'ue subito dall'industria dell'unione. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni in dumping dall'india risultavano inferiori del 34 % e del 42,4 % rispetto a quelli dell'industria dell'unione Ciò si traduce in una redditività molto bassa dell'industria dell'ue. (110) La Commissione ha operato una netta distinzione tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'unione da un lato e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dall'altro. La crisi economica e la diminuzione della domanda hanno contribuito al pregiudizio all'inizio del periodo in esame e possono aver contribuito nel Tuttavia, in assenza di una significativa sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'unione da parte delle importazioni oggetto di dumping, la situazione di tale industria non avrebbe certamente subito delle ripercussioni così negative. In particolare, le vendite non sarebbero diminuite tanto, l'utilizzo degli impianti sarebbe stato maggiore e la redditività sarebbe stata più sostenibile. Si è pertanto ritenuto in via provvisoria che il calo del consumo non abbia inficiato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio. (111) Gli altri fattori individuati, quali le importazioni da paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'unione e la concorrenza da parte dei prodotti sostitutivi, non sono stati provvisoriamente ritenuti tali da inficiare il nesso di causalità di cui sopra, nemmeno considerando i loro eventuali effetti combinati. (112) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dall'india e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno inficiato il nesso di causalità. Il pregiudizio consiste principalmente nella diminuzione delle vendite nell'unione, nella perdita di quote di mercato da parte dell'industria dell'ue, nel basso utilizzo degli impianti e nel basso livello di redditività. 6. INTERESSE DELL'UNIONE (113) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se l'istituzione di misure antidumping fosse nell'interesse dell'unione. Essa ha dedicato particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole e di ripristinare un'effettiva concorrenza. La determinazione dell'interesse dell'unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'unione, dei distributori e degli utenti finali, quali i servizi di approvvigionamento idrico, reti fognarie e irrigazione Interesse dell'industria dell'unione (114) Gli impianti di produzione dell'industria dell'unione si trovano in Francia, Germania, Spagna e Austria. L'industria dell'unione impiega direttamente più di addetti alla produzione e alle vendite del prodotto in esame. Due produttori su tre hanno collaborato all'inchiesta. Il produttore che non ha collaborato non si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come dimostrato sopra, le due società che hanno collaborato hanno registrato un notevole pregiudizio e sono state colpite negativamente dalle importazioni oggetto di dumping. (115) Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'unione e consentirà ai produttori dell'unione di aumentare sia le vendite che il tasso di utilizzo degli impianti. Ciò si tradurrebbe in un miglioramento della redditività dell'industria dell'unione fino ai livelli considerati necessari per un'industria ad alta intensità di capitale come questa e impedirebbe di perdere posti di lavoro. Se non verranno prese misure è assai probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'unione. (116) Si conclude pertanto in via provvisoria che l'imposizione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'unione Interesse degli importatori indipendenti, dei distributori, degli utilizzatori e delle altre parti interessate (117) Non si è manifestato alcun importatore indipendente entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Molti distributori si sono manifestati e hanno espresso il loro punto di vista, ma pochissimi hanno presentato ulteriori dati circostanziati che consentissero un'analisi approfondita. Solo pochi utilizzatori finali hanno partecipato all'inchiesta. 100

105 (118) Varie parti interessate (principalmente distributori di prodotti dell'industria dell'unione e associazioni di lavoratori del settore metallurgico) si sono dichiarate favorevoli all'inchiesta, chiedendo il ripristino di una concorrenza leale, deplorando gli effetti pregiudizievoli per la situazione dell'industria dell'unione e sostenendo che qualora non venissero istituiti dazi la capacità di produzione dell'unione sarebbe destinata a scomparire e i posti di lavoro ad andare perduti. (119) I distributori del prodotto in esame importato dall'india e diversi utilizzatori finali, vale a dire servizi di approvvigionamento idrico, reti fognarie e irrigazione, si sono dichiarati contrari all'istituzione di misure. Essi hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo al fatto che se le importazioni indiane fossero ridotte a causa dell'istituzione delle misure il gruppo SG PAM acquisirebbe una posizione quasi monopolistica sul mercato dell'unione, con un conseguente aumento dei prezzi. Il gruppo SG PAM ha una posizione di mercato molto forte nel mercato dell'unione. Vi sono tuttavia vari fattori che sembrano contrastare con questo potere. In primo luogo, vi sono altri due produttori dell'unione con capacità inutilizzate, che possono garantire una concorrenza effettiva nel caso che i prezzi del gruppo SG PAM diventino eccessivamente alti. (120) In secondo luogo, vi sono vari produttori situati in paesi terzi (Cina, Turchia, Russia e Svizzera) che vendono già sul mercato dell'ue. I volumi delle loro vendite durante il periodo in esame erano bassi e in diminuzione. Tuttavia, la ragione principale di una tale diminuzione nelle vendite degli altri importatori risulta essere stata la concorrenza aggressiva da parte dei produttori indiani. I prezzi in dumping indiani erano molto inferiori a quelli di tutti gli altri principali paesi importatori (a eccezione della Russia). Qualora l'industria dell'unione aumentasse i prezzi in modo unilaterale, a breve e medio termine le importazioni da altri paesi potrebbero aumentare, dato che tali esportatori sono già presenti nell'unione. Prezzo medio all'importazione in EUR PI India Cina Svizzera Russia Turchia Fonte: Eurostat Conclusioni relative all'interesse dell'unione (121) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'unione l'istituzione di misure sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'india. La Commissione continuerà comunque a esaminare i possibili effetti sulla concorrenza nel mercato dell'unione, nella fase definitiva sulla base di ulteriori informazioni che devono essere presentate. 7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (122) Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'unione Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio) (123) Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima analizzato l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'unione. 101

106 (124) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'unione un utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente conseguire un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. (125) Nella denuncia si afferma che in assenza di importazioni oggetto di dumping l'industria si aspetta una redditività superiore al 12 %, dal momento che essa aveva raggiunto tale livello di redditività negli anni precedenti il periodo in esame. Va osservato che negli anni precedenti il periodo in esame le vendite dell'industria dell'unione erano state eccezionalmente elevate grazie al boom economico del periodo e all'incentivo fiscale dei governi dell'unione per la spesa al fine di contrastare gli effetti della crisi economica del Pertanto, tali anni non possono essere considerati rappresentativi per la redditività dell'industria dell'unione. Il denunciante sostiene inoltre che la redditività a due cifre sia giustificata da un elevato livello di spesa per R&S. Dall'inchiesta sono emersi pochi elementi atti a dimostrare un'attività di R&S intensa: il produttore dell'unione che spendeva di più per questa attività vi aveva destinato meno del 2 % del fatturato nel 2011 e ancor meno nel periodo dell'inchiesta. (126) Nelle inchieste precedenti riguardanti prodotti simili (alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile ( 1 ) e alcuni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato ( 2 )) si è ritenuto che un margine di profitto del 5 % poteva essere considerato un livello adeguato che l'industria dell'unione potrebbe prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. I tubi di ghisa duttile sono per molti aspetti simili ai tubi senza saldature in acciaio inossidabile e ai tubi saldati di ferro e di acciaio non legato: i materiali ferrosi rappresentano una parte importante dei loro costi di produzione, e possono essere utilizzati anche per il trasporto di acqua. Si è pertanto concluso in via provvisoria che un margine di redditività del 5 % fosse ragionevole anche per l'industria dei tubi di ghisa duttile. (127) La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, accertata per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'unione che hanno collaborato sul mercato dell'unione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione Misure provvisorie (128) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'india, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. (129) Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Margine di dumping Margine di pregiudizio Dazio antidumping provvisorio India Jindal Saw Ltd 31,2 % 68 % 31,2 % Electrosteel Casting Ltd 15,3 % 59 % 15,3 % (130) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato, cioè l'india, e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. ( 1 ) GU L 336 del , pag. 6. ( 2 ) GU L 343 del , pag

107 (131) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping se essa modifica in seguito la propria denominazione. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ( 1 ) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se la modifica di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile, un avviso relativo a tale modifica sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (132) Al fine di minimizzare i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (133) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'unione durante il periodo dell'inchiesta. 8. DISPOSIZIONI FINALI (134) Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito. (135) Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e potrebbero essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'india, attualmente classificati ai codici NC ex ed ex (codici TARIC , ). 2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Jindal Saw Ltd 31,2 % C054 Electrosteel Casting Ltd 15,3 % C055 Tutte le altre società 31,2 % C L'applicazione dell'aliquota individuale specificata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il volume di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l'esportazione nell'unione europea e indicato nella presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». ( 1 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. 103

108 4. L'immissione in libera pratica nell'unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti pertinenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1. Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono: a) chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento; b) presentare osservazioni scritte alla Commissione; e c) chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 2. Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 15CE

109 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1560 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

110 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 158,0 MK 49,2 TR 78,0 XS 48,7 ZZ 83, AR 98,4 TR 126,8 ZZ 112, TR 128,2 ZZ 128, AR 140,7 BO 144,3 CL 134,2 UY 138,2 ZA 129,0 ZZ 137, EG 170,8 TR 132,2 ZZ 151, AR 104,4 BR 70,7 CL 171,9 NZ 134,3 US 113,3 ZA 135,2 ZZ 121, AR 132,1 CL 148,3 CN 96,7 TR 120,0 ZA 106,4 ZZ 120, , MK 68,9 TR 157,6 ZZ 113, BA 53,5 MK 53,6 XS 61,9 ZZ 56,3 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

111 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1561 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2015 che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'america LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione ( 2 ) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'america. (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1 o al 7 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'america (GU L 128 del , pag. 6). 107

112 ALLEGATO Numero d'ordine Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1 o gennaio 31 marzo 2016 (in kg) CE

113 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1562 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2015 che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione ( 2 ) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1 o al 7 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del , pag. 19). 109

114 ALLEGATO Numero d'ordine Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2016 (in kg equivalente uova in guscio) CE

115 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1563 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2015 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1 o al 7 settembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per le carni di pollame originarie dell'ucraina LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione ( 2 ) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'ucraina. (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1 o al 7 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2015 sono, per il contingente avente numero d'ordine , superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ( 3 ), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'ucraina (GU L 121 del , pag. 37). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell' , pag. 13). 111

116 ALLEGATO Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione domande presentate per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2015 (in %) , CE

117 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1564 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2015 che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione ( 2 ) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande. (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1 o al 7 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del , pag. 13). 113

118 ALLEGATO Numero d'ordine Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1 o gennaio 31 marzo 2016 (in kg) CE

119 DECISIONE (UE) 2015/1565 DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2015 che approva, a nome dell'unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Nel rispetto degli atti giuridicamente vincolanti dell'unione applicabili in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, i pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela operano da molti decenni nelle acque dell'unione situate nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese. (2) L'industria di trasformazione presente nella Guyana francese dipende dagli sbarchi di tali pescherecci ed è pertanto opportuno assicurare la continuità di tali operazioni. (3) La presente decisione dovrebbe sostituire la decisione 2012/19/UE del Consiglio ( 1 ), che è stata annullata dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 ( 2 ), ed i cui effetti sono stati mantenuti fino all'entrata in vigore di una nuova decisione, entro un termine ragionevole. Poiché la dichiarazione è già stata notificata alla Repubblica bolivariana del Venezuela, non è necessaria un'ulteriore notifica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese («dichiarazione») è approvata a nome dell'unione europea. Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione. ( 1 ) Decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell'unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 6 del , pag. 8). ( 2 ) Cause riunite C-103/12 e C- 165/12, Parlamento europeo e Commissione/Consiglio. 115

120 Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN 116

121 Dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese 1. L'Unione europea rilascia autorizzazioni di pesca a un numero limitato di pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela per la pesca nella parte della zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese situata oltre le 12 miglia marine dalle linee di base, alle condizioni stabilite nella presente dichiarazione. 2. In conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ( 1 ), i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela, quando svolgono attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 1, si conformano alle disposizioni della politica comune della pesca dell'unione europea relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni dell'unione europea che disciplinano l'esercizio della pesca in tale zona. 3. Più specificamente, i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela si conformano a tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell'unione europea che precisano, tra l'altro, gli stock ittici che possono essere sfruttati, il numero massimo di pescherecci autorizzati e la percentuale di catture da sbarcare nei porti della Guyana francese. 4. Fatto salvo il ritiro delle autorizzazioni accordate ai singoli pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela in caso di loro inosservanza di tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell'unione europea, l'unione europea può ritirare in qualsiasi momento, mediante una dichiarazione unilaterale, l'impegno specifico espresso nella presente dichiarazione ad accordare possibilità di pesca. ( 1 ) GU L 286 del , pag CE

122 DECISIONE (UE, EURATOM) 2015/1566 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI del 16 settembre 2015 relativa alla nomina di quattro giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 19, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) I mandati di quattordici giudici e di quattro avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre Inoltre, il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia è stato aumentato a undici, a decorrere dal 7 ottobre 2015, dalla decisione 2013/336/UE del Consiglio ( 1 ). È opportuno procedere a nomine per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 e il 6 ottobre (2) Il sig. Marko ILEŠIČ e la sig.ra Camelia TOADER sono stati proposti per un rinnovo delle loro funzioni di giudici della Corte di giustizia. Le candidature del sig. Eugene REGAN e del sig. Michail VILARAS sono state proposte per il posto di giudice della Corte di giustizia. Inoltre, la candidatura del sig. Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA è stata proposta per il posto di avvocato generale della Corte di giustizia. (3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Marko ILEŠIČ, della sig.ra Camelia TOADER, del sig. Eugene REGAN e del sig. Michail VILARAS all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia e sull'adeguatezza del sig. Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA all'esercizio delle funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 e il 6 ottobre 2021: il sig. Marko ILEŠIČ, il sig. Eugene REGAN, la sig.ra Camelia TOADER, il sig. Michail VILARAS. Articolo 2 Il sig. Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA è nominato avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 e il 6 ottobre ( 1 ) Decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'unione europea (GU L 179 del , pag. 92). 118

123 Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015 Il presidente C. BRAUN 15CE

124 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1567 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

125 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 121

126 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 186,8 MK 49,2 TR 78,0 ZZ 104, AR 98,4 TR 126,8 ZZ 112, TR 128,2 ZZ 128, AG 155,4 AR 129,1 BO 153,4 CL 125,0 UY 109,2 ZA 130,0 ZZ 133, EG 170,1 TR 130,8 ZZ 150, AR 104,4 BR 70,7 CL 174,3 NZ 133,9 US 113,3 ZA 142,6 ZZ 123, AR 132,0 CL 148,3 CN 96,7 TR 120,1 ZA 106,4 ZZ 120, , MK 69,6 TR 157,6 ZZ 113, BA 53,5 MK 43,2 XS 61,9 ZZ 52,9 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

127 DECISIONE (UE, EURATOM) 2015/1568 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI del 16 settembre 2015 relativa alla nomina di un giudice del Tribunale I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 19, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'unione europea e a seguito delle dimissioni del sig. Nicholas James FORWOOD, con effetto dal 1 o ottobre 2015, è opportuno procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Nicholas James FORWOOD, vale a dire fino al 31 agosto (2) La candidatura del sig. Ian Stewart FORRESTER è stata proposta per il posto resosi vacante. (3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Ian Stewart FORRESTER all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il sig. Ian Stewart FORRESTER è nominato giudice del Tribunale per il periodo dal 1 o ottobre 2015 al 31 agosto Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015 Il presidente C. BRAUN 15CE

128 DECISIONE (UE, EURATOM) 2015/1569 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI del 16 settembre 2015 relativa alla nomina di giudici del Tribunale I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 19, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) I mandati di quattordici giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto È opportuno procedere a nomine per il periodo compreso tra il 1 o settembre 2016 e il 31 agosto (2) Il sig. Heikki KANNINEN e il sig. Juraj SCHWARCZ sono stati proposti per un rinnovo delle loro funzioni di giudici del Tribunale. (3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Heikki KANNINEN e del sig. Juraj SCHWARCZ all'esercizio delle funzioni di giudici del Tribunale, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1 o settembre 2016 e il 31 agosto 2022: il sig. Heikki KANNINEN; il sig. Juraj SCHWARCZ. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015 Il presidente C. BRAUN 15CE

129 DECISIONE (UE) 2015/1570 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2015 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di Consiglio per gli scambi di servizi dell'organizzazione mondiale del commercio in ordine all'approvazione di un trattamento preferenziale notificato dai membri dell'omc, diversi dall'unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di paesi membri meno sviluppati, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'articolo IX dell'accordo di Marrakech che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio («OMC») stabilisce, tra l'altro, le procedure per derogare agli obblighi imposti ai membri dell'omc da tale accordo o da accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B e 1C dello stesso e ai relativi allegati. (2) Nel 2011 è stata presentata una richiesta di deroga che consentisse ai membri dell'omc di concedere un trattamento preferenziale a servizi e fornitori di servizi di paesi membri meno sviluppati («membri PMS») senza concedere lo stesso trattamento ai servizi e ai fornitori di servizi analoghi di tutti gli altri membri dell'omc, derogando eccezionalmente all'obbligo di cui all'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services «GATS»). La posizione dell'unione a sostegno di tale deroga è stata adottata con la decisione del Consiglio 2012/8/UE ( 1 ). (3) Il 17 dicembre 2011 la conferenza ministeriale dell'omc ha adottato una decisione che autorizza i membri dell'omc a concedere tale trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei membri PMS per un periodo di 15 anni. A norma di tale decisione, i membri dell'omc che accordano un trattamento preferenziale devono trasmettere una notifica al consiglio per gli scambi di servizi (Council for Trade in Services «CTS») e un trattamento preferenziale per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS deve essere approvato dal CTS conformemente alle sue procedure. (4) Nella decisione del 7 dicembre 2013 la conferenza ministeriale dell'omc ha riaffermato il requisito di approvazione da parte del CTS in relazione all'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS. (5) L'approvazione del trattamento preferenziale notificato da membri dell'omc, diversi dall'unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di membri PMS è nell'interesse degli obiettivi di sviluppo dell'unione e favorisce la conclusione di una parte dei negoziati sui servizi relativi all'agenda di Doha per lo sviluppo. (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'unione in sede di CTS in ordine all'approvazione del trattamento preferenziale notificato da membri dell'omc, diversi dall'unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di membri PMS, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione dell'unione in sede di CTS consiste nel sostenere l'approvazione del trattamento preferenziale notificato da membri dell'omc, diversi dall'unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di membri PMS, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS, in conformità della decisione della conferenza ministeriale dell'omc del 7 dicembre ( 1 ) Decisione 2012/8/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che stabilisce la posizione che l'unione europea deve adottare nell'ambito della conferenza ministeriale dell'organizzazione mondiale del commercio con riguardo ad una richiesta di concessione di una deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati (GU L 4 del , pag. 16). 125

130 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. DIESCHBOURG 15CE

131 DECISIONE (UE) 2015/1571 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2015 relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli del Comitato delle regioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 305, vista la proposta del governo spagnolo, considerando quanto segue: (1) Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ( 1 ), (UE) 2015/190 ( 2 ) e (UE) 2015/994 ( 3 ) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio (2) Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Alberto GARRE LÓPEZ e del sig. Pedro SANZ ALONSO, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: D. Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D. José Ignacio CENICEROS GONZÁLEZ, presidente de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. DIESCHBOURG ( 1 ) GU L 20 del , pag. 42. ( 2 ) GU L 31 del , pag. 25. ( 3 ) GU L 159 del , pag CE

132 DECISIONE (UE) 2015/1572 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2015 relativa alla nomina di un membro titolare austriaco e di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 305, vista la proposta del governo austriaco, considerando quanto segue: (1) Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ( 1 ), (UE) 2015/190 ( 2 ) e (UE) 2015/994 ( 3 ) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio (2) Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Hans NIESSL. (3) Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Christian ILLEDITS, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È nominato membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: sig. Christian ILLEDITS, Landtagspräsident Burgenland Articolo 2 È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: sig. Hans NIESSL, Landeshauptmann Burgenland. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. DIESCHBOURG ( 1 ) GU L 20 del , pag. 42. ( 2 ) GU L 31 del , pag. 25. ( 3 ) GU L 159 del , pag CE

133 DECISIONE (UE) 2015/1573 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2015 relativa alla nomina di quattro membri titolari olandesi e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 305, vista la proposta del governo neerlandese, considerando quanto segue: (1) Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ( 1 ), (UE) 2015/190 ( 2 ) e (UE) 2015/994 ( 3 ) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio (2) Quattro seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. R.E. (Ralph) DE VRIES, del sig. A. (Bert) GIJSBERTS, della sig.ra W.H. (Hester) MAIJ e del sig. B.S. (Bote) WILPSTRA. (3) Quattro seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. H. (Henk) BRINK, del sig. J.H.J. (Hans) KONST, della sig.ra E.M. (Elvira) SWEET e della sig.ra Dr J.M.E. (Annemieke) TRAAG. (4) Un seggio di membro supplente si renderebbe vacante a seguito della nomina del sig. T.J.S.M. BOVENS quale membro titolare del Comitato delle regioni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: il sig. J.A. (John) JORRITSMA, Commissaris van de Koning in Fryslân il sig. Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, Commissaris van de Koning in Limburg il sig. M.A. (Michiel) SCHEFFER, Gedeputeerde in Gelderland il sig. C.J. (Cees) LOGGEN, Gedeputeerde in Noord-Holland Articolo 2 Sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: la sig.ra N. (Nienke) HOMAN, Gedeputeerde in Groningen il sig. A. (Ard) VAN DER TUUK, Gedeputeerde in Drenthe il sig. D.J.E. (Erik) LIEVERS, Gedeputeerde in Overijssel la sig.ra A.M.A. (Mariëtte) PENNARTS-POUW, Gedeputeerde in Utrecht il sig. M.A. (Michiel) RIJSBERMAN, Gedeputeerde in Flevoland ( 1 ) GU L 20 del , pag. 42. ( 2 ) GU L 31 del , pag. 25. ( 3 ) GU L 159 del , pag

134 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. DIESCHBOURG 15CE

135 DECISIONE (UE) 2015/1574 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 settembre 2015 che modifica la Decisione BCE/2014/8 sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2015/29) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare il secondo trattino dell'articolo 132, paragrafo 1, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo trattino dell'articolo 34.1, considerando quanto segue: (1) La Decisione BCE/2014/8 della Banca centrale europea ( 1 ) specifica i tassi di interesse di mercato che operano quale limite alla remunerazione dei depositi detenuti da amministrazioni e autorità pubbliche presso le rispettive banche centrali nazionali (BCN). Ciò supporta il Consiglio direttivo nel monitoraggio dell'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario imposto dall'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. (2) L'indice Eurepo è stato individuato all'articolo 1, lettera d), della Decisione BCE/2014/8 come tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con riferimento ai depositi a tempo determinato in euro. Il 2 gennaio 2015 l'indice Eurepo è stato soppresso. Il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con riguardo ai depositi a tempo determinato in euro sarà ora l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile. (3) Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2014/8 di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche L'articolo 1, lettera d), della Decisione BCE/2014/8 è sostituito dal seguente: «per tasso di mercato sui depositi overnight garantiti si intende: i) con riferimento ai depositi a tempo determinato in euro, l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile; e ii) con riguardo ai depositi a tempo determinato in altra valuta, un tasso comparabile.» Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 settembre Il presidente della BCE Mario DRAGHI ( 1 ) Decisione BCE/2014/8 della Banca centrale europea del 20 febbraio 2014 sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali (2014/303/UE) (GU L 159 del , pag. 54). 15CE

136 INDIRIZZO (UE) 2015/1575 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 settembre 2015 che modifica l'indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2015/28) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, considerando quanto segue: (1) L'Indirizzo BCE/2014/9 della Banca centrale europea ( 1 ) individua i principi generali che le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») sono tenute a osservare nell'esecuzione, di propria iniziativa, di operazioni in attività e passività nazionali. (2) L'indice Eurepo è stato individuato all'articolo 2, lettera e), dell'indirizzo BCE/2014/9 come tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con riferimento ai depositi a tempo determinato in valuta nazionale. Il 2 gennaio 2015 l'indice Eurepo è stato soppresso. Il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con riguardo ai depositi a tempo determinato in valuta nazionale sarà ora l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile. (3) Pertanto, è opportuno modificare l'indirizzo BCE/2014/9 di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 Modifica L'articolo 2, lettera e), dell'indirizzo BCE/2014/9 è sostituito dal seguente: «e) per tasso di mercato sui depositi overnight garantiti si intende: a) con riferimento ai depositi a tempo determinato in valuta nazionale, l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile; e b) con riguardo ai depositi a tempo determinato in valuta estera, un tasso comparabile.» Articolo 2 Efficacia Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. ( 1 ) Indirizzo BCE/2014/9 della Banca centrale europea, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (2014/304/UE) (GU L 159 del , pag. 56). 132

137 Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo. Articolo 3 Destinatari Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 settembre Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario DRAGHI 15CE

138 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1576 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera e), considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ( 2 ), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato risoluzioni che consentono tre nuove pratiche enologiche. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'unione in base alle condizioni d'uso definite dall'oiv. (2) Alcune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di uso fraudolento e devono essere indicate nei registri a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ( 3 ). Per questo motivo, le tre nuove pratiche enologiche dovrebbero essere indicate nei registri, ossia il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo, l'impiego dei copolimeri polivinilimidazolo polivinilpirrolidone e l'impiego di cloruro d'argento (le ultime due sostanze sono coadiuvanti tecnologici). (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del , pag. 15). 134

139 Articolo 2 Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009 Al primo comma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 436/2009 sono aggiunte le lettere seguenti: «x) trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo; y) impiego dei copolimeri polivinilimidazolo polivinilpirrolidone; z) impiego di cloruro d'argento.» Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 135

140 ALLEGATO L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato come segue: 1) nella tabella sono aggiunte le seguenti righe 53, 54 e 55: Pratica enologica Condizioni d'uso Limiti d'uso «53 Trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo Per i vini e alle condizioni di cui all'appendice Impiego dei copolimeri polivinilimidazolo polivinilpirrolidone (PVI/PVP) Per i mosti e i vini e alle condizioni di cui all'appendice 20 Limite massimo di 500 mg/l (se i copolimeri sono usati nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare 500 mg/l) 55 Impiego di cloruro d'argento Per i vini e alle condizioni di cui all'appendice 21 Limite massimo di 1 g/hl, residui nel vino < 0,1 mg/l (argento)» 2) sono aggiunte le seguenti appendici 19, 20 e 21: «Appendice 19 Prescrizioni per il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo Lo scopo del trattamento è ridurre il contenuto di 4-etilfenolo e di 4-etilguaiacolo di origine microbica che costituisce un difetto organolettico e maschera la componente aromatica del vino. Prescrizioni: 1) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato. 2) Il trattamento deve essere indicato nei registri di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/ ) Le membrane adoperate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (CE) n. 10/2011 nonché alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'oiv. Appendice 20 Prescrizioni per i copolimeri polivinilimidazolo polivinilpirrolidone (PVI/PVP) La finalità dell'uso dei PVI/PVP è prevenire i difetti provocati dal tenore di metalli troppo elevato e ridurre l'elevata concentrazione indesiderata di metalli. Prescrizioni: 1) I copolimeri devono essere eliminati per filtrazione entro due giorni dalla loro aggiunta, tenendo conto del principio di precauzione. 2) In caso di mosti torbidi i copolimeri devono essere aggiunti non prima di un massimo di due giorni prima della filtrazione. 136

141 3) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato. 4) Il trattamento deve essere indicato nei registri di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Appendice 21 Prescrizioni per il cloruro d'argento Il cloruro d'argento è utilizzato per il trattamento dei vini allo scopo di eliminare odori anomali legati alla fermentazione e allo stoccaggio (causati da reazioni di riduzione caratterizzate dalla presenza di idrogeno solforato e di tioli). Prescrizioni: 1) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato. 2) Il trattamento deve essere indicato nei registri di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/ ) Il cloruro d'argento aggiunto al vino deve essere applicato su un supporto inerte, come la diatomite (terra diatomacea), la bentonite, il caolino ecc. Il precipitato deve essere eliminato mediante qualsiasi procedimento fisico adeguato e deve essere trattato in un settore specializzato.» 15CE

142 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1577 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata novella di Galatina (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Patata novella di Galatina» presentata dall'italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Patata novella di Galatina» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Patata novella di Galatina» (DOP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 128 del , pag. 11. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 15CE

143 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1578 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melón de Torre Pacheco-Murcia (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Melón de Torre Pacheco-Murcia» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Melón de Torre Pacheco-Murcia» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Melón de Torre Pacheco-Murcia» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 139 del , pag. 8. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 15CE

144 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1579 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Baranjski kulen (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Baranjski kulen» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Baranjski kulen» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: La denominazione «Baranjski kulen» (IGP) è registrata. Articolo 1 La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 139 del , pag. 5. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L 179 del , pag. 36). 15CE

145 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1580 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

146 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 191,9 MK 49,2 TR 81,7 ZZ 107, AR 98,4 TR 126,8 ZZ 112, TR 128,2 ZZ 128, AG 150,3 AR 133,5 BO 138,3 CL 156,3 UY 107,1 ZA 129,0 ZZ 135, EG 181,7 TR 121,9 ZZ 151, AR 104,4 BR 70,7 CL 172,4 NZ 132,7 US 113,3 ZA 157,4 ZZ 125, AR 132,0 CL 148,3 CN 96,7 TR 122,3 ZA 106,4 ZZ 121, , MK 69,6 TR 153,5 ZZ 111, BA 55,8 MK 47,1 XS 61,9 ZZ 54,9 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

147 DECISIONE (UE) 2015/1581 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2015 relativa alla nomina di un membro supplente danese del Comitato delle regioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 305, vista la proposta del governo danese, considerando quanto segue: (1) Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ( 1 ), (UE) 2015/190 ( 2 ) e (UE) 2015/994 ( 3 ) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio (2) Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Lotte CEDERSKJOLD ENGSIG-KARUP, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: il sig. Steen BORDING ANDERSEN, Aarhus City Council Member La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. DIESCHBOURG ( 1 ) GU L 20 del , pag. 42. ( 2 ) GU L 31 del , pag. 25. ( 3 ) GU L 159 del , pag CE

148 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 74 del 18 marzo 2015) Alla pagina 4, nell'allegato I, che modifica l'allegato I del regolamento 1178/2011, punto 3: anziché: leggi: «a) I richiedenti una PPL(A) devono aver completato almeno 45 ore di istruzione di volo su velivoli, 5 delle quali possono essere completate in un FSTD, comprendenti almeno:», «a) I richiedenti una PPL(A) devono aver completato almeno 45 ore di istruzione di volo su velivoli o TMG, 5 delle quali possono essere completate in un FSTD, comprendenti almeno:». 15CE1981 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 228 del 31 luglio 2014) A pagina 21, articolo 2, lettera a), e a pagina 22, article 3, nel testo della nota: anziché: leggi: «(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 226 del , pag. 16).» «(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 228 del , pag. 16).» 15CE

149 Rettifica della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 293 del 5 novembre 2013) A pagina 12, articolo 15, paragrafo 3: anziché: leggi: «autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché» «autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché» 15CE1983 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 089 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 145

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151 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso il punto vendita dell'istituto in piazza G. Verdi, Roma presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile sui siti e L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it avendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

152 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. * * 10,00

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